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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 26/05/2025, n. 424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 424 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. 133/2023 R.G.A.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Sezione I Civile
La Corte di Appello di ME, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
1) Dott. Massimo Gullino Presidente
2) Dott. Augusto Sabatini Consigliere
3) Dott. Marisa Salvo Consigliere rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 133/23 R.G.A., posta in decisione all'udienza del 14.01.2025
vertente tra
ato a ME il 17.07.1971, c.f.: e Parte_1 C.F._1 [...]
nato a [...] il [...], c.f.: , elettivamente Parte_2 C.F._2 domiciliati in ME via Centonze n. 87 presso lo studio professionale “Romano Tigano” nonché presso l'indirizzo di pec dell'avv. Letterio Donato che li rappresenta e difende, giusta procura in atti;
Appellanti
e
Controparte_1
, in persona del proprio Assessore pro tempore, c.f.: rappresentato
[...] P.IVA_1 e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di ME, presso i cui Uffici in Via dei
Mille n. 65, Is. 221, è ope legis domiciliato
ope legis domiciliato in ME , Via dei Mille is. 221, presso gli Uffici dell'Avvocatura dello
Stato che lo rappresenta e diffende, giusta procura in atti;
Appellato
e nei confronti di
in persona del legale rappresentante OP
pro tempore;
Appellato contumace
*********** oggetto: appello avverso la sentenza n. 2069/2022, emessa dal Tribunale di ME in data
29.11.2022 e pubblicata in data 05.12.2022, in materia di risarcimento del danno.
************
Conclusioni dei procuratori delle parti:
Per gli appellanti: “…- ritenere e dichiarare illegittimo il diniego di rilascio di certificazione attestante lo stato di disoccupazione opposto agli Appellanti dall' ; - ritenere e OP dichiarare che l'illegittimo diniego opposto abbia comportato per gli attori la mancata stipulazione del contratto a tempo indeterminato - ritenere e dichiarare il diritto degli Appellanti ad ottenere il risarcimento dei danni da parte dell' ME e dell'assessorato regionale della OP famiglia, delle politiche sociali e del lavoro della regione siciliana per l'effetto condannare i convenuti al pagamento per ciascuno degli appellanti rispettivamente della somma di euro 59.194 per il Sig. (34 Pt_1 mesi non lavorati tra dicembre 2011 a tutto ottobre 2014 per lo stipendio medio mensile netto 1741) ed euro 47.345 per il Sig. (34 mesi non lavorati tra dicembre 2011 a tutto ottobre 2014 per lo stipendio Pt_2 medio mensile netto 1392,50) per come determinata a seguito dell'assunzione a tempo indeterminata dichiarata nella II° memoria 183. - Con vittoria di spese e compensi di difesa di entrambe i gradi di giudizio. - In via subordinata, accertare e dichiarare l'erronea quantificazione della condanna alle spese di lite per il giudizio di primo grado e per l'effetto rideterminarla nel minor importo determinato sulla base del valore della controversia secondo lo scaglione di riferimento fino 260.000 euro quale effettivo valore della controversia…”
Per l'appellato: “…a) dichiarare inammissibile e/o comunque infondato l'appello ex adverso spiegato;
condannare controparte al pagamento di spese e compensi. …”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 10.04.2013 e convenivano Parte_1 Parte_2 in giudizio l' e l' OP Controparte_1
dinanzi al locale Tribunale per ottenere l'accertamento della
[...]
illegittimità del diniego di rilascio della certificazione attestante il loro stato di disoccupazione e della mancata stipulazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato conseguente al detto diniego , con conseguente condanna dei convenuti al risarcimento del danno subito, quantificato in € 180.868,00 ciascuno, di cui € 80.688,00 per la mancata stipulazione del contratto e €
100.000,00 per danno esistenziale, o nella diversa somma ritenuta equa;
in subordine, chiedevano l'accertamento della perdita di chance conseguente all'illegittimo diniego, con conseguente condanna dei convenuti al risarcimento del danno, stimato in € 40.344,00 ciascuno oltre a €
100.000,00 ciascuno per danno esistenziale, con vittoria di spese e compensi di lite.
Premesso di trovarsi in stato di disoccupazione sin dal 2003, quanto al e dal 2008 quanto, Pt_1
invece al , esponevano : Pt_2
-che nell'aprile 2011, avendo ricevuto una proposta di lavoro con contratto a tempo indeterminato dalla società Nettunia s.r.l. (società presso cui gli appellanti avevano già prestato attività lavorativa e che avrebbe potuto beneficiare di sgravi fiscali in virtù dell'assunzione di soggetti disoccupati ai sensi della legge n. 407/90) , si erano recati presso l' di ME per OP
ottenere la certificazione richiesta, comprovante il proprio stato di inoccupazione;
- che non solo che tale certificazione non era stata loro rilasciata, ma, peraltro, erano stati informati della perdita dello status di disoccupazione, subita in ragione della percezione, nell'anno precedente, di una retribuzione superiore alla soglia massima consentita e tanto per effetto dell'art. 5 del d.lgs. n. 297/02, che subordinava la perdita dello status di disoccupato a due precise condizioni, ossia: l'impiego per un periodo superiore a otto mesi effettivi e il percepimento di un reddito annuo superiore a € 8.000,00;
- che, pertanto, avevano presentato un nuovo modello di disponibilità alla ricerca di un lavoro, sostenendo il colloquio richiesto, nel tentativo di riacquisire formalmente lo status di disoccupati;
- che, contrariamente a quanto avvenuto per due colleghi degli appellanti che, pur versando nella medesima condizione di questi ultimi, erano stati assunti a tempo indeterminato dalla Nettunia
s.r.l,, detta società, non potendo usufruire delle agevolazioni fiscali previste, li aveva assunti con contratto a tempo determinato della durata di sei mesi;
- che, alla scadenza del contratto, nel novembre 2011, si erano recati nuovamente presso l'
[...]
di ME per verificare la propria posizione, scoprendo, in tale occasione, di non aver CP_2
mai perso lo status di disoccupazione, come certificato ufficialmente dall'amministrazione la quale, infatti, aveva attestato la persistenza dello status di disoccupazione fin dal 2003 per il Pt_1
e dal 2008 per il . Pt_2
Sulla base di tali circostanze, gli attori denunciavano che l'illegittimità del rifiuto di rilascio del certificato di inoccupazione, opposto dall'amministrazione nell'aprile 2011, integrava un'ipotesi di responsabilità da contatto sociale qualificato, avendo essi compilato il modulo di disponibilità al lavoro dietro istruzioni errate dell'impiegato di riferimento, pur versando senza soluzione di continuità in uno stato di inoccupazione.
Tale dedotta illegittimità, era stata riscontrata nella successiva certificazione rilasciata nel novembre 2011, che aveva sancito la continuità dello status di disoccupazione, erroneamente negato in precedenza.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 03.07.2013 si costituiva in giudizio l' Controparte_1
che deduceva l'inammissibilità e/o l'infondatezza delle domande attoree , di cui chiedeva
[...]
il rigetto, con vittoria di spese e compensi di lite.
L'Amministrazione convenuta precisava che gli attori, recatisi presso il Centro per l'Impiego di
ME, rispettivamente, il in data 16.2.2011 e il il 29.4.2011, avevano dichiarato, Pt_2 Pt_1
sotto la loro responsabilità, di essere privi di lavoro e immediatamente disponibili allo svolgimento di un'attività lavorativa, giusta autocertificazione resa ai sensi del d.p.r. n. 445/2000 e che, pertanto, l'ufficio li aveva indirizzati presso gli sportelli multifunzionali per i colloqui di orientamento al lavoro, a seguito dei quali avevano compilato il modello di disponibilità al lavoro.
Nel successivo mese di novembre 2011 invece, i predetti, avendo presentato apposita richiesta di attestazione dello stato di disoccupazione al fine di poter essere assunti beneficiando degli sgravi fiscali di cui alla L. n. 407/1990, avevano ottenuto la relativa attestazione, in seguito alle verifiche effettuate dall'Ufficio.
Escludeva, pertanto, che il rilascio dell'attestazione fosse stato negato, in quanto il diniego si sarebbe dovuto concretizzare in un provvedimento formale, previa apposita richiesta e conseguente istruttoria la cui prova, non poteva neppure essere fornita mediante testimonianze, trattandosi di fatti documentali.
Esaurita la fase introduttiva e di trattazione ed assunta la causa in decisione, il Tribunale, con sentenza n. 2069/2022 emessa in data 29.11.2022, nella dichiarata contumacia dell'
[...]
di ME, rigettava le domande formulate dagli attori che, per l'effetto, OP condannava ,in solido, alla refusione delle spese di lite nei confronti dell'unico convenuto costituito.
Avverso tale pronuncia e proponevano appello, con atto di Parte_1 Parte_2 citazione ritualmente notificato in data 08.02.2023, insistendo, previa riforma della sentenza impugnata, nell'accoglimento di tutte le domande azionate in prime cure, con vittoria di spese e compensi di lite per entrambi i gradi di giudizio.
In subordine, invocavano la rideterminazione delle spese di lite come quantificate in prime cure secondo il giusto scaglione, da valutarsi con riferimento all'effettivo valore della controversia.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 20.04.2023 si costituiva in giudizio l , che chiedeva la Controparte_1
conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese e compensi di lite.
Disposta con decreto presidenziale in atti la trattazione con il rito cartolare ex artt. 127 ter, co. 2,
c.p.c. e 35 d. lgs. n. 149/2022, la Corte, con ordinanza del 07.07.2023, rilevata l'insussistenza dei presupposti per la declaratoria di inammissibilità del chiesto gravame ex art. 348 bis c.p.c. ed evidenziato il tempestivo deposito di note a trattazione scritta da parte degli appellanti, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 15.04.2024, sempre secondo il rito della trattazione scritta, ritenendo, altresì, necessario provvedere ad una contestuale valutazione delle istanze istruttorie unitamente al merito.
Dopo alcuni rinvii d'ufficio, dovuti a ragioni organizzative per carico di ruolo del Giudice relatore, alla scadenza dei termini assegnati per il deposito di note scritte, con successiva ordinanza del
14.01.2025 la Corte, in diversa composizione, assumeva la causa in decisione con assegnazione alle parti dei termini previsti dall'art. 190, comma 1, c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle successive memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.-Occorre, in limine litis, dare atto della contumacia dell' OP
il quale, nonostante la regolarità della notifica, non si è costituito nel presente giudizio.
[...]
*
2. Venendo al merito dell'impugnazione sub iudice, con il primo motivo di gravame , gli appellanti rilevano l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice di prime cure aveva erratamente qualificato la responsabilità dell'amministrazione come extracontrattuale , escludendo in nuce l'esistenza di qualsivoglia forma di contatto sociale qualificato tra i richiedenti e l'amministrazione interessata, sul rilievo della mancata instaurazione di “ un rapporto giuridico differenziato rispetto a quelli che diffusamente sorgono tra i cittadini che chiedano un provvedimento cui hanno diritto, non ravvisandosi una posizione diversificata degli attori per il solo fatto di risultare disoccupati da svariati anni.” Sulla base di tale erronea qualificazione, aveva , poi, escluso la sussistenza della responsabilità
(extracontrattuale ), ritenendo che elemento imprescindibile fosse costituito dall'esistenza di un provvedimento asseritamente illegittimo (cui poteva essere equiparato anche il silenzio in determinate ipotesi ), mentre , nel caso di specie, mancava un formale provvedimento di diniego dell'attestazione di disoccupazione.
Sul punto gli appellanti, nel contestare la qualificazione suddetta, ribadiscono di essersi recati presso l'ufficio competente per far valutare la loro posizione lavorativa al termine del rapporto di lavoro ,frattanto conclusosi con la Nettunia s.r.l. e che, in tale occasione, si era instaurato un contatto qualificato con l'ufficio non già- come erroneamente ritenuto dal primo decidente -in conseguenza dello stato di disoccupazione in cui essi ma, piuttosto, in ragione del compito di verifica e orientamento dei lavoratori momentaneamente inoccupati che gravava sull'ufficio medesimo e dei conseguenti obblighi di informazione e protezione.
Aggiungono di essersi recati presso il predetto ufficio per le medesime ragioni anche nel successivo mese di novembre dello stesso anno , limitandosi anche in tale occasione a dichiarare lo stato di disoccupazione e rimettendo all'ufficio la qualificazione giuridica dal fatto discendente.
Mentre nel primo caso l'attestazione non era stata rilasciata ed era stata, altresì, data un'informazione errata circa la conservazione dello stato di disoccupazione, successivamente, invece, l'attestazione richiesta era stata rilasciata, pur avendo le parti interessate dedotto, in entrambe le ipotesi, l'identico stato di disoccupazione, considerato quale elemento indefettibile per il rilascio dell'attestazione di che trattasi.
Assumono , pertanto, gli appellanti che il predetto ufficio, in occasione del primo accesso, aveva fornito informazioni errate e fuorvianti, sulle quali essi avevano riposto un legittimo affidamento e da cui era conseguito il mancato rilascio del certificato di disoccupazione, oltre che la lesione della legittima aspettativa di stipulare un contratto a tempo indeterminato presso la medesima società con la quale avevano in precedenza collaborato.
Era, pertanto, configurabile, se non una responsabilità contrattuale per violazione di regole di correttezza e buona fede, certamente quella da contatto sociale , che sussiste ogni qual volta a carico delle parti discendano specifici obblighi di protezione ed informazioni legati alla particolare qualificazione del luogo nel quale interviene il contatto ed alle ragioni per cui tale contatto è avvenuto.
Appare innegabile , a detta degli appellanti, che un cittadino che si rechi presso l'ufficio di competenza al fine di verificare il proprio status, maturi il naturale diritto di ricevere delle informazioni corrette al fine di essere indirizzato ed aiutato nella ricerca di una posizione lavorativa.
Nel caso in esame, gli obblighi di informazione e protezione gravavano sull' OP
, che versava in posizione di garanzia nei confronti degli utenti inoccupati, che si
[...]
recavano presso la sede per verificare il loro status ed essere indirizzati ed aiutati nella ricerca di un lavoro.
Sulla scorta di tali coordinate, gli appellanti sostengono che, correttamente qualificata la responsabilità quale responsabilità da contatto sociale, e quindi contrattuale, non costituiva più
“elemento imprescindibile … l'esistenza di un provvedimento asseritamente illegittimo”, come affermato dal primo decidente, potendo essa discendere anche da un mero comportamento tenuto dall'amministrazione ed idoneo ad ingenerare nel privato un legittimo affidamento.
*
2. Con il secondo motivo di gravame gli appellanti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale, qualificando in modo errato la responsabilità dell'ufficio e erroneamente ritenendo che il presupposto indefettibile fosse costituito da un provvedimento espresso di diniego, aveva rigettato le domande ed anche le istanze istruttorie .
Deducono che il risarcimento del danno da legittimo affidamento si fonda sull'assunto in base al quale la buona fede vantata dal privato cittadino genera un aspettativa giuridicamente rilevante a che l'amministrazione si comporti correttamente nel rapporto instauratosi poiché, in caso contrario, sorgerebbe il diritto del richiedente ad ottenere il risarcimento del danno verificatosi a causa dell'assunzione di decisioni rivelatesi pregiudizievoli.
Nel caso di specie, oggetto di contestazione non era il diniego di rilascio del certificato, inteso come certificato negativo, ma il comportamento tenuto dall'ufficio ,che aveva affermato di non poter attestare lo status di disoccupazione per intervenuto difetto dei presupposti ed aveva erroneamente indirizzato gli appellanti verso il colloquio.
Lamentano l' erronea lettura dei documenti, operata dal Giudice di prime cure, atteso che, tanto a febbraio/aprile 2011 (all. 1 e 1 bis dell'atto di citazione del fascicolo 1°), quanto a novembre 2011
(all. 7 delle memorie ex art. 183, comma II, c.p.c.), essi avevano reso la medesima dichiarazione, affermando, come riconosciuto dalla stessa amministrazione resistente, di trovarsi in stato di inoccupazione e di essere disponibili allo svolgimento di attività lavorativa.
A fronte di tale autodichiarazione, nel febbraio/aprile 2011 avevano ricevuto dall'ufficio un'informazione errata, concernente la presunta perdita dello status di disoccupati, ed erano stati indirizzati allo svolgimento di un colloquio, mentre nel novembre 2011, la stessa autodichiarazione aveva generato un'informazione corretta da parte dell'ufficio circa la persistenza dello status di disoccupazione, con il conseguente rilascio dei certificati attestanti tale condizione.
Un confronto tra i documenti sopra richiamati (all. 1 e 1 bis e all. 7) sarebbe stato sufficiente, come lo è tuttora, per rilevare che in entrambe le circostanze essi istanti avevano reso la medesima dichiarazione, ottenendo riscontri diametralmente opposti da parte degli operatori qualificati.
Aveva, pertanto, errato il giudice di prime cure nel ritenere che, nel febbraio/aprile 2011 non fosse stata avanzata alcuna istanza, omettendo di considerare che essi avevano reso l'unica autodichiarazione di loro competenza circa lo stato di inoccupazione, rimettendo all'ufficio ogni valutazione sulle conseguenze giuridiche della stessa ed attenendosi per il resto alle indicazioni ed alle informazioni ricevute.
Era stato l'ufficio a comunicare erroneamente la perdita dello status di disoccupati, indirizzandoli pertanto, al colloquio.
Al contrario, nel novembre 2011, a fronte della medesima autodichiarazione di inoccupazione,
l'ufficio li aveva correttamente informati della persistenza dello status e li aveva indirizzati verso la richiesta del certificato, che era stato puntualmente ottenuto sulla base dell'autocertificazione resa.
La formale richiesta e l'autocertificazione- dalle quali originava il certificato rilasciato nel novembre 2011 -x rappresentavano, dunque, il risultato delle informazioni correttamente ricevute e, ancora più a monte, della corretta valutazione della loro posizione da parte dell'ufficio; per contro, l'indirizzamento al colloquio di orientamento e le successive azioni poste in essere erano state determinate dall'errata valutazione della loro posizione operata dall'ufficio nel febbraio/aprile 2011 e dalle erronee informazioni ricevute in quel frangente.
Aggiungono gli appellanti che la prova testimoniale, richiesta ma non ammessa , sarebbe stata utile e conducente al fine di comprovare non già l'esistenza del provvedimento negativo- come erroneamente ritenuto dal primo decidente -, quanto, piuttosto ,le errate informazioni ricevute, ove non fossero stati ritenuti sufficienti i documenti allegati al fascicolo.
Contestano, altresì, l'arbitraria valutazione dei fatti operata dal Giudice di prime cure, che aveva qualificato le errate informazioni alla stregua di “errati consigli…non si sa da chi elargiti”, ascrivibili semmai ad una responsabilità propria dell'impiegato di riferimento e non all'ente nel suo complesso.
Tale valutazione – continuano gli appellanti - era alquanto contraddittoria, essendo legittimo presumere che le informazioni rese da un operatore istituzionale su argomenti ricompresi nella propria competenza, siano erogate dall'operatore addetto a norme dell'ufficio stesso.
Il Giudice, pertanto, avrebbe dovuto procedere all'accertamento del comportamento tenuto dall'amministrazione, sul quale essi istanti avevano ragionevolmente riposto il proprio affidamento.
In particolare, occorreva accertare—come, peraltro, risultava confermato—che essi avevano perso l'opportunità di essere assunti a tempo indeterminato in ragione di un'errata valutazione compiuta dall'ufficio, che li aveva impropriamente indirizzati a un colloquio di orientamento, anziché riconoscere la sussistenza e la persistenza dei requisiti necessari a integrare lo status di disoccupati, in tal modo precludendo il corretto esercizio dei loro diritti.
*
3. Con il terzo motivo di gravame, gli appellanti lamentano la mancata valutazione dei presupposti posti a fondamento della domanda risarcitoria, per essersi il primo decidente limitato alla valutazione dell'an debeatur.
Ribadiscono che ,come già illustrato in punto di fatto, nel 2011, invece di essere assunti a tempo indeterminato come altri colleghi beneficiari dello status di disoccupati ai sensi della legge 407/90, erano stati assunti con contratto a tempo determinato, poi scaduto a novembre dello stesso anno.
Successivamente, erano rimasti inoccupati sino al 2014, quando erano stati finalmente assunti a tempo indeterminato dalla stessa società.
Deducono che lo status di disoccupati non era mai venuto meno, come confermato dalla certificazione amministrativa, e che l'opportunità dell'assunzione stabile era stata perduta a causa dell' errore dell'ufficio, che aveva determinato un danno economico per il mancato reddito nel periodo tra il 2011 e il 2014.
Il Tribunale, pertanto, avrebbe dovuto condannare gli odierni appellati a corrispondere a titolo di risarcimento del danno la somma di € 59.194,00 per (34 mesi non lavorati tra dicembre Pt_1
2011 e ottobre 2014 per lo stipendio mensile netto di € 1741,00) ed € 47.345,00 per (34 Pt_2 mesi non lavorati tra dicembre 2011 e ottobre 2014 per lo stipendio mensile netto € 1.392,50).
*
4. Con il quarto motivo di appello gli appellanti censurano la regolamentazione delle spese , poiché strettamente dipendente dalla erronea valutazione della soccombenza di esse parti.
In ogni caso, a prescindere, dunque, dalla fondatezza del gravame, erronea era la quantificazione delle spese, poiché parametrata al valore della controversia , ricondotto nello scaglione fino a € 520.000,00.
Gli appellanti evidenziano che tale scaglione, individuato dal primo decidente in forza della somma dei vari importi richiesti a titolo risarcitorio, non era corretto , dato che nel corso del giudizio la loro richiesta risarcitoria era stata limitata al solo danno derivante dall' essere stati assunti a tempo indeterminato dalla stessa Nettunia s.r.l. solo nel novembre 2014.
In ragione dell'intervenuta assunzione il danno doveva liquidarsi tenendo conto solo dei periodi di inoccupazione e, pertanto, determinato in € 106.539,00, somma quest'ultima rientrante nello scaglione di riferimento che va da € 52.000,00 a € 260.000,00 secondo parametri minimi.
*
5.I motivi, attesa la loro intrinseca connessione oggettiva, vanno trattati contestualmente.
In punto di qualificazione della dedotta responsabilità , giova premettere, in punto di diritto, che, accanto al contratto ed al fatto illecito, la disciplina codicistica prevede, quali fonti atipiche ed innominate, anche “ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico”, ammettendo, dunque, ipotesi di responsabilità - tipizzate in via interpretativa nell'ambito del diritto vivente - derivanti da un fatto diverso dal contratto o dall'illecito, idonee comunque a far sorgere un rapporto negoziale in senso ampio, caratterizzato dall'assunzione di specifiche obbligazioni tra le stesse.
In particolare, all'interno della tipizzazione dei cd. “quasi contratti”, l'ordinamento giuridico ammette, ormai in modo pacifico, una categoria di obbligazioni da “contatto sociale”, rintracciandole in quelle che discendono un rapporto lato sensu contrattuale.
Esso, infatti, non trova la propria fonte in un atto negoziale, bensì in un evento ovvero in un fatto che mette in relazione altrimenti due soggetti, facendo sorgere in capo a uno dei due oppure in capo a entrambi l'obbligo di eseguire una determinata prestazione, con l'inevitabile conseguenza che il mancato adempimento fa sorgere in capo all'obbligato una particolare forma di responsabilità, soggetta alla disciplina di cui agli artt. 1218 ss. c.c., pur non trattandosi di responsabilità di fonte contrattuale in senso proprio.
Vale, in proposito, richiamare il condivisibile orientamento secondo cui “il contatto sociale qualificato, inteso come fatto idoneo a produrre obbligazioni ex art. 1173 c.c., e dal quale derivano, a carico delle parti, non obblighi di prestazione ai sensi art. 1174 c.c., bensì reciproci obblighi di buona fede, di protezione e di informazione, giusta gli artt. 2 Cost., 1175 e 1375 c.c., opera anche nella materia contrattuale, prescrivendo un autonomo obbligo di condotta che si aggiunge e concorre con l'adempimento dell'obbligazione principale, in quanto diretto alla protezione di interessi ulteriori della parte contraente, estranei all'oggetto della prestazione contrattuale, ma comunque coinvolti dalla realizzazione del risultato negoziale programmato”
(cfr. Cass. n. 24071 del 13.10.2017) ed, ancora, in base al quale “la cosiddetta responsabilità "da contatto sociale", soggetta alle regole della responsabilità contrattuale, pur in assenza d'un vincolo negoziale tra danneggiante e danneggiato, è configurabile non in ogni ipotesi in cui taluno, nell'eseguire un incarico conferitogli da altri, nuoccia a terzi, come conseguenza riflessa dell'attività così espletata, ma soltanto quando il danno sia derivato dalla violazione di una precisa regola di condotta, imposta dalla legge allo specifico fine di tutelare i terzi potenzialmente esposti ai rischi dell'attività svolta dal danneggiante, tanto più ove il fondamento normativo della responsabilità si individui nel riferimento dell'art. 1173 c.c. agli altri atti o fatti idonei a produrre obbligazioni in conformità dell'ordinamento giuridico” (cfr. Cass. n. 29711 del 29.12.2020).
In sintesi, dunque, perché possa configurarsi la fattispecie atipica della responsabilità da contatto sociale occorre che sia raggiunta adeguata la prova tanto di un fatto idoneo a produrre obbligazioni di buona fede, di protezione e di informazione, quanto di un danno derivante dalla violazione di una specifica regola di condotta, che trovi la propria fonte nella legge e sia posta al fine di tutelare i diritti vantati da soggetti terzi.
Tale forma di responsabilità si configura in presenza di una relazione specifica tra due soggetti non vincolati da un preesistente contratto, comportante l'esecuzione, da parte di uno in favore dell'altro, di prestazioni che sono caratteristiche di un rapporto contrattuale, incidenti nella sfera personale e/o patrimoniale dell'altro.
Il rapporto non rinviene origine in un contratto e, quindi, non è caratterizzato da alcun obbligo primario di prestazione: ciò nel senso che il soggetto non ha volontariamente assunto l'obbligo di effettuare la prestazione ma, una volta intrapresane spontaneamente l'esecuzione, è tuttavia obbligato a portarla ad esecuzione.
L'obbligazione, quindi, sorge solo laddove uno dei due soggetti abbia iniziato la prestazione in favore dell'altro il quale avrebbe riposto un legittimo affidamento circa la buona riuscita della medesima, in un'ottica inspirata al principio di protezione posto a tutela del soggetto nelle cui sfera si viene ad incidere con la prestazione stessa.
Tale responsabilità, che ha trovato il suo luogo di iniziale emersione in relazione alle attività professionali (per prima, quella medica) è stata estesa dal solo piano delle «professioni protette», anche a quello delle relazioni con pubbliche amministrazioni.
Infatti, si è ritenuto qualificato il contatto sociale tra sfere giuridiche, quando risulti connotato da uno “scopo” che, per il suo tramite, le parti intendano perseguire. Tale evenienza è ipotizzabile anche solo quando un soggetto, al fine di «evitare eventi pregiudizievoli alla persona o al patrimonio» o «di assicurarsi il corretto esercizio dell'azione amministrativa», affidi «i propri beni della vita alla correttezza, all'influenza ed alla professionalità di un'altra persona».
Si tratta, dunque, di «un contatto sociale pregnante che diventa fonte di responsabilità – concretando un fatto idoneo a produrre obbligazioni ai sensi dell'art. 1173 cod. civ. – in virtù di un affidamento reciproco delle parti e della conseguente insorgenza di specifici, e reciproci, obblighi di buona fede, di protezione e di informazione».
E' proprio la sussistenza di «una struttura obbligatoria, vicenda tipica dell'obbligazione senza prestazione che segna la differenza con la responsabilità aquiliana, alla base della quale non vi è alcun obbligo specifico, costituendo anche il generico dovere di “alterum non laedere” niente altro che la proiezione – insita nel concetto stesso di responsabilità – sul danneggiante del diritto del danneggiato all'integrità della propria sfera giuridica, al di fuori di un preesistente rapporto con il primo, atteso che, senza il rispetto da parte di chiunque altro dal titolare, il diritto in questione non sarebbe tale» (Cass. n. 28139/2023; n.14188 /2016).
Ebbene, nel caso di specie, non vi è prova dell'esistenza tra gli odierni appellanti e l'
[...]
di un rapporto obbligatorio, atto a connotarne e qualificarne la relazione in OP
termini di affidamento e mutua cooperazione.
Manca , in altri termini, una vera e propria relazione giuridicamente qualificata tra parti legate da un vincolo obbligatorio, tale da ingenerare una responsabilità da “contatto sociale”, con conseguente applicabilità dell'art. 1218 c.c., il quale pone espressamente a carico del debitore la prova liberatoria che l'inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
Come condivisibilmente osservato dal primo decidente nel confutare il contrario assunto degli allora attori, difetta, nella specie, “un rapporto giuridico differenziato rispetto a quelli che diffusamente sorgono tra i cittadini che chiedano un provvedimento cui hanno diritto, non ravvisandosi una posizione diversificata degli attori per il solo fatto di risultare disoccupati da svariati anni”.
Il disoccupato, contrariamente a quanto sostenuto in citazione, non risulta, per ciò solo, occupare una posizione differenziata rispetto agli altri, che lo distinguerebbe dal “quisque de populo”.
Correttamente, pertanto, in assenza di una preesistente relazione giuridica qualificata, la vicenda
è stata ricondotta nell'alveo della responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c.. Tanto precisato, vale osservare che- come più volte precisato dalla Corte di Cassazione (tra le altre, Sez. 3 n. 6199 /2004) , in caso di domanda di risarcimento dei danni proposta nei confronti della P.A. , al fine di stabilire se la fattispecie concreta integri un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 cod. civ. il giudice deve procedere, in ordine successivo, a svolgere le seguenti indagini: a) accertare la sussistenza di un evento dannoso;
b) stabilire se l'accertato danno sia qualificabile come danno ingiusto, in relazione alla sua incidenza su un interesse rilevante per l'ordinamento, tale essendo l'interesse indifferentemente tutelato nelle forme del diritto soggettivo (assoluto o relativo), dell'interesse legittimo (funzionale alla protezione di un determinato bene della vita, la cui lesione rileva ai fini in esame) o dell'interesse di altro tipo, pur se non immediato oggetto di tutela in quanto dall'ordinamento preso in considerazione a fini diversi da quelli risarcitori (e quindi comunque non qualificabile come interesse di mero fatto); c) accertare sotto il profilo causale, facendo applicazione dei noti criteri generali, se l'evento dannoso sia riferibile ad una condotta (positiva od omissiva) della P.A.; d) stabilire se l'evento dannoso sia imputabile a dolo o colpa della P.A., non trovando al riguardo applicazione il principio secondo cui la colpa della struttura pubblica dovrebbe considerarsi sussistente “in re ipsa” in caso di esecuzione volontaria di atto amministrativo illegittimo.
L'imputazione del danno alla responsabilità della P.A. non può avvenire sulla base del mero dato obiettivo dell'illegittimità del provvedimento, richiedendosi, invece, una più penetrante indagine in ordine alla valutazione della colpa che, unitamente al dolo, costituisce requisito essenziale della responsabilità aquiliana. (Cass n. 16196 del 20/06/2018; Cass n. 23170/2014; Cass. n.
12282/2009).
Ebbene, dall'esame del contenuto dell'atto introduttivo del giudizio di prime cure, emerge chiaramente che gli attori hanno fondato la propria azione risarcitoria sull'illegittimità del diniego opposto dall'amministrazione al rilascio dell'attestazione richiesta (v. pagg. 4 ss).
Tale rifiuto, ove provato, sarebbe stato senza dubbio imputabile all'ufficio competente, configurando un'attività lesiva, ascrivibile alla pubblica amministrazione.
Ma, nel caso di specie, nulla di tutto questo può dirsi verificato atteso che, anzitutto, non è vi è traccia del detto rifiuto opposto dalla pubblica amministrazione, nella persona dell'operatore dell' , al rilascio dell'attestazione di disoccupazione che - è bene OP
ribadirlo - non si pone in rapporto di alternatività con la D.I.D. potendo coesistere con quest'ultima.
Dall'analisi della documentazione acquisita agli atti si evince l'assenza di qualsivoglia elemento probatorio idoneo a comprovare l'intervenuta formulazione di una specifica istanza in via formale e tanto basta ad escludere la sussistenza di un provvedimento di diniego.
Del resto, gli stessi appellanti anche in questa sede ammettono di avere reso, in occasione dei diversi accessi presso l'ufficio, sempre “la medesima dichiarazione”, affermando di trovarsi in stato di inoccupazione e di essere disponibili allo svolgimento di attività lavorativa, così riconoscendo di non avere formulato una richiesta di rilascio del certificato di disoccupazione.
In tale pacifico contesto, diviene arduo ricondurre il preteso danno ad una condotta illegittima della
P.A., fondata sulla erroneità delle scorrette ricevute.
Va, in proposito, osservato che l'attestato di disoccupazione nella ricostruzione degli odierni appellanti , era diretto al riconoscimento di uno status giuridico, che risultava funzionale a favorire il loro inserimento lavorativo presso società beneficianti degli sgravi fiscali previsti dall'art. 8 della legge n. 407/90.
“Al fine di incentivare l'occupazione e nel contempo di evitare facili abusi da parte del datore di lavoro” (così ord. Cass., Sez. Lav., 29/05/2017, n. 13473 e in precedenza Cass., Sez. Lav.,
27/07/2015, n. 15711 e Cass., Sez. Lav., 07/05/2014, n. 9872), la norma subordina tale agevolazione -c.d. sgravio contribuito/beneficio - a rigidi requisiti, che attengono, rispettivamente, sia al lavoratore sia al datore di lavoro:
a) il lavoratore deve risultare disoccupato da almeno ventiquattro mesi o sospeso dal lavoro e beneficiario di trattamento straordinario di integrazione salariale da almeno ventiquattro mesi;
b) il datore di lavoro non deve avere effettuato licenziamenti o sospensioni di lavoro nei confronti di dipendenti in forza nella propria azienda (in tal senso cfr. Cass., Sez. Lav., 07/05/2014, n. 9872).
In forza della modifica intervenuta ad opera dell'art. 3 del D.lgs 297/2002 per quel che concerne nello specifico la dimostrazione dello stato di disoccupazione in cui il richiedente versa, l' art. 2, al comma 1, applicabile ratione temporis, dispone a che tale condizione “dev'essere comprovata dalla presentazione dell'interessato presso il servizio competente nel cui ambito territoriale si trovi il domicilio del medesimo, accompagnata da una dichiarazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti l'eventuale attività lavorativa precedentemente svolta, nonché l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa”, prevedendo al successivo comma 3 che “Le Regioni definiscono gli indirizzi operativi per
l'accertamento e la verifica dello stato di disoccupazione da parte dei servizi competenti”.
Tali norme sono state in gran parte recepite altresì dalla legislazione regionale siciliana del 27 ottobre 2009 n. 10 la quale, nel prevedere una specifica disciplina informativa circa l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro, recita testualmente al proprio art. 2 che “Il soggetto interessato, per le finalità delle disposizioni di legge vigenti in materia di agevolazioni per l'inserimento lavorativo, presenta al Centro per l'impiego competente una dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti: a) immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa;
b) immediata disponibilità alla partecipazione alle misure di orientamento, formazione e politiche attive del lavoro proposte dal Centro per
l'impiego competente;
c) eventuale attività lavorativa precedentemente svolta;
d) data dalla quale risulti essere direttamente alla ricerca di lavoro anche attraverso altri organismi autorizzati o accreditati ovvero partecipazioni a bandi o concorsi pubblici o privati.”; concludendo al proprio art. 4 che “ I Centri per l'impiego rilasciano certificazione sullo stato di disoccupazione e sulla decorrenza iniziale, per le finalità di cui alle leggi vigenti in materia di agevolazioni per
l'inserimento lavorativo, anche sulla scorta delle dichiarazioni dei soggetti di cui al presente articolo e sottopongono le stesse ai controlli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445.”.
Tali disposizioni sono state altresì richiamate dalla Regione Sicilia nel successivo D.A. n.
233/2010 del 15 aprile 2010 che, al proprio articolo 1 rubricato “Accertamento dello stato di disoccupazione” prevede testualmente “L'accertamento dello stato di disoccupazione o di inoccupazione, si comprova con la presentazione dell'interessato presso il Centro per l'Impiego
e la contestuale dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento e alla ricerca di una attività lavorativa. Con la dichiarazione di immediata disponibilità vengono concordate, attraverso la sottoscrizione di un patto di servizio, integrato da un piano di azione individuale, le misure per una ricerca attiva del lavoro e per il miglioramento della professionalità…”; nell'art. 4 del menzionato decreto assessoriale, invece, si rileva che al fine di mantenere lo stato di disoccupazione, il soggetto interessato “…deve presentarsi presso i competenti Servizi, per un successivo colloquio di orientamento volto alla verifica delle azioni positive di ricerca attiva di occasioni messe in atto nonché per un ulteriore rilevazione della domanda e analisi del fabbisogno personale e la eventuale ridefinizione di un percorso di inserimento lavorativo o di riqualificazione”.
La Regione siciliana è successivamente intervenuta, in chiave ermeneutica, con nota n. 21749 del
10.06.2010 al fine di chiarire alcuni aspetti problematici del su citato decreto assessoriale ed, in particolar modo, per quel che concerne le assunzioni ex L. 407/90 oggetto del presente contendere, ha affermato “Si evidenzia, infine, che secondo quanto esplicitamente stabilito dall'art. 1, comma
4, della legge regionale 27 ottobre 2009 n. 10, rimangono confermate le modalità di rilascio delle certificazioni attestante il possesso dei requisiti per beneficiare degli sgravi contributivi contemplati dall'art. 8, comma 9, della legge n. 407/90; pertanto, il lavoratore interessato al rilascio della certificazione, ha la piena facoltà di autocertificare la data da cui versa in stato di disoccupazione, che nel caso specifico, non potrà che risultare anteriore di almeno 24 mesi.”.
Di conseguenza, grava sull'interessato la responsabilità di attivarsi presso gli uffici competenti al fine di presentare la dichiarazione necessaria, ai sensi della normativa vigente, per comprovare lo stato di disoccupazione e garantirne la corretta registrazione.
Tale adempimento è fondamentale non solo per formalizzare e regolarizzare la posizione giuridica, ma anche per accedere ai benefici previsti dalle disposizioni in materia di agevolazioni per l'inserimento lavorativo.
Il ruolo proattivo dell'interessato assume un rilievo centrale in quanto rappresenta un presupposto imprescindibile per l'esercizio dei diritti collegati allo stato di disoccupazione.
La dichiarazione, corredata dalle informazioni necessarie circa le attività lavorative precedentemente svolte e dalla disponibilità immediata allo svolgimento di nuova attività lavorativa, consente infatti ai servizi competenti di procedere con le verifiche e di rilasciare la certificazione attestante non solo lo status di disoccupazione, ma costituisce anche uno strumento indispensabile per interagire con potenziali datori di lavoro per partecipare efficacemente alle politiche attive promosse dai Centri per l'impiego.
Nella fattispecie per cui è causa, emerge documentalmente che il si è recato in data Pt_2
16.02.2011 presso il Cento per l'Impiego di ME che, nella persona del funzionario incaricato, ha attestato, con nota prot. 98349, la presentazione della dichiarazione di disoccupazione resa dal richiedente, informandolo delle iniziative prescritte dalla legge regionale (patto di servizio, colloquio di orientamento, proposta di adesione ad iniziative o di inserimento lavorativo, sistema sanzionatorio).
Quanto al emerge invece che quest'ultimo si è recato presso il Centro per l'Impiego di Pt_1
ME in data 29.04.2011 nella cui sede, previa compilazione dell'apposito modello di disponibilità al lavoro ex D.lgs. 297/02, ha sottoscritto altresì l'allegato patto di servizio corredato da un estratto attestante i redditi percepiti nel periodo tra l'01.07.1990 ed il 14.01.2011.
Pertanto, la tesi avanzata dagli appellanti, secondo cui la sottoscrizione del modello di disponibilità al lavoro non sarebbe avvenuta per libera scelta ma per erroneo indirizzamento da parte degli operatori verso gli sportelli multifunzionali per i colloqui di orientamento, risulta priva di fondamento giuridico.
In conformità alle normative vigenti, ivi comprese le disposizioni regionali, gli operatori hanno correttamente indirizzato i soggetti interessati alla compilazione del modello di disponibilità al lavoro, avendo preliminarmente rilevato il loro stato di inoccupazione.
Difatti, sulla base delle previsioni di cui al D.lgs.. 181/2000, modificato con D.lgs.. 297/2002 e recepito con L. regionale n. 10/2009, la condizione di inoccupazione deve essere formalmente comprovata mediante la presentazione dell'interessato presso il servizio competente nel cui ambito territoriale ricade il suo domicilio.
Tale presentazione si concretizza nella sottoscrizione del modello di disponibilità al lavoro e di un patto di servizio, quali strumenti volti a individuare le soluzioni più adeguate per il reinserimento lavorativo.
In tale sede, l'interessato può altresì allegare un'autocertificazione ex D.p.r. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti per beneficiare degli sgravi contributivi ex art. 8, comma 9, della L.
407/1990, oltrechè la proprie volontà di orientamento lavorativo (rectius: a) immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa;
b) immediata disponibilità alla partecipazione alle misure di orientamento, formazione e politiche attive del lavoro proposte dal Centro per
l'impiego competente;
c) eventuale attività lavorativa precedentemente svolta;
d) data dalla quale risulti essere direttamente alla ricerca di lavoro anche attraverso altri organismi autorizzati o accreditati ovvero partecipazioni a bandi o concorsi pubblici o privati).
La correttezza di questa prassi trova riscontro nel successivo comportamento degli stessi appellanti, i quali, nel novembre 2011, a seguito della cessazione del nuovo rapporto lavorativo instauratosi frattanto con la Nettunia S.r.l., si presentarono presso il Centro per l'Impiego di
ME per ottenere l'attestazione di disoccupazione, la quale venne regolarmente concessa.
Infatti, giusto provvedimento formale emesso in data 24.11.2011 prot. n. 11191/U, il Centro dell'Impiego di ME, stante l'autocertificazione resa in data 14.11.2011 assunta con prot. n.
9226/E, rilasciò al attestato di disoccupazione, utile per le finalità di cui all'art. Parte_2
8 co. 9 L. 407/1990, con decorrenza dal 03.04.2008.
Stessa sorte è toccata al che, in data 25.11.2011, giusto provvedimento formale protocollato Pt_1 al n. 11233/U, ha ottenuto l'attestato richiesto con decorrenza dal 28.04.2003, previo deposito di apposita autocertificazione prot. n. 9962/E..
Pertanto, un confronto tra le due vicende evidenzia che, nell'aprile 2011, gli appellanti omisero di presentare formalmente la richiesta di rilascio del certificato di disoccupazione, allegando, com'è avvenuto nel novembre dello stesso anno in occasione del successivo tentativo conclusosi positivamente, apposita autocertificazione comprovante il proprio status.
Per tali ragioni, tenuto conto delle pacifiche risultanze probatorie emerse dalle prove documentali versate in atti, del tutto inconducente – oltre che di dubbia ammissibilità per mancata reiterazione specifica in sede di precisazione delle - risulta l'ammissionela prova testimoniale, rispetto a fatti che rinvengono le propria scaturigine in una rilevante omissione compiuta dagli odierni appellanti.
Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dagli stessi, la sola compilazione del modulo di disponibilità al lavoro non costituiva un ostacolo al rilascio dell'attestazione, come dimostrato dalla successiva concessione della stessa nel novembre 2011 - peraltro dichiarativa di uno status ben anteriore alla data in cui avrebbe dovuto essere inoltrata la relativa richiesta – nella cui sede le parti non provvedevano a compilare il suddetto modulo.
In conclusione, la doglianza sollevata dagli appellanti risulta priva di fondamento, poiché essi tentano di imputare agli operatori dell'ufficio una presunta responsabilità per un errato indirizzamento nella scelta concretamente attuata, nonché per la mancanza dei requisiti prescritti dall'art. 8, comma 9, della L. 407/1990.
Tuttavia, tale impostazione si rivela infondata, atteso che difetta anzitutto la prova di una formale richiesta di rilascio dell'attestazione, elemento imprescindibile per la configurabilità di un eventuale diniego., nonchè di un provvedimento espresso di rigetto,
Di conseguenza, in mancanza di elementi probatori contrari, risulta del tutto impossibile suffragare la veridicità delle argomentazioni prospettate dagli appellanti.
Alla luce delle superiori argomentazioni, risulta evidente la correttezza dell'operato della Pubblica
Amministrazione, che ha agito nel rispetto delle disposizioni normative vigenti e secondo le prassi consolidate in materia di riconoscimento dello stato di disoccupazione.
Ne discende la superfluità di ogni ulteriore approfondimento in merito al quantum risarcitorio, posto che la pretesa avanzata dagli appellanti è priva di legittimità.
E' appena il caso di rilevare che, alla stregua delle argomentazioni che precedono, risulta tutt'altro che dirimente la qualificazione della responsabilità della P.A., posto che, quand'anche essa dovesse ritenersi – come, appunto, dedotto dagli appellanti – responsabilità da contatto sociale, la correttezza dell'operato del funzionario comporterebbe, comunque, il rigetto della domanda
*
E' invece fondata la doglianza concernente le spese.
È pacificamente riconosciuto in giurisprudenza che “In tema di rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il valore della controversia va fissato - in armonia con il principio generale di proporzionalità ed adeguatezza dei compensi professionali rispetto all'opera effettivamente prestata - sulla base del criterio del disputatum (ossia di quanto richiesto nell'atto introduttivo del giudizio ovvero nell'atto di impugnazione della sentenza), contemperato però dal criterio del decisum che impone al giudice, in caso di accoglimento solo in parte della domanda ovvero di parziale accoglimento dell'impugnazione, di considerare il contenuto effettivo della sua decisione (come previsto dal D.M. n. 127 del 2004, art. 5).” (cfr. da ultimo Cass., Civ., ordinanza n. 35073 del 14 dicembre 2023).
Nella specie, il giudice di prime cure ha individuato lo scaglione di riferimento in € 520.000,00 ed, applicando i parametri minimi, ha condannato gli attori al pagamento delle spese quantificandole in € 11.229,0 ( € 1.772,00 per la fase di studio, € 1.169,00 per la fase introduttiva,
€ 5.206,00 per la fase istruttoria, € 3.082,00 per la fase decisoria).
Ha, pertanto, tenuto conto delle richieste avanzate dagli attori i quali, nello scritto introduttivo avevano invocato la condanna dell' al pagamento per Controparte_3
ciascuno di essi della somma di € 180.688,00, comprensiva di € 80.000,00 a titolo di risarcimento del danno derivante dalla mancata stipulazione del contratto a tempo indeterminato ed €
100.000,00 per il sofferto danno esistenziale.
In subordine, avevano richiesto il risarcimento del danno quale “perdita di chance” da corrispondersi per ciascuno degli attori in € 140.344,00.
Già a fronte di tali domande attoree ed anche a non voler tenere conto del dedotto ridimensionamento quantitativo , erronea risulta l'applicazione dello scaglione fino ad €
520.000,00, frutto della somma degli importi chiesti da ciascuno degli attori a titolo risarcitorio..
Va, in proposito, osservato che in ipotesi di litisconsorzio facoltativo (art. 103 c.p.c.), caratterizzato da domande di più soggetti contro uno stesso convenuto in base a titoli autonomi anche se della stessa natura, non è applicabile il secondo comma dell'art. 10 c.p.c. (che è richiamato soltanto dall'art. 104 dello stesso codice, relativo al cumulo oggettivo), sicché il valore delle singole controversie deve essere autonomamente determinato. (Cass.n. 18166/2023).
Ne discende che il primo decidente avrebbe dovuto applicare lo scaglione € 52.001/260.000
Pertanto, in parziale accoglimento dell'appello, ferma restando la soccombenza e la conseguente condanna al pagamento delle spese del primo grado, esse vanno riliquidate in applicazione del corretto scaglione di riferimento e dei parametri minimi, in assenza di qualsivoglia contestazione sul punto..
Analoga regolamentazione meritano, in omaggio al criterio della soccombenza, anche le spese del presente grado. Avuto riguardo al valore della controversia ed alle questioni giuridiche trattate, si liquidano come da dispositivo, in base ai parametri minimi di cui al D.M. n.55/2014, come parzialmente modificato da ultimo con D.M. n.147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022), qui applicabile ratione temporis (secondo l'art.6 del citato D.M. 147/22 invero “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”).
Va precisato che, ai fini della liquidazione dei compensi, deve tenersi conto anche della fase di trattazione a prescindere dall'effettivo svolgimento di attività a contenuto istruttorio (Cass.
8561/2023).
Vanno, invece, compensate le spese nei confronti dell' Controparte_3
rimasto contumace.
[...]
P.Q.M.
La Corte d'appello di ME, Prima sezione civile, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa e/o eccezione, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
133/23 R.G. sull'appello proposto da e avverso la sentenza n. Parte_1 Parte_2
2069/2022, emessa dal Tribunale di ME in data 29.11.2022 e pubblicata in data 05.12.2022, in parziale riforma della stessa, che conferma nel resto, , così provvede:
- dichiara la contumacia dell' ; Controparte_3
- in parziale accoglimento , ridetermina le spese primo grado, al cui pagamento conferma la condanna in solido di e nel complessivo importo di € Parte_1 Parte_2
7.052,00 (di cui € 1.276,00 per la fase di studio;
€ 814,00 per quella introduttiva;
€ 2.835,00 per quella di trattazione ed € 2.127,00 per quella decisoria) oltre rimborso spese generali nella misura di legge, cpa e iva;
- rigetta, per il resto, l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna gli appellanti , in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'
[...]
, delle spese di questo grado di giudizio, che Controparte_1 liquida in complessivi € 7.160,00 (di cui € 1.489,00 per la fase di studio;
€ 956,00 per quella introduttiva;
€ 2.163,00 per quella di trattazione ed € 2.552,00 per quella decisoria) oltre rimborso spese generali nella misura di legge, cpa e iva;
- dà atto della ricorrenza dei presupposti per porre a carico degli appellanti, in solido, il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello e manda la
Cancelleria per i conseguenti adempimenti. Così deciso nella camera di consiglio in data 13 maggio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Marisa Salvo Dott. Massimo Gullino
Si dà atto che la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del Funzionario del
Processo Dott. Giovanni Iovine.