Cass. civ., sez. III, sentenza 27/05/2009, n. 12282
CASS
Sentenza 27 maggio 2009

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Nel caso in cui venga introdotta, avanti al giudice ordinario, una domanda risarcitoria, ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., nei confronti della P.A. per illegittimo esercizio di una funzione pubblica, il giudice deve procedere, in ordine successivo, alle seguenti indagini: a) in primo luogo, deve accertare la sussistenza di un evento dannoso; b) deve, poi, stabilire se l'accertato danno sia qualificabile come ingiusto, in relazione alla sua incidenza su di un interesse rilevante per l'ordinamento (a prescindere dalla qualificazione formale di esso come diritto soggettivo); c) deve, inoltre, accertare, sotto il profilo causale, facendo applicazione dei criteri generali, se l'evento dannoso sia riferibile ad una condotta della P.A.; d) infine, deve verificare se detto evento dannoso sia imputabile a responsabilità della P.A., considerando che tale imputazione non può avvenire sulla base del mero dato obiettivo dell'illegittimità del provvedimento, richiedendosi, invece, una più penetrante indagine in ordine alla valutazione della colpa che, unitamente al dolo, costituisce requisito essenziale della responsabilità aquiliana. (In applicazione di tale principio, la S.C., ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva omesso, ai fini dell'accoglimento della domanda risarcitoria formulata sulla scorta di un interesse pretensivo al conseguimento di un'autorizzazione commerciale, nella specie negata, di procedere - sul piano oggettivo-causale - al giudizio prognostico circa la fondatezza o meno dell'istanza di parte, da condurre in relazione alla normativa applicabile, e di compiere, sul piano soggettivo, il doveroso controllo sull'imputazione almeno colposa della condotta del pubblico funzionario, non avendo ritenuto, invece, sufficiente, per l'affermazione della responsabilità risarcitoria dell'ente comunale, l'intervenuto annullamento del diniego del nulla-osta presupposto in sede di giurisdizione amministrativa).

Commentario1

  • 1Espulsioni illegittime durante il G8, danni da risarcire (Trib. Genova, 3/10/2009)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 luglio 2019

    I diritti fondamentali sono riconosciuti dalla Costituzione universalmente a tutti gli essere umani: ne consegue che la condizione di reciprocità di cui all'art. 16 summenzionato non trova applicazione allorché si faccia valere la lesione di tali diritti. Non può considerarsi sufficiente ai fini della presunzione di pericolosità la semplice esistenza del fermo di polizia giudiziaria, se il provvedimento restrittivo della libertà personale è stato oggetto di revoca. L'inserimento illecito nell'elenco dei soggetti segnalati alle frontiere dei Paesi Schengen come soggetti potenzialmente pericolosi comporta una limitazione della libertà personale: non può negarsi di per sé l'effetto …

     Leggi di più…
Inizia subito la prova gratuita
Crea un account per accedere agli strumenti d’IA giuridica e sbloccare tutte le funzionalità di Doctrine Pro.
  • Accesso ai contenuti giuridici
  • Prova dell'IA giuridica
  • Collegamento al tuo cloud
Iscriviti gratuitamente

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 27/05/2009, n. 12282
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12282
Data del deposito : 27 maggio 2009

Testo completo