Articolo 3 della Legge 9 ottobre 1967, n. 953
Articolo 2Articolo 4
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11 novembre 1967
Art. 3.
Il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a concorrere con i fondi di cui al capitolo n. 5862 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1967 entro il limite di spesa di 200 milioni e per un corrispondente importo di opere al completamento del nuovo Policlinico universitario di Messina.
Entrata in vigore il 11 novembre 1967