CA
Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 31/03/2025, n. 411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 411 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
LA CORTE DI APPELLO DI BARI
SEZIONE LAVORO
composta dai magistrati:
Dott. Manuela Saracino - Presidente relatore
Dott. Maria Giovanna Deceglie - Consigliere
Dott. Luca Ariola - Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia di lavoro iscritta sul ruolo generale al n. 433/2024
TRA
APPULO Parte_1 CP_1
Rappresentato e difeso dall'Avv. L.Ancora
APPELLANTE
E
CP_2
Rappresentato e difeso dall'Avv. F. Daddabbo
APPELLATO
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza del 30.11.2023 il Tribunale di Bari accoglieva, per quanto di ragione, la domanda proposta dall'odierno appellato, con qualifica di operaio e mansione di macchinista parametro 190, e, per l'effetto, accertava il diritto del ricorrente all'inclusione delle diarie e trasferte, dell'indennità di presenza, dell'ulteriore indennità di presenza, dell'indennità di semaforizzazione, dell'indennità di manovra, dell'indennità di disponibilità, dell'indennità di zona tachigrafica nella base di calcolo per la retribuzione goduta nei periodi di ferie;
rigettava la domanda con riferimento alla maggiorazione lavoro domenicale e straordinario;
condannava (all'esito del procedimento di correzione) la
[...] al pagamento di € 3531,10 in favore dell' pari alla differenza tra quanto Pt_2 CP_2
percepito e quanto avrebbe dovuto percepire computando nella base di calcolo gli emolumenti di cui sopra a decorrere da ottobre 2014 al dicembre 2021, oltre accessori.
2. Avverso la decisione ha interposto gravame la con ricorso depositato in data Parte_2
27.05.2024, chiedendone l'integrale riforma.
si è costituito con memoria difensiva. CP_2
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti e il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio, all'udienza del 31 marzo 2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo in calce trascritto.
3.1. Con il primo motivo, l'appellante denuncia l'erronea applicazione dell'art. 7, Dir. CE n.
88/2003, dell'art. 2109 c.c. e dell'art. 10, D.Lgs. n. 66/2003, osservando che la direttiva citata si limita a stabilire il diritto alla retribuzione delle ferie, senza in alcun modo imporre agli Stati membri criteri prestabiliti per la relativa determinazione e, tantomeno, prevedere il concetto di retribuzione omnicomprensiva o globale di fatto;
inoltre, a dire dell'appellante, il concetto di retribuzione non sarebbe previsto e disciplinato nel diritto comunitario, in mancanza di una disposizione specifica volta a regolare la retribuzione dovuta durante le ferie, posto che l'art. 7 cit. si limita a sancire il diritto irrinunciabile alle ferie nei limiti delle quattro settimane all'anno.
Evidenzia che le previsioni dei CCNL applicabili e, in particolare, l'art. 6, CCNL
Autoferrotranvieri 23.7.1976, in base al quale durante i periodi di ferie al lavoratore spetta la retribuzione normale di cui all'art. 6 dello stesso CCNL e successive modifiche, oggettivamente consentirebbero al lavoratore in ferie di percepire, non già una retribuzione
“appena sufficiente”, bensì una retribuzione comprendente tutte le voci c.d. “fisse” previste dalla contrattazione nazionale, con esclusione soltanto delle voci variabili, assicurando, quindi, il godimento di una retribuzione equivalente a quella percepita durante i periodi di effettivo svolgimento della prestazione lavorativa;
di talchè nessun contrasto con la disposizione di cui all'art. 7 della Direttiva n. 2003/88/CE sarebbe in concreto ravvisabile.
Deduce, ancora, che, nell'ordinamento italiano, l'effetto dissuasivo sarebbe a monte escluso, posto che il diritto alle ferie annuali è costituzionalmente garantito ed irrinunciabile (art. 36
Cost.): è il datore di lavoro a collocare in ferie il lavoratore, stabilendo tempi e modalità nel
2 rispetto della normativa vigente (art. 2109 c.c.; art. 10, D. Lgs. n. 66/2003); l'effettività del godimento delle ferie è in ogni caso garantita dall'impianto sanzionatorio apprestato nelle ipotesi di mancata fruizione delle ferie da parte del lavoratore (art. 18bis, D. Lgs. n.
66/2003).
Lamenta, infine, che, nel caso di specie, il complessivo ammontare degli emolumenti aggiuntivi indicati in ricorso sarebbe del tutto incomparabile rispetto alle ipotesi esaminate dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, rappresentando una percentuale del tutto inidonea a dissuadere il dipendente dal fruire delle ferie, tenuto conto della percezione durante il periodo feriale di tutti gli emolumenti che costituiscono la retribuzione normale, come individuati dal CCNL.
3.2 Con il secondo motivo parte appellante passa in rassegna in modo analitico la natura e le caratteristiche dei vari emolumenti, e conclude che le indennità come sopra riconosciute dal
Tribunale non rientrano nel concetto di indennità fisse e/o continuative ex art art 22 RD
n.148/31, trattandosi di compensi corrisposti soltanto in via eventuale, nel caso di svolgimento di attività lavorativa in circostanze particolari e/o in presenza di specifici presupposti, ovvero correlati all'effettiva presenza in servizio.
Ed ancora, difetterebbe il presupposto per il loro inserimento nel ricalcolo della retribuzione cd feriale, poiché esse tutte non sono intrinsecamente correlate con lo status personale e professionale del lavoratore, né compensano la professionalità del lavoratore stesso.
Aggiunge l'appellante che l'indennità di manovra, prevista dall'accordo aziendale del
11/12/1984, è dovuta soltanto nella ipotesi di “effettiva presenza in servizio”; che l'indennità di semaforizzazione, prevista dall'accordo aziendale del 11/12/1984, costituisce, per espressa definizione, un premio produttivo legato alle percorrenze prestate in servizio sui treni, sicchè non può essere ricompresa tra le voci che compongono la retribuzione ordinaria;
che l'indennità di presenza, di cui al paragrafo 4 dell'Accordo Nazionale del 21.5.1981, risulta prevista la sua erogazione “per ogni effettiva giornata di prestazione” con la precisazione che “tale indennità non farà parte della retribuzione normale e, pertanto, non sarà considerata utile agli effetti di alcun altro istituto o materia previsti dal contratto nazionale o da accordo o da contratto aziendale”; che l'indennità di disponibilità è riconosciuta al personale solo in modo occasionale e non continuo, sicchè, anche in questo caso, non si giustifica l'inserimento di questa voce nel
3 calcolo richiesto dal ricorrente;
che l'indennità di zona tachigrafica ha natura occasionale e che non rileva la sua presenza in busta paga;
che l'indennità di trasferta e diaria – ossia l'indennità che spetta al personale che, in caso di sopravvenute esigenze, deve recarsi fuori dalla residenza assegnata – ha natura di rimborso spese e non può ritenersi intrinsecamente legata al disagio della mansione, come dimostrato anche dalla relativa disciplina fiscale;
che tutte le indennità su indicate non costituiscono, dunque, “indennità fisse”, trattandosi di compensi corrisposti soltanto in via eventuale, nel caso di svolgimento di attività lavorativa in circostanze particolari e in presenza di specifici presupposti, ovvero strettamente correlate all'effettiva presenza in servizio.
3.3 Con il terzo motivo la società, con varie argomentazioni interpretative e valorizzando la natura particolare del rapporto di lavoro degli autoferrotramvieri, denuncia la violazione dell'art. 2948 c.c. censurando la sentenza impugnata laddove, disattendendo la relativa eccezione, ha affermato che la prescrizione dei crediti da lavoro non decorre in costanza di rapporto di lavoro in caso di applicazione dell'art. 18 stat. lav., come modificato dalla legge
Fornero.
3.4. Con il quarto motivo si denuncia l'erroneità della decisione gravata per non aver valorizzato il ruolo della contrattazione collettiva.
Nella doglianza si evidenzia innanzitutto che la retribuzione degli autoferrotranvieri è disciplinata dalla contrattazione collettiva e che rispetto a tale contrattazione l'unico sindacato ammissibile è quello di conformità delle relative previsioni rispetto ai parametri fissati dall'art. 36 Cost.; si deduce che le disposizioni contrattuali che individuano la retribuzione spettante durante le ferie dagli artt. 5 e 6 del c.c.n.l. del 23 luglio 1976 e successive modifiche, in base alle quali rilevano, ai fini del diritto all'inclusione nella base di calcolo della retribuzione feriale, gli emolumenti corrisposti con il carattere della continuità e della fissità, con esclusione quindi dei premi e delle indennità corrisposte in modo saltuario o variabile, come peraltro ribadito dall'art. 1 dell'Accordo Nazionale del 12 marzo 1980; si ribadisce che l'azienda aveva sempre corrisposto ai lavoratori la retribuzione feriale attenendosi rigorosamente alle disposizioni dei contratti collettivi di categoria, per cui non le poteva essere addebitato alcun inadempimento.
3.5. Con il quinto motivo l'appellante lamenta la violazione dell'art. 1346 c.c., sostenendo
4 che l'affermazione del diritto all'inclusione delle voci retributive variabili nella retribuzione feriale contrasterebbe con il principio generale secondo cui l'oggetto della prestazione deve essere determinato o determinabile. Secondo la tesi dell'appellante, il datore di lavoro ha l'esigenza di conoscere in anticipo il contenuto della propria prestazione, mentre il calcolo a posteriori della retribuzione feriale sulla base di elementi aleatori e variabili renderebbe indeterminato l'oggetto dell'obbligazione. L'ammontare della retribuzione feriale dovrebbe quindi essere necessariamente determinato ex ante o ancorato a parametri precisi e certi, non soggetti a oscillazioni nel corso del rapporto di lavoro.
3.6.Con il sesto motivo, afferente all'eccezione di inammissibilità della domanda relativa all'indennità di presenza bis, rileva la Corte che è evidente, dall'analisi integrale del ricorso e dalle conclusioni rassegnate, che il lavoratore non abbia chiesto l'accertamento del diritto alla retribuzione relativa al tale voce. Sicché, ogni considerazione operata dall'appellante sul punto appare ininfluente, essendosi il Tribunale pronunciato e avendo accolto la domanda esclusivamente con espresso riferimento a tutte le voci indicate in ricorso, con esclusione
Par dunque dell'indennità di presenza che resta non dovuta in quanto non espressamente richiesta (cfr. sul punto, quanto dedotto al riguardo dall'appellato in sede di costituzione in giudizio).
3.7. Con il settimo motivo ci si suole dell'omessa pronuncia in merito alla quantificazione dei giorni di ferie.
Osserva l'appellante che il ricorrente in primo grado ha chiesto il ricalcolo della cd retribuzione feriale indicando un numero di giorni di ferie inclusivo anche di festività e
Part permessi;
che nella memoria di costituzione a pag. 22 la difesa di ha espressamente contestato tale dato “dal momento che per il periodo dal 2014 al 2021, ovvero quello indicato in ricorso, oltre ai giorni di ferire previsti dalla contrattazione nazionale il ricorrente ha erroneamente considerato anche i permessi delle festività soppresse maturati nel corso dell'anno solare”. Parte
3.8. Con l'ottavo motivo denuncia l'omessa quantificazione e l'impossibile quantificabilità delle somme dovute, attesa l'allegazione d'idonea relazione di parte, contenente i conteggi anno per anno, corredati dalle buste paga complete depositate dal lavoratore, rispetto ai quali il Tribunale ha disposto l'esclusione delle voci da non considerarsi specificando altresì dopo l'istanza di correzione gli importi e le modalità di calcolo applicate.
5 Osserva la Corte che all'esito del procedimento di correzione sono state eliminate le voci di straordinario e notturno, con i relativi importi, per cui il punto 8 dell'appello spiegato risulta del tutto ultroneo ed ininfluente dopo la procedura di correzione ed il provvedimento conseguente.
3.9. Da ultimo, l'appellante reitera l'istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea ai sensi dell'art. 267 TFUE, già avanzata in primo grado e rigettata dal
Tribunale. La complessità della questione, secondo l'appellante, imporrebbe l'intervento della Corte di Giustizia per chiarire l'ambito di applicabilità della normativa comunitaria in materia di retribuzione feriale. In particolare, l'appellante chiede che la Corte di Giustizia si pronunci sull'interpretazione della direttiva 2003/88/CE per chiarire se essa sia compatibile con il quadro normativo italiano che demanda alla contrattazione collettiva la quantificazione della retribuzione feriale. Il rinvio pregiudiziale sarebbe necessario per stabilire se la normativa nazionale risponda ai principi comunitari e sia con essi compatibile.
4. Prendendo le mosse dalle prime censure in diritto, osserva la Corte che, come ben chiarisce Cass. 19716/2023, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha precisato che con l'espressione "ferie annuali retribuite" contenuta nell'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 si vuole fare riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione, con ciò intendendosi che il lavoratore deve percepire in tale periodo di riposo la retribuzione ordinaria (nello stesso senso CGUE 20 gennaio 2009 in C-
350/06 e C- 520/06, e altri). Persona_1
Ciò che si è inteso assicurare è una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore in atto nei periodi di lavoro sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. C.G.U.E. e altri, C-155/10 del 13 dicembre 2018 ed anche la Per_2
causa To.He. del 13/12/2018, C-385/17).
Qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è infatti incompatibile con gli obiettivi del legislatore Europeo che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente C.G.U.E. del 13/01/2022 nella causa C-514/20).
4.2 Sulla scorta della giurisprudenza comunitaria, la S.C. ha più volte affermato che la
6 retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della
Direttiva 2003/88/CE (con la quale sono state codificate, per motivi di chiarezza, le prescrizioni minime concernenti le ferie contenute nella direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, cfr. considerando 1 della direttiva 2003/88/CE, recepita anch'essa con il D.Lgs. n. 66 del 2003), per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore (cfr. anche
Cass.17/05/2019 n. 13425).
Anche con riguardo al compenso da erogare in ragione del mancato godimento delle ferie, pur nella diversa prospettiva cui l'indennità sostitutiva assolve, si è ritenuto che la retribuzione da utilizzare come parametro debba comprendere qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo
"status" personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. 30/11/2021 n. 37589).
Proprio in applicazione della nozione c.d. "Europea" di retribuzione, nell'ambito del personale navigante dipendente di compagnia aerea, poi, si è chiarito che, nel calcolo del compenso dovuto al lavoratore nel periodo minimo di ferie annuali di quattro settimane, si deve tenere conto degli importi erogati a titolo di indennità di volo integrativa e a tal fine si
è ritenuta la nullità della disposizione collettiva (l'art. 10 del c.c.n.l. Trasporto Aereo - sezione personale navigante tecnico) nella parte in cui la esclude per tale periodo minimo di ferie evidenziandosi il contrasto con il D.Lgs. n. 185 del 2005, art. 4 (decreto di attuazione della direttiva 2000/79/CE relativa all'Accordo Europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile) interpretando tale disposizione proprio alla luce del diritto Europeo che impone di riconoscere al lavoratore navigante in ferie una retribuzione corrispondente alla nozione Europea di remunerazione delle ferie, in misura tale da garantire al lavoratore medesimo condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa (cfr. Cass.23/06/2022 n. 20216).
“….Pertanto, qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore, come il tempo trascorso in volo per i piloti di linea, deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali.
7 All'opposto, gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro, come le spese connesse al tempo che i piloti sono costretti a trascorrere fuori dalla base, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali.
A questo riguardo, è compito del giudice nazionale valutare il nesso intrinseco che intercorre tra, da una parte, i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e, dall'altra, l'espletamento delle mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro. Questa valutazione deve essere svolta in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo e alla luce del principio sviluppato dalla suesposta giurisprudenza secondo cui la direttiva 2003/88 tratta il diritto alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tal titolo come due aspetti di un unico diritto” (v. punti 24
e ss. sentenza Corte Giustizia C- 155/10 del 15.9.2011).
Su questa scia Corte Giustizia 22.5.2014 n. 539 confermando il suddetto orientamento, ha, ad esempio, statuito che “l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 deve essere interpretato nel senso che esso osta a disposizioni e prassi nazionali in forza delle quali il lavoratore - la cui retribuzione è composta, da una parte, di uno stipendio di base e, dall'altra, di una provvigione” - come tale eventuale e variabile - “il cui importo è fissato con riferimento ai contratti conclusi dal datore di lavoro derivanti dalle vendite realizzate da detto lavoratore - abbia diritto soltanto, a titolo di ferie annuali retribuite, ad una retribuzione composta esclusivamente del suo stipendio di base.
L'obiettivo di retribuire le ferie consiste nel collocare il lavoratore, nel corso delle ferie, in una situazione che è, sotto il profilo dello stipendio, paragonabile ai periodi di lavoro (v. sentenze e a., EU:C:2006:177, punto 58, nonché e a., Persona_3 Persona_1
EU:C:2009:18, punto 60)”.
Infatti, quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione (sentenza del 13 dicembre 2018, Hein, C‑385/17, EU:C:2018:1018, punto 44 e
8 la giurisprudenza ivi citata).
Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza 22 maggio 2014, causa
C539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31); in tale pronuncia, quanto agli elementi correlati allo status personale e professionale, si precisa che tali possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali (sentenza
Z.J.R. Lock cit., punto 30). Alla stregua di tale nozione, è stata, per esempio, ritenuta contraria al diritto dell'Unione la non inclusione, nella retribuzione versata (recte nel pagamento da versare) ai lavoratori a titolo di ferie annuali, degli importi supplementari corrisposti ai piloti Airways in ragione delle ore di volo e/o del tempo trascorso fuori della base (sentenza Wi. e altri cit.) ovvero del compenso variabile rappresentato da provvigioni sul fatturato realizzato (sentenza Z.J.R. Lock cit.), così come la previsione, per contratto collettivo, di una riduzione della "indennità per ferie retribuite" derivante da una situazione di disoccupazione parziale, nel periodo temporale di riferimento (sentenza To.He cit.). […]
A tale riguardo, deve allora osservarsi come sia compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011, Wi. e a., C-155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della Direttiva
2003/88/CE”.
5. Per tutto quanto sopra esposto, va da sé che la circostanza che la società appellante, nella specie, si sia attenuta alle disposizioni contrattuali sopra citate in sede di determinazione della retribuzione da erogare durante il periodo feriale – ed in particolare a talune disposizioni (v. sopra) che correlano l'erogazione di alcune specifiche indennità all'effettiva prestazione del servizio - non ha in questa sede alcuna rilevanza dovendosi, in ogni caso, attribuire prevalenza alle sentenze della Corte di Giustizia dell'UE le quali hanno efficacia vincolante, diretta e prevalente sull'ordinamento nazionale, così come confermato dalla
Corte Costituzionale con le sentenze n. 168/1981 e n. 170/1984, ed hanno perciò “valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme
9 comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità” (cfr. Cass. n. 13425 del 2019 ed ivi la richiamata Cass. n. 22577 del 2012).
Parimenti, a poco rileva la circostanza che l'istante non abbia formalmente invocato in sede di ricorso introduttivo la nullità del CCNL di riferimento per contrarietà a norme imperative, avendo in ogni caso il lavoratore, sin dall'inizio, dedotto, come causa petendi, la violazione delle disposizioni sovranazionali sopra indicate e in particolare, dell'art. 4 della Direttiva
2003/88/CE sopra citata.
Chiarisce Cass. n. 18160/2023 che, in sostanza, il giudice del merito deve verificare la continuatività dell'erogazione degli emolumenti “esclusi”, l'incidenza degli stessi sul trattamento economico mensile senza trascurare di considerare la pertinenza di tali compensi rispetto alle mansioni proprie della qualifica rivestita, nel senso che la retribuzione “feriale" deve assicurare al lavoratore una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria erogata nei periodi di lavoro (v. altresì Cass. n. 35578/2023 la quale chiarisce altresì che deve trattasi comunque di compensi “connessi” ad attività ordinariamente previste dal contratto collettivo, in relazione ovviamente alla specifica mansione in esame).
6. Ora, chiarito quanto sopra e passando in rassegna le varie indennità riconosciute dal primo giudice, quanto all'indennità di presenza, essa è disciplinata dall'Accordo Nazionale del 21.05.1981 e dall'Accordo Aziendale del 5 ottobre 1988 ed è riconosciuta – sotto la voce
“miglioramenti economici” – a tutto il personale in servizio in ragione di un importo medio annuo di 1.914.000 lire, con esclusione degli agenti in malattia, infortunio, aspettativa per motivi di salute, aspettative o congedi o assenze non retribuiti. È del tutto evidente che anche questa indennità costituisce elemento proprio della retribuzione ordinaria del lavoratore, tant'è che essa è attribuita indistintamente a tutto il personale, a eccezione di quello che non ha diritto a essere retribuito. Non vi è alcun motivo, quindi, che possa giustificarne l'esclusione dal calcolo della retribuzione feriale dovuta al lavoratore.
Compete la diaria e la trasferta.
Ed invero, il fatto che l'indennità di trasferta possa rivestire natura indennitaria, non vale, di per sé, a negarne la computabilità negli elementi della retribuzione da valutare ai fini di cui si discute, trattandosi di < all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del
10 lavoratore>>, al pari dell'indennità di volo per il personale navigante (cfr sent. cit.).
Spetta l'indennità di semaforizzazione prevista dall'accordo aziendale del 12.5.1965, pag. 2, in relazione al disagio conseguente ai nuovi sistemi di segnalamento ferroviario istituiti nel
1965, in favore (ed in funzione) delle mansioni di macchina (2% della retribuzione minima)
e di scorta (1%) dei treni.
Analogamente, spetta l'indennità di manovra e di spinta, di cui all'accordo aziendale dell'11.12.1984 prevista in favore degli operai che “effettuano la manovra o la spinta dei rotabili in riparazione, da corrispondere fino a quando gli impianti non saranno dotati di idonee attrezzature tecniche” (indennità poi estesa al personale di macchina con Accordo
Aziendale del 21.7.1994).
7. La questione è solo apparentemente diversa in relazione:
-all'indennità di disponibilità prevista dall'accordo aziendale del 23.10.2000 per il
“personale di macchina” (di qui il collegamento intrinseco con la mansione) che manifesta la propria disponibilità a coprire esigenze di servizio anche dopo la pubblicazione del turno di servizio giornaliero nella ipotesi “di effettivo utilizzo in disponibilità degli agenti”, per cui trattasi di compenso dovuto in favore “degli agenti interessati alla disponibilita” (indennità poi estesa a tutto il personale viaggiante con successivo accordo del 13.7.2004);
Ed infatti, se è vero che trattasi, in qualche modo di compensi che dipendono dal verificarsi
(solo eventuale) di talune condizioni (v. sopra), è anche vero che dalle buste paga e dai conteggi analitici allegati al ricorso introduttivo – mai specificamente contestati dall'azienda
– emerge in modo evidente che (anche) i suddetti emolumenti - tenuto conto, in sintonia con l'insegnamento della Corte di Giustizia, di una media rapportata ad “un periodo di riferimento giudicato rappresentativo” (laddove il primo giudice ha del tutto correttamente fatto riferimento alla media dei compensi percepiti dal ricorrente, per tali titoli, nei dodici mesi precedenti ciascun periodo di ferie godute) – risultano corrisposti in modo pressochè stabile e continuativo.
Dall'analisi dei prospetti paga prodotti per il periodo di causa emerge con chiarezza che tali emolumenti sono percepiti dal lavoratore con netta continuità e in modo non occasionale, sicché deve ritenersi che non abbiano carattere di eccezionalità e discontinuità sotto il profilo temporale-quantitativo. Risulta in particolare dalle buste paga che detti emolumenti sono stati corrisposti con costanza e uniformità, tanto che il relativo corrispettivo è presente in misura congrua, consistente e continuativa. Ne consegue che le indennità sopra indicate
11 sono tutte da includere nella retribuzione dovuta durante le ferie, in quanto legate intrinsecamente allo svolgimento della prestazione lavorativa.
Per cui detti emolumenti, di fatto, da un lato risultano connessi, come visto sopra, ad attività ordinariamente previste dal contratto collettivo in relazione alla specifica mansione in esame
(ad esempio l'indennità di disponibilità e l'ulteriore indennità di presenza – leggi incremento
- sono espressamente riservate al personale di macchina); dall'altro, hanno concorso a determinare la retribuzione “normale” – o se vogliamo - “ordinariamente” percepita dal lavoratore nell'anno precedente alla fruizione di ciascuna annualità di ferie, sebbene poi non abbiano, al contempo, concorso altresì a rappresentare la base di calcolo della retribuzione in concreto erogata durante i cennati periodi feriali (v. i citati prospetti contabili che elencano le indennità annualmente percepite, voce per voce e mese per mese, per tutte le indennità oggetto di causa, fatta eccezione per il lavoro domenicale e straordinario, come detto escluso dal primo giudice ed in relazione al quale non è stato proposto gravame incidentale).
8. Piuttosto va verificata l'incidenza che dispiega sulla retribuzione mensile l'esclusione delle predette indennità e ciò perché un'incidenza non significativamente apprezzabile, come detto sopra, non potrebbe svolgere quella funzione dissuasiva dall'esercizio, da parte del lavoratore, del diritto alle ferie che la direttiva n. 88 del 2003 ha inteso evitare.
Ed è opportuno rimarcare che, nella specie, rileva lo stato soggettivo del lavoratore di fronte all'eventualità di veder sensibilmente ridotto il suo trattamento retributivo durante il periodo di ferie, sicché l'essere il datore di lavoro esposto a sanzioni in caso di omessa concessione delle ferie è circostanza, ai fini di cui si discute, del tutto irrilevante.
9. Orbene, per rispondere alla richiesta di chiarezza dei criteri per la determinazione della retribuzione feriale va evidenziato che il raffronto va operato su base mensile (come ricordano le sentenze sopra citate), poiché, in definitiva, deve stabilirsi a quanto ammonta per il lavoratore la perdita, in tema di retribuzione, se si assenta per ferie durante il relativo periodo.
Sul punto deve rammentarsi che (v. Corte di Giustizia 15.09.2011, C-155/10, Williams, par.
21) la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che da quanto sopra, “si evince inoltre che un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione”.
12 9.1 E che la differenza, nel caso di specie, non sia trascurabile, lo si evince dalle buste paga prodotte in prime cure dal lavoratore e dai conteggi allegati, evidenzianti il fatto che la mancata inclusione delle suddette indennità nella base retributiva utile ai fini del calcolo della retribuzione feriale incide in ragione di oltre 20 Euro al giorno.
Orbene, esaminando le ridette buste paga, si ha che, a fronte di una retribuzione base/fissa di circa € 2.200,00 – 2.500,00 lordi mensili, le voci variabili - indebitamente escluse (v. sopra) dalla retribuzione dei periodi feriali - ammontano in media, appunto, a circa € 250,00 mensili lorde.
Senza contare che, a fronte dal rilievo del primo giudice circa la verifica della corresponsione degli emolumenti per cui è causa “con netta continuità ed in modo non occasionale”, risultando essi erogati “con costanza ed uniformità tanto che il relativo corrispettivo è presente in misura congrua, consistente e continuativa”, le doglianze “sulla non continuatività e fissità delle indennità richieste” e/o sulla dissuasività delle indebite decurtazione, risultano del tutto generiche ovvero disancorate da qualsivoglia specifico dato contabile.
Esse infatti risultano dirette non tanto ad evidenziare, sotto il profilo contabile, le specifiche mensilità e/o i periodi temporali di mancata corresponsione e/o di non uniforme versamento delle cennate indennità, quanto a richiamare, ancora una volta, la formale osservanza delle disposizioni collettive disciplinanti le modalità di computo della retribuzione feriale
(questione sopra già esaminata).
In tale ottica risulta decisiva non già la misura solo parziale della decurtazione, bensì la sua incidenza sulla retribuzione feriale e, di conseguenza, sulla piena libertà di fruizione del periodo di riposo costituzionalmente garantito.
Il rapporto rilevante non è, quindi, quello fra la quota di indennità conservata e la quota perduta, bensì quello fra la retribuzione ordinaria e la retribuzione in concreto erogata durante le ferie, il cui ammontare deve essere tale da non disincentivarne l'effettivo godimento.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, tale raffronto non può limitarsi alla sola prospettiva annuale, ma va calato nel breve periodo, ben potendo valutazioni di carattere immediato rivestire in concreto portata dissuasiva.
In altre parole, risulta decisiva – non già la misura solo parziale della decurtazione – bensì la sua incidenza sulla retribuzione feriale e, di conseguenza, sulla piena libertà di fruizione del
13 periodo di riposo costituzionalmente garantito.
Alla luce delle considerazioni che precedono appare, pertanto, pacifica una riduzione della retribuzione la quale, per la sua entità, appare tale da determinare un possibile effetto dissuasivo sulla fruizione delle ferie, da valutarsi con riferimento al periodo di godimento del riposo ed in relazione alla retribuzione mensile media dell'odierno appellato (cfr. Corte
Appello Milano, sentenza n. 302/2023 del 29-03-2023).
In tale contesto si segnala anche la recente sentenza della CGUE (Settima Sezione) del
13.1.2022, nella causa C-514/20) (DS c/ Ko.) la quale ha precisato che gli incentivi a rinunciare al congedo di riposo o a sollecitare i lavoratori a rinunciarvi sono incompatibili con gli obiettivi del diritto alle ferie annuali retribuite, legati segnatamente alla necessità di garantire al lavoratore il beneficio di un riposo effettivo, per assicurare una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute. Pertanto, ogni azione o omissione di un datore di lavoro, avente un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione di ferie annuali da parte del lavoratore, è altresì incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite
(sentenza del 6 novembre 2018, C-619/16, EU:C:2018:872, punto 49 e la Per_4
giurisprudenza ivi citata). Per questo motivo, è stato ritenuto che l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto. Orbene, quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'art. 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione
(sentenza del 13 dicembre 2018, He., , EU:C:2018:1018, punto 44 e la Email_1
giurisprudenza ivi citata). Del pari, la Corte ha dichiarato che il lavoratore poteva essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario, anche se quest'ultimo è differito, cioè si manifesta nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali (v., in tal senso, sentenza del 22 maggio 2014, Lock,
C-539/12, EU:C:2014:351, punto 21).
10. Va accolto, invece, il motivo formulato dalla società con riferimento alla quantificazione dei giorni di ferie sui quali ricalcolare la retribuzione.
Con riguardo al numero totale di ferie devesi rammentare che (v., da ultimo, punto 12 della
14 motivazione di Cass. n. 11758 del 2024) alla luce di quanto affermato anche da Cass. 23 giugno 2022, n. 20216 - i giorni eccedenti le quattro settimane ricadono “in una materia non regolata dal diritto dell'Unione e rimessa, invece, alle parti collettive” (così, Cass.. civ., sez. lav., 23 giugno 2022, n. 20216, punto 31), per cui, in estrema sintesi, in questa sede le rivendicazioni del lavoratore non possono eccedere i 24 giorni di ferie annuali.
Pertanto, alla luce di una rettifica dei conteggi del ricorrente ed in base a dette coordinate,
l'importo differenziale spettante al lavoratore ammonta ad € 3062,68 (in luogo di quello pari a € 3531,10 riconosciuto dal primo giudice), oltre accessori come per legge.
11. Va poi disatteso il motivo concernente l'eccepita prescrizione.
È ormai consolidato l'orientamento di legittimità secondo cui, nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato caratterizzati dal regime di stabilità disciplinato dalla l. n. 92 del 2012 (ed in seguito dal d.lgs. n. 23 del 2015), il termine di prescrizione dei diritti non prescritti alla data di entrata in vigore delle citate leggi decorre soltanto dalla cessazione del rapporto di lavoro, giacché – sia detto in sintesi – l'individuazione del tipo di tutela applicabile in caso di licenziamento consegue ad un accertamento giudiziale necessariamente effettuato ex post
(cfr. Cass. n. 26246 del 2022, alla cui articolata motivazione in questa sede si rimanda).
Si tratta di indirizzo ormai pacifico di cui è espressione, da ultimo, Cass. n.2431 del 2024, ove si rileva che, per effetto delle modifiche apportate dalla l. n. 92 del 2012, nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato è venuto meno uno dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata. Pertanto, per tutti quei diritti che non sono prescritti al momento di entrata in vigore della citata legge il termine di prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro a norma degli artt. 2948, n. 4) e
2935 c.c.
Ciò non vale solo per i crediti retributivi dei lavoratori rientranti nel pubblico impiego privatizzato, rispetto ai quali il termine decorre, per i crediti che nascono nel corso del rapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgenza, non essendo configurabile una condizione di metus del cittadino verso la p.a. (cfr. in questo senso Cass. sez. un. n. 36197 del 2023).
Non è peraltro condivisibile la tesi di parte appellante secondo cui la disciplina della decorrenza del termine di prescrizione non potrebbe essere assimilata a quella propria del
Parte settore privato in ragione del fatto che è ente a totale capitale pubblico il cui socio è il
MIT che, peraltro, provvede a nominare i componenti del consiglio di amministrazione.
15 L'argomento non considera che, per principio generale, il rapporto di lavoro alle dipendenze delle società a controllo pubblico non è regolato dal D.lgs. n.165 del 2001 bensì, in assenza di una disciplina derogatoria speciale, dalle norme del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro alle di-pendenze di privati (cfr. Cass. n. 7222 del 2018, ove si legge che le vicende dei rapporti di lavoro del personale dipendente delle società c.d. in house providing «sono regolate dal diritto del lavoro privato e a tale regolamentazione deve aversi riguardo per valutare anche gli aspetti funzionali ed estintivi dei rapporti medesimi, oltre che quelli genetici»).
Già l'art. 4, comma 13, del d.l. n. 95 del 2012, nel testo risultante all'esito della conversione disposta dalla l. n. 135 del 2012, aveva previsto, con norma dichiarata espressamente di interpretazione autentica, che «le disposizioni del presente articolo e le altre disposizioni, anche di carattere speciale, in materia di società a totale o parziale partecipazione pubblica si interpretano nel senso che, per quanto non diversamente stabilito e salvo deroghe espresse, si applica comunque la disciplina del codice civile in materia di società di capitali».
Il sistema così delineato è stato poi ribadito dal D.lgs. n.175 del 2016 che, all'art. 1, comma
3, ha previsto, con disposizione di carattere generale, che «per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato» ed ha aggiunto, con specifico riferimento al rapporto di lavoro, che «salvo quanto previsto dal presente decreto, ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle società a controllo pubblico si applicano le disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e dai contratti collettivi» (art. 19, comma 1).
Pertanto, in disparte l'obbligo delle società partecipate di attenersi nel reclutamento del personale ai medesimi principi di trasparenza, pubblicità ed imparzialità che stanno alla base del concorso pubblico (art. 18 d.l. n. 112 del 2008, conv. in l. n. 133 del 2008), resta fermo che il rapporto di lavoro alle dipendenze di tali società è regolamentato dal diritto privato
(cfr. ad esempio Cass. n. 35421 del 2022, secondo cui anche ad esse si applica la disciplina delle mansioni contenuta nell'art. 2103 c.c.).
Ne deriva che, al contrario di quanto sostiene parte appellante, l'introduzione della legge Parte Fornero ha senza dubbio inciso sulla stabilità del rapporto alle dipendenze di con
16 l'ulteriore conseguenza che anche ai crediti retributivi insorti nel corso del rapporto di lavoro alle dipendenze di essa si applica la regola secondo cui il termine di prescrizione decorre dalla data di cessazione del rapporto medesimo. Parte 12. Da ultimo, va disatteso l'ultimo motivo di appello, con cui la ha avanzato istanza ex art. 267 TFUE.
Giova innanzitutto rammentare che l'art.267 del TFUE attribuisce alla CGUE la competenza a pronunciarsi, in seguito a richiesta di un organo giurisdizionale di uno stato membro, “a) sull'interpretazione dei trattati” e “b) sulla validità e l'interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell'Unione”.
L'istituto in questione è fondamentale per assicurare l'omogeneità dell'applicazione del dritto europeo su tutto il territorio e per favorire il colloquio tra i giudici nazionali e quelli europei al fine di chiarire il significato e la validità di particolari disposizioni normative.
Il rinvio pregiudiziale può essere sollevato solo qualora la questione sia indispensabile per la risoluzione della controversia pendente avanti gli organi interni, non invece nei casi in cui nulla aggiungerebbe alla questione interna l'interpretazione o la validità della norma europea.
I commi secondo e terzo dell'art. 267 TFUE distinguono due diversi scenari: quello in cui le questioni pregiudiziali vengono sollevate da organi giurisdizionali le cui decisioni siano appellabili e quelle sollevate da organi giurisdizionali di ultima istanza.
Mentre nel primo caso il giudice ha la facoltà di sollevare la questione presso la CGUE nel secondo caso ha l'obbligo e la ratio è chiara: essendo un organo giudicante di ultima istanza c'è la massima preoccupazione che il diritto europeo venga applicato correttamente e ne venga chiarita la validità, non essendo più possibile impugnare la decisone dianzi ad altri organi.
L'art. 267 TFUE distingue a seconda che la questione si ponga dinanzi a giudici di merito o di ultima istanza: nel primo caso il rinvio è discrezionale (potendo la decisione essere impugnata se non conforme al diritto europeo); nel secondo invece è obbligatorio (con conseguente responsabilità dei magistrati della Cassazione ai sensi dell'art. 2, comma 3-bis, della L. n. 117/1988, come modif. dalla L. n. 183/2015).
Tanto premesso, rileva la Corte che non ricorrono, nel caso di specie, i presupposti normativi necessari a disporre un rinvio pregiudiziale alla CGUE avendo già, sulla tematica sollecitata dall'appellante, sia la Corte di Giustizia che la Corte di Cassazione precisato i
17 criteri da adottare in materia di retribuzione dei lavoratori anche in ordine al trattamento economico riservato al periodo di godimento delle ferie.
13. Alla luce delle esposte considerazioni, va accolto, per quanto di ragione, l'appello e, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, va condannata la società al pagamento di €
3062,68 in favore dell'appellato a titolo di differenze retributive per il periodo ottobre 2014- dicembre 2021, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione dei singoli diritti sino al soddisfo.
Nel resto detta sentenza va confermata.
14.Le spese del presente grado seguono la sostanziale soccombenza della società appellante.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto in data 27.5.2024 dalla
[...]
, in persona del l.r.p.t., nei confronti di Parte_4 CP_2
avverso la sentenza n. 3409/2923 resa in data 30.11.2023 dal Tribunale di Bari, in funzione di giudice del lavoro, come corretta con provvedimento del 3.6.2024, così provvede: accoglie l'appello per quanto di ragione e per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna la società al pagamento di € 3062,68 a titolo di differenze retributive per il periodo ottobre 2014-dicembre 2021, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione dei singoli diritti sino al soddisfo;
conferma nel resto l'impugnata sentenza;
condanna la società al pagamento delle spese di questo grado del giudizio, che liquida in €
1.000,00, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Così deciso in Bari, il 31.3.2025
Il Presidente relatore
Dott. Manuela Saracino
18
In nome del popolo italiano
LA CORTE DI APPELLO DI BARI
SEZIONE LAVORO
composta dai magistrati:
Dott. Manuela Saracino - Presidente relatore
Dott. Maria Giovanna Deceglie - Consigliere
Dott. Luca Ariola - Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia di lavoro iscritta sul ruolo generale al n. 433/2024
TRA
APPULO Parte_1 CP_1
Rappresentato e difeso dall'Avv. L.Ancora
APPELLANTE
E
CP_2
Rappresentato e difeso dall'Avv. F. Daddabbo
APPELLATO
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza del 30.11.2023 il Tribunale di Bari accoglieva, per quanto di ragione, la domanda proposta dall'odierno appellato, con qualifica di operaio e mansione di macchinista parametro 190, e, per l'effetto, accertava il diritto del ricorrente all'inclusione delle diarie e trasferte, dell'indennità di presenza, dell'ulteriore indennità di presenza, dell'indennità di semaforizzazione, dell'indennità di manovra, dell'indennità di disponibilità, dell'indennità di zona tachigrafica nella base di calcolo per la retribuzione goduta nei periodi di ferie;
rigettava la domanda con riferimento alla maggiorazione lavoro domenicale e straordinario;
condannava (all'esito del procedimento di correzione) la
[...] al pagamento di € 3531,10 in favore dell' pari alla differenza tra quanto Pt_2 CP_2
percepito e quanto avrebbe dovuto percepire computando nella base di calcolo gli emolumenti di cui sopra a decorrere da ottobre 2014 al dicembre 2021, oltre accessori.
2. Avverso la decisione ha interposto gravame la con ricorso depositato in data Parte_2
27.05.2024, chiedendone l'integrale riforma.
si è costituito con memoria difensiva. CP_2
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti e il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio, all'udienza del 31 marzo 2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo in calce trascritto.
3.1. Con il primo motivo, l'appellante denuncia l'erronea applicazione dell'art. 7, Dir. CE n.
88/2003, dell'art. 2109 c.c. e dell'art. 10, D.Lgs. n. 66/2003, osservando che la direttiva citata si limita a stabilire il diritto alla retribuzione delle ferie, senza in alcun modo imporre agli Stati membri criteri prestabiliti per la relativa determinazione e, tantomeno, prevedere il concetto di retribuzione omnicomprensiva o globale di fatto;
inoltre, a dire dell'appellante, il concetto di retribuzione non sarebbe previsto e disciplinato nel diritto comunitario, in mancanza di una disposizione specifica volta a regolare la retribuzione dovuta durante le ferie, posto che l'art. 7 cit. si limita a sancire il diritto irrinunciabile alle ferie nei limiti delle quattro settimane all'anno.
Evidenzia che le previsioni dei CCNL applicabili e, in particolare, l'art. 6, CCNL
Autoferrotranvieri 23.7.1976, in base al quale durante i periodi di ferie al lavoratore spetta la retribuzione normale di cui all'art. 6 dello stesso CCNL e successive modifiche, oggettivamente consentirebbero al lavoratore in ferie di percepire, non già una retribuzione
“appena sufficiente”, bensì una retribuzione comprendente tutte le voci c.d. “fisse” previste dalla contrattazione nazionale, con esclusione soltanto delle voci variabili, assicurando, quindi, il godimento di una retribuzione equivalente a quella percepita durante i periodi di effettivo svolgimento della prestazione lavorativa;
di talchè nessun contrasto con la disposizione di cui all'art. 7 della Direttiva n. 2003/88/CE sarebbe in concreto ravvisabile.
Deduce, ancora, che, nell'ordinamento italiano, l'effetto dissuasivo sarebbe a monte escluso, posto che il diritto alle ferie annuali è costituzionalmente garantito ed irrinunciabile (art. 36
Cost.): è il datore di lavoro a collocare in ferie il lavoratore, stabilendo tempi e modalità nel
2 rispetto della normativa vigente (art. 2109 c.c.; art. 10, D. Lgs. n. 66/2003); l'effettività del godimento delle ferie è in ogni caso garantita dall'impianto sanzionatorio apprestato nelle ipotesi di mancata fruizione delle ferie da parte del lavoratore (art. 18bis, D. Lgs. n.
66/2003).
Lamenta, infine, che, nel caso di specie, il complessivo ammontare degli emolumenti aggiuntivi indicati in ricorso sarebbe del tutto incomparabile rispetto alle ipotesi esaminate dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, rappresentando una percentuale del tutto inidonea a dissuadere il dipendente dal fruire delle ferie, tenuto conto della percezione durante il periodo feriale di tutti gli emolumenti che costituiscono la retribuzione normale, come individuati dal CCNL.
3.2 Con il secondo motivo parte appellante passa in rassegna in modo analitico la natura e le caratteristiche dei vari emolumenti, e conclude che le indennità come sopra riconosciute dal
Tribunale non rientrano nel concetto di indennità fisse e/o continuative ex art art 22 RD
n.148/31, trattandosi di compensi corrisposti soltanto in via eventuale, nel caso di svolgimento di attività lavorativa in circostanze particolari e/o in presenza di specifici presupposti, ovvero correlati all'effettiva presenza in servizio.
Ed ancora, difetterebbe il presupposto per il loro inserimento nel ricalcolo della retribuzione cd feriale, poiché esse tutte non sono intrinsecamente correlate con lo status personale e professionale del lavoratore, né compensano la professionalità del lavoratore stesso.
Aggiunge l'appellante che l'indennità di manovra, prevista dall'accordo aziendale del
11/12/1984, è dovuta soltanto nella ipotesi di “effettiva presenza in servizio”; che l'indennità di semaforizzazione, prevista dall'accordo aziendale del 11/12/1984, costituisce, per espressa definizione, un premio produttivo legato alle percorrenze prestate in servizio sui treni, sicchè non può essere ricompresa tra le voci che compongono la retribuzione ordinaria;
che l'indennità di presenza, di cui al paragrafo 4 dell'Accordo Nazionale del 21.5.1981, risulta prevista la sua erogazione “per ogni effettiva giornata di prestazione” con la precisazione che “tale indennità non farà parte della retribuzione normale e, pertanto, non sarà considerata utile agli effetti di alcun altro istituto o materia previsti dal contratto nazionale o da accordo o da contratto aziendale”; che l'indennità di disponibilità è riconosciuta al personale solo in modo occasionale e non continuo, sicchè, anche in questo caso, non si giustifica l'inserimento di questa voce nel
3 calcolo richiesto dal ricorrente;
che l'indennità di zona tachigrafica ha natura occasionale e che non rileva la sua presenza in busta paga;
che l'indennità di trasferta e diaria – ossia l'indennità che spetta al personale che, in caso di sopravvenute esigenze, deve recarsi fuori dalla residenza assegnata – ha natura di rimborso spese e non può ritenersi intrinsecamente legata al disagio della mansione, come dimostrato anche dalla relativa disciplina fiscale;
che tutte le indennità su indicate non costituiscono, dunque, “indennità fisse”, trattandosi di compensi corrisposti soltanto in via eventuale, nel caso di svolgimento di attività lavorativa in circostanze particolari e in presenza di specifici presupposti, ovvero strettamente correlate all'effettiva presenza in servizio.
3.3 Con il terzo motivo la società, con varie argomentazioni interpretative e valorizzando la natura particolare del rapporto di lavoro degli autoferrotramvieri, denuncia la violazione dell'art. 2948 c.c. censurando la sentenza impugnata laddove, disattendendo la relativa eccezione, ha affermato che la prescrizione dei crediti da lavoro non decorre in costanza di rapporto di lavoro in caso di applicazione dell'art. 18 stat. lav., come modificato dalla legge
Fornero.
3.4. Con il quarto motivo si denuncia l'erroneità della decisione gravata per non aver valorizzato il ruolo della contrattazione collettiva.
Nella doglianza si evidenzia innanzitutto che la retribuzione degli autoferrotranvieri è disciplinata dalla contrattazione collettiva e che rispetto a tale contrattazione l'unico sindacato ammissibile è quello di conformità delle relative previsioni rispetto ai parametri fissati dall'art. 36 Cost.; si deduce che le disposizioni contrattuali che individuano la retribuzione spettante durante le ferie dagli artt. 5 e 6 del c.c.n.l. del 23 luglio 1976 e successive modifiche, in base alle quali rilevano, ai fini del diritto all'inclusione nella base di calcolo della retribuzione feriale, gli emolumenti corrisposti con il carattere della continuità e della fissità, con esclusione quindi dei premi e delle indennità corrisposte in modo saltuario o variabile, come peraltro ribadito dall'art. 1 dell'Accordo Nazionale del 12 marzo 1980; si ribadisce che l'azienda aveva sempre corrisposto ai lavoratori la retribuzione feriale attenendosi rigorosamente alle disposizioni dei contratti collettivi di categoria, per cui non le poteva essere addebitato alcun inadempimento.
3.5. Con il quinto motivo l'appellante lamenta la violazione dell'art. 1346 c.c., sostenendo
4 che l'affermazione del diritto all'inclusione delle voci retributive variabili nella retribuzione feriale contrasterebbe con il principio generale secondo cui l'oggetto della prestazione deve essere determinato o determinabile. Secondo la tesi dell'appellante, il datore di lavoro ha l'esigenza di conoscere in anticipo il contenuto della propria prestazione, mentre il calcolo a posteriori della retribuzione feriale sulla base di elementi aleatori e variabili renderebbe indeterminato l'oggetto dell'obbligazione. L'ammontare della retribuzione feriale dovrebbe quindi essere necessariamente determinato ex ante o ancorato a parametri precisi e certi, non soggetti a oscillazioni nel corso del rapporto di lavoro.
3.6.Con il sesto motivo, afferente all'eccezione di inammissibilità della domanda relativa all'indennità di presenza bis, rileva la Corte che è evidente, dall'analisi integrale del ricorso e dalle conclusioni rassegnate, che il lavoratore non abbia chiesto l'accertamento del diritto alla retribuzione relativa al tale voce. Sicché, ogni considerazione operata dall'appellante sul punto appare ininfluente, essendosi il Tribunale pronunciato e avendo accolto la domanda esclusivamente con espresso riferimento a tutte le voci indicate in ricorso, con esclusione
Par dunque dell'indennità di presenza che resta non dovuta in quanto non espressamente richiesta (cfr. sul punto, quanto dedotto al riguardo dall'appellato in sede di costituzione in giudizio).
3.7. Con il settimo motivo ci si suole dell'omessa pronuncia in merito alla quantificazione dei giorni di ferie.
Osserva l'appellante che il ricorrente in primo grado ha chiesto il ricalcolo della cd retribuzione feriale indicando un numero di giorni di ferie inclusivo anche di festività e
Part permessi;
che nella memoria di costituzione a pag. 22 la difesa di ha espressamente contestato tale dato “dal momento che per il periodo dal 2014 al 2021, ovvero quello indicato in ricorso, oltre ai giorni di ferire previsti dalla contrattazione nazionale il ricorrente ha erroneamente considerato anche i permessi delle festività soppresse maturati nel corso dell'anno solare”. Parte
3.8. Con l'ottavo motivo denuncia l'omessa quantificazione e l'impossibile quantificabilità delle somme dovute, attesa l'allegazione d'idonea relazione di parte, contenente i conteggi anno per anno, corredati dalle buste paga complete depositate dal lavoratore, rispetto ai quali il Tribunale ha disposto l'esclusione delle voci da non considerarsi specificando altresì dopo l'istanza di correzione gli importi e le modalità di calcolo applicate.
5 Osserva la Corte che all'esito del procedimento di correzione sono state eliminate le voci di straordinario e notturno, con i relativi importi, per cui il punto 8 dell'appello spiegato risulta del tutto ultroneo ed ininfluente dopo la procedura di correzione ed il provvedimento conseguente.
3.9. Da ultimo, l'appellante reitera l'istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea ai sensi dell'art. 267 TFUE, già avanzata in primo grado e rigettata dal
Tribunale. La complessità della questione, secondo l'appellante, imporrebbe l'intervento della Corte di Giustizia per chiarire l'ambito di applicabilità della normativa comunitaria in materia di retribuzione feriale. In particolare, l'appellante chiede che la Corte di Giustizia si pronunci sull'interpretazione della direttiva 2003/88/CE per chiarire se essa sia compatibile con il quadro normativo italiano che demanda alla contrattazione collettiva la quantificazione della retribuzione feriale. Il rinvio pregiudiziale sarebbe necessario per stabilire se la normativa nazionale risponda ai principi comunitari e sia con essi compatibile.
4. Prendendo le mosse dalle prime censure in diritto, osserva la Corte che, come ben chiarisce Cass. 19716/2023, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha precisato che con l'espressione "ferie annuali retribuite" contenuta nell'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 si vuole fare riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione, con ciò intendendosi che il lavoratore deve percepire in tale periodo di riposo la retribuzione ordinaria (nello stesso senso CGUE 20 gennaio 2009 in C-
350/06 e C- 520/06, e altri). Persona_1
Ciò che si è inteso assicurare è una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore in atto nei periodi di lavoro sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. C.G.U.E. e altri, C-155/10 del 13 dicembre 2018 ed anche la Per_2
causa To.He. del 13/12/2018, C-385/17).
Qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è infatti incompatibile con gli obiettivi del legislatore Europeo che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente C.G.U.E. del 13/01/2022 nella causa C-514/20).
4.2 Sulla scorta della giurisprudenza comunitaria, la S.C. ha più volte affermato che la
6 retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della
Direttiva 2003/88/CE (con la quale sono state codificate, per motivi di chiarezza, le prescrizioni minime concernenti le ferie contenute nella direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, cfr. considerando 1 della direttiva 2003/88/CE, recepita anch'essa con il D.Lgs. n. 66 del 2003), per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore (cfr. anche
Cass.17/05/2019 n. 13425).
Anche con riguardo al compenso da erogare in ragione del mancato godimento delle ferie, pur nella diversa prospettiva cui l'indennità sostitutiva assolve, si è ritenuto che la retribuzione da utilizzare come parametro debba comprendere qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo
"status" personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. 30/11/2021 n. 37589).
Proprio in applicazione della nozione c.d. "Europea" di retribuzione, nell'ambito del personale navigante dipendente di compagnia aerea, poi, si è chiarito che, nel calcolo del compenso dovuto al lavoratore nel periodo minimo di ferie annuali di quattro settimane, si deve tenere conto degli importi erogati a titolo di indennità di volo integrativa e a tal fine si
è ritenuta la nullità della disposizione collettiva (l'art. 10 del c.c.n.l. Trasporto Aereo - sezione personale navigante tecnico) nella parte in cui la esclude per tale periodo minimo di ferie evidenziandosi il contrasto con il D.Lgs. n. 185 del 2005, art. 4 (decreto di attuazione della direttiva 2000/79/CE relativa all'Accordo Europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile) interpretando tale disposizione proprio alla luce del diritto Europeo che impone di riconoscere al lavoratore navigante in ferie una retribuzione corrispondente alla nozione Europea di remunerazione delle ferie, in misura tale da garantire al lavoratore medesimo condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa (cfr. Cass.23/06/2022 n. 20216).
“….Pertanto, qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore, come il tempo trascorso in volo per i piloti di linea, deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali.
7 All'opposto, gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro, come le spese connesse al tempo che i piloti sono costretti a trascorrere fuori dalla base, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali.
A questo riguardo, è compito del giudice nazionale valutare il nesso intrinseco che intercorre tra, da una parte, i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e, dall'altra, l'espletamento delle mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro. Questa valutazione deve essere svolta in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo e alla luce del principio sviluppato dalla suesposta giurisprudenza secondo cui la direttiva 2003/88 tratta il diritto alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tal titolo come due aspetti di un unico diritto” (v. punti 24
e ss. sentenza Corte Giustizia C- 155/10 del 15.9.2011).
Su questa scia Corte Giustizia 22.5.2014 n. 539 confermando il suddetto orientamento, ha, ad esempio, statuito che “l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 deve essere interpretato nel senso che esso osta a disposizioni e prassi nazionali in forza delle quali il lavoratore - la cui retribuzione è composta, da una parte, di uno stipendio di base e, dall'altra, di una provvigione” - come tale eventuale e variabile - “il cui importo è fissato con riferimento ai contratti conclusi dal datore di lavoro derivanti dalle vendite realizzate da detto lavoratore - abbia diritto soltanto, a titolo di ferie annuali retribuite, ad una retribuzione composta esclusivamente del suo stipendio di base.
L'obiettivo di retribuire le ferie consiste nel collocare il lavoratore, nel corso delle ferie, in una situazione che è, sotto il profilo dello stipendio, paragonabile ai periodi di lavoro (v. sentenze e a., EU:C:2006:177, punto 58, nonché e a., Persona_3 Persona_1
EU:C:2009:18, punto 60)”.
Infatti, quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione (sentenza del 13 dicembre 2018, Hein, C‑385/17, EU:C:2018:1018, punto 44 e
8 la giurisprudenza ivi citata).
Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza 22 maggio 2014, causa
C539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31); in tale pronuncia, quanto agli elementi correlati allo status personale e professionale, si precisa che tali possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali (sentenza
Z.J.R. Lock cit., punto 30). Alla stregua di tale nozione, è stata, per esempio, ritenuta contraria al diritto dell'Unione la non inclusione, nella retribuzione versata (recte nel pagamento da versare) ai lavoratori a titolo di ferie annuali, degli importi supplementari corrisposti ai piloti Airways in ragione delle ore di volo e/o del tempo trascorso fuori della base (sentenza Wi. e altri cit.) ovvero del compenso variabile rappresentato da provvigioni sul fatturato realizzato (sentenza Z.J.R. Lock cit.), così come la previsione, per contratto collettivo, di una riduzione della "indennità per ferie retribuite" derivante da una situazione di disoccupazione parziale, nel periodo temporale di riferimento (sentenza To.He cit.). […]
A tale riguardo, deve allora osservarsi come sia compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011, Wi. e a., C-155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della Direttiva
2003/88/CE”.
5. Per tutto quanto sopra esposto, va da sé che la circostanza che la società appellante, nella specie, si sia attenuta alle disposizioni contrattuali sopra citate in sede di determinazione della retribuzione da erogare durante il periodo feriale – ed in particolare a talune disposizioni (v. sopra) che correlano l'erogazione di alcune specifiche indennità all'effettiva prestazione del servizio - non ha in questa sede alcuna rilevanza dovendosi, in ogni caso, attribuire prevalenza alle sentenze della Corte di Giustizia dell'UE le quali hanno efficacia vincolante, diretta e prevalente sull'ordinamento nazionale, così come confermato dalla
Corte Costituzionale con le sentenze n. 168/1981 e n. 170/1984, ed hanno perciò “valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme
9 comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità” (cfr. Cass. n. 13425 del 2019 ed ivi la richiamata Cass. n. 22577 del 2012).
Parimenti, a poco rileva la circostanza che l'istante non abbia formalmente invocato in sede di ricorso introduttivo la nullità del CCNL di riferimento per contrarietà a norme imperative, avendo in ogni caso il lavoratore, sin dall'inizio, dedotto, come causa petendi, la violazione delle disposizioni sovranazionali sopra indicate e in particolare, dell'art. 4 della Direttiva
2003/88/CE sopra citata.
Chiarisce Cass. n. 18160/2023 che, in sostanza, il giudice del merito deve verificare la continuatività dell'erogazione degli emolumenti “esclusi”, l'incidenza degli stessi sul trattamento economico mensile senza trascurare di considerare la pertinenza di tali compensi rispetto alle mansioni proprie della qualifica rivestita, nel senso che la retribuzione “feriale" deve assicurare al lavoratore una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria erogata nei periodi di lavoro (v. altresì Cass. n. 35578/2023 la quale chiarisce altresì che deve trattasi comunque di compensi “connessi” ad attività ordinariamente previste dal contratto collettivo, in relazione ovviamente alla specifica mansione in esame).
6. Ora, chiarito quanto sopra e passando in rassegna le varie indennità riconosciute dal primo giudice, quanto all'indennità di presenza, essa è disciplinata dall'Accordo Nazionale del 21.05.1981 e dall'Accordo Aziendale del 5 ottobre 1988 ed è riconosciuta – sotto la voce
“miglioramenti economici” – a tutto il personale in servizio in ragione di un importo medio annuo di 1.914.000 lire, con esclusione degli agenti in malattia, infortunio, aspettativa per motivi di salute, aspettative o congedi o assenze non retribuiti. È del tutto evidente che anche questa indennità costituisce elemento proprio della retribuzione ordinaria del lavoratore, tant'è che essa è attribuita indistintamente a tutto il personale, a eccezione di quello che non ha diritto a essere retribuito. Non vi è alcun motivo, quindi, che possa giustificarne l'esclusione dal calcolo della retribuzione feriale dovuta al lavoratore.
Compete la diaria e la trasferta.
Ed invero, il fatto che l'indennità di trasferta possa rivestire natura indennitaria, non vale, di per sé, a negarne la computabilità negli elementi della retribuzione da valutare ai fini di cui si discute, trattandosi di < all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del
10 lavoratore>>, al pari dell'indennità di volo per il personale navigante (cfr sent. cit.).
Spetta l'indennità di semaforizzazione prevista dall'accordo aziendale del 12.5.1965, pag. 2, in relazione al disagio conseguente ai nuovi sistemi di segnalamento ferroviario istituiti nel
1965, in favore (ed in funzione) delle mansioni di macchina (2% della retribuzione minima)
e di scorta (1%) dei treni.
Analogamente, spetta l'indennità di manovra e di spinta, di cui all'accordo aziendale dell'11.12.1984 prevista in favore degli operai che “effettuano la manovra o la spinta dei rotabili in riparazione, da corrispondere fino a quando gli impianti non saranno dotati di idonee attrezzature tecniche” (indennità poi estesa al personale di macchina con Accordo
Aziendale del 21.7.1994).
7. La questione è solo apparentemente diversa in relazione:
-all'indennità di disponibilità prevista dall'accordo aziendale del 23.10.2000 per il
“personale di macchina” (di qui il collegamento intrinseco con la mansione) che manifesta la propria disponibilità a coprire esigenze di servizio anche dopo la pubblicazione del turno di servizio giornaliero nella ipotesi “di effettivo utilizzo in disponibilità degli agenti”, per cui trattasi di compenso dovuto in favore “degli agenti interessati alla disponibilita” (indennità poi estesa a tutto il personale viaggiante con successivo accordo del 13.7.2004);
Ed infatti, se è vero che trattasi, in qualche modo di compensi che dipendono dal verificarsi
(solo eventuale) di talune condizioni (v. sopra), è anche vero che dalle buste paga e dai conteggi analitici allegati al ricorso introduttivo – mai specificamente contestati dall'azienda
– emerge in modo evidente che (anche) i suddetti emolumenti - tenuto conto, in sintonia con l'insegnamento della Corte di Giustizia, di una media rapportata ad “un periodo di riferimento giudicato rappresentativo” (laddove il primo giudice ha del tutto correttamente fatto riferimento alla media dei compensi percepiti dal ricorrente, per tali titoli, nei dodici mesi precedenti ciascun periodo di ferie godute) – risultano corrisposti in modo pressochè stabile e continuativo.
Dall'analisi dei prospetti paga prodotti per il periodo di causa emerge con chiarezza che tali emolumenti sono percepiti dal lavoratore con netta continuità e in modo non occasionale, sicché deve ritenersi che non abbiano carattere di eccezionalità e discontinuità sotto il profilo temporale-quantitativo. Risulta in particolare dalle buste paga che detti emolumenti sono stati corrisposti con costanza e uniformità, tanto che il relativo corrispettivo è presente in misura congrua, consistente e continuativa. Ne consegue che le indennità sopra indicate
11 sono tutte da includere nella retribuzione dovuta durante le ferie, in quanto legate intrinsecamente allo svolgimento della prestazione lavorativa.
Per cui detti emolumenti, di fatto, da un lato risultano connessi, come visto sopra, ad attività ordinariamente previste dal contratto collettivo in relazione alla specifica mansione in esame
(ad esempio l'indennità di disponibilità e l'ulteriore indennità di presenza – leggi incremento
- sono espressamente riservate al personale di macchina); dall'altro, hanno concorso a determinare la retribuzione “normale” – o se vogliamo - “ordinariamente” percepita dal lavoratore nell'anno precedente alla fruizione di ciascuna annualità di ferie, sebbene poi non abbiano, al contempo, concorso altresì a rappresentare la base di calcolo della retribuzione in concreto erogata durante i cennati periodi feriali (v. i citati prospetti contabili che elencano le indennità annualmente percepite, voce per voce e mese per mese, per tutte le indennità oggetto di causa, fatta eccezione per il lavoro domenicale e straordinario, come detto escluso dal primo giudice ed in relazione al quale non è stato proposto gravame incidentale).
8. Piuttosto va verificata l'incidenza che dispiega sulla retribuzione mensile l'esclusione delle predette indennità e ciò perché un'incidenza non significativamente apprezzabile, come detto sopra, non potrebbe svolgere quella funzione dissuasiva dall'esercizio, da parte del lavoratore, del diritto alle ferie che la direttiva n. 88 del 2003 ha inteso evitare.
Ed è opportuno rimarcare che, nella specie, rileva lo stato soggettivo del lavoratore di fronte all'eventualità di veder sensibilmente ridotto il suo trattamento retributivo durante il periodo di ferie, sicché l'essere il datore di lavoro esposto a sanzioni in caso di omessa concessione delle ferie è circostanza, ai fini di cui si discute, del tutto irrilevante.
9. Orbene, per rispondere alla richiesta di chiarezza dei criteri per la determinazione della retribuzione feriale va evidenziato che il raffronto va operato su base mensile (come ricordano le sentenze sopra citate), poiché, in definitiva, deve stabilirsi a quanto ammonta per il lavoratore la perdita, in tema di retribuzione, se si assenta per ferie durante il relativo periodo.
Sul punto deve rammentarsi che (v. Corte di Giustizia 15.09.2011, C-155/10, Williams, par.
21) la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che da quanto sopra, “si evince inoltre che un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione”.
12 9.1 E che la differenza, nel caso di specie, non sia trascurabile, lo si evince dalle buste paga prodotte in prime cure dal lavoratore e dai conteggi allegati, evidenzianti il fatto che la mancata inclusione delle suddette indennità nella base retributiva utile ai fini del calcolo della retribuzione feriale incide in ragione di oltre 20 Euro al giorno.
Orbene, esaminando le ridette buste paga, si ha che, a fronte di una retribuzione base/fissa di circa € 2.200,00 – 2.500,00 lordi mensili, le voci variabili - indebitamente escluse (v. sopra) dalla retribuzione dei periodi feriali - ammontano in media, appunto, a circa € 250,00 mensili lorde.
Senza contare che, a fronte dal rilievo del primo giudice circa la verifica della corresponsione degli emolumenti per cui è causa “con netta continuità ed in modo non occasionale”, risultando essi erogati “con costanza ed uniformità tanto che il relativo corrispettivo è presente in misura congrua, consistente e continuativa”, le doglianze “sulla non continuatività e fissità delle indennità richieste” e/o sulla dissuasività delle indebite decurtazione, risultano del tutto generiche ovvero disancorate da qualsivoglia specifico dato contabile.
Esse infatti risultano dirette non tanto ad evidenziare, sotto il profilo contabile, le specifiche mensilità e/o i periodi temporali di mancata corresponsione e/o di non uniforme versamento delle cennate indennità, quanto a richiamare, ancora una volta, la formale osservanza delle disposizioni collettive disciplinanti le modalità di computo della retribuzione feriale
(questione sopra già esaminata).
In tale ottica risulta decisiva non già la misura solo parziale della decurtazione, bensì la sua incidenza sulla retribuzione feriale e, di conseguenza, sulla piena libertà di fruizione del periodo di riposo costituzionalmente garantito.
Il rapporto rilevante non è, quindi, quello fra la quota di indennità conservata e la quota perduta, bensì quello fra la retribuzione ordinaria e la retribuzione in concreto erogata durante le ferie, il cui ammontare deve essere tale da non disincentivarne l'effettivo godimento.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, tale raffronto non può limitarsi alla sola prospettiva annuale, ma va calato nel breve periodo, ben potendo valutazioni di carattere immediato rivestire in concreto portata dissuasiva.
In altre parole, risulta decisiva – non già la misura solo parziale della decurtazione – bensì la sua incidenza sulla retribuzione feriale e, di conseguenza, sulla piena libertà di fruizione del
13 periodo di riposo costituzionalmente garantito.
Alla luce delle considerazioni che precedono appare, pertanto, pacifica una riduzione della retribuzione la quale, per la sua entità, appare tale da determinare un possibile effetto dissuasivo sulla fruizione delle ferie, da valutarsi con riferimento al periodo di godimento del riposo ed in relazione alla retribuzione mensile media dell'odierno appellato (cfr. Corte
Appello Milano, sentenza n. 302/2023 del 29-03-2023).
In tale contesto si segnala anche la recente sentenza della CGUE (Settima Sezione) del
13.1.2022, nella causa C-514/20) (DS c/ Ko.) la quale ha precisato che gli incentivi a rinunciare al congedo di riposo o a sollecitare i lavoratori a rinunciarvi sono incompatibili con gli obiettivi del diritto alle ferie annuali retribuite, legati segnatamente alla necessità di garantire al lavoratore il beneficio di un riposo effettivo, per assicurare una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute. Pertanto, ogni azione o omissione di un datore di lavoro, avente un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione di ferie annuali da parte del lavoratore, è altresì incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite
(sentenza del 6 novembre 2018, C-619/16, EU:C:2018:872, punto 49 e la Per_4
giurisprudenza ivi citata). Per questo motivo, è stato ritenuto che l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto. Orbene, quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'art. 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione
(sentenza del 13 dicembre 2018, He., , EU:C:2018:1018, punto 44 e la Email_1
giurisprudenza ivi citata). Del pari, la Corte ha dichiarato che il lavoratore poteva essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario, anche se quest'ultimo è differito, cioè si manifesta nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali (v., in tal senso, sentenza del 22 maggio 2014, Lock,
C-539/12, EU:C:2014:351, punto 21).
10. Va accolto, invece, il motivo formulato dalla società con riferimento alla quantificazione dei giorni di ferie sui quali ricalcolare la retribuzione.
Con riguardo al numero totale di ferie devesi rammentare che (v., da ultimo, punto 12 della
14 motivazione di Cass. n. 11758 del 2024) alla luce di quanto affermato anche da Cass. 23 giugno 2022, n. 20216 - i giorni eccedenti le quattro settimane ricadono “in una materia non regolata dal diritto dell'Unione e rimessa, invece, alle parti collettive” (così, Cass.. civ., sez. lav., 23 giugno 2022, n. 20216, punto 31), per cui, in estrema sintesi, in questa sede le rivendicazioni del lavoratore non possono eccedere i 24 giorni di ferie annuali.
Pertanto, alla luce di una rettifica dei conteggi del ricorrente ed in base a dette coordinate,
l'importo differenziale spettante al lavoratore ammonta ad € 3062,68 (in luogo di quello pari a € 3531,10 riconosciuto dal primo giudice), oltre accessori come per legge.
11. Va poi disatteso il motivo concernente l'eccepita prescrizione.
È ormai consolidato l'orientamento di legittimità secondo cui, nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato caratterizzati dal regime di stabilità disciplinato dalla l. n. 92 del 2012 (ed in seguito dal d.lgs. n. 23 del 2015), il termine di prescrizione dei diritti non prescritti alla data di entrata in vigore delle citate leggi decorre soltanto dalla cessazione del rapporto di lavoro, giacché – sia detto in sintesi – l'individuazione del tipo di tutela applicabile in caso di licenziamento consegue ad un accertamento giudiziale necessariamente effettuato ex post
(cfr. Cass. n. 26246 del 2022, alla cui articolata motivazione in questa sede si rimanda).
Si tratta di indirizzo ormai pacifico di cui è espressione, da ultimo, Cass. n.2431 del 2024, ove si rileva che, per effetto delle modifiche apportate dalla l. n. 92 del 2012, nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato è venuto meno uno dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata. Pertanto, per tutti quei diritti che non sono prescritti al momento di entrata in vigore della citata legge il termine di prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro a norma degli artt. 2948, n. 4) e
2935 c.c.
Ciò non vale solo per i crediti retributivi dei lavoratori rientranti nel pubblico impiego privatizzato, rispetto ai quali il termine decorre, per i crediti che nascono nel corso del rapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgenza, non essendo configurabile una condizione di metus del cittadino verso la p.a. (cfr. in questo senso Cass. sez. un. n. 36197 del 2023).
Non è peraltro condivisibile la tesi di parte appellante secondo cui la disciplina della decorrenza del termine di prescrizione non potrebbe essere assimilata a quella propria del
Parte settore privato in ragione del fatto che è ente a totale capitale pubblico il cui socio è il
MIT che, peraltro, provvede a nominare i componenti del consiglio di amministrazione.
15 L'argomento non considera che, per principio generale, il rapporto di lavoro alle dipendenze delle società a controllo pubblico non è regolato dal D.lgs. n.165 del 2001 bensì, in assenza di una disciplina derogatoria speciale, dalle norme del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro alle di-pendenze di privati (cfr. Cass. n. 7222 del 2018, ove si legge che le vicende dei rapporti di lavoro del personale dipendente delle società c.d. in house providing «sono regolate dal diritto del lavoro privato e a tale regolamentazione deve aversi riguardo per valutare anche gli aspetti funzionali ed estintivi dei rapporti medesimi, oltre che quelli genetici»).
Già l'art. 4, comma 13, del d.l. n. 95 del 2012, nel testo risultante all'esito della conversione disposta dalla l. n. 135 del 2012, aveva previsto, con norma dichiarata espressamente di interpretazione autentica, che «le disposizioni del presente articolo e le altre disposizioni, anche di carattere speciale, in materia di società a totale o parziale partecipazione pubblica si interpretano nel senso che, per quanto non diversamente stabilito e salvo deroghe espresse, si applica comunque la disciplina del codice civile in materia di società di capitali».
Il sistema così delineato è stato poi ribadito dal D.lgs. n.175 del 2016 che, all'art. 1, comma
3, ha previsto, con disposizione di carattere generale, che «per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato» ed ha aggiunto, con specifico riferimento al rapporto di lavoro, che «salvo quanto previsto dal presente decreto, ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle società a controllo pubblico si applicano le disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e dai contratti collettivi» (art. 19, comma 1).
Pertanto, in disparte l'obbligo delle società partecipate di attenersi nel reclutamento del personale ai medesimi principi di trasparenza, pubblicità ed imparzialità che stanno alla base del concorso pubblico (art. 18 d.l. n. 112 del 2008, conv. in l. n. 133 del 2008), resta fermo che il rapporto di lavoro alle dipendenze di tali società è regolamentato dal diritto privato
(cfr. ad esempio Cass. n. 35421 del 2022, secondo cui anche ad esse si applica la disciplina delle mansioni contenuta nell'art. 2103 c.c.).
Ne deriva che, al contrario di quanto sostiene parte appellante, l'introduzione della legge Parte Fornero ha senza dubbio inciso sulla stabilità del rapporto alle dipendenze di con
16 l'ulteriore conseguenza che anche ai crediti retributivi insorti nel corso del rapporto di lavoro alle dipendenze di essa si applica la regola secondo cui il termine di prescrizione decorre dalla data di cessazione del rapporto medesimo. Parte 12. Da ultimo, va disatteso l'ultimo motivo di appello, con cui la ha avanzato istanza ex art. 267 TFUE.
Giova innanzitutto rammentare che l'art.267 del TFUE attribuisce alla CGUE la competenza a pronunciarsi, in seguito a richiesta di un organo giurisdizionale di uno stato membro, “a) sull'interpretazione dei trattati” e “b) sulla validità e l'interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell'Unione”.
L'istituto in questione è fondamentale per assicurare l'omogeneità dell'applicazione del dritto europeo su tutto il territorio e per favorire il colloquio tra i giudici nazionali e quelli europei al fine di chiarire il significato e la validità di particolari disposizioni normative.
Il rinvio pregiudiziale può essere sollevato solo qualora la questione sia indispensabile per la risoluzione della controversia pendente avanti gli organi interni, non invece nei casi in cui nulla aggiungerebbe alla questione interna l'interpretazione o la validità della norma europea.
I commi secondo e terzo dell'art. 267 TFUE distinguono due diversi scenari: quello in cui le questioni pregiudiziali vengono sollevate da organi giurisdizionali le cui decisioni siano appellabili e quelle sollevate da organi giurisdizionali di ultima istanza.
Mentre nel primo caso il giudice ha la facoltà di sollevare la questione presso la CGUE nel secondo caso ha l'obbligo e la ratio è chiara: essendo un organo giudicante di ultima istanza c'è la massima preoccupazione che il diritto europeo venga applicato correttamente e ne venga chiarita la validità, non essendo più possibile impugnare la decisone dianzi ad altri organi.
L'art. 267 TFUE distingue a seconda che la questione si ponga dinanzi a giudici di merito o di ultima istanza: nel primo caso il rinvio è discrezionale (potendo la decisione essere impugnata se non conforme al diritto europeo); nel secondo invece è obbligatorio (con conseguente responsabilità dei magistrati della Cassazione ai sensi dell'art. 2, comma 3-bis, della L. n. 117/1988, come modif. dalla L. n. 183/2015).
Tanto premesso, rileva la Corte che non ricorrono, nel caso di specie, i presupposti normativi necessari a disporre un rinvio pregiudiziale alla CGUE avendo già, sulla tematica sollecitata dall'appellante, sia la Corte di Giustizia che la Corte di Cassazione precisato i
17 criteri da adottare in materia di retribuzione dei lavoratori anche in ordine al trattamento economico riservato al periodo di godimento delle ferie.
13. Alla luce delle esposte considerazioni, va accolto, per quanto di ragione, l'appello e, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, va condannata la società al pagamento di €
3062,68 in favore dell'appellato a titolo di differenze retributive per il periodo ottobre 2014- dicembre 2021, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione dei singoli diritti sino al soddisfo.
Nel resto detta sentenza va confermata.
14.Le spese del presente grado seguono la sostanziale soccombenza della società appellante.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto in data 27.5.2024 dalla
[...]
, in persona del l.r.p.t., nei confronti di Parte_4 CP_2
avverso la sentenza n. 3409/2923 resa in data 30.11.2023 dal Tribunale di Bari, in funzione di giudice del lavoro, come corretta con provvedimento del 3.6.2024, così provvede: accoglie l'appello per quanto di ragione e per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna la società al pagamento di € 3062,68 a titolo di differenze retributive per il periodo ottobre 2014-dicembre 2021, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione dei singoli diritti sino al soddisfo;
conferma nel resto l'impugnata sentenza;
condanna la società al pagamento delle spese di questo grado del giudizio, che liquida in €
1.000,00, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Così deciso in Bari, il 31.3.2025
Il Presidente relatore
Dott. Manuela Saracino
18