Sentenza 5 ottobre 2023
Massime • 1
Non è configurabile una responsabilità contrattuale da contatto sociale del Comune affidante per i danni occorsi a un minore collocato in affidamento eterofamiliare, in ragione dell'assenza di specifici e reciproci obblighi di buona fede, di protezione e di informazione che distinguono tale specie di obbligazione dalla responsabilità aquiliana. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la responsabilità contrattuale del Comune per i danni conseguenti all'annegamento di un minore nella piscina di proprietà dei coniugi ai quali era stato affidato, anche tenuto conto che questi ultimi, in quanto individuati dal Tribunale per i minorenni, non potevano considerarsi ausiliari del Comune ex art. 1228 c.c., in assenza di un rapporto di preposizione).
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 05/10/2023, n. 28139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28139 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 2023 |
Testo completo
contro
UNIQA ER VERSICHERUNGEN AG, in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in ROMA alla via ALBERICO II, n. 33, presso lo studio dell'avvocato MANZI ANDREA ([...]) rappresentato e difeso dall'avvocato SC UR ([...]) - controricorrente – nonché contro COMUNE di CREMA, in persona del sindaco in carica, elettivamente domiciliato in ROMA alla via DUCCIO GALIMBERTI, n. 47, presso lo studio dell'avvocato PRIORE MASSIMO ([...]) rappresentato e difeso dall'avvocato AIOLFI DORIANO ([...]) - controricorrente – Numero registro generale 27795/2021 Numero sezionale 2011/2023 Numero di raccolta generale 28139/2023 nonché
contro
Data pubblicazione 05/10/2023 LA AR, MA OR
- intimati -
avverso la SENTENZA della CORTE d'APPELLO di BRESCIA n.1111/2021depositata il 08/09/2021. UP 05/06/2023; R.g. n. 27795 del 2021; estensore: C. LE Pag. 2 di 11 Numero registro generale 27795/2021 Numero sezionale 2011/2023 Numero di raccolta generale 28139/2023 Udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 5/06/2023dal Data pubblicazione 05/10/2023 Consigliere relatore CR LE, osserva quanto segue. FATTI DI CAUSA EI AL, nell'anno 2013, convenne in giudizio, innanzi al Tribunale di Cremona, il Comune di Crema, CA GI e EB AR per chiedere il risarcimento del danno non patrimoniale, a titolo di responsabilità da contatto sociale, a seguito dell'annegamento del figlio NZ AL, nato nel 2007 - affidato ai convenuti dai Servizi Sociali del Comune di Crema - nella piscina incustodita di pertinenza dell'abitazione degli affidatari, nell'estate dell'anno 2009. Il minore era, all'epoca dei fatti, in affido eterofamiliare presso i coniugi GI-AR (che avevano altri due figli e ne avrebbero procreato un terzo durante il periodo di affidamento). Si costituirono in giudizio i convenuti, che chiesero il rigetto della domanda, e venne chiamata in giudizio, dal Comune di Crema, la Uniqa Österreich Versicherungen AG, quale società assicuratrice per la responsabilità civile, che pure, costituitasi in causa, concluse per il rigetto della domanda. Il Tribunale di Cremona, con sentenza n. 554/17, del 06/09/2017, rigettò la domanda. La sentenza di prime cure venne impugnata da EI AL. I convenuti tutti, costituitisi in giudizio, chiesero il rigetto dell'appello e la conseguente conferma della sentenza impugnata. In particolare, i genitori affidatari proposero anche domanda di manleva nei confronti del Comune di Crema. La Corte d'appello di Brescia, con sentenza n 1111 del 08/09/2021, ha riformato parzialmente la sentenza del Tribunale, accogliendo in parte la domanda attorea nei confronti dei genitori affidatari, condannandoli al pagamento di euro ottantamila, oltre UP 05/06/2023; R.g. n. 27795 del 2021; estensore: C. LE Pag. 3 di 11 Numero registro generale 27795/2021 Numero sezionale 2011/2023 Numero di raccolta generale 28139/2023 interessi, a titolo di risarcimento dei danni, e al rimborso delle Data pubblicazione 05/10/2023 spese processuali di entrambi i gradi di giudizio. La Corte territoriale ha, però, rigettato la domanda di risarcimento dei danni proposta dall'attore, e quella di manleva proposta dai genitori affidatari, nei confronti del Comune di Crema, condannando EI AL e i genitori affidatari GI e AR, in solido tra loro e nei rapporti interni in misura del cinquanta per cento tra EI AL, da un lato, e GI e AR, dall'altro, al pagamento in favore del Comune e di Uniqa Österreich Versicherungen AG, delle spese di entrambi i gradi di giudizio. Ricorre in Cassazione EI AL con atto affidato ad un unico motivo, nel quale lamenta l'erroneo esame del titolo di responsabilità - da contatto sociale - in capo al Comune di Crema, l'erronea valutazione e travisamento di una prova documentale essenziale ai fini della decisione, la violazione o falsa applicazione degli artt. 1173, 1218 e 1228 cod. civ. Resistono con separati controricorsi il Comune di Crema e la Uniqa Österreich Versicherungen AG. I coniugi GI-AR non hanno svolto attività difensiva in questa sede. Il ricorso venne destinato alla trattazione nella Sez. VI- 3 e, quindi, con ordinanza interlocutoria n. 34144 del 21/11/2022, rimesso alla trattazione in pubblica udienza, per il rilievo della questione posta. Fissata, a tal fine, l'udienza del 05/06/2023, il Procuratore Generale ha presentato conclusioni scritte con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso. Il ricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE L'unico motivo di ricorso – che denuncia la violazione degli artt. 1173, 1218 e 1228 cod. civ. sotto il profilo di «erroneo esame del UP 05/06/2023; R.g. n. 27795 del 2021; estensore: C. LE Pag. 4 di 11 Numero registro generale 27795/2021 Numero sezionale 2011/2023 Numero di raccolta generale 28139/2023 titolo di responsabilità c.d. da contatto sociale in capo al Comune» Data pubblicazione 05/10/2023 oltre ad «erronea valutazione e travisamento di prova documentale» (il decreto del Tribunale per i Minorenni di Brescia del 18/12/2007) – censura l'affermazione della Corte territoriale secondo cui l'obbligo di protezione del minore, assunto dal Comune di Crema (e idoneo a generare nei genitori biologici del bimbo l'ulteriore affidamento che il loro figlio sarebbe stato al sicuro da ogni rischio), sarebbe stato superato con il provvedimento del Tribunale per i Minorenni di Brescia, rispetto al quale l'ente municipale sarebbe stato chiamato solo ad un'attività di ottemperanza. Assume il ricorrente che, in realtà, i coniugi presso i quali il bimbo venne collocato si sarebbero posti come «ausiliari» attraverso i quali il Comune aveva adempiuto l'obbligazione, non «ex contractu», ma comunque negoziale, ponendosi il «contatto sociale» alla stregua di taluno di quegli altri «atti o fatti» idonei a produrre obbligazioni, ex art. 1173 cod. civ. Il motivo, come rubricato ed esposto, dalla pagina 10 del ricorso, presenta non marginali profili di inammissibilità, in quanto cumula censure di violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ossia degli artt. 1173, 1218 e 1228 cod. civ. e di omesso esame di fatto decisivo e, con riferimento a detta ultima parte dell'esposizione, senza curarsi di apportare nuovi argomenti rispetto a quelli posti a base delle decisioni di primo e secondo grado. Il motivo appare, tuttavia, manifestamente infondato. La responsabilità da cd contatto sociale è una figura che ha trovato il suo luogo di iniziale emersione in relazione alle attività professionali (per prima, quella medica), riguardando «l'operatore di una professione c.d. protetta (cioè una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione da parte dello Stato, art. 348 UP 05/06/2023; R.g. n. 27795 del 2021; estensore: C. LE Pag. 5 di 11 Numero registro generale 27795/2021 Numero sezionale 2011/2023 Numero di raccolta generale 28139/2023 cod. pen.), in particolare se detta professione abbia ad oggetto Data pubblicazione 05/10/2023 beni costituzionalmente garantiti», e ciò perché, «a questo tipo di operatore professionale la coscienza sociale, prima ancora che l'ordinamento giuridico, non si limita a chiedere un “non facere” e cioè il puro rispetto della sfera giuridica di colui che gli si rivolge fidando nella sua professionalità, ma giustappunto quel “facere” nel quale si manifesta la perizia che ne deve contrassegnare l'attività in ogni momento (l'abilitazione all'attività, rilasciatagli dall'ordinamento, infatti, prescinde dal punto fattuale se detta attività sarà conseguenza di un contratto o meno)». Difatti, la «pur confermata assenza di un contratto, e quindi di un obbligo di prestazione» in capo all'esercente una professione «protetta», nel senso già chiarito, «non è in grado di neutralizzare la professionalità (secondo determinati standard accertati dall'ordinamento su quel soggetto), che qualifica “ab origine” l'opera di quest'ultimo, e che si traduce in obblighi di comportamento nei confronti di chi su tale professionalità ha fatto affidamento, entrando in “contatto” con lui». In altri termini, proprio «gli aspetti pubblicistici, che connotano l'esercizio di detta attività, comportano che esso non possa non essere unico da parte del singolo professionista, senza possibilità di distinguere se alla prestazione sanitaria egli sia tenuto contrattualmente o meno» (così, in motivazione, Cass. n. 00589 del 22/01/1999, Rv. 522538- 01). Orbene, ricorrendo tale evenienza «non può esservi (solo) responsabilità aquiliana, poiché questa non nasce dalla violazione di obblighi ma dalla lesione di situazioni giuridiche soggettive altrui (è infatti ormai acquisito che, nell'ambito dell'art. 2043 cod. civ., l'ingiustizia non si riferisce al fatto, ma al danno)», sicché, «quando ricorre la violazione di obblighi, la responsabilità è necessariamente contrattuale, poiché il soggetto non ha fatto (culpa in non faciendo) UP 05/06/2023; R.g. n. 27795 del 2021; estensore: C. LE Pag. 6 di 11 Numero registro generale 27795/2021 Numero sezionale 2011/2023 Numero di raccolta generale 28139/2023 ciò a cui era tenuto in forza di un precedente vinculum iuris, Data pubblicazione 05/10/2023 secondo lo schema caratteristico della responsabilità contrattuale». Fatto generatore dell'obbligazione è, pertanto, il «contatto sociale», assistendosi, così, ad una «dissociazione tra la fonte» – che è «individuata secondo lo schema dell'art. 1173 cod. civ.» (e segnatamente in taluno di quegli ulteriori «fatti o atti» idonei a produrre obbligazioni in conformità con l'ordinamento giuridico) – «e l'obbligazione che ne scaturisce», la quale «può essere sottoposta alle regole proprie dell'obbligazione contrattuale, pur se il fatto generatore non è il contratto» (così, nuovamente, Cass. n. 589 del 1999, cit.). Questo modello di responsabilità, comunemente assimilata alla responsabilità contrattuale, sebbene per inadempimento di un'obbligazione che non è «ex contractu» (ma che scaturisce da taluna di quelle che, nella tripartizione gaiana delle fonti del rapporto obbligatorio, venivano definite come variae causarum figurae), risulta fondato, in sostanza, sull'affidamento che nutre, in ordine alla sua professionalità, chi entri in «contatto» con l'esercente una professione che richiede un particolare titolo abilitativo, imposto anche in relazione al rilievo costituzionali dei beni su cui tale professione incide. Se in questi termini è stato definito lo schema, per così dire, «generale» della responsabilità «da contatto sociale qualificato», si comprende perché esso si sia progressivamente esteso, da quella sanitaria, ad altre professioni «protette», nel senso che si è in precedenza chiarito (ovvero, richiedenti speciali titoli abilitativi in ragione al rango costituzionale dei beni incisi). Estensione che, in particolare, ha investito la professione forense – dove la figura del «contatto sociale» è stata applicata, inizialmente, soprattutto per giustificare la responsabilità disciplinare dell'avvocato per condotte non strettamente inerenti l'esercizio dell'attività defensionale, ma UP 05/06/2023; R.g. n. 27795 del 2021; estensore: C. LE Pag. 7 di 11 Numero registro generale 27795/2021 Numero sezionale 2011/2023 Numero di raccolta generale 28139/2023 in ordine alle quali fu ritenuta egualmente necessaria l'osservanza Data pubblicazione 05/10/2023 delle regole deontologiche, trattandosi, comunque, di condotte inerenti i rapporti tra il professionista e il cliente, nei quali, proprio in ragione della spendita delle sue qualità professionale, l'avvocato «ottenga fiducia» dallo stesso e «ingeneri affidamento» (Sez. U n. 6216 del 23/03/2015, Rv. 580918-01) – e quella notarile (per applicazioni recenti si vedano Cass. n. 09320 del 09/05/2016 Rv. 639919-01 e Cass n. 07746 del 08/04/2020 Rv. 657617-01). Attraverso una ulteriore valorizzazione della esigenza di tutela dell'affidamento, sottesa ad ogni ipotesi di responsabilità «da contatto sociale qualificato», il passaggio successivo, compiuto dalla giurisprudenza di questa Corte, è consistito nella trasposizione di tale ipotesi dal solo piano delle «professioni protette», anche a quello delle relazioni con pubbliche amministrazioni. Infatti, si è ritenuto «qualificato» il contatto sociale tra sfere giuridiche, quando risulti «connotato da uno “scopo” che, per il suo tramite, le parti intendano perseguire», evenienza ipotizzabile anche solo quando un soggetto, al fine di «evitare eventi pregiudizievoli alla persona o al patrimonio» o «di assicurarsi il corretto esercizio dell'azione amministrativa», affidi «i propri beni della vita alla correttezza, all'influenza ed alla professionalità di un'altra persona»; si tratta, dunque, di «un contatto sociale pregnante che diventa fonte di responsabilità – concretando un fatto idoneo a produrre obbligazioni ai sensi dell'art. 1173 cod. civ. – in virtù di un affidamento reciproco delle parti e della conseguente insorgenza di specifici, e reciproci, obblighi di buona fede, di protezione e di informazione», sicché è proprio la sussistenza di «una struttura obbligatoria, vicenda tipica dell'obbligazione senza prestazione che segna «la differenza con la responsabilità aquiliana, alla base della quale non vi è alcun obbligo UP 05/06/2023; R.g. n. 27795 del 2021; estensore: C. LE Pag. 8 di 11 Numero registro generale 27795/2021 Numero sezionale 2011/2023 Numero di raccolta generale 28139/2023 specifico, costituendo anche il generico dovere di “alterum non Data pubblicazione 05/10/2023 laedere” niente altro che la proiezione – insita nel concetto stesso di responsabilità – sul danneggiante del diritto del danneggiato all'integrità della propria sfera giuridica, al di fuori di un preesistente rapporto con il primo, atteso che, senza il rispetto da parte di chiunque altro dal titolare, il diritto in questione non sarebbe tale» (Cass. n. 14188 del 12/07/2016 Rv. 640485-01). L'orientamento, laddove esso richiede che si tratti della violazione di una regola di condotta qualificata e non della violazione del generico dovere di non nuocere, non è mutato neppure negli anni più recenti, avuto riguardo, ad esempio, all'ambito del contratto di appalto (Cass. n. 29711 del 29/12/2020 Rv. 660023 - 01) e dell'ambito scolastico (per una luttuosa vicenda si veda Cass. n. 10516 del 28/04/2017 Rv. 644014 - 01) Stando così le cose, si può fondatamente escludere che la fattispecie sottoposta al vaglio di questa Corte, con il presente ricorso, possa ricondursi alla responsabilità da contatto sociale. Ciò in ragione dell'assenza di «reciproci» obblighi di buona fede, «di protezione e di informazione», necessari, appunto, a dare vita a quella «struttura obbligatoria» che vale a differenziarla dalla responsabilità aquiliana, ove rileva un generico (e unilaterale, sebbene esistente in capo ad ogni consociato, diverso dal titolare dell'interesse leso dalla altrui condotta illecita) obbligo di «alterum non laedere». D'altra parte, inoltre, sembra assai arduo ravvisare nella posizione dei coniugi «collocatari» del minore, specialmente a seguito del provvedimento giudiziario di affido, degli «ausiliari» del Comune, se è vero che la fattispecie di cui all'art. 1228 cod. civ. – al pari di quelle, rilevanti sul piano extracontrattuale, di cui agli 2048 e 2049 cod. civ. – postula, per la sua concreta applicabilità, l'esistenza di un rapporto tra ausiliario e committente ossia del cd. UP 05/06/2023; R.g. n. 27795 del 2021; estensore: C. LE Pag. 9 di 11 Numero registro generale 27795/2021 Numero sezionale 2011/2023 Numero di raccolta generale 28139/2023 rapporto di preposizione (Cass. n. 06756 del 17/05/2001 Rv. Data pubblicazione 05/10/2023 546713-01). Nella prospettazione del ricorrente è, inoltre, del tutto carente, come già brevemente accennato all'inizio della disamina dell'unico (e promiscuo) motivo di ricorso, una idonea censura dell'omesso esame del provvedimento giudiziale, atteso che la sentenza del giudice territoriale ha posto a base del rigetto della domanda, di responsabilità da cd contatto sociale ,specificamente la circostanza che i coniugi GI-AR erano stati individuati, quali affidatari del piccolo NZ, proprio in forza del decreto del Tribunale per i minorenni di Brescia, (si noti che il divieto di impugnazione di legittimità per cd. doppia conforme è stato ribadito, in diversa, rispetto alla previgente, collocazione codicistica, dal nuovo testo dell'art. 360, comma 4, cod. proc. civ., come, appunto, modificato dall'art. 3, comma 27, del d.lgs. n. 149 del 10/10/2022, applicabile ai giudizi introdotti con ricorso notificato dal 01/01/2023). La mancata proposizione di un ricorso incidentale avverso la pronuncia d'appello, predicativa della fondatezza di una pretesa risarcitoria dell'odierno ricorrente nei confronti dei coniugi affidatari, non consente al collegio la concreta disamina dei relativi presupposti - stante il comportamento (che emerge ex actis) concretamente tenuto negli anni dal genitore biologico - alla luce del costante insegnamento,, di questa Corte regolatrice, sulla impredicabilità di un danno in re ipsa nell'attuale sistema della responsabilità civile. Il ricorso è, pertanto, rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente e, tenuto conto dell'attività processuale espletata, in relazione al valore della controversia, sono liquidate come da dispositivo in favore di ciascun controricorrente. UP 05/06/2023; R.g. n. 27795 del 2021; estensore: C. LE Pag. 10 di 11 Numero registro generale 27795/2021 Numero sezionale 2011/2023 Numero di raccolta generale 28139/2023 Nulla per le spese nei confronti dei coniugi GI-AR. Data pubblicazione 05/10/2023 La decisione di rigetto del ricorso comporta che deve darsi atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, per ciascun controricorrente, in euro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione III civile, in data 05/06/2023. Il Consigliere estensore Il Presidente CR LE OM NO UP 05/06/2023; R.g. n. 27795 del 2021; estensore: C. LE Pag. 11 di 11