Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 28/03/2025, n. 509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 509 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di BRINDISI Causa n. 5091/2016 R.G.
Verbale di constatazione esito udienza mediante trattazione scritta
Il giorno 28.3.25 il Giudice Onorario designato avv. Tonia ROSSI
premesso che è stata disposta la celebrazione dell'udienza nella forma della trattazione scritta;
preso atto che le parti costituite, entro il termine all'uopo assegnato, hanno depositato note scritte;
preso atto che nessuna delle controparti si è costituita entro la data fissata per l'odierna udienza;
verificata la regolarità del contraddittorio;
preso atto che sono state depositate note conclusive autorizzate;
pronunzia sentenza ex art. art.281 sexies cpc., dando lettura del dispositivo e della motivazione che seguono.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario Avv. Tonia Rossi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G.C. n.5091/2016 fra le parti:
, rappresentata e difesa dall'avv. O. Nastari Parte_1
opponente
Contro
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. G. Isidori opposta
FATTO E DIRITTO
La presente sentenza viene redatta omettendo di riportare lo svolgimento del processo a norma dell' art. 132, comma 1, n.4, c.p.c. per come novellato dall' art. 45,
Si osserva che, per consolidata giurisprudenza, il giudice non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le tesi prospettate e le prove prodotte o acquisite dalle parti, ben potendosi limitare ad esporre in maniera concisa gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della sua decisione, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla (Cass. 17145/2006, Cass. 25509/2014).
Le questioni non trattate non andranno pertanto ritenute come "omesse" (per l' effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente sostenuto e ritenuto provato dal giudicante.
Il presente giudizio trae origine dall'ingiunzione di pagamento n.1027/2016 emessa su ricorso dell'opposta società - alla quale la LI RL conferiva mandato alla gestione dei crediti ceduti dalla ND NC PA che all'odierno opponente aveva concesso un primo ed un secondo finanziamento personale - per € 36848,47 oltre interessi e spese.
In via preliminare vanno in questa sede integralmente richiamate le ordinanze istruttorie rese in corso di causa.
In premessa, giova osservare che l'opposizione prevista dall'art. 645 c.p.c. non è un'actio nullitatis o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma è un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio, non quale giudizio autonomo, ma come fase ulteriore (anche se eventuale) del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo (cfr. Cass. civ., sez. un, 13 gennaio 2022, n. 927).
In particolare, il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali anche in relazione al regime degli oneri di allegazione e probatori, con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia;
quindi il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato indipendentemente dall'esistenza – ovvero, dalla persistenza – dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo.
Quanto poi al riparto dell'onere della prova nell'ambito del giudizio per opposizione a decreto ingiuntivo, è opportuno osservare che il giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c. è governato dalle ordinarie regole come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c. e che, pertanto, anche in questo procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, ossia l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito – e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato – mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto impeditivo, modificativo o estintivo del diritto azionato in sede monitoria.
Invero, dall'art. 2697 c.c. – che richiede all'attore (sostanziale, nel senso su indicato) la prova del diritto fatto valere ed al convenuto la prova della modificazione o dell'estinzione dello stesso – si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto: in forza di tale principio, pacificamente applicabile all'ipotesi della domanda di adempimento, ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, la persistenza del credito si presume ed è, dunque, sul debitore che grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa (in tal senso, Cass. Civ. Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533).
Ciò posto, nel caso di specie, parte opposta ha provato l'esistenza del rapporto dedotto in monitorio, non potendosi richiedere ad essa di fornire la prova (negativa) dell'inadempimento di controparte, avendo prodotto, anche nella presente fase di opposizione, i contratti di finanziamento ed i relativi atti di cessione del credito.
Va infatti considerato che, traendo origine il credito azionato monitoriamente, non già da un'apertura di credito in conto corrente bensì da un contratto di finanziamento, la banca non aveva alcun onere di produrre a conforto della richiesta di ingiunzione neanche l'estratto conto certificato conforme ex art. 50 TUB, essendo sufficienti, per assolvere all' onere probatorio su di essa gravante, la produzione del contratto di finanziamento.
Sul punto la Suprema Corte ha più volte affermato che, ove si versi in una situazione di inadempimento di un'obbligazione contrattuale, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero (come nella specie, quanto all' obbligo di restituzione derivante dall'accertata erogazione di un prestito) per l'adempimento -che hanno come elemento comune il mancato adempimento- deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell' obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della relativa circostanza, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell' altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Gravava dunque sull'opponente l'onere di provare le circostanze modificative o estintive dell' altrui diritto.
L'opponente, tra l'altro, non ha contestato la sussistenza dei rapporti posti alla base della domanda monitoria, limitandosi a dedurre la violazione della normativa antiusura e la vessatorietà di alcune clausole contrattuali sulla quale basti richiamare l'ordinanza n.5091/2016 del 30.8.2021.
In diPArte la considerazione che parte opponente non ha specificato in modo puntuale i tassi in concreto applicati dalla banca e i trimestri nei quali si sarebbe verificato il superamento del tasso soglia, determinante risulta la espletata consulenza contabile, che ha ampiamente motivato le conclusioni formulate e ha replicato attentamente a tutte le osservazioni delle parti.
Pertanto, così come statuito dalla Suprema Corte di Cassazione, aderendo alla conclusione del consulente ed individuando in essa la fonte del proprio convincimento, qui si richiamano le conclusioni cui è giunto il ctu, peraltro chiamato anche ad una integrazione del proprio elaborato.
Il dott. non avendo rilevato il superamento dei tassi soglia usura, ha CP_2 proceduto alla rideterminazione del piano di ammortamento sulla scorta delle indicazioni fornite dal quesito peritale posto e che qui si riporta: “... rideterminare l'intero piano di ammortamento e il saldo del dedotto rapporto di mutuo con applicazione per l'intera durata del rapporto del tasso corrispettivo di base (quello non moratorio) stabilito in contratto e con esclusione di ogni altra voce remunerativa, anche per spese e commissioni”.
Ha, quindi, eliminato dal ricalcolo le spese per i premi assicurativi, per le spese di istruttoria e le commissioni di incasso - per cui il capitale finanziato è stato considerato non più pari ad € 36.000,00 ma pari ad € 32.970,00 - ed ha rideterminato il piano di ammortamento applicando l'interesse corrispettivo del 10,70% pattuito e la rata di € 515,20 come da originario contratto, evidenziando una differenza tra il totale del finanziamento così come originariamente pattuito pari ad € 61.834,30 e quello ricalcolato pari ad € 49.493,11 pari ad € 12.341,19.
Conclude il perito che considerando i pregressi versamenti effettivamente operati dall'opponente pari a totali € 24.217,49, la somma residua da corrispondere alla data del 20.12.2018 (termine del finanziamento) è pari ad € 25.275,92.
Tanto determina una riquantificazione del credito della opposta con la conseguente revoca del decreto ingiuntivo n.1027/2016.
L'opponente va pertanto condannato al pagamento in favore dell'opposta della somma di € € 25.275,92, oltre interessi a decorrere dalla domanda.
Il parziale accoglimento della domanda, per il principio della reciproca soccombenza, comporta la integrale compensazione delle spese processuali anche in relazione alle spese di CTU che debbono definitivamente gravare su entrambe le parti in misura paritetica.
P.Q.M.
visto l'art 281 sexies cpc, il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione reietta o assorbita, così provvede:
- accoglie parzialmente la domanda attorea e, per l' effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1027/2016; - ridetermina il credito dell'opposta, condannando l'opponente al pagamento, in favore della in persona del legale rapp.te p.t., della somma di € Controparte_1
25275,92, oltre interessi a decorrere dalla domanda;
- spese di lite compensate fra le parti;
- spese della ctu definitivamente a carico di entrambe le parti in solido, nella misura della metà per ciascuna di esse.
Brindisi,28/03/2025
Il Giudice Onorario avv.Tonia Rossi