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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/05/2025, n. 4427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4427 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. 39851/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 08.11.2024 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: Italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Adriana Ciccarone presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nato a Licata (AG) il 02.05.1952 cittadino: CP_1
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Antonina Bonvissuto e Gloria Incorvaia presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Licata 14.10.1978
(anno 1978 - atto n. 190 - parte II - serie A)
separati consensualmente con verbale in data 01.07.2021 omologato con decreto del 06.07.2021 n. 12755/2021 del Tribunale di Milano
FATTO
Con ricorso iscritto a ruolo in data 12.11.204 il Sig. chiedeva pronunciarsi la Parte_2 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la sig. che si costituiva Parte_1 con comparsa del 15.01.2025.
All'udienza di comparizione personale delle parti, fissata per il giorno 15.05.2025, celebrata davanti al GOT, le parti chiedevano procedersi ex art. 473-bis.51 in quanto raggiungevano un accordo e chiedevano congiuntamente di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
“1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 14.10.1978 tra Parte_2
e
[...] Parte_1
2. Il signor corrisponderà alla signora a titolo di assegno divorzile l'importo Pt_2 Pt_1 mensile di € 900,00 con decorrenza dal mese di giugno 2025, importo da versare entro e non oltre il
10 di ogni mese in via anticipata, importo rivalutabile annualmente secondo indici Istat;
3. Il signor riconosce alla signora a titolo di arretrati per Istat non versati dal Pt_2 Pt_1 mese di maggio 2022 ad oggi, l'importo di € 1000, importo che verrà versato in due rate mensili, la prima il 23 luglio 2025, la seconda il 23 agosto 2025, importo che verrà accettato dalla signora senza null'altro pretendere dal signor;
Pt_1 Pt_2
4. I signori e concordano che l'appartamento sito in Licata, via Armando Diaz n. Pt_2 Pt_1
83, resti nella diponibilità del signor con impegno della signora a trasferire al Pt_2 Pt_1 signor la quota 50% della proprietà di cui, oggi, la stessa è titolare;
trasferimento di Pt_2 proprietà che dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2025. Di contro, il signor si impegna a Pt_2 trasferire alla signora il 50% della proprietà dell'immobile sito in Pantelleria via San Leonardo di cui Pt_1 lo stesso, oggi, è titolare, entro il 31 dicembre 2025;
5. La signora rinuncia alla richiesta nei confronti del signor dei frutti civili Pt_1 Pt_2 dell'appartamento sito in Licata via Armando Diaz n. 83.
6. Spese compensate.”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con ordinanza del 14.05.2025 il Giudice delegato, dato atto dell'accordo raggiunto, ha disposto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c., assegnando un termine alle parti per il deposito di note scritte.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Licata 14.10.1978 tra e Parte_2 Parte_1
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LICATA (AG) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge, nonché anche agli Ufficiali di Stato Civile dei Comuni di Gela (CL) e Adrano (CT) dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 21.05.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 08.11.2024 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: Italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Adriana Ciccarone presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nato a Licata (AG) il 02.05.1952 cittadino: CP_1
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Antonina Bonvissuto e Gloria Incorvaia presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Licata 14.10.1978
(anno 1978 - atto n. 190 - parte II - serie A)
separati consensualmente con verbale in data 01.07.2021 omologato con decreto del 06.07.2021 n. 12755/2021 del Tribunale di Milano
FATTO
Con ricorso iscritto a ruolo in data 12.11.204 il Sig. chiedeva pronunciarsi la Parte_2 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la sig. che si costituiva Parte_1 con comparsa del 15.01.2025.
All'udienza di comparizione personale delle parti, fissata per il giorno 15.05.2025, celebrata davanti al GOT, le parti chiedevano procedersi ex art. 473-bis.51 in quanto raggiungevano un accordo e chiedevano congiuntamente di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
“1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 14.10.1978 tra Parte_2
e
[...] Parte_1
2. Il signor corrisponderà alla signora a titolo di assegno divorzile l'importo Pt_2 Pt_1 mensile di € 900,00 con decorrenza dal mese di giugno 2025, importo da versare entro e non oltre il
10 di ogni mese in via anticipata, importo rivalutabile annualmente secondo indici Istat;
3. Il signor riconosce alla signora a titolo di arretrati per Istat non versati dal Pt_2 Pt_1 mese di maggio 2022 ad oggi, l'importo di € 1000, importo che verrà versato in due rate mensili, la prima il 23 luglio 2025, la seconda il 23 agosto 2025, importo che verrà accettato dalla signora senza null'altro pretendere dal signor;
Pt_1 Pt_2
4. I signori e concordano che l'appartamento sito in Licata, via Armando Diaz n. Pt_2 Pt_1
83, resti nella diponibilità del signor con impegno della signora a trasferire al Pt_2 Pt_1 signor la quota 50% della proprietà di cui, oggi, la stessa è titolare;
trasferimento di Pt_2 proprietà che dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2025. Di contro, il signor si impegna a Pt_2 trasferire alla signora il 50% della proprietà dell'immobile sito in Pantelleria via San Leonardo di cui Pt_1 lo stesso, oggi, è titolare, entro il 31 dicembre 2025;
5. La signora rinuncia alla richiesta nei confronti del signor dei frutti civili Pt_1 Pt_2 dell'appartamento sito in Licata via Armando Diaz n. 83.
6. Spese compensate.”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con ordinanza del 14.05.2025 il Giudice delegato, dato atto dell'accordo raggiunto, ha disposto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c., assegnando un termine alle parti per il deposito di note scritte.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Licata 14.10.1978 tra e Parte_2 Parte_1
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LICATA (AG) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge, nonché anche agli Ufficiali di Stato Civile dei Comuni di Gela (CL) e Adrano (CT) dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 21.05.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG