Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 12/12/2025, n. 434
CA
Sentenza 12 dicembre 2025

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

La Corte d'Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, si è pronunciata su un appello proposto da una parte avverso la sentenza del Tribunale di Tempio Pausania che aveva rigettato la domanda di rilascio di un immobile urbano, accertando la simulazione di un contratto di comodato e la sussistenza di un contratto di locazione dissimulato. L'appellante, originariamente attrice in primo grado, aveva convenuto in giudizio la convenuta chiedendo il rilascio dell'immobile concesso in comodato gratuito nel 2019, il pagamento di un'indennità di occupazione e il rimborso delle spese condominiali. La convenuta, costituitasi in giudizio, aveva eccepito vizi formali e, successivamente, nel giudizio di merito instaurato a seguito del mutamento del rito, aveva contestato nel merito la domanda, deducendo la natura locatizia del rapporto e la simulazione del comodato, chiedendo in via subordinata un termine per il rilascio. Il Tribunale aveva accolto la tesi della simulazione. L'appellante ha articolato quattro motivi di impugnazione: il primo lamentava la violazione degli artt. 426, 447 bis e 667 c.p.c. e l'erronea declaratoria di simulazione, sostenendo che la domanda di accertamento della locazione fosse nuova e inammissibile; il secondo censurava l'erronea valutazione delle prove documentali (ricariche PostePay e messaggi WhatsApp) e il travisamento dei fatti, contestando la sufficienza di tali elementi per provare la simulazione; il terzo motivo invocava la violazione dell'art. 1 della L. n. 431/1998 e la nullità del presunto contratto di locazione per difetto di forma scritta; il quarto motivo contestava l'errata interpretazione degli artt. 1803, 1809, 1810 c.c. in materia di comodato e obbligo di restituzione. L'appellato ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.

La Corte d'Appello ha rigettato integralmente l'appello, confermando la sentenza impugnata. In relazione al primo motivo, ha chiarito che l'opposizione dell'intimato nel procedimento di sfratto determina l'instaurazione di un nuovo e autonomo giudizio di merito, nel quale le parti possono esercitare tutte le facoltà difensive, inclusa la proposizione di nuove eccezioni come quella relativa alla simulazione. Riguardo al secondo motivo, la Corte ha ritenuto che le ricevute di ricariche e i messaggi WhatsApp, pur con le contestazioni mosse dall'appellante, costituissero presunzioni gravi, precise e concordanti idonee a dimostrare la natura onerosa del rapporto, in linea con l'orientamento della Cassazione sulla prova della simulazione. Quanto al terzo motivo, la Corte ha ribadito che la giurisprudenza ammette l'accertamento della natura locatizia anche in assenza di forma scritta, qualora vi siano prestazioni corrispettive e esecuzione continuativa del rapporto, circostanze sussistenti nel caso di specie, escludendo la nullità relativa invocabile solo dal conduttore. Infine, in merito al quarto motivo, la Corte ha confermato che la corresponsione di somme di denaro esclude la gratuità del rapporto, rendendo inapplicabile la disciplina del comodato. Di conseguenza, l'appello è stato rigettato, con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 2.906,00 per compensi, oltre accessori, e con atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento del doppio del contributo unificato.

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 12/12/2025, n. 434
    Giurisdizione : Corte d'Appello Cagliari
    Numero : 434
    Data del deposito : 12 dicembre 2025

    Testo completo