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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 30/04/2025, n. 406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 406 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
– Sezione Civile –
R.G. 3277/2023
Il Tribunale di Trieste – Sezione Civile, in persona del G.O.P. Carlo D'Angelillo, nel procedimento ex art. 281-decies e ss. c.p.c., recante il suindicato numero di R.G., avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, promossa da:
1. , nata in [...]/SP, Brasile, in data 19/10/1993, rappresentata e Parte_1 difesa dall'Avv. Giovanni Bonato;
Contro il , in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Controparte_1 distrettuale dello Stato;
Con l'intervento del Pubblico Ministero; SCIOGLIENDO la riserva assunta all'udienza del 28/02/2025, VISTI gli atti di causa nonché le conclusioni riportate dalle parti, che ivi abbiansi per ripetute e trascritte, ESAMINATI i documenti della procedura, VISTO l'art. 281-sexies, c.p.c., per la REPUBBLICA ITALIANA e IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
La domanda della ricorrente è fondata e merita di essere accolta.
Preliminarmente, si evidenzia che gli atti di causa sono stati trasmessi al P.M., il quale nulla ha opposto.
Il convenuto è stato regolarmente e tempestivamente evocato, con pec notificata Controparte_1 il 25/01/2024 (scadenza termini 15/03/2024), presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato, restando contumace.
La linea di discendenza risulta essere sufficientemente provata con la documentazione versata in atti, ove straniera, appositamente tradotta e apostillata.
L'avo da cui muove la discendenza iure sanguinis è , nato il [...], a [...], in Persona_1 provincia di Udine, all'epoca già territorio italiano (Comune annesso al Regno d'Italia nel 1866 – https://siusa-archivi.cultura.gov.it/cgi- bin/siusa/pagina.pl Email_1 emplice&RicSez=produttori).
Per la ricorrente la linea di discendenza così è costituita:
1. : – , nata il [...], in [...], cittadina Parte_1 Persona_1 Parte_2 italiana.
La natura sostanzialmente amministrativa e non contenziosa della procedura, la assenza di un provvedimento di diniego proveniente dall'autorità amministrativa, giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che la ricorrente è cittadina italiana;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle Controparte_1 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite.
Trieste, 30 aprile 2025
Il Giudice Onorario di Pace
Carlo D'Angelillo
Pag. 1 di 1
– Sezione Civile –
R.G. 3277/2023
Il Tribunale di Trieste – Sezione Civile, in persona del G.O.P. Carlo D'Angelillo, nel procedimento ex art. 281-decies e ss. c.p.c., recante il suindicato numero di R.G., avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, promossa da:
1. , nata in [...]/SP, Brasile, in data 19/10/1993, rappresentata e Parte_1 difesa dall'Avv. Giovanni Bonato;
Contro il , in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Controparte_1 distrettuale dello Stato;
Con l'intervento del Pubblico Ministero; SCIOGLIENDO la riserva assunta all'udienza del 28/02/2025, VISTI gli atti di causa nonché le conclusioni riportate dalle parti, che ivi abbiansi per ripetute e trascritte, ESAMINATI i documenti della procedura, VISTO l'art. 281-sexies, c.p.c., per la REPUBBLICA ITALIANA e IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
La domanda della ricorrente è fondata e merita di essere accolta.
Preliminarmente, si evidenzia che gli atti di causa sono stati trasmessi al P.M., il quale nulla ha opposto.
Il convenuto è stato regolarmente e tempestivamente evocato, con pec notificata Controparte_1 il 25/01/2024 (scadenza termini 15/03/2024), presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato, restando contumace.
La linea di discendenza risulta essere sufficientemente provata con la documentazione versata in atti, ove straniera, appositamente tradotta e apostillata.
L'avo da cui muove la discendenza iure sanguinis è , nato il [...], a [...], in Persona_1 provincia di Udine, all'epoca già territorio italiano (Comune annesso al Regno d'Italia nel 1866 – https://siusa-archivi.cultura.gov.it/cgi- bin/siusa/pagina.pl Email_1 emplice&RicSez=produttori).
Per la ricorrente la linea di discendenza così è costituita:
1. : – , nata il [...], in [...], cittadina Parte_1 Persona_1 Parte_2 italiana.
La natura sostanzialmente amministrativa e non contenziosa della procedura, la assenza di un provvedimento di diniego proveniente dall'autorità amministrativa, giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che la ricorrente è cittadina italiana;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle Controparte_1 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite.
Trieste, 30 aprile 2025
Il Giudice Onorario di Pace
Carlo D'Angelillo
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