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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 01/04/2025, n. 1122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1122 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9861/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Bonacchi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 9861/2021 promossa da:
(C.F. ), in proprio e quale titolare dell'impresa Parte_1 C.F._1 individuale (P. VA ), con Parte_2 P.VA_1 il patrocinio dell'avv. PETRILLO GIOVANNI (C.F. ), elettivamente C.F._2 domiciliati in indirizzo Telematico, presso il difensore;
OPPONENTE contro
(P. VA , in persona del legale rappresentante dott. ON P.VA_2
con il patrocinio dell'avv. DEL RE ANDREA (C.F. ), Controparte_2 C.F._3 elettivamente domiciliata in Firenze, Lungarno Archibustieri n. 8, presso il difensore;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Parte opponente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:
A) Accertare e dichiarare la pregressa sussistenza tra le parti di un contratto di agenzia dichiarando l'incompetenza funzionale del giudice ordinario a favore del giudice del lavoro e
l'incompetenza dell'adito foro di Firenze a favore di quello di Avellino, disponendo i provvedimenti di rito propedeutici e conseguenti, con revoca del monitorio opposto;
pagina 1 di 11 B) Annullare e/o revocare l'opposto decreto ingiuntivo n. 2843/2021 ed R.G. 6984/2021 perché infondato, ingiusto ed illegittimo, avanzato innanzi ad un giudice incompetente territorialmente e funzionalmente e comunque non provato per tutte le ragioni indicate in atti;
C) Accertare e dichiarare in ogni caso l'insussistenza della responsabilità patrimoniale contenuta nell'ingiunzione opposta e quindi con accertamento negativo dell'asserito credito preteso dall'opposta;
D) In via gradata accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione decennale per inattività dell'asserito creditore di ogni pretesa o diritto assunto dalla , P.VA ON
, in persona del legale rappresentante pro tempore antecedente alla data del P.VA_2
31/07/2008 dichiarando conseguentemente perente ed estinte ogni obbligazione sorta in epoca precedente a tale data;
E) In via estremamente subordinata nella denegatissima ipotesi di accertanda responsabilità dell'opponente, ritenere assolutamente inattendibile il conteggio (quantum) preteso da controparte sia riguardo al prezzo, qualità e quantità, condannare la medesima opposta a corrispondere all'opponente la somma di Euro 22.615,55 o quella maggiore o minore che sarà provata in corso di causa ed operate le contestuali compensazioni con la pretesa creditoria di euro 20.771,94 di cui alla costitutiva in mora del 25/07/2018 condannare in via definitiva la , P.VA ON
, in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento della somma di P.VA_2
Euro 1.843,81, o quella maggiore o minore che sarà provata in corso di causa, oltre interessi al saggio commerciale, così come determinati dal d.lgs n.° 231/2002 con decorrenza dalla maturazione del diritto sino al soddisfo in favore del signore;
Parte_1
F) Sempre in via subordinata, e, sempre nella denegata ipotesi di accertanda responsabilità dell'opponente dichiarare l'intervenuto pagamento parziale sulla pretesa creditoria avversaria della somma di euro 14.630,00 eseguito in data 30/09/2008 non contemplata da controparte nel monitorio dove ha azionato le 4 fatture del 29/03/2008; 30/04/2008; 30/08/2008 e 30/09/2008 ed operate le conseguenti sottrazioni limitare l'avverso monitorio ad euro 27.206,78 avendo cassato la fattura del 29 marzo 2008 poiché prescritta ovvero non dovuta trattandosi di volumi editoriali in saggio e quella del 30 aprile 2009 giacché parimenti prescritta;
G) In ogni caso, atteso il provvedimento ex articolo 648cpc emesso all'esito dell'udienza del 03 febbraio 2022, dichiarare ed accertare l'indebita detenzione in capo della , ON
P.VA , in persona del legale rappresentante pro tempore,delle somme che P.VA_2
l'opponente ratealmente rimette all'opposta, con riserva di ripetizione e senza acquiescenza, al fine
pagina 2 di 11 di ottemperare all'ordine esecutivo di pagamento senza sopportare le conseguenze dannose dell'esecuzione individuale e per effetto condannare la , P.VA , in ON P.VA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell'opponente di tutte le somme riscosse per euro 1000,00 mensili decorrenti dall'aprile 2022 senza soluzione di continuità con maggiorazione di interessi, per come determinati dalla Legge 162/2014 dalla data di ogni singolo pagamento sino al soddisfo complessivamente ammontanti ad € 24.000 come da ricevute di bonifico che si rimettono in questa sede solo per documentarne il pagamento (doc. da 27 a 34 ;
H) Ancora in ogni caso condannare la , P.VA in persona del ON P.VA_2 legale rappresentante pro tempore a rimborsare l'opponente delle spese sostenute per la partecipazione alla mediazione deferita pari complessivamente ad euro 862,14;
I) con vittorie di spese ed onorari del giudizio.”.
Parte opposta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Firenze, contrariis reiectis:
-In via preliminare, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 2843/2021,
Tribunale di Firenze, R.G. 6984/2021.
-Nel merito, rigettare l'opposizione avversaria e confermare il decreto ingiuntivo 2843/2021,
Tribunale di Firenze, R.G. 6984/2021.
-Nel merito, in via subordinata, salvo gravame, in caso di accoglimento parziale dell'eccezione di prescrizione formulata, revocare il decreto ingiuntivo n. 2843/2021 e condannare il Sig.
[...]
al versamento a favore di dell'importo di Euro 41.836,78. Pt_1 ON
Con vittoria di spese di lite ex D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 37/2018”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
In data 2 luglio 2021 veniva notificato al sig. il decreto ingiuntivo n. Parte_1
2843/2021 (R.G. 6984/2021) del Tribunale di Firenze, con cui gli veniva ingiunto il pagamento, a favore della della somma di Euro 92.453,19. A fondamento della propria ON
domanda, la parte ricorrente deduceva di essere creditrice della suddetta somma, sulla scorta di fatture commerciali (nello specifico, n. 2008030336 del 29.3.2008, n. 2008030477, del 30.4.2008,
n. 2008030931, del 30.8.2008, n. 2008031056 del 30.9.2008).
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. ha proposto Parte_1
opposizione al decreto ingiuntivo n. 2843/2021, chiedendone la revoca.
Preliminarmente, allegando di aver ricevuto l'atto interruttivo in data 31.7.2008, per soli Euro
20.771.94, ha eccepito la prescrizione ordinaria decennale dell'avverso ed asserito diritto di credito,
pagina 3 di 11 ex art. 2934 c.c., della sorte capitale ingiunta per Euro 71.681,25 (Euro 92.453,19 – Euro
20.771,94).
Sempre preliminarmente, deducendo la mancata allegazione dei fatti al ricorso monitorio, ovvero delle ragioni del credito, ha domandato la declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo.
Nel merito, assumendo di esercitare l'attività di imprenditore agricolo dal 2007, come ditta individuale, ha contestato la pretesa economica avversaria, l'effettività della prestazione descritta nei (suddetti) documenti fiscali, posti alla base del monitorio, e ha asserito la sussistenza - tra le parti - di un rapporto di somministrazione di libri, la cui fornitura era stata già definita e pagata in un pregresso e precedente rapporto commerciale (distinto e separato da quello costituente il petitum).
In via riconvenzionale, evidenziando che dai documenti prodotti dalla parte (oggi) opposta, in sede monitoria, emerge una differenza tra le due sommatorie e specificamente tra quella negativa
(di Euro 255.786,62) e quella positiva (di Euro 233.171,07), ne discende un credito a favore dell'opponente di Euro 22.615,55.
Si è ritualmente costituita la banca resistendo alla domanda. ON
Nel merito, ha contestato integralmente le deduzioni avversarie, circa i rapporti intercorrenti tra le odierne parti, assumendo la sussistenza di contratti di agenzia stipulati con l'impresa individuale del sig. , in seguito evolutisi in un rapporto di concessione, comprovato da una serie di Pt_1
documenti contabili e corrispondenza intercorsa tra le parti.
Con riguardo all'eccezione di compensazione sollevata dall'opponente, ha rilevato come la stessa fosse fondata su presupposti erronei e comunque mai formalizzata prima dell'instaurazione del presente giudizio.
Quanto all'eccezione di prescrizione, ha evidenziato che il termine ultimo ON
per il pagamento delle fatture contestate era stato concordato nell'ambito di una programmazione di pagamenti mediante ricevute bancarie (RB), con conseguente interruzione della prescrizione a seguito del pagamento parziale avvenuto in data 30.09.2008.
Dopo lo scambio di memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. – attraverso cui entrambe le parti hanno precisato le rispettive domande, integrato i depositi documentali e richiesto i mezzi istruttori
-, la causa è stata istruita documentalmente, dopodiché è stata assunta in decisione.
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pagina 4 di 11
1. sulla eccezione preliminare, di parte opponente, di invalidità del D.I.
L'eccezione sollevata dalla parte opponente, volta a contestare la validità del decreto ingiuntivo per l'asserita mancata allegazione del rapporto causale sottostante ai titoli di credito prodotti in sede monitoria, non può trovare accoglimento.
In punto di diritto, va preliminarmente osservato che il procedimento monitorio è un rimedio processuale a cognizione sommaria, finalizzato a consentire al creditore di ottenere rapidamente un titolo esecutivo, sulla base di una prova scritta ritenuta idonea a dimostrare l'esistenza del credito. Il sistema delineato dagli artt. 633 ss. c.p.c. non impone un accertamento pieno della pretesa creditoria, ma solo una verifica preliminare dell'esistenza di un documento che renda il credito almeno prima facie certo e liquido, rinviando ogni ulteriore accertamento alla fase eventuale di opposizione.
Ne deriva che, ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, la prova scritta richiesta dalla legge non deve necessariamente contenere una ricostruzione completa del rapporto causale, ma è sufficiente che si tratti di un documento che dimostri, con un grado di attendibilità idoneo,
l'esistenza del credito azionato. A tale categoria appartengono senza dubbio gli estratti conto, le diffide e le fatture prodotte dalla , che consentono senza dubbio di superare CP_1
l'eccezione di parte opponente.
Difatti, pur volendo ammettere l'astrattezza della suddetta documentazione, ciò non comporta di certo l'irrilevanza del rapporto sottostante, ma ne differisce semplicemente l'accertamento, che troverà spazio, se del caso, nella presente fase di opposizione.
Il procedimento monitorio, come ormai noto, si limita a una valutazione sommaria e documentale della sussistenza del credito, mentre la fase di opposizione introduce un ordinario giudizio a cognizione piena, nel quale il rapporto obbligatorio dedotto in giudizio può e deve essere compiutamente esaminato. L'opponente, nella sua veste sostanziale di convenuto, assume l'onere di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi del credito, mentre l'opposto ha la possibilità di integrare le proprie allegazioni e difese, offrendo prova del rapporto causale da cui derivano i titoli prodotti.
Tale principio è stato confermato dalla Suprema Corte, la quale ha statuito che "l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un giudizio a cognizione piena, nel quale il creditore, pur avendo fatto valere in sede monitoria titoli di credito astratti, ben può allegare e provare il rapporto causale sottostante, senza che ciò costituisca mutamento della domanda" (Cass., 13 luglio 2020, n. 14950).
pagina 5 di 11 A ciò si aggiunga che, in base ai principi generali del diritto processuale civile, il giudice dell'opposizione non è vincolato dal contenuto del ricorso monitorio, ma ha il potere-dovere di esaminare nel merito l'intero rapporto sostanziale tra le parti, al fine di accertare l'effettiva sussistenza del credito azionato.
La giurisprudenza ha più volte ribadito che "la mancanza di allegazioni specifiche sul rapporto causale nel ricorso per decreto ingiuntivo non determina la nullità dello stesso, poiché l'eventuale difetto di prova trova rimedio nella fase di opposizione, che introduce un ordinario giudizio di merito idoneo a sanare eventuali carenze probatorie della fase monitoria" (Cass., 21 giugno 2018,
n. 16383).
Da ciò consegue che la tesi sostenuta dall'opponente non può essere accolta, poiché confonde la funzione sommaria e acceleratoria del procedimento monitorio con la più ampia e approfondita verifica di merito propria della fase oppositiva.
Alla luce di quanto esposto, appare evidente l'infondatezza dell'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo.
In definitiva, il decreto ingiuntivo impugnato risulta emesso nel pieno rispetto delle regole procedurali, e l'eccezione di nullità sollevata dall'opponente deve ritenersi infondata e priva di pregio giuridico.
2. eccezione di incompetenza sollevata dal Pt_1
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente assume la posizione sostanziale di attore, in quanto introduce il giudizio ordinario di cognizione finalizzato a contestare il titolo monitorio. Questa qualificazione impone all'opponente il rispetto degli oneri processuali propri della parte attrice, tra cui la tempestiva proposizione delle eccezioni in rito.
L'art. 38 c.p.c. disciplina l'eccezione di incompetenza per materia, per valore e per territorio inderogabile, stabilendo che essa deve essere eccepita, a pena di decadenza, nell'atto introduttivo del giudizio da parte dell'attore e nella comparsa di risposta da parte del convenuto.
Nel caso specifico dell'opposizione a decreto ingiuntivo, pertanto, l'opponente, che riveste la posizione di attore sostanziale, ha l'onere di eccepire l'incompetenza già nell'atto di opposizione
(atto di citazione o ricorso, a seconda del rito applicabile).
Orbene, nel caso di specie, l'opponente ha sollevato l'eccezione di incompetenza per la prima volta nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., e non già nell'atto introduttivo dell'opposizione. Tale modalità di proposizione è, quindi, in contrasto con l'art. 38 c.p.c..
pagina 6 di 11 Ciò è confermato dalla giurisprudenza di legittimità, che si è pronunciata in tal senso in più occasioni (v. Cass., 22 settembre 2017, n. 22010, che ha ribadito che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l'opponente ha l'onere di proporre l'eccezione di incompetenza nel proprio atto introduttivo, pena la sua decadenza;
Cass., 13 marzo 2018, n. 5975, la quale ha chiarito che il termine per la proposizione dell'eccezione di incompetenza è perentorio e non può essere superato mediante memorie integrative o istruttorie;
o, ancora, Cass., Sez. Un., 27 dicembre 2016, n. 26937, secondo cui l'eccezione di incompetenza territoriale derogabile deve essere sollevata, a pena di decadenza, nel primo atto difensivo utile, ovvero nella comparsa di risposta per il convenuto e nell'atto introduttivo per l'attore).
Alla luce di quanto esposto, l'eccezione di incompetenza sollevata dall'opponente per la prima volta nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. deve ritenersi tardiva e, come tale, inammissibile.
3. sul rapporto intercorso tra le odierne parti in causa
In punto di diritto va precisato che il contratto di agenzia, disciplinato dagli artt. 1742 e ss. c.c., configura un rapporto in cui un soggetto (agente) assume stabilmente l'incarico di promuovere, per conto di un preponente, la conclusione di contratti in una determinata zona, dietro retribuzione di una provvigione. L'agente agisce in nome proprio e per conto altrui, senza acquisire la proprietà dei beni o servizi oggetto del contratto.
Diversamente, la concessione di vendita si configura come un contratto atipico, in cui un soggetto (concessionario) acquista dal concedente prodotti per rivenderli autonomamente, assumendosi il rischio d'impresa. Il concessionario, quindi, opera con margine di discrezionalità maggiore rispetto all'agente, senza diritto a provvigioni, ma con il margine commerciale derivante dalla rivendita dei beni.
Il discrimen tra le due figure emerge sotto diversi profili. In primo luogo, l'agente è un intermediario che non assume il rischio economico della vendita, mentre il concessionario acquista i beni dal preponente e ne gestisce la successiva commercializzazione, assumendo integralmente il rischio della mancata vendita.
In secondo luogo, il contratto di agenzia prevede generalmente un obbligo di esclusiva reciproca, laddove nel rapporto di concessione l'esclusiva può essere un elemento eventuale e regolato caso per caso.
pagina 7 di 11 Infine, dal punto di vista delle tutele, l'agente gode delle protezioni previste dalla normativa di settore, tra cui il diritto all'indennità di cessazione del rapporto ai sensi dell'art. 1751 c.c., mentre il concessionario, non essendo qualificabile come collaboratore del preponente, non beneficia di tale garanzia.
Orbene, chiarito ciò, la parte opponente, assumendo di esercitare l'attività di imprenditore agricolo dal 2007, ha contestato l'effettività della prestazione della , sostenendo CP_1
l'insussistenza - tra le parti - di un rapporto di somministrazione di libri, la cui fornitura era stata già definita e pagata in un pregresso e precedente rapporto commerciale.
Di contro, la parte opposta, attraverso una specifica produzione documentale (documenti contabili e corrispondenza intercorsa tra le parti), ha dedotto la sussistenza di contratti di agenzia stipulati con l'impresa individuale del sig. , in seguito evolutisi in un rapporto di Pt_1
concessione.
Ciò premesso, alla luce delle prove documentali allegate dalla parte opposta, appare evidente che tra la e l'impresa individuale del PETRILLO, nel periodo 1998-2004, siano CP_1
intercorsi contratti di agenzia, poi tramutati, a partire dal 2005, in un rapporto in qualità di concessione (v. docc. 2 e 7, in particolare doc. 6, sottoscritto dal , della ). Pt_1 Pt_3
Ne consegue che, per quanto rileva in questa sede (crediti maturati successivamente al 2005), il rapporto di riferimento sia il rapporto di concessione di vendita, in cui, pertanto, come già argomentato, il ha operato nella veste di concessionario, acquistando i beni dalla parte Pt_1
opposta, per poi gestirne la commercializzazione in autonomia.
Pertanto, seppur vero che, con riferimento alla valenza probatoria delle fatture, come asserito dal , “la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi Pt_1
l'ha emessa, ma non in un giudizio di merito, in cui la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova” (Cass. n. 17371/2003;
Cass. n. 807/1999), è anche vero che la , attraverso la propria produzione CP_1
documentale, ha di certo assolto al proprio onere probatorio, superando le eccezioni di parte opposta sul punto.
4. sull'eccezione di prescrizione e sul credito oggetto del D.I.
L'eccezione di parte opponente è infondata.
In punto di diritto va precisato che la ricognizione di debito, ai sensi dell'art. 1988 c.c., rappresenta una dichiarazione unilaterale che ha l'effetto di determinare un'inversione dell'onere pagina 8 di 11 della prova a favore del creditore, esonerandolo dalla dimostrazione del rapporto fondamentale sottostante, salvo prova contraria fornita dal debitore. La giurisprudenza ha più volte ribadito che la ricognizione di debito non costituisce un atto negoziale, bensì un atto di natura meramente probatoria, assimilabile a una dichiarazione di scienza (Cass. civ., 16 settembre 2013, n. 21098).
Essa, dunque, non è fonte autonoma di obbligazione, ma implica una presunzione relativa di esistenza del debito, che può essere superata solo attraverso una prova contraria idonea a dimostrare l'inesistenza, invalidità o estinzione dell'obbligazione.
Nel caso in esame, come già evidenziato con ordinanza del 3.2.22, in punto di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, la parte opposta ha adeguatamente documentato il credito, con la conseguenza che l'eccezione di prescrizione - sollevata dall'opponente – risulta essere infondata, proprio alla luce della documentazione prodotta, la quale dimostra l'effetto interruttivo della prescrizione.
Di particolare rilievo è la mail del marzo 2008 (doc. 7, , con la quale il ha CP_1 Pt_1 richiesto la dilazione del debito, riconoscendone implicitamente l'esistenza.
Tale comunicazione integra senz'altro una ricognizione di debito con conseguente effetto interruttivo della prescrizione, a norma dell'art. 2944 c.c.
Sul punto, basta richiamare la consolidata giurisprudenza di legittimità, che ha più volte chiarito che qualsiasi atto con cui il debitore riconosca espressamente o implicitamente un debito ha efficacia interruttiva della prescrizione, senza necessità di una specifica manifestazione di volontà negoziale (Cass. civ., Sez. III, 12 luglio 2007, n. 15598).
In tal senso, la mail in esame, pur disconosciuta dall'opponente (anche se, ad onore del vero, poi rettificata;
v. verbale del 15.12.2022), appare con ogni evidenza riferibile al sig. , Pt_1
provenendo da un suo account, e il suo contenuto evidenzia una chiara volontà di riconoscere l'esistenza del debito, determinando quindi un effetto interruttivo.
Pertanto, posto il riconoscimento del debito di cui alla suddetta mail del marzo 2008 (a cui è seguito un piano concordato emesso in data 3.9.2008, relativo all'insieme dei rapporti tra il e la ), se è vero che la prescrizione può essere interrotta (per effetto Pt_1 CP_1
della quale inizia a decorrere un nuovo peridio di prescrizione – nella fattispecie ordinaria decennale -), con ogni atto che valga a costituire in mora il debitore, sia esso stragiudiziale o giudiziale, alcuna prescrizione può essere configurata alla luce delle due diffide, regolarmente notificate (una del luglio 2018 e l'altra dell'aprile 2021; v. docc. 3-4, ) Controparte_3
dalla . CP_1
pagina 9 di 11 Quest'ultime, infatti, rappresentano senza dubbio delle richieste, ovvero intimazioni scritte del titolare del diritto, indirizzate al debitore, dirette ad ottenere l'esecuzione della prestazione.
Né tanto meno paiono condivisibili le contestazioni del sulla contabilità prodotta Pt_1 dall'opposta. Difatti, la missiva di costituzione in mora (doc. 3, OPPOSTA) non può assumere valore confessorio vincolante nei confronti della società creditrice in quanto ON
risulta viziata da un evidente errore materiale, come emerge dagli estratti conto allegati (seppur venga fatto un riferimento a – soli – Euro 92, è evidente che si siano tralasciate le successive cifre
453,19).
Ne consegue che la ricostruzione della minore entità del credito prospettata dall'opponente non può trovare accoglimento, essendo destituita di fondamento probatorio.
Si osserva, infine, che la dicitura “incasso RB”, inizialmente contestata, è stata adeguatamente chiarita dalla creditrice, la quale ha dimostrato la sussistenza degli insoluti maturati, corroborando ulteriormente la propria posizione creditoria.
Così come priva di pregio è la deduzione di parte opposta in punto di violazione degli artt. 74 ed
87 delle disposizioni attuative del c.p.c. in combinato disposto con l'art. 16 della L. 179/2012.
Deve infatti ritenersi priva di fondamento l'eccezione sollevata da parte opposta in merito alla presunta violazione degli artt. 74 e 87 delle disposizioni di attuazione del c.p.c., in combinato disposto con l'art. 16 della L. 179/2012.
L'art. 74 disp. att. c.p.c. disciplina il contenuto dell'intimazione di pagamento nel precetto, mentre l'art. 87 disp. att. c.p.c. attiene all'indicazione della somma dovuta nel precetto e ai relativi conteggi. La norma, lungi dall'imporre vincoli insuperabili, mira a garantire la chiarezza dell'intimazione e la trasparenza dell'importo richiesto, requisiti ampiamente rispettati nella fattispecie in esame.
Quanto all'art. 16 della L. 179/2012, esso introduce disposizioni in materia di notificazione telematica e deposito degli atti nel processo civile, ma non prevede alcuna sanzione di nullità in relazione agli aspetti sollevati dalla parte opponente. Ne consegue che, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale in materia (a mero titolo esemplificativo, v. Cass., 20 novembre 2017, n. 27482;
Cass., 14 ottobre 2016, n. 20714; Cass., 27 giugno 2019, n. 17212, secondo cui, purché la pretesa economica sia desumibile dalla documentazione prodotta, non si ravvisano profili di nullità), ovvero in assenza di una specifica norma che commini la nullità dell'atto per la dedotta violazione,
l'eccezione sollevata deve considerarsi destituita di fondamento.
pagina 10 di 11 In conclusione, in virtù della documentazione versata in atti – ed in particolare dell'esplicito riconoscimento del debito contenuto nella mail del 2008 – si conferma che il credito azionato risulta validamente documentato e che l'opposizione sollevata dal sig. non offre elementi idonei a Pt_1 sovvertire l'inversione dell'onere della prova derivante dalla ricognizione di debito, né a contrastare l'effetto interruttivo della prescrizione già verificatosi.
Ogni altra questione si intende assorbita.
5. le spese legali
In conseguenza della soccombenza dell'opponente, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., lo stesso deve farsi carico delle spese di lite della parte convenuta.
Le spese vanno liquidate ex DM n. 55/2014 e ssmmii (D.M. n. 147/2022) con applicazione dello scaglione medio corrispondente al valore della causa (Euro 92.453,19, quindi scaglione da 52.001 a
260.000), tenuto conto dell'attività defensionale effettuata ed esclusa la fase istruttoria (causa documentale).
P.Q.M.
il Tribunale ordinario di Firenze, III sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- RESPINGE l'opposizione;
- CONFERMA il decreto ingiuntivo 2843/2021 (R.G. 6984/2021) del Tribunale di Firenze;
- CONDANNA l'opponente al pagamento in favore della delle spese di ON lite che liquida in Euro 11.628,00 per compensi, oltre spese generali 15%, VA e CPA come per legge.
Firenze, 27 marzo 2025
Il Giudice
dott. Daniela Bonacchi
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Bonacchi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 9861/2021 promossa da:
(C.F. ), in proprio e quale titolare dell'impresa Parte_1 C.F._1 individuale (P. VA ), con Parte_2 P.VA_1 il patrocinio dell'avv. PETRILLO GIOVANNI (C.F. ), elettivamente C.F._2 domiciliati in indirizzo Telematico, presso il difensore;
OPPONENTE contro
(P. VA , in persona del legale rappresentante dott. ON P.VA_2
con il patrocinio dell'avv. DEL RE ANDREA (C.F. ), Controparte_2 C.F._3 elettivamente domiciliata in Firenze, Lungarno Archibustieri n. 8, presso il difensore;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Parte opponente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:
A) Accertare e dichiarare la pregressa sussistenza tra le parti di un contratto di agenzia dichiarando l'incompetenza funzionale del giudice ordinario a favore del giudice del lavoro e
l'incompetenza dell'adito foro di Firenze a favore di quello di Avellino, disponendo i provvedimenti di rito propedeutici e conseguenti, con revoca del monitorio opposto;
pagina 1 di 11 B) Annullare e/o revocare l'opposto decreto ingiuntivo n. 2843/2021 ed R.G. 6984/2021 perché infondato, ingiusto ed illegittimo, avanzato innanzi ad un giudice incompetente territorialmente e funzionalmente e comunque non provato per tutte le ragioni indicate in atti;
C) Accertare e dichiarare in ogni caso l'insussistenza della responsabilità patrimoniale contenuta nell'ingiunzione opposta e quindi con accertamento negativo dell'asserito credito preteso dall'opposta;
D) In via gradata accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione decennale per inattività dell'asserito creditore di ogni pretesa o diritto assunto dalla , P.VA ON
, in persona del legale rappresentante pro tempore antecedente alla data del P.VA_2
31/07/2008 dichiarando conseguentemente perente ed estinte ogni obbligazione sorta in epoca precedente a tale data;
E) In via estremamente subordinata nella denegatissima ipotesi di accertanda responsabilità dell'opponente, ritenere assolutamente inattendibile il conteggio (quantum) preteso da controparte sia riguardo al prezzo, qualità e quantità, condannare la medesima opposta a corrispondere all'opponente la somma di Euro 22.615,55 o quella maggiore o minore che sarà provata in corso di causa ed operate le contestuali compensazioni con la pretesa creditoria di euro 20.771,94 di cui alla costitutiva in mora del 25/07/2018 condannare in via definitiva la , P.VA ON
, in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento della somma di P.VA_2
Euro 1.843,81, o quella maggiore o minore che sarà provata in corso di causa, oltre interessi al saggio commerciale, così come determinati dal d.lgs n.° 231/2002 con decorrenza dalla maturazione del diritto sino al soddisfo in favore del signore;
Parte_1
F) Sempre in via subordinata, e, sempre nella denegata ipotesi di accertanda responsabilità dell'opponente dichiarare l'intervenuto pagamento parziale sulla pretesa creditoria avversaria della somma di euro 14.630,00 eseguito in data 30/09/2008 non contemplata da controparte nel monitorio dove ha azionato le 4 fatture del 29/03/2008; 30/04/2008; 30/08/2008 e 30/09/2008 ed operate le conseguenti sottrazioni limitare l'avverso monitorio ad euro 27.206,78 avendo cassato la fattura del 29 marzo 2008 poiché prescritta ovvero non dovuta trattandosi di volumi editoriali in saggio e quella del 30 aprile 2009 giacché parimenti prescritta;
G) In ogni caso, atteso il provvedimento ex articolo 648cpc emesso all'esito dell'udienza del 03 febbraio 2022, dichiarare ed accertare l'indebita detenzione in capo della , ON
P.VA , in persona del legale rappresentante pro tempore,delle somme che P.VA_2
l'opponente ratealmente rimette all'opposta, con riserva di ripetizione e senza acquiescenza, al fine
pagina 2 di 11 di ottemperare all'ordine esecutivo di pagamento senza sopportare le conseguenze dannose dell'esecuzione individuale e per effetto condannare la , P.VA , in ON P.VA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell'opponente di tutte le somme riscosse per euro 1000,00 mensili decorrenti dall'aprile 2022 senza soluzione di continuità con maggiorazione di interessi, per come determinati dalla Legge 162/2014 dalla data di ogni singolo pagamento sino al soddisfo complessivamente ammontanti ad € 24.000 come da ricevute di bonifico che si rimettono in questa sede solo per documentarne il pagamento (doc. da 27 a 34 ;
H) Ancora in ogni caso condannare la , P.VA in persona del ON P.VA_2 legale rappresentante pro tempore a rimborsare l'opponente delle spese sostenute per la partecipazione alla mediazione deferita pari complessivamente ad euro 862,14;
I) con vittorie di spese ed onorari del giudizio.”.
Parte opposta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Firenze, contrariis reiectis:
-In via preliminare, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 2843/2021,
Tribunale di Firenze, R.G. 6984/2021.
-Nel merito, rigettare l'opposizione avversaria e confermare il decreto ingiuntivo 2843/2021,
Tribunale di Firenze, R.G. 6984/2021.
-Nel merito, in via subordinata, salvo gravame, in caso di accoglimento parziale dell'eccezione di prescrizione formulata, revocare il decreto ingiuntivo n. 2843/2021 e condannare il Sig.
[...]
al versamento a favore di dell'importo di Euro 41.836,78. Pt_1 ON
Con vittoria di spese di lite ex D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 37/2018”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
In data 2 luglio 2021 veniva notificato al sig. il decreto ingiuntivo n. Parte_1
2843/2021 (R.G. 6984/2021) del Tribunale di Firenze, con cui gli veniva ingiunto il pagamento, a favore della della somma di Euro 92.453,19. A fondamento della propria ON
domanda, la parte ricorrente deduceva di essere creditrice della suddetta somma, sulla scorta di fatture commerciali (nello specifico, n. 2008030336 del 29.3.2008, n. 2008030477, del 30.4.2008,
n. 2008030931, del 30.8.2008, n. 2008031056 del 30.9.2008).
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. ha proposto Parte_1
opposizione al decreto ingiuntivo n. 2843/2021, chiedendone la revoca.
Preliminarmente, allegando di aver ricevuto l'atto interruttivo in data 31.7.2008, per soli Euro
20.771.94, ha eccepito la prescrizione ordinaria decennale dell'avverso ed asserito diritto di credito,
pagina 3 di 11 ex art. 2934 c.c., della sorte capitale ingiunta per Euro 71.681,25 (Euro 92.453,19 – Euro
20.771,94).
Sempre preliminarmente, deducendo la mancata allegazione dei fatti al ricorso monitorio, ovvero delle ragioni del credito, ha domandato la declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo.
Nel merito, assumendo di esercitare l'attività di imprenditore agricolo dal 2007, come ditta individuale, ha contestato la pretesa economica avversaria, l'effettività della prestazione descritta nei (suddetti) documenti fiscali, posti alla base del monitorio, e ha asserito la sussistenza - tra le parti - di un rapporto di somministrazione di libri, la cui fornitura era stata già definita e pagata in un pregresso e precedente rapporto commerciale (distinto e separato da quello costituente il petitum).
In via riconvenzionale, evidenziando che dai documenti prodotti dalla parte (oggi) opposta, in sede monitoria, emerge una differenza tra le due sommatorie e specificamente tra quella negativa
(di Euro 255.786,62) e quella positiva (di Euro 233.171,07), ne discende un credito a favore dell'opponente di Euro 22.615,55.
Si è ritualmente costituita la banca resistendo alla domanda. ON
Nel merito, ha contestato integralmente le deduzioni avversarie, circa i rapporti intercorrenti tra le odierne parti, assumendo la sussistenza di contratti di agenzia stipulati con l'impresa individuale del sig. , in seguito evolutisi in un rapporto di concessione, comprovato da una serie di Pt_1
documenti contabili e corrispondenza intercorsa tra le parti.
Con riguardo all'eccezione di compensazione sollevata dall'opponente, ha rilevato come la stessa fosse fondata su presupposti erronei e comunque mai formalizzata prima dell'instaurazione del presente giudizio.
Quanto all'eccezione di prescrizione, ha evidenziato che il termine ultimo ON
per il pagamento delle fatture contestate era stato concordato nell'ambito di una programmazione di pagamenti mediante ricevute bancarie (RB), con conseguente interruzione della prescrizione a seguito del pagamento parziale avvenuto in data 30.09.2008.
Dopo lo scambio di memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. – attraverso cui entrambe le parti hanno precisato le rispettive domande, integrato i depositi documentali e richiesto i mezzi istruttori
-, la causa è stata istruita documentalmente, dopodiché è stata assunta in decisione.
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pagina 4 di 11
1. sulla eccezione preliminare, di parte opponente, di invalidità del D.I.
L'eccezione sollevata dalla parte opponente, volta a contestare la validità del decreto ingiuntivo per l'asserita mancata allegazione del rapporto causale sottostante ai titoli di credito prodotti in sede monitoria, non può trovare accoglimento.
In punto di diritto, va preliminarmente osservato che il procedimento monitorio è un rimedio processuale a cognizione sommaria, finalizzato a consentire al creditore di ottenere rapidamente un titolo esecutivo, sulla base di una prova scritta ritenuta idonea a dimostrare l'esistenza del credito. Il sistema delineato dagli artt. 633 ss. c.p.c. non impone un accertamento pieno della pretesa creditoria, ma solo una verifica preliminare dell'esistenza di un documento che renda il credito almeno prima facie certo e liquido, rinviando ogni ulteriore accertamento alla fase eventuale di opposizione.
Ne deriva che, ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, la prova scritta richiesta dalla legge non deve necessariamente contenere una ricostruzione completa del rapporto causale, ma è sufficiente che si tratti di un documento che dimostri, con un grado di attendibilità idoneo,
l'esistenza del credito azionato. A tale categoria appartengono senza dubbio gli estratti conto, le diffide e le fatture prodotte dalla , che consentono senza dubbio di superare CP_1
l'eccezione di parte opponente.
Difatti, pur volendo ammettere l'astrattezza della suddetta documentazione, ciò non comporta di certo l'irrilevanza del rapporto sottostante, ma ne differisce semplicemente l'accertamento, che troverà spazio, se del caso, nella presente fase di opposizione.
Il procedimento monitorio, come ormai noto, si limita a una valutazione sommaria e documentale della sussistenza del credito, mentre la fase di opposizione introduce un ordinario giudizio a cognizione piena, nel quale il rapporto obbligatorio dedotto in giudizio può e deve essere compiutamente esaminato. L'opponente, nella sua veste sostanziale di convenuto, assume l'onere di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi del credito, mentre l'opposto ha la possibilità di integrare le proprie allegazioni e difese, offrendo prova del rapporto causale da cui derivano i titoli prodotti.
Tale principio è stato confermato dalla Suprema Corte, la quale ha statuito che "l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un giudizio a cognizione piena, nel quale il creditore, pur avendo fatto valere in sede monitoria titoli di credito astratti, ben può allegare e provare il rapporto causale sottostante, senza che ciò costituisca mutamento della domanda" (Cass., 13 luglio 2020, n. 14950).
pagina 5 di 11 A ciò si aggiunga che, in base ai principi generali del diritto processuale civile, il giudice dell'opposizione non è vincolato dal contenuto del ricorso monitorio, ma ha il potere-dovere di esaminare nel merito l'intero rapporto sostanziale tra le parti, al fine di accertare l'effettiva sussistenza del credito azionato.
La giurisprudenza ha più volte ribadito che "la mancanza di allegazioni specifiche sul rapporto causale nel ricorso per decreto ingiuntivo non determina la nullità dello stesso, poiché l'eventuale difetto di prova trova rimedio nella fase di opposizione, che introduce un ordinario giudizio di merito idoneo a sanare eventuali carenze probatorie della fase monitoria" (Cass., 21 giugno 2018,
n. 16383).
Da ciò consegue che la tesi sostenuta dall'opponente non può essere accolta, poiché confonde la funzione sommaria e acceleratoria del procedimento monitorio con la più ampia e approfondita verifica di merito propria della fase oppositiva.
Alla luce di quanto esposto, appare evidente l'infondatezza dell'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo.
In definitiva, il decreto ingiuntivo impugnato risulta emesso nel pieno rispetto delle regole procedurali, e l'eccezione di nullità sollevata dall'opponente deve ritenersi infondata e priva di pregio giuridico.
2. eccezione di incompetenza sollevata dal Pt_1
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente assume la posizione sostanziale di attore, in quanto introduce il giudizio ordinario di cognizione finalizzato a contestare il titolo monitorio. Questa qualificazione impone all'opponente il rispetto degli oneri processuali propri della parte attrice, tra cui la tempestiva proposizione delle eccezioni in rito.
L'art. 38 c.p.c. disciplina l'eccezione di incompetenza per materia, per valore e per territorio inderogabile, stabilendo che essa deve essere eccepita, a pena di decadenza, nell'atto introduttivo del giudizio da parte dell'attore e nella comparsa di risposta da parte del convenuto.
Nel caso specifico dell'opposizione a decreto ingiuntivo, pertanto, l'opponente, che riveste la posizione di attore sostanziale, ha l'onere di eccepire l'incompetenza già nell'atto di opposizione
(atto di citazione o ricorso, a seconda del rito applicabile).
Orbene, nel caso di specie, l'opponente ha sollevato l'eccezione di incompetenza per la prima volta nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., e non già nell'atto introduttivo dell'opposizione. Tale modalità di proposizione è, quindi, in contrasto con l'art. 38 c.p.c..
pagina 6 di 11 Ciò è confermato dalla giurisprudenza di legittimità, che si è pronunciata in tal senso in più occasioni (v. Cass., 22 settembre 2017, n. 22010, che ha ribadito che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l'opponente ha l'onere di proporre l'eccezione di incompetenza nel proprio atto introduttivo, pena la sua decadenza;
Cass., 13 marzo 2018, n. 5975, la quale ha chiarito che il termine per la proposizione dell'eccezione di incompetenza è perentorio e non può essere superato mediante memorie integrative o istruttorie;
o, ancora, Cass., Sez. Un., 27 dicembre 2016, n. 26937, secondo cui l'eccezione di incompetenza territoriale derogabile deve essere sollevata, a pena di decadenza, nel primo atto difensivo utile, ovvero nella comparsa di risposta per il convenuto e nell'atto introduttivo per l'attore).
Alla luce di quanto esposto, l'eccezione di incompetenza sollevata dall'opponente per la prima volta nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. deve ritenersi tardiva e, come tale, inammissibile.
3. sul rapporto intercorso tra le odierne parti in causa
In punto di diritto va precisato che il contratto di agenzia, disciplinato dagli artt. 1742 e ss. c.c., configura un rapporto in cui un soggetto (agente) assume stabilmente l'incarico di promuovere, per conto di un preponente, la conclusione di contratti in una determinata zona, dietro retribuzione di una provvigione. L'agente agisce in nome proprio e per conto altrui, senza acquisire la proprietà dei beni o servizi oggetto del contratto.
Diversamente, la concessione di vendita si configura come un contratto atipico, in cui un soggetto (concessionario) acquista dal concedente prodotti per rivenderli autonomamente, assumendosi il rischio d'impresa. Il concessionario, quindi, opera con margine di discrezionalità maggiore rispetto all'agente, senza diritto a provvigioni, ma con il margine commerciale derivante dalla rivendita dei beni.
Il discrimen tra le due figure emerge sotto diversi profili. In primo luogo, l'agente è un intermediario che non assume il rischio economico della vendita, mentre il concessionario acquista i beni dal preponente e ne gestisce la successiva commercializzazione, assumendo integralmente il rischio della mancata vendita.
In secondo luogo, il contratto di agenzia prevede generalmente un obbligo di esclusiva reciproca, laddove nel rapporto di concessione l'esclusiva può essere un elemento eventuale e regolato caso per caso.
pagina 7 di 11 Infine, dal punto di vista delle tutele, l'agente gode delle protezioni previste dalla normativa di settore, tra cui il diritto all'indennità di cessazione del rapporto ai sensi dell'art. 1751 c.c., mentre il concessionario, non essendo qualificabile come collaboratore del preponente, non beneficia di tale garanzia.
Orbene, chiarito ciò, la parte opponente, assumendo di esercitare l'attività di imprenditore agricolo dal 2007, ha contestato l'effettività della prestazione della , sostenendo CP_1
l'insussistenza - tra le parti - di un rapporto di somministrazione di libri, la cui fornitura era stata già definita e pagata in un pregresso e precedente rapporto commerciale.
Di contro, la parte opposta, attraverso una specifica produzione documentale (documenti contabili e corrispondenza intercorsa tra le parti), ha dedotto la sussistenza di contratti di agenzia stipulati con l'impresa individuale del sig. , in seguito evolutisi in un rapporto di Pt_1
concessione.
Ciò premesso, alla luce delle prove documentali allegate dalla parte opposta, appare evidente che tra la e l'impresa individuale del PETRILLO, nel periodo 1998-2004, siano CP_1
intercorsi contratti di agenzia, poi tramutati, a partire dal 2005, in un rapporto in qualità di concessione (v. docc. 2 e 7, in particolare doc. 6, sottoscritto dal , della ). Pt_1 Pt_3
Ne consegue che, per quanto rileva in questa sede (crediti maturati successivamente al 2005), il rapporto di riferimento sia il rapporto di concessione di vendita, in cui, pertanto, come già argomentato, il ha operato nella veste di concessionario, acquistando i beni dalla parte Pt_1
opposta, per poi gestirne la commercializzazione in autonomia.
Pertanto, seppur vero che, con riferimento alla valenza probatoria delle fatture, come asserito dal , “la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi Pt_1
l'ha emessa, ma non in un giudizio di merito, in cui la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova” (Cass. n. 17371/2003;
Cass. n. 807/1999), è anche vero che la , attraverso la propria produzione CP_1
documentale, ha di certo assolto al proprio onere probatorio, superando le eccezioni di parte opposta sul punto.
4. sull'eccezione di prescrizione e sul credito oggetto del D.I.
L'eccezione di parte opponente è infondata.
In punto di diritto va precisato che la ricognizione di debito, ai sensi dell'art. 1988 c.c., rappresenta una dichiarazione unilaterale che ha l'effetto di determinare un'inversione dell'onere pagina 8 di 11 della prova a favore del creditore, esonerandolo dalla dimostrazione del rapporto fondamentale sottostante, salvo prova contraria fornita dal debitore. La giurisprudenza ha più volte ribadito che la ricognizione di debito non costituisce un atto negoziale, bensì un atto di natura meramente probatoria, assimilabile a una dichiarazione di scienza (Cass. civ., 16 settembre 2013, n. 21098).
Essa, dunque, non è fonte autonoma di obbligazione, ma implica una presunzione relativa di esistenza del debito, che può essere superata solo attraverso una prova contraria idonea a dimostrare l'inesistenza, invalidità o estinzione dell'obbligazione.
Nel caso in esame, come già evidenziato con ordinanza del 3.2.22, in punto di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, la parte opposta ha adeguatamente documentato il credito, con la conseguenza che l'eccezione di prescrizione - sollevata dall'opponente – risulta essere infondata, proprio alla luce della documentazione prodotta, la quale dimostra l'effetto interruttivo della prescrizione.
Di particolare rilievo è la mail del marzo 2008 (doc. 7, , con la quale il ha CP_1 Pt_1 richiesto la dilazione del debito, riconoscendone implicitamente l'esistenza.
Tale comunicazione integra senz'altro una ricognizione di debito con conseguente effetto interruttivo della prescrizione, a norma dell'art. 2944 c.c.
Sul punto, basta richiamare la consolidata giurisprudenza di legittimità, che ha più volte chiarito che qualsiasi atto con cui il debitore riconosca espressamente o implicitamente un debito ha efficacia interruttiva della prescrizione, senza necessità di una specifica manifestazione di volontà negoziale (Cass. civ., Sez. III, 12 luglio 2007, n. 15598).
In tal senso, la mail in esame, pur disconosciuta dall'opponente (anche se, ad onore del vero, poi rettificata;
v. verbale del 15.12.2022), appare con ogni evidenza riferibile al sig. , Pt_1
provenendo da un suo account, e il suo contenuto evidenzia una chiara volontà di riconoscere l'esistenza del debito, determinando quindi un effetto interruttivo.
Pertanto, posto il riconoscimento del debito di cui alla suddetta mail del marzo 2008 (a cui è seguito un piano concordato emesso in data 3.9.2008, relativo all'insieme dei rapporti tra il e la ), se è vero che la prescrizione può essere interrotta (per effetto Pt_1 CP_1
della quale inizia a decorrere un nuovo peridio di prescrizione – nella fattispecie ordinaria decennale -), con ogni atto che valga a costituire in mora il debitore, sia esso stragiudiziale o giudiziale, alcuna prescrizione può essere configurata alla luce delle due diffide, regolarmente notificate (una del luglio 2018 e l'altra dell'aprile 2021; v. docc. 3-4, ) Controparte_3
dalla . CP_1
pagina 9 di 11 Quest'ultime, infatti, rappresentano senza dubbio delle richieste, ovvero intimazioni scritte del titolare del diritto, indirizzate al debitore, dirette ad ottenere l'esecuzione della prestazione.
Né tanto meno paiono condivisibili le contestazioni del sulla contabilità prodotta Pt_1 dall'opposta. Difatti, la missiva di costituzione in mora (doc. 3, OPPOSTA) non può assumere valore confessorio vincolante nei confronti della società creditrice in quanto ON
risulta viziata da un evidente errore materiale, come emerge dagli estratti conto allegati (seppur venga fatto un riferimento a – soli – Euro 92, è evidente che si siano tralasciate le successive cifre
453,19).
Ne consegue che la ricostruzione della minore entità del credito prospettata dall'opponente non può trovare accoglimento, essendo destituita di fondamento probatorio.
Si osserva, infine, che la dicitura “incasso RB”, inizialmente contestata, è stata adeguatamente chiarita dalla creditrice, la quale ha dimostrato la sussistenza degli insoluti maturati, corroborando ulteriormente la propria posizione creditoria.
Così come priva di pregio è la deduzione di parte opposta in punto di violazione degli artt. 74 ed
87 delle disposizioni attuative del c.p.c. in combinato disposto con l'art. 16 della L. 179/2012.
Deve infatti ritenersi priva di fondamento l'eccezione sollevata da parte opposta in merito alla presunta violazione degli artt. 74 e 87 delle disposizioni di attuazione del c.p.c., in combinato disposto con l'art. 16 della L. 179/2012.
L'art. 74 disp. att. c.p.c. disciplina il contenuto dell'intimazione di pagamento nel precetto, mentre l'art. 87 disp. att. c.p.c. attiene all'indicazione della somma dovuta nel precetto e ai relativi conteggi. La norma, lungi dall'imporre vincoli insuperabili, mira a garantire la chiarezza dell'intimazione e la trasparenza dell'importo richiesto, requisiti ampiamente rispettati nella fattispecie in esame.
Quanto all'art. 16 della L. 179/2012, esso introduce disposizioni in materia di notificazione telematica e deposito degli atti nel processo civile, ma non prevede alcuna sanzione di nullità in relazione agli aspetti sollevati dalla parte opponente. Ne consegue che, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale in materia (a mero titolo esemplificativo, v. Cass., 20 novembre 2017, n. 27482;
Cass., 14 ottobre 2016, n. 20714; Cass., 27 giugno 2019, n. 17212, secondo cui, purché la pretesa economica sia desumibile dalla documentazione prodotta, non si ravvisano profili di nullità), ovvero in assenza di una specifica norma che commini la nullità dell'atto per la dedotta violazione,
l'eccezione sollevata deve considerarsi destituita di fondamento.
pagina 10 di 11 In conclusione, in virtù della documentazione versata in atti – ed in particolare dell'esplicito riconoscimento del debito contenuto nella mail del 2008 – si conferma che il credito azionato risulta validamente documentato e che l'opposizione sollevata dal sig. non offre elementi idonei a Pt_1 sovvertire l'inversione dell'onere della prova derivante dalla ricognizione di debito, né a contrastare l'effetto interruttivo della prescrizione già verificatosi.
Ogni altra questione si intende assorbita.
5. le spese legali
In conseguenza della soccombenza dell'opponente, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., lo stesso deve farsi carico delle spese di lite della parte convenuta.
Le spese vanno liquidate ex DM n. 55/2014 e ssmmii (D.M. n. 147/2022) con applicazione dello scaglione medio corrispondente al valore della causa (Euro 92.453,19, quindi scaglione da 52.001 a
260.000), tenuto conto dell'attività defensionale effettuata ed esclusa la fase istruttoria (causa documentale).
P.Q.M.
il Tribunale ordinario di Firenze, III sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- RESPINGE l'opposizione;
- CONFERMA il decreto ingiuntivo 2843/2021 (R.G. 6984/2021) del Tribunale di Firenze;
- CONDANNA l'opponente al pagamento in favore della delle spese di ON lite che liquida in Euro 11.628,00 per compensi, oltre spese generali 15%, VA e CPA come per legge.
Firenze, 27 marzo 2025
Il Giudice
dott. Daniela Bonacchi
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