Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 28/05/2025, n. 2207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2207 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Bari, dott. Vincenzo Maria
Tedesco ha pronunziato all'udienza del 28.05.2025 la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 12198 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 vertente
TRA
nata ad [...] il [...], rappresentata e Parte_1
difesa dagli avv.ti Alessia De Finis e Sabino Carpagnano;
Ricorrente
E
Controparte_1
, in persona del p.t.,
[...] CP_2
rappresentato e difeso dalla Dirigente dott.ssa Giuseppina Lotito;
Resistente
OGGETTO: compenso individuale accessorio
*******
Con ricorso depositato in data 08.10.2024, ha premesso Parte_1
di aver lavorato alle dipendenze del convenuto, nella qualità di CP_1
personale A.T.A. area A, con profilo professionale di collaboratore scolastico, con una serie di contratti brevi a tempo determinato ed in particolare:
MARCO” sito in Triggiano per un totale di 36 ore settimanali di lezione;
- dal 5.10.2021 al 30.12.2021, dal 31.12.2021 al 31.03.2022 e dall'1.04.2022 al 5.06.2022 presso Controparte_3 sito in Bari per un totale di 36 ore settimanali di
[...]
lezione.
Ciò posto, la ricorrente ha sostenuto di non aver mai percepito il Compenso individuale Accessorio (c.d. “CIA” previsto dall'art. 82 del CCNL del
29.11.2007) durante lo svolgimento di tale attività lavorativa, essendo esso stato erogato dal solo a coloro che rivestivano la qualifica di CP_1
personale A.T.A di ruolo ed a coloro che avessero stipulato contratti a termine con scadenza in data 31 agosto o 30 giugno.
Ha lamentato, tuttavia, che tale scelta, ad opera del , CP_1
rappresentasse una violazione del principio di non discriminazione di cui alla clausola n. 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE e del principio di pari trattamento retributivo che tutte le amministrazioni pubbliche, come il in questione, devono osservare e garantire a tutti i loro CP_1
dipendenti.
Nel merito, ha sottolineato l'illegittimità dell'art. 82 del CCNL del 29.11.2007, nella parte in cui riconosce tale compenso individuale solo al personale
A.T.A. assunto a tempo determinato o su posto vacante e disponibile per tutta la durata dell'anno scolastico, fin dalla data di assunzione o fino al termine delle attività didattiche, e per un massimo di 10 mesi per ciascun anno scolastico.
Ha chiesto, quindi, il riconoscimento del compenso individuale accessorio per i servizi prestati negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, con la condanna del alla corresponsione delle differenze retributive pari CP_1 all'importo di € 1.141,67 lordi (tenendo conto che l'importo riconosciuto a
Pag. 2 di 6 titolo di compenso individuale accessorio, per l'area professionale amministrativa, tecnico ed ausiliario area A, del personale ATA, è stato pari ad € 66,90 mensili fino al 31.12.2021 in forza del CCNL Istruzione e Ricerca del 19.4.2018 e, a partire dal 1°.1.2022, è pari ad € 79,40 mensili in forza del
CCNL Comparto “Istruzione e Ricerca” 2019-2021 del 18.1.2024).
Ritualmente instauratosi il contradditorio, si è costituito in giudizio il
[...]
unitamente all' Controparte_1 Controparte_1
.
[...]
Preliminarmente, ha sostenuto che, nel computo dei giorni degli aa.ss.
2020/2021, 2021/2022, per i quali la ricorrente ha chiesto l'attribuzione del compenso individuale accessorio, dovessero essere sottratti i giorni di assenza dal servizio.
Il convenuto, quindi, ha concluso chiedendo il rigetto della domanda, in quanto infondata in fatto e in diritto;
in subordine ove riconosciuta la pretesa oggetto di causa, ha chiesto che la relativa commisurazione tenesse conto dei giorni effettivamente svolti negli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022, con la relativa decurtazione dei giorni di assenza.
All'esito della discussione, la causa è stata decisa mediante deposito della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Ai fini della decisione, appare utile ricostruire il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.
Come ben noto alle parti, in base alle previsioni di contrattazione collettiva, il compenso individuale accessorio non è riconosciuto al lavoro prestato in forza di contratti a tempo determinato implicanti supplenze brevi e saltuarie.
Tale limitazione si pone, tuttavia, in contrasto con il divieto di discriminazione di cui alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999, in allegato alla direttiva del Consiglio Europeo
28.6.1999 (1999/70/CE).
Pag. 3 di 6 Come puntualmente dedotto dalla difesa della ricorrente, infatti, vengono in considerazione delle condizioni di impiego e non sussistono ragioni oggettive che giustificano il trattamento meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili.
In effetti, data la perfetta corrispondenza delle mansioni e delle caratteristiche dell'impiego, il solo fatto di essere stati destinatari di supplenze brevi e temporanee ha determinato il mancato riconoscimento in capo all'odierna ricorrente dell'emolumento per cui è causa.
La normativa interna dev'essere pertanto disapplicata e la parte datoriale pubblica, convenuta in giudizio, va condannata al pagamento del dovuto.
Valgono, in particolare, i principi giustamente richiamati nell'atto introduttivo della presente controversia, in base ai quali:
a) la clausola 4 dell'Accordo esclude, in generale ed in termini non equivoci, qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte di Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06,
Impact; 13.9.2007, causa C307/05, Del Cerro Alonso);
b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137, n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di
Pag. 4 di 6 una differenza di retribuzione” (Corte di giustizia 13.09.2007, causa C307/05, , cit., punto 42); Persona_1
c) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, punto 55 e, con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani, Corte di Giustizia
18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa
C393/11, Bertazzi).
2. Tanto chiarito, attraverso la produzione dello stato matricolare ad opera del resistente, è dato evincere i giorni di effettiva presenza per i quali la ricorrente ha diritto a vedersi corrispondere le differenze retributive;
pertanto, il convenuto dev'essere condannato al pagamento degli importi CP_1 così come calcolati: per l'anno 2020/2021 € 472,76 e per l'anno 2021/2022 €
565,98, per un totale di € 1.038,74.
3. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Sezione del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 12198 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 così provvede:
- dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento del compenso individuale accessorio per il periodo rivendicato;
- per l'effetto, condanna il al Controparte_1 pagamento di € 1.038,74, oltre accessori;
Pag. 5 di 6 - condanna il al pagamento delle Controparte_1 spese processuali, che liquida in € 500,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, contributo unificato nonché Iva e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Bari, 28.05.2025
Il giudice della Sezione Lavoro dott. Vincenzo Maria Tedesco
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