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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 15/10/2025, n. 1320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1320 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Riccardo Ponticelli, in funzione di Giudice del
Lavoro, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella pubblica udienza del giorno 15 ottobre 2025, la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 1060/2020 R.A.C.L., promossa da
, elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Parte_1
NN RE e dell'avv. Alessio Vinci, che la rappresentano e difendono per procura speciale agli atti del fascicolo informatico, ricorrente contro
elettivamente domiciliato in , presso il proprio Centro Controparte_1 CP_1 direzionale, rappresentato e difeso dall'avv. Efisio Busio, per procura speciale agli atti del fascicolo informatico, resistente
e contro
, Controparte_2
Controparte_3 convenute
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 17 aprile 2020, ha convenuto in giudizio il Parte_1
, esponendo: Controparte_4 Controparte_5
- di essere stata in passato “iscritta nelle liste di mobilità in deroga”;
- che “su tale presupposto iniziava ad operare in favore del Comune di dal CP_1
12.09.2011 in virtù di appositi patti di servizio con il Centro Servizi per il Lavoro per lo svolgimento di lavori socialmente utili e, in tale occasione, veniva inquadrata nella categoria
C (coordinatore amministrativo) del CCNL applicabile. Tale inquadramento veniva ovviamente confermato dal nei successivi rinnovi dei progetti sottoscritti dalla CP_1 ricorrente per il 2012, per il 2013 e per il 2014 (doc. 4). Giova rilevare che l'originaria
pagina 1 di 12 assunzione era stata preceduta dalla deliberazione n. 44 del 18.08.2011, con la quale la
Giunta comunale aveva approvato il progetto di inserimento di un lavoratore con qualifica di geometra/perito/agronomo per la vigilanza nel campo ambientale nell'ambito del progetto di attuazione di politiche in favore di lavoratori posti in mobilità in deroga”;
- che “nel 2014 la ricorrente (così come gli altri lavoratori coinvolti nei progetti di reimpiego) beneficiava di un “sussidio straordinario” che le veniva erogato dal Comune (i fondi erano, però, di provenienza regionale) a fronte di un'attività lavorativa di 80 ore “in funzione di servizio civico di utilità collettiva”. Tale sussidio suppliva alla scadenza del progetto di utilizzo, scaduto il 31.08.2014, ma l'attività da essa svolta era dichiaratamente eseguita “senza soluzione di continuità con gli attuali progetti di utilizzazione, a decorrere dal 01.09.2014” (come previsto dalla d.G.C. n. 197 del 18.08.2014: doc. 6). Anche tale attività era inquadrata nella categoria C”;
- che “successivamente, sempre in attuazione dei medesimi obiettivi sopra descritti (la cui disciplina veniva integrata dai sopra richiamati artt. 29, comma 36, l. r. 5/2015, e 8, comma
10-bis, d. l. 66/2014), con nota prot. n. 12897/2015 la Regione Autonoma della Sardegna assegnava al Comune di una dotazione finanziaria preliminare di € 146.835,44 per CP_1
l'utilizzo nella forma di “Cantieri comunali per l'occupazione” di venti lavoratori (tra i quali vi era la ricorrente) già percettori di ammortizzatori sociali in utilizzo in servizio civico alla data del 31.12.2014 (come indicato nella d.G.C. n. 132 del 21.05.2015: doc. 7). Detta somma era indirizzata al Comune resistente perché esso, già da anni, utilizzava personale collocato in mobilità in deroga ai fini dell'“inserimento di personale di adeguata preparazione nell'apparato amministrativo” e nei “servizi tecnologici” (cfr. doc. 4). Peraltro, con la citata delibera di Giunta n. 132/2015 il decideva, poi, di utilizzare tali fondi non CP_1 direttamente, bensì previo convenzionamento con una cooperativa sociale di tipo B (al solo dichiarato fine di non superare i limiti di spesa per il personale di cui all'art. 1, comma 557,
l. 296/2006) ed approvava le schede progetto cantiere comunale ex art. 29, comma 36, l. r.
5/2015, le quali includevano la ricorrente (cfr. doc. 7). Tali schede venivano aggiornate e, poi, approvate definitivamente, rispettivamente, con la delibera di G.C. nn. 142 del
27.05.2015 (doc. 8) e con la delibera di G.C. n. 169 del 23.06.2015”;
- che “il servizio di attivazione dei cantieri comunali veniva affidato alla
[...]
, la quale assumeva i lavoratori coinvolti nel progetto. Tra Controparte_3 essi, la ricorrente, la quale, assunta con contratto a tempo determinato del 3.09.2015 (doc.
10), veniva, però, inquadrata nella categoria B1 , subendo così una illegittima pagina 2 di 12 dequalificazione rispetto ai precedenti rapporti di lavoro, in palese contrasto con la ratio della sopra descritta normativa (cfr. p. 2 che precede) in virtù della quale era stata assunta.
Peraltro, […] per tutta la durata del contratto alla ricorrente venivano assegnate dal mansioni rispondenti alla superiore categoria C, in linea con le mansioni svolte CP_1 negli anni precedenti presso la stessa amministrazione. La ricorrente lavorerà per il CP_1 tramite tale cooperativa dal 7.09.2015 al 21.02.2016”;
- che “a seguito di un ulteriore stanziamento di risorse da parte della Regione, il Comune di approvava, anche per l'anno successivo, le schede progetto cantiere comunale ex CP_1 art. 29, comma 36, l. r. 5/2015 (cfr. d.G.C. n. 134 del 19.07.2016: doc. 12) ed affidava il servizio per il 2016 alla . Anche quest'ultima, Controparte_2 nell'assumere la ricorrente, contravveniva alla ratio sottesa alle predette norme e ne confermava la dequalificazione da C a B1 (cfr. contratto del 22.08.2016: doc. 13). Anche per tale anno, peraltro, alla ricorrente venivano costantemente assegnati compiti di competenza dei lavoratori inquadrati nella superiore categoria C. La ricorrente lavorerà per il Comune tramite tale cooperativa per il periodo 22.08.2016-18.02.2017”;
- di aver maturato il diritto al differenziale economico tra quanto dovuto ad un lavoratore di livello C e quanto percepito in forza del formale inquadramento nell'inferiore livello B, secondo il C.C.N.L. per il personale dipendente di CO sociali;
- di voler pretendere il pagamento del maggior trattamento retributivo in via principale nei confronti del Comune di , reale utilizzatore delle sue prestazioni, e solo in subordine CP_1 nei confronti delle società formali datrici di lavoro;
- di aver infatti sempre operato su incarico e sotto il controllo di un dirigente del Comune di , provvedendo: 1) alla redazione di “quaranta avvisi pubblici e bandi che sono stati CP_1 poi firmati dal dirigente del settore Programmazione, Pianificazione e Gestione del
Territorio”; 2) all'esame dei “curricula inviati al Comune di dai professionisti” e alla CP_1 verifica della “sussistenza dei presupposti degli stessi ai fini del loro inserimento nell'elenco dello stesso Comune per l'affidamento degli incarichi esterni inerenti alla redazione dei rilievi topografici, dei frazionamenti e dell'accatastamento di immobili urbani, procedendo concretamente al loro inserimento”; 3) alla “verifica delle spese del Comune di per CP_1 gli interventi eseguiti sul patrimonio comunale”; 4) alla redazione, insieme ad altri funzionari del Comune, del “regolamento degli orti urbani”; 5) alla “istruttoria” e “ricognizione degli abusi edilizi presenti nel territorio del comune di ”, con redazione dell'elenco “dei CP_1 cittadini che nel periodo 2011-2016 avevano compiuto tali abusi e non avevano ottemperato pagina 3 di 12 agli ordini di demolizione”; 6) alla “rappresentazione grafica del Piano Regolatore Comunale di attraverso il software GIS (Geographic Information System)”; 7) all'utilizzo “del CP_1 software GIS (Geographic Information System)” su richiesta di “tutti i dipendenti del Comune di che lavoravano per il settore Programmazione, Pianificazione e Gestione del CP_1
Territorio”; 8) alla “verifica di tutte le cartografie del Piano Regolatore Comunale di
, così come elaborate dalla società al fine di creare una base sulla CP_1 Parte_2 quale l'ufficio Urbanistica avrebbe poi potuto lavorare per redigere il nuovo Piano
Urbanistico Comunale”; 9) alla modifica delle suddette cartografie “relative alle zone che la società non aveva riportato correttamente” e alla successiva trasmissione del “file così corretto al responsabile dell'ufficio Urbanistica, affinché questi lo inoltrasse alla società perché rettificasse i propri elaborati”; 10) alla redazione di certificati di destinazione urbanistica, sottoposti alla firma del responsabile dell'ufficio; 11) alla mappatura “per
l'individuazione delle aree verdi comunali” e alla verifica dello “stato delle cessioni di tali aree dai privati al Comune”, per consentire all'Amministrazione di “individuare le aree da destinare agli orti urbani”; 12) alla “rendicontazione delle opere pubbliche del Comune di
ai fini dell'aggiornamento dell'inventario del patrimonio comunale”. CP_1
Sulla base della ricostruzione che precede, la ricorrente ha domandato al Tribunale:
“a) in via principale, accertare e dichiarare che i resistenti hanno violato il diritto della ricorrente ad essere assunta, per i periodi 7.09.2015-21.02.2016 e 22.08.2016-18.02.2017, con la qualifica C in luogo della qualifica B1 dell'applicabile CCNL;
a.1) per l'effetto, in via principale, condannare il a corrispondere alla ricorrente CP_1 le differenze retributive che le sarebbero spettate ove essa fosse stata assunta con la qualifica
C per i medesimi periodi suindicati, nella misura di € 1.707,75, oltre rivalutazione ed interessi legali, più € 902,08 per differenze t.f.r., ovvero della diversa somma, maggiore o minore, che verrà ritenuta di giustizia;
a.2) in subordine, condannare la a Controparte_6 corrispondere alla ricorrente le differenze retributive che le sarebbero spettate ove fosse stata assunta con la qualifica C per il periodo 7.09.2015-21.02.2016 nella misura di € 758,44 oltre rivalutazione ed interessi legali, più € 407,66 per differenze t.f.r., ovvero della diversa somma, maggiore o minore, che verrà ritenuta di giustizia, e/o condannare la
[...]
a corrispondere alla ricorrente le differenze retributive che le sarebbero Controparte_2 spettate ove fosse stata assunta con la qualifica C per il periodo 22.08.2016-18.02.2017 nella misura di € 949,31 oltre rivalutazione ed interessi legali, più € 494,42 per differenze t.f.r., o pagina 4 di 12 della diversa somma, maggiore o minore, che verrà ritenuta di giustizia;
b) in via subordinata, accertare e dichiarare che nei periodi 7.09.2015-21.02.2016 e
22.08.2016-18.02.2017 la ricorrente ha effettivamente svolto per il Comune di CP_1 mansioni corrispondenti al livello C dell'applicabile CCNL in luogo di quelle corrispondenti al livello B1 con il quale era stata assunta;
b.1) per l'effetto, in via principale, condannare il a corrispondere alla ricorrente CP_1 le differenze retributive che le sarebbero spettate ove essa fosse stata assunta con la qualifica
C per i medesimi periodi suindicati, nella misura di € 1.707,75, oltre rivalutazione ed interessi legali, più € 902,08 per differenze t.f.r., ovvero della diversa somma, maggiore o minore, che verrà ritenuta di giustizia;
b.2) in subordine, condannare la a Controparte_6 corrispondere alla ricorrente le differenze retributive che le sarebbero spettate ove fosse stata assunta con la qualifica C per il periodo 7.09.2015-21.02.2016 nella misura di € 758,44 oltre rivalutazione ed interessi legali, più € 407,66 per differenze t.f.r., ovvero della diversa somma, maggiore o minore, che verrà ritenuta di giustizia, e/o condannare la
[...]
a corrispondere alla ricorrente le differenze retributive che le sarebbero Controparte_2 spettate ove fosse stata assunta con la qualifica C per il periodo 22.08.2016-18.02.2017 nella misura di € 949,31 oltre rivalutazione ed interessi legali, più € 494,42 per differenze t.f.r., o della diversa somma, maggiore o minore, che verrà ritenuta di giustizia;
c) in ogni caso, con vittoria di spese e compensi del giudizio”.
Il ha resistito, deducendo l'infondatezza dell'azione. Controparte_1
Nonostante la regolare notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza, non si sono costituite in giudizio le società CO convenute, che il Tribunale ha dichiarato contumaci in data 24 febbraio 2021.
2. Le domande finalizzate all'accertamento di un diritto soggettivo all'assunzione della ricorrente, da parte del o delle CO , Controparte_1 Controparte_5
“con la qualifica C in luogo della qualifica B1 dell'applicabile CCNL”, lungo i periodi correnti dal 7 settembre 2015 al 21 febbraio 2016 e dal 22 agosto 2016 al 18 febbraio 2017, sono infondate per l'assorbente ragione che nessuna norma di diritto positivo ne contempla il riconoscimento.
La circostanza che, prima del settembre 2015, avesse prestato servizio Parte_1 per il Comune di , in forza di rapporti neppure sussumibili nella fattispecie della CP_1 subordinazione, percependo un trattamento economico parametrato alla retribuzione propria pagina 5 di 12 di un lavoratore di livello C secondo il C.C.N.L. del Comparto Regioni ed Autonomie Locali, non giustifica certo il diritto all'inquadramento nel livello C, secondo il C.C.N.L. Cooperative sociali, nell'ambito dei rapporti di lavoro subordinato che hanno avuto esecuzione dal 7 settembre 2015 al 21 febbraio 2016 e dal 22 agosto 2016 al 18 febbraio 2017.
3. E' invece fondata la domanda - proposta in via principale esclusivamente nei confronti dello stesso Comune di - avente ad oggetto il pagamento del trattamento economico CP_1 differenziale per il rapporto di lavoro che la ricorrente sostiene che si sia instaurato di fatto con l'Amministrazione, nei periodi indicati, ai sensi dell'art. 2126 c.c.
Come è noto, per regola generale dell'ordinamento lavoristico il vero datore di lavoro deve essere individuato in colui il quale effettivamente utilizza le prestazioni lavorative, anche se i lavoratori sono stati formalmente assunti da un altro (datore apparente) e prescindendosi da ogni indagine (che tra l'altro risulterebbe particolarmente difficoltosa) sull'esistenza di accordi fraudolenti fra interponente ed interposto (così Cass. civ., S.U., 26 ottobre 2006, n. 22910).
Detta regola – è stato osservato – non ha perduto consistenza nemmeno a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, che ha introdotto forme di dissociazione fra titolarità del rapporto e destinazione effettiva della prestazione, le quali tuttavia debbono considerarsi come tipologie negoziali eccezionali, in deroga al principio che parte datoriale è solo colui su cui in concreto fa carico il rischio economico dell'impresa nonché l'organizzazione produttiva nella quale è di fatto inserito con carattere di subordinazione il lavoratore, e l'interesse soddisfatto in concreto dalle prestazioni di quest'ultimo, con la conseguenza che chi utilizza tali prestazioni deve adempiere tutte le obbligazioni a qualsiasi titolo derivanti dal rapporto di lavoro medesimo.
Sotto la vigenza della l. 23 ottobre 1960, n. 1369, per giurisprudenza consolidata, era ricorrente l'affermazione dell'illiceità degli appalti il cui oggetto fosse consistito nel mettere a disposizione del committente una prestazione lavorativa, lasciando all'appaltatore-datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione mediante le opportune sostituzioni), ma senza una reale organizzazione della prestazione stessa finalizzata ad un risultato produttivo autonomo (così Cass. civ., Sez. L, 25 ottobre 2018, n. 27105, e poi, a ritroso, tra le tante: Cass. civ., Sez. L, 6 aprile 2011, n. 7898; Cass. civ., Sez. L, 5 ottobre
2002, n. 14302; Cass. civ., Sez. L, 9 giugno 2000, n. 7917).
La giurisprudenza di legittimità ha dato continuità a questo orientamento anche dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 276/2003. pagina 6 di 12 La Suprema Corte ha così desunto la fittizietà di un formale appalto endoaziendale di servizi dalla circostanza che l'appaltatore “si limiti alla mera gestione amministrativa della posizione relativa al lavoratore, senza una reale organizzazione della prestazione lavorativa”, e più precisamente “della prestazione stessa finalizzata ad un risultato produttivo autonomo” (Cass. civ., Sez. L, 27 marzo 2017, n. 7796).
E' così consentito affidare in appalto – anche all'interno di un'azienda – il compimento di opere o servizi ex art. 1655 e ss. c.c. ma la fattispecie concreta non deve sconfinare in una somministrazione irregolare di manodopera.
La differenza tra l'appalto e la mera fornitura di manodopera – ammessa solo nella forma della c.d. “somministrazione di lavoro” di cui agli artt. 20 e ss. dello stesso d.lgs. 276/2003
(ora artt. 30 e ss. del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81) – è rinvenibile nella disciplina contenuta all'art. 29, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2003, secondo cui “[…] il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per l'assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa”.
In definitiva – anche alla stregua dei principi elaborati in materia dalla dottrina e giurisprudenza maggioritaria – l'appalto può essere ritenuto genuino e, come tale, lecito, tutte le volte in cui sussista da parte dell'appaltatore una propria organizzazione produttiva (che può anche risultare, avuto riguardo alle esigenze del servizio o dell'opera appaltati, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori impiegati nell'appalto), nonché l'assunzione del rischio d'impresa connessa all'esecuzione dell'opera o del servizio pattuito;
sono ammissibili anche appalti endoaziendali ad alta intensità di manodopera (c.d. labour intensive), ossia appalti nei quali l'utilizzo di mezzi materiali risulti marginale rispetto alla fornitura di prestazioni lavorative, ma in tal caso ciò che veramente rileva sul piano della genuinità del contratto non è tanto la consistenza imprenditoriale dell'appaltatore o la sua organizzazione di mezzi (i quali peraltro possono anche non essere di sua proprietà ma che devono essere necessariamente nella sua disponibilità nelle forme giuridiche più idonee), quanto il suo essere vero ed effettivo datore dei lavoratori impegnati nel compimento dell'opera o del servizio e non già mero soggetto interposto.
Dal che consegue che in tali tipologie di appalti, ai fini della configurabilità del carattere pagina 7 di 12 non genuino o fraudolento del medesimo, assume valore dirimente la verifica della titolarità sostanziale dei rapporti di lavoro in esso dispiegati, con la precisazione che l'esercizio di un potere di controllo e coordinamento da parte del committente è compatibile con un regolare contratto di appalto e che, sotto questo profilo, può ritenersi legittima la predeterminazione da parte del committente anche delle modalità temporali e tecniche di esecuzione del servizio o dell'opera oggetto dell'appalto, che dovranno essere rispettate dall'appaltatore, con la conseguenza che "non può ritenersi sufficiente ai fini della configurabilità di un appalto fraudolento, la circostanza che il personale dell'appaltante impartisca disposizioni agli ausiliari dell'appaltatore, occorrendo verificare se le disposizioni impartite siano riconducibili al potere direttivo del datore di lavoro, in quanto inerenti a concrete modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative, oppure al risultato di tali prestazioni, che può formare oggetto di genuino contratto di appalto" (cfr. per tutte Cass. civ., Sez. L, 6 giugno
2011, n. 12201; Cass. civ., Sez. L, 15 luglio 2011, n. 15615).
Con specifico riferimento al pubblico impiego, nella giurisprudenza di legittimità, è stato anche affermato il principio generale in forza del quale “ai fini della qualificabilità come rapporto di pubblico impiego di un rapporto di lavoro prestato alle dipendenze di un ente pubblico non economico, rileva che il dipendente risulti effettivamente inserito nella organizzazione pubblicistica ed adibito ad un servizio rientrante nei fini istituzionali dell'ente pubblico, non rilevando in senso contrario l'assenza di un atto formale di nomina, né che si tratti di un rapporto a termine, e neppure che il rapporto sia affetto da nullità per violazione delle norme imperative sul divieto di nuove assunzioni” (Cass. civ., Sez. L, 5 febbraio 2019,
n. 3314, con ivi ulteriori richiami di precedenti giurisprudenziali).
4. Ferme queste premesse, occorre verificare la natura genuina o non degli appalti per cui è causa, concentrando la disamina sulla fase esecutiva dei rapporti, posto che nessuna prova scritta delle “convenzioni” (così chiamate nelle delibere comunali che hanno disposto l'affidamento del servizio alle CO convenute, prodotte sia dalla ricorrente che dall'Amministrazione resistente) è stata offerta in causa.
Ebbene, nel caso di specie, è sostanzialmente pacifico tra le parti costituite che il rapporto di appalto intercorso tra il Comune di e la cooperativa sociale , prima, e la CP_1 CP_6
, poi, abbia avuto ad oggetto, in sostanza, non l'utilizzazione Controparte_2 di un servizio, messo a disposizione della stazione appaltante da parte dell'appaltatore, ma l'utilizzazione delle prestazioni lavorative della ricorrente, inserita organicamente negli uffici comunali, sottoposta al potere gerarchico di direzione e controllo dei dirigenti dello stesso pagina 8 di 12 ente locale, per lo svolgimento di mansioni proprie di un istruttore amministrativo.
In particolare, sono incontestate le allegazioni di a proposito dello Parte_1 svolgimento, su incarico e sotto il controllo di un dirigente del Comune , all'interno CP_1 degli uffici comunali, delle seguenti mansioni: 1) redazione di “quaranta avvisi pubblici e bandi che sono stati poi firmati dal dirigente del settore Programmazione, Pianificazione e
Gestione del Territorio”; 2) esame dei “curricula inviati al Comune di dai CP_1 professionisti” e verifica della “sussistenza dei presupposti degli stessi ai fini del loro inserimento nell'elenco dello stesso Comune per l'affidamento degli incarichi esterni inerenti alla redazione dei rilievi topografici, dei frazionamenti e dell'accatastamento di immobili urbani, procedendo concretamente al loro inserimento”; 3) “verifica delle spese del
[...]
per gli interventi eseguiti sul patrimonio comunale”; 4) redazione, insieme con CP_1 altri funzionari del Comune, del “regolamento degli orti urbani”; 5) “istruttoria” e
“ricognizione degli abusi edilizi presenti nel territorio del comune di ”, con redazione CP_1 dell'elenco “dei cittadini che nel periodo 2011-2016 avevano compiuto tali abusi e non avevano ottemperato agli ordini di demolizione”; 6) “rappresentazione grafica del Piano
Regolatore Comunale di attraverso il software GIS (Geographic Information CP_1
System)”; 7) utilizzo “del software GIS (Geographic Information System)” su richiesta di
“tutti i dipendenti del Comune che lavoravano per il settore Programmazione, CP_1
Pianificazione e Gestione del Territorio”; 8) “verifica di tutte le cartografie del Piano
Regolatore Comunale di , così come elaborate dalla società al fine di CP_1 Parte_2 creare una base sulla quale l'ufficio Urbanistica avrebbe poi potuto lavorare per redigere il nuovo Piano Urbanistico Comunale”; 9) modifica delle suddette cartografie “relative alle zone che la società non aveva riportato correttamente” e successiva trasmissione del “file così corretto al responsabile dell'ufficio Urbanistica, affinché questi lo inoltrasse alla società perché rettificasse i propri elaborati”; 10) redazione di certificati di destinazione urbanistica, sottoposti alla firma del responsabile dell'ufficio; 11) mappatura “per l'individuazione delle aree verdi comunali” e verifica dello “stato delle cessioni di tali aree dai privati al Comune”, per consentire all'Amministrazione di “individuare le aree da destinare agli orti urbani”; 12)
“rendicontazione delle opere pubbliche del Comune di ai fini dell'aggiornamento CP_1 dell'inventario del patrimonio comunale”.
Da ciò discende l'instaurazione tra la ricorrente ed il Comune di di un rapporto di CP_1 lavoro di fatto, ai sensi dell'art. 2126 c.c.
Impropriamente il Comune di ha invocato, per escludere la natura subordinata del CP_1
pagina 9 di 12 rapporto, l'art. 6, comma 13, della Legge Regionale 19 gennaio 2011, n. 1, nella parte in cui, nell'ambito dei programmi ivi previsti per la “riqualificazione, aggiornamento o specializzazione professionale dei lavoratori beneficiari di ammortizzatori sociali”, finalizzati
“all'utilizzo degli stessi presso le pubbliche amministrazioni o il sistema delle imprese”, dispone espressamente: “L'utilizzazione non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro tra lavoratore e amministrazione pubblica o impresa”.
Infatti, la base normativa in forza della quale il Comune ha reperito i fondi per attivare i
“cantieri” in cui è stata occupata anche la ricorrente, è rappresentata dall'art. 29, comma 36, della legge regionale 9 marzo 2015, n. 5, e prima ancora dall'art. 5 della legge regionale 15 marzo 2012, n. 6, che ha autorizzato uno stanziamento di fondi “per la realizzazione di progetti ai sensi dell'articolo 94 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11 (legge finanziaria
1988)”, volti “a dare occupazione a cittadini che non usufruendo di altre sovvenzioni pubbliche o indennità di disoccupazione e/o mobilità si trovino in condizioni di disoccupazione o inoccupazione”.
Detta legge, art. 5, comma 2 bis (introdotto dall'art. 10 della legge regionale 17 dicembre
2012, n. 25), ha consentito ai comuni di impiegare fondi regionali “preferibilmente tramite il ricorso a CO sociali di tipo "B" ed evitando forme di impiego che costituiscano presupposti per la creazione di nuovo precariato”.
Il Comune di solo formalmente si è avvalso di un contratto di appalto con le CP_1 CO convenute, al fine di impiegare i suddetti fondi regionali, mentre, come visto, ha utilizzato direttamente le energie lavorative della ricorrente per i propri fini istituzionali.
5. Alla luce della disciplina di cui all'art. 2126 c.c. occorre quindi verificare se, nell'ambito del rapporto di lavoro sostanzialmente subordinato, intercorso con il Comune di dal 7 CP_1 settembre 2015 al 21 febbraio 2016 e dal 22 agosto 2016 al 18 febbraio 2017, la ricorrente abbia percepito (dalle CO che figuravano come formali datrici di lavoro) compensi inferiori rispetto alla retribuzione alla quale avrebbe avuto diritto secondo la disciplina di legge e di contrattazione collettiva vigente nel tempo.
Secondo quanto previsto dal C.C.N.L. 31 marzo 1999 (Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo alla revisione del sistema di classificazione del personale del comparto delle
Regioni-Autonomie locali), chi, come avesse svolto mansioni di istruttore Parte_1 amministrativo per conto di un ente comunale, avrebbe avuto diritto alla retribuzione propria di un lavoratore dipendente di categoria C, alla quale appartengono “i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da: approfondite conoscenze mono specialistiche (la base teorica di pagina 10 di 12 conoscenze è acquisibile con la scuola superiore) e un grado di esperienza pluriennale, con necessità di aggiornamento;
contenuto di concetto con responsabilità di risultati relativi a specifici processi produttivi/amministrativi; media complessità dei problemi da affrontare basata su modelli esterni predefiniti e significativa ampiezza delle soluzioni possibili;
relazioni organizzative interne anche di natura negoziale ed anche con posizioni organizzative al di fuori delle unità organizzative di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) anche di tipo diretto. Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale”.
Le attività nel campo amministrativo, tecnico e contabile svolte pacificamente dalla ricorrente rientrano appunto nella declaratoria della categoria C, che abbraccia anche il profilo professionale dell'istruttore amministrativo, che risponde appieno alla posizione occupata da
Parte_1
Parte ricorrente (pacificamente retribuita nel corso del rapporto di lavoro come lavoratrice di livello B secondo il C.C.N.L. Cooperative sociali, circostanza ricavabile anche dai contratti di lavoro sottoscritti con le CO convenute e dalle buste paga emesse nel corso dei rispettivi rapporti) ha peraltro chiesto di parametrare il trattamento differenziale alla retribuzione spettante ad un lavoratore di livello C non secondo il sistema classificatorio del
C.C.N.L. del Comparto Regioni ed Autonomie Locali, ma secondo il C.C.N.L. privatistico delle Cooperative sociali.
Si tratta di un contratto collettivo non pertinente e che stabilisce, per un lavoratore di categoria C (in base al proprio sistema classificatorio), secondo i conteggi prodotti in giudizio, un trattamento economico inferiore rispetto a quello che è previsto dal C.C.N.L. Regioni ed
Autonomie Locali.
E' sufficiente osservare che, per un lavoratore di livello C1, il C.C.N.L. 31 luglio 2009 del
Comparto Regioni ed Autonomie locali, biennio economico 2008-2009, prevedeva una retribuzione annua di euro 19.454,15 (cui sommare la tredicesima mensilità), importo elevato ulteriormente dallo stesso C.C.N.L., nella versione aggiornata del 21 maggio 2018, per il triennio 2016/2018, laddove, sulla base dei conteggi della stessa ricorrente, per il proprio livello C, il C.C.N.L. Cooperative sociali aveva previsto una retribuzione annua di euro
18.212,74, compresa la tredicesima mensilità e con tre scatti di anzianità.
Dovendosi pronunciare nei limiti della domanda (art. 112 c.p.c.), è dato al Tribunale riconoscere il trattamento economico differenziale richiesto, che si quantifica in complessivi euro 1.814,80, sulla base dei conteggi aggiornati depositati dalla ricorrente il 20 giugno 2025, pagina 11 di 12 non specificamente contestati dall'Amministrazione.
In definitiva, il deve essere condannato al pagamento in favore della Controparte_1 ricorrente, a titolo di differenze retributive, della somma di euro 1.814,80, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorte capitale, ai sensi dell'art. 22, comma 36, l. 23 dicembre 1994 n. 724.
6. In considerazione dell'accoglimento parziale della domanda, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. le spese di lite devono essere compensate per la metà tra la ricorrente ed il di , il CP_1 CP_1 quale, stante la soccombenza prevalente, deve essere condannato alla rifusione delle spese processuali residue, la cui liquidazione è disposta in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo
2014, n. 55, secondo i parametri per le cause di lavoro di valore compreso tra gli euro
1.100,01 e gli euro 5.200,00.
Nessuna pronuncia sulle spese deve essere resa tra la ricorrente e i convenuti contumaci, che non sono risultati soccombenti ma, non essendosi costituiti, non ne hanno anticipato alcuna.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- condanna il al pagamento in favore della ricorrente, a titolo di Controparte_1 differenze retributive, della somma di euro 1.814,80, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorte capitale, ai sensi dell'art. 22, comma 36, l. 23 dicembre 1994 n. 724, dal giorno di maturazione dei crediti al saldo;
- rigetta ogni altra domanda di parte ricorrente;
- compensa per la metà le spese di lite tra la ricorrente ed il Comune di e condanna CP_1 quest'ultimo alla rifusione in favore della prima delle spese processuali residue, che liquida nella misura di euro 1.000,00 per compenso professionale, oltre euro 24,50 per spese di contributo unificato, oltre spese generali al 15 per cento, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- nulla sulle spese nei rapporti tra la ricorrente e le CO contumaci.
Cagliari, 15 ottobre 2025.
Il Giudice dott. Riccardo Ponticelli
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Riccardo Ponticelli, in funzione di Giudice del
Lavoro, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella pubblica udienza del giorno 15 ottobre 2025, la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 1060/2020 R.A.C.L., promossa da
, elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Parte_1
NN RE e dell'avv. Alessio Vinci, che la rappresentano e difendono per procura speciale agli atti del fascicolo informatico, ricorrente contro
elettivamente domiciliato in , presso il proprio Centro Controparte_1 CP_1 direzionale, rappresentato e difeso dall'avv. Efisio Busio, per procura speciale agli atti del fascicolo informatico, resistente
e contro
, Controparte_2
Controparte_3 convenute
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 17 aprile 2020, ha convenuto in giudizio il Parte_1
, esponendo: Controparte_4 Controparte_5
- di essere stata in passato “iscritta nelle liste di mobilità in deroga”;
- che “su tale presupposto iniziava ad operare in favore del Comune di dal CP_1
12.09.2011 in virtù di appositi patti di servizio con il Centro Servizi per il Lavoro per lo svolgimento di lavori socialmente utili e, in tale occasione, veniva inquadrata nella categoria
C (coordinatore amministrativo) del CCNL applicabile. Tale inquadramento veniva ovviamente confermato dal nei successivi rinnovi dei progetti sottoscritti dalla CP_1 ricorrente per il 2012, per il 2013 e per il 2014 (doc. 4). Giova rilevare che l'originaria
pagina 1 di 12 assunzione era stata preceduta dalla deliberazione n. 44 del 18.08.2011, con la quale la
Giunta comunale aveva approvato il progetto di inserimento di un lavoratore con qualifica di geometra/perito/agronomo per la vigilanza nel campo ambientale nell'ambito del progetto di attuazione di politiche in favore di lavoratori posti in mobilità in deroga”;
- che “nel 2014 la ricorrente (così come gli altri lavoratori coinvolti nei progetti di reimpiego) beneficiava di un “sussidio straordinario” che le veniva erogato dal Comune (i fondi erano, però, di provenienza regionale) a fronte di un'attività lavorativa di 80 ore “in funzione di servizio civico di utilità collettiva”. Tale sussidio suppliva alla scadenza del progetto di utilizzo, scaduto il 31.08.2014, ma l'attività da essa svolta era dichiaratamente eseguita “senza soluzione di continuità con gli attuali progetti di utilizzazione, a decorrere dal 01.09.2014” (come previsto dalla d.G.C. n. 197 del 18.08.2014: doc. 6). Anche tale attività era inquadrata nella categoria C”;
- che “successivamente, sempre in attuazione dei medesimi obiettivi sopra descritti (la cui disciplina veniva integrata dai sopra richiamati artt. 29, comma 36, l. r. 5/2015, e 8, comma
10-bis, d. l. 66/2014), con nota prot. n. 12897/2015 la Regione Autonoma della Sardegna assegnava al Comune di una dotazione finanziaria preliminare di € 146.835,44 per CP_1
l'utilizzo nella forma di “Cantieri comunali per l'occupazione” di venti lavoratori (tra i quali vi era la ricorrente) già percettori di ammortizzatori sociali in utilizzo in servizio civico alla data del 31.12.2014 (come indicato nella d.G.C. n. 132 del 21.05.2015: doc. 7). Detta somma era indirizzata al Comune resistente perché esso, già da anni, utilizzava personale collocato in mobilità in deroga ai fini dell'“inserimento di personale di adeguata preparazione nell'apparato amministrativo” e nei “servizi tecnologici” (cfr. doc. 4). Peraltro, con la citata delibera di Giunta n. 132/2015 il decideva, poi, di utilizzare tali fondi non CP_1 direttamente, bensì previo convenzionamento con una cooperativa sociale di tipo B (al solo dichiarato fine di non superare i limiti di spesa per il personale di cui all'art. 1, comma 557,
l. 296/2006) ed approvava le schede progetto cantiere comunale ex art. 29, comma 36, l. r.
5/2015, le quali includevano la ricorrente (cfr. doc. 7). Tali schede venivano aggiornate e, poi, approvate definitivamente, rispettivamente, con la delibera di G.C. nn. 142 del
27.05.2015 (doc. 8) e con la delibera di G.C. n. 169 del 23.06.2015”;
- che “il servizio di attivazione dei cantieri comunali veniva affidato alla
[...]
, la quale assumeva i lavoratori coinvolti nel progetto. Tra Controparte_3 essi, la ricorrente, la quale, assunta con contratto a tempo determinato del 3.09.2015 (doc.
10), veniva, però, inquadrata nella categoria B1 , subendo così una illegittima pagina 2 di 12 dequalificazione rispetto ai precedenti rapporti di lavoro, in palese contrasto con la ratio della sopra descritta normativa (cfr. p. 2 che precede) in virtù della quale era stata assunta.
Peraltro, […] per tutta la durata del contratto alla ricorrente venivano assegnate dal mansioni rispondenti alla superiore categoria C, in linea con le mansioni svolte CP_1 negli anni precedenti presso la stessa amministrazione. La ricorrente lavorerà per il CP_1 tramite tale cooperativa dal 7.09.2015 al 21.02.2016”;
- che “a seguito di un ulteriore stanziamento di risorse da parte della Regione, il Comune di approvava, anche per l'anno successivo, le schede progetto cantiere comunale ex CP_1 art. 29, comma 36, l. r. 5/2015 (cfr. d.G.C. n. 134 del 19.07.2016: doc. 12) ed affidava il servizio per il 2016 alla . Anche quest'ultima, Controparte_2 nell'assumere la ricorrente, contravveniva alla ratio sottesa alle predette norme e ne confermava la dequalificazione da C a B1 (cfr. contratto del 22.08.2016: doc. 13). Anche per tale anno, peraltro, alla ricorrente venivano costantemente assegnati compiti di competenza dei lavoratori inquadrati nella superiore categoria C. La ricorrente lavorerà per il Comune tramite tale cooperativa per il periodo 22.08.2016-18.02.2017”;
- di aver maturato il diritto al differenziale economico tra quanto dovuto ad un lavoratore di livello C e quanto percepito in forza del formale inquadramento nell'inferiore livello B, secondo il C.C.N.L. per il personale dipendente di CO sociali;
- di voler pretendere il pagamento del maggior trattamento retributivo in via principale nei confronti del Comune di , reale utilizzatore delle sue prestazioni, e solo in subordine CP_1 nei confronti delle società formali datrici di lavoro;
- di aver infatti sempre operato su incarico e sotto il controllo di un dirigente del Comune di , provvedendo: 1) alla redazione di “quaranta avvisi pubblici e bandi che sono stati CP_1 poi firmati dal dirigente del settore Programmazione, Pianificazione e Gestione del
Territorio”; 2) all'esame dei “curricula inviati al Comune di dai professionisti” e alla CP_1 verifica della “sussistenza dei presupposti degli stessi ai fini del loro inserimento nell'elenco dello stesso Comune per l'affidamento degli incarichi esterni inerenti alla redazione dei rilievi topografici, dei frazionamenti e dell'accatastamento di immobili urbani, procedendo concretamente al loro inserimento”; 3) alla “verifica delle spese del Comune di per CP_1 gli interventi eseguiti sul patrimonio comunale”; 4) alla redazione, insieme ad altri funzionari del Comune, del “regolamento degli orti urbani”; 5) alla “istruttoria” e “ricognizione degli abusi edilizi presenti nel territorio del comune di ”, con redazione dell'elenco “dei CP_1 cittadini che nel periodo 2011-2016 avevano compiuto tali abusi e non avevano ottemperato pagina 3 di 12 agli ordini di demolizione”; 6) alla “rappresentazione grafica del Piano Regolatore Comunale di attraverso il software GIS (Geographic Information System)”; 7) all'utilizzo “del CP_1 software GIS (Geographic Information System)” su richiesta di “tutti i dipendenti del Comune di che lavoravano per il settore Programmazione, Pianificazione e Gestione del CP_1
Territorio”; 8) alla “verifica di tutte le cartografie del Piano Regolatore Comunale di
, così come elaborate dalla società al fine di creare una base sulla CP_1 Parte_2 quale l'ufficio Urbanistica avrebbe poi potuto lavorare per redigere il nuovo Piano
Urbanistico Comunale”; 9) alla modifica delle suddette cartografie “relative alle zone che la società non aveva riportato correttamente” e alla successiva trasmissione del “file così corretto al responsabile dell'ufficio Urbanistica, affinché questi lo inoltrasse alla società perché rettificasse i propri elaborati”; 10) alla redazione di certificati di destinazione urbanistica, sottoposti alla firma del responsabile dell'ufficio; 11) alla mappatura “per
l'individuazione delle aree verdi comunali” e alla verifica dello “stato delle cessioni di tali aree dai privati al Comune”, per consentire all'Amministrazione di “individuare le aree da destinare agli orti urbani”; 12) alla “rendicontazione delle opere pubbliche del Comune di
ai fini dell'aggiornamento dell'inventario del patrimonio comunale”. CP_1
Sulla base della ricostruzione che precede, la ricorrente ha domandato al Tribunale:
“a) in via principale, accertare e dichiarare che i resistenti hanno violato il diritto della ricorrente ad essere assunta, per i periodi 7.09.2015-21.02.2016 e 22.08.2016-18.02.2017, con la qualifica C in luogo della qualifica B1 dell'applicabile CCNL;
a.1) per l'effetto, in via principale, condannare il a corrispondere alla ricorrente CP_1 le differenze retributive che le sarebbero spettate ove essa fosse stata assunta con la qualifica
C per i medesimi periodi suindicati, nella misura di € 1.707,75, oltre rivalutazione ed interessi legali, più € 902,08 per differenze t.f.r., ovvero della diversa somma, maggiore o minore, che verrà ritenuta di giustizia;
a.2) in subordine, condannare la a Controparte_6 corrispondere alla ricorrente le differenze retributive che le sarebbero spettate ove fosse stata assunta con la qualifica C per il periodo 7.09.2015-21.02.2016 nella misura di € 758,44 oltre rivalutazione ed interessi legali, più € 407,66 per differenze t.f.r., ovvero della diversa somma, maggiore o minore, che verrà ritenuta di giustizia, e/o condannare la
[...]
a corrispondere alla ricorrente le differenze retributive che le sarebbero Controparte_2 spettate ove fosse stata assunta con la qualifica C per il periodo 22.08.2016-18.02.2017 nella misura di € 949,31 oltre rivalutazione ed interessi legali, più € 494,42 per differenze t.f.r., o pagina 4 di 12 della diversa somma, maggiore o minore, che verrà ritenuta di giustizia;
b) in via subordinata, accertare e dichiarare che nei periodi 7.09.2015-21.02.2016 e
22.08.2016-18.02.2017 la ricorrente ha effettivamente svolto per il Comune di CP_1 mansioni corrispondenti al livello C dell'applicabile CCNL in luogo di quelle corrispondenti al livello B1 con il quale era stata assunta;
b.1) per l'effetto, in via principale, condannare il a corrispondere alla ricorrente CP_1 le differenze retributive che le sarebbero spettate ove essa fosse stata assunta con la qualifica
C per i medesimi periodi suindicati, nella misura di € 1.707,75, oltre rivalutazione ed interessi legali, più € 902,08 per differenze t.f.r., ovvero della diversa somma, maggiore o minore, che verrà ritenuta di giustizia;
b.2) in subordine, condannare la a Controparte_6 corrispondere alla ricorrente le differenze retributive che le sarebbero spettate ove fosse stata assunta con la qualifica C per il periodo 7.09.2015-21.02.2016 nella misura di € 758,44 oltre rivalutazione ed interessi legali, più € 407,66 per differenze t.f.r., ovvero della diversa somma, maggiore o minore, che verrà ritenuta di giustizia, e/o condannare la
[...]
a corrispondere alla ricorrente le differenze retributive che le sarebbero Controparte_2 spettate ove fosse stata assunta con la qualifica C per il periodo 22.08.2016-18.02.2017 nella misura di € 949,31 oltre rivalutazione ed interessi legali, più € 494,42 per differenze t.f.r., o della diversa somma, maggiore o minore, che verrà ritenuta di giustizia;
c) in ogni caso, con vittoria di spese e compensi del giudizio”.
Il ha resistito, deducendo l'infondatezza dell'azione. Controparte_1
Nonostante la regolare notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza, non si sono costituite in giudizio le società CO convenute, che il Tribunale ha dichiarato contumaci in data 24 febbraio 2021.
2. Le domande finalizzate all'accertamento di un diritto soggettivo all'assunzione della ricorrente, da parte del o delle CO , Controparte_1 Controparte_5
“con la qualifica C in luogo della qualifica B1 dell'applicabile CCNL”, lungo i periodi correnti dal 7 settembre 2015 al 21 febbraio 2016 e dal 22 agosto 2016 al 18 febbraio 2017, sono infondate per l'assorbente ragione che nessuna norma di diritto positivo ne contempla il riconoscimento.
La circostanza che, prima del settembre 2015, avesse prestato servizio Parte_1 per il Comune di , in forza di rapporti neppure sussumibili nella fattispecie della CP_1 subordinazione, percependo un trattamento economico parametrato alla retribuzione propria pagina 5 di 12 di un lavoratore di livello C secondo il C.C.N.L. del Comparto Regioni ed Autonomie Locali, non giustifica certo il diritto all'inquadramento nel livello C, secondo il C.C.N.L. Cooperative sociali, nell'ambito dei rapporti di lavoro subordinato che hanno avuto esecuzione dal 7 settembre 2015 al 21 febbraio 2016 e dal 22 agosto 2016 al 18 febbraio 2017.
3. E' invece fondata la domanda - proposta in via principale esclusivamente nei confronti dello stesso Comune di - avente ad oggetto il pagamento del trattamento economico CP_1 differenziale per il rapporto di lavoro che la ricorrente sostiene che si sia instaurato di fatto con l'Amministrazione, nei periodi indicati, ai sensi dell'art. 2126 c.c.
Come è noto, per regola generale dell'ordinamento lavoristico il vero datore di lavoro deve essere individuato in colui il quale effettivamente utilizza le prestazioni lavorative, anche se i lavoratori sono stati formalmente assunti da un altro (datore apparente) e prescindendosi da ogni indagine (che tra l'altro risulterebbe particolarmente difficoltosa) sull'esistenza di accordi fraudolenti fra interponente ed interposto (così Cass. civ., S.U., 26 ottobre 2006, n. 22910).
Detta regola – è stato osservato – non ha perduto consistenza nemmeno a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, che ha introdotto forme di dissociazione fra titolarità del rapporto e destinazione effettiva della prestazione, le quali tuttavia debbono considerarsi come tipologie negoziali eccezionali, in deroga al principio che parte datoriale è solo colui su cui in concreto fa carico il rischio economico dell'impresa nonché l'organizzazione produttiva nella quale è di fatto inserito con carattere di subordinazione il lavoratore, e l'interesse soddisfatto in concreto dalle prestazioni di quest'ultimo, con la conseguenza che chi utilizza tali prestazioni deve adempiere tutte le obbligazioni a qualsiasi titolo derivanti dal rapporto di lavoro medesimo.
Sotto la vigenza della l. 23 ottobre 1960, n. 1369, per giurisprudenza consolidata, era ricorrente l'affermazione dell'illiceità degli appalti il cui oggetto fosse consistito nel mettere a disposizione del committente una prestazione lavorativa, lasciando all'appaltatore-datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione mediante le opportune sostituzioni), ma senza una reale organizzazione della prestazione stessa finalizzata ad un risultato produttivo autonomo (così Cass. civ., Sez. L, 25 ottobre 2018, n. 27105, e poi, a ritroso, tra le tante: Cass. civ., Sez. L, 6 aprile 2011, n. 7898; Cass. civ., Sez. L, 5 ottobre
2002, n. 14302; Cass. civ., Sez. L, 9 giugno 2000, n. 7917).
La giurisprudenza di legittimità ha dato continuità a questo orientamento anche dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 276/2003. pagina 6 di 12 La Suprema Corte ha così desunto la fittizietà di un formale appalto endoaziendale di servizi dalla circostanza che l'appaltatore “si limiti alla mera gestione amministrativa della posizione relativa al lavoratore, senza una reale organizzazione della prestazione lavorativa”, e più precisamente “della prestazione stessa finalizzata ad un risultato produttivo autonomo” (Cass. civ., Sez. L, 27 marzo 2017, n. 7796).
E' così consentito affidare in appalto – anche all'interno di un'azienda – il compimento di opere o servizi ex art. 1655 e ss. c.c. ma la fattispecie concreta non deve sconfinare in una somministrazione irregolare di manodopera.
La differenza tra l'appalto e la mera fornitura di manodopera – ammessa solo nella forma della c.d. “somministrazione di lavoro” di cui agli artt. 20 e ss. dello stesso d.lgs. 276/2003
(ora artt. 30 e ss. del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81) – è rinvenibile nella disciplina contenuta all'art. 29, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2003, secondo cui “[…] il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per l'assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa”.
In definitiva – anche alla stregua dei principi elaborati in materia dalla dottrina e giurisprudenza maggioritaria – l'appalto può essere ritenuto genuino e, come tale, lecito, tutte le volte in cui sussista da parte dell'appaltatore una propria organizzazione produttiva (che può anche risultare, avuto riguardo alle esigenze del servizio o dell'opera appaltati, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori impiegati nell'appalto), nonché l'assunzione del rischio d'impresa connessa all'esecuzione dell'opera o del servizio pattuito;
sono ammissibili anche appalti endoaziendali ad alta intensità di manodopera (c.d. labour intensive), ossia appalti nei quali l'utilizzo di mezzi materiali risulti marginale rispetto alla fornitura di prestazioni lavorative, ma in tal caso ciò che veramente rileva sul piano della genuinità del contratto non è tanto la consistenza imprenditoriale dell'appaltatore o la sua organizzazione di mezzi (i quali peraltro possono anche non essere di sua proprietà ma che devono essere necessariamente nella sua disponibilità nelle forme giuridiche più idonee), quanto il suo essere vero ed effettivo datore dei lavoratori impegnati nel compimento dell'opera o del servizio e non già mero soggetto interposto.
Dal che consegue che in tali tipologie di appalti, ai fini della configurabilità del carattere pagina 7 di 12 non genuino o fraudolento del medesimo, assume valore dirimente la verifica della titolarità sostanziale dei rapporti di lavoro in esso dispiegati, con la precisazione che l'esercizio di un potere di controllo e coordinamento da parte del committente è compatibile con un regolare contratto di appalto e che, sotto questo profilo, può ritenersi legittima la predeterminazione da parte del committente anche delle modalità temporali e tecniche di esecuzione del servizio o dell'opera oggetto dell'appalto, che dovranno essere rispettate dall'appaltatore, con la conseguenza che "non può ritenersi sufficiente ai fini della configurabilità di un appalto fraudolento, la circostanza che il personale dell'appaltante impartisca disposizioni agli ausiliari dell'appaltatore, occorrendo verificare se le disposizioni impartite siano riconducibili al potere direttivo del datore di lavoro, in quanto inerenti a concrete modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative, oppure al risultato di tali prestazioni, che può formare oggetto di genuino contratto di appalto" (cfr. per tutte Cass. civ., Sez. L, 6 giugno
2011, n. 12201; Cass. civ., Sez. L, 15 luglio 2011, n. 15615).
Con specifico riferimento al pubblico impiego, nella giurisprudenza di legittimità, è stato anche affermato il principio generale in forza del quale “ai fini della qualificabilità come rapporto di pubblico impiego di un rapporto di lavoro prestato alle dipendenze di un ente pubblico non economico, rileva che il dipendente risulti effettivamente inserito nella organizzazione pubblicistica ed adibito ad un servizio rientrante nei fini istituzionali dell'ente pubblico, non rilevando in senso contrario l'assenza di un atto formale di nomina, né che si tratti di un rapporto a termine, e neppure che il rapporto sia affetto da nullità per violazione delle norme imperative sul divieto di nuove assunzioni” (Cass. civ., Sez. L, 5 febbraio 2019,
n. 3314, con ivi ulteriori richiami di precedenti giurisprudenziali).
4. Ferme queste premesse, occorre verificare la natura genuina o non degli appalti per cui è causa, concentrando la disamina sulla fase esecutiva dei rapporti, posto che nessuna prova scritta delle “convenzioni” (così chiamate nelle delibere comunali che hanno disposto l'affidamento del servizio alle CO convenute, prodotte sia dalla ricorrente che dall'Amministrazione resistente) è stata offerta in causa.
Ebbene, nel caso di specie, è sostanzialmente pacifico tra le parti costituite che il rapporto di appalto intercorso tra il Comune di e la cooperativa sociale , prima, e la CP_1 CP_6
, poi, abbia avuto ad oggetto, in sostanza, non l'utilizzazione Controparte_2 di un servizio, messo a disposizione della stazione appaltante da parte dell'appaltatore, ma l'utilizzazione delle prestazioni lavorative della ricorrente, inserita organicamente negli uffici comunali, sottoposta al potere gerarchico di direzione e controllo dei dirigenti dello stesso pagina 8 di 12 ente locale, per lo svolgimento di mansioni proprie di un istruttore amministrativo.
In particolare, sono incontestate le allegazioni di a proposito dello Parte_1 svolgimento, su incarico e sotto il controllo di un dirigente del Comune , all'interno CP_1 degli uffici comunali, delle seguenti mansioni: 1) redazione di “quaranta avvisi pubblici e bandi che sono stati poi firmati dal dirigente del settore Programmazione, Pianificazione e
Gestione del Territorio”; 2) esame dei “curricula inviati al Comune di dai CP_1 professionisti” e verifica della “sussistenza dei presupposti degli stessi ai fini del loro inserimento nell'elenco dello stesso Comune per l'affidamento degli incarichi esterni inerenti alla redazione dei rilievi topografici, dei frazionamenti e dell'accatastamento di immobili urbani, procedendo concretamente al loro inserimento”; 3) “verifica delle spese del
[...]
per gli interventi eseguiti sul patrimonio comunale”; 4) redazione, insieme con CP_1 altri funzionari del Comune, del “regolamento degli orti urbani”; 5) “istruttoria” e
“ricognizione degli abusi edilizi presenti nel territorio del comune di ”, con redazione CP_1 dell'elenco “dei cittadini che nel periodo 2011-2016 avevano compiuto tali abusi e non avevano ottemperato agli ordini di demolizione”; 6) “rappresentazione grafica del Piano
Regolatore Comunale di attraverso il software GIS (Geographic Information CP_1
System)”; 7) utilizzo “del software GIS (Geographic Information System)” su richiesta di
“tutti i dipendenti del Comune che lavoravano per il settore Programmazione, CP_1
Pianificazione e Gestione del Territorio”; 8) “verifica di tutte le cartografie del Piano
Regolatore Comunale di , così come elaborate dalla società al fine di CP_1 Parte_2 creare una base sulla quale l'ufficio Urbanistica avrebbe poi potuto lavorare per redigere il nuovo Piano Urbanistico Comunale”; 9) modifica delle suddette cartografie “relative alle zone che la società non aveva riportato correttamente” e successiva trasmissione del “file così corretto al responsabile dell'ufficio Urbanistica, affinché questi lo inoltrasse alla società perché rettificasse i propri elaborati”; 10) redazione di certificati di destinazione urbanistica, sottoposti alla firma del responsabile dell'ufficio; 11) mappatura “per l'individuazione delle aree verdi comunali” e verifica dello “stato delle cessioni di tali aree dai privati al Comune”, per consentire all'Amministrazione di “individuare le aree da destinare agli orti urbani”; 12)
“rendicontazione delle opere pubbliche del Comune di ai fini dell'aggiornamento CP_1 dell'inventario del patrimonio comunale”.
Da ciò discende l'instaurazione tra la ricorrente ed il Comune di di un rapporto di CP_1 lavoro di fatto, ai sensi dell'art. 2126 c.c.
Impropriamente il Comune di ha invocato, per escludere la natura subordinata del CP_1
pagina 9 di 12 rapporto, l'art. 6, comma 13, della Legge Regionale 19 gennaio 2011, n. 1, nella parte in cui, nell'ambito dei programmi ivi previsti per la “riqualificazione, aggiornamento o specializzazione professionale dei lavoratori beneficiari di ammortizzatori sociali”, finalizzati
“all'utilizzo degli stessi presso le pubbliche amministrazioni o il sistema delle imprese”, dispone espressamente: “L'utilizzazione non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro tra lavoratore e amministrazione pubblica o impresa”.
Infatti, la base normativa in forza della quale il Comune ha reperito i fondi per attivare i
“cantieri” in cui è stata occupata anche la ricorrente, è rappresentata dall'art. 29, comma 36, della legge regionale 9 marzo 2015, n. 5, e prima ancora dall'art. 5 della legge regionale 15 marzo 2012, n. 6, che ha autorizzato uno stanziamento di fondi “per la realizzazione di progetti ai sensi dell'articolo 94 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11 (legge finanziaria
1988)”, volti “a dare occupazione a cittadini che non usufruendo di altre sovvenzioni pubbliche o indennità di disoccupazione e/o mobilità si trovino in condizioni di disoccupazione o inoccupazione”.
Detta legge, art. 5, comma 2 bis (introdotto dall'art. 10 della legge regionale 17 dicembre
2012, n. 25), ha consentito ai comuni di impiegare fondi regionali “preferibilmente tramite il ricorso a CO sociali di tipo "B" ed evitando forme di impiego che costituiscano presupposti per la creazione di nuovo precariato”.
Il Comune di solo formalmente si è avvalso di un contratto di appalto con le CP_1 CO convenute, al fine di impiegare i suddetti fondi regionali, mentre, come visto, ha utilizzato direttamente le energie lavorative della ricorrente per i propri fini istituzionali.
5. Alla luce della disciplina di cui all'art. 2126 c.c. occorre quindi verificare se, nell'ambito del rapporto di lavoro sostanzialmente subordinato, intercorso con il Comune di dal 7 CP_1 settembre 2015 al 21 febbraio 2016 e dal 22 agosto 2016 al 18 febbraio 2017, la ricorrente abbia percepito (dalle CO che figuravano come formali datrici di lavoro) compensi inferiori rispetto alla retribuzione alla quale avrebbe avuto diritto secondo la disciplina di legge e di contrattazione collettiva vigente nel tempo.
Secondo quanto previsto dal C.C.N.L. 31 marzo 1999 (Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo alla revisione del sistema di classificazione del personale del comparto delle
Regioni-Autonomie locali), chi, come avesse svolto mansioni di istruttore Parte_1 amministrativo per conto di un ente comunale, avrebbe avuto diritto alla retribuzione propria di un lavoratore dipendente di categoria C, alla quale appartengono “i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da: approfondite conoscenze mono specialistiche (la base teorica di pagina 10 di 12 conoscenze è acquisibile con la scuola superiore) e un grado di esperienza pluriennale, con necessità di aggiornamento;
contenuto di concetto con responsabilità di risultati relativi a specifici processi produttivi/amministrativi; media complessità dei problemi da affrontare basata su modelli esterni predefiniti e significativa ampiezza delle soluzioni possibili;
relazioni organizzative interne anche di natura negoziale ed anche con posizioni organizzative al di fuori delle unità organizzative di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) anche di tipo diretto. Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale”.
Le attività nel campo amministrativo, tecnico e contabile svolte pacificamente dalla ricorrente rientrano appunto nella declaratoria della categoria C, che abbraccia anche il profilo professionale dell'istruttore amministrativo, che risponde appieno alla posizione occupata da
Parte_1
Parte ricorrente (pacificamente retribuita nel corso del rapporto di lavoro come lavoratrice di livello B secondo il C.C.N.L. Cooperative sociali, circostanza ricavabile anche dai contratti di lavoro sottoscritti con le CO convenute e dalle buste paga emesse nel corso dei rispettivi rapporti) ha peraltro chiesto di parametrare il trattamento differenziale alla retribuzione spettante ad un lavoratore di livello C non secondo il sistema classificatorio del
C.C.N.L. del Comparto Regioni ed Autonomie Locali, ma secondo il C.C.N.L. privatistico delle Cooperative sociali.
Si tratta di un contratto collettivo non pertinente e che stabilisce, per un lavoratore di categoria C (in base al proprio sistema classificatorio), secondo i conteggi prodotti in giudizio, un trattamento economico inferiore rispetto a quello che è previsto dal C.C.N.L. Regioni ed
Autonomie Locali.
E' sufficiente osservare che, per un lavoratore di livello C1, il C.C.N.L. 31 luglio 2009 del
Comparto Regioni ed Autonomie locali, biennio economico 2008-2009, prevedeva una retribuzione annua di euro 19.454,15 (cui sommare la tredicesima mensilità), importo elevato ulteriormente dallo stesso C.C.N.L., nella versione aggiornata del 21 maggio 2018, per il triennio 2016/2018, laddove, sulla base dei conteggi della stessa ricorrente, per il proprio livello C, il C.C.N.L. Cooperative sociali aveva previsto una retribuzione annua di euro
18.212,74, compresa la tredicesima mensilità e con tre scatti di anzianità.
Dovendosi pronunciare nei limiti della domanda (art. 112 c.p.c.), è dato al Tribunale riconoscere il trattamento economico differenziale richiesto, che si quantifica in complessivi euro 1.814,80, sulla base dei conteggi aggiornati depositati dalla ricorrente il 20 giugno 2025, pagina 11 di 12 non specificamente contestati dall'Amministrazione.
In definitiva, il deve essere condannato al pagamento in favore della Controparte_1 ricorrente, a titolo di differenze retributive, della somma di euro 1.814,80, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorte capitale, ai sensi dell'art. 22, comma 36, l. 23 dicembre 1994 n. 724.
6. In considerazione dell'accoglimento parziale della domanda, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. le spese di lite devono essere compensate per la metà tra la ricorrente ed il di , il CP_1 CP_1 quale, stante la soccombenza prevalente, deve essere condannato alla rifusione delle spese processuali residue, la cui liquidazione è disposta in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo
2014, n. 55, secondo i parametri per le cause di lavoro di valore compreso tra gli euro
1.100,01 e gli euro 5.200,00.
Nessuna pronuncia sulle spese deve essere resa tra la ricorrente e i convenuti contumaci, che non sono risultati soccombenti ma, non essendosi costituiti, non ne hanno anticipato alcuna.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- condanna il al pagamento in favore della ricorrente, a titolo di Controparte_1 differenze retributive, della somma di euro 1.814,80, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorte capitale, ai sensi dell'art. 22, comma 36, l. 23 dicembre 1994 n. 724, dal giorno di maturazione dei crediti al saldo;
- rigetta ogni altra domanda di parte ricorrente;
- compensa per la metà le spese di lite tra la ricorrente ed il Comune di e condanna CP_1 quest'ultimo alla rifusione in favore della prima delle spese processuali residue, che liquida nella misura di euro 1.000,00 per compenso professionale, oltre euro 24,50 per spese di contributo unificato, oltre spese generali al 15 per cento, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- nulla sulle spese nei rapporti tra la ricorrente e le CO contumaci.
Cagliari, 15 ottobre 2025.
Il Giudice dott. Riccardo Ponticelli
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