Art. 3.
Il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a concorrere con i fondi di cui al capitolo n. 5862 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1967 entro il limite di spesa di 200 milioni e per un corrispondente importo di opere al completamento del nuovo Policlinico universitario di Messina.
Il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a concorrere con i fondi di cui al capitolo n. 5862 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1967 entro il limite di spesa di 200 milioni e per un corrispondente importo di opere al completamento del nuovo Policlinico universitario di Messina.