Sentenza 21 maggio 2003
Massime • 1
Il credito vantato dal lavoratore nei confronti del datore di lavoro per le somme trattenute sullo stipendio e versate all'I.N.P.S. a titolo di contribuzione previdenziale, nel caso in cui sia accertata l'insussistenza del debito previdenziale, ha natura retributiva e, conseguentemente, ad esso si applica l'art. 429, cod. proc. civ., in materia di interessi e rivalutazione monetaria, indipendentemente dall'accertamento della responsabilità del datore di lavoro, essendo irrilevante che le trattenute siano state effettuate in forza di una legge successivamente dichiarata costituzionalmente illegittima, dovendo altresì ritenersi riservata alla discrezionalità del legislatore ordinario la successiva emanazione di norme di favore per l'I.N.P.S. in ordine alle modalità del rimborso, delle quali il datore di lavoro non può giovarsi, in quanto concernenti il rapporto pubblicistico intercorrente tra questi e l'ente previdenziale (Fattispecie relativa ad azione di ripetizione delle trattenute eseguite dal Consorzio provinciale trasporti casertani sulle retribuzioni dei dipendenti in conseguenza della sentenza della Corte costituzionale n. 261 del 1991 in materia di ampliamento dell'ambito di applicabilità degli sgravi contributivi in favore delle imprese industriali operanti nel Mezzogiorno).
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 5973 del 23https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. I, 23/02/2022, (ud. 20/01/2022, dep. 23/02/2022), n.5973 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente – Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere – Dott. SCALIA Laura – Consigliere – Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere – Dott. SOLAINI Luca – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso n. 26339/2016 proposto da: Fochi Sud s.r.l., in Amministrazione straordinaria, nella persona dei Commissari Liquidatori pro tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Concetta M. Rita Trovato, e Andrea Carroli, ed elettivamente domiciliata presso lo studio …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/05/2003, n. 8026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8026 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PRESTIPINO Giovanni - Presidente -
Dott. LAMORGESE Antonio - Consigliere -
Dott. CELLERINO Giuseppe - Consigliere -
Dott. D'AGOSTINO Giancarlo - rel. Consigliere -
Dott. MORCAVALLO Ulpiano - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CONSORZIO PROVINCIALE TRASPORTI CASERTANI, elettivamente domiciliato in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato SABINO TOMEI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
NE MI, NO TO, MO SA, ER MA, IG DO, AN TO, IZ IN, MO MI, RA GIUSEPPE, domiciliati in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati DO CAROZZA, NICOLA GENTILE, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 134/00 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 06/06/00 - R.G.N. 145/2000;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/02/03 dal Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO;
udito l'Avvocato TOMEI;
udito l'Avvocato CAROZZA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con separati ricorsi, successivamente riuniti, i lavoratori in epigrafe convenivano in giudizio il Consorzio Provinciale Trasporti Casertani (CPTC) di cui erano dipendenti ed esponevano: che con d.l. n. 918 del 1968, convertito in legge n. 1089 del 1968 era stato concesso uno sgravio sul complesso dei contributi dovuti all'INPS dalle aziende industriali operanti nel Mezzogiorno;
che la Corte Costituzionale con sentenza n. 261 del 1991 aveva dichiarato illegittimo l'art. 18 comma 2 del citato decreto nella parte in cui escludeva dal beneficio degli sgravi contributivi i rapporti di lavoro le cui retribuzioni non erano assoggettate all'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria;
che sulla base di tale sentenza, e del successivo d.l. n. 71 del 1993 convertito in legge n. 151 del 1993, l'azienda aveva rimborsato ai dipendenti l'importo dei contributi, indebitamente versati all'INPS, trattenuti sullo stipendio, senza peraltro corrispondere su tali somme interessi e rivalutazione. Ciò premesso chiedevano la condanna del Consorzio al pagamento degli accessori sulle somme rimborsate, con determinazione e quantificazione in separato giudizio. Il Consorzio, tardivamente costituitosi, eccepiva preliminarmente la nullità dei ricorsi per genericità del petitum e comunque la prescrizione del diritto;
nel merito chiedeva il rigetto delle domande.
Il Tribunale di S. Maria Capua Vetere, con sentenza depositata il 16.12.1999, dichiarava la inammissibilità dei ricorsi per indeterminatezza della domanda.
La Corte di Appello di Napoli, con la sentenza qui impugnata, in riforma della decisione di primo grado, accoglieva le domande dei lavoratori.
In motivazione la Corte di merito osservava: che i ricorrenti nell'atto introduttivo avevano sufficientemente precisato le ragioni poste a sostegno della propria domanda e gli elementi di fatto e di diritto sui quali le pretese si fondavano e che comunque, quando il datore di lavoro, come nella specie, abbia già provveduto stragiudizialmente a corrispondere le differenze retributive non pecca di genericità la successiva domanda giudiziale con la quale il lavoratore chieda il pagamento anche degli interessi e della rivalutazione sulle somme predette;
che l'esame della eccezione di prescrizione era precluso dalla tardività della costituzione del Consorzio in primo grado;
che le domande di lavoratori erano fondate nel merito, atteso che il credito del lavoratore verso il datore per il rimborso di contributi indebitamente trattenuti è un vero e proprio credito di lavoro cui è applicabile il disposto dell'art. 429 terzo comma c.p.c..
Per la cassazione di tale sentenza il Consorzio ha proposto ricorso con cinque motivi. I lavoratori intimati resistono con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, denunciando violazione dell'art. 414 c.p.c., il Consorzio sostiene che la Corte napoletana ha errato laddove ha ritenuto che i ricorsi introduttivi abbiano precisato in modo sufficiente l'oggetto della pretesa, posto che in detti atti non vengono individuate le rate di credito retributivo rispetto alle quali si era richiesto la condanna al pagamento degli accessori, ne' viene precisata la data a partire dalla quale si dovrebbero calcolare gli accessori medesimi.
Con il secondo motivo si denuncia la nullità della sentenza impugnata perché il dispositivo non precisa ne' gli importi sui quali debbono essere calcolati gli accessori ne' la data a partire dalla quale tale calcolo deve essere effettuato, rendendo così impossibile il giudizio sul quantum.
Con il terzo motivo, denunciando vizio di ultrapetizione, il ricorrente osserva che mentre nella domanda introduttiva i lavoratori avevano chiesto la condanna del Consorzio al pagamento degli accessori sulle somme "rimborsate" a seguito della sentenza della Corte Costituzionale, la Corte napoletana ha condannato il CPTC al pagamento degli accessori sugli importi tardivamente corrisposti ex lege 151/1993 a titolo di contributi indebitamente trattenuti, fissando la decorrenza dal giorno della maturazione del diritto, in tal modo pervenendo ad una condanna superiore a quella richiesta.
Con il quarto motivo, denunciando violazione dell'art. 429 terzo comma c.p.c. e degli articoli 1224 e 1282 c.c., il ricorrente lamenta che la Corte di merito non ha considerato che il Consorzio ha effettuare le trattenute in perfetta buona fede e che l'INPS, come previsto dalla legge n. 151/1993, ha restituito al Consorzio i contributi senza interessi e rivalutazione, sicché nella vicenda non è ravvisabile alcuna responsabilità per colpa del datore di lavoro.
Con il quinto motivo si deduce che l'efficacia retroattiva della sentenza della Corte Costituzionale non vale a far ritenere illecito il comportamento del Consorzio realizzato anteriormente alla predetta sentenza, non potendo detto comportamento ritenersi caratterizzato da dolo o colpa.
In controricorso gli intimati hanno eccepito l'inammissibilità dell'impugnazione per difetto di procura ad litem, atteso che il mandato risulta rilasciato al difensore dal vice presidente del Consorzio, che a norma di statuto non ne aveva il potere. L'eccezione è priva di fondamento. Il Consorzio, infatti, ha versato in atti copia della delibera del 19 luglio 2000 con la quale il Consiglio di Amministrazione dell'Ente, presieduto dal vice presidente Antonio Reccia in assenza del Presidente, ha autorizzato il predetto a conferire mandato difensivo all'avv. Sabino Tornei per ricorrere in Cassazione contro la sentenza della Corte di Appello di Napoli.
Pertanto il mandato difensivo al difensore risulta regolarmente conferito.
Il primo motivo di ricorso è infondato.
Questa Corte ha costantemente affermato che la nullità del ricorso per carenza dei requisiti di cui all'art. 414 n. 3 e n. 4 c.p.c. può ritenersi sussistente solo quando l'esame complessivo dell'atto non consenta l'individuazione dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e di diritto su cui essa si fonda (cfr. tra le tante Cass. N. 3463 del 2002, Cass. N. 10154 del 2001, Cass. N. 14090 del 2001). La Corte di merito, con valutazione in fatto congruamente motivata e non suscettibile di riesame in sede di legittimità, ha ritenuto che la domanda introduttiva del giudizio contenesse tutti gli elementi necessari alla identificazione della domanda e alla delimitazione delle ragioni della pretesa. Le censure che il ricorrente muove a tale affermazione consistono nel contrapporre alla valutazione del giudice di merito una propria contraria valutazione e sono pertanto irricevibili.
Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso.
Il dispositivo della sentenza della Corte di Appello, condannando il Consorzio a "corrispondere a ciascuno dei lavoratori sugli importi ad essi tardivamente corrisposti . le somme corrispondenti alla svalutazione monetaria ed interessi maturati . da determinarsi in separato giudizio" è sufficientemente determinata e tale da consentire nel successivo giudizio l'esatta quantificazione del credito vantato da ciascun dipendente. La censura di "genericità" rivolta dal ricorrente, sotto tale profilo, alla sentenza impugnata si rivela peraltro del tutto inconsistente non precisando le ragioni per le quali sarebbe di fatto impossibile un successivo giudizio sul quantum.
Anche il terzo motivo non è meritevole di accoglimento. Invero è difficile cogliere la lamentata discrepanza tra la sentenza impugnata, che reca condanna al pagamento degli accessori "sugli importi ... tardivamente corrisposti dal CPTC ex legge 151/1993 a titolo di rimborso per contributi indebitamente trattenuti" e la domanda dei lavoratori diretta ad ottenere la condanna al pagamento degli accessori "sulle somme rimborsate in virtù delle leggi e delle sentenze della corte Costituzionale". Il ricorrente coglie nella sentenza impugnata una "condanna diversa e superiore a quella richiesta" di cui però non precisa i termini sostanziali di contorno, rendendo così non intelligibile il motivo di ricorso, sembrando per contro del tutto pacifico che la sentenza impugnata accolga quello che i lavoratori avevano chiesto con l'atto introduttivo, e cioè il pagamento degli interessi e della rivalutazione sulle somme trattenute per contributi non dovuti e successivamente rimborsate dal consorzio.
Infondati sono anche il quarto ed il quinto motivo di ricorso, che è opportuno esaminare congiuntamente.
Questa Corte, in analoga fattispecie, ha già avuto modo di affermare che le somme a suo tempo trattenute sullo stipendio e versate all'INPS a titolo di contribuzione previdenziale e che il datore di lavoro restituisce al lavoratore per l'accertata inesistenza del debito previdenziale, hanno mera natura retributiva, corrispondendo alla quantità di retribuzione non versata perché trattenuta, per l'adempimento della predetta obbligazione contributiva, oltre i limiti previsti dalla legge;
di conseguenza la natura retributiva del credito dei lavoratori al suddetto rimborso comporta che ad esso non può non essere applicata l'intera disciplina afferente il rapporto di lavoro e quindi anche le disposizioni di cui all'art. 429 c.p.c. in tema di interessi e rivalutazione, costituendo dette voci una componente essenziale del credito medesimo (cfr. Cass. N. 8175 del 2001, in motivazione;
vedi anche Cass. N. 12758 del 1998). L'obbligo di corrispondere gli interessi e la rivalutazione su quote di retribuzione corrisposte in ritardo al lavoratore prescinde, pertanto, dall'accertamento della responsabilità del datore di lavoro, atteso che, come si è sopra evidenziato, i suddetti accessori consistono in una qualità del credito ad esso automaticamente ed inscindibilmente connessa, nel senso che, nel sistema configurato dall'art. 429 cit., il credito lavorativo, maggiorato di tali elementi, rappresenta, nel tempo, l'originario credito nel suo reale valore man mano aggiornato.
Pertanto, ai fini della determinazione del rimborso ai lavoratori, nessuna rilevanza può avere la buona fede dell'ente, per la circostanza che il Consorzio al momento della trattenuta fosse obbligato a tanto da una legge successivamente dichiara illegittima dalla Corte Costituzionale con espunzione ex tunc della norma illegittima dall'ordinamento.
Risponde peraltro ad una insindacabile valutazione discrezionale del Legislatore la emanazione di una normativa di favore per l'INPS, in ordine alle modalità di rimborso dell'indebito previdenziale venuto a crearsi per effetto della sentenza additiva della Corte Costituzionale (d.l. 22 marzo 1993 n. 71 convertito in legge 20 maggio 1993 n. 151), di cui il datore di lavoro non può giovarsi,
trattandosi di normativa riferibile solo al diverso ed autonomo rapporto pubblicistico tra datore di lavoro e Istituto previdenziale (cfr. ancora Cass. N. 8175 del 2001). Per tutte le considerazioni sopra svolte il ricorso, dunque, deve esser respinto.
Sussistono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2003.
Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2003