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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sez. distaccata di Bolzano, sentenza 24/11/2025, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano
Sezione civile riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
dott. Isabella Martin Presidente
dott. Tullio Joppi Consigliere estensore dott. Federico Paciolla Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II° grado iscritta sub n. 85/2024 R.G.
promossa
da
, in persona del legale rappresentante pro- Parte_1
tempore Sig.ra , con sede in Tione di Trento (TN), Parte_2
Via Legione Trentina n. 44, P.IVA , rappresentata P.IVA_1
e difesa dagli Avv.ti Tullio Marchetti, C.F. C.F._1
e Carmen Collini, C.F. presso il cui C.F._2
studio in Tione di Trento (TN), Viale Dante n. 24, è
elettivamente domiciliata in forza di procura alle liti rilasciata su foglio separato materialmente congiunto all'atto di citazione di data 11.12.2020, i quali dichiarano di voler ricevere avvisi dalla Cancelleria al n. di fax 0465/326060 o all'indirizzo di pec:
1 Email_1
- appellante -
contro
in persona del legale rappresentante Dott. Ing. Controparte_1
c.f. e p.iva sede legale in 39042 CP_2 P.IVA_2
Bressanone (BZ), Via Julius Durst 100, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Baldessari, (c.f. pec: CodiceFiscale_3
fax: 0471/058001), avente studio Email_2
in 39100 Bolzano, Via Perathoner 31, dove la parte ha eletto domicilio, giusta delega allegata alla comparsa di costituzione e risposta in primo grado.
- appellata/appellante incidentale -
Oggetto: Altri contratti d'opera
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 08/10/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
del procuratore di parte appellante:
In riforma della sentenza n. 439/2024 pubblicata il 10.04.2024,
repertorio n. 531/2024 del 10.04.2024 resa nel giudizio n.
4384/2020 del Tribunale di Bolzano,
In principalità:
1. In riforma della sentenza n. 439/2024 pubblicata il
10.04.2024, repertorio n. 531/2024 del 10 .04.2024 resa nel giudizio n. 4384/2020 del Tribunale di Bolzano, notificata il
12.04.2024, a modifica della domanda ex art. 2041 c.c.,
2 accertarsi e dichiararsi l'inadempimento contrattuale della al contratto di fornitura di data 21.2.2019 e CP_1
conseguentemente condannarsi la al pagamento CP_1
della somma di euro 179.205,70 per inadempimento contrattuale relativo alle lavorazioni di montaggio o della diversa somma, maggiore o minore, che risulterà in corso di causa, aumentata degli interessi di mora al tasso legale dalla notifica dell'atto di citazione di primo grado al saldo;
2. In riforma della sentenza n. 439/2024 pubblicata il
10.04.2024, repertorio n. 531/2024 del 10 .04.2024 resa nel giudizio n. 4384/2020 del Tribunale di Bolzano, notificata il
12.04.2024, accertarsi e dichiararsi l'inadempimento contrattuale della al contratto di fornitura di data CP_1
21.2.2019 e conseguentemente condannarsi la al CP_1
pagamento della somma di euro 237.619,00 per ritardo nell'adempimento o della diversa somma, maggiore o minore,
che risulterà in corso di causa, aumentata degli interessi di mora al tasso legale dalla notifica dell'atto di citazione di primo grado al saldo;
3. In riforma della sentenza n. 439/2024 pubblicata il
10.04.2024, repertorio n. 531/2024 del 10 .04.2024 dichiararsi la nullità della perizia dd. 26.07.2023 del CTU Ing. con Per_1
ogni conseguente statuizione anche di restituzione di quanto versato a detto titolo;
4. In riforma della sentenza n. 439/2024 pubblicata il
3 10.04.2024, repertorio n. 531/2024 del 10.04.2024
determinarsi l'importo dovuto da a in Parte_1 CP_1
euro 23.336,00 da compensarsi con le maggiori somme spettanti a in forza delle domande sub 1 e 2; Parte_1
5. Rigettarsi l'appello incidentale formulato da CP_1
perché infondato in fatto ed in diritto.
In via subordinata
6. Nel caso di respingimento della domanda formulata sub 1 di risarcimento per inadempimento contrattuale relativa alle lavorazioni di montaggio, in riforma della sentenza n. 439/2024
pubblicata il 10.04.2024, repertorio n. 531/2024 del
10.04.2024 condannarsi la ex art. 2041 c.c. al CP_1
pagamento delle somme di € 179.205,70 o della diversa somma,
maggiore o minore, che risulterà in corso di causa aumentata degli interessi di mora al tasso legale dalla notifica dell'atto di citazione di primo grado al saldo;
In ogni caso: condannare la controparte alla refusione delle spese di lite, oltre a spese di CTU e CTP, spese esenti ed oneri accessori di entrambi i gradi di giudizio, con restituzione di quanto eventualmente in merito versato a controparte.
In via istruttoria:
Si chiede il rinnovo della CTU, come richiesto nelle conclusioni del processo di primo grado.
Si chiede altresì l'ammissione delle prove formulate nelle memorie ex art. 183 cpc.
4 del procuratore di parte appellata/appellante incidentale:
Voglia la Corte d'Appello di Trento - Sezione Distaccata di
Bolzano, previa ogni più utile declaratoria e ogni contraria istanza reietta,
Nel merito, in via principale: rigettare l'avversario appello e di conseguenza confermare integralmente la sentenza n.
439/2024 del Tribunale di Bolzano, pubblicata in data
10.4.2024;
Nel merito, in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui la sentenza n. 439/2024 del Tribunale di Bolzano,
pubblicata in data 10.4.2024, non venisse integralmente confermata nel presente grado di giudizio, voglia la Corte
d'Appello di Trento - Sezione Distaccata di Bolzano, - rigettare,
perché inammissibili e/o infondate, tutte le domande proposte da controparte , anche per la presenza del Parte_1
giudicato esterno rappresentato dal decreto ingiuntivo non opposto n. 632/2020 del Tribunale di Bolzano, dichiarato esecutivo in via definitiva ai sensi dell'art. 647 cpc, e anche per violazione, in parte qua, del divieto di cui all'art. 345 cpc;
- condannare la società , in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., a pagare in favore della società CP_1
, in persona del legale rappresentante p.t., la somma di €
[...]
28.690,50 (pari alla somma già riconosciuta come dovuta dalla sentenza di primo grado), o quella somma minore o maggiore che verrà accertata in corso di causa, oltre agli interessi
5 moratori ex d.lgs. 231/2002 dal giorno del dovuto al saldo.
In ogni caso: condannare la controparte a rifondere le spese e gli onorari dei due gradi di giudizio, anche per CTU e CTP.
In via istruttoria: si ripropongono le istanze istruttorie formulate e non ammesse in primo grado, ribadite anche al momento della precisazione delle conclusioni in primo grado:
A) Prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova:
1) Vero che la progettazione dell'opera commissionata da IS
veniva eseguita in base a standard produttivi per la tecnologia
“prefabbricati a doppia lastra” di cui è uno degli attori CP_1
sul mercato?
2) Vero che quindi il materiale richiesto a sarebbe potuto CP_1
essere fornito anche da altre imprese?
3) Vero che era libera di rivolgersi ad altra impresa CP_3
per la fornitura del materiale richiesto?
4) Vero che il contratto tra IS e veniva sottoscritto CP_3
solo in data 12.3.2019? (si mostri al teste il documento sub all. 1
di parte attrice)
5) Vero che l'iniziale cronoprogramma prevedeva l'assegnazione
dell'incarico entro il 26.1.2019? (si mostri al teste il documento
sub all. 2 di parte attrice)
6) Vero che al momento dell'inoltro dell'offerta di a CP_1
avvenuto in data 18.2.2021, la documentazione CP_3
tecnica del progetto era ancora incompleta?
7) Vero che in data 21.2.2019 dovevano ancora essere definiti
6 numerosi dettagli costruttivi e statici?
8) Vero che per il progetto statico veniva incaricato un nuovo
progettista (Ing. ), in sostituzione del precedente Persona_2
progettista?
9) Vero che in data 21.2.2019 il progetto statico era ancora tutto
da rivedere e da confermare dal nuovo progettista incaricato?
10) Vero che il progetto statico veniva modificato dal nuovo
progettista incaricato?
11) Vero che prima dell'avvio del cantiere intervenivano
numerose integrazioni progettuali?
12) Vero che ancora nel periodo fine marzo / inizio aprile 2019
intervenivano numerose integrazioni progettuali e verifiche
geometriche e statiche? (si mostri al teste i documenti sub all.ti
13 e 14 di parte convenuta)
13) Vero che ad inizio aprile 2019 il progetto statico ed
architettonico doveva ancora essere definito?
Ragioni in fatto ed in diritto della decisione
1. In data 12.03.2019 ha stipulato con CP_4 [...]
(di seguito, “ ) un contratto di appalto per Parte_1 Pt_1
l'esecuzione dei lavori edili relativi alla costruzione degli uffici e del capannone produttivo presso la propria sede di
AR.
Precedentemente, il 21.02.2019, aveva accettato Pt_1
l'offerta n. 103621 del 18.02.2019 formulata da Controparte_1
(di seguito, “ ), per la fornitura di elementi prefabbricati CP_1
7 (pareti, pilastri, solai ed una scala) destinati all'esecuzione dei suddetti lavori edili. L'accordo prevedeva che fosse di competenza della fornitrice anche il “montaggio a secco” delle strutture prefabbricate (con esclusione della scala), con una specifica quotazione di prezzo nell'offerta. Il testo accettato da conteneva peraltro la clausola: “Il cliente dichiara di aver Pt_1
letto e di accettare il contratto relativo al servizio di montaggio”,
sebbene le parti non abbiano mai sottoscritto un separato accordo volto a disciplinare tale servizio.
2. Con atto di citazione dell'11.12.2020, ha Pt_1
convenuto dinanzi al Tribunale di Bolzano, deducendo CP_1
in sintesi che, nel corso delle attività di cantiere protrattesi sino a fine novembre 2019, la convenuta avrebbe eseguito le forniture con ritardo rispetto al programma dei lavori edili ed avrebbe, inoltre, omesso pressoché completamente il servizio di montaggio delle strutture prefabbricate, costringendo a Pt_1
provvedervi personalmente.
Sulla base di tali premesse, l'attrice ha articolato le seguenti richieste.
Ex art. 2041 c.c. ha chiesto il riconoscimento di un indennizzo pari a € 179.205,70 per il montaggio delle strutture prefabbricate eseguito da deducendo l'arricchimento sine Pt_1
causa di , pari al risparmio di spesa per la prestazione CP_1
non eseguita, e il correlativo impoverimento di Pt_1
Ha chiesto, inoltre, il risarcimento del danno per inesatto
8 adempimento (ritardo) del contratto di fornitura e posa,
quantificato in € 237.619,00 per un ritardo di 106 giorni. Pt_1
ha dedotto che l'opera avrebbe dovuto essere ultimata entro il
12.08.2019, mentre l'effettiva conclusione delle lavorazioni spettanti a era avvenuta il 26.11.2019. CP_1
Ha richiesto, infine, la dichiarazione di estinzione per compensazione dell'obbligazione di € 23.667,60 (riconosciuta come dovuta a per residuo prezzo di fornitura) con il CP_1
proprio maggior credito derivante dalle domande risarcitorie/indennitarie sopra indicate.
3. Costituendosi in giudizio, la convenuta ha CP_1
preliminarmente eccepito l'inammissibilità delle domande attoree, per poi contestare nel merito ogni pretesa avanzata da
Pt_1
ha eccepito la violazione del divieto di bis in CP_1
idem. Ha osservato che le domande di erano Pt_1
inammissibili in quanto il rapporto contrattuale in questione era già stato definito da un decreto ingiuntivo (n. 632/2020)
emesso dal Tribunale di Bolzano. Tale decreto, fondato sul riconoscimento di debito da parte di e da questa non Pt_1
opposto, era divenuto definitivo e, per aveva acquisito CP_1
efficacia di giudicato in ordine al corretto adempimento del contratto.
Secondo la convenuta, tale giudicato non copriva solo il credito azionato, ma si estendeva al dedotto e al deducibile,
9 includendo dunque anche i fatti impeditivi, modificativi o estintivi del rapporto contrattuale.
ha sostenuto che le richieste di indennizzo per CP_1
indebito arricchimento e di risarcimento per ritardo, riferendosi al medesimo rapporto, avrebbero dovuto essere sollevate da in sede di opposizione al D.I., e non potevano pertanto Pt_1
essere avanzate nel presente nuovo giudizio.
Nel merito ha eccepito il difetto di sussidiarietà CP_1
dell'azione di indebito arricchimento (ex art. 2042 c.c.). Ha
sostenuto che, poiché le prestazioni di montaggio ricadevano negli obblighi di verso la committenza, l'attrice, in caso di Pt_1
mancata esecuzione da parte di , avrebbe dovuto agire CP_1
sulla base del titolo contrattuale e non con l'azione sussidiaria.
Ha escluso, altresì, qualsiasi proprio arricchimento ingiustificato: le opere eseguite da non avrebbero portato Pt_1
alcun vantaggio economico alla convenuta, ma sarebbero state necessarie solo per permettere a di adempiere ai propri Pt_1
impegni nei confronti della committenza. ha ribadito CP_1
che il suo diritto al corrispettivo era già stato accertato dal decreto ingiuntivo e che i conteggi di TI erano unilaterali e privi di riscontro probatorio.
Ha proseguito negando ogni inadempimento o CP_1
ritardo nella fornitura e posa dei prefabbricati.
In primo luogo, ha evidenziato che l'offerta accettata da non conteneva termini di consegna vincolanti. Ha Pt_1
10 specificato che le condizioni contrattuali subordinavano le tempistiche alla trasmissione dell'integrale documentazione tecnica, che al momento della firma del contratto (21.02.2019)
era incompleta.
Inoltre, la convenuta ha precisato che il cronoprogramma richiamato da non era un documento contrattuale Pt_1
condiviso, ma un documento inerente al rapporto di con Pt_1
la committenza, e che le tempistiche iniziali si erano rivelate comunque irrealizzabili a causa di modifiche progettuali in corso d'opera. ha affermato di aver adempiuto CP_1
fornendo i manufatti nel minor tempo possibile e ha attribuito la responsabilità di eventuali difficoltà operative alle scelte autonome ed alle difficoltà di cantiere imputabili a Ha, Pt_1
infine, contestato l'arbitrarietà delle quantificazioni economiche,
sottolineando che l'assenza di penali applicate dalla committente costituiva prova dell'inesistenza di un ritardo effettivo.
In via riconvenzionale, ha chiesto la condanna di CP_1
al pagamento di € 62.940,41, oltre interessi moratori. Pt_1
Tale somma si riferiva a lavorazioni aggiuntive (sigillatura giunti e velatura pareti) asseritamente richieste in corso d'opera.
4. La causa è stata istruita dal Tribunale, oltre che con l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, con l'assunzione di una consulenza tecnica.
Acquisito l'elaborato peritale datato 26.07.2023, ha Pt_1
11 depositato una memoria del 21.09.2023 con la quale ha chiesto la sostituzione del CTU e il rinnovo della perizia, deducendo la nullità o l'inutilizzabilità della relazione per gravi vizi procedurali e sostanziali. Le censure mosse al CTU riguardano in sintesi la mancanza di terzietà, l'omessa risposta ai quesiti e alle osservazioni di parte nonché lo sviamento dall'incarico tecnico con indebita formulazione di valutazioni giuridiche.
Sulla questione del montaggio delle strutture prefabbricate, l'attrice ha contestato che invece di limitarsi ad accertare la necessità e l'ammontare dei lavori eseguiti in autonomia da il CTU aveva espresso giudizi sulla Pt_1
responsabilità per l'inadempimento e sull'interpretazione del contratto, anticipando di fatto la decisione sul merito della controversia. Sul quantum dei lavori di montaggio eseguiti da la riduzione della quota di spettanza di al 30% Pt_1 CP_1
era basata su considerazioni giuridiche non pertinenti, anziché
su elementi tecnici di riscontro.
Sulla responsabilità per i ritardi: il CTU aveva giustificato la condotta di attribuendoli a presunte carenze CP_1
progettuali e non a inadempimenti della convenuta suggerendo che l'attrice avrebbe dovuto ridefinire le tempistiche con la committenza, un'affermazione che, oltre a essere estranea ai quesiti, era erronea e priva di riscontro documentale, poiché
dagli atti emergeva che il cronoprogramma era stato rifatto proprio su richiesta di . La perizia era incompleta in CP_1
12 quanto non quantificava il danno da ritardo.
ha, infine, denunciato vizi che compromettevano CP_1
l'imparzialità e la corretta esecuzione della consulenza perché il
CTU aveva ignorato le osservazioni tecniche formulate dal CTP
dell'attrice, omettendo di allegarle alla relazione definitiva e lasciando le conclusioni invariate rispetto alla bozza oltre ad aver accennato nella relazione alla propria pregressa esperienza personale con . CP_1
5. Con sentenza n. 439 pubblicata il 10.04.2024 l'adito
Tribunale di Bolzano ha deciso la causa disattendendo tutte le domande di ed accogliendo limitatamente all'importo di € Pt_1
28.690,50 la domanda riconvenzionale di , gravando CP_1
l'attrice delle spese del grado.
6. Il Tribunale ha disatteso l'eccezione preliminare di inammissibilità sollevata da , la quale lamentava la CP_1
violazione del divieto di bis in idem a causa del giudicato asseritamente formatosi sul decreto ingiuntivo n. 632/2020.
Il Giudice di prime cure, pur constatando che il decreto ingiuntivo non era stato opposto da parte di ha osservato Pt_1
che non aveva fornito la prova documentale CP_1
dell'intervenuta definitiva esecutorietà del provvedimento, ai sensi dell'articolo 647 c.p.c.
A sostegno di tale conclusione, il Tribunale ha richiamato la giurisprudenza di legittimità, la quale precisa che il decreto ingiuntivo acquista efficacia di giudicato formale e sostanziale
13 solo a seguito dell'emissione del decreto di esecutorietà da parte del giudice. Tale atto non è una mera formalità, bensì un vero e proprio atto giurisdizionale di verifica sulla regolarità del contraddittorio e sulla mancata opposizione. Pertanto, la semplice concessione della provvisoria esecutorietà ex art. 642
c.p.c. (di cui il D.I. n. 632/2020 era dotato), non è stata ritenuta sufficiente a conferire al provvedimento monitorio l'idoneità a fondare un giudicato sostanziale.
In assenza del decreto ex art. 647 c.p.c., il Tribunale ha respinto l'eccezione di preclusione ed ha esaminato nel merito le richieste avanzate da Pt_1
7. Il Tribunale ha accolto l'eccezione di relativa CP_1
al difetto di sussidiarietà dell'azione promossa da ex art. Pt_1
2042 c.c., dichiarando tale domanda di indennizzo inammissibile.
Il primo Giudice ha fondato la sua decisione sul rilievo che l'azione di arricchimento ha natura sussidiaria. Di
conseguenza, essa non è proponibile qualora il soggetto che la esercita possa, anche solo in via astratta, far valere un'altra azione tipica per ottenere ristoro. A tal fine, è sufficiente la mera possibilità di esperire tale azione tipica (come quella contrattuale) per precludere la proponibilità dell'azione generale
ex art. 2041 c.c.; non è, dunque, rilevante che l'azione tipica possa, in concreto, non condurre ad un risultato utile.
Nel caso specifico, il Tribunale ha osservato che le pretese
14 avanzate da in relazione al montaggio eseguito in proprio Pt_1
originavano dal rapporto negoziale stipulato con . La CP_1
domanda di indennizzo si basava infatti, per stessa ammissione dell'attrice su omissioni di prestazioni imputabili alla convenuta. Tali circostanze rientravano integralmente nell'alveo della disciplina dettata dall'art. 1218 c.c. in materia di responsabilità da inadempimento.
Il Tribunale ha concluso che le voci di costo elencate dall'attrice si riferivano a prestazioni che aveva dovuto Pt_1
eseguire per sopperire a mancanze della controparte nell'ambito del contratto di fornitura e che avrebbe dovuto far valere attraverso gli strumenti previsti per l'inadempimento contrattuale.
8. Il Tribunale ha disatteso la domanda di risarcimento del danno per ritardato adempimento contrattuale condividendo i rilievi espressi dal CTU senza accreditare le critiche mosse dall'attrice all'indagine tecnica.
Il primo Giudice ha preliminarmente riconosciuto la necessità di un'indagine tecnica per dirimere la complessa questione dei ritardi e ha ritenuto la CTU lo strumento idoneo a tale scopo.
La consulenza aveva effettivamente confermato che le lavorazioni si erano concluse in ritardo rispetto alle tempistiche originariamente previste. Tuttavia, l'accertamento tecnico aveva fornito una ricostruzione dettagliata e coerente degli eventi,
15 escludendo che tale ritardo fosse imputabile alla condotta di
. La CTU aveva, infatti, individuato la causa del CP_1
rallentamento nella tardiva consegna degli elaborati progettuali da parte dei professionisti incaricati dalla committente.
Il Tribunale ha dunque inquadrato tale circostanza come un fattore esterno che ha determinato una vera e propria impossibilità oggettiva per la convenuta di rispettare le tempistiche iniziali. Riferendosi all'art. 1218 c.c., il primo
Giudice ha stabilito che, dipendendo il ritardo da una causa non imputabile a la convenuta risultava esente da CP_1
responsabilità.
Quanto ai vizi della CTU lamentati da il Tribunale Pt_1
ha affermato che l'indagine peritale non si è limitata a valutazioni generiche, ma aveva condotto un'analisi approfondita e circostanziata delle tempistiche e delle concause dei ritardi, incrociando meticolosamente tutta la documentazione prodotta dalle parti.
Il Tribunale ha inoltre escluso che la consulenza avesse invaso il campo delle valutazioni giuridiche, sottolineando che il
CTU si era limitato a fornire quegli elementi tecnici fattuali indispensabili per la successiva decisione del Giudice. Le
osservazioni tecniche del CTP di parte attrice, pur esaminate,
non sono state ritenute idonee ad evidenziare errori tali da inficiare l'attendibilità e la coerenza della perizia, che è stata integralmente recepita in quanto ritenuta completa e
16 convincente.
9. Il Tribunale ha esaminato la domanda riconvenzionale avanzata da , con cui chiedeva il pagamento di € CP_1
62.940,41 per lavorazioni aggiuntive eseguite in cantiere,
giungendo ad un accoglimento solo parziale della richiesta.
Il primo Giudice ha preliminarmente analizzato la fattura posta a fondamento dell'azione (n. 2001261 del 17.09.2020),
riscontrando che essa si riferiva a due prestazioni distinte: la sigillatura finale dei giunti e gli interventi di velatura delle pareti.
Il Tribunale ha ritenuto fondata la richiesta di pagamento relativa alla sigillatura finale dei giunti. Questa lavorazione, pur non essendo inclusa nel prezzo base, era prevista come prestazione “optional” nel contratto di fornitura, con un prezzo unitario concordato di € 15 al metro.
Il primo Giudice ha rilevato che l'attrice non solo Pt_1
non aveva contestato né la quantità eseguita, né il prezzo unitario della sigillatura, ma aveva anche riconosciuto un credito residuo di € 23.667,60 a favore di , CP_1
chiedendone la compensazione. Tale circostanza è stata interpretata come una chiara conferma della debenza dell'importo. A ciò si è aggiunta un'ulteriore obbligazione non contestata per la somma di € 5.022,90. Di conseguenza, il
Tribunale ha condannato TI al pagamento complessivo di €
28.690,50.
17 Di contro, la domanda relativa agli interventi di velatura delle pareti è stata respinta. Il Tribunale ha accolto l'eccezione di secondo cui tale lavorazione era stata richiesta in Pt_1
corso d'opera non dall'attrice, bensì direttamente dalla
Direzione Lavori. Per il Giudice, tale intervento doveva pertanto essere imputato alla committente finale e non a Questa Pt_1
interpretazione è stata corroborata dal fatto che la stessa fattura di riportava l'indicazione esplicita che si CP_1
trattava di un intervento “espressamente richiesto dalla
Direzione Lavori”, confermando così la fondatezza dell'eccezione di parte attrice.
10. Avverso questa pronuncia ha interposto appello l'attrice soccombente con atto di citazione del 10.05.2024 Pt_1
recante cinque motivi d'impugnazione.
Si è costituita l'appellata proponendo a propria CP_1
volta appello incidentale condizionato sorretto da un motivo di impugnazione.
La causa è passata in decisione all'udienza del'08.10.2025.
11. Con il primo motivo d'impugnazione, sotto il profilo della violazione degli artt. 112 e 113 c.p.c., l'appellante Pt_1
censura la decisione del Tribunale che ha disatteso l'azione di indebito arricchimento proposta in primo grado, fondando il rigetto sull'assunto che le lavorazioni sostitutive eseguite dall'attrice fossero riconducibili alla riparazione di un danno da
18 inadempimento contrattuale imputabile a . CP_1
Il Giudice di prime cure ha, infatti, statuito che le prestazioni sostitutive eseguite in proprio dall'attrice
(concernenti la mancata fornitura e posa delle dime, le attività
propedeutiche rese necessarie dai ritardi nella fornitura del calcestruzzo, dal frazionamento delle consegne degli elementi prefabbricati, dall'omissione di puntellazioni ed altre opere accessorie) integrassero profili risarcitori derivanti dalla responsabilità contrattuale di ex art. 1218 c.c., e non CP_1
potessero, pertanto, giustificare l'azione ex art. 2041 c.c. per difetto del requisito di sussidiarietà.
preso atto di tale interpretazione, nel presente Pt_1
giudizio di appello ha provveduto a modificare la domanda originaria, transitando dall'azione di indebito arricchimento a quella di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale.
L'appellante sostiene la tesi dell'invarianza del petitum
(rappresentato dal ristoro dei costi sostenuti per lavorazioni che erano di spettanza contrattuale di ) e della persistente CP_1
identità dei fatti storici già compiutamente allegati in primo grado.
A supporto dell'ammissibilità di tale modifica nella presente sede, l'appellante invoca la giurisprudenza della S.C.
(segnatamente, C. s.u, n. 12310/2015 e C. n. 19186/2020),
secondo cui la mera modifica del titolo giuridico della domanda,
19 laddove permangano immutati il petitum e i fatti costitutivi,
integra una mera emendatio libelli, e non una domanda nuova,
risultando perciò ammissibile anche in appello.
In via subordinata, l'appellante deduce che il Giudice
d'Appello possa esercitare il proprio potere di qualificazione giuridica della domanda originaria, in applicazione del principio
jura novit curia (ex articolo 113 c.p.c.), per ricondurla ab origine
nell'alveo contrattuale, pervenendo comunque alla condanna di alla remunerazione delle lavorazioni sostitutive. CP_1
L'appellante evidenzia che, a suo avviso, il Giudice di primo grado avrebbe potuto già pronunciare in tal senso, senza violare il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
(ex articolo 112 c.p.c.), dal momento che la ricostruzione dei fatti e l'interpretazione del contratto operate nella stessa sentenza di prime cure riconducevano in modo inequivoco l'esecuzione delle opere all'ambito degli inadempiuti obblighi contrattuali di . CP_1
12. In via subordinata, con il quinto motivo d'impugnazione, lamentando la violazione degli artt. 1362, 2041
e 2042 c.c., nel caso non dovesse essere condiviso l'inquadramento della domanda come azione contrattuale, TI
insiste sulla validità e ammissibilità dell'azione per arricchimento senza causa (articolo 2041 c.c.) e contesta la statuizione di rigetto del Tribunale.
Secondo la clausola del contratto iniziale di Pt_1
20 fornitura, che rinviava a un futuro “contratto di montaggio”, era generica e di fatto invalida. Peraltro, il testo di questo contratto di montaggio era stato inviato da solo l'08.04.2019, CP_1
ben 49 giorni dopo la firma del contratto principale, e non è mai stato firmato dalle parti.
Ciò ha comportato la mancanza di una regolamentazione negoziale delle lavorazioni di montaggio. per completare il Pt_1
lavoro rispettando le scadenze della committente è stata perciò
costretta ad eseguire in proprio le installazioni degli elementi prefabbricati.
Prosegue quindi sostenendo che, non essendoci un Pt_1
accordo valido per quelle lavorazioni, l'unica via legale percorribile per recuperare i costi sostenuti fosse l'azione di arricchimento senza causa dal momento che si era CP_1
arricchita avendo beneficiato delle opere finite (montaggi,
puntellazioni, getti, ecc.) senza averne sostenuto i relativi costi e si era impoverita avendo sostenuto gli esborsi per finire il Pt_1
lavoro ed evitare un danno maggiore.
Ci sarebbe stato quindi un ingiustificato spostamento patrimoniale da a . Pt_1 CP_1
Riguardo al rigetto basato sul principio di sussidiarietà
TI ha richiamato C. s.u. n. 33954/2023 sostenendo che in base alla citata pronuncia detto principio va inteso in senso astratto: l'arricchimento è sempre proponibile quando, come nella specie, ogni diversa azione basata sul contratto, sulla
21 legge ovvero su clausole generali (2043 c.c.) si riveli carente ab
origine del titolo giustificativo.
13. I due motivi d'impugnazione, che per la loro evidente connessione vanno trattati congiuntamente, sono infondati per le seguenti considerazioni.
14. La tesi di secondo cui l'azione contrattuale di Pt_1
risarcimento del danno da inadempimento proposta nel corso del presente giudizio aperto da una domanda di indennizzo per arricchimento senza causa non costituisca una mutatio libelli
ma una semplice emendatio fa leva sull'assunto che l'azione predetta sia stata formulata in base alle medesime circostanze di fatto già dedotte nell'originaria editio actionis.
Occorre premettere che tanto il risarcimento del danno da inadempimento contrattuale quanto l'indennizzo da ingiustificato arricchimento formano oggetto di diritti c.d.
eterodeterminati, sicché il bene richiesto acquista determinatezza solo mediante il collegamento con la causale addotta a sostegno della pretesa.
Appare semplificante affermare che l'attore nel dedurre in corso di causa la responsabilità contrattuale del convenuto non muta la situazione di fatto da lui già versata in giudizio con la domanda di arricchimento ingiustificato limitandosi a proporre una qualificazione giuridica alternativa della propria pretesa economica.
In realtà l'attore, sostituendo o affiancando all'originaria
22 domanda di arricchimento quella della responsabilità per il danno per inadempimento contrattuale, non solo chiede un bene giuridico diverso, vale a dire un risarcimento in luogo di un indennizzo, così immutando il petitum mediato della propria originaria azione, ma altresì e soprattutto induce nel processo gli elementi costitutivi propri della nuova situazione giuridica rappresentata dalla violazione di un pregresso vincolo contrattuale intercorso tra le parti, laddove l'originariamente l'allegata assenza di qualsiasi titolo giustificativo del proprio impoverimento e dell'altrui locupletazione costituisce il principale fattore caratterizzante l'azione di arricchimento.
Proprio perché le due domande non sono tra loro intercambiabili intorno ad un identico nucleo di fatto nessuna di esse può dirsi potenzialmente contenente l'altra o potenzialmente in essa contenuta.
Dal rilievo che la domanda risarcitoria da inadempimento contrattuale è formalmente e sostanzialmente diversa dall'azione di arricchimento ingiustificato, deriva nella specie l'inammissibilità dell'azione contrattuale perché introdotta nel presente giudizio d'appello in aperta violazione dell'art. 345
c.p.c..
15. Non può poi ritenersi condivisibile l'assunto secondo cui nella specie la responsabilità contrattuale di possa CP_1
essere affermata mediante una riqualificazione interpretativa della domanda originariamente proposta da Pt_1
23 Risulta decisivo rilevare che la stessa appellante, a pagina
55 dell'atto di citazione in appello datato 10 maggio 2024, ha espressamente ammesso la natura dell'azione introdotta in primo grado, affermando:
“Quest'ultima [TI], ritenendosi priva di azione
contrattuale in merito alle numerose lavorazioni effettuate, di cui
nel contratto firmato il 21.02.2019 non si faceva cenno e stante il
rifiuto a sottoscrivere la successiva integrazione dell'08.04.2019,
proponeva in merito azione ex art. 2041 c.c.”.
È, pertanto, la stessa parte attrice, oggi appellante, ad aver dichiaratamente introdotto in primo grado un'azione di arricchimento senza causa (ex art. 2041 c.c.), correlata agli esborsi sostenuti per le lavorazioni necessarie al montaggio degli elementi prefabbricati forniti da . L'azione si CP_1
fondava, dunque, sull'espresso presupposto che tali prestazioni non fossero integralmente disciplinate da un regolamento negoziale, e che di ciò si fosse avvantaggiata a danno CP_1
di così da giustificare la richiesta di riequilibrio Pt_1
patrimoniale.
Tale chiara affermazione esclude, di per sé, che possa ritenersi implicitamente proposta una domanda fondata sul diverso titolo della responsabilità da inadempimento contrattuale. Non è, infatti, consentito desumere dal contenuto dell'atto introduttivo una volontà di far valere diritti derivanti dal contratto, di cui l'appellante ha espressamente negato
24 l'esistenza in relazione alle pretese avanzate, ma solo la prospettazione di un'azione ex art. 2041 c.c., nel rispetto del principio di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c..
16. In relazione al motivo d'impugnazione subordinato di volto al riesame della domanda di ingiustificato Pt_1
arricchimento disattesa in primo grado, meritano piena adesione le obiezioni sollevate dall'appellata a pagina CP_1
23 della comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale del 02.09.2024.
L'appellata ha correttamente osservato che l'asserita inesistenza di un compiuto regolamento negoziale tra e Pt_1
in ordine alle opere di posa degli elementi prefabbricati CP_1
non è sufficiente a configurare gli estremi dell'ingiustificato arricchimento.
L'attività di montaggio dei prefabbricati doveva, al contrario, considerarsi prestazione dovuta da in Pt_1
esecuzione del principale contratto di appalto stipulato con la committente finale, e in relazione al quale evidentemente Pt_1
riceveva la dovuta remunerazione.
In presenza di tale rapporto contrattuale vincolante,
caratterizzato da reciproci pesi e vantaggi previamente pattuiti,
non può configurarsi un ingiustificato impoverimento di TI,
né tantomeno una correlata e diretta locupletazione di . CP_1
TI effettuate le installazioni dei prefabbricati non ha sostituito nell'adempimento di una prestazione da CP_1
25 questa dovuta, ma ha adempiuto ad un proprio obbligo verso terzi ottenendo in cambio il pagamento del corrispettivo.
Inoltre, risulta con altrettanta evidenza che era CP_1
obbligata, in forza del contratto di fornitura concluso con Pt_1
alla sola esecuzione del montaggio a secco di gran parte dei prefabbricati. Tale prestazione è stata specificamente quotata nel contratto e remunerata attraverso il pagamento avvenuto in adempimento del decreto ingiuntivo esecutivo emesso dal
Tribunale di Bolzano che non risulta essere stato opposto da
Pt_1
Pertanto, anche nella inconcessa ipotesi in cui il servizio di montaggio fosse stato interamente eseguito da anche Pt_1
per la parte spettante a , qualsiasi eventuale CP_1
spostamento patrimoniale a favore di troverebbe CP_1
comunque ora una giustificazione causale nel titolo giudiziale costituito dal decreto ingiuntivo. Per tale dirimente ragione, tale spostamento non può qualificarsi come ingiustificato arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c., in quanto l'azione generale nella specie è preclusa dal titolo giudiziale che giustifica l'utilitas conseguita da . CP_1
17. Logicamente e processualmente, l'esame del secondo motivo di impugnazione, che attiene al rigetto della domanda risarcitoria avanzata da risulta subordinato all'esame del Pt_1
terzo motivo di gravame.
Con tale motivo, l'appellante deduce la nullità della CTU
26 espletata nel giudizio di primo grado e censura il diniego opposto dal Tribunale alla richiesta di rinnovazione della stessa,
lamentando la violazione degli articoli 62, 192, 194 e 157 c.p.c.,
oltre che dell'articolo 2697 c.c..
Secondo la tesi dell'appellante, il Giudice di prime cure avrebbe commesso un errore nel fondare il rigetto della domanda di risarcimento del danno da ritardato adempimento unicamente sull'elaborato peritale. Il Tribunale lo avrebbe infatti reputato attendibile e ne avrebbe condiviso integralmente le conclusioni, sebbene fossero state tempestivamente denunciate gravi e insanabili irregolarità che ne compromettevano irrimediabilmente la validità.
Ad avviso dell'appellante, il CTU avrebbe travalicato i limiti del mandato conferitogli ed invaso la sfera decisionale riservata al Giudice di merito ed, inoltre, violato i principi del contraddittorio e dispositivo.
In particolare, l'appellante contesta che il consulente abbia: a) omesso di rispondere ai quesiti tecnici principali,
soprattutto quelli che riguardavano la quantificazione specifica del danno da ritardo e l'analisi dettagliata dei costi effettivi delle lavorazioni, rendendo l'intera perizia intrinsecamente incompleta;
b) formulato valutazioni di natura giuridica,
eccedendo le proprie competenze tecniche: il CTU si sarebbe infatti spinto fino a interpretare clausole contrattuali e ad attribuire responsabilità in merito all'inadempimento del
27 servizio di montaggio, attività che sono estranee al mero accertamento tecnico;
c) indagato su fatti principali non allegati da e, perciò, estranei al thema decidendum, come la CP_1
presunta giustificazione dei ritardi della convenuta con l'avvio di altre commesse: tale circostanza, non essendo mai stata dedotta né provata da controparte, è stata introdotta ex officio
dal CTU, in aperta violazione del principio dispositivo e del diritto al contraddittorio (come stabilito da C. s.u. n.
3086/2022).
L'elaborato peritale sarebbe inoltre viziato da palesi errori fattuali e contraddizioni logiche che ne minerebbero radicalmente l'attendibilità.
Il CTU avrebbe infatti ignorato elementi istruttori pacifici,
tra cui: a) l'ammissione documentale della stessa di CP_1
essere pronta alla produzione già a partire dal 12 marzo 2019;
b) il fatto che il completamento del montaggio dei prefabbricati sia avvenuto nella prima decade di luglio 2019 e ciò nonostante i ritardi produttivi si siano poi protratti inspiegabilmente sino a novembre, un periodo non giustificabile con l'asserito e minimo ritardo nella trasmissione degli elaborati esecutivi da parte della
Direzione Lavori.
Non risulta dunque logicamente e giuridicamente sostenibile la conclusione del CTU circa la sussistenza di una causa di impossibilità liberatoria ai sensi dell'articolo 1218 c.c..
Le emergenze istruttorie, al contrario, evidenziavano che il
28 ritardo complessivo di 106 giorni era riconducibile esclusivamente a scelte organizzative e priorità gestionali che sono pienamente imputabili a . CP_1
Infine, l'appellante lamenta la carenza di terzietà e imparzialità del consulente. A sostegno di ciò, deduce la sussistenza di pregressi rapporti professionali tra il CTU e la società (consistenti in incarichi di progettazione e CP_1
direzione lavori in cantieri che impiegavano i prodotti , CP_1
circostanza che avrebbe imposto al tecnico l'obbligo di astensione.
18. Le censure articolare nel motivo di gravame vanno disattese delle seguenti considerazioni.
19. Con il primo profilo di critica, l'appellante deduce la nullità della consulenza espletata in primo grado, denunciando la violazione dei limiti del mandato e, in particolare,
l'introduzione da parte del CTU di valutazioni giuridiche e considerazioni personali, nonché la lamentata mancata risposta ai quesiti di natura tecnica.
La doglianza si incentra sull'asserita indebita formulazione, da parte del CTU, di giudizi e valutazioni attinenti a profili del thema decidendum non precisati dal Giudice nel quesito o comunque riservati alla sfera valutativa di quest'ultimo, data la natura giuridica delle questioni trattate.
Tale questione, tuttavia, deve essere risolta alla luce di C.
n. 24695/2024 (il cui punto 2 della motivazione si intende qui
29 richiamato ai sensi dell'art. 118, comma 2, disp. att. c.p.c.), che ha statuito: “Lo svolgimento, da parte del consulente tecnico
d'ufficio, di considerazioni tecniche esulanti dall'ambito oggettivo
del quesito non determina la nullità della consulenza, né quella
derivata della sentenza, ove sia stata assicurata alle parti la
possibilità di interloquire, sia dal punto di vista tecnico nel corso
della c.t.u., sia dal punto di vista giuridico negli snodi processuali
a ciò deputati, restando "assorbito" l'operato del consulente da
quello del giudice”.
In tale prospettiva, le considerazioni svolte dal CTU ultra
quesito non assumono valore di accertamento vincolante, bensì
la mera valenza di argomenti di prova, pienamente e liberamente utilizzabili dal Giudice nell'ambito della complessiva valutazione delle risultanze istruttorie.
Ne consegue che l'eccezione di nullità sollevata è
infondata, e la valutazione della doglianza si sposta conseguentemente sul piano della censura mossa con il secondo motivo di gravame, attinente alla motivazione della sentenza e, in particolare, alla coerenza logico-giuridica del ragionamento con cui il Giudice ha fatto proprie le argomentazioni dell'ausiliario.
Della consulenza non può perciò predicarsi la nullità,
nemmeno sotto il profilo della violazione del contraddittorio,
avendo potuto l'appellante compiutamente interloquire sugli esiti dell'indagine peritale mediante l'impugnazione delle
30 statuizioni assunte dal Tribunale sulla base della CTU.
Analoga conclusione è applicabile alla lamentata omessa risposta ai quesiti assegnati dal Giudice, la quale non determina l'invalidità dell'atto processuale, ma incide semmai sull'efficacia dimostrativa e sulla forza probatoria degli esiti dell'attività consulenziale, restando comunque una questione di merito attinente all'apprezzamento della prova.
20. Il secondo profilo di critica con cui l'appellante eccepisce la nullità della CTU si fonda sull'assunto che il consulente tecnico abbia accertato ex officio fatti principali non allegati da tali da giustificare l'esimente CP_1
dell'inadempimento.
Nello specifico, la censura si articola su un presunto accertamento indebito: confermato che il ritardo fosse originato dalla Direzione Lavori per la tardiva consegna dei disegni esecutivi, il perito ha autonomamente dedotto che tale circostanza avesse obbligato a posticipare la fornitura CP_1
a TI in favore di altre commesse, riscontrando così un incolpevole stato di necessità mai dedotto dalla convenuta come esimente.
Il motivo di doglianza è infondato.
Ai sensi dell'art. 1218 c.c., l'esonero dalla responsabilità
risarcitoria del debitore si fonda sull'impedimento che può
essere causato anche da un terzo.
Il fatto principale che sostanzia l'esimente è, dunque, il
31 comportamento del terzo (nella specie, la Direzione Lavori) che ha causalmente determinato l'inadempimento.
Al riguardo, è cruciale evidenziare che la presunta introduzione ex officio da parte del CTU dello stato di necessità
(dato dall'esigenza di coordinare gli ordini di produzione dei prefabbricati) quale circostanza esimente è smentita dagli atti.
A pagina 17 e 18 dell'atto di costituzione in appello rileva pertinentemente di aver correttamente allegato CP_1
l'esimente dell'impossibilità liberatoria, adducendo non solo la ritardata consegna dei disegni. Richiama pag. 6 della comparsa di costituzione e risposta in primo grado ove ha testualmente dedotto che: “Al momento della sottoscrizione dell'offerta la
documentazione tecnica non era completa... La valutazione degli
impegni di fornitura sarebbe quindi avvenuta in una fase
successiva: non si sarebbe potuto fare altrimenti”.
Ne deriva che la necessità di osservare l'ordine degli incarichi ricevuti e di riprogrammare l'attività produttiva era stata ritualmente ed esplicitamente allegata da . CP_1
Una volta accertata l'allegazione, l'attività del CTU si è
limitata alla ricostruzione tecnica della sequenza causale,
rientrando pienamente nei limiti del mandato.
La circostanza che abbia riprogrammato la CP_1
produzione per adempiere a impegni pregressi non è stata accertata come un fatto principale non allegato, ma è stata apprezzata dal CTU nell'ambito della propria competenza
32 tecnica per ricostruire l'efficacia causale tra il ritardo imputabile al terzo, la necessità di riprogrammare l'attività
produttiva ed il conseguente ritardo finale di . CP_1
L'accertamento peritale ha avuto ad oggetto una sequenza logico-deduttiva, e non un fatto principale inedito, escludendosi così la nullità assoluta dell'atto processuale.
Infine, anche nell'inconcessa ipotesi di un eccesso peritale vi sia stato, l'eventuale nullità resterebbe circoscritta al singolo accertamento, senza travolgere l'intera attività consulenziale.
21. L'ultimo profilo di censura relativo alla CTU espletata in primo grado attiene al presunto difetto di imparzialità del consulente tecnico e alla conseguente violazione del dovere di astensione.
L'infondatezza di tale doglianza si basa su consolidati principi giurisprudenziali.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, ogni contestazione sulla mancanza di imparzialità del CTU deve essere sollevata esclusivamente attraverso lo strumento della ricusazione, nel termine perentorio previsto dall'art. 192 c.p.c.:
C. n. 12822/2014: “La mancanza di imparzialità del consulente
tecnico d'ufficio può essere fatta valere esclusivamente mediante
lo strumento della ricusazione, nel termine di cui all'art. 192 cod.
proc. civ.”.
L'inosservanza del termine stabilito dall'art. 192, comma
2, c.p.c. per la proposizione dell'istanza di ricusazione preclude
33 definitivamente la possibilità di far valere successivamente la situazione di incompatibilità. In tal caso, la consulenza tecnica d'ufficio rimane ritualmente acquisita al processo: C. n.
28102/2018: “L'art. 192, comma 2, c.p.c., nel prevedere che
l'istanza di ricusazione del consulente tecnico d'ufficio deve
essere presentata con apposito ricorso depositato in cancelleria
almeno tre giorni prima dell'udienza di comparizione, preclude
definitivamente la possibilità di far valere successivamente la
situazione di incompatibilità, con la conseguenza che la
consulenza rimane ritualmente acquisita al processo. A tale
principio non è consentita deroga per l'ipotesi in cui la parte
venga a conoscenza soltanto in seguito della situazione di
incompatibilità, poiché, in questo caso, è possibile esclusivamente
prospettare le ragioni che giustificano un provvedimento di
sostituzione affinché il giudice, se lo ritenga, si avvalga dei poteri
conferiti dall'art. 196 c.p.c., spettando comunque all'ausiliario il
compenso per l'attività svolta”.
Ne consegue che, anche nell'ipotesi – meramente teorica e non provata – in cui la parte abbia incolpevolmente appreso la situazione di incompatibilità solo nel corso delle operazioni peritali, ciò non determina la nullità della consulenza. Un simile evento giustifica unicamente la possibilità di richiedere al
Giudice la sostituzione del consulente ai sensi dell'art. 196
c.p.c.
Di conseguenza, non può essere dichiarata la nullità della
34 CTU sulla base della mera asserzione di parzialità del consulente.
22. Per quanto concerne la richiesta di sostituzione del perito, essa risulta essere stata formulata in primo grado da e reiterata nel presente grado di giudizio. Pt_1
L'appellante deduce che il consulente avesse svolto incarichi di progettazione e direzione lavori in cantieri nei quali erano stati utilizzati prodotti . Questa circostanza, a CP_1
suo dire, integrerebbe una situazione di incompatibilità del perito.
Tuttavia, la situazione prospettata non rientra in alcuna delle ipotesi tassativamente previste dall'art. 51 c.p.c. (al quale rinvia l'art. 64 c.p.c.). Pertanto, deve escludersi che, al momento del conferimento dell'incarico al perito, ricorresse un caso di astensione o ricusazione, idoneo ora a giustificare la sua sostituzione.
23. Con il secondo motivo d'impugnazione, lamenta Pt_1
l'erroneo rigetto della domanda di risarcimento del danno per ritardo nell'adempimento contrattuale ascritto alla convenuta
. CP_1
Deducendo la violazione degli artt. 1218 e 2697 c.c.,
l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha escluso l'inadempimento da ritardo, ritenendo che la violazione contrattuale fosse ascrivibile a causa non imputabile alla debitrice. Il Giudice, recependo integralmente le conclusioni
35 della CTU, aveva motivato il rigetto affermando che: a) il ritardo nella fornitura e posa dei prefabbricati era una conseguenza diretta della tardiva consegna degli elaborati progettuali da parte della Direzione Lavori;
b) le tempistiche del cronoprogramma contrattuale erano state ritenute irrealizzabili in assenza di dettagli costruttivi completi;
c) si sarebbe CP_1
trovata in una situazione di impossibilità oggettiva non imputabile, idonea a giustificare la ridefinizione delle tempistiche di esecuzione.
TI deduce l'erroneità di tale ricostruzione sotto plurimi e connessi profili. Anzitutto, rileva una violazione dell'art. 2697
c.c., poiché la CTU, per giustificare il ritardo, avrebbe utilizzato fatti non provati (e neppure adeguatamente allegati) dalla convenuta a fondamento della sua eccezione liberatoria (in particolare, la necessità per di gestire altre commesse CP_1
mentre attendeva la consegna degli elaborati progettuali).
L'appellante prosegue osservando che l'impossibilità
liberatoria ex art. 1218 c.c. presuppone un impedimento specifico, inevitabile e oggettivamente non imputabile al debitore. Nel caso di specie, invece, il ritardo sarebbe riconducibile a scelte organizzative interne di CP_1
(segnatamente, la priorità assegnata ad altre commesse) e non a una causa esterna ed estranea alla sfera di controllo della debitrice.
A ciò si aggiunge l'illogicità e contraddittorietà della
36 motivazione, dal momento che il Giudice avrebbe recepito acriticamente le conclusioni del CTU, omettendo di verificare la coerenza del nesso causale tra il presunto ritardo progettuale
(quantificato in pochi giorni) e il notevole protrarsi delle lavorazioni fino a novembre 2019, per un ritardo totale di complessivi 106 giorni calcolato a decorrere dall'11 agosto
2019, termine stabilito nel contratto di appalto relativo ai lavori edili concluso con la committente.
Infine, l'appellante evidenzia un errore di fatto,
osservando come stessa avesse riconosciuto di essere CP_1
stata pronta alla produzione già in data 12 marzo 2019 e come il montaggio del capannone fosse stato pacificamente completato nella prima decade di luglio. Ne deriverebbe che il ritardo accumulato successivamente a tali date non poteva essere legittimamente giustificato dalla tardiva trasmissione degli elaborati progettuali, configurandosi, di fatto, come un inadempimento imputabile.
In conclusione, il Tribunale avrebbe dovuto accertare la responsabilità contrattuale di per il ritardo, CP_1
riconoscendo il diritto dell'appellante al risarcimento del danno.
24. Le censure mosse da alla sentenza gravata non Pt_1
conducono all'accoglimento della sua domanda risarcitoria, in quanto prive di fondamento.
25. In premessa, è necessario delineare il quadro giuridico di riferimento in tema di danno da ritardo
37 nell'adempimento contrattuale. Come costantemente affermato dalla S.C. sin dalla sentenza C. s.u. n. 13533/2001, il creditore che agisce per il risarcimento del danno da inadempimento o da ritardo, oltre a dover dimostrare la fonte negoziale del proprio diritto, ha l'onere di provare anche l'esistenza e la scadenza del termine dell'obbligazione asseritamente inadempiuta, nonché il danno che da tale ritardo sia derivato.
L'obbligazione risarcitoria per il ritardo, infatti, deriva dal decorso del tempo e si distingue concettualmente dall'obbligazione contrattuale di prestazione (cfr. Cass. n.
1629/1998: “Poiché la fonte del danno, derivato
dall'adempimento tardivo dell'obbligazione pattuita, è il ritardo
(art. 1218 cod. civ.), per ottenere il relativo risarcimento occorre
provarlo, e perciò non è sufficiente provare il contratto”.
[La massima è sorretta dalla seguente motivazione: “Il
principio contenuto nell'art. 1218 cod.civ., secondo il quale il
debitore che non esegue la prestazione nel tempo indicato è
tenuto al risarcimento del danno subito dal creditore, contiene
implicitamente le seguenti proposizioni:
- dopo la scadenza del termine dell'obbligazione contrattualmente
assunta il debitore non è esonerato dall'obbligo di adempiere
sempre che il creditore abbia ancora interesse a ricevere la
prestazione;
- il creditore che acconsente a ricevere la prestazione anche dopo
il tempo convenuto può chiedere di essere risarcito del danno
38 subito per il ritardo.
Da quest'ultima proposizione discende che prestazione non
adempiuta e prestazione risarcitoria per il ritardo derivano da
due fonti diverse: la prima discende dal contratto;
la seconda
deriva dal decorso del tempo entro il quale la prestazione doveva
essere eseguita.
Se questi elementi si tengono correttamente distinti, come
deve essere in base ad una piana interpretazione dei principi
normativi richiamati, discende che è vano invocare il principio
secondo il quale l'attore si doveva limitare ad indicare il fatto
costitutivo del proprio diritto, cioè il contratto contenente
l'obbligazione di pagamento di una somma determinata, perché
in questo modo si confondono le fonti di due diverse obbligazioni:
quella del pagamento del debito da prestazione derivante da
contratto e quella di risarcimento del danno derivante dalla
ritardata prestazione.”]).
Questo principio giurisprudenziale è pienamente applicabile alla fattispecie in esame, in cui fonda la propria richiesta Pt_1
risarcitoria proprio sull'entità del ritardo asseritamente imputabile a . CP_1
26. Tanto premesso, si osserva che il contratto di appalto tra e per la produzione, fornitura e montaggio Pt_1 CP_1
delle strutture prefabbricate è datato 21.02.2019, ed è
antecedente al contratto d.d. 12.03.2019 con cui la committente ha appaltato a i lavori edili. CP_4 Pt_1
39 Tale sequenza temporale spiega la postilla apposta a mano in calce al testo contrattuale del 21.02.2019, secondo cui i “Tempi di consegna” erano “da concordare in riferimento al
programma lavori fornito dalla committenza in accordo con la
D.L.”.
Ne discende che il contratto di appalto stipulato tra Pt_1
e non contiene alcun termine di ultimazione dell'opera, CP_1
tanto meno quello dell'11 agosto 2019, che era stato fissato nel successivo contratto di appalto concluso tra e Atis. Pt_1
Per di più, ha prodotto in causa due Pt_1
cronoprogrammi (uno originario e uno revisionato) senza mai dimostrare che il programma di svolgimento dei lavori sia stato concordato e accettato incondizionatamente anche da . CP_1
27. L'affermazione di secondo cui si Pt_1 CP_1
sarebbe dichiarata pronta alla produzione già in data 12 marzo
2019 è priva di riscontro probatorio e smentita dagli stessi documenti di causa.
Occorre anzitutto considerare che l'art. 3 del contratto di appalto concluso tra e la committente Atis stabiliva Pt_1
chiaramente che: “Il rispetto dei tempi contrattuali è subordinato
alla consegna degli elaborati esecutivi, tecnici, architettonici,
statici entro la settimana 9^/2019 al fine di consentire la
programmazione dei lavori e l'ordinazione dei materiali, eventuali
variazioni comporteranno adeguato spostamento dei termini ed
eventuali sospensione dei lavori”.
40 È dunque lo stesso contratto in cui era parte a Pt_1
prevedere che la programmazione dei lavori dipendesse dalla consegna dei progetti esecutivi da parte della committente.
In linea con ciò, il CTU ha spiegato nella sua relazione
(pagg. 8-9) che , alla data del 15.03.2019, non CP_1
disponeva affatto dei disegni esecutivi, i quali le sono pervenuti solo in data 25.03.2019. Soltanto a partire da tale data,
è stata posta nella condizione di programmare CP_1
l'esecuzione delle sue prestazioni.
28. Quanto al servizio di montaggio, il CTU ha altresì
evidenziato che l'installazione dei prefabbricati non era contrattualmente regolata con riguardo a tutti i singoli prodotti e prevedeva a carico di solo il “montaggio a secco”. CP_1
Dalla corrispondenza mail prodotta da (docc. 23 e Pt_1
24) si desume che il tema delle opere di montaggio è stato affrontato dalle parti solo nel mese di aprile 2019, a significare che sino a tale momento non era stato concordato e, di conseguenza, programmato come coordinare i lavori di installazione delle strutture prefabbricate.
29. Nondimeno, la stessa riconosce che ha Pt_1 CP_1
prodotto e installato i prefabbricati entro il mese di luglio 2019.
L'appellante ritiene tuttavia che l'ulteriore permanenza di in cantiere fino al mese di novembre 2019 dimostri il CP_1
ritardo di 106 giorni, calcolato a partire dall'11 agosto 2019
(termine concordato con Atis).
41 Tale affermazione si dimostra infondata e non idonea a dimostrare l'inadempimento da ritardo. In proposito, occorre richiamare il principio espresso da Cass. n. 24314/2022,
secondo cui: “Nei rapporti afferenti all'esecuzione dell'appalto, la
data di ultimazione dell'opera nel suo complesso prescinde dalle
attività accessorie, come gli interventi di smontaggio del cantiere,
e dalle attività prodromiche alle successive operazioni di verifica
e collaudo, tra cui rientrano le prestazioni occorrenti per ovviare
ai vizi e ai difetti” (nello stesso senso, Cass. n. 2571/1995).
La consegna di un'opera completa ma affetta da vizi non configura, infatti, una violazione del termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori, bensì una violazione delle prescrizioni contrattuali e tecniche relative alla sua esecuzione. Questo
profilo d'inadempimento contrattuale non è mai stato dedotto da Pt_1
30. La documentazione prodotta da conferma tale Pt_1
ricostruzione: dalla comunicazione mail sub doc. n. 22 si desume che gli interventi eseguiti da nel mese di CP_1
novembre 2019 sono consistiti nel “completamento delle
sigillature dei giunti” e nella riverniciatura della scala, ossia proprio quelle lavorazioni che erano state precedentemente contestate dalla Direzione Lavori (sub doc. n. 29, dove si fa riferimento a “fughe che variano da 0 mm a 3 cm” e “finitura
scala”).
Le allegazioni di e i documenti da lei stessa prodotti Pt_1
42 provano, dunque, che ha fornito e installato i CP_1
manufatti prefabbricati che le erano stati ordinati entro il mese di luglio del 2019 e che nel successivo mese di novembre 2019
ha provveduto unicamente ad eliminare i vizi che le erano stati contestati dalla Direzione Lavori.
31. All'esito delle svolte considerazioni, si deve concludere che non solo non ha dimostrato il ritardato adempimento Pt_1
di , ma le sue stesse allegazioni e la documentazione da CP_1
lei prodotta provano che la produzione, la fornitura e l'installazione delle strutture prefabbricate, malgrado la mancanza di una coordinata programmazione della lavorazione,
sono state completate entro la data dell'11 agosto 2019 stabilita per la consegna dei lavori edili alla committente.
Quale ulteriore e decisivo argomento di prova a riscontro della correttezza di questa conclusione, va richiamata la circostanza che si è riconosciuta debitrice dell'intero Pt_1
prezzo del contratto di appalto concluso con e lo ha CP_1
saldato senza opporre l'ingiunzione di pagamento spiccata sulla base di quell'atto ricognitivo, il che non sarebbe ragionevolmente avvenuto in presenza di un effettivo e grave inadempimento della creditrice.
32. Con il quarto motivo d'impugnazione, l'appellante censura la statuizione con cui il Tribunale ha accolto Pt_1
parzialmente la domanda riconvenzionale proposta da CP_1
condannandola al pagamento della somma di € 28.690,50 per
43 la sigillatura finale dei giunti. La censura si fonda sulla violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 115 c.p.c..
Il Giudice di primo grado ha motivato tale accoglimento sostenendo che l'importo richiesto da non sarebbe CP_1
stato contestato dall'attrice, la quale avrebbe riconosciuto la debenza sulla base della fattura prodotta in atti.
Questa motivazione è, ad avviso dell'appellante, erronea e in contrasto con le risultanze documentali.
TI evidenzia, invero, che la pretesa di relativa CP_1
alla sigillatura dei giunti è stata oggetto di puntuale contestazione sin dalla fase stragiudiziale. Tale contestazione risulta evidente dalle comunicazioni di del 20 ottobre CP_1
2020 e del 6 novembre 2020, depositate con la terza memoria
ex art. 183 c.p.c. (docc. n. 55, n. 56 e n. 57), nelle quali si discuteva apertamente della debenza e dell'ammontare. Inoltre,
non ha mai riconosciuto integralmente l'importo indicato Pt_1
nella fattura di (€ 28.690,50), ma ha al più CP_1
manifestato la disponibilità a versare una somma inferiore, pari a € 23.667,60, e comunque in un contesto di trattativa.
L'appellante chiede pertanto la riforma della decisione sul punto, con la rideterminazione dell'importo dovuto in favore di nella misura massima di € 23.667,60 e la conseguente CP_1
compensazione di tale minor debito rispetto alle maggiori somme spettanti a in accoglimento delle domande Pt_1
principali.
44 33. L'esame del quarto motivo di gravame impone di verificare la corretta applicazione, da parte del Tribunale, del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. in relazione ai fatti costitutivi della domanda riconvenzionale di
. CP_1
Si osserva che, nel corso del giudizio di primo grado, a fronte dell'allegazione di riguardante il credito per la CP_1
prestazione di sigillatura finale dei giunti, l'attrice ha reso Pt_1
dichiarazioni che, analizzate nel loro contesto processuale,
supportano la decisione impugnata.
In particolare: a) a pagina 22 dell'atto di citazione, Pt_1
ha testualmente riconosciuto: “La ha un residuo credito CP_1
per il cantiere Atis di € 23.667,60, somma che andrà compensata
con quanto qui vantato da pari ad € 416.824,70”; Parte_1
b) successivamente, nelle note scritte depositate in occasione della prima udienza del 25 marzo 2021, pur precisando che il credito era “in contestazione tra le parti ed in ogni caso ne è già
eccepita la compensazione”, l'attrice ha sollevato una generica contestazione ed ha fatto riferimento a documentazione
(missive) afferente alla fase stragiudiziale che avrebbe dimesso in un secondo momento.
34. Da tale condotta processuale si desume che l'obbligazione pecuniaria, nella sua esistenza e nella sua quantificazione (almeno fino all'importo di € 23.667,60), è stata sostanzialmente ammessa dall'attrice, la quale ha inteso
45 contestare specificamente il credito esclusivamente sotto il profilo della sua estinzione per compensazione, come strumento difensivo teso a paralizzare la pretesa avversaria.
35. Ai sensi dell'art. 115 c.p.c., la parte è gravata dell'onere di contestare specificamente i fatti allegati dalla controparte a fondamento della domanda. Nel caso di specie,
non risulta essere stata sollevata una contestazione specifica in relazione ai fatti costitutivi della pretesa di (ossia CP_1
l'esecuzione della prestazione contrattuale, il prezzo pattuito e la quantità del lavoro), ma è stata formulata una mera eccezione estintiva.
Le contestazioni relative alla fase stragiudiziale richiamate dall'appellante sono irrilevanti ai fini della fissazione del thema
decidendum e probandum. La contestazione, infatti, è oggetto di un preciso onere processuale normativamente fissato che deve essere assolto in modo chiaro e inequivocabile all'interno del giudizio, non potendo essere surrogato da mere contestazioni preventive o da riserve destinate ad essere sciolte nelle fasi successive del processo.
Il Tribunale ha, pertanto, correttamente ritenuto la pretesa di dimostrata ai sensi dell'art. 115 c.p.c. per CP_1
mancata contestazione specifica e tempestiva dei fatti costitutivi da parte dei TI.
36. Ne consegue che l'appellante non ha adeguatamente censurato l'accertamento compiuto dal Tribunale, non avendo
46 articolato una critica specifica alla ratio decidendi della sentenza che si fonda sul principio di non contestazione e sul riconoscimento processuale. Il motivo di gravame, in quanto non si confronta con l'effettivo fondamento della decisione impugnata, risulta inammissibile per violazione dell'art. 342
c.p.c. e, comunque, infondato nel merito, dovendo ritenersi condivisibile la statuizione del Tribunale sulla prova relativa all'esistenza e alla quantificazione del credito.
37. Il rigetto di tutti i motivi d'impugnazione articolati dall'appellante esonera dalla trattazione Pt_1
dall'impugnazione incidentale interposta da CP_1
subordinatamente all'accoglimento dell'appello principale avversario e riguardante l'eccezione di giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 632/2020 emesso dal Tribunale di
Bolzano.
38. Le spese del grado gravano per intero sull'appellante soccombente Pt_1
Sono liquidate sulla base parametri tariffari medi per un valore di causa di € 416.824,70. Non viene riconosciuta la fase di trattazione/istruttoria dal momento che alla prima udienza la causa è stata immediatamente rinviata per la decisione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano,
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di appellante Parte_1 Controparte_1
47 incidentale, avverso la sentenza n. 439/2024 del 10.04.2024
del Tribunale di Bolzano, così provvede:
1. disattende l'appello principale e dichiara assorbito quello incidentale;
2. condanna a rifondere a Parte_1 Controparte_1
per intero le spese del presente grado di giudizio che si liquidano, nel loro intero ammontare, nell'importo complessivo di € 16.374,85 oltre CPA IVA come per legge e spese necessarie successive;
3. si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale ai sensi del Parte_1
co. 1-quater dell'art. 13 d.P.R. 115/2002, inserito con l'art. 1
co. 17 l. 24.12.2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione in oggetto.
In caso di diffusione del presente provvedimento si dispone l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/2003.
Così deciso in Bolzano, lì 12.11.2025.
Il Presidente Dott. Isabella Martin
Il Consigliere estensore Dott. Tullio Joppi
Il Funzionario Giudiziario
48
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano
Sezione civile riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
dott. Isabella Martin Presidente
dott. Tullio Joppi Consigliere estensore dott. Federico Paciolla Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II° grado iscritta sub n. 85/2024 R.G.
promossa
da
, in persona del legale rappresentante pro- Parte_1
tempore Sig.ra , con sede in Tione di Trento (TN), Parte_2
Via Legione Trentina n. 44, P.IVA , rappresentata P.IVA_1
e difesa dagli Avv.ti Tullio Marchetti, C.F. C.F._1
e Carmen Collini, C.F. presso il cui C.F._2
studio in Tione di Trento (TN), Viale Dante n. 24, è
elettivamente domiciliata in forza di procura alle liti rilasciata su foglio separato materialmente congiunto all'atto di citazione di data 11.12.2020, i quali dichiarano di voler ricevere avvisi dalla Cancelleria al n. di fax 0465/326060 o all'indirizzo di pec:
1 Email_1
- appellante -
contro
in persona del legale rappresentante Dott. Ing. Controparte_1
c.f. e p.iva sede legale in 39042 CP_2 P.IVA_2
Bressanone (BZ), Via Julius Durst 100, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Baldessari, (c.f. pec: CodiceFiscale_3
fax: 0471/058001), avente studio Email_2
in 39100 Bolzano, Via Perathoner 31, dove la parte ha eletto domicilio, giusta delega allegata alla comparsa di costituzione e risposta in primo grado.
- appellata/appellante incidentale -
Oggetto: Altri contratti d'opera
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 08/10/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
del procuratore di parte appellante:
In riforma della sentenza n. 439/2024 pubblicata il 10.04.2024,
repertorio n. 531/2024 del 10.04.2024 resa nel giudizio n.
4384/2020 del Tribunale di Bolzano,
In principalità:
1. In riforma della sentenza n. 439/2024 pubblicata il
10.04.2024, repertorio n. 531/2024 del 10 .04.2024 resa nel giudizio n. 4384/2020 del Tribunale di Bolzano, notificata il
12.04.2024, a modifica della domanda ex art. 2041 c.c.,
2 accertarsi e dichiararsi l'inadempimento contrattuale della al contratto di fornitura di data 21.2.2019 e CP_1
conseguentemente condannarsi la al pagamento CP_1
della somma di euro 179.205,70 per inadempimento contrattuale relativo alle lavorazioni di montaggio o della diversa somma, maggiore o minore, che risulterà in corso di causa, aumentata degli interessi di mora al tasso legale dalla notifica dell'atto di citazione di primo grado al saldo;
2. In riforma della sentenza n. 439/2024 pubblicata il
10.04.2024, repertorio n. 531/2024 del 10 .04.2024 resa nel giudizio n. 4384/2020 del Tribunale di Bolzano, notificata il
12.04.2024, accertarsi e dichiararsi l'inadempimento contrattuale della al contratto di fornitura di data CP_1
21.2.2019 e conseguentemente condannarsi la al CP_1
pagamento della somma di euro 237.619,00 per ritardo nell'adempimento o della diversa somma, maggiore o minore,
che risulterà in corso di causa, aumentata degli interessi di mora al tasso legale dalla notifica dell'atto di citazione di primo grado al saldo;
3. In riforma della sentenza n. 439/2024 pubblicata il
10.04.2024, repertorio n. 531/2024 del 10 .04.2024 dichiararsi la nullità della perizia dd. 26.07.2023 del CTU Ing. con Per_1
ogni conseguente statuizione anche di restituzione di quanto versato a detto titolo;
4. In riforma della sentenza n. 439/2024 pubblicata il
3 10.04.2024, repertorio n. 531/2024 del 10.04.2024
determinarsi l'importo dovuto da a in Parte_1 CP_1
euro 23.336,00 da compensarsi con le maggiori somme spettanti a in forza delle domande sub 1 e 2; Parte_1
5. Rigettarsi l'appello incidentale formulato da CP_1
perché infondato in fatto ed in diritto.
In via subordinata
6. Nel caso di respingimento della domanda formulata sub 1 di risarcimento per inadempimento contrattuale relativa alle lavorazioni di montaggio, in riforma della sentenza n. 439/2024
pubblicata il 10.04.2024, repertorio n. 531/2024 del
10.04.2024 condannarsi la ex art. 2041 c.c. al CP_1
pagamento delle somme di € 179.205,70 o della diversa somma,
maggiore o minore, che risulterà in corso di causa aumentata degli interessi di mora al tasso legale dalla notifica dell'atto di citazione di primo grado al saldo;
In ogni caso: condannare la controparte alla refusione delle spese di lite, oltre a spese di CTU e CTP, spese esenti ed oneri accessori di entrambi i gradi di giudizio, con restituzione di quanto eventualmente in merito versato a controparte.
In via istruttoria:
Si chiede il rinnovo della CTU, come richiesto nelle conclusioni del processo di primo grado.
Si chiede altresì l'ammissione delle prove formulate nelle memorie ex art. 183 cpc.
4 del procuratore di parte appellata/appellante incidentale:
Voglia la Corte d'Appello di Trento - Sezione Distaccata di
Bolzano, previa ogni più utile declaratoria e ogni contraria istanza reietta,
Nel merito, in via principale: rigettare l'avversario appello e di conseguenza confermare integralmente la sentenza n.
439/2024 del Tribunale di Bolzano, pubblicata in data
10.4.2024;
Nel merito, in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui la sentenza n. 439/2024 del Tribunale di Bolzano,
pubblicata in data 10.4.2024, non venisse integralmente confermata nel presente grado di giudizio, voglia la Corte
d'Appello di Trento - Sezione Distaccata di Bolzano, - rigettare,
perché inammissibili e/o infondate, tutte le domande proposte da controparte , anche per la presenza del Parte_1
giudicato esterno rappresentato dal decreto ingiuntivo non opposto n. 632/2020 del Tribunale di Bolzano, dichiarato esecutivo in via definitiva ai sensi dell'art. 647 cpc, e anche per violazione, in parte qua, del divieto di cui all'art. 345 cpc;
- condannare la società , in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., a pagare in favore della società CP_1
, in persona del legale rappresentante p.t., la somma di €
[...]
28.690,50 (pari alla somma già riconosciuta come dovuta dalla sentenza di primo grado), o quella somma minore o maggiore che verrà accertata in corso di causa, oltre agli interessi
5 moratori ex d.lgs. 231/2002 dal giorno del dovuto al saldo.
In ogni caso: condannare la controparte a rifondere le spese e gli onorari dei due gradi di giudizio, anche per CTU e CTP.
In via istruttoria: si ripropongono le istanze istruttorie formulate e non ammesse in primo grado, ribadite anche al momento della precisazione delle conclusioni in primo grado:
A) Prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova:
1) Vero che la progettazione dell'opera commissionata da IS
veniva eseguita in base a standard produttivi per la tecnologia
“prefabbricati a doppia lastra” di cui è uno degli attori CP_1
sul mercato?
2) Vero che quindi il materiale richiesto a sarebbe potuto CP_1
essere fornito anche da altre imprese?
3) Vero che era libera di rivolgersi ad altra impresa CP_3
per la fornitura del materiale richiesto?
4) Vero che il contratto tra IS e veniva sottoscritto CP_3
solo in data 12.3.2019? (si mostri al teste il documento sub all. 1
di parte attrice)
5) Vero che l'iniziale cronoprogramma prevedeva l'assegnazione
dell'incarico entro il 26.1.2019? (si mostri al teste il documento
sub all. 2 di parte attrice)
6) Vero che al momento dell'inoltro dell'offerta di a CP_1
avvenuto in data 18.2.2021, la documentazione CP_3
tecnica del progetto era ancora incompleta?
7) Vero che in data 21.2.2019 dovevano ancora essere definiti
6 numerosi dettagli costruttivi e statici?
8) Vero che per il progetto statico veniva incaricato un nuovo
progettista (Ing. ), in sostituzione del precedente Persona_2
progettista?
9) Vero che in data 21.2.2019 il progetto statico era ancora tutto
da rivedere e da confermare dal nuovo progettista incaricato?
10) Vero che il progetto statico veniva modificato dal nuovo
progettista incaricato?
11) Vero che prima dell'avvio del cantiere intervenivano
numerose integrazioni progettuali?
12) Vero che ancora nel periodo fine marzo / inizio aprile 2019
intervenivano numerose integrazioni progettuali e verifiche
geometriche e statiche? (si mostri al teste i documenti sub all.ti
13 e 14 di parte convenuta)
13) Vero che ad inizio aprile 2019 il progetto statico ed
architettonico doveva ancora essere definito?
Ragioni in fatto ed in diritto della decisione
1. In data 12.03.2019 ha stipulato con CP_4 [...]
(di seguito, “ ) un contratto di appalto per Parte_1 Pt_1
l'esecuzione dei lavori edili relativi alla costruzione degli uffici e del capannone produttivo presso la propria sede di
AR.
Precedentemente, il 21.02.2019, aveva accettato Pt_1
l'offerta n. 103621 del 18.02.2019 formulata da Controparte_1
(di seguito, “ ), per la fornitura di elementi prefabbricati CP_1
7 (pareti, pilastri, solai ed una scala) destinati all'esecuzione dei suddetti lavori edili. L'accordo prevedeva che fosse di competenza della fornitrice anche il “montaggio a secco” delle strutture prefabbricate (con esclusione della scala), con una specifica quotazione di prezzo nell'offerta. Il testo accettato da conteneva peraltro la clausola: “Il cliente dichiara di aver Pt_1
letto e di accettare il contratto relativo al servizio di montaggio”,
sebbene le parti non abbiano mai sottoscritto un separato accordo volto a disciplinare tale servizio.
2. Con atto di citazione dell'11.12.2020, ha Pt_1
convenuto dinanzi al Tribunale di Bolzano, deducendo CP_1
in sintesi che, nel corso delle attività di cantiere protrattesi sino a fine novembre 2019, la convenuta avrebbe eseguito le forniture con ritardo rispetto al programma dei lavori edili ed avrebbe, inoltre, omesso pressoché completamente il servizio di montaggio delle strutture prefabbricate, costringendo a Pt_1
provvedervi personalmente.
Sulla base di tali premesse, l'attrice ha articolato le seguenti richieste.
Ex art. 2041 c.c. ha chiesto il riconoscimento di un indennizzo pari a € 179.205,70 per il montaggio delle strutture prefabbricate eseguito da deducendo l'arricchimento sine Pt_1
causa di , pari al risparmio di spesa per la prestazione CP_1
non eseguita, e il correlativo impoverimento di Pt_1
Ha chiesto, inoltre, il risarcimento del danno per inesatto
8 adempimento (ritardo) del contratto di fornitura e posa,
quantificato in € 237.619,00 per un ritardo di 106 giorni. Pt_1
ha dedotto che l'opera avrebbe dovuto essere ultimata entro il
12.08.2019, mentre l'effettiva conclusione delle lavorazioni spettanti a era avvenuta il 26.11.2019. CP_1
Ha richiesto, infine, la dichiarazione di estinzione per compensazione dell'obbligazione di € 23.667,60 (riconosciuta come dovuta a per residuo prezzo di fornitura) con il CP_1
proprio maggior credito derivante dalle domande risarcitorie/indennitarie sopra indicate.
3. Costituendosi in giudizio, la convenuta ha CP_1
preliminarmente eccepito l'inammissibilità delle domande attoree, per poi contestare nel merito ogni pretesa avanzata da
Pt_1
ha eccepito la violazione del divieto di bis in CP_1
idem. Ha osservato che le domande di erano Pt_1
inammissibili in quanto il rapporto contrattuale in questione era già stato definito da un decreto ingiuntivo (n. 632/2020)
emesso dal Tribunale di Bolzano. Tale decreto, fondato sul riconoscimento di debito da parte di e da questa non Pt_1
opposto, era divenuto definitivo e, per aveva acquisito CP_1
efficacia di giudicato in ordine al corretto adempimento del contratto.
Secondo la convenuta, tale giudicato non copriva solo il credito azionato, ma si estendeva al dedotto e al deducibile,
9 includendo dunque anche i fatti impeditivi, modificativi o estintivi del rapporto contrattuale.
ha sostenuto che le richieste di indennizzo per CP_1
indebito arricchimento e di risarcimento per ritardo, riferendosi al medesimo rapporto, avrebbero dovuto essere sollevate da in sede di opposizione al D.I., e non potevano pertanto Pt_1
essere avanzate nel presente nuovo giudizio.
Nel merito ha eccepito il difetto di sussidiarietà CP_1
dell'azione di indebito arricchimento (ex art. 2042 c.c.). Ha
sostenuto che, poiché le prestazioni di montaggio ricadevano negli obblighi di verso la committenza, l'attrice, in caso di Pt_1
mancata esecuzione da parte di , avrebbe dovuto agire CP_1
sulla base del titolo contrattuale e non con l'azione sussidiaria.
Ha escluso, altresì, qualsiasi proprio arricchimento ingiustificato: le opere eseguite da non avrebbero portato Pt_1
alcun vantaggio economico alla convenuta, ma sarebbero state necessarie solo per permettere a di adempiere ai propri Pt_1
impegni nei confronti della committenza. ha ribadito CP_1
che il suo diritto al corrispettivo era già stato accertato dal decreto ingiuntivo e che i conteggi di TI erano unilaterali e privi di riscontro probatorio.
Ha proseguito negando ogni inadempimento o CP_1
ritardo nella fornitura e posa dei prefabbricati.
In primo luogo, ha evidenziato che l'offerta accettata da non conteneva termini di consegna vincolanti. Ha Pt_1
10 specificato che le condizioni contrattuali subordinavano le tempistiche alla trasmissione dell'integrale documentazione tecnica, che al momento della firma del contratto (21.02.2019)
era incompleta.
Inoltre, la convenuta ha precisato che il cronoprogramma richiamato da non era un documento contrattuale Pt_1
condiviso, ma un documento inerente al rapporto di con Pt_1
la committenza, e che le tempistiche iniziali si erano rivelate comunque irrealizzabili a causa di modifiche progettuali in corso d'opera. ha affermato di aver adempiuto CP_1
fornendo i manufatti nel minor tempo possibile e ha attribuito la responsabilità di eventuali difficoltà operative alle scelte autonome ed alle difficoltà di cantiere imputabili a Ha, Pt_1
infine, contestato l'arbitrarietà delle quantificazioni economiche,
sottolineando che l'assenza di penali applicate dalla committente costituiva prova dell'inesistenza di un ritardo effettivo.
In via riconvenzionale, ha chiesto la condanna di CP_1
al pagamento di € 62.940,41, oltre interessi moratori. Pt_1
Tale somma si riferiva a lavorazioni aggiuntive (sigillatura giunti e velatura pareti) asseritamente richieste in corso d'opera.
4. La causa è stata istruita dal Tribunale, oltre che con l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, con l'assunzione di una consulenza tecnica.
Acquisito l'elaborato peritale datato 26.07.2023, ha Pt_1
11 depositato una memoria del 21.09.2023 con la quale ha chiesto la sostituzione del CTU e il rinnovo della perizia, deducendo la nullità o l'inutilizzabilità della relazione per gravi vizi procedurali e sostanziali. Le censure mosse al CTU riguardano in sintesi la mancanza di terzietà, l'omessa risposta ai quesiti e alle osservazioni di parte nonché lo sviamento dall'incarico tecnico con indebita formulazione di valutazioni giuridiche.
Sulla questione del montaggio delle strutture prefabbricate, l'attrice ha contestato che invece di limitarsi ad accertare la necessità e l'ammontare dei lavori eseguiti in autonomia da il CTU aveva espresso giudizi sulla Pt_1
responsabilità per l'inadempimento e sull'interpretazione del contratto, anticipando di fatto la decisione sul merito della controversia. Sul quantum dei lavori di montaggio eseguiti da la riduzione della quota di spettanza di al 30% Pt_1 CP_1
era basata su considerazioni giuridiche non pertinenti, anziché
su elementi tecnici di riscontro.
Sulla responsabilità per i ritardi: il CTU aveva giustificato la condotta di attribuendoli a presunte carenze CP_1
progettuali e non a inadempimenti della convenuta suggerendo che l'attrice avrebbe dovuto ridefinire le tempistiche con la committenza, un'affermazione che, oltre a essere estranea ai quesiti, era erronea e priva di riscontro documentale, poiché
dagli atti emergeva che il cronoprogramma era stato rifatto proprio su richiesta di . La perizia era incompleta in CP_1
12 quanto non quantificava il danno da ritardo.
ha, infine, denunciato vizi che compromettevano CP_1
l'imparzialità e la corretta esecuzione della consulenza perché il
CTU aveva ignorato le osservazioni tecniche formulate dal CTP
dell'attrice, omettendo di allegarle alla relazione definitiva e lasciando le conclusioni invariate rispetto alla bozza oltre ad aver accennato nella relazione alla propria pregressa esperienza personale con . CP_1
5. Con sentenza n. 439 pubblicata il 10.04.2024 l'adito
Tribunale di Bolzano ha deciso la causa disattendendo tutte le domande di ed accogliendo limitatamente all'importo di € Pt_1
28.690,50 la domanda riconvenzionale di , gravando CP_1
l'attrice delle spese del grado.
6. Il Tribunale ha disatteso l'eccezione preliminare di inammissibilità sollevata da , la quale lamentava la CP_1
violazione del divieto di bis in idem a causa del giudicato asseritamente formatosi sul decreto ingiuntivo n. 632/2020.
Il Giudice di prime cure, pur constatando che il decreto ingiuntivo non era stato opposto da parte di ha osservato Pt_1
che non aveva fornito la prova documentale CP_1
dell'intervenuta definitiva esecutorietà del provvedimento, ai sensi dell'articolo 647 c.p.c.
A sostegno di tale conclusione, il Tribunale ha richiamato la giurisprudenza di legittimità, la quale precisa che il decreto ingiuntivo acquista efficacia di giudicato formale e sostanziale
13 solo a seguito dell'emissione del decreto di esecutorietà da parte del giudice. Tale atto non è una mera formalità, bensì un vero e proprio atto giurisdizionale di verifica sulla regolarità del contraddittorio e sulla mancata opposizione. Pertanto, la semplice concessione della provvisoria esecutorietà ex art. 642
c.p.c. (di cui il D.I. n. 632/2020 era dotato), non è stata ritenuta sufficiente a conferire al provvedimento monitorio l'idoneità a fondare un giudicato sostanziale.
In assenza del decreto ex art. 647 c.p.c., il Tribunale ha respinto l'eccezione di preclusione ed ha esaminato nel merito le richieste avanzate da Pt_1
7. Il Tribunale ha accolto l'eccezione di relativa CP_1
al difetto di sussidiarietà dell'azione promossa da ex art. Pt_1
2042 c.c., dichiarando tale domanda di indennizzo inammissibile.
Il primo Giudice ha fondato la sua decisione sul rilievo che l'azione di arricchimento ha natura sussidiaria. Di
conseguenza, essa non è proponibile qualora il soggetto che la esercita possa, anche solo in via astratta, far valere un'altra azione tipica per ottenere ristoro. A tal fine, è sufficiente la mera possibilità di esperire tale azione tipica (come quella contrattuale) per precludere la proponibilità dell'azione generale
ex art. 2041 c.c.; non è, dunque, rilevante che l'azione tipica possa, in concreto, non condurre ad un risultato utile.
Nel caso specifico, il Tribunale ha osservato che le pretese
14 avanzate da in relazione al montaggio eseguito in proprio Pt_1
originavano dal rapporto negoziale stipulato con . La CP_1
domanda di indennizzo si basava infatti, per stessa ammissione dell'attrice su omissioni di prestazioni imputabili alla convenuta. Tali circostanze rientravano integralmente nell'alveo della disciplina dettata dall'art. 1218 c.c. in materia di responsabilità da inadempimento.
Il Tribunale ha concluso che le voci di costo elencate dall'attrice si riferivano a prestazioni che aveva dovuto Pt_1
eseguire per sopperire a mancanze della controparte nell'ambito del contratto di fornitura e che avrebbe dovuto far valere attraverso gli strumenti previsti per l'inadempimento contrattuale.
8. Il Tribunale ha disatteso la domanda di risarcimento del danno per ritardato adempimento contrattuale condividendo i rilievi espressi dal CTU senza accreditare le critiche mosse dall'attrice all'indagine tecnica.
Il primo Giudice ha preliminarmente riconosciuto la necessità di un'indagine tecnica per dirimere la complessa questione dei ritardi e ha ritenuto la CTU lo strumento idoneo a tale scopo.
La consulenza aveva effettivamente confermato che le lavorazioni si erano concluse in ritardo rispetto alle tempistiche originariamente previste. Tuttavia, l'accertamento tecnico aveva fornito una ricostruzione dettagliata e coerente degli eventi,
15 escludendo che tale ritardo fosse imputabile alla condotta di
. La CTU aveva, infatti, individuato la causa del CP_1
rallentamento nella tardiva consegna degli elaborati progettuali da parte dei professionisti incaricati dalla committente.
Il Tribunale ha dunque inquadrato tale circostanza come un fattore esterno che ha determinato una vera e propria impossibilità oggettiva per la convenuta di rispettare le tempistiche iniziali. Riferendosi all'art. 1218 c.c., il primo
Giudice ha stabilito che, dipendendo il ritardo da una causa non imputabile a la convenuta risultava esente da CP_1
responsabilità.
Quanto ai vizi della CTU lamentati da il Tribunale Pt_1
ha affermato che l'indagine peritale non si è limitata a valutazioni generiche, ma aveva condotto un'analisi approfondita e circostanziata delle tempistiche e delle concause dei ritardi, incrociando meticolosamente tutta la documentazione prodotta dalle parti.
Il Tribunale ha inoltre escluso che la consulenza avesse invaso il campo delle valutazioni giuridiche, sottolineando che il
CTU si era limitato a fornire quegli elementi tecnici fattuali indispensabili per la successiva decisione del Giudice. Le
osservazioni tecniche del CTP di parte attrice, pur esaminate,
non sono state ritenute idonee ad evidenziare errori tali da inficiare l'attendibilità e la coerenza della perizia, che è stata integralmente recepita in quanto ritenuta completa e
16 convincente.
9. Il Tribunale ha esaminato la domanda riconvenzionale avanzata da , con cui chiedeva il pagamento di € CP_1
62.940,41 per lavorazioni aggiuntive eseguite in cantiere,
giungendo ad un accoglimento solo parziale della richiesta.
Il primo Giudice ha preliminarmente analizzato la fattura posta a fondamento dell'azione (n. 2001261 del 17.09.2020),
riscontrando che essa si riferiva a due prestazioni distinte: la sigillatura finale dei giunti e gli interventi di velatura delle pareti.
Il Tribunale ha ritenuto fondata la richiesta di pagamento relativa alla sigillatura finale dei giunti. Questa lavorazione, pur non essendo inclusa nel prezzo base, era prevista come prestazione “optional” nel contratto di fornitura, con un prezzo unitario concordato di € 15 al metro.
Il primo Giudice ha rilevato che l'attrice non solo Pt_1
non aveva contestato né la quantità eseguita, né il prezzo unitario della sigillatura, ma aveva anche riconosciuto un credito residuo di € 23.667,60 a favore di , CP_1
chiedendone la compensazione. Tale circostanza è stata interpretata come una chiara conferma della debenza dell'importo. A ciò si è aggiunta un'ulteriore obbligazione non contestata per la somma di € 5.022,90. Di conseguenza, il
Tribunale ha condannato TI al pagamento complessivo di €
28.690,50.
17 Di contro, la domanda relativa agli interventi di velatura delle pareti è stata respinta. Il Tribunale ha accolto l'eccezione di secondo cui tale lavorazione era stata richiesta in Pt_1
corso d'opera non dall'attrice, bensì direttamente dalla
Direzione Lavori. Per il Giudice, tale intervento doveva pertanto essere imputato alla committente finale e non a Questa Pt_1
interpretazione è stata corroborata dal fatto che la stessa fattura di riportava l'indicazione esplicita che si CP_1
trattava di un intervento “espressamente richiesto dalla
Direzione Lavori”, confermando così la fondatezza dell'eccezione di parte attrice.
10. Avverso questa pronuncia ha interposto appello l'attrice soccombente con atto di citazione del 10.05.2024 Pt_1
recante cinque motivi d'impugnazione.
Si è costituita l'appellata proponendo a propria CP_1
volta appello incidentale condizionato sorretto da un motivo di impugnazione.
La causa è passata in decisione all'udienza del'08.10.2025.
11. Con il primo motivo d'impugnazione, sotto il profilo della violazione degli artt. 112 e 113 c.p.c., l'appellante Pt_1
censura la decisione del Tribunale che ha disatteso l'azione di indebito arricchimento proposta in primo grado, fondando il rigetto sull'assunto che le lavorazioni sostitutive eseguite dall'attrice fossero riconducibili alla riparazione di un danno da
18 inadempimento contrattuale imputabile a . CP_1
Il Giudice di prime cure ha, infatti, statuito che le prestazioni sostitutive eseguite in proprio dall'attrice
(concernenti la mancata fornitura e posa delle dime, le attività
propedeutiche rese necessarie dai ritardi nella fornitura del calcestruzzo, dal frazionamento delle consegne degli elementi prefabbricati, dall'omissione di puntellazioni ed altre opere accessorie) integrassero profili risarcitori derivanti dalla responsabilità contrattuale di ex art. 1218 c.c., e non CP_1
potessero, pertanto, giustificare l'azione ex art. 2041 c.c. per difetto del requisito di sussidiarietà.
preso atto di tale interpretazione, nel presente Pt_1
giudizio di appello ha provveduto a modificare la domanda originaria, transitando dall'azione di indebito arricchimento a quella di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale.
L'appellante sostiene la tesi dell'invarianza del petitum
(rappresentato dal ristoro dei costi sostenuti per lavorazioni che erano di spettanza contrattuale di ) e della persistente CP_1
identità dei fatti storici già compiutamente allegati in primo grado.
A supporto dell'ammissibilità di tale modifica nella presente sede, l'appellante invoca la giurisprudenza della S.C.
(segnatamente, C. s.u, n. 12310/2015 e C. n. 19186/2020),
secondo cui la mera modifica del titolo giuridico della domanda,
19 laddove permangano immutati il petitum e i fatti costitutivi,
integra una mera emendatio libelli, e non una domanda nuova,
risultando perciò ammissibile anche in appello.
In via subordinata, l'appellante deduce che il Giudice
d'Appello possa esercitare il proprio potere di qualificazione giuridica della domanda originaria, in applicazione del principio
jura novit curia (ex articolo 113 c.p.c.), per ricondurla ab origine
nell'alveo contrattuale, pervenendo comunque alla condanna di alla remunerazione delle lavorazioni sostitutive. CP_1
L'appellante evidenzia che, a suo avviso, il Giudice di primo grado avrebbe potuto già pronunciare in tal senso, senza violare il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
(ex articolo 112 c.p.c.), dal momento che la ricostruzione dei fatti e l'interpretazione del contratto operate nella stessa sentenza di prime cure riconducevano in modo inequivoco l'esecuzione delle opere all'ambito degli inadempiuti obblighi contrattuali di . CP_1
12. In via subordinata, con il quinto motivo d'impugnazione, lamentando la violazione degli artt. 1362, 2041
e 2042 c.c., nel caso non dovesse essere condiviso l'inquadramento della domanda come azione contrattuale, TI
insiste sulla validità e ammissibilità dell'azione per arricchimento senza causa (articolo 2041 c.c.) e contesta la statuizione di rigetto del Tribunale.
Secondo la clausola del contratto iniziale di Pt_1
20 fornitura, che rinviava a un futuro “contratto di montaggio”, era generica e di fatto invalida. Peraltro, il testo di questo contratto di montaggio era stato inviato da solo l'08.04.2019, CP_1
ben 49 giorni dopo la firma del contratto principale, e non è mai stato firmato dalle parti.
Ciò ha comportato la mancanza di una regolamentazione negoziale delle lavorazioni di montaggio. per completare il Pt_1
lavoro rispettando le scadenze della committente è stata perciò
costretta ad eseguire in proprio le installazioni degli elementi prefabbricati.
Prosegue quindi sostenendo che, non essendoci un Pt_1
accordo valido per quelle lavorazioni, l'unica via legale percorribile per recuperare i costi sostenuti fosse l'azione di arricchimento senza causa dal momento che si era CP_1
arricchita avendo beneficiato delle opere finite (montaggi,
puntellazioni, getti, ecc.) senza averne sostenuto i relativi costi e si era impoverita avendo sostenuto gli esborsi per finire il Pt_1
lavoro ed evitare un danno maggiore.
Ci sarebbe stato quindi un ingiustificato spostamento patrimoniale da a . Pt_1 CP_1
Riguardo al rigetto basato sul principio di sussidiarietà
TI ha richiamato C. s.u. n. 33954/2023 sostenendo che in base alla citata pronuncia detto principio va inteso in senso astratto: l'arricchimento è sempre proponibile quando, come nella specie, ogni diversa azione basata sul contratto, sulla
21 legge ovvero su clausole generali (2043 c.c.) si riveli carente ab
origine del titolo giustificativo.
13. I due motivi d'impugnazione, che per la loro evidente connessione vanno trattati congiuntamente, sono infondati per le seguenti considerazioni.
14. La tesi di secondo cui l'azione contrattuale di Pt_1
risarcimento del danno da inadempimento proposta nel corso del presente giudizio aperto da una domanda di indennizzo per arricchimento senza causa non costituisca una mutatio libelli
ma una semplice emendatio fa leva sull'assunto che l'azione predetta sia stata formulata in base alle medesime circostanze di fatto già dedotte nell'originaria editio actionis.
Occorre premettere che tanto il risarcimento del danno da inadempimento contrattuale quanto l'indennizzo da ingiustificato arricchimento formano oggetto di diritti c.d.
eterodeterminati, sicché il bene richiesto acquista determinatezza solo mediante il collegamento con la causale addotta a sostegno della pretesa.
Appare semplificante affermare che l'attore nel dedurre in corso di causa la responsabilità contrattuale del convenuto non muta la situazione di fatto da lui già versata in giudizio con la domanda di arricchimento ingiustificato limitandosi a proporre una qualificazione giuridica alternativa della propria pretesa economica.
In realtà l'attore, sostituendo o affiancando all'originaria
22 domanda di arricchimento quella della responsabilità per il danno per inadempimento contrattuale, non solo chiede un bene giuridico diverso, vale a dire un risarcimento in luogo di un indennizzo, così immutando il petitum mediato della propria originaria azione, ma altresì e soprattutto induce nel processo gli elementi costitutivi propri della nuova situazione giuridica rappresentata dalla violazione di un pregresso vincolo contrattuale intercorso tra le parti, laddove l'originariamente l'allegata assenza di qualsiasi titolo giustificativo del proprio impoverimento e dell'altrui locupletazione costituisce il principale fattore caratterizzante l'azione di arricchimento.
Proprio perché le due domande non sono tra loro intercambiabili intorno ad un identico nucleo di fatto nessuna di esse può dirsi potenzialmente contenente l'altra o potenzialmente in essa contenuta.
Dal rilievo che la domanda risarcitoria da inadempimento contrattuale è formalmente e sostanzialmente diversa dall'azione di arricchimento ingiustificato, deriva nella specie l'inammissibilità dell'azione contrattuale perché introdotta nel presente giudizio d'appello in aperta violazione dell'art. 345
c.p.c..
15. Non può poi ritenersi condivisibile l'assunto secondo cui nella specie la responsabilità contrattuale di possa CP_1
essere affermata mediante una riqualificazione interpretativa della domanda originariamente proposta da Pt_1
23 Risulta decisivo rilevare che la stessa appellante, a pagina
55 dell'atto di citazione in appello datato 10 maggio 2024, ha espressamente ammesso la natura dell'azione introdotta in primo grado, affermando:
“Quest'ultima [TI], ritenendosi priva di azione
contrattuale in merito alle numerose lavorazioni effettuate, di cui
nel contratto firmato il 21.02.2019 non si faceva cenno e stante il
rifiuto a sottoscrivere la successiva integrazione dell'08.04.2019,
proponeva in merito azione ex art. 2041 c.c.”.
È, pertanto, la stessa parte attrice, oggi appellante, ad aver dichiaratamente introdotto in primo grado un'azione di arricchimento senza causa (ex art. 2041 c.c.), correlata agli esborsi sostenuti per le lavorazioni necessarie al montaggio degli elementi prefabbricati forniti da . L'azione si CP_1
fondava, dunque, sull'espresso presupposto che tali prestazioni non fossero integralmente disciplinate da un regolamento negoziale, e che di ciò si fosse avvantaggiata a danno CP_1
di così da giustificare la richiesta di riequilibrio Pt_1
patrimoniale.
Tale chiara affermazione esclude, di per sé, che possa ritenersi implicitamente proposta una domanda fondata sul diverso titolo della responsabilità da inadempimento contrattuale. Non è, infatti, consentito desumere dal contenuto dell'atto introduttivo una volontà di far valere diritti derivanti dal contratto, di cui l'appellante ha espressamente negato
24 l'esistenza in relazione alle pretese avanzate, ma solo la prospettazione di un'azione ex art. 2041 c.c., nel rispetto del principio di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c..
16. In relazione al motivo d'impugnazione subordinato di volto al riesame della domanda di ingiustificato Pt_1
arricchimento disattesa in primo grado, meritano piena adesione le obiezioni sollevate dall'appellata a pagina CP_1
23 della comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale del 02.09.2024.
L'appellata ha correttamente osservato che l'asserita inesistenza di un compiuto regolamento negoziale tra e Pt_1
in ordine alle opere di posa degli elementi prefabbricati CP_1
non è sufficiente a configurare gli estremi dell'ingiustificato arricchimento.
L'attività di montaggio dei prefabbricati doveva, al contrario, considerarsi prestazione dovuta da in Pt_1
esecuzione del principale contratto di appalto stipulato con la committente finale, e in relazione al quale evidentemente Pt_1
riceveva la dovuta remunerazione.
In presenza di tale rapporto contrattuale vincolante,
caratterizzato da reciproci pesi e vantaggi previamente pattuiti,
non può configurarsi un ingiustificato impoverimento di TI,
né tantomeno una correlata e diretta locupletazione di . CP_1
TI effettuate le installazioni dei prefabbricati non ha sostituito nell'adempimento di una prestazione da CP_1
25 questa dovuta, ma ha adempiuto ad un proprio obbligo verso terzi ottenendo in cambio il pagamento del corrispettivo.
Inoltre, risulta con altrettanta evidenza che era CP_1
obbligata, in forza del contratto di fornitura concluso con Pt_1
alla sola esecuzione del montaggio a secco di gran parte dei prefabbricati. Tale prestazione è stata specificamente quotata nel contratto e remunerata attraverso il pagamento avvenuto in adempimento del decreto ingiuntivo esecutivo emesso dal
Tribunale di Bolzano che non risulta essere stato opposto da
Pt_1
Pertanto, anche nella inconcessa ipotesi in cui il servizio di montaggio fosse stato interamente eseguito da anche Pt_1
per la parte spettante a , qualsiasi eventuale CP_1
spostamento patrimoniale a favore di troverebbe CP_1
comunque ora una giustificazione causale nel titolo giudiziale costituito dal decreto ingiuntivo. Per tale dirimente ragione, tale spostamento non può qualificarsi come ingiustificato arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c., in quanto l'azione generale nella specie è preclusa dal titolo giudiziale che giustifica l'utilitas conseguita da . CP_1
17. Logicamente e processualmente, l'esame del secondo motivo di impugnazione, che attiene al rigetto della domanda risarcitoria avanzata da risulta subordinato all'esame del Pt_1
terzo motivo di gravame.
Con tale motivo, l'appellante deduce la nullità della CTU
26 espletata nel giudizio di primo grado e censura il diniego opposto dal Tribunale alla richiesta di rinnovazione della stessa,
lamentando la violazione degli articoli 62, 192, 194 e 157 c.p.c.,
oltre che dell'articolo 2697 c.c..
Secondo la tesi dell'appellante, il Giudice di prime cure avrebbe commesso un errore nel fondare il rigetto della domanda di risarcimento del danno da ritardato adempimento unicamente sull'elaborato peritale. Il Tribunale lo avrebbe infatti reputato attendibile e ne avrebbe condiviso integralmente le conclusioni, sebbene fossero state tempestivamente denunciate gravi e insanabili irregolarità che ne compromettevano irrimediabilmente la validità.
Ad avviso dell'appellante, il CTU avrebbe travalicato i limiti del mandato conferitogli ed invaso la sfera decisionale riservata al Giudice di merito ed, inoltre, violato i principi del contraddittorio e dispositivo.
In particolare, l'appellante contesta che il consulente abbia: a) omesso di rispondere ai quesiti tecnici principali,
soprattutto quelli che riguardavano la quantificazione specifica del danno da ritardo e l'analisi dettagliata dei costi effettivi delle lavorazioni, rendendo l'intera perizia intrinsecamente incompleta;
b) formulato valutazioni di natura giuridica,
eccedendo le proprie competenze tecniche: il CTU si sarebbe infatti spinto fino a interpretare clausole contrattuali e ad attribuire responsabilità in merito all'inadempimento del
27 servizio di montaggio, attività che sono estranee al mero accertamento tecnico;
c) indagato su fatti principali non allegati da e, perciò, estranei al thema decidendum, come la CP_1
presunta giustificazione dei ritardi della convenuta con l'avvio di altre commesse: tale circostanza, non essendo mai stata dedotta né provata da controparte, è stata introdotta ex officio
dal CTU, in aperta violazione del principio dispositivo e del diritto al contraddittorio (come stabilito da C. s.u. n.
3086/2022).
L'elaborato peritale sarebbe inoltre viziato da palesi errori fattuali e contraddizioni logiche che ne minerebbero radicalmente l'attendibilità.
Il CTU avrebbe infatti ignorato elementi istruttori pacifici,
tra cui: a) l'ammissione documentale della stessa di CP_1
essere pronta alla produzione già a partire dal 12 marzo 2019;
b) il fatto che il completamento del montaggio dei prefabbricati sia avvenuto nella prima decade di luglio 2019 e ciò nonostante i ritardi produttivi si siano poi protratti inspiegabilmente sino a novembre, un periodo non giustificabile con l'asserito e minimo ritardo nella trasmissione degli elaborati esecutivi da parte della
Direzione Lavori.
Non risulta dunque logicamente e giuridicamente sostenibile la conclusione del CTU circa la sussistenza di una causa di impossibilità liberatoria ai sensi dell'articolo 1218 c.c..
Le emergenze istruttorie, al contrario, evidenziavano che il
28 ritardo complessivo di 106 giorni era riconducibile esclusivamente a scelte organizzative e priorità gestionali che sono pienamente imputabili a . CP_1
Infine, l'appellante lamenta la carenza di terzietà e imparzialità del consulente. A sostegno di ciò, deduce la sussistenza di pregressi rapporti professionali tra il CTU e la società (consistenti in incarichi di progettazione e CP_1
direzione lavori in cantieri che impiegavano i prodotti , CP_1
circostanza che avrebbe imposto al tecnico l'obbligo di astensione.
18. Le censure articolare nel motivo di gravame vanno disattese delle seguenti considerazioni.
19. Con il primo profilo di critica, l'appellante deduce la nullità della consulenza espletata in primo grado, denunciando la violazione dei limiti del mandato e, in particolare,
l'introduzione da parte del CTU di valutazioni giuridiche e considerazioni personali, nonché la lamentata mancata risposta ai quesiti di natura tecnica.
La doglianza si incentra sull'asserita indebita formulazione, da parte del CTU, di giudizi e valutazioni attinenti a profili del thema decidendum non precisati dal Giudice nel quesito o comunque riservati alla sfera valutativa di quest'ultimo, data la natura giuridica delle questioni trattate.
Tale questione, tuttavia, deve essere risolta alla luce di C.
n. 24695/2024 (il cui punto 2 della motivazione si intende qui
29 richiamato ai sensi dell'art. 118, comma 2, disp. att. c.p.c.), che ha statuito: “Lo svolgimento, da parte del consulente tecnico
d'ufficio, di considerazioni tecniche esulanti dall'ambito oggettivo
del quesito non determina la nullità della consulenza, né quella
derivata della sentenza, ove sia stata assicurata alle parti la
possibilità di interloquire, sia dal punto di vista tecnico nel corso
della c.t.u., sia dal punto di vista giuridico negli snodi processuali
a ciò deputati, restando "assorbito" l'operato del consulente da
quello del giudice”.
In tale prospettiva, le considerazioni svolte dal CTU ultra
quesito non assumono valore di accertamento vincolante, bensì
la mera valenza di argomenti di prova, pienamente e liberamente utilizzabili dal Giudice nell'ambito della complessiva valutazione delle risultanze istruttorie.
Ne consegue che l'eccezione di nullità sollevata è
infondata, e la valutazione della doglianza si sposta conseguentemente sul piano della censura mossa con il secondo motivo di gravame, attinente alla motivazione della sentenza e, in particolare, alla coerenza logico-giuridica del ragionamento con cui il Giudice ha fatto proprie le argomentazioni dell'ausiliario.
Della consulenza non può perciò predicarsi la nullità,
nemmeno sotto il profilo della violazione del contraddittorio,
avendo potuto l'appellante compiutamente interloquire sugli esiti dell'indagine peritale mediante l'impugnazione delle
30 statuizioni assunte dal Tribunale sulla base della CTU.
Analoga conclusione è applicabile alla lamentata omessa risposta ai quesiti assegnati dal Giudice, la quale non determina l'invalidità dell'atto processuale, ma incide semmai sull'efficacia dimostrativa e sulla forza probatoria degli esiti dell'attività consulenziale, restando comunque una questione di merito attinente all'apprezzamento della prova.
20. Il secondo profilo di critica con cui l'appellante eccepisce la nullità della CTU si fonda sull'assunto che il consulente tecnico abbia accertato ex officio fatti principali non allegati da tali da giustificare l'esimente CP_1
dell'inadempimento.
Nello specifico, la censura si articola su un presunto accertamento indebito: confermato che il ritardo fosse originato dalla Direzione Lavori per la tardiva consegna dei disegni esecutivi, il perito ha autonomamente dedotto che tale circostanza avesse obbligato a posticipare la fornitura CP_1
a TI in favore di altre commesse, riscontrando così un incolpevole stato di necessità mai dedotto dalla convenuta come esimente.
Il motivo di doglianza è infondato.
Ai sensi dell'art. 1218 c.c., l'esonero dalla responsabilità
risarcitoria del debitore si fonda sull'impedimento che può
essere causato anche da un terzo.
Il fatto principale che sostanzia l'esimente è, dunque, il
31 comportamento del terzo (nella specie, la Direzione Lavori) che ha causalmente determinato l'inadempimento.
Al riguardo, è cruciale evidenziare che la presunta introduzione ex officio da parte del CTU dello stato di necessità
(dato dall'esigenza di coordinare gli ordini di produzione dei prefabbricati) quale circostanza esimente è smentita dagli atti.
A pagina 17 e 18 dell'atto di costituzione in appello rileva pertinentemente di aver correttamente allegato CP_1
l'esimente dell'impossibilità liberatoria, adducendo non solo la ritardata consegna dei disegni. Richiama pag. 6 della comparsa di costituzione e risposta in primo grado ove ha testualmente dedotto che: “Al momento della sottoscrizione dell'offerta la
documentazione tecnica non era completa... La valutazione degli
impegni di fornitura sarebbe quindi avvenuta in una fase
successiva: non si sarebbe potuto fare altrimenti”.
Ne deriva che la necessità di osservare l'ordine degli incarichi ricevuti e di riprogrammare l'attività produttiva era stata ritualmente ed esplicitamente allegata da . CP_1
Una volta accertata l'allegazione, l'attività del CTU si è
limitata alla ricostruzione tecnica della sequenza causale,
rientrando pienamente nei limiti del mandato.
La circostanza che abbia riprogrammato la CP_1
produzione per adempiere a impegni pregressi non è stata accertata come un fatto principale non allegato, ma è stata apprezzata dal CTU nell'ambito della propria competenza
32 tecnica per ricostruire l'efficacia causale tra il ritardo imputabile al terzo, la necessità di riprogrammare l'attività
produttiva ed il conseguente ritardo finale di . CP_1
L'accertamento peritale ha avuto ad oggetto una sequenza logico-deduttiva, e non un fatto principale inedito, escludendosi così la nullità assoluta dell'atto processuale.
Infine, anche nell'inconcessa ipotesi di un eccesso peritale vi sia stato, l'eventuale nullità resterebbe circoscritta al singolo accertamento, senza travolgere l'intera attività consulenziale.
21. L'ultimo profilo di censura relativo alla CTU espletata in primo grado attiene al presunto difetto di imparzialità del consulente tecnico e alla conseguente violazione del dovere di astensione.
L'infondatezza di tale doglianza si basa su consolidati principi giurisprudenziali.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, ogni contestazione sulla mancanza di imparzialità del CTU deve essere sollevata esclusivamente attraverso lo strumento della ricusazione, nel termine perentorio previsto dall'art. 192 c.p.c.:
C. n. 12822/2014: “La mancanza di imparzialità del consulente
tecnico d'ufficio può essere fatta valere esclusivamente mediante
lo strumento della ricusazione, nel termine di cui all'art. 192 cod.
proc. civ.”.
L'inosservanza del termine stabilito dall'art. 192, comma
2, c.p.c. per la proposizione dell'istanza di ricusazione preclude
33 definitivamente la possibilità di far valere successivamente la situazione di incompatibilità. In tal caso, la consulenza tecnica d'ufficio rimane ritualmente acquisita al processo: C. n.
28102/2018: “L'art. 192, comma 2, c.p.c., nel prevedere che
l'istanza di ricusazione del consulente tecnico d'ufficio deve
essere presentata con apposito ricorso depositato in cancelleria
almeno tre giorni prima dell'udienza di comparizione, preclude
definitivamente la possibilità di far valere successivamente la
situazione di incompatibilità, con la conseguenza che la
consulenza rimane ritualmente acquisita al processo. A tale
principio non è consentita deroga per l'ipotesi in cui la parte
venga a conoscenza soltanto in seguito della situazione di
incompatibilità, poiché, in questo caso, è possibile esclusivamente
prospettare le ragioni che giustificano un provvedimento di
sostituzione affinché il giudice, se lo ritenga, si avvalga dei poteri
conferiti dall'art. 196 c.p.c., spettando comunque all'ausiliario il
compenso per l'attività svolta”.
Ne consegue che, anche nell'ipotesi – meramente teorica e non provata – in cui la parte abbia incolpevolmente appreso la situazione di incompatibilità solo nel corso delle operazioni peritali, ciò non determina la nullità della consulenza. Un simile evento giustifica unicamente la possibilità di richiedere al
Giudice la sostituzione del consulente ai sensi dell'art. 196
c.p.c.
Di conseguenza, non può essere dichiarata la nullità della
34 CTU sulla base della mera asserzione di parzialità del consulente.
22. Per quanto concerne la richiesta di sostituzione del perito, essa risulta essere stata formulata in primo grado da e reiterata nel presente grado di giudizio. Pt_1
L'appellante deduce che il consulente avesse svolto incarichi di progettazione e direzione lavori in cantieri nei quali erano stati utilizzati prodotti . Questa circostanza, a CP_1
suo dire, integrerebbe una situazione di incompatibilità del perito.
Tuttavia, la situazione prospettata non rientra in alcuna delle ipotesi tassativamente previste dall'art. 51 c.p.c. (al quale rinvia l'art. 64 c.p.c.). Pertanto, deve escludersi che, al momento del conferimento dell'incarico al perito, ricorresse un caso di astensione o ricusazione, idoneo ora a giustificare la sua sostituzione.
23. Con il secondo motivo d'impugnazione, lamenta Pt_1
l'erroneo rigetto della domanda di risarcimento del danno per ritardo nell'adempimento contrattuale ascritto alla convenuta
. CP_1
Deducendo la violazione degli artt. 1218 e 2697 c.c.,
l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha escluso l'inadempimento da ritardo, ritenendo che la violazione contrattuale fosse ascrivibile a causa non imputabile alla debitrice. Il Giudice, recependo integralmente le conclusioni
35 della CTU, aveva motivato il rigetto affermando che: a) il ritardo nella fornitura e posa dei prefabbricati era una conseguenza diretta della tardiva consegna degli elaborati progettuali da parte della Direzione Lavori;
b) le tempistiche del cronoprogramma contrattuale erano state ritenute irrealizzabili in assenza di dettagli costruttivi completi;
c) si sarebbe CP_1
trovata in una situazione di impossibilità oggettiva non imputabile, idonea a giustificare la ridefinizione delle tempistiche di esecuzione.
TI deduce l'erroneità di tale ricostruzione sotto plurimi e connessi profili. Anzitutto, rileva una violazione dell'art. 2697
c.c., poiché la CTU, per giustificare il ritardo, avrebbe utilizzato fatti non provati (e neppure adeguatamente allegati) dalla convenuta a fondamento della sua eccezione liberatoria (in particolare, la necessità per di gestire altre commesse CP_1
mentre attendeva la consegna degli elaborati progettuali).
L'appellante prosegue osservando che l'impossibilità
liberatoria ex art. 1218 c.c. presuppone un impedimento specifico, inevitabile e oggettivamente non imputabile al debitore. Nel caso di specie, invece, il ritardo sarebbe riconducibile a scelte organizzative interne di CP_1
(segnatamente, la priorità assegnata ad altre commesse) e non a una causa esterna ed estranea alla sfera di controllo della debitrice.
A ciò si aggiunge l'illogicità e contraddittorietà della
36 motivazione, dal momento che il Giudice avrebbe recepito acriticamente le conclusioni del CTU, omettendo di verificare la coerenza del nesso causale tra il presunto ritardo progettuale
(quantificato in pochi giorni) e il notevole protrarsi delle lavorazioni fino a novembre 2019, per un ritardo totale di complessivi 106 giorni calcolato a decorrere dall'11 agosto
2019, termine stabilito nel contratto di appalto relativo ai lavori edili concluso con la committente.
Infine, l'appellante evidenzia un errore di fatto,
osservando come stessa avesse riconosciuto di essere CP_1
stata pronta alla produzione già in data 12 marzo 2019 e come il montaggio del capannone fosse stato pacificamente completato nella prima decade di luglio. Ne deriverebbe che il ritardo accumulato successivamente a tali date non poteva essere legittimamente giustificato dalla tardiva trasmissione degli elaborati progettuali, configurandosi, di fatto, come un inadempimento imputabile.
In conclusione, il Tribunale avrebbe dovuto accertare la responsabilità contrattuale di per il ritardo, CP_1
riconoscendo il diritto dell'appellante al risarcimento del danno.
24. Le censure mosse da alla sentenza gravata non Pt_1
conducono all'accoglimento della sua domanda risarcitoria, in quanto prive di fondamento.
25. In premessa, è necessario delineare il quadro giuridico di riferimento in tema di danno da ritardo
37 nell'adempimento contrattuale. Come costantemente affermato dalla S.C. sin dalla sentenza C. s.u. n. 13533/2001, il creditore che agisce per il risarcimento del danno da inadempimento o da ritardo, oltre a dover dimostrare la fonte negoziale del proprio diritto, ha l'onere di provare anche l'esistenza e la scadenza del termine dell'obbligazione asseritamente inadempiuta, nonché il danno che da tale ritardo sia derivato.
L'obbligazione risarcitoria per il ritardo, infatti, deriva dal decorso del tempo e si distingue concettualmente dall'obbligazione contrattuale di prestazione (cfr. Cass. n.
1629/1998: “Poiché la fonte del danno, derivato
dall'adempimento tardivo dell'obbligazione pattuita, è il ritardo
(art. 1218 cod. civ.), per ottenere il relativo risarcimento occorre
provarlo, e perciò non è sufficiente provare il contratto”.
[La massima è sorretta dalla seguente motivazione: “Il
principio contenuto nell'art. 1218 cod.civ., secondo il quale il
debitore che non esegue la prestazione nel tempo indicato è
tenuto al risarcimento del danno subito dal creditore, contiene
implicitamente le seguenti proposizioni:
- dopo la scadenza del termine dell'obbligazione contrattualmente
assunta il debitore non è esonerato dall'obbligo di adempiere
sempre che il creditore abbia ancora interesse a ricevere la
prestazione;
- il creditore che acconsente a ricevere la prestazione anche dopo
il tempo convenuto può chiedere di essere risarcito del danno
38 subito per il ritardo.
Da quest'ultima proposizione discende che prestazione non
adempiuta e prestazione risarcitoria per il ritardo derivano da
due fonti diverse: la prima discende dal contratto;
la seconda
deriva dal decorso del tempo entro il quale la prestazione doveva
essere eseguita.
Se questi elementi si tengono correttamente distinti, come
deve essere in base ad una piana interpretazione dei principi
normativi richiamati, discende che è vano invocare il principio
secondo il quale l'attore si doveva limitare ad indicare il fatto
costitutivo del proprio diritto, cioè il contratto contenente
l'obbligazione di pagamento di una somma determinata, perché
in questo modo si confondono le fonti di due diverse obbligazioni:
quella del pagamento del debito da prestazione derivante da
contratto e quella di risarcimento del danno derivante dalla
ritardata prestazione.”]).
Questo principio giurisprudenziale è pienamente applicabile alla fattispecie in esame, in cui fonda la propria richiesta Pt_1
risarcitoria proprio sull'entità del ritardo asseritamente imputabile a . CP_1
26. Tanto premesso, si osserva che il contratto di appalto tra e per la produzione, fornitura e montaggio Pt_1 CP_1
delle strutture prefabbricate è datato 21.02.2019, ed è
antecedente al contratto d.d. 12.03.2019 con cui la committente ha appaltato a i lavori edili. CP_4 Pt_1
39 Tale sequenza temporale spiega la postilla apposta a mano in calce al testo contrattuale del 21.02.2019, secondo cui i “Tempi di consegna” erano “da concordare in riferimento al
programma lavori fornito dalla committenza in accordo con la
D.L.”.
Ne discende che il contratto di appalto stipulato tra Pt_1
e non contiene alcun termine di ultimazione dell'opera, CP_1
tanto meno quello dell'11 agosto 2019, che era stato fissato nel successivo contratto di appalto concluso tra e Atis. Pt_1
Per di più, ha prodotto in causa due Pt_1
cronoprogrammi (uno originario e uno revisionato) senza mai dimostrare che il programma di svolgimento dei lavori sia stato concordato e accettato incondizionatamente anche da . CP_1
27. L'affermazione di secondo cui si Pt_1 CP_1
sarebbe dichiarata pronta alla produzione già in data 12 marzo
2019 è priva di riscontro probatorio e smentita dagli stessi documenti di causa.
Occorre anzitutto considerare che l'art. 3 del contratto di appalto concluso tra e la committente Atis stabiliva Pt_1
chiaramente che: “Il rispetto dei tempi contrattuali è subordinato
alla consegna degli elaborati esecutivi, tecnici, architettonici,
statici entro la settimana 9^/2019 al fine di consentire la
programmazione dei lavori e l'ordinazione dei materiali, eventuali
variazioni comporteranno adeguato spostamento dei termini ed
eventuali sospensione dei lavori”.
40 È dunque lo stesso contratto in cui era parte a Pt_1
prevedere che la programmazione dei lavori dipendesse dalla consegna dei progetti esecutivi da parte della committente.
In linea con ciò, il CTU ha spiegato nella sua relazione
(pagg. 8-9) che , alla data del 15.03.2019, non CP_1
disponeva affatto dei disegni esecutivi, i quali le sono pervenuti solo in data 25.03.2019. Soltanto a partire da tale data,
è stata posta nella condizione di programmare CP_1
l'esecuzione delle sue prestazioni.
28. Quanto al servizio di montaggio, il CTU ha altresì
evidenziato che l'installazione dei prefabbricati non era contrattualmente regolata con riguardo a tutti i singoli prodotti e prevedeva a carico di solo il “montaggio a secco”. CP_1
Dalla corrispondenza mail prodotta da (docc. 23 e Pt_1
24) si desume che il tema delle opere di montaggio è stato affrontato dalle parti solo nel mese di aprile 2019, a significare che sino a tale momento non era stato concordato e, di conseguenza, programmato come coordinare i lavori di installazione delle strutture prefabbricate.
29. Nondimeno, la stessa riconosce che ha Pt_1 CP_1
prodotto e installato i prefabbricati entro il mese di luglio 2019.
L'appellante ritiene tuttavia che l'ulteriore permanenza di in cantiere fino al mese di novembre 2019 dimostri il CP_1
ritardo di 106 giorni, calcolato a partire dall'11 agosto 2019
(termine concordato con Atis).
41 Tale affermazione si dimostra infondata e non idonea a dimostrare l'inadempimento da ritardo. In proposito, occorre richiamare il principio espresso da Cass. n. 24314/2022,
secondo cui: “Nei rapporti afferenti all'esecuzione dell'appalto, la
data di ultimazione dell'opera nel suo complesso prescinde dalle
attività accessorie, come gli interventi di smontaggio del cantiere,
e dalle attività prodromiche alle successive operazioni di verifica
e collaudo, tra cui rientrano le prestazioni occorrenti per ovviare
ai vizi e ai difetti” (nello stesso senso, Cass. n. 2571/1995).
La consegna di un'opera completa ma affetta da vizi non configura, infatti, una violazione del termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori, bensì una violazione delle prescrizioni contrattuali e tecniche relative alla sua esecuzione. Questo
profilo d'inadempimento contrattuale non è mai stato dedotto da Pt_1
30. La documentazione prodotta da conferma tale Pt_1
ricostruzione: dalla comunicazione mail sub doc. n. 22 si desume che gli interventi eseguiti da nel mese di CP_1
novembre 2019 sono consistiti nel “completamento delle
sigillature dei giunti” e nella riverniciatura della scala, ossia proprio quelle lavorazioni che erano state precedentemente contestate dalla Direzione Lavori (sub doc. n. 29, dove si fa riferimento a “fughe che variano da 0 mm a 3 cm” e “finitura
scala”).
Le allegazioni di e i documenti da lei stessa prodotti Pt_1
42 provano, dunque, che ha fornito e installato i CP_1
manufatti prefabbricati che le erano stati ordinati entro il mese di luglio del 2019 e che nel successivo mese di novembre 2019
ha provveduto unicamente ad eliminare i vizi che le erano stati contestati dalla Direzione Lavori.
31. All'esito delle svolte considerazioni, si deve concludere che non solo non ha dimostrato il ritardato adempimento Pt_1
di , ma le sue stesse allegazioni e la documentazione da CP_1
lei prodotta provano che la produzione, la fornitura e l'installazione delle strutture prefabbricate, malgrado la mancanza di una coordinata programmazione della lavorazione,
sono state completate entro la data dell'11 agosto 2019 stabilita per la consegna dei lavori edili alla committente.
Quale ulteriore e decisivo argomento di prova a riscontro della correttezza di questa conclusione, va richiamata la circostanza che si è riconosciuta debitrice dell'intero Pt_1
prezzo del contratto di appalto concluso con e lo ha CP_1
saldato senza opporre l'ingiunzione di pagamento spiccata sulla base di quell'atto ricognitivo, il che non sarebbe ragionevolmente avvenuto in presenza di un effettivo e grave inadempimento della creditrice.
32. Con il quarto motivo d'impugnazione, l'appellante censura la statuizione con cui il Tribunale ha accolto Pt_1
parzialmente la domanda riconvenzionale proposta da CP_1
condannandola al pagamento della somma di € 28.690,50 per
43 la sigillatura finale dei giunti. La censura si fonda sulla violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 115 c.p.c..
Il Giudice di primo grado ha motivato tale accoglimento sostenendo che l'importo richiesto da non sarebbe CP_1
stato contestato dall'attrice, la quale avrebbe riconosciuto la debenza sulla base della fattura prodotta in atti.
Questa motivazione è, ad avviso dell'appellante, erronea e in contrasto con le risultanze documentali.
TI evidenzia, invero, che la pretesa di relativa CP_1
alla sigillatura dei giunti è stata oggetto di puntuale contestazione sin dalla fase stragiudiziale. Tale contestazione risulta evidente dalle comunicazioni di del 20 ottobre CP_1
2020 e del 6 novembre 2020, depositate con la terza memoria
ex art. 183 c.p.c. (docc. n. 55, n. 56 e n. 57), nelle quali si discuteva apertamente della debenza e dell'ammontare. Inoltre,
non ha mai riconosciuto integralmente l'importo indicato Pt_1
nella fattura di (€ 28.690,50), ma ha al più CP_1
manifestato la disponibilità a versare una somma inferiore, pari a € 23.667,60, e comunque in un contesto di trattativa.
L'appellante chiede pertanto la riforma della decisione sul punto, con la rideterminazione dell'importo dovuto in favore di nella misura massima di € 23.667,60 e la conseguente CP_1
compensazione di tale minor debito rispetto alle maggiori somme spettanti a in accoglimento delle domande Pt_1
principali.
44 33. L'esame del quarto motivo di gravame impone di verificare la corretta applicazione, da parte del Tribunale, del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. in relazione ai fatti costitutivi della domanda riconvenzionale di
. CP_1
Si osserva che, nel corso del giudizio di primo grado, a fronte dell'allegazione di riguardante il credito per la CP_1
prestazione di sigillatura finale dei giunti, l'attrice ha reso Pt_1
dichiarazioni che, analizzate nel loro contesto processuale,
supportano la decisione impugnata.
In particolare: a) a pagina 22 dell'atto di citazione, Pt_1
ha testualmente riconosciuto: “La ha un residuo credito CP_1
per il cantiere Atis di € 23.667,60, somma che andrà compensata
con quanto qui vantato da pari ad € 416.824,70”; Parte_1
b) successivamente, nelle note scritte depositate in occasione della prima udienza del 25 marzo 2021, pur precisando che il credito era “in contestazione tra le parti ed in ogni caso ne è già
eccepita la compensazione”, l'attrice ha sollevato una generica contestazione ed ha fatto riferimento a documentazione
(missive) afferente alla fase stragiudiziale che avrebbe dimesso in un secondo momento.
34. Da tale condotta processuale si desume che l'obbligazione pecuniaria, nella sua esistenza e nella sua quantificazione (almeno fino all'importo di € 23.667,60), è stata sostanzialmente ammessa dall'attrice, la quale ha inteso
45 contestare specificamente il credito esclusivamente sotto il profilo della sua estinzione per compensazione, come strumento difensivo teso a paralizzare la pretesa avversaria.
35. Ai sensi dell'art. 115 c.p.c., la parte è gravata dell'onere di contestare specificamente i fatti allegati dalla controparte a fondamento della domanda. Nel caso di specie,
non risulta essere stata sollevata una contestazione specifica in relazione ai fatti costitutivi della pretesa di (ossia CP_1
l'esecuzione della prestazione contrattuale, il prezzo pattuito e la quantità del lavoro), ma è stata formulata una mera eccezione estintiva.
Le contestazioni relative alla fase stragiudiziale richiamate dall'appellante sono irrilevanti ai fini della fissazione del thema
decidendum e probandum. La contestazione, infatti, è oggetto di un preciso onere processuale normativamente fissato che deve essere assolto in modo chiaro e inequivocabile all'interno del giudizio, non potendo essere surrogato da mere contestazioni preventive o da riserve destinate ad essere sciolte nelle fasi successive del processo.
Il Tribunale ha, pertanto, correttamente ritenuto la pretesa di dimostrata ai sensi dell'art. 115 c.p.c. per CP_1
mancata contestazione specifica e tempestiva dei fatti costitutivi da parte dei TI.
36. Ne consegue che l'appellante non ha adeguatamente censurato l'accertamento compiuto dal Tribunale, non avendo
46 articolato una critica specifica alla ratio decidendi della sentenza che si fonda sul principio di non contestazione e sul riconoscimento processuale. Il motivo di gravame, in quanto non si confronta con l'effettivo fondamento della decisione impugnata, risulta inammissibile per violazione dell'art. 342
c.p.c. e, comunque, infondato nel merito, dovendo ritenersi condivisibile la statuizione del Tribunale sulla prova relativa all'esistenza e alla quantificazione del credito.
37. Il rigetto di tutti i motivi d'impugnazione articolati dall'appellante esonera dalla trattazione Pt_1
dall'impugnazione incidentale interposta da CP_1
subordinatamente all'accoglimento dell'appello principale avversario e riguardante l'eccezione di giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 632/2020 emesso dal Tribunale di
Bolzano.
38. Le spese del grado gravano per intero sull'appellante soccombente Pt_1
Sono liquidate sulla base parametri tariffari medi per un valore di causa di € 416.824,70. Non viene riconosciuta la fase di trattazione/istruttoria dal momento che alla prima udienza la causa è stata immediatamente rinviata per la decisione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano,
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di appellante Parte_1 Controparte_1
47 incidentale, avverso la sentenza n. 439/2024 del 10.04.2024
del Tribunale di Bolzano, così provvede:
1. disattende l'appello principale e dichiara assorbito quello incidentale;
2. condanna a rifondere a Parte_1 Controparte_1
per intero le spese del presente grado di giudizio che si liquidano, nel loro intero ammontare, nell'importo complessivo di € 16.374,85 oltre CPA IVA come per legge e spese necessarie successive;
3. si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale ai sensi del Parte_1
co. 1-quater dell'art. 13 d.P.R. 115/2002, inserito con l'art. 1
co. 17 l. 24.12.2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione in oggetto.
In caso di diffusione del presente provvedimento si dispone l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/2003.
Così deciso in Bolzano, lì 12.11.2025.
Il Presidente Dott. Isabella Martin
Il Consigliere estensore Dott. Tullio Joppi
Il Funzionario Giudiziario
48