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Sentenza 18 marzo 2024
Sentenza 18 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 18/03/2024, n. 550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 550 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia, composta dai Magistrati dott. Guido Marzella Presidente dott.ssa Elena Rossi Consigliere relatore dott. Gianluca Bordon Consigliere nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 416 del Ruolo Generale dell'anno
2023 promossa da
, Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Valentina Bertolo ed Edoardo Ferraro ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Pierfrancesco Zampieri, sito a
Mestre-Venezia, via G. Carducci n. 4; appellante contro
), CP_1 CodiceFiscale_2 rappresentato e difeso dall'avv. Luca Massignani e dall'avv. Silvia Mollica ed elettivamente domiciliato a Vicenza, piazza Matteotti n. 3, presso lo studio dell'avv. Massignani;
appellato contro
Controparte_2 appellato contumace ha pronunciato la seguente
SENTENZA
pagina 1 di 2 Rilevato che in data 12 marzo 2024 i difensori procuratori speciali di parte appellante hanno depositato telematicamente atto di rinuncia agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c.; rilevato che il procuratore speciale di , avvocato Massignani, ha CP_1 accettato tale rinuncia, come da dichiarazione contenuta nel predetto atto di rinuncia;
rilevato che le parti costituite hanno dato atto che ha già Parte_1 provveduto a dare esecuzione a quanto disposto dalla sentenza appellata e a corrispondere a le spese di lite del presente grado di giudizio;
CP_1 rilevato che l'appellato , già dichiarato contumace in data 28 giugno CP_2
2023, non si è costituito nel presente procedimento e che l'accettazione alla rinuncia agli atti del giudizio è necessaria solo quando, nel rapporto processuale già instaurato, vi sia una parte costituita che potrebbe avere interesse alla prosecuzione del giudizio (Cass. n.6850/2011); rilevato che le parti costituite hanno chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio;
P.Q.M.
La Corte di appello di Venezia, letto l'art.306 c.p.c., dichiara estinto il giudizio.
Nulla per le spese di lite del grado.
Venezia, camera di consiglio del 13 marzo 2024
Il Presidente
Guido Marzella
Il Consigliere relatore
Elena Rossi
pagina 2 di 2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia, composta dai Magistrati dott. Guido Marzella Presidente dott.ssa Elena Rossi Consigliere relatore dott. Gianluca Bordon Consigliere nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 416 del Ruolo Generale dell'anno
2023 promossa da
, Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Valentina Bertolo ed Edoardo Ferraro ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Pierfrancesco Zampieri, sito a
Mestre-Venezia, via G. Carducci n. 4; appellante contro
), CP_1 CodiceFiscale_2 rappresentato e difeso dall'avv. Luca Massignani e dall'avv. Silvia Mollica ed elettivamente domiciliato a Vicenza, piazza Matteotti n. 3, presso lo studio dell'avv. Massignani;
appellato contro
Controparte_2 appellato contumace ha pronunciato la seguente
SENTENZA
pagina 1 di 2 Rilevato che in data 12 marzo 2024 i difensori procuratori speciali di parte appellante hanno depositato telematicamente atto di rinuncia agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c.; rilevato che il procuratore speciale di , avvocato Massignani, ha CP_1 accettato tale rinuncia, come da dichiarazione contenuta nel predetto atto di rinuncia;
rilevato che le parti costituite hanno dato atto che ha già Parte_1 provveduto a dare esecuzione a quanto disposto dalla sentenza appellata e a corrispondere a le spese di lite del presente grado di giudizio;
CP_1 rilevato che l'appellato , già dichiarato contumace in data 28 giugno CP_2
2023, non si è costituito nel presente procedimento e che l'accettazione alla rinuncia agli atti del giudizio è necessaria solo quando, nel rapporto processuale già instaurato, vi sia una parte costituita che potrebbe avere interesse alla prosecuzione del giudizio (Cass. n.6850/2011); rilevato che le parti costituite hanno chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio;
P.Q.M.
La Corte di appello di Venezia, letto l'art.306 c.p.c., dichiara estinto il giudizio.
Nulla per le spese di lite del grado.
Venezia, camera di consiglio del 13 marzo 2024
Il Presidente
Guido Marzella
Il Consigliere relatore
Elena Rossi
pagina 2 di 2