Cass. civ., sez. III, sentenza 05/10/2023, n. 28139
CASS
Sentenza 5 ottobre 2023

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Sezione III Civile, emessa il 5 ottobre 2023. Le parti in causa erano un genitore biologico, che richiedeva il risarcimento per il danno non patrimoniale subito a seguito dell'annegamento del figlio in affido, e i convenuti, tra cui il Comune di Crema e i genitori affidatari, che si opponevano alla richiesta. Il ricorrente sosteneva la responsabilità del Comune per non aver protetto adeguatamente il minore, invocando la responsabilità da contatto sociale.

La Corte ha rigettato il ricorso, ritenendo infondate le censure del ricorrente. Ha argomentato che la responsabilità da contatto sociale non si applicava al caso in esame, poiché mancavano gli obblighi reciproci di protezione e informazione necessari per configurare tale responsabilità. Inoltre, la Corte ha evidenziato che i coniugi affidatari non potevano essere considerati ausiliari del Comune, in quanto il loro ruolo era definito da un provvedimento del Tribunale per i Minorenni, il quale limitava la responsabilità del Comune a un'attività di ottemperanza. Pertanto, la Corte ha confermato la decisione della Corte d'Appello di Brescia, condannando il ricorrente al pagamento delle spese legali.

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Massime1

Non è configurabile una responsabilità contrattuale da contatto sociale del Comune affidante per i danni occorsi a un minore collocato in affidamento eterofamiliare, in ragione dell'assenza di specifici e reciproci obblighi di buona fede, di protezione e di informazione che distinguono tale specie di obbligazione dalla responsabilità aquiliana. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la responsabilità contrattuale del Comune per i danni conseguenti all'annegamento di un minore nella piscina di proprietà dei coniugi ai quali era stato affidato, anche tenuto conto che questi ultimi, in quanto individuati dal Tribunale per i minorenni, non potevano considerarsi ausiliari del Comune ex art. 1228 c.c., in assenza di un rapporto di preposizione).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 05/10/2023, n. 28139
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 28139
Data del deposito : 5 ottobre 2023

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