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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 27/06/2025, n. 340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 340 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
V.G. 791 / 2024
Tribunale Ordinario di Asti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Asti riunito in camera di consiglio nelle persone dei dottori
Gian Andrea Morbelli Presidente rel.
Elga Bulgarelli Giudice
Sara Pozzetti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. V.G. 791/2024
avente per oggetto: separazione personale e divorzio (scioglimento del matrimonio)
congiuntamente proposta da:
nata il [...] a [...] Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. BAUDUCCO VALERIA
e ato il 05/11/1974 a CA (TO) Parte_2
rappresentato e difeso dall'avv. QUERCIA MATTEO
-ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
trattenuta in decisione alla scadenza del termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato telematicamente in data 16/04/2024 la sig.ra adiva questo tribunale Pt_1 per ottenere la pronuncia di separazione e, all'esito dei termini di legge, del divorzio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo. In data 16/06/2024 si costituiva in giudizio il sig. contestando in fatto e in diritto le Pt_2 conclusioni di parte avversaria. All'udienza del 14/11/2024, celebrata con note scritte su istanza congiunta, le parti depositavano conclusioni congiunte;
veniva pronunciata sentenza parziale n.
743/2024 pubblicata il 28/11/2024 e rimessa la causa sul ruolo del Giudice Relatore che fissava termine per il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni all'11/06/2025;
essendo fallito il prescritto tentativo di conciliazione reso evidente dalla volontà delle parti di insistere nella pretesa, nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda, il Tribunale di
Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
“- dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in Poirino (TO), il 01.12.2012, trascritto nei registri dello stato civile degli atti di matrimonio di detto Comune con atto n. 13 parte I
– anno 2012 – Comune di Poirino (TO) – Ufficio 1, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza e ad ogni ulteriore incombenza;
- disporre che i minori siano collocati e abbiano residenza anagrafica e dimora abituale presso l'abitazione materna;
- assegnare la casa coniugale sita in Poirino, Via C. Colombo n. 96/25 con il mobilio che la compone alla sig.ra in quanto rispondente all'interesse dei figli;
Parte_1
- disporre l'affidamento esclusivo rafforzato dei minori , ed alla madre con Per_1 Per_2 Per_3 facoltà per quest'ultima di assumere in via esclusiva anche tutte le decisioni di maggior interesse per la vita dei minori (anche al fine del rilascio dei documenti validi per l'espatrio e del passaporto) ai sensi dell'art. 337-quater ult. co. c.c.;
- prevedere che la madre provveda a notiziare il padre tramite legali o servizi sociali, preventivamente, salvo situazioni di urgenza, delle informazioni e decisioni di maggiore interesse sui figli, avendo, ai sensi dell'art. 337-quater u.c. c.c. il dovere e il diritto di vigilare sulla loro istruzione e educazione per eventualmente ricorrere al giudice quando ritenga che siano assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse;
- relativamente agli incontri tra padre e figli, venuto meno il provvedimento di divieto di avvicinamento ad oggi vigente, prevedere che l'avvio delle predette visite possano avvenire con il consenso dei figli ed in modalità protetta (in luogo neutro e presenza di personale educativo) con possibilità per i servizi, con il consenso dei figli, di prevedere una graduale liberalizzazione;
- disporre la prosecuzione della presa in carico dei minori e del nucleo familiare da parte del Servizio
Sociale e di NPI/Psicologia per il monitoraggio della situazione e per l'attivazione degli interventi di supporto ritenuti utili nell'interesse dei minori;
- disporre che il sig. corrisponda alla sig.ra a titolo di contributo al Parte_2 Parte_1 mantenimento dei figli minori, entro il 30 di ogni mese l'assegno mensile di € 600,00 mensili (€
200,00 per ciascun figlio), al lordo di quanto stabilito dal giudice penale, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50 % delle spese straordinarie come da Protocollo d'Intesa fra
Magistrati e Ordine degli Avvocati di Asti, qui integralmente richiamato;
- disporre che l'assegno unico per i figli sia versato alla sig.ra per la quota del Parte_1
100%, genitore a cui sono affidati i minori, nonché genitore collocatario dei figli così come ogni benefit di legge inserito in sua sostituzione / integrazione del medesimo;
- spese legali compensate tra le parti”;
la domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che:
a) la legge primo dicembre 1970, n.898, così come modificata dalla legge 6 marzo 1987 n.74, prevede che, ove la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non sia ricostituibile, può proporsi domanda intesa ad ottenere la pronuncia di divorzio, qualora fra i coniugi stessi sia stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e lo stato di separazione si protragga ininterrottamente per il tempo di legge, presupposti che nel caso di specie sicuramente ricorrono, come si evince dalla documentazione esibita, dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla diversa residenza anagrafica di ciascuno dei coniugi;
b) appare, pertanto, certo che lo stato di separazione perduri per il tempo necessario per legge e che proprio per la perdurante separazione sia ad oggi impossibile la ricostruzione di una qualsiasi forma di convivenza materiale o morale fra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
La natura congiunta del ricorso e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale, definitivamente pronunciando DICHIARA
lo scioglimento del matrimonio contratto da:
, nata a [...] il [...] e da nato Parte_1 Parte_2
a CA (TO) il 05/11/1974, celebrato in POIRINO in data 01/12/2012, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 13, Parte I, Serie, Anno 2012, alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Asti, in data 18/06/2025
Il presidente est.
(Dott. Gian Andrea Morbelli)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
Tribunale Ordinario di Asti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Asti riunito in camera di consiglio nelle persone dei dottori
Gian Andrea Morbelli Presidente rel.
Elga Bulgarelli Giudice
Sara Pozzetti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. V.G. 791/2024
avente per oggetto: separazione personale e divorzio (scioglimento del matrimonio)
congiuntamente proposta da:
nata il [...] a [...] Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. BAUDUCCO VALERIA
e ato il 05/11/1974 a CA (TO) Parte_2
rappresentato e difeso dall'avv. QUERCIA MATTEO
-ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
trattenuta in decisione alla scadenza del termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato telematicamente in data 16/04/2024 la sig.ra adiva questo tribunale Pt_1 per ottenere la pronuncia di separazione e, all'esito dei termini di legge, del divorzio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo. In data 16/06/2024 si costituiva in giudizio il sig. contestando in fatto e in diritto le Pt_2 conclusioni di parte avversaria. All'udienza del 14/11/2024, celebrata con note scritte su istanza congiunta, le parti depositavano conclusioni congiunte;
veniva pronunciata sentenza parziale n.
743/2024 pubblicata il 28/11/2024 e rimessa la causa sul ruolo del Giudice Relatore che fissava termine per il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni all'11/06/2025;
essendo fallito il prescritto tentativo di conciliazione reso evidente dalla volontà delle parti di insistere nella pretesa, nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda, il Tribunale di
Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
“- dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in Poirino (TO), il 01.12.2012, trascritto nei registri dello stato civile degli atti di matrimonio di detto Comune con atto n. 13 parte I
– anno 2012 – Comune di Poirino (TO) – Ufficio 1, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza e ad ogni ulteriore incombenza;
- disporre che i minori siano collocati e abbiano residenza anagrafica e dimora abituale presso l'abitazione materna;
- assegnare la casa coniugale sita in Poirino, Via C. Colombo n. 96/25 con il mobilio che la compone alla sig.ra in quanto rispondente all'interesse dei figli;
Parte_1
- disporre l'affidamento esclusivo rafforzato dei minori , ed alla madre con Per_1 Per_2 Per_3 facoltà per quest'ultima di assumere in via esclusiva anche tutte le decisioni di maggior interesse per la vita dei minori (anche al fine del rilascio dei documenti validi per l'espatrio e del passaporto) ai sensi dell'art. 337-quater ult. co. c.c.;
- prevedere che la madre provveda a notiziare il padre tramite legali o servizi sociali, preventivamente, salvo situazioni di urgenza, delle informazioni e decisioni di maggiore interesse sui figli, avendo, ai sensi dell'art. 337-quater u.c. c.c. il dovere e il diritto di vigilare sulla loro istruzione e educazione per eventualmente ricorrere al giudice quando ritenga che siano assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse;
- relativamente agli incontri tra padre e figli, venuto meno il provvedimento di divieto di avvicinamento ad oggi vigente, prevedere che l'avvio delle predette visite possano avvenire con il consenso dei figli ed in modalità protetta (in luogo neutro e presenza di personale educativo) con possibilità per i servizi, con il consenso dei figli, di prevedere una graduale liberalizzazione;
- disporre la prosecuzione della presa in carico dei minori e del nucleo familiare da parte del Servizio
Sociale e di NPI/Psicologia per il monitoraggio della situazione e per l'attivazione degli interventi di supporto ritenuti utili nell'interesse dei minori;
- disporre che il sig. corrisponda alla sig.ra a titolo di contributo al Parte_2 Parte_1 mantenimento dei figli minori, entro il 30 di ogni mese l'assegno mensile di € 600,00 mensili (€
200,00 per ciascun figlio), al lordo di quanto stabilito dal giudice penale, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50 % delle spese straordinarie come da Protocollo d'Intesa fra
Magistrati e Ordine degli Avvocati di Asti, qui integralmente richiamato;
- disporre che l'assegno unico per i figli sia versato alla sig.ra per la quota del Parte_1
100%, genitore a cui sono affidati i minori, nonché genitore collocatario dei figli così come ogni benefit di legge inserito in sua sostituzione / integrazione del medesimo;
- spese legali compensate tra le parti”;
la domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che:
a) la legge primo dicembre 1970, n.898, così come modificata dalla legge 6 marzo 1987 n.74, prevede che, ove la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non sia ricostituibile, può proporsi domanda intesa ad ottenere la pronuncia di divorzio, qualora fra i coniugi stessi sia stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e lo stato di separazione si protragga ininterrottamente per il tempo di legge, presupposti che nel caso di specie sicuramente ricorrono, come si evince dalla documentazione esibita, dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla diversa residenza anagrafica di ciascuno dei coniugi;
b) appare, pertanto, certo che lo stato di separazione perduri per il tempo necessario per legge e che proprio per la perdurante separazione sia ad oggi impossibile la ricostruzione di una qualsiasi forma di convivenza materiale o morale fra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
La natura congiunta del ricorso e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale, definitivamente pronunciando DICHIARA
lo scioglimento del matrimonio contratto da:
, nata a [...] il [...] e da nato Parte_1 Parte_2
a CA (TO) il 05/11/1974, celebrato in POIRINO in data 01/12/2012, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 13, Parte I, Serie, Anno 2012, alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Asti, in data 18/06/2025
Il presidente est.
(Dott. Gian Andrea Morbelli)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.