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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 02/12/2025, n. 386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 386 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 886 /2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO SEZIONE II CIVILE
in composizione monocratica e in persona della dott.ssa Giulia Rachele Bignami, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. ZANETTI LUCA e l'Avv. LAUDI CHIARA FRANCESCA MARIA, parte elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in Torino, Via XX Settembre n. 17
- RICORRENTE -
contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 con l'Avv. FORTUNAT ANDREA e l'Avv. MARKU EMILIAN;
, parte elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in Milano, Via L. Mascheroni, n. 31
- RESISTENTE -
Oggetto: differenze retributive
FATTO E DIRITTO con ricorso depositato il 4 settembre 2023, conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Parte_1
Como la per sentir accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_2
“NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE - Accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità della “retribuzione normale” percepita dal ricorrente in base all'art. 23 della Sezione Servizi Fiduciari CCNL “dipendenti da istituti e imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari”, per violazione dell'art. 36 Cost;
- Conseguentemente, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire, dall'Aprile 2019 al Maggio 23 un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dal CCNL “Servizi di Pulizia e Servizi Multintegrati / Multiservizi” per un dipendente assunto al II livello ai sensi dell'art. 36 Costituzione e dell'art. 3 comma 1 L. 142/2001; - Condannare in persona del Controparte_2 pagina 1 di 8 proprio legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Como, Via M. Anzi n. 8, c.f. a corrispondere al P.IVA_1 ricorrente le differenze retributive dovute in conseguenza del predetto accertamento pari ad €. 23859,12 oltre ad e. 1620,00 a titolo di edr fasiv ovvero la veriore somma accertanda in corso di causa;
IN OGNI CASO – Accertare e dichiarare l'omesso versamento Fasiv e, per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare la in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, al pagamento in favore della parte ricorrente della somma di €. 1620,00 a titolo di contributo Fasiv dall'aprile
2019 al Maggio 23, o la veriore somma determinanda in corso di causa;
- trasmettere l'emananda sentenza agli Istituti previdenziali ed assicurativi competenti ai fini della regolarizzazione dell'esponente nel rispetto della L. 335/1995; -
Condannare in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Como, Controparte_2
Via M. Anzi n. 8, c.f. al pagamento delle spese e competenze di giudizio ex art. 91 c.p.c., oltre 15% spese P.IVA_1 generali, IVA e CPA nella misura di legge”
Si è costituita ritualmente in giudizio eccependo l'infondatezza in fatto e in Controparte_2 diritto delle domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avversarie pretese.
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione e ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di istruzione probatoria, il Giudice ha invitato le parti alla discussione all'esito della quale ha pronunciato sentenza non definitiva come da dispositivo pubblicamente letto.
*
Preliminarmente, devono essere respinte le domande sollevate in via pregiudiziale dalla parte resistente. La convenuta ha sostanzialmente contestato l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 27711/2023, la quale ha affermato che, ai fini dell'attuazione dell'art. 36 Cost., il giudice deve anzitutto riferirsi alla retribuzione prevista dal contratto collettivo nazionale di categoria;
da tale parametro può tuttavia discostarsi, anche d'ufficio, qualora esso contrasti con i criteri costituzionali di proporzionalità e sufficienza. Il giudice, infatti, deve interpretare in modo costituzionalmente orientato anche le norme legislative che richiamano il contratto collettivo applicabile, potendo utilizzare – ai fini della determinazione del “giusto salario minimo costituzionale” – anche il trattamento retributivo previsto da contratti collettivi di settori affini o relativi a mansioni analoghe. Inoltre, nell'ambito dei poteri conferitigli dall'art. 2099, comma 2, c.c., può tener conto di indicatori economici e statistici, conformemente a quanto indicato dalla
Direttiva UE 2022/2041 in materia di salari minimi adeguati.
La società resistente ha osservato che, seguendo tale impostazione, il giudice potrebbe disattendere le tabelle retributive del CCNL anche quando queste siano fissate da organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative del settore. A suo avviso, il principio elaborato dalla Corte di
Cassazione costituirebbe un orientamento innovativo, fondato sulle previsioni contenute nella Direttiva
UE 2022/2041. Ha richiamato, a sostegno, la posizione dell'Avvocatura generale presso la Corte di
Giustizia dell'Unione Europea che, in una causa promossa dalla Danimarca, ha chiesto l'annullamento della pagina 2 di 8 Direttiva, ritenendola in contrasto con l'art. 153, par. 5, TFUE, poiché interferirebbe con le competenze statali in materia retributiva, compromettendo l'autonomia dei sistemi nazionali di determinazione salariale.
La resistente ha inoltre denunciato una violazione dei principi di certezza del diritto, legittimo affidamento, libertà d'impresa e libera concorrenza, di cui all'art. 41 Cost. e alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione
Europea, nonché del ruolo costituzionale delle associazioni sindacali ex art. 39 Cost.
Tuttavia, questo Giudice ritiene manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale così prospettata. Come già rilevato nell'ordinanza dell'11 luglio 2024, la richiesta di rimessione alla Corte costituzionale deve essere superata alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità, la quale ha affermato che:
“41.- La stessa Corte costituzionale, nella notissima sentenza n. 106 del 1962 (…) ha del resto già affermato che non esiste una riserva normativa o contrattuale a favore della contrattazione collettiva nella determinazione del salario nell'attuale ordinamento costituzionale (…) 42. E' opportuno ora evidenziare come si sia sempre escluso che questa operazione di riferimento esterno alla contrattazione (…) valga a violare l'art. 39 Cost. (…) Nessuna lesione al principio di libertà sindacale è predicabile (…) nemmeno quando il giudice non applichi un CCNL di categoria sottoscritto dalla associazione maggiormente rappresentative (…) posto che qui, nella materia retributiva, non viene in discussione la libertà sindacale (…)”
“43.- La nostra Costituzione ha accolto infatti una nozione di remunerazione (…) come retribuzione sufficiente ossia adeguata ad assicurare un tenore di vita dignitoso (…) I due requisiti di sufficienza e proporzionalità costituiscono limiti all'autonomia negoziale anche collettiva (…) non può che ribadirsi perciò come i criteri di sufficienza e proporzionalità stabiliti nella Costituzione siano gerarchicamente sovraordinati alla legge e alla stessa contrattazione collettiva (…)”
“44.- Considerata ora la presenza di una disciplina legale del salario minimo nel settore (…) deve essere pure avvertito che
(…) la normativa (…) generalizza, rendendolo cogente, il meccanismo giurisprudenziale di adeguamento del salario ex art.
36 Cost. (…)”
“45.- Ma proprio in quanto disposta in attuazione dell'art. 36 Cost. (…) neppure tale determinazione per via legale del salario (…) può portare a violare i contenuti sostanziali precettivi dell'art. 36 Cost. (…) In altri termini anche i salari dettati dalla contrattazione collettiva applicabile alle cooperative (…) possono essere disapplicati dal giudice ed il trattamento retributivo annullato e sostituito con uno più congruo, che rispetti il minimo costituzionale (…)”.
Come chiarito dalla Corte di cassazione (Cass. civ., Sez. lav., 2 ottobre 2023, n. 27711), il giudice ha dunque il potere-dovere di verificare la conformità della retribuzione al dettato dell'art. 36 Cost., anche quando ciò comporti il discostarsi dal contratto collettivo applicato, ove questo risulti inadeguato ai parametri costituzionali.
Quanto alla richiesta di sospendere il giudizio ed esperire il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia
Europea, si rimarca che la richiamata presa di posizione dell'avvocatura generale (sulla quale, in ogni caso, i giudici europei non si sono ancora pronunciati, rimanendo la questione aperta) non rileva nel caso di specie. La giurisprudenza affermatasi, sia di legittimità che di merito (compresa quella di questo Tribunale – pagina 3 di 8 cfr. sent. 429/2025 e 567/2025), ha sì richiamato la Direttiva UE 2022/2041, ma non ha fondato su essa il potere del giudice di dichiarare l'illegittimità delle norme del CCNL in materia di minimi tabellari retributivi con applicazione di altra e diversa retribuzione parametrata a un differente contratto collettivo. Invero, le argomentazioni a sostegno di tale orientamento poggiano primariamente sul dettato dell'art. 36 della
Costituzione. Nella stessa sentenza 27771/2023 della Cassazione si legge d'altronde che “nella opera di verifica della retribuzione minima adeguata ex art. 36 Cost., il giudice, nell'ambito dei propri poteri ex art. 2099 c.c., comma 2, può fare altresì riferimento, all'occorrenza, ad indicatori economici e statistici, anche secondo quanto suggerito dalla Direttiva UE 2022/2041 del 19 ottobre 2022”: dallo stesso dato testuale si evince il riferimento puramente eventuale alla normativa europea..
*
Nel merito si osserva quanto segue.
Risulta dagli atti che il ricorrente è stato assunto, in data 1 aprile 2019, con contratto di lavoro a tempo pieno, pari a 173 ore mensili ovvero 40 ore settimanali, inquadrato al livello F del CCNL Vigilanza Privata
e Servizi Fiduciari – Sezione Servizi Fiduciari (CCNL SEFI).
Dalla documentazione prodotta emerge che il lavoratore ha svolto attività di guardiania non armata, mansioni di receptionist e accoglienza, nonché compiti relativi all'emissione e rilascio di permessi di autorizzazione al porto e al controllo dei badge presso lo stabilimento Q8 del porto di Napoli. Le prestazioni venivano rese mediante articolazione su tre turni settimanali, a rotazione, con un giorno di riposo non coincidente con la domenica, fino al mese di maggio 2023 incluso.
Con l'odierno ricorso, parte ricorrente lamenta l'insufficienza della retribuzione relativa al proprio livello D ex artt. 23 e 24 CCNL Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari 2013 – sezione Servizi Fiduciari pari a € 930,00 lordi, in quanto vi erano altri contratti collettivi, e cioè il CCNL Multiservizi, il CCNL Proprietari dei
RI e il CCNL IO che, in presenza di mansioni equivalenti alle sue, prevedevano una retribuzione superiore. Aggiungeva inoltre, che la retribuzione erogatagli era di molto inferiore al tasso- soglia di povertà assoluta stabilito dall'ISTAT. Lamentava infine, il mancato versamento dell'importo di €
30,00 lordi mensili, previsto dall'art. 32 C.C.N.L. applicato, nel caso di mancato versamento da parte del datore di lavoro del contributo mensile di € 12,00 lordi al Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa -
F.A.S.I.V.
La Corte di cassazione, con sei pronunce tra loro convergenti (nn. 27711, 27713 e 27769 del 2 ottobre
2023; nn. 28320, 28321 e 28323 del 10 ottobre 2023), ha fornito una interpretazione innovativa dei principi di proporzionalità e sufficienza della retribuzione di cui all'art. 36 Cost., elaborando orientamenti ormai consolidati ai quali occorre dare continuità applicativa. La Suprema Corte ha confermato la natura immediatamente precettiva dell'art. 36 Cost., affermando che il giudice, al fine di accertare la conformità della retribuzione ai criteri costituzionali, deve preliminarmente fare riferimento ai minimi retributivi pagina 4 di 8 stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria. Tale parametro non ha carattere vincolante, configurandosi come presunzione iuris tantum di adeguatezza, dalla quale il giudice può discostarsi – anche d'ufficio – qualora la disciplina collettiva risulti in concreto incompatibile con i principi di proporzionalità e sufficienza di cui all'art. 36 Cost., imponendosi un'interpretazione costituzionalmente orientata anche delle norme che rinviano alla contrattazione collettiva (Cass. 27713/2023; App. Milano, 29 giugno 2022, n. 579).
L'art. 36, comma 1, Cost. tutela due distinti diritti destinati a integrarsi nel giudizio sulla congruità della retribuzione: il diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato e il diritto a una retribuzione sufficiente a garantire al lavoratore e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa, quale soglia minima inderogabile (Cass. 24449/2016; Cass. 27711/2023).
Con riferimento al requisito della sufficienza, la Cassazione ha valorizzato la Direttiva (UE) 2022/2041 del
19 ottobre 2022, che impone ai giudici nazionali di considerare indicatori quali la soglia di povertà e il costo della vita elaborati da ISTAT, oltre ad altri parametri nazionali e internazionali, come chiarito dalla Corte di Per_ Giustizia dell'Unione europea (sentenze ). Pur non costituendo criterio diretto di Per_1 Per_3 quantificazione del salario costituzionale, la soglia ISTAT consente di individuare un livello minimo invalicabile;
nondimeno, il salario costituzionalmente sufficiente deve consentire un'esistenza libera e dignitosa e non solo una condizione di non povertà, nel rispetto anche del principio di proporzionalità
(Cass. 27711/2023).
La Corte d'appello di Milano (sent. 21 febbraio 2024, n. 1089) ha applicato tali principi avvalendosi di molteplici indicatori, quali la soglia ISTAT, gli importi NASpI e CIGO, il reddito di cittadinanza e altri parametri assistenziali, evidenziando come tali strumenti indichino livelli reddituali idonei a garantire la mera sopravvivenza e non a soddisfare il precetto costituzionale. Pertanto, la valutazione deve estendersi anche ai minimi retributivi previsti da altri CCNL applicabili al medesimo settore.
Nel caso di specie, il ricorrente ha percepito, durante il rapporto di lavoro, una retribuzione base conglobata pari ai minimi dell'art. 23 del CCNL “Istituti e Imprese di Vigilanza Privata – Servizi Fiduciari”, livello D. Tale trattamento economico è inferiore ai minimi previsti dai CCNL similari, in particolare dal
CCNL RT e OD (livello D1) e dal CCNL Multiservizi (livello II), e non risulta conforme ai principi di proporzionalità e sufficienza di cui all'art. 36 Cost.
La giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che il giudice può discostarsi in melius dal CCNL applicato quando accerti che il trattamento economico minimo concordato dalle parti sociali sia in contrasto con il precetto costituzionale, potendo adottare quale parametro retributivo esterno anche un diverso CCNL non formalmente applicabile, purché ne indichi i criteri di scelta e la coerenza logico- giuridica (Cass. 20452/2018; 19467/2007). L'attuazione legislativa dell'art. 36 Cost., considerata la mancata attuazione dell'art. 39 Cost., non comporta l'efficacia erga omnes dei contratti collettivi, ma ne consente l'utilizzazione quali parametri esterni dotati di efficacia meramente orientativa (C. Cost. n. 51/2015). Anche pagina 5 di 8 nel settore cooperativo – cui si applica l'art. 7, comma 4, d.l. 248/2007, conv. in l. 31/2008 – la sottoscrizione del CCNL da parte delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative non garantisce la conformità dei minimi retributivi all'art. 36 Cost. In tale direzione si collocano numerose pronunce della Cassazione che hanno individuato nel CCNL Multiservizi il parametro retributivo minimo costituzionalmente adeguato per i soci lavoratori della cooperativa (Cass. nn. Parte_2
4622/2020, 10851/2019, 9005/2019, 5189/2019, 4951/2019, 4808/2019). Anche la Corte d'appello di
Milano, con le sentenze nn. 695 e 707/2021, ha ritenuto fondate analoghe domande dei lavoratori.
Quanto all'operazione sostitutiva necessaria ai fini dell'individuazione del parametro retributivo applicabile al caso concreto, questo Giudice ritiene – in conformità ai precedenti giurisprudenziali di merito già richiamati, con particolare riferimento alla sentenza della Corte d'appello di Milano n. 580/2022, che ha comparato i medesimi contratti collettivi oggetto dell'odierno giudizio, nonché alle recenti pronunce del
Tribunale di Busto Arsizio (sentt. nn. 429/2025 e 567/2025) – che sia ragionevole assumere quale parametro il CCNL Multiservizi.
Tale conclusione discende, in primo luogo, dal fatto che lo stesso CCNL è stato indicato dal lavoratore nella domanda giudiziale quale possibile parametro di quantificazione della retribuzione;
in secondo luogo, dal rilievo che il CCNL Multiservizi, pur assicurando una retribuzione proporzionata e congrua, contempla importi inferiori rispetto a quelli previsti dal CCNL Commercio per mansioni analoghe a quelle svolte dal ricorrente, discostandosi dunque in misura minore – pur nel rispetto dei principi costituzionali – dai livelli retributivi del CCNL Servizi Fiduciari. Inoltre, la declaratoria del II livello del CCNL Multiservizi risulta la più affine, sotto il profilo descrittivo, alla classificazione del livello D del CCNL Servizi Fiduciari, oltre a essere maggiormente rispondente all'attività concretamente svolta dal ricorrente. Tale declaratoria comprende, infatti, lavoratori che, con un breve periodo di addestramento, effettuano operazioni richiedenti semplici conoscenze pratiche, anche mediante l'uso di macchinari non soggetti ad autorizzazione, comprendendo tra i profili esemplificativi attività di controllo di locali, accessi, aree delimitate o apparecchiature mediante strumenti predisposti;
nonché mansioni quali portiere, custode, guardiano, addetto alla sorveglianza non armata, addetto al controllo degli accessi e alla verifica dei documenti, e ulteriori attività di custodia e vigilanza in edifici, musei, aree archeologiche, fiere o parcheggi.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorrente ha diritto, ai sensi dell'art. 36 Cost., a un trattamento economico che preveda una paga base annua parametrata a quella spettante a un lavoratore di pari anzianità inquadrato nel II livello del CCNL Multiservizi.
Si deve pertanto accertare e dichiarare l'inadeguatezza del trattamento retributivo corrisposto da
[...] al sig. , ai sensi dell'art. 24 del CCNL per i dipendenti da Istituti ed CP_1 Parte_1
Imprese di Vigilanza Privata – Sezione Servizi Fiduciari, per violazione dell'art. 36 della Costituzione, riconoscendo al ricorrente il diritto a percepire, relativamente al rapporto di lavoro intercorrente con pagina 6 di 8 un trattamento economico non inferiore a quello spettante a un lavoratore Controparte_1 inquadrato nel II livello del CCNL Multiservizi, per il periodo compreso tra aprile 2019 e maggio 2023.
Il ricorrente ha altresì richiesto la condanna della resistente al pagamento della somma di € 30,00 mensili, ai sensi dell'art. 32 del CCNL Servizi Fiduciari, domanda che risulta fondata. La disposizione in materia di assistenza sanitaria integrativa stabilisce che, per il personale adibito ai servizi fiduciari, è dovuto un contributo a carico dell'azienda pari a € 12,00 mensili, a decorrere dal 1° luglio 2013, per l'iscrizione al fondo F.A.S.I.V. Le parti hanno convenuto che tale contributo costituisce parte integrante del trattamento economico contrattuale;
conseguentemente, qualora l'azienda ometta il versamento delle quote sopra indicate, è tenuta a corrispondere un elemento distinto della retribuzione non assorbibile, pari a € 30,00 lordi mensili, da erogarsi per tredici mensilità, che concorre alla determinazione della retribuzione di fatto ai sensi dell'art. 23 del medesimo CCNL. La Corte d'appello di Milano, con sentenza n. 1221/2021
(confermata con sentenza n. 206/2022), ha già chiarito che, in caso di mancato versamento del contributo di € 12,00 al mese da parte del datore di lavoro, ciascun lavoratore ha diritto all'erogazione dell'elemento retributivo non assorbibile di € 30,00 per tredici mensilità, quale parte integrante della retribuzione di fatto, per espressa previsione contrattuale.
*
Ciò premesso, ai fini della verifica di quanto eventualmente spettante al ricorrente in ragione del suddetto accertamento, tanto a titolo di retribuzione, quanto per le relative incidenze su tutti gli istituti contrattuali anche differiti, le parti si sono rese disponibili a depositare un conteggio congiunto.
Spese al definitivo.
Stante la complessità della controversia, visto l'art. 429 c.p.c., si riserva la motivazione a 60 giorni.
P.Q.M.
il Giudice, non definitivamente pronunciando, accerta e dichiara l'inadeguatezza del trattamento salariale erogato da a Controparte_1
ai sensi dell'art 24 CCNL per i dipendenti da Istituti ed Imprese di Vigilanza Parte_1
Privata – Sezione Servizi Fiduciari per violazione dell'art. 36 Costituzione e il diritto del ricorrente a percepire, in relazione al rapporto di lavoro intercorso con , un trattamento Controparte_1 retributivo non inferiore a quello di un lavoratore inquadrato al livello II del CCNL Multiservizi per il periodo da aprile 2019 a maggio 2023;
accerta il diritto del ricorrente di percepire la somma stabilita dall'art. 32, ultimo comma, C.C.N.L.
Vigilanza Privata Sezione Servizi Fiduciari per il mancato versamento del contributo stabilito per l'assistenza integrativa e, per l'effetto, condanna a pagare € 1620,00 in favore Controparte_1 di , oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo. Parte_1
pagina 7 di 8 Dispone la prosecuzione del giudizio per la determinazione di quanto eventualmente spettante al ricorrente in ragione del suddetto accertamento, tanto a titolo di retribuzione quanto per la relativa incidenza su tutti gli istituti contrattuali anche differiti, nonché per ogni consequenziale provvedimento di condanna.
Spese al definitivo.
Riserva a 60 giorni il deposito della motivazione.
Como, 27 ottobre 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Giulia Rachele Bignami
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO SEZIONE II CIVILE
in composizione monocratica e in persona della dott.ssa Giulia Rachele Bignami, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. ZANETTI LUCA e l'Avv. LAUDI CHIARA FRANCESCA MARIA, parte elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in Torino, Via XX Settembre n. 17
- RICORRENTE -
contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 con l'Avv. FORTUNAT ANDREA e l'Avv. MARKU EMILIAN;
, parte elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in Milano, Via L. Mascheroni, n. 31
- RESISTENTE -
Oggetto: differenze retributive
FATTO E DIRITTO con ricorso depositato il 4 settembre 2023, conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Parte_1
Como la per sentir accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_2
“NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE - Accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità della “retribuzione normale” percepita dal ricorrente in base all'art. 23 della Sezione Servizi Fiduciari CCNL “dipendenti da istituti e imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari”, per violazione dell'art. 36 Cost;
- Conseguentemente, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire, dall'Aprile 2019 al Maggio 23 un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dal CCNL “Servizi di Pulizia e Servizi Multintegrati / Multiservizi” per un dipendente assunto al II livello ai sensi dell'art. 36 Costituzione e dell'art. 3 comma 1 L. 142/2001; - Condannare in persona del Controparte_2 pagina 1 di 8 proprio legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Como, Via M. Anzi n. 8, c.f. a corrispondere al P.IVA_1 ricorrente le differenze retributive dovute in conseguenza del predetto accertamento pari ad €. 23859,12 oltre ad e. 1620,00 a titolo di edr fasiv ovvero la veriore somma accertanda in corso di causa;
IN OGNI CASO – Accertare e dichiarare l'omesso versamento Fasiv e, per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare la in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, al pagamento in favore della parte ricorrente della somma di €. 1620,00 a titolo di contributo Fasiv dall'aprile
2019 al Maggio 23, o la veriore somma determinanda in corso di causa;
- trasmettere l'emananda sentenza agli Istituti previdenziali ed assicurativi competenti ai fini della regolarizzazione dell'esponente nel rispetto della L. 335/1995; -
Condannare in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Como, Controparte_2
Via M. Anzi n. 8, c.f. al pagamento delle spese e competenze di giudizio ex art. 91 c.p.c., oltre 15% spese P.IVA_1 generali, IVA e CPA nella misura di legge”
Si è costituita ritualmente in giudizio eccependo l'infondatezza in fatto e in Controparte_2 diritto delle domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avversarie pretese.
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione e ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di istruzione probatoria, il Giudice ha invitato le parti alla discussione all'esito della quale ha pronunciato sentenza non definitiva come da dispositivo pubblicamente letto.
*
Preliminarmente, devono essere respinte le domande sollevate in via pregiudiziale dalla parte resistente. La convenuta ha sostanzialmente contestato l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 27711/2023, la quale ha affermato che, ai fini dell'attuazione dell'art. 36 Cost., il giudice deve anzitutto riferirsi alla retribuzione prevista dal contratto collettivo nazionale di categoria;
da tale parametro può tuttavia discostarsi, anche d'ufficio, qualora esso contrasti con i criteri costituzionali di proporzionalità e sufficienza. Il giudice, infatti, deve interpretare in modo costituzionalmente orientato anche le norme legislative che richiamano il contratto collettivo applicabile, potendo utilizzare – ai fini della determinazione del “giusto salario minimo costituzionale” – anche il trattamento retributivo previsto da contratti collettivi di settori affini o relativi a mansioni analoghe. Inoltre, nell'ambito dei poteri conferitigli dall'art. 2099, comma 2, c.c., può tener conto di indicatori economici e statistici, conformemente a quanto indicato dalla
Direttiva UE 2022/2041 in materia di salari minimi adeguati.
La società resistente ha osservato che, seguendo tale impostazione, il giudice potrebbe disattendere le tabelle retributive del CCNL anche quando queste siano fissate da organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative del settore. A suo avviso, il principio elaborato dalla Corte di
Cassazione costituirebbe un orientamento innovativo, fondato sulle previsioni contenute nella Direttiva
UE 2022/2041. Ha richiamato, a sostegno, la posizione dell'Avvocatura generale presso la Corte di
Giustizia dell'Unione Europea che, in una causa promossa dalla Danimarca, ha chiesto l'annullamento della pagina 2 di 8 Direttiva, ritenendola in contrasto con l'art. 153, par. 5, TFUE, poiché interferirebbe con le competenze statali in materia retributiva, compromettendo l'autonomia dei sistemi nazionali di determinazione salariale.
La resistente ha inoltre denunciato una violazione dei principi di certezza del diritto, legittimo affidamento, libertà d'impresa e libera concorrenza, di cui all'art. 41 Cost. e alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione
Europea, nonché del ruolo costituzionale delle associazioni sindacali ex art. 39 Cost.
Tuttavia, questo Giudice ritiene manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale così prospettata. Come già rilevato nell'ordinanza dell'11 luglio 2024, la richiesta di rimessione alla Corte costituzionale deve essere superata alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità, la quale ha affermato che:
“41.- La stessa Corte costituzionale, nella notissima sentenza n. 106 del 1962 (…) ha del resto già affermato che non esiste una riserva normativa o contrattuale a favore della contrattazione collettiva nella determinazione del salario nell'attuale ordinamento costituzionale (…) 42. E' opportuno ora evidenziare come si sia sempre escluso che questa operazione di riferimento esterno alla contrattazione (…) valga a violare l'art. 39 Cost. (…) Nessuna lesione al principio di libertà sindacale è predicabile (…) nemmeno quando il giudice non applichi un CCNL di categoria sottoscritto dalla associazione maggiormente rappresentative (…) posto che qui, nella materia retributiva, non viene in discussione la libertà sindacale (…)”
“43.- La nostra Costituzione ha accolto infatti una nozione di remunerazione (…) come retribuzione sufficiente ossia adeguata ad assicurare un tenore di vita dignitoso (…) I due requisiti di sufficienza e proporzionalità costituiscono limiti all'autonomia negoziale anche collettiva (…) non può che ribadirsi perciò come i criteri di sufficienza e proporzionalità stabiliti nella Costituzione siano gerarchicamente sovraordinati alla legge e alla stessa contrattazione collettiva (…)”
“44.- Considerata ora la presenza di una disciplina legale del salario minimo nel settore (…) deve essere pure avvertito che
(…) la normativa (…) generalizza, rendendolo cogente, il meccanismo giurisprudenziale di adeguamento del salario ex art.
36 Cost. (…)”
“45.- Ma proprio in quanto disposta in attuazione dell'art. 36 Cost. (…) neppure tale determinazione per via legale del salario (…) può portare a violare i contenuti sostanziali precettivi dell'art. 36 Cost. (…) In altri termini anche i salari dettati dalla contrattazione collettiva applicabile alle cooperative (…) possono essere disapplicati dal giudice ed il trattamento retributivo annullato e sostituito con uno più congruo, che rispetti il minimo costituzionale (…)”.
Come chiarito dalla Corte di cassazione (Cass. civ., Sez. lav., 2 ottobre 2023, n. 27711), il giudice ha dunque il potere-dovere di verificare la conformità della retribuzione al dettato dell'art. 36 Cost., anche quando ciò comporti il discostarsi dal contratto collettivo applicato, ove questo risulti inadeguato ai parametri costituzionali.
Quanto alla richiesta di sospendere il giudizio ed esperire il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia
Europea, si rimarca che la richiamata presa di posizione dell'avvocatura generale (sulla quale, in ogni caso, i giudici europei non si sono ancora pronunciati, rimanendo la questione aperta) non rileva nel caso di specie. La giurisprudenza affermatasi, sia di legittimità che di merito (compresa quella di questo Tribunale – pagina 3 di 8 cfr. sent. 429/2025 e 567/2025), ha sì richiamato la Direttiva UE 2022/2041, ma non ha fondato su essa il potere del giudice di dichiarare l'illegittimità delle norme del CCNL in materia di minimi tabellari retributivi con applicazione di altra e diversa retribuzione parametrata a un differente contratto collettivo. Invero, le argomentazioni a sostegno di tale orientamento poggiano primariamente sul dettato dell'art. 36 della
Costituzione. Nella stessa sentenza 27771/2023 della Cassazione si legge d'altronde che “nella opera di verifica della retribuzione minima adeguata ex art. 36 Cost., il giudice, nell'ambito dei propri poteri ex art. 2099 c.c., comma 2, può fare altresì riferimento, all'occorrenza, ad indicatori economici e statistici, anche secondo quanto suggerito dalla Direttiva UE 2022/2041 del 19 ottobre 2022”: dallo stesso dato testuale si evince il riferimento puramente eventuale alla normativa europea..
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Nel merito si osserva quanto segue.
Risulta dagli atti che il ricorrente è stato assunto, in data 1 aprile 2019, con contratto di lavoro a tempo pieno, pari a 173 ore mensili ovvero 40 ore settimanali, inquadrato al livello F del CCNL Vigilanza Privata
e Servizi Fiduciari – Sezione Servizi Fiduciari (CCNL SEFI).
Dalla documentazione prodotta emerge che il lavoratore ha svolto attività di guardiania non armata, mansioni di receptionist e accoglienza, nonché compiti relativi all'emissione e rilascio di permessi di autorizzazione al porto e al controllo dei badge presso lo stabilimento Q8 del porto di Napoli. Le prestazioni venivano rese mediante articolazione su tre turni settimanali, a rotazione, con un giorno di riposo non coincidente con la domenica, fino al mese di maggio 2023 incluso.
Con l'odierno ricorso, parte ricorrente lamenta l'insufficienza della retribuzione relativa al proprio livello D ex artt. 23 e 24 CCNL Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari 2013 – sezione Servizi Fiduciari pari a € 930,00 lordi, in quanto vi erano altri contratti collettivi, e cioè il CCNL Multiservizi, il CCNL Proprietari dei
RI e il CCNL IO che, in presenza di mansioni equivalenti alle sue, prevedevano una retribuzione superiore. Aggiungeva inoltre, che la retribuzione erogatagli era di molto inferiore al tasso- soglia di povertà assoluta stabilito dall'ISTAT. Lamentava infine, il mancato versamento dell'importo di €
30,00 lordi mensili, previsto dall'art. 32 C.C.N.L. applicato, nel caso di mancato versamento da parte del datore di lavoro del contributo mensile di € 12,00 lordi al Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa -
F.A.S.I.V.
La Corte di cassazione, con sei pronunce tra loro convergenti (nn. 27711, 27713 e 27769 del 2 ottobre
2023; nn. 28320, 28321 e 28323 del 10 ottobre 2023), ha fornito una interpretazione innovativa dei principi di proporzionalità e sufficienza della retribuzione di cui all'art. 36 Cost., elaborando orientamenti ormai consolidati ai quali occorre dare continuità applicativa. La Suprema Corte ha confermato la natura immediatamente precettiva dell'art. 36 Cost., affermando che il giudice, al fine di accertare la conformità della retribuzione ai criteri costituzionali, deve preliminarmente fare riferimento ai minimi retributivi pagina 4 di 8 stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria. Tale parametro non ha carattere vincolante, configurandosi come presunzione iuris tantum di adeguatezza, dalla quale il giudice può discostarsi – anche d'ufficio – qualora la disciplina collettiva risulti in concreto incompatibile con i principi di proporzionalità e sufficienza di cui all'art. 36 Cost., imponendosi un'interpretazione costituzionalmente orientata anche delle norme che rinviano alla contrattazione collettiva (Cass. 27713/2023; App. Milano, 29 giugno 2022, n. 579).
L'art. 36, comma 1, Cost. tutela due distinti diritti destinati a integrarsi nel giudizio sulla congruità della retribuzione: il diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato e il diritto a una retribuzione sufficiente a garantire al lavoratore e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa, quale soglia minima inderogabile (Cass. 24449/2016; Cass. 27711/2023).
Con riferimento al requisito della sufficienza, la Cassazione ha valorizzato la Direttiva (UE) 2022/2041 del
19 ottobre 2022, che impone ai giudici nazionali di considerare indicatori quali la soglia di povertà e il costo della vita elaborati da ISTAT, oltre ad altri parametri nazionali e internazionali, come chiarito dalla Corte di Per_ Giustizia dell'Unione europea (sentenze ). Pur non costituendo criterio diretto di Per_1 Per_3 quantificazione del salario costituzionale, la soglia ISTAT consente di individuare un livello minimo invalicabile;
nondimeno, il salario costituzionalmente sufficiente deve consentire un'esistenza libera e dignitosa e non solo una condizione di non povertà, nel rispetto anche del principio di proporzionalità
(Cass. 27711/2023).
La Corte d'appello di Milano (sent. 21 febbraio 2024, n. 1089) ha applicato tali principi avvalendosi di molteplici indicatori, quali la soglia ISTAT, gli importi NASpI e CIGO, il reddito di cittadinanza e altri parametri assistenziali, evidenziando come tali strumenti indichino livelli reddituali idonei a garantire la mera sopravvivenza e non a soddisfare il precetto costituzionale. Pertanto, la valutazione deve estendersi anche ai minimi retributivi previsti da altri CCNL applicabili al medesimo settore.
Nel caso di specie, il ricorrente ha percepito, durante il rapporto di lavoro, una retribuzione base conglobata pari ai minimi dell'art. 23 del CCNL “Istituti e Imprese di Vigilanza Privata – Servizi Fiduciari”, livello D. Tale trattamento economico è inferiore ai minimi previsti dai CCNL similari, in particolare dal
CCNL RT e OD (livello D1) e dal CCNL Multiservizi (livello II), e non risulta conforme ai principi di proporzionalità e sufficienza di cui all'art. 36 Cost.
La giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che il giudice può discostarsi in melius dal CCNL applicato quando accerti che il trattamento economico minimo concordato dalle parti sociali sia in contrasto con il precetto costituzionale, potendo adottare quale parametro retributivo esterno anche un diverso CCNL non formalmente applicabile, purché ne indichi i criteri di scelta e la coerenza logico- giuridica (Cass. 20452/2018; 19467/2007). L'attuazione legislativa dell'art. 36 Cost., considerata la mancata attuazione dell'art. 39 Cost., non comporta l'efficacia erga omnes dei contratti collettivi, ma ne consente l'utilizzazione quali parametri esterni dotati di efficacia meramente orientativa (C. Cost. n. 51/2015). Anche pagina 5 di 8 nel settore cooperativo – cui si applica l'art. 7, comma 4, d.l. 248/2007, conv. in l. 31/2008 – la sottoscrizione del CCNL da parte delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative non garantisce la conformità dei minimi retributivi all'art. 36 Cost. In tale direzione si collocano numerose pronunce della Cassazione che hanno individuato nel CCNL Multiservizi il parametro retributivo minimo costituzionalmente adeguato per i soci lavoratori della cooperativa (Cass. nn. Parte_2
4622/2020, 10851/2019, 9005/2019, 5189/2019, 4951/2019, 4808/2019). Anche la Corte d'appello di
Milano, con le sentenze nn. 695 e 707/2021, ha ritenuto fondate analoghe domande dei lavoratori.
Quanto all'operazione sostitutiva necessaria ai fini dell'individuazione del parametro retributivo applicabile al caso concreto, questo Giudice ritiene – in conformità ai precedenti giurisprudenziali di merito già richiamati, con particolare riferimento alla sentenza della Corte d'appello di Milano n. 580/2022, che ha comparato i medesimi contratti collettivi oggetto dell'odierno giudizio, nonché alle recenti pronunce del
Tribunale di Busto Arsizio (sentt. nn. 429/2025 e 567/2025) – che sia ragionevole assumere quale parametro il CCNL Multiservizi.
Tale conclusione discende, in primo luogo, dal fatto che lo stesso CCNL è stato indicato dal lavoratore nella domanda giudiziale quale possibile parametro di quantificazione della retribuzione;
in secondo luogo, dal rilievo che il CCNL Multiservizi, pur assicurando una retribuzione proporzionata e congrua, contempla importi inferiori rispetto a quelli previsti dal CCNL Commercio per mansioni analoghe a quelle svolte dal ricorrente, discostandosi dunque in misura minore – pur nel rispetto dei principi costituzionali – dai livelli retributivi del CCNL Servizi Fiduciari. Inoltre, la declaratoria del II livello del CCNL Multiservizi risulta la più affine, sotto il profilo descrittivo, alla classificazione del livello D del CCNL Servizi Fiduciari, oltre a essere maggiormente rispondente all'attività concretamente svolta dal ricorrente. Tale declaratoria comprende, infatti, lavoratori che, con un breve periodo di addestramento, effettuano operazioni richiedenti semplici conoscenze pratiche, anche mediante l'uso di macchinari non soggetti ad autorizzazione, comprendendo tra i profili esemplificativi attività di controllo di locali, accessi, aree delimitate o apparecchiature mediante strumenti predisposti;
nonché mansioni quali portiere, custode, guardiano, addetto alla sorveglianza non armata, addetto al controllo degli accessi e alla verifica dei documenti, e ulteriori attività di custodia e vigilanza in edifici, musei, aree archeologiche, fiere o parcheggi.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorrente ha diritto, ai sensi dell'art. 36 Cost., a un trattamento economico che preveda una paga base annua parametrata a quella spettante a un lavoratore di pari anzianità inquadrato nel II livello del CCNL Multiservizi.
Si deve pertanto accertare e dichiarare l'inadeguatezza del trattamento retributivo corrisposto da
[...] al sig. , ai sensi dell'art. 24 del CCNL per i dipendenti da Istituti ed CP_1 Parte_1
Imprese di Vigilanza Privata – Sezione Servizi Fiduciari, per violazione dell'art. 36 della Costituzione, riconoscendo al ricorrente il diritto a percepire, relativamente al rapporto di lavoro intercorrente con pagina 6 di 8 un trattamento economico non inferiore a quello spettante a un lavoratore Controparte_1 inquadrato nel II livello del CCNL Multiservizi, per il periodo compreso tra aprile 2019 e maggio 2023.
Il ricorrente ha altresì richiesto la condanna della resistente al pagamento della somma di € 30,00 mensili, ai sensi dell'art. 32 del CCNL Servizi Fiduciari, domanda che risulta fondata. La disposizione in materia di assistenza sanitaria integrativa stabilisce che, per il personale adibito ai servizi fiduciari, è dovuto un contributo a carico dell'azienda pari a € 12,00 mensili, a decorrere dal 1° luglio 2013, per l'iscrizione al fondo F.A.S.I.V. Le parti hanno convenuto che tale contributo costituisce parte integrante del trattamento economico contrattuale;
conseguentemente, qualora l'azienda ometta il versamento delle quote sopra indicate, è tenuta a corrispondere un elemento distinto della retribuzione non assorbibile, pari a € 30,00 lordi mensili, da erogarsi per tredici mensilità, che concorre alla determinazione della retribuzione di fatto ai sensi dell'art. 23 del medesimo CCNL. La Corte d'appello di Milano, con sentenza n. 1221/2021
(confermata con sentenza n. 206/2022), ha già chiarito che, in caso di mancato versamento del contributo di € 12,00 al mese da parte del datore di lavoro, ciascun lavoratore ha diritto all'erogazione dell'elemento retributivo non assorbibile di € 30,00 per tredici mensilità, quale parte integrante della retribuzione di fatto, per espressa previsione contrattuale.
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Ciò premesso, ai fini della verifica di quanto eventualmente spettante al ricorrente in ragione del suddetto accertamento, tanto a titolo di retribuzione, quanto per le relative incidenze su tutti gli istituti contrattuali anche differiti, le parti si sono rese disponibili a depositare un conteggio congiunto.
Spese al definitivo.
Stante la complessità della controversia, visto l'art. 429 c.p.c., si riserva la motivazione a 60 giorni.
P.Q.M.
il Giudice, non definitivamente pronunciando, accerta e dichiara l'inadeguatezza del trattamento salariale erogato da a Controparte_1
ai sensi dell'art 24 CCNL per i dipendenti da Istituti ed Imprese di Vigilanza Parte_1
Privata – Sezione Servizi Fiduciari per violazione dell'art. 36 Costituzione e il diritto del ricorrente a percepire, in relazione al rapporto di lavoro intercorso con , un trattamento Controparte_1 retributivo non inferiore a quello di un lavoratore inquadrato al livello II del CCNL Multiservizi per il periodo da aprile 2019 a maggio 2023;
accerta il diritto del ricorrente di percepire la somma stabilita dall'art. 32, ultimo comma, C.C.N.L.
Vigilanza Privata Sezione Servizi Fiduciari per il mancato versamento del contributo stabilito per l'assistenza integrativa e, per l'effetto, condanna a pagare € 1620,00 in favore Controparte_1 di , oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo. Parte_1
pagina 7 di 8 Dispone la prosecuzione del giudizio per la determinazione di quanto eventualmente spettante al ricorrente in ragione del suddetto accertamento, tanto a titolo di retribuzione quanto per la relativa incidenza su tutti gli istituti contrattuali anche differiti, nonché per ogni consequenziale provvedimento di condanna.
Spese al definitivo.
Riserva a 60 giorni il deposito della motivazione.
Como, 27 ottobre 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Giulia Rachele Bignami
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