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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 15/07/2025, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
Il Giudice del Lavoro, Dott. Aureliano Deluca, dato atto della trattazione della presente controversia all'udienza del 14.07.2025, ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia individuale di lavoro recante n.R.G. 720/2024
TRA
(C.F.: ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. G. Marone (C.F.: ) C.F._2
ricorrente
CONTRO
[...]
[...]
Controparte_1
, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi, ai
[...]
sensi dell'art. 417-bis c.p.c., dal Dott. P. Trippitelli
resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 27.12.2024, la parte ricorrente in epigrafe indicata, dopo aver premesso di essere docente di ruolo con decorrenza giuridica dal 01.09.1993 ed economica dal 24.09.1993, nonché di aver conseguito, a seguito di apposita istanza, decreto di ricostruzione di carriera emesso dall'amministrazione convenuta dal cui calcolo era stato del tutto pretermesso il servizio pre-ruolo svolto nel corso dell'annualità 2013, ha domandato accertarsi l'illegittimità di tale parziale riconoscimento, con conseguente condanna dell'amministrazione resistente al riconoscimento integralmente di detto servizio e, quindi, della corretta anzianità maturata, con attribuzione della giusta fascia stipendiale, nonché al pagamento delle differenze retributive così maturate, oltre interessi e rivalutazione. Ha rassegnato, quindi, le seguenti conclusioni: “a) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto e valutato a fini giuridici e previdenziali l'anno 2013 nella ricostruzione della propria carriera, con conseguente ridefinizione delle progressioni economiche effettivamente maturate secondo gli scaglioni e le posizioni stipendiali previste dalla vigente disciplina pattizia per la determinazione del giusto trattamento retributivo;
b) nonché, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere la rivalutazione della carriera sinora svolta e, quindi, al riconoscimento a fini giuridici, previdenziali e retributivi di tutta l'anzianità di servizio complessivamente maturata, ivi incluso l'anno 2013, con corrispondente inquadramento nella relativa fascia stipendiale spettante e precisamente nella fascia stipendiale 28/34 a decorrere dall'a.s. 2018/2019;
c) per l'effetto, condannare il ad Controparte_1
effettuare alla rivalutazione integrale della carriera del ricorrente che
Pag. 2 di 24 includa anche l'anno 2013, con riconoscimento dell'anzianità maturata e conseguente inquadramento nella fascia stipendiale effettivamente spettante;
d) conseguentemente, condannare il al Controparte_1
pagamento di tutte le differenze retributive dovute in ragione dell'inquadramento nelle fasce stipendiali derivante dalla corretta ricostruzione di carriera, inclusiva dell'anno 2013, oltre interessi e rivalutazione come per legge, ovvero nella diversa somma che codesto on.le
Tribunale riterrà di giustizia;
e) n ogni caso, dichiarare la nullità e/o annullamento o comunque disapplicare ex art. 63 del D.Lgs. 30.03.2001 n.
165 smi qualsiasi atto e/o provvedimento lesivo degli interessi e dei diritti del ricorrente, siccome irrimediabilmente illegittimo e/o invalido, ivi compreso il decreto di ricostruzione di carriera adottato, siccome omette la valutazione dell'anno 2013”. Il tutto, con vittoria di spese di lite, con distrazione.
Costituitosi in giudizio, il resistente, previa eccezione di CP_1
prescrizione dell'invocato diritto, ha domandato il rigetto del ricorso, in quanto infondato in fatto e in diritto. Il tutto, con vittoria di spese di lite.
Il ricorso è parzialmente fondato e, in quanto tale, merita accoglimento, per quanto di ragione.
In via preliminare, deve premettersi che, tenuto conto del petitum del giudizio in base a quanto argomentato e dedotto nella domanda, il thema decidendum della controversia va circoscritto alla asserita illegittimità della condotta ministeriale che non avrebbe riconosciuto integralmente il servizio pre-ruolo prestato dal ricorrente con riguardo unicamente all'annualità 2013, annualità
Pag. 3 di 24 del tutto pretermessa dal convenuto nel calcolo della ricostruzione CP_1
di carriera.
Tanto premesso, risulta non contestato - oltre che comprovato dalla documentazione agli atti (cfr. doc. n. 1 fascicolo parte ricorrente) – che parte ricorrente è stata assunta come docente di ruolo con decorrenza giuridica dal
01.09.1993 ed economica dal 24.09.1993, nonché che il decreto di ricostruzione di carriera emesso dall'amministrazione scolastica le ha riconosciuto un anzianità di servizio complessiva utile a fini giuridici ed economici non considerando, ad ogni effetto, l'annualità 2013.
La specifica questione per cui è causa trae fondamento dall'art. 9 D.L. n.
78/2010 (conv. in L. n. 122/2010), come modificato dall'art. 1, comma 1,
D.P.R. n. 122/2013, il quale, per quanto qui di rilievo, recita come segue:
“Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo, per le progressioni di carriera comunque denominate, maternità,
Pag. 4 di 24 malattia, missioni svolte all'estero, effettiva presenza in servizio, fatto salvo quanto previsto dal comma 17, secondo periodo, e dall'articolo 8, comma
14” (comma 1); “Per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed
Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 14” (comma 23). Inoltre, l'art. 8, comma 14, prevede che: “Fermo quanto previsto dall'art. 9, le risorse di cui all'articolo
64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono comunque destinate, con le stesse modalità di cui al comma 9, secondo periodo, del citato articolo
64, al settore scolastico. Alle stesse finalità possono essere destinate risorse da individuare in esito ad una specifica sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale per il personale della scuola, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e nel rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica. La destinazione delle risorse previste dal presente comma è stabilita con decreto di natura non regolamentare del di Controparte_2
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative”.
Dunque, il citato impianto normativo - nel dichiarato intento di soddisfare esigenze connesse al risparmio della spesa pubblica nel settore di riferimento
- aveva previsto, per l'arco temporale espressamente indicato, che il trattamento economico complessivo dei dipendenti non potesse superare quello attribuito per l'anno 2010, così introducendo un “blocco economico” derivante dal divieto di incrementare gli importi dovuti in ragione
Pag. 5 di 24 dell'eventuale maturazione di uno scatto stipendiale, di talché nessun incremento economico avrebbe potuto aversi durante il predetto intervallo temporale.
Di poi, con l'entrata in vigore del D.L. n. 98/2011 (conv. in L. n. 111/2011) e sulla base del già citato art. 1, comma 1, D.P.R. n. 122/2013, il suddetto blocco è stato prorogato di un anno, al punto da ricomprendervi anche l'annualità 2013 (art. 16).
La giurisprudenza costituzionale – chiamata ad esprimersi sulla compatibilità
a Costituzione delle norme richiamate – ha reiteratamente ribadito la loro legittimità costituzionale, in considerazione della loro ratio ispiratrice, ma soltanto nel rispetto di limiti rigidi e precisi, ovvero se operante unicamente –
e, quindi, in via eccezionale – limitatamente all'arco temporale di riferimento tassativamente indicato (Cort. Cost. n. 304/2013; Cort. Cost. n. 310/2013;
Cost. Cost. n. 154/2014; Cort. Cost. n. 219/2014; Cort. Cost. n. 178/215;
Cort. Cost. 168/2020).
Ciò posto, nel caso di specie non si discute sulla legittimità costituzionale del menzionato impianto normativo che aveva disposto il blocco delle progressioni economiche per l'anno 2013, bensì, esclusivamente, di come tali norme vadano interpretate per quanto riguarda contenuto ed effetti, se in termini sia giuridici che economici, ovvero solo in termini economici.
Su tale questione si è di recente espressa la giurisprudenza di legittimità, con motivazioni pienamente condivisibili, di cui si riportano di seguito i passaggi salienti: “… la sentenza della Corte d'Appello è stata impugnata
“limitatamente alla parte in cui ... ha riconosciuto un'anzianità di servizio pari ad anni 24 a decorrere dal 31.12.2014”, non quindi nella parte in cui il
Pag. 6 di 24 è stato condannato a pagare differenze retributive che sono maturate CP_3
prima del 2013. È pertanto evidente che il ricorso è basato sull'errato presupposto che le norme di legge di blocco non riguardino solo gli
“incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti” (così
l'art. 9, comma 23, del d.l. 78 del 2010, cit.), ma la stessa progressione in carriera, di modo che gli anni di blocco (e, dunque, per quanto ancora interessa, il 2013) non dovrebbero essere considerati nemmeno al diverso fine del riconoscimento giuridico di una superiore fascia stipendiale di inquadramento. Ma una siffatta interpretazione estenderebbe la portata normativa delle disposizioni di legge asseritamente violate al di là del significato letterale delle parole usate, il che non è consentito dal carattere eccezionale delle disposizioni di legge (che derogano ai comuni principi di autonomia negoziale delle parti sociali) e nemmeno è richiesto per raggiungere lo scopo che il legislatore si è prefisso emanando quelle disposizioni…” (Cass. n. 16133/2024).
Sulla scorta di siffatti principi è dato desumersi che, se la ratio del c.d.
“blocco stipendiale” era quella di assicurare il contenimento della spesa pubblica, con specifico riferimento all'arco temporale espressamente indicato
– finalità, questa, che è stata valorizzata dalla Corte Costituzionale per addivenire ad una valutazione di legittimità costituzionale della disciplina in trattazione - e se le disposizioni normative che hanno previsto tale blocco sono da interpretarsi in modo rigoroso e tassativo, dato il loro carattere temporaneo ed eccezionale, è giocoforza ritenere che l'esclusione dell'anno
2013 dal computo della ricostruzione di carriera del dipendente deve riferirsi unicamente ai suoi effetti economici, non già anche a quelli giuridici.
Pag. 7 di 24 Più nello specifico, posto che il carattere eccezionale delle richiamate disposizioni deve essere necessariamente collegato alla limitazione temporale del sacrificio economico imposto ai dipendenti pubblici, a fronte di esigenze altrettanto temporanee di contenimento della spesa pubblica, deve ritenersi che la salvezza del blocco normativo ritenuta dalla Corte Costituzionale presuppone una interpretazione stringente di tale disciplina, limitata al fatto che i trattamenti retributivi degli anni interessati al blocco non potevano superare quello ordinariamente spettante per l'anno 2010, precludendo, quindi, ogni possibile incremento nei medesimi anni bloccati, quale altrimenti sarebbe risultato dalle progressioni di anzianità, e ciò di riflesso al fatto che, sempre con riferimento ai soli anni oggetto del blocco, era vietato ogni incremento delle risorse destinate al pagamento delle medesime progressioni economiche. Conseguentemente, proprio alla luce della giurisprudenza costituzionale ora sintetizzata, l'unica interpretazione legittima del blocco delle progressioni è quella di non consentire un aumento del trattamento economico dei dipendenti nello stesso periodo bloccato, ferma restando la valutazione giuridica di quel medesimo servizio nella complessiva carriera del docente. In altri termini, l'unica interpretazione costituzionalmente legittima del cd. blocco è quella di non consentire un aumento del trattamento economico dei dipendenti esclusivamente nel periodo indicato nella norma, ferma restando, invece, la valutazione giuridica dell'annualità maturata ai fini della progressione dell'anzianità, atteso che, diversamente opinando, si produrrebbe una “ultrattività” non consentita ed inammissibile della disciplina in trattazione, in contrasto, quindi, con i dettami della citata giurisprudenza costituzionale.
Pag. 8 di 24 Se ne inferisce che, per quanto concerne l'annualità 2013, il blocco stipendiale, così come disciplinato dal D.L. n. 78/2010, incide solo sulla progressione stipendiale e non più, in generale, sulla ricostruzione dell'anzianità di servizio da cui derivano effetti giuridici. Diversamente, infatti, si addiverrebbe ad una illegittima interpretazione ultrattiva della disciplina speciale, atteso che il blocco economico di singoli anni produrrebbe effetti non limitati nel tempo ed a quel medesimo periodo, bensì estesi al futuro, coinvolgendo l'intera carriera e precludendo l'inserimento nell'anzianità di servizio dei medesimi anni bloccati, i quali giuridicamente finirebbero così per perdere il loro rilievo in modo definitivo, come se non fosse mai stato svolto per tale periodo alcun servizio pre-ruolo.
In ragione di tanto, non vi è dubbio alcuno che anche l'anno 2013 debba valere a fini giuridici e, conseguentemente, essere riconosciuto nel calcolo dell'anzianità di servizio.
Applicando le suddette coordinate ermeneutiche al caso di specie, deve ritenersi illegittima la condotta dell'amministrazione scolastica concretatasi nel non aver computato, ai fini della ricostruzione di carriera di parte ricorrente, l'annualità 2013 ai fini giuridici, ossia relativamente al calcolo della corretta anzianità di servizio.
Cionondimeno, non è meritevole di accoglimento il ricorso nella parte in cui parte ricorrente - oltre a domandare la corretta ricostruzione di carriera che comporti il ricalcolo della sua anzianità di servizio ricomprendendovi anche l'anno 2013 – domanda il reinquadramento nella diversa e superiore fascia
Pag. 9 di 24 stipendiale derivante dal prefato ricalcolo e, per l'effetto, il pagamento delle differenze retributive così maturate.
A tal riguardo, deve osservarsi che, per le ragioni già evidenziate, un conto sono gli effetti giuridici, un altro sono gli effetti economici: l'inclusione dell'anno 2013 illegittimamente pretermesso ben può determinare effetti giuridici sulla corretta ricostruzione di carriera che tale inclusione comporta
(es.: anzianità di servizio, raggiungimento dell'età pensionabile, raggiungimento dei requisiti per il tramutamento, valutazione dell'anzianità di servizio ai fini delle graduatorie, ecc.). Di contro, essa non può determinare l'inquadramento in una diversa e superiore fascia stipendiale, con conseguente progressione economica e maturazione delle relative differenze retributive, atteso che questo costituisce un effetto non già giuridico, bensì economico, ossia proprio l'effetto che la disciplina speciale sui blocchi – più vote fatta salva dal Giudice delle leggi, come innanzi precisato – mirava a precludere. E tanto proprio in sintonia con quanto affermato dalla Corte di Cassazione con la pronuncia n. 16133/2024 - citata dallo stesso ricorrente -, la quale ha espressamente ribadito il principio secondo cui l'annualità 2013 deve essere considerata nel computo della ricostruzione di carriera del docente ai soli fini giuridici, non anche a quelli economici.
Invero, la previsione dell'art. 9, comma 23, D.L. n. 78/2010, prorogata poi al
31 dicembre 2013, per cui l'anno 2013 non è utile “ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti”, costituisce specifica applicazione, nel settore scolastico, della disciplina stabilita, in via generale, dall'art. 9, comma
21, D.L. n. 78/2010, a termini del quale “I meccanismi di adeguamento
Pag. 10 di 24 retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011,
2012 e 2013 ancorché a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici”.
Quindi, il tenore letterale dell'art. 9, comma 23, D.L. n. 78/2010, specifico per il personale della scuola, così come quello dell'art. 9, comma 21, applicabile a tutto il pubblico impiego, è chiaro nell'escludere l'utilità dell'anno 2013 (per quanto qui rileva) ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici. Trattasi di esclusione di portata ampia e generale, di talché la limitazione - ipotizzata da parte ricorrente - dell'ambito di applicazione della disposizione alle sole progressioni economiche destinate a maturare nel periodo del blocco e/o alla sola prima progressione economica maturata dopo il periodo del blocco non soltanto non trova alcun riscontro e alcun supporto nel chiaro disposto del
Pag. 11 di 24 testo normativo (che nulla prevede al riguardo), ma, anzi, è contraria allo stesso tenore testuale della disposizione, come innanzi richiamato ed interpretato letteralmente, atteso che la norma è ben chiara nell'escludere tout court l'utilità dell'anno 2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici.
In altri termini, l'anzianità maturata nell'anno 2013, per tutte le ragioni sopra esposte, conserva certamente effetti ai fini giuridici e, pertanto, a mero titolo esemplificativo, con riferimento ai docenti, ai fini delle graduatorie di istituto, ai fini delle graduatorie per la mobilità provinciale e interprovinciale, ai fini del requisito dei 5 anni di anzianità richiesto dall'art. 1 D.Lgs. n.
165/2001 per la partecipazione al concorso per dirigente scolastico, oppure, più in generale, per tutti i pubblici dipendenti, ai fini del superamento del periodo di prova, ai fini del requisito di anzianità richiesto per la partecipazione a determinati tipi di selezione, ai fini della maturazione dei 5 anni necessari per poter usufruire del congedo per la formazione di cui all'art. 5 L. n. 53/2000, ai fini del periodo minimo di permanenza nella sede di prima assegnazione stabilito dall'art. 35, comma 5-bis, D.Lgs. n. 165/2001; essa, tuttavia, non può produrre effetti a fini economici, ossia con riferimento alla progressione economica in una diversa e superiore fascia stipendiale ed alle conseguenti differenze retributive così astrattamente maturate. Peraltro, la stessa pronuncia della Corte di Cassazione menzionata da parte ricorrente
(Cass. n. 16133/2024 cit.) distingue chiaramente gli effetti giuridici ed economici della progressione in carriera, precisando che “la progressione in carriera va tenuta distinta dai suoi effetti economici. Il blocco dettato da esigenze di contenimento della spesa pubblica deve riguardare solo gli effetti economici (essendo ciò funzionale e sufficiente al raggiungimento del suo
Pag. 12 di 24 scopo), senza influire negativamente sulla carriera a fini giuridici”. A ciò si aggiunga che la Corte Costituzionale, con la già richiamata sentenza n.
310/2013, ha in merito statuito che “…il quarto periodo del comma 21 stabilisce che «Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici». Rileva, quindi, anche nel caso in esame, quanto affermato dalla Corte con la sentenza n. 189 del 2012, laddove si è individuata la ratio legis dell'art. 9, comma 17, nella necessità di evitare che il risparmio della spesa pubblica derivante dal temporaneo divieto di contrattazione possa essere vanificato da una successiva procedura contrattuale o negoziale che abbia ad oggetto il trattamento economico relativo proprio a quello stesso triennio 2010-2012, trasformandosi così in un mero rinvio della spesa. A maggior ragione valgono tali considerazioni, circa la razionalità del sistema, per la misura incidente sulle classi e sugli scatti, poiché le disposizioni censurate non modificano il meccanismo di progressione economica che continua a decorrere, sia pure articolato, di fatto, in un arco temporale maggiore, a seguito dell'esclusione del periodo in cui è previsto il blocco” (punto n. 13.3). “Con particolare riferimento poi alla ragionevolezza dello sviluppo temporale delle misure, non ci si può esimere dal considerare l'evoluzione che è intervenuta nel complessivo quadro, giuridico-economico, nazionale ed europeo. La recente riforma dell'art. 81 Cost, a cui ha dato attuazione la legge 24 dicembre 2012, n. 243
(Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione), con l'introduzione, tra l'altro, di regole sulla spesa, e dell'art. 97, primo comma, Cost.,
Pag. 13 di 24 rispettivamente ad opera degli artt. 1 e 2 della legge costituzionale 20 aprile
2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale), ma ancor prima il nuovo primo comma dell'art. 119 Cost., pongono l'accento sul rispetto dell'equilibrio dei bilanci da parte delle pubbliche amministrazioni, anche in ragione del più ampio contesto economico europeo. Non è senza significato che la direttiva 8 novembre
2011, n. 2011/85/UE (Direttiva del Consiglio relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri), evidenzi come «la maggior parte delle misure finanziarie hanno implicazioni sul bilancio che vanno oltre il ciclo di bilancio annuale» e che «Una prospettiva annuale non costituisce pertanto una base adeguata per politiche di bilancio solide» (20° Considerando), tenuto conto che, come prospettato anche dalla difesa dello Stato, vi è
l'esigenza che misure strutturali di risparmio di spesa non prescindano dalle politiche economiche europee.” (punto n. 13.4). “Le norme impugnate, dunque, superano il vaglio di ragionevolezza, in quanto mirate ad un risparmio di spesa che opera riguardo a tutto il comparto del pubblico impiego, in una dimensione solidaristica - sia pure con le differenziazioni rese necessarie dai diversi statuti professionali delle categorie che vi appartengono - e per un periodo di tempo limitato, che comprende più anni in considerazione della programmazione pluriennale delle politiche di bilancio” (punto n. 13.5). Non è, dunque, costituzionalmente illegittima la scelta del legislatore, che “…è stata quella di realizzare una economia di spesa e non un semplice rinvio della stessa, come si verificherebbe se i tagli fossero recuperabili…” (Corte Cost. n. 310/2013, punto n. 13.3) e cioè di
“sterilizzare”, ai fini economici, un intero periodo temporale, realizzando, appunto, un risparmio di spesa.
Pag. 14 di 24 In altri termini, la Corte Costituzionale ha già esaminato la proiezione
“strutturale” della misura incidente sulle classi e sugli scatti, escludendone qualsiasi profilo di irragionevolezza, nonostante l'idoneità dell'intervento legislativo a determinare effetti permanenti sotto il profilo economico, senza che ciò tuttavia venga ad intaccare il complessivo meccanismo di progressione economica “sia pure articolato, di fatto, in un arco temporale maggiore, a seguito dell'esclusione del periodo in cui è previsto il blocco”
(Corte Cost. n. 310/2013, punto 13.3).
Dunque, alla luce del chiaro tenore testuale dell'art. 9, commi 21 e 23, D.L.
n. 78/2010 (la cui disciplina è stata prorogata fino al 31 dicembre 2013 dall' art. 1, comma 1, lett. b) D.P.R. n. 122/2013), nonché della manifesta infondatezza di qualsiasi dubbio di legittimità costituzionale di tale disciplina, l'annualità 2013 deve conseguentemente considerarsi tuttora non utile “…ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti…”, con la conseguenza che i servizi prestati nell'annualità 2013 restano utili ai soli fini giuridici.
Le su esposte considerazioni hanno ricevuto l'avallo della Suprema Corte di
Cassazione, la quale, chiamata a pronunciarsi sulla tematica in trattazione, con una analitica ed articolata motivazione, alla quale si si ritiene di prestare adesione, ha stabilito che “… 2.3. É dunque alla luce del quadro normativo sopra riportato che va risolta la questione in rilievo inerente all'interpretazione ed all'applicazione dell'art. 9, comma 23, che, secondo la
Corte territoriale, ha impedito di tener conto della annualità del 2013 limitatamente al trattamento retributivo spettante nell'anno in questione, senza incidere in alcun modo sul regolamento del rapporto per il periodo
Pag. 15 di 24 successivo a quello interessato dalla normativa di «blocco»; viceversa, per il ricorrente, ha comportato la definitiva sterilizzazione a fini CP_1
economici dell'annualità in parola, non computabile neppure ai fini dello sviluppo stipendiale successivo alla normativa di blocco, sino all'eventuale intervento della contrattazione collettiva, consentito solo previo stanziamento delle relative risorse. Si tratta di un contrasto interpretativo che si registra anche nella giurisprudenza di merito e che va risolto, ad avviso del Collegio, ritenendo maggiormente rispondente al tenore testuale ed alla ratio delle disposizioni sopra richiamate la tesi che, ferma la non sovrapposizione, anche in ambito scolastico, fra effetti giuridici ed effetti economici dell'anzianità di servizio, esclude che, in difetto di intervento della contrattazione collettiva, l'annualità del 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente ed ATA ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al 2014. A queste conclusioni si perviene muovendo dal preliminare rilievo che la fattispecie oggetto di causa trova la sua disciplina specifica nel comma 23 del citato art. 9, che nell'escludere, per effetto della proroga disposta dal d.P.R. n. 122/2013, l'utilità del periodo
2010/2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, non pone alcun limite temporale alla «sterilizzazione» degli anni in questione e delinea un meccanismo di sospensione, destinato a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva, a sua volta condizionata dal preventivo reperimento delle risorse, ad oggi limitato alle sole annualità del 2011 e del 2012. 2.4. Si tratta di una disciplina che si armonizza con quella dettata per l'impiego pubblico non contrattualizzato dal secondo periodo del comma 21 che, analogamente, esclude l'utilità delle annualità in parola per tutte le categorie che, secondo i rispettivi
Pag. 16 di 24 ordinamenti, fruiscono di un meccanismo di progressione automatica stipendiale basata sulla sola anzianità di servizio, progressione che significativamente è stata disciplinata dallo stesso comma 21 in termini diversi dalla progressione di carriera in senso proprio e dai passaggi di area, rispetto ai quali il legislatore si è limitato a prevedere, ferma l'immediata produzione degli effetti giuridici, il differimento di quelli economici alle annualità successive al termine del «blocco». La diversità della disciplina si giustifica in ragione del rilievo che le progressioni orizzontali e verticali, all'esito della riformulazione dell'art. 52 del d.lgs. n.
165/2001, non conseguono alla sola maturazione di una maggiore anzianità di servizio ma presuppongono procedure selettive (quanto alle progressioni all'interno dell'area) o concorsuali (per il passaggio ad area superiore), rispetto alle quali l'anzianità produce effetti solo se congiunta al merito, perché rilevano le qualità culturali e professionali, l'attività svolta ed i risultati conseguiti ( art. 52 comma 1 bis). Si tratta, quindi, di progressioni che non vanno confuse con gli avanzamenti automatici che, in ambito scolastico, derivano dalla previsione di un sistema retributivo fondato su fasce stipendiali legate all'anzianità di servizio, fasce che producono effetti solo sul piano economico e non sono assimilabili allo sviluppo professionale all'interno dell'area né, tanto meno, al passaggio fra aree diverse, che caratterizzano, invece, gli altri comparti delle amministrazioni pubbliche. E', quindi, questa diversità di fondo fra le progressioni in senso proprio e gli avanzamenti stipendiali conseguenti all'anzianità di servizio, che ha indotto il legislatore a prevedere la disciplina differenziata di cui sopra si è detto, che, lo si ripete, prevede, in un caso, il differimento dell'effetto economico alla cessazione del periodo di blocco, nell'altro la sterilizzazione delle
Pag. 17 di 24 annualità, sterilizzazione che, pur proiettandosi nel tempo, non determina alcun sacrificio diverso ed ulteriore rispetto a quello richiesto dal d.l. n.
78/2010, perché il meccanismo di progressione riprende a decorrere alla cessazione del periodo di blocco, determinando unicamente un ritardo nell'acquisizione della fascia stipendiale superiore, che resta comunque garantita, con la conseguenza che, in difetto dell'intervento della contrattazione collettiva, che ha già consentito il recupero sino a tutto il
2012, il pregiudizio economico resta limitato alle annualità “sterilizzate” e, quindi, ora al solo 2013. 2.5. In tal senso si è anche espressa la Corte
Costituzionale che, nell'escludere i denunciati profili di illegittimità prospettati in relazione al personale docente universitario, il cui trattamento stipendiale è differenziato sulla base di classi e scatti di anzianità, dopo avere rilevato che la normativa effettivo risparmio sulla spesa che impedisce, in linea di principio e salvo le eccezioni espressamente previste, il recupero nelle annualità successive delle somme non erogate, ha aggiunto che proprio questa esigenza giustifica le disposizioni dettate in tema di classi stipendiali e scatti di anzianità (ai quali sono assimilabili le fasce stipendiali), disposizioni che «non modificano il meccanismo di progressione economica che continua a decorrere, sia pure articolato, di fatto, in un arco temporale maggiore, a seguito dell'esclusione del periodo in cui è previsto il blocco.» (
Corte Cost. n. 310/2013). Ciò perché mentre per le progressioni professionali in senso proprio il risparmio di spesa poteva essere garantito attraverso il differimento al 2014 degli effetti economici derivanti dalla progressione medesima, interessante tutti coloro che nell'arco temporale
2011/2013 avevano conseguito il passaggio ( di posizione economica o di area), l'economia di spesa negli avanzamenti professionali automatici non
Pag. 18 di 24 poteva che essere assicurata attraverso la previsione della “non utilità” a fini economici delle annualità medesime, in modo da richiedere il medesimo sacrificio a tutti gli appartenenti alla categoria, a prescindere dalla loro diversa anzianità e dalla collocazione temporale dell'avanzamento. In altri termini la “sterilizzazione” si proietta nel tempo anche successivo a quello interessato dalla normativa del blocco per il modo di operare del sistema di avanzamento automatico, ma ciò non determina, come sostenuto dalla controricorrente, il venir meno del carattere temporaneo ed eccezionale della misura, che resta tale perché interessante solo le annualità più volte citate. Non si ravvisano, pertanto, i denunciati profili di illegittimità costituzionale della disposizione, profili già esclusi dal Giudice delle leggi nella pronuncia sopra richiamata.
2.6. La “non utilità” degli anni di servizio va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne finalizzate all'assegnazione di specifici progetti,
l'individuazione delle posizioni eccedentarie, la partecipazione al concorso per dirigente scolastico. Ciò comporta che nei casi in cui, come nella fattispecie, in sede di ricostruzione della carriera l'amministrazione procede al riconoscimento dell'anzianità maturata nel servizio in epoca antecedente all'immissione in ruolo, occorre mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali (interessata dalla normativa di blocco), da quella che il docente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della “sterilizzazione” qui in discussione, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici. L'annualità del 2013 concorre,
Pag. 19 di 24 quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio del docente, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva… 3. In via conclusiva poiché la domanda proposta… si riferiva, come precisato nello storico di lite, al riconoscimento a fini giuridici dell'anzianità maturata ed alla condanna dell'amministrazione al pagamento delle differenze retributive derivate dal mancato riconoscimento dell'annualità del 2013, la causa, che non richiede ulteriori accertamenti di fatto, può essere decisa nel merito nei termini specificati in dispositivo e con il solo rigetto della domanda di pagamento delle differenze retributive maturate…” (Cass. n. 1726/2025).
Infine, con riguardo all'eccezione di prescrizione sollevata da parte resistente, essa, nel caso di specie, appare del tutto neutra, atteso che afferisce al diritto vantato dal ricorrente a conseguire le differenze retributive asseritamente maturate in conseguenza dell'inquadramento in una superiore fascia stipendiale, diritto che, sulla base di quanto sin ora esposto, non può essere accordato, di talché la relativa eccezione di prescrizione resta assorbita.
Di contro, a nulla rileva la predetta eccezione di prescrizione con riguardo al diverso diritto alla corretta ricostruzione di carriera ed all'anzianità di servizio a seguito dell'inclusione dell'annualità 2013 ai soli fini giuridici, atteso che, per costante orientamento giurisprudenziale, “L'anzianità di servizio in ruolo degli insegnanti configura un mero fatto giuridico, come tale insuscettibile di una prescrizione distinta da quella dei diritti
Pag. 20 di 24 patrimoniali che su di essa si fondano, con la conseguenza che, nel caso in cui il docente, prescrittosi un primo scatto di retribuzione, agisca tempestivamente per ottenere l'attribuzione di scatti successivi, questi debbono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente, e cioè come se quello precedente, maturato ma non più dovuto per effetto della prescrizione, fosse stato corrisposto, in quanto il datore di lavoro può opporre al lavoratore la prescrizione quinquennale dei crediti relativi ai singoli aumenti ma non la prescrizione dell'anzianità di servizio quale fattispecie costitutiva di crediti ancora non prescritti… L'anzianità di servizio non è uno status o un elemento costitutivo di uno status del lavoratore subordinato, nè un distinto bene della vita oggetto di un autonomo diritto, rappresentando piuttosto la dimensione temporale del rapporto di lavoro di cui integra il presupposto di fatto di specifici diritti, quali quelli all'indennità di fine rapporto, alla retribuzione, al risarcimento del danno per omissione contributiva, agli scatti di anzianità” onde essa “ è insuscettibile di un'autonoma prescrizione – distinta, in quanto tale, da quella dei diritti, a contenuto patrimoniale, che su di essa si fondano (posto che “non esiste… un diritto all'anzianità di ignoto contenuto autonomamente prescrivibile, ma esiste una anzianità, che costituisce presupposto di fatto per l'attribuzione di alcuni diritti, questi sì soggetti a prescrizione secondo il regime loro proprio… “l'anzianità di servizio, dunque, può essere oggetto di verifica giudiziale senza termine di tempo purché sussista nel ricorrente l'interesse ad agire che va valutato in ordine alla azionabilità dei singoli diritti di cui la prima costituisce il presupposto di fatto: da ciò deriva che l'effettiva anzianità di servizio può essere sempre accertata anche ai fini del riconoscimento del diritto ad una maggiore retribuzione per effetto del
Pag. 21 di 24 computo di un più alto numero di anni di anzianità salvo, in ordine al quantum della somma dovuta al lavoratore, il limite derivante dalla prescrizione quinquennale cui soggiace il diritto alla retribuzione” (Cass. n.
2232/2020). In altri termini, la corretta ricostruzione di carriera in termini di anzianità di servizio costituisce un mero fatto giuridico e non un diritto a contenuto patrimoniale, di talché non può operare il regime di prescrizione.
Alla luce di tutte le argomentazioni innanzi svolte, dunque, il ricorso va parzialmente accolto, nei termini che seguono.
Deve dichiararsi diritto di parte ricorrente al riconoscimento, ai fini esclusivamente giuridici, dell'anno di servizio pre-ruolo 2013 nella propria ricostruzione di carriera;
per l'ulteriore effetto, deve condannarsi parte resistente ad effettuare una nuova ricostruzione di carriera in favore di parte ricorrente che riconosca, ai fini esclusivamente giuridici, l'anno di servizio pre-ruolo 2013; deve rigettarsi il ricorso nel resto.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, l'assoluta novità della questione - sulla quale solo di recente si è specificamene espressa la Suprema
Corte di Cassazione -, nonché la particolare complessità della disciplina esistente in materia, in uno con l'esistenza di orientamenti giurisprudenziali di merito non univoci, giustificano la compensazione integrale delle stesse tra le parti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 92 c.p.c.
Le considerazioni sinora esposte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Tali sono i motivi della presente decisione.
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P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto di parte ricorrente al riconoscimento, ai fini esclusivamente giuridici, dell'anno di servizio pre-ruolo 2013 nella propria ricostruzione di carriera;
- condanna parte resistente ad effettuare una nuova ricostruzione di carriera in favore di parte ricorrente che riconosca, ai fini esclusivamente giuridici,
l'anno di servizio pre-ruolo 2013;
- rigetta nel resto il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Vasto, 15.07.2025
Il Giudice
Dott. Aureliano Deluca
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
Il Giudice del Lavoro, Dott. Aureliano Deluca, dato atto della trattazione della presente controversia all'udienza del 14.07.2025, ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia individuale di lavoro recante n.R.G. 720/2024
TRA
(C.F.: ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. G. Marone (C.F.: ) C.F._2
ricorrente
CONTRO
[...]
[...]
Controparte_1
, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi, ai
[...]
sensi dell'art. 417-bis c.p.c., dal Dott. P. Trippitelli
resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 27.12.2024, la parte ricorrente in epigrafe indicata, dopo aver premesso di essere docente di ruolo con decorrenza giuridica dal 01.09.1993 ed economica dal 24.09.1993, nonché di aver conseguito, a seguito di apposita istanza, decreto di ricostruzione di carriera emesso dall'amministrazione convenuta dal cui calcolo era stato del tutto pretermesso il servizio pre-ruolo svolto nel corso dell'annualità 2013, ha domandato accertarsi l'illegittimità di tale parziale riconoscimento, con conseguente condanna dell'amministrazione resistente al riconoscimento integralmente di detto servizio e, quindi, della corretta anzianità maturata, con attribuzione della giusta fascia stipendiale, nonché al pagamento delle differenze retributive così maturate, oltre interessi e rivalutazione. Ha rassegnato, quindi, le seguenti conclusioni: “a) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto e valutato a fini giuridici e previdenziali l'anno 2013 nella ricostruzione della propria carriera, con conseguente ridefinizione delle progressioni economiche effettivamente maturate secondo gli scaglioni e le posizioni stipendiali previste dalla vigente disciplina pattizia per la determinazione del giusto trattamento retributivo;
b) nonché, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere la rivalutazione della carriera sinora svolta e, quindi, al riconoscimento a fini giuridici, previdenziali e retributivi di tutta l'anzianità di servizio complessivamente maturata, ivi incluso l'anno 2013, con corrispondente inquadramento nella relativa fascia stipendiale spettante e precisamente nella fascia stipendiale 28/34 a decorrere dall'a.s. 2018/2019;
c) per l'effetto, condannare il ad Controparte_1
effettuare alla rivalutazione integrale della carriera del ricorrente che
Pag. 2 di 24 includa anche l'anno 2013, con riconoscimento dell'anzianità maturata e conseguente inquadramento nella fascia stipendiale effettivamente spettante;
d) conseguentemente, condannare il al Controparte_1
pagamento di tutte le differenze retributive dovute in ragione dell'inquadramento nelle fasce stipendiali derivante dalla corretta ricostruzione di carriera, inclusiva dell'anno 2013, oltre interessi e rivalutazione come per legge, ovvero nella diversa somma che codesto on.le
Tribunale riterrà di giustizia;
e) n ogni caso, dichiarare la nullità e/o annullamento o comunque disapplicare ex art. 63 del D.Lgs. 30.03.2001 n.
165 smi qualsiasi atto e/o provvedimento lesivo degli interessi e dei diritti del ricorrente, siccome irrimediabilmente illegittimo e/o invalido, ivi compreso il decreto di ricostruzione di carriera adottato, siccome omette la valutazione dell'anno 2013”. Il tutto, con vittoria di spese di lite, con distrazione.
Costituitosi in giudizio, il resistente, previa eccezione di CP_1
prescrizione dell'invocato diritto, ha domandato il rigetto del ricorso, in quanto infondato in fatto e in diritto. Il tutto, con vittoria di spese di lite.
Il ricorso è parzialmente fondato e, in quanto tale, merita accoglimento, per quanto di ragione.
In via preliminare, deve premettersi che, tenuto conto del petitum del giudizio in base a quanto argomentato e dedotto nella domanda, il thema decidendum della controversia va circoscritto alla asserita illegittimità della condotta ministeriale che non avrebbe riconosciuto integralmente il servizio pre-ruolo prestato dal ricorrente con riguardo unicamente all'annualità 2013, annualità
Pag. 3 di 24 del tutto pretermessa dal convenuto nel calcolo della ricostruzione CP_1
di carriera.
Tanto premesso, risulta non contestato - oltre che comprovato dalla documentazione agli atti (cfr. doc. n. 1 fascicolo parte ricorrente) – che parte ricorrente è stata assunta come docente di ruolo con decorrenza giuridica dal
01.09.1993 ed economica dal 24.09.1993, nonché che il decreto di ricostruzione di carriera emesso dall'amministrazione scolastica le ha riconosciuto un anzianità di servizio complessiva utile a fini giuridici ed economici non considerando, ad ogni effetto, l'annualità 2013.
La specifica questione per cui è causa trae fondamento dall'art. 9 D.L. n.
78/2010 (conv. in L. n. 122/2010), come modificato dall'art. 1, comma 1,
D.P.R. n. 122/2013, il quale, per quanto qui di rilievo, recita come segue:
“Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo, per le progressioni di carriera comunque denominate, maternità,
Pag. 4 di 24 malattia, missioni svolte all'estero, effettiva presenza in servizio, fatto salvo quanto previsto dal comma 17, secondo periodo, e dall'articolo 8, comma
14” (comma 1); “Per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed
Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 14” (comma 23). Inoltre, l'art. 8, comma 14, prevede che: “Fermo quanto previsto dall'art. 9, le risorse di cui all'articolo
64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono comunque destinate, con le stesse modalità di cui al comma 9, secondo periodo, del citato articolo
64, al settore scolastico. Alle stesse finalità possono essere destinate risorse da individuare in esito ad una specifica sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale per il personale della scuola, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e nel rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica. La destinazione delle risorse previste dal presente comma è stabilita con decreto di natura non regolamentare del di Controparte_2
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative”.
Dunque, il citato impianto normativo - nel dichiarato intento di soddisfare esigenze connesse al risparmio della spesa pubblica nel settore di riferimento
- aveva previsto, per l'arco temporale espressamente indicato, che il trattamento economico complessivo dei dipendenti non potesse superare quello attribuito per l'anno 2010, così introducendo un “blocco economico” derivante dal divieto di incrementare gli importi dovuti in ragione
Pag. 5 di 24 dell'eventuale maturazione di uno scatto stipendiale, di talché nessun incremento economico avrebbe potuto aversi durante il predetto intervallo temporale.
Di poi, con l'entrata in vigore del D.L. n. 98/2011 (conv. in L. n. 111/2011) e sulla base del già citato art. 1, comma 1, D.P.R. n. 122/2013, il suddetto blocco è stato prorogato di un anno, al punto da ricomprendervi anche l'annualità 2013 (art. 16).
La giurisprudenza costituzionale – chiamata ad esprimersi sulla compatibilità
a Costituzione delle norme richiamate – ha reiteratamente ribadito la loro legittimità costituzionale, in considerazione della loro ratio ispiratrice, ma soltanto nel rispetto di limiti rigidi e precisi, ovvero se operante unicamente –
e, quindi, in via eccezionale – limitatamente all'arco temporale di riferimento tassativamente indicato (Cort. Cost. n. 304/2013; Cort. Cost. n. 310/2013;
Cost. Cost. n. 154/2014; Cort. Cost. n. 219/2014; Cort. Cost. n. 178/215;
Cort. Cost. 168/2020).
Ciò posto, nel caso di specie non si discute sulla legittimità costituzionale del menzionato impianto normativo che aveva disposto il blocco delle progressioni economiche per l'anno 2013, bensì, esclusivamente, di come tali norme vadano interpretate per quanto riguarda contenuto ed effetti, se in termini sia giuridici che economici, ovvero solo in termini economici.
Su tale questione si è di recente espressa la giurisprudenza di legittimità, con motivazioni pienamente condivisibili, di cui si riportano di seguito i passaggi salienti: “… la sentenza della Corte d'Appello è stata impugnata
“limitatamente alla parte in cui ... ha riconosciuto un'anzianità di servizio pari ad anni 24 a decorrere dal 31.12.2014”, non quindi nella parte in cui il
Pag. 6 di 24 è stato condannato a pagare differenze retributive che sono maturate CP_3
prima del 2013. È pertanto evidente che il ricorso è basato sull'errato presupposto che le norme di legge di blocco non riguardino solo gli
“incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti” (così
l'art. 9, comma 23, del d.l. 78 del 2010, cit.), ma la stessa progressione in carriera, di modo che gli anni di blocco (e, dunque, per quanto ancora interessa, il 2013) non dovrebbero essere considerati nemmeno al diverso fine del riconoscimento giuridico di una superiore fascia stipendiale di inquadramento. Ma una siffatta interpretazione estenderebbe la portata normativa delle disposizioni di legge asseritamente violate al di là del significato letterale delle parole usate, il che non è consentito dal carattere eccezionale delle disposizioni di legge (che derogano ai comuni principi di autonomia negoziale delle parti sociali) e nemmeno è richiesto per raggiungere lo scopo che il legislatore si è prefisso emanando quelle disposizioni…” (Cass. n. 16133/2024).
Sulla scorta di siffatti principi è dato desumersi che, se la ratio del c.d.
“blocco stipendiale” era quella di assicurare il contenimento della spesa pubblica, con specifico riferimento all'arco temporale espressamente indicato
– finalità, questa, che è stata valorizzata dalla Corte Costituzionale per addivenire ad una valutazione di legittimità costituzionale della disciplina in trattazione - e se le disposizioni normative che hanno previsto tale blocco sono da interpretarsi in modo rigoroso e tassativo, dato il loro carattere temporaneo ed eccezionale, è giocoforza ritenere che l'esclusione dell'anno
2013 dal computo della ricostruzione di carriera del dipendente deve riferirsi unicamente ai suoi effetti economici, non già anche a quelli giuridici.
Pag. 7 di 24 Più nello specifico, posto che il carattere eccezionale delle richiamate disposizioni deve essere necessariamente collegato alla limitazione temporale del sacrificio economico imposto ai dipendenti pubblici, a fronte di esigenze altrettanto temporanee di contenimento della spesa pubblica, deve ritenersi che la salvezza del blocco normativo ritenuta dalla Corte Costituzionale presuppone una interpretazione stringente di tale disciplina, limitata al fatto che i trattamenti retributivi degli anni interessati al blocco non potevano superare quello ordinariamente spettante per l'anno 2010, precludendo, quindi, ogni possibile incremento nei medesimi anni bloccati, quale altrimenti sarebbe risultato dalle progressioni di anzianità, e ciò di riflesso al fatto che, sempre con riferimento ai soli anni oggetto del blocco, era vietato ogni incremento delle risorse destinate al pagamento delle medesime progressioni economiche. Conseguentemente, proprio alla luce della giurisprudenza costituzionale ora sintetizzata, l'unica interpretazione legittima del blocco delle progressioni è quella di non consentire un aumento del trattamento economico dei dipendenti nello stesso periodo bloccato, ferma restando la valutazione giuridica di quel medesimo servizio nella complessiva carriera del docente. In altri termini, l'unica interpretazione costituzionalmente legittima del cd. blocco è quella di non consentire un aumento del trattamento economico dei dipendenti esclusivamente nel periodo indicato nella norma, ferma restando, invece, la valutazione giuridica dell'annualità maturata ai fini della progressione dell'anzianità, atteso che, diversamente opinando, si produrrebbe una “ultrattività” non consentita ed inammissibile della disciplina in trattazione, in contrasto, quindi, con i dettami della citata giurisprudenza costituzionale.
Pag. 8 di 24 Se ne inferisce che, per quanto concerne l'annualità 2013, il blocco stipendiale, così come disciplinato dal D.L. n. 78/2010, incide solo sulla progressione stipendiale e non più, in generale, sulla ricostruzione dell'anzianità di servizio da cui derivano effetti giuridici. Diversamente, infatti, si addiverrebbe ad una illegittima interpretazione ultrattiva della disciplina speciale, atteso che il blocco economico di singoli anni produrrebbe effetti non limitati nel tempo ed a quel medesimo periodo, bensì estesi al futuro, coinvolgendo l'intera carriera e precludendo l'inserimento nell'anzianità di servizio dei medesimi anni bloccati, i quali giuridicamente finirebbero così per perdere il loro rilievo in modo definitivo, come se non fosse mai stato svolto per tale periodo alcun servizio pre-ruolo.
In ragione di tanto, non vi è dubbio alcuno che anche l'anno 2013 debba valere a fini giuridici e, conseguentemente, essere riconosciuto nel calcolo dell'anzianità di servizio.
Applicando le suddette coordinate ermeneutiche al caso di specie, deve ritenersi illegittima la condotta dell'amministrazione scolastica concretatasi nel non aver computato, ai fini della ricostruzione di carriera di parte ricorrente, l'annualità 2013 ai fini giuridici, ossia relativamente al calcolo della corretta anzianità di servizio.
Cionondimeno, non è meritevole di accoglimento il ricorso nella parte in cui parte ricorrente - oltre a domandare la corretta ricostruzione di carriera che comporti il ricalcolo della sua anzianità di servizio ricomprendendovi anche l'anno 2013 – domanda il reinquadramento nella diversa e superiore fascia
Pag. 9 di 24 stipendiale derivante dal prefato ricalcolo e, per l'effetto, il pagamento delle differenze retributive così maturate.
A tal riguardo, deve osservarsi che, per le ragioni già evidenziate, un conto sono gli effetti giuridici, un altro sono gli effetti economici: l'inclusione dell'anno 2013 illegittimamente pretermesso ben può determinare effetti giuridici sulla corretta ricostruzione di carriera che tale inclusione comporta
(es.: anzianità di servizio, raggiungimento dell'età pensionabile, raggiungimento dei requisiti per il tramutamento, valutazione dell'anzianità di servizio ai fini delle graduatorie, ecc.). Di contro, essa non può determinare l'inquadramento in una diversa e superiore fascia stipendiale, con conseguente progressione economica e maturazione delle relative differenze retributive, atteso che questo costituisce un effetto non già giuridico, bensì economico, ossia proprio l'effetto che la disciplina speciale sui blocchi – più vote fatta salva dal Giudice delle leggi, come innanzi precisato – mirava a precludere. E tanto proprio in sintonia con quanto affermato dalla Corte di Cassazione con la pronuncia n. 16133/2024 - citata dallo stesso ricorrente -, la quale ha espressamente ribadito il principio secondo cui l'annualità 2013 deve essere considerata nel computo della ricostruzione di carriera del docente ai soli fini giuridici, non anche a quelli economici.
Invero, la previsione dell'art. 9, comma 23, D.L. n. 78/2010, prorogata poi al
31 dicembre 2013, per cui l'anno 2013 non è utile “ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti”, costituisce specifica applicazione, nel settore scolastico, della disciplina stabilita, in via generale, dall'art. 9, comma
21, D.L. n. 78/2010, a termini del quale “I meccanismi di adeguamento
Pag. 10 di 24 retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011,
2012 e 2013 ancorché a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici”.
Quindi, il tenore letterale dell'art. 9, comma 23, D.L. n. 78/2010, specifico per il personale della scuola, così come quello dell'art. 9, comma 21, applicabile a tutto il pubblico impiego, è chiaro nell'escludere l'utilità dell'anno 2013 (per quanto qui rileva) ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici. Trattasi di esclusione di portata ampia e generale, di talché la limitazione - ipotizzata da parte ricorrente - dell'ambito di applicazione della disposizione alle sole progressioni economiche destinate a maturare nel periodo del blocco e/o alla sola prima progressione economica maturata dopo il periodo del blocco non soltanto non trova alcun riscontro e alcun supporto nel chiaro disposto del
Pag. 11 di 24 testo normativo (che nulla prevede al riguardo), ma, anzi, è contraria allo stesso tenore testuale della disposizione, come innanzi richiamato ed interpretato letteralmente, atteso che la norma è ben chiara nell'escludere tout court l'utilità dell'anno 2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici.
In altri termini, l'anzianità maturata nell'anno 2013, per tutte le ragioni sopra esposte, conserva certamente effetti ai fini giuridici e, pertanto, a mero titolo esemplificativo, con riferimento ai docenti, ai fini delle graduatorie di istituto, ai fini delle graduatorie per la mobilità provinciale e interprovinciale, ai fini del requisito dei 5 anni di anzianità richiesto dall'art. 1 D.Lgs. n.
165/2001 per la partecipazione al concorso per dirigente scolastico, oppure, più in generale, per tutti i pubblici dipendenti, ai fini del superamento del periodo di prova, ai fini del requisito di anzianità richiesto per la partecipazione a determinati tipi di selezione, ai fini della maturazione dei 5 anni necessari per poter usufruire del congedo per la formazione di cui all'art. 5 L. n. 53/2000, ai fini del periodo minimo di permanenza nella sede di prima assegnazione stabilito dall'art. 35, comma 5-bis, D.Lgs. n. 165/2001; essa, tuttavia, non può produrre effetti a fini economici, ossia con riferimento alla progressione economica in una diversa e superiore fascia stipendiale ed alle conseguenti differenze retributive così astrattamente maturate. Peraltro, la stessa pronuncia della Corte di Cassazione menzionata da parte ricorrente
(Cass. n. 16133/2024 cit.) distingue chiaramente gli effetti giuridici ed economici della progressione in carriera, precisando che “la progressione in carriera va tenuta distinta dai suoi effetti economici. Il blocco dettato da esigenze di contenimento della spesa pubblica deve riguardare solo gli effetti economici (essendo ciò funzionale e sufficiente al raggiungimento del suo
Pag. 12 di 24 scopo), senza influire negativamente sulla carriera a fini giuridici”. A ciò si aggiunga che la Corte Costituzionale, con la già richiamata sentenza n.
310/2013, ha in merito statuito che “…il quarto periodo del comma 21 stabilisce che «Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici». Rileva, quindi, anche nel caso in esame, quanto affermato dalla Corte con la sentenza n. 189 del 2012, laddove si è individuata la ratio legis dell'art. 9, comma 17, nella necessità di evitare che il risparmio della spesa pubblica derivante dal temporaneo divieto di contrattazione possa essere vanificato da una successiva procedura contrattuale o negoziale che abbia ad oggetto il trattamento economico relativo proprio a quello stesso triennio 2010-2012, trasformandosi così in un mero rinvio della spesa. A maggior ragione valgono tali considerazioni, circa la razionalità del sistema, per la misura incidente sulle classi e sugli scatti, poiché le disposizioni censurate non modificano il meccanismo di progressione economica che continua a decorrere, sia pure articolato, di fatto, in un arco temporale maggiore, a seguito dell'esclusione del periodo in cui è previsto il blocco” (punto n. 13.3). “Con particolare riferimento poi alla ragionevolezza dello sviluppo temporale delle misure, non ci si può esimere dal considerare l'evoluzione che è intervenuta nel complessivo quadro, giuridico-economico, nazionale ed europeo. La recente riforma dell'art. 81 Cost, a cui ha dato attuazione la legge 24 dicembre 2012, n. 243
(Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione), con l'introduzione, tra l'altro, di regole sulla spesa, e dell'art. 97, primo comma, Cost.,
Pag. 13 di 24 rispettivamente ad opera degli artt. 1 e 2 della legge costituzionale 20 aprile
2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale), ma ancor prima il nuovo primo comma dell'art. 119 Cost., pongono l'accento sul rispetto dell'equilibrio dei bilanci da parte delle pubbliche amministrazioni, anche in ragione del più ampio contesto economico europeo. Non è senza significato che la direttiva 8 novembre
2011, n. 2011/85/UE (Direttiva del Consiglio relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri), evidenzi come «la maggior parte delle misure finanziarie hanno implicazioni sul bilancio che vanno oltre il ciclo di bilancio annuale» e che «Una prospettiva annuale non costituisce pertanto una base adeguata per politiche di bilancio solide» (20° Considerando), tenuto conto che, come prospettato anche dalla difesa dello Stato, vi è
l'esigenza che misure strutturali di risparmio di spesa non prescindano dalle politiche economiche europee.” (punto n. 13.4). “Le norme impugnate, dunque, superano il vaglio di ragionevolezza, in quanto mirate ad un risparmio di spesa che opera riguardo a tutto il comparto del pubblico impiego, in una dimensione solidaristica - sia pure con le differenziazioni rese necessarie dai diversi statuti professionali delle categorie che vi appartengono - e per un periodo di tempo limitato, che comprende più anni in considerazione della programmazione pluriennale delle politiche di bilancio” (punto n. 13.5). Non è, dunque, costituzionalmente illegittima la scelta del legislatore, che “…è stata quella di realizzare una economia di spesa e non un semplice rinvio della stessa, come si verificherebbe se i tagli fossero recuperabili…” (Corte Cost. n. 310/2013, punto n. 13.3) e cioè di
“sterilizzare”, ai fini economici, un intero periodo temporale, realizzando, appunto, un risparmio di spesa.
Pag. 14 di 24 In altri termini, la Corte Costituzionale ha già esaminato la proiezione
“strutturale” della misura incidente sulle classi e sugli scatti, escludendone qualsiasi profilo di irragionevolezza, nonostante l'idoneità dell'intervento legislativo a determinare effetti permanenti sotto il profilo economico, senza che ciò tuttavia venga ad intaccare il complessivo meccanismo di progressione economica “sia pure articolato, di fatto, in un arco temporale maggiore, a seguito dell'esclusione del periodo in cui è previsto il blocco”
(Corte Cost. n. 310/2013, punto 13.3).
Dunque, alla luce del chiaro tenore testuale dell'art. 9, commi 21 e 23, D.L.
n. 78/2010 (la cui disciplina è stata prorogata fino al 31 dicembre 2013 dall' art. 1, comma 1, lett. b) D.P.R. n. 122/2013), nonché della manifesta infondatezza di qualsiasi dubbio di legittimità costituzionale di tale disciplina, l'annualità 2013 deve conseguentemente considerarsi tuttora non utile “…ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti…”, con la conseguenza che i servizi prestati nell'annualità 2013 restano utili ai soli fini giuridici.
Le su esposte considerazioni hanno ricevuto l'avallo della Suprema Corte di
Cassazione, la quale, chiamata a pronunciarsi sulla tematica in trattazione, con una analitica ed articolata motivazione, alla quale si si ritiene di prestare adesione, ha stabilito che “… 2.3. É dunque alla luce del quadro normativo sopra riportato che va risolta la questione in rilievo inerente all'interpretazione ed all'applicazione dell'art. 9, comma 23, che, secondo la
Corte territoriale, ha impedito di tener conto della annualità del 2013 limitatamente al trattamento retributivo spettante nell'anno in questione, senza incidere in alcun modo sul regolamento del rapporto per il periodo
Pag. 15 di 24 successivo a quello interessato dalla normativa di «blocco»; viceversa, per il ricorrente, ha comportato la definitiva sterilizzazione a fini CP_1
economici dell'annualità in parola, non computabile neppure ai fini dello sviluppo stipendiale successivo alla normativa di blocco, sino all'eventuale intervento della contrattazione collettiva, consentito solo previo stanziamento delle relative risorse. Si tratta di un contrasto interpretativo che si registra anche nella giurisprudenza di merito e che va risolto, ad avviso del Collegio, ritenendo maggiormente rispondente al tenore testuale ed alla ratio delle disposizioni sopra richiamate la tesi che, ferma la non sovrapposizione, anche in ambito scolastico, fra effetti giuridici ed effetti economici dell'anzianità di servizio, esclude che, in difetto di intervento della contrattazione collettiva, l'annualità del 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente ed ATA ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al 2014. A queste conclusioni si perviene muovendo dal preliminare rilievo che la fattispecie oggetto di causa trova la sua disciplina specifica nel comma 23 del citato art. 9, che nell'escludere, per effetto della proroga disposta dal d.P.R. n. 122/2013, l'utilità del periodo
2010/2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, non pone alcun limite temporale alla «sterilizzazione» degli anni in questione e delinea un meccanismo di sospensione, destinato a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva, a sua volta condizionata dal preventivo reperimento delle risorse, ad oggi limitato alle sole annualità del 2011 e del 2012. 2.4. Si tratta di una disciplina che si armonizza con quella dettata per l'impiego pubblico non contrattualizzato dal secondo periodo del comma 21 che, analogamente, esclude l'utilità delle annualità in parola per tutte le categorie che, secondo i rispettivi
Pag. 16 di 24 ordinamenti, fruiscono di un meccanismo di progressione automatica stipendiale basata sulla sola anzianità di servizio, progressione che significativamente è stata disciplinata dallo stesso comma 21 in termini diversi dalla progressione di carriera in senso proprio e dai passaggi di area, rispetto ai quali il legislatore si è limitato a prevedere, ferma l'immediata produzione degli effetti giuridici, il differimento di quelli economici alle annualità successive al termine del «blocco». La diversità della disciplina si giustifica in ragione del rilievo che le progressioni orizzontali e verticali, all'esito della riformulazione dell'art. 52 del d.lgs. n.
165/2001, non conseguono alla sola maturazione di una maggiore anzianità di servizio ma presuppongono procedure selettive (quanto alle progressioni all'interno dell'area) o concorsuali (per il passaggio ad area superiore), rispetto alle quali l'anzianità produce effetti solo se congiunta al merito, perché rilevano le qualità culturali e professionali, l'attività svolta ed i risultati conseguiti ( art. 52 comma 1 bis). Si tratta, quindi, di progressioni che non vanno confuse con gli avanzamenti automatici che, in ambito scolastico, derivano dalla previsione di un sistema retributivo fondato su fasce stipendiali legate all'anzianità di servizio, fasce che producono effetti solo sul piano economico e non sono assimilabili allo sviluppo professionale all'interno dell'area né, tanto meno, al passaggio fra aree diverse, che caratterizzano, invece, gli altri comparti delle amministrazioni pubbliche. E', quindi, questa diversità di fondo fra le progressioni in senso proprio e gli avanzamenti stipendiali conseguenti all'anzianità di servizio, che ha indotto il legislatore a prevedere la disciplina differenziata di cui sopra si è detto, che, lo si ripete, prevede, in un caso, il differimento dell'effetto economico alla cessazione del periodo di blocco, nell'altro la sterilizzazione delle
Pag. 17 di 24 annualità, sterilizzazione che, pur proiettandosi nel tempo, non determina alcun sacrificio diverso ed ulteriore rispetto a quello richiesto dal d.l. n.
78/2010, perché il meccanismo di progressione riprende a decorrere alla cessazione del periodo di blocco, determinando unicamente un ritardo nell'acquisizione della fascia stipendiale superiore, che resta comunque garantita, con la conseguenza che, in difetto dell'intervento della contrattazione collettiva, che ha già consentito il recupero sino a tutto il
2012, il pregiudizio economico resta limitato alle annualità “sterilizzate” e, quindi, ora al solo 2013. 2.5. In tal senso si è anche espressa la Corte
Costituzionale che, nell'escludere i denunciati profili di illegittimità prospettati in relazione al personale docente universitario, il cui trattamento stipendiale è differenziato sulla base di classi e scatti di anzianità, dopo avere rilevato che la normativa effettivo risparmio sulla spesa che impedisce, in linea di principio e salvo le eccezioni espressamente previste, il recupero nelle annualità successive delle somme non erogate, ha aggiunto che proprio questa esigenza giustifica le disposizioni dettate in tema di classi stipendiali e scatti di anzianità (ai quali sono assimilabili le fasce stipendiali), disposizioni che «non modificano il meccanismo di progressione economica che continua a decorrere, sia pure articolato, di fatto, in un arco temporale maggiore, a seguito dell'esclusione del periodo in cui è previsto il blocco.» (
Corte Cost. n. 310/2013). Ciò perché mentre per le progressioni professionali in senso proprio il risparmio di spesa poteva essere garantito attraverso il differimento al 2014 degli effetti economici derivanti dalla progressione medesima, interessante tutti coloro che nell'arco temporale
2011/2013 avevano conseguito il passaggio ( di posizione economica o di area), l'economia di spesa negli avanzamenti professionali automatici non
Pag. 18 di 24 poteva che essere assicurata attraverso la previsione della “non utilità” a fini economici delle annualità medesime, in modo da richiedere il medesimo sacrificio a tutti gli appartenenti alla categoria, a prescindere dalla loro diversa anzianità e dalla collocazione temporale dell'avanzamento. In altri termini la “sterilizzazione” si proietta nel tempo anche successivo a quello interessato dalla normativa del blocco per il modo di operare del sistema di avanzamento automatico, ma ciò non determina, come sostenuto dalla controricorrente, il venir meno del carattere temporaneo ed eccezionale della misura, che resta tale perché interessante solo le annualità più volte citate. Non si ravvisano, pertanto, i denunciati profili di illegittimità costituzionale della disposizione, profili già esclusi dal Giudice delle leggi nella pronuncia sopra richiamata.
2.6. La “non utilità” degli anni di servizio va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne finalizzate all'assegnazione di specifici progetti,
l'individuazione delle posizioni eccedentarie, la partecipazione al concorso per dirigente scolastico. Ciò comporta che nei casi in cui, come nella fattispecie, in sede di ricostruzione della carriera l'amministrazione procede al riconoscimento dell'anzianità maturata nel servizio in epoca antecedente all'immissione in ruolo, occorre mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali (interessata dalla normativa di blocco), da quella che il docente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della “sterilizzazione” qui in discussione, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici. L'annualità del 2013 concorre,
Pag. 19 di 24 quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio del docente, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva… 3. In via conclusiva poiché la domanda proposta… si riferiva, come precisato nello storico di lite, al riconoscimento a fini giuridici dell'anzianità maturata ed alla condanna dell'amministrazione al pagamento delle differenze retributive derivate dal mancato riconoscimento dell'annualità del 2013, la causa, che non richiede ulteriori accertamenti di fatto, può essere decisa nel merito nei termini specificati in dispositivo e con il solo rigetto della domanda di pagamento delle differenze retributive maturate…” (Cass. n. 1726/2025).
Infine, con riguardo all'eccezione di prescrizione sollevata da parte resistente, essa, nel caso di specie, appare del tutto neutra, atteso che afferisce al diritto vantato dal ricorrente a conseguire le differenze retributive asseritamente maturate in conseguenza dell'inquadramento in una superiore fascia stipendiale, diritto che, sulla base di quanto sin ora esposto, non può essere accordato, di talché la relativa eccezione di prescrizione resta assorbita.
Di contro, a nulla rileva la predetta eccezione di prescrizione con riguardo al diverso diritto alla corretta ricostruzione di carriera ed all'anzianità di servizio a seguito dell'inclusione dell'annualità 2013 ai soli fini giuridici, atteso che, per costante orientamento giurisprudenziale, “L'anzianità di servizio in ruolo degli insegnanti configura un mero fatto giuridico, come tale insuscettibile di una prescrizione distinta da quella dei diritti
Pag. 20 di 24 patrimoniali che su di essa si fondano, con la conseguenza che, nel caso in cui il docente, prescrittosi un primo scatto di retribuzione, agisca tempestivamente per ottenere l'attribuzione di scatti successivi, questi debbono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente, e cioè come se quello precedente, maturato ma non più dovuto per effetto della prescrizione, fosse stato corrisposto, in quanto il datore di lavoro può opporre al lavoratore la prescrizione quinquennale dei crediti relativi ai singoli aumenti ma non la prescrizione dell'anzianità di servizio quale fattispecie costitutiva di crediti ancora non prescritti… L'anzianità di servizio non è uno status o un elemento costitutivo di uno status del lavoratore subordinato, nè un distinto bene della vita oggetto di un autonomo diritto, rappresentando piuttosto la dimensione temporale del rapporto di lavoro di cui integra il presupposto di fatto di specifici diritti, quali quelli all'indennità di fine rapporto, alla retribuzione, al risarcimento del danno per omissione contributiva, agli scatti di anzianità” onde essa “ è insuscettibile di un'autonoma prescrizione – distinta, in quanto tale, da quella dei diritti, a contenuto patrimoniale, che su di essa si fondano (posto che “non esiste… un diritto all'anzianità di ignoto contenuto autonomamente prescrivibile, ma esiste una anzianità, che costituisce presupposto di fatto per l'attribuzione di alcuni diritti, questi sì soggetti a prescrizione secondo il regime loro proprio… “l'anzianità di servizio, dunque, può essere oggetto di verifica giudiziale senza termine di tempo purché sussista nel ricorrente l'interesse ad agire che va valutato in ordine alla azionabilità dei singoli diritti di cui la prima costituisce il presupposto di fatto: da ciò deriva che l'effettiva anzianità di servizio può essere sempre accertata anche ai fini del riconoscimento del diritto ad una maggiore retribuzione per effetto del
Pag. 21 di 24 computo di un più alto numero di anni di anzianità salvo, in ordine al quantum della somma dovuta al lavoratore, il limite derivante dalla prescrizione quinquennale cui soggiace il diritto alla retribuzione” (Cass. n.
2232/2020). In altri termini, la corretta ricostruzione di carriera in termini di anzianità di servizio costituisce un mero fatto giuridico e non un diritto a contenuto patrimoniale, di talché non può operare il regime di prescrizione.
Alla luce di tutte le argomentazioni innanzi svolte, dunque, il ricorso va parzialmente accolto, nei termini che seguono.
Deve dichiararsi diritto di parte ricorrente al riconoscimento, ai fini esclusivamente giuridici, dell'anno di servizio pre-ruolo 2013 nella propria ricostruzione di carriera;
per l'ulteriore effetto, deve condannarsi parte resistente ad effettuare una nuova ricostruzione di carriera in favore di parte ricorrente che riconosca, ai fini esclusivamente giuridici, l'anno di servizio pre-ruolo 2013; deve rigettarsi il ricorso nel resto.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, l'assoluta novità della questione - sulla quale solo di recente si è specificamene espressa la Suprema
Corte di Cassazione -, nonché la particolare complessità della disciplina esistente in materia, in uno con l'esistenza di orientamenti giurisprudenziali di merito non univoci, giustificano la compensazione integrale delle stesse tra le parti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 92 c.p.c.
Le considerazioni sinora esposte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Tali sono i motivi della presente decisione.
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P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto di parte ricorrente al riconoscimento, ai fini esclusivamente giuridici, dell'anno di servizio pre-ruolo 2013 nella propria ricostruzione di carriera;
- condanna parte resistente ad effettuare una nuova ricostruzione di carriera in favore di parte ricorrente che riconosca, ai fini esclusivamente giuridici,
l'anno di servizio pre-ruolo 2013;
- rigetta nel resto il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Vasto, 15.07.2025
Il Giudice
Dott. Aureliano Deluca
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