Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 22/05/2025, n. 429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 429 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 975/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 975/2025 promosso da:
nata il [...] ad [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Stefania Frega;
e
, nato il [...] a [...], rappresentato Parte_2
e difeso dall'avv. Paolo Zaccaria.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE.
CONCLUSIONI:
“1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto liberi di fissare la loro residenza dove lo riterranno opportuno;
la Sig.ra al momento trasferirà solo il Parte_1 domicilio presso l'immobile in locazione in cui si trasferirà sito in Marcelli (AN), in Via
Tolentino n. 16/A (Doc. 10), impegnandosi a cambiare la residenza anagrafica entro il termine massimo di 6 (sei) mesi che decorreranno dal deposito del presente ricorso;
2. la casa coniugale sita a Castelfidardo (AN), in Via G. Rossini n. 94, di proprietà al 50% di entrambi i coniugi, rimarrà nella disponibilità del Sig. e dei due figli che Parte_2
rimarranno ad abitare qui mantenendo la residenza fino a quando non decideranno di trasferirsi altrove;
- 1 -
3. la Sig.ra continuerà a versare il 50% della rata mensile del mutuo accesso per Parte_1
l'acquisto della casa familiare, così come delle relative spese condominiali straordinarie, mentre quelle di gestione ordinaria resteranno a carico esclusivo del Sig. ; Parte_2
4. il Sig. contribuirà nella misura del 50% alle spese di locazione della Sig.ra Parte_2
in ogni caso non oltre la somma di €.250,00= mensili, la quale invece sosterrà in Parte_1 autonomia le spese di gestione dell'immobile che la stessa prenderà in affitto;
si specifica, che qualora dovuto l'IMU della casa coniugale sarà versato da entrambi i coniugi Sigg.
nella misura del 50% per ciascuno;
Parte_3
5. i coniugi sono d'accordo a non vendere/cedere la propria quota della casa coniugale, almeno fino a quando i due figli non saranno economicamente indipendenti, discorso che comunque rimarrà valido per il futuro;
6. i figli saranno liberi di incontrare la madre nei giorni e negli orari che decideranno, anche relativamente ai periodi festivi;
la Sig.ra frequenta quotidianamente i ragazzi e Parte_1
spesso li incontra anche nella casa familiare;
7. per il figlio che non è del tutto autosufficiente, lavorando solo stagionalmente, Per_1
entrambi i genitori contribuiranno al suo mantenimento nei mesi in cui non lavora, e nello specifico: nei mesi in cui sarà presso la abitazione familiare la madre contribuirà versando al padre la somma di E.130,00= mensili, invece quando sarà fuori verserà lo stesso importo direttamente al figlio;
quando sarà fuori anche il padre dovrà corrispondere Per_1 direttamente al figlio la somma di E.130,00= mensili, quindi percepirà l'importo complessivo di E.260,00= (E.130,00= dal padre ed E.130,00=dalla madre);
8. mentre le spese straordinarie verranno tra loro suddivise nella misura del 50%, intendendosi per tali quelle descritte nel Protocollo per la disciplina e la regolamentazione delle spese straordinarie nell'ambito dei procedimenti di famiglia approvato in data
10/07/2024 già in vigore e di seguito trascritte;
Si intendono per spese straordinarie:
1) SPESE MEDICHE Si considerano rimborsabili anche in assenza del preventivo accordo tra i genitori le spese per: a) visite, accertamenti e trattamenti sanitari e medici, cure termali e fisioterapiche, prescritti dal medico o pediatra di famiglia ed erogati dal servizio sanitario nazionale;
b) Visite, anche specialistiche (comprese cure dentistiche, ortodontiche – con eventuale acqui-sto di apparecchi – oculistiche e ortopediche) e spese sanitarie indifferibili ed urgenti;
c) Interventi chirurgici indifferibili o urgenti sia presso strutture pubbliche che convenzionate;
d) Farmaci o parafarmaci prescritti da medico curante o specialista e presidi/ ausili medico sanitari obbligatori, Covid o altre malattie simili (mascherine,
- 2 - tamponi, detergenti, disinfettanti ecc.); e) Farmaci necessari per patologie con necessità di cura immediata;
f) Acquisto di occhiali o lenti a contatto e relativi liquidi, come prescritti da specialista;
g) Supporti ortopedici come prescritti da specialisti;
h) Cicli di psicoterapia, logopedia, e altre terapie a sostegno dei figli, se prescritti dal medico curante;
i) Ticket sanitari.
Si considerano rimborsabili con preventivo accordo tra i genitori le spese per: a) Visite, accertamenti e trattamenti sanitari e medici, cure termali e fisioterapiche, non prescritti dal medico o non erogati dal servizio sanitario nazionale;
b) Interventi chirurgici, visite specialistiche e spese sanitarie non urgenti o non indifferibili;
c) Cure dentistiche, ortodontiche (compreso acquisto di apparecchi non urgenti), oculistiche e sanitarie non effettuate tramite servizio sanitario nazionale, se non indifferibili e urgenti;
d) Acquisti di presidi ortopedici non erogati dal servizio sanitario nazionale;
e) Cicli di psicoterapia e logopedia e altre terapie a sostegno dei figli, non prescritti dal medico curante o pediatra.
2. SPESE SCOLASTICHE. Si considerano rimborsabili anche in assenza del preventivo accordo tra i genitori le spese per: a) retta di asilo nido, se già frequentato anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
b) tasse scolastiche o contribuzione comunque dovute previste da istituti pubblici per la scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado;
c) tasse universitarie per la frequenza di università pubbliche e private e rette scolastiche per la frequenza di istituti privati, se già frequentati anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
d) libri scolastici, assicurazione, materiale di corredo scolastico e cancelleria di inizio anno per la scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado (sia istituti pubblici che privati), compresa dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva, tecnica e informatica;
e) libri di testo universitari, materiale tecnico e informatico, compresa la dotazione richiesta dall'Università; alloggio universitario, se già fruito prima della disgregazione del nucleo familiare;
f) gite scolastiche e uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico casa/ scuola;
h) mensa (solo la parte non relativa al vitto o, in caso non sia quantitativa, il 50% del costo mensile, dovendosi comunque ritenere ordinaria la spesa relativa al vitto).
Si considerano rimborsabili con preventivo accordo tra i genitori le spese per: a) retta di asilo nido, se non frequentato anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
b) tasse scolastiche per la frequenza di istituti privati (scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado), tasse universitarie per la frequenza di università pubbliche e private, costi di iscrizione, retta e costi per la frequenza del conservatorio (compreso acquisto strumenti e
- 3 - materiale, se non frequentati anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
c) alloggio universitario, se non già fruito anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
d) master e corsi di specializzazione anche all'estero; e) gite scolastiche e viaggi di istruzione organizzati dalla scuola con pernottamento, viaggi di studio e soggiorno all'estero per motivi di studio e di apprendimento delle lingue straniere;
f) corsi di recupero e lezioni private;
g) pre-scuola e doposcuola, se l'esigenza nasce in conseguenza della disgregazione del nucleo familiare;
h) preparazione di concorsi e esami di abilitazione, stage e tirocini, compresi libri e pernotti fuori sede;
i) corsi di lingua straniera e informatica e spese per le relative certificazioni;
3) SPESE EXTRASCOLASTICHE;
PER ATTIVITA' LUDICO – RICREATIVE E
PERSONALI.
Si considerano rimborsabili anche in assenza del preventivo accordo tra i genitori per le spese: a) attività sportiva, artistica, musicale, ricreativa o scolastica già presente ante disgregazione del nucleo familiare (compresi i costi di iscrizione e assicurazione, abbigliamento, attrezza-tura, spese accessorie e trasferte senza pernottamento); b) bollo, assicurazione e manutenzione ordinaria e straordinaria per mezzo di trasporto acqui-stato di comune accordo;
c) frequenza di centri estivi per esigenze lavorative dei genitori;
d) baby- sitter, ove già esistente nell'organizzazione familiare. Si considerano rimborsabili con preventivo accordo tra i genitori le spese per: a) attività sportiva, ricreativa o scoutistica iniziata dopo la disgregazione del nucleo familiare (compresi i costi di iscrizione e assicurazione, abbigliamenti, attrezzatura, spese accessorie e trasferte senza pernottamento); b) acquisto di strumenti musicali, telefono cellulare, computer e altri supporti informatici, se non conseguenti all'attività ricreativa o scolastica già concordata fra i genitori;
c) vacanza trascorse in assenza di genitori;
d) conseguimenti della patente di guida (esami, tasse, visita medica e corsi); e) acquisto e manutenzione straordinaria di mezzo di trasporto;
f) organizzazione di eventi e cerimonie riguardanti i figli ( a titolo esemplificativo sacramenti, feste di compleanno, feste di diploma, feste di laurea, ecc.) g) attività sociale (a titolo esemplificati, concerti, abbonamenti teatrali, sportivi e per balneazione estiva); h) baby-sitter, ove non già esistente nell'organizzazione familiare anteriormente alla disgrega-zione del nucleo familiare;
i) frequenza di centri estivi;
8. l'AU per il figlio errà percepito come per legge al 50% da entrambi i genitori;
Per_1
9. qualora la casa familiare verrà acquistata per intero da uno dei due coniugi, si concorda che al coniuge che cederà la propria quota all'altro dovrà essere riconosciuto oltre alla metà
- 4 - del prezzo di vendita una somma extra di E.10.000,00= per l'acquisto dell' arredamento e degli elettrodomestici per la nuova casa, rimanendo quelli acquistati in regime di matrimonio all'interno e nella disponibilità della casa coniugale e quindi del coniuge che acquisterà per intero l' immobile;
ciò non varrà, se la vendita della casa coniugale sarà effettuata a terzi;
10. i coniugi danno atto di essere economicamente indipendenti e rinunciano al reciproco mantenimento;
11. nell'ambito della regolamentazione dei rapporti economici - patrimoniali tra coniugi, ai fini di definire le questioni di carattere patrimoniale e di risoluzione della crisi coniugale, ad integrale tacitazione dei medesimi, i Sigg. e con la sottoscrizione del Parte_1 Parte_2
presente atto, si obbligano a dividere al 50% il c.c. bancario e gli investimenti cointestati sovra indicati;
anche l'abitazione coniugale rimane di proprietà di entrambi i coniugi e solo in uso al marito;
12. con compensazione tra le parti delle spese di lite.”
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e , che si Parte_1 Parte_2
sono sposati a Castelfidardo (AN) il 21/10/2000, hanno chiesto la separazione consensuale.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51
c.p.c. che in data 13.05.2025 ha espresso parere favorevole.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi del figlio che non è ancora del tutto Per_1
economicamente autosufficiente.
- 5 - Nulla invece con riferimento all'altro figlio, , maggiorenni ed economicamente Per_2
indipendente.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. Le spese del giudizio sono compensate in ragione dell'accordo delle parti sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e Parte_1 [...]
, i quali hanno contratto matrimonio a Castelfidardo (AN) il 21/10/2000, Parte_2
trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Castelfidardo al n. 6, parte 1, serie // dell'anno 2000; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Castelfidardo (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 21/05/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
- 6 -