Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 12/03/2025, n. 913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 913 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Governatori Presidente Relatore dott. Daniela Garufi Giudice dott. Ilaria Benincasa Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13164/2024 promossa da:
con l'avv. BARTALUCCI EURO Parte_1
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE contumace
Con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI
La ricorrente ha concluso come da ricorso
OGGETTO: separazione personale dei coniugi
Fatto e diritto
ha adito il Tribunale di Firenze per sentir dichiarare la separazione Parte_1
personale e quindi il divorzio da Controparte_1
A sostegno del ricorso ha esposto di aver contratto matrimonio con rito civile in Fier
(Albania) in data 08/10/2004, trascritto nell'apposito registro all'anno 2020, Atto n° 50,
Parte 2 S, Ufficio del Comune di Pontassieve (FI); che dall'unione coniugale nascevano a
Bagno a Ripoli (FI) due figli: in data 19/05/2006 e in data Persona_1 Persona_2
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preferendo, nelle ore del tempo libero, passere serate con gli amici al bar, così pian piano mutando i suoi atteggiamenti, i suoi riguardi ed i suoi sentimenti nei confronti anche della figlia la cui nascita avrebbe dovuto costituire, invece, un momento importante per la Per_2
vita della coppia e, quindi, della famiglia;
che da circa 10 anni il distacco del padre era divenuto totale, al punto da omettere di vedere i figli i stare con loro, e corrispondere il contributo al loro mantenimento restando totalmente assente dalla loro vita e alla loro crescita e al loro percorso formativo;
che a seguito di una ulteriore lite, e per evitare che la situazione degenerasse alla presenza dei figli minori, la ricorrente aveva deciso di trasferirsi momentaneamente presso l'appartamento del fratello, posto al piano primo Per_3 dello stesso palazzo in cui è sita l'abitazione familiare, peraltro di esclusiva proprietà della stessa (gravata da mutuo da lei pagato di € 568 mensili), situata al piano terzo della stessa
Via Ghiberti n° 104 a Pontassieve (FI),unitamente ai propri genitori;
che il marito era restato da solo nella casa familiare non ostante sia, peraltro, unico proprietario dell'appartamento sito in San Francesco a Pelago (FI), Via del Mulino n° 56 che risulta libero da persone e cose nel quale ha fissato da tempo la propria residenza.
Tanto premesso ha chiesto ha chiesto al tribunale di: a) Dichiarare, la separazione personale dei coniugi ex art. 151/1° c.c. attraverso sentenza parziale sullo status autorizzandoli a vivere separati serbandosi reciproco rispetto;
b) Ordinare al Comune di
Pontassieve (FI) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
c)
Disporre che il SI. provveda a rilasciare entro dieci giorni dalla data di Controparte_1 comparizione delle parti avanti il Presidente del Tribunale, l'abitazione familiare di Via
Ghiberti n° 104, piano terzo, a Pontassieve (FI), asportando contestualmente i soli effetti personali, che sarà così occupata dalla sola SI.ra con i figli;
d) Assegnare Parte_1
la casa familiare (distinta al Catasto Fabbricati di Pontassieve, nel foglio di mappa 100, part. 36 sub. 8, cat. A/3, cl. 2, vani 5,5, piano terzo, ossia quarto fuori terra) insieme ai mobili e agli arredi che la compongono alla SI.ra , anche perché unica Parte_1
pagina 2 di 4 proprietaria, affinché la stessa possa viverci unitamente ai figli e;
e) Per_1 Per_2
Dichiarare entrambi i coniugi economicamente indipendenti e per tale motivo non tenuti reciprocamente ad alcun obbligo di mantenimento;
f) Disporre l'affidamento della minore in maniera esclusiva alla madre con Per_2 collocamento in via privilegiata presso l'abitazione familiare di Via Ghiberti n° 104, piano terzo, a Pontassieve (FI); g) Disporre che il SI. ove dimostri il serio Controparte_1
interesse di vedere la minore, che le eventuali visite protette che si renderanno eventualmente opportune, siano calendarizzate dai Servizi Sociali territorialmente competenti, sempre tenuto conto delle esigenze e dei desiderata della minore stessa;
h)
Autorizzare la SI.ra alla richiesta e al rinnovo del documenti di identità e Parte_1
del passaporto della minore i) Disporre che il SI. sia Persona_2 Controparte_1
onerato a contribuire al mantenimento della figlia minore in ragione di € 200,00- Per_2
mensili per 12 mensilità e del figlio maggiorenne , ancora studente e non Per_1
economicamente autosufficiente, in ragione di € 250,00- mensili entro e non oltre il giorno
05 di ciascun mese direttamente a mani della ricorrente oppure a mezzo assegno in favore della medesima, con previsione che gli importi saranno assoggettati annualmente all'incremento ISTAT a far tempo il primo aumento dal mese di novembre 2025;
l) Disporre che il SI. sia onerato dal contribuire, inoltre, al pagamento Controparte_1
delle spese straordinarie per i figli (es. visite mediche specialistiche, interventi chirurgici ed odontoiatrici non mutuabili, spese scolastiche, corsi sportivi, culturali et similia) in ragione del 50% delle stesse, di guisa che dovrà provvedere al rimborso in favore della ricorrente a semplice esibizione di pezza giustificativa delle stesse.
Il resistente, a seguito di rituale notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c., tentata sia all'indirizzo di residenza, sia presso la casa familiare, è restato contumace.
Sentita la ricorrente all'udienza del 5.3.2025 la causa è passata in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe.
2. Sussistono i presupposti per dichiarare, ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione personale dei coniugi. I coniugi comparsi, infatti, hanno dato atto che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile, come dimostrato dal tenore degli atti e il contenuto del contenzioso.
pagina 3 di 4 Sulle ulteriori domande delle parti, su cui vi è controversia e su cui si ritiene necessaria istruttoria, va disposta la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale, nel contraddittorio delle parti, non definitivamente pronunciando, così provvede:
-dichiara la separazione personale di e Parte_1 Controparte_1
matrimoni celebrato in Fier – Albania il 8.10.2004, matrimonio con rito civile in Fier
(Albania) in data 08/10/2004, trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del Comune di
PONTASSIEVE dell'anno 2020 al n. 50 parte II serie c, con ordine al competente ufficiale di stato civile di procedere alle consequenziali annotazioni di legge .
Dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio
Firenze, così deciso nella camera di consiglio del 6.3.2025
La Presidente est.
Silvia Governatori
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
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