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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 19/03/2025, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI EG AB Sezione lavoro In nome del Popolo italiano La Corte di Appello di GG LA - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott. ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott. ssa Ginevra Chinè Consigliere rel.
3 Dott. ssa Maria Antonietta Naso Consigliere
nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c.( scadenza note 18/3/2025) viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 909/2022 R.G.L. avverso sentenza n. 1765/2022 pubblicata il 14.10.2022, notificata in forma esecutiva a mezzo PEC il10.11.2022
,emessa dal Giudice del Lavoro di GG LA , e vertente TRA
(C.F. , in persona del Parte_1 P.IVA_1
Presidente e Legale Rappresentante sig. con sede legale in GG Parte_2
Calabri, via Marsala n. 5, rappresentato e difeso, giusta procura alle liti in calce al presente atto di appello, dall'avv. Giuseppe Vincenzo Marino;
appellante
, rappresentato e difeso dall'Avv. M.L. Franchina;
Parte_3
[...]
[...]
Controparte_1
(c.f. )
[...] P.IVA_2
-APPELLATO- contumace
CONCLUSIONI Come da atti e scritti difensivi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 06.03.2019, ha lamentato la mancata corretta Parte_3 corresponsione del TFR maturato nei confronti del resistente Parte_1
per il rapporto di lavoro svoltosi tra il 1971 e il 2011. In particolare, specificando di
[...] essere stato dipendente in qualità di operario idraulico forestale dell'ex Consorzio di Bonifica Integrale – Area dello Stretto – di GG LA (soppresso con D.P.G.R. n. 284 del 09/11/2010 della Regione LA ed accorpato al ) dal Parte_1
01/10/1971 al 31/12/1980, ha sostenuto che con deliberazione n. 106 del 09/11/2007 dell'ex Consorzio di Bonifica Integrale – Area dello Stretto di GG LA (ora
[...]
), era stato riconosciuto al ricorrente un trattamento di fine Parte_1 rapporto che, corrisposto con ventisette anni di ritardo, gli attribuiva il diritto alla richiesta dei interessi e rivalutazione monetaria pari ad €. 55.186,83, calcolata ed accertata fino al 31 maggio 2018. ha eccepito il mancato calcolo sul TFR della differente retribuzione dovuta a titolo Pt_4 di mansioni superiore, il cui espletamento era stato accertato in apposito giudizio conclusosi positivamente con il riconoscimento del diritto all'inquadramento nella qualifica superiore di settima fascia terzo livello iniziale – quadro, a far data dal 16/01/1996, e al conseguente percepimento delle differenze retributive dal 16/10/1995. Infine ha sostenuto l'esistenza di un credito per contribuzione non versata del tutto dal datore di lavoro in favore della , per i periodo intercorrente tra il 01/01/1981 e il Parte_5
31/12/1983; nonché per contributi dovuti dall'ottobre 1995 al mese di aprile 2006, da calcolarsi sulle differenze di retribuzione. Ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e la condanna del resistente alla corresponsione di €. 55.186,83 a titolo di interessi e rivalutazione monetaria calcolati sulla prima tranche di TFR ottenuta;
di € €. 17.844,89 a titolo di differenza sul TFR da calcolarsi in base all'ottenuto riconoscimento, in altro giudizio, dello svolgimento di mansioni superiori;
infine di
€ 1.846,91 per totale omissione contributiva per il periodo dal 01/01/1981 al 31/12/1983 e per parziale omissione dall'ottobre 1995 ad aprile 2006. Non si è costituito il che è stato dichiarato contumace. Parte_1
Si è costituita in giudizio la che ha eccepito il proprio difetto di Parte_5 legittimazione passiva. Il Tribunale ha accolto il ricorso. Avverso detta decisione ha interposto appello il eccependo la nullità della sentenza Parte_1 per difetto di valida integrazione del contraddittorio rilevando di non avere ricevuto la notifica del ricorso introduttivo del giudizio. Si è costituito rappresentando quanto segue: <<1) Il ricorso e pedissequo decreto di CP_2 comparizione parti del 22-26/03/2019 per l'udienza del 23/01/2020 – relativo al procedimento n. 1027/2019 RG Trib. – Sez. Lavoro - RC – cron. 5915/2019. Il ricorso è stato notificato il 03/05/2019 a mani dell'impiegata addetta, Sig.ra La relata di notifica è stata effettuata dal Parte_6
Funzionario UNEP, Sig,ra e l'atto da notificare è stato registrato al n.ro Persona_1
Cronologico 3877 del 29/04/ so ed il pedissequo decreto di fissazione udienza discussione, regolarmente notificato in data 03/05/2019, è stato trasmesso al Tribunale – Sez. Lavoro - di GG LA (Giudice di primo grado Dott.ssa Sicari) in data 08/01/2020 ed in pari data accettato dal Tribunale di GG LA (Doc . n. 1). 2) Il ricorso e pedissequo decreto di comparizione parti del 17-19/04/2019 per l'udienza del 12/02/2020 relativo al procedimento n. 1334/2019 RG Trib. – Sez. Lavoro - RC – cronol. N. 7688/2019 del 19/04/2019. Il ricorso è stato notificato il 22/05/2019 a mani dell'impiegata addetta, Sig.ra Tes_1 La relata di notifica è stata effettuata dal Funzionario UNEP, Sig.ra e
[...] Persona_2
l'atto da notificare è stato registrato al n.ro cronologico 4074 del 06/05/2019. L'originale del ricorso ed il pedissequo decreto di fissazione udienza discussione, regolarmente notificato in data 22/05/2019, è stato trasmesso al Tribunale di GG LA (Giudice di primo grado Dott. Salvati) in data 03/02/2020 ed in data 4/2/2020 accettato dal Tribunale di GG LA (Doc . n. 2). Anche l'ufficio Unep – Notifiche esecuzioni e Protesti – di GG LA ha attestato la notifica di n. 2 (due) distinti ricorsi proposti dal sig. c/ , avvenute a distanza di Pt_3 Parte_1
19 giorni ( RG 1027/2109 in data 03/ 29 ed ha rilasciato in data 09/01/2023 le rispettive certificazioni. (Doc. n. 3 e Doc. n. 4). Da ciò si desume facilmente che non corrisponde al vero quanto ex adverso affermato, vale a dire che il ricorso n. 1027/2019 RG non sia mai stato notificato al appellante, risultando invece agli atti Parte_1 di causa che esso sia stato notificato in data 03/05/2019 n. 1 – relata di notifica – e doc. n. 3 – attestazione Ufficiali Giudiziari). Parimenti non risponde al vero che il appellante non abbia ricevuto notizie del ricorso prima Parte_1 della notifica della sentenza>>. Non si è costituita in appello la Controparte_1
restando contumace
[...]
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti. Sono state depositate note nel termine del 18/3/2025 fissato nel predetto. La causa è stata decisa all'esito della camera di consiglio. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di appello il eccepisce la nullità della sentenza per omessa notifica Parte_1 del ricorso introduttivo. Il motivo è infondato. Dalla documentazione in atti, non oggetto di querela di falso, risulta che l'appallato ha notificato il ricorso e pedissequo decreto di comparizione parti per l'udienza del 23/01/2020 – relativo al procedimento n. 1027/2019 RG Trib. – Sez. Lavoro - RC – cron. 5915/2019. Come comprovato dalla documentazione, già depositata in primo grado, il ricorso è stato notificato il 03/05/2019 a mani dell'impiegata addetta, . La relata di notifica è Parte_6 stata effettuata dal Funzionario UNEP, e l'atto da notificare è stato Persona_1 registrato al n.ro Cronologico 3877 del 29/04/2019. L'originale del ricorso ed il pedissequo decreto di fissazione udienza discussione, sono stati depositati nel PCT, in data 08/01/2020 . L'accertamento è documentale e non necessita di alcuna indagine ulteriore basta visionare l'atto depositato in primo grado in data 8/1/2020. Non può che condividersi l'accertamento in fatto condotto in primo grado che ha portato alla dichiarazione di contumacia del convenuto. In assenza di altri motivi di appello il ricorso va rigettato e la sentenza confermata. Le spese di lite seguono la soccombenza quantificate sulla base del IV scaglione ai valori minimi trattandosi di un solo motivo di appello di natura documentale e di semplice soluzione.
P.Q.M.
la Corte d'appello di GG LA, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato Parte_1
contro e
[...] Parte_3 Controparte_1
nella contumacia di quest'ultima, avverso la sentenza n.
[...]
1765/22 del 14/10/22 - rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite quantificate in € 5.809,00 oltre spese generali al 15% iva e cpa come per legge in favore dell'Avv. M.L. Franchina dichiaratasi antistataria.
- si dà atto dell'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, ove dovuto
GG LA, 19/3/2025.
Il relatore Il presidente Dott.ssa Ginevra Chinè Dott. ssa Marialuisa Crucitti