Art. 4.
L'area consegnata al Comune, insieme con tutte le zone stradali, e i terreni gia' di proprieta' comunale, compresi nel perimetro della zona monumentale di Roma, descritto all' art. 2 della legge 14 luglio 1887, n. 4730 , saranno considerati come beni di pubblico demanio del comune di Roma. Essi saranno inalienabili ed il Comune non potra' fabbricarvi e dovra' conservarli quale luogo di pubblico passeggio ed area di rispetto dei prossimi monumenti.
L'area consegnata al Comune, insieme con tutte le zone stradali, e i terreni gia' di proprieta' comunale, compresi nel perimetro della zona monumentale di Roma, descritto all' art. 2 della legge 14 luglio 1887, n. 4730 , saranno considerati come beni di pubblico demanio del comune di Roma. Essi saranno inalienabili ed il Comune non potra' fabbricarvi e dovra' conservarli quale luogo di pubblico passeggio ed area di rispetto dei prossimi monumenti.