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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 29/09/2025, n. 3192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3192 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati
1. dr. Anna Carla Catalano Presidente
Consigliere rel.
2. dr. Rosa Bernardina Cristofano
3.dr.Laura Scarlatelli Consigliere
A seguito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello all'esito della riserva di cui all'udienza dell'11.9.2025 , la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2965/2024 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA C.F. 1 ) nato a Napoli il Parte 1 (C.F.
06/09/1969, rappresentato e difeso, giusta procura rilasciata su foglio separato, ai sensi dell'art. 83 comma III c.p.c., allegato all'atto di appello dall'Avv.to Luciano Anastasio (C.F. presso il cui studio elettivamente domicilia C.F. 2 in Napoli alla Via Nazionale n.66, che dichiara di voler ricevere ogni comunicazione al numero di FAX: 081/19242978 ovvero al seguente indirizzo
P.E.C.: Email 1 appellante
CONTRO
(P.Iva P.IVA 1 ), in persona dell'amministratore Controparte 1
,delegato e legale rappresentante pro-tempore, dott. Controparte_2 con sede legale in Napoli al Centro Direzionale Is. E/4, rappresentata e difesa in virtù di
-
procura in calce al presente atto dall'avv. Fabio Manfredonia (C.F.
), il quale dichiara, ai sensi del co. 2° dell'art. 176 c.p.c., di C.F. 3 volere ricevere tutte le notificazioni e comunicazioni al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC - domicilio digitale), Email 2 che così indica ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 del D.P.R. 11 febbraio 2005
n. 68, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in Napoli alla
Via M. Cervantes de Saavedra 64; - appellata
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 3685/2024 del Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro, pronunciata il 20 maggio 2024, nel procedimento RG n.
10508/2023, con cui è stato rigettato il ricorso promosso da Parte 1
|_ relativo all'illegittimità del trasferimento dispostocontro Controparte_1 dal datore di lavoro.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Parte 1Con ricorso ex art 414 cpc depositato in data 1.6.2023, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro la Controparte_1 chiedendo di accertare e dichiarare
,
l'illegittimità/nullità del provvedimento di trasferimento irrogato con decorrenza
01/06/2023 e, per l'effetto, condannare la società resistente a ripristinare il rapporto di lavoro del ricorrente presso il cantiere di appartenenza Palazzo di
Giustizia di Napoli, ai medesimi parametri contrattuali, con vittoria di spese.
A fondamento della domanda esponeva di essere dipendente della società conventa, in qualità di addetto alle pulizie, in servizio presso l'appalto gestito dalla stessa al Palazzo di Giustizia di Napoli, sede di TE AN;
che, con missiva del 31/03/2023 , la convenuta lo aveva posto unilateralmente in ferie sino al 16/04/2023,in assenza di motivi, e che, cessato il periodo di ferie, con raccomandata a/r datata 21/04/2023 ed anticipata a mezzo mail, gli comunicava il trasferimento della sede di lavoro ai sensi dell'art 29 del CCNL applicato tra le parti, a far data dal 01/06/2023, presso l'appalto da essa gestito reso in favore di CP 3 sede impianto T.B.M. UF, con orario di lavoro distribuito su sei giorni, dal lunedì al sabato, secondo i seguenti turni: settimana 1 dal lunedì al sabato dalle ore 08:00 alle ore 14:40 e settimana 2 dal lunedì al sabato dalle ore
15:00 alle ore 21:40; di aver impugnato il citato provvedimento con missiva via pec del 26/05/2023,con cui chiedeva di essere reso edotto delle ragioni poste alla base del trasferimento;
che il suddetto provvedimento era illegittimo perché disposto tra due unità produttive differenti e molto distanti l'una dall'altra, con appalti aggiudicati in date differenti, con scadenze differenti, con Coordinatori e responsabili differenti e perché la società non aveva fornito alcuna prova delle ragioni tecniche, organizzative e produttive atte a giustificare il provvedimento, in relazione sia alla sede di destinazione che a quella di provenienza, in violazione del contratto collettivo e dell'art 2103 cc.
Si costituiva la CP 1
,chiedendo il rigetto del ricorso. Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale adito rigettava il ricorso con compensazione delle spese ritenendo legittimo il trasferimento in quanto
,
necessario per la salvaguardia del posto di lavoro del ricorrente nonché giustificato dall'esercizio della clausola di non gradimento da parte della committente Pubblica Amministrazione.
Avverso detta decisione ha interposto tempestivo gravame l'appellante in epigrafe indicato con atto depositato presso l'intestata Corte in data 14.11.2024 deducendo:
1) la violazione dell'art. 2103 cc atteso che Il trasferimento imposto al lavoratore a UF (Na) - distante circa 40 km dalla sede originaria- era stato disposto senza una valida e concreta, o quanto meno provata, giustificazione tecnico- organizzativa;
che la società non aveva prodotto -come era suo CP 1 onere-elementi probatori concreti per dimostrare che la riorganizzazione interna necessitasse tale spostamento, limitandosi ad invocare il diritto del committente a esercitare la clausola" di non gradimento ";
2) erronea interpretazione della clausola" di non gradimento “, dal momento che il committente pubblico non aveva fornito motivazioni chiare e trasparenti per giustificare il non gradimento del lavoratore, limitandosi a menzionare "superiori ragioni attinenti alle funzioni pubbliche" senza fornire ulteriori dettagli;
che, nel corso del giudizio , la convenuta aveva tentato di dimostrare la sussistenza delle ragioni tecniche organizzative e produttive alla base della scelta datoriale di trasferire il lavoratore presso la sede di impianto Pt 2 di UF, mediante il deposito di una comunicazione della Procura Generale della Repubblica presso la
Corte d'Appello di Napoli, dalla quale comunque non si evincevano le ragioni sottese all'impugnato trasferimento, in quanto vi era solo un riferimento, del tutto generico, al personale della e non allo specifico lavoratore Pt 1 CP 1
[...] 3) erroneità della decisione per non avere attribuito prevalenza ai diritti del lavoratore rispetto al potere organizzativo datoriale, avendo il Tribunale omesso di valutare l'impatto del trasferimento sulla situazione personale del Pt 1 , ignorando che il disagio eccessivo subito dal lavoratore ( non motorizzato, con impiego circa due ore per raggiungere il luogo di lavoro) --non poteva essere giustificato da generiche esigenze aziendali;
4) erroneità della decisione per mancata ammissione dei mezzi istruttori il cui espletamento invece si rendeva necessario atteso che solo a seguito della costituzione di controparte, il lavoratore aveva scoperto che alla base del suo trasferimento vi era la volontà della committente Pubblica Amministrazione di negargli l'accesso nei locali della Giustizia, esercitando la clausola di "non gradimento” e che, dunque, la società non potendo disattendere tale ordine, non poteva fare altro che provvedere all'inevitabile provvedimento di trasferimento per incompatibilità ambientale. Chiedeva pertanto , in riforma dell'impugnata sentenza , di accogliere
,
integralmente la domanda formulata in prime cure;
vinte le spese del doppio grado di giudizio con attribuzione.
Instaurato il contraddittorio si costituiva la Controparte_1 che, sulla base di plurime argomentazioni, rilevava la correttezza della decisione chiedendo il
,
rigetto dell'appello. Spese vinte.
Nelle more del giudizio era disposta la trattazione cartolare secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35, comma 2, del d.lgs. n. 149/2022.
Pertanto, a seguito del deposito delle note di trattazione scritta, la causa è stata riservata in decisione.
L'appello è infondato e va rigettato per le ragioni che seguono.
In punto di diritto si osserva che il potere datoriale di modifica della sede di lavoro
è disciplinato dall'art. 2103 c.c. comma 8 il quale prevede espressamente che: "Il lavoratore non può essere trasferito da un'unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive".
La formulazione letterale della disposizione rende evidente prima di tutto che la modifica del luogo di lavoro non è rimessa alla discrezione/arbitrio del datore di lavoro;
la legittimità del trasferimento, infatti, deve essere supportata da comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.
Il trasferimento del lavoratore, quale vicenda modificativa del luogo di lavoro, è in grado di mettere in gioco interessi potenzialmente confliggenti: da un lato, quello tecnico-produttivo-organizzativo del datore ad una gestione, sana ed efficiente, della forza lavoro nell'ottica di una più proficua utilizzazione spaziale del dipendente, dall'altro lato, quelli familiari-sociali del lavoratore, incidendo il trasferimento sulla relativa sfera familiare, relazionale ed esistenziale, specie quando comporta il cambio di residenza.
Il bilanciamento dei contrapposti interessi coinvolti è perseguito, sul piano normativo, attraverso il comma 8 dell'art. 2103 c.c. che, nel sancire il divieto datoriale di trasferire il lavoratore “se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive”, contiene una clausola generale volta a delimitare l'area di esercizio di quel potere a tutela del contrapposto interesse personale del lavoratore a non essere 'sradicato' dal centro delle sue relazioni di lavoro, sociali e affettive.
Il legislatore, in tal modo, nel prevedere a fondamento del provvedimento le
"comprovate" ragioni, ha voluto confermare l'intento normativo di irrigidire
(senza, tuttavia, comprimerlo integralmente) l'esercizio del potere direttivo ed organizzativo del datore di lavoro al fine di salvaguardare il lavoratore da un uso potenzialmente distorto ed arbitrario dello stesso.
Tra i vari motivi che possono determinare la modifica del luogo di lavoro, c'è anche quello legato al mancato gradimento del Committente. La previsione, oramai frequentemente utilizzata nei contratti d'appalto, della
"clausola di non gradimento” è uno strumento che può essere legittimamente previsto e disciplinato;
il contratto, quindi, potrà contenere una disposizione con la quale il committente si riserva di chiedere l'estromissione dal proprio cantiere di uno o più dipendenti dell'azienda appaltatrice.
Tale fattispecie di trasferimento rientra fra quelli effettuati per incompatibilità aziendale e trova la sua causa nello stato di disorganizzazione e disfunzione dell'unità produttiva e va ricondotto alle esigenze tecniche, organizzative e produttive, previste dall'art. 2103 c.c.
In linea di principio, si tratta dell'esercizio di un diritto pienamente legittimo e compatibile con il sistema giuslavoristico, atteso che è uno strumento posto a rimedio di uno stato di disfunzione che si potrebbe creare nell'unità produttiva.
Trattandosi di personale che opera nei luoghi di lavoro del committente, ma sul quale lo stesso non ha alcun potere, la clausola di non gradimento attribuisce la possibilità di richiedere al proprio contraente la sostituzione di persone che non soddisfano le proprie esigenze (cfr. Cass. Civ. sez.
1. n. 4265/2007; Trib. Bologna ordinanza del 17.12.2018; Trib. Milano ordinanza del 10.8.2011; Trib. Latina
10.11.2020).
Tuttavia, al fine di evitare distorsioni nell'utilizzo, costituisce onere dell'appaltatore datore di lavoro verificare che l'esercizio del non-gradimento sia fondato su comprovate motivazioni e, comunque, rispettoso dei canoni di buona fede e correttezza. Le mere valutazioni soggettive del committente, infatti, non integrano una ragione rientrante nel disposto dell'art. 2103 c.c.
Risulta principio consolidato in giurisprudenza che il controllo giurisdizionale delle comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive che legittimano il trasferimento deve essere diretto ad accertare che vi sia corrispondenza tra il provvedimento adottato dal datore di lavoro e le finalità tipiche dell'impresa.
La Suprema Corte, con principi costanti ha affermato che 'Il trasferimento del dipendente dovuto ad incompatibilità aziendale, trovando la sua ragione nello stato di disorganizzazione e disfunzione dell'unità produttiva, va ricondotto alle esigenze tecniche, organizzative e produttive, di cui all' art. 2103 c.c.
,
piuttosto che, sia pure atipicamente, a ragioni punitive e disciplinari, con la conseguenza che la legittimità del provvedimento datoriale di trasferimento prescinde dalla colpa (in senso lato) dei lavoratori trasferiti, come dall'osservanza di qualsiasi altra garanzia sostanziale o procedimentale che sia stabilita per le sanzioni disciplinari. In tali casi, il controllo giurisdizionale sulle comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, che legittimano il trasferimento del lavoratore subordinato, deve essere diretto ad accertare soltanto se vi sia corrispondenza tra il provvedimento datoriale e le finalità tipiche dell'impresa e, trovando un preciso limite nel principio di libertà dell'iniziativa economica privata (garantita dall' art. 41 Cost. ), il controllo stesso non può essere esteso al merito della scelta imprenditoriale, né questa deve presentare necessariamente i caratteri della inevitabilità, essendo sufficiente che il trasferimento concreti una tra le scelte ragionevoli che il datore di lavoro possa adottare sul piano tecnico, organizzativo o produttivo. ( v.
Cassazione civile sez. lav. - 23/10/2024, n. 27506; Cass., 27226/2018 ).
Con specifico riferimento alla clausola di gradimento in un contratto di appalto la
Suprema Corte ha affermato che: 'il venir meno del gradimento delle autorità militari competenti, quale verificatosi nella specie, si traduce in una obiettiva ragione di tipo organizzativo, e di conseguenza in un presupposto di legittimità ex art. 2103 cod. civ. del provvedimento di trasferimento, non potendo l'impresa appaltatrice ulteriormente avvalersi, nella stessa unità produttiva, della prestazione del dipendente non рійpiù gradito e, tuttavia, rimanendo contrattualmente obbligata ad assicurare i livelli di servizio già in precedenza concordati con il committente' (Cass.n. 12029/2020)
Orbene la giurisprudenza citata fuga ogni dubbio sulla legittimità sia della clausola di gradimento, che della legittimità del conseguente trasferimento, che appare anzi, anche l'extrema ratio onde evitare la risoluzione del contratto per impossibilità oggettiva della prestazione lavorativa. Nel caso di specie , il trasferimento in questione è stato disposto a causa dell'esercizio (legittimo), da parte dell'Amministrazione Committente, della clausola di “non gradimento” prevista nel capitolato tecnico di appalto (paragrafo
4.1 rubricato “Caratteristiche del personale") [doc. 2], ovvero a causa del diniego, da parte della stessa, all'accesso del Pt 1 al proprio cantiere (ovvero agli
Edifici/Uffici Giudiziari di Napoli), e, dunque, incontestabilmente per incompatibilità ambientale relativa al cantiere di provenienza. Del tutto correttamente, pertanto, il trasferimento per cui è causa è stato ricondotto dal primo giudice nell'alveo delle esigenze tecniche, organizzative e produttive prescritte ai sensi dell'art. 2103 c.c
Alcuna rilevanza e conferenza si appalesa il rilievo relativo la prospettata assenza di effettive esigenze organizzative del cantiere di destinazione.
Come condivisibilmente accertato dal primo Giudice, esso costituiva l'unica alternativa al licenziamento del lavoratore per giustificato motivo oggettivo
,essendo divenuta del tutto impossibile la propria prestazione presso il cantiere di provenienza, in quanto era l'unico cantiere, individuato nella Regione Campania, ove sussisteva la relativa necessità (ossia fabbisogno di personale), come, del resto, comprovato dal fatto che ivi il Pt 1 ha prestato, poi, regolarmente a tempo pieno la propria attività lavorativa fino alla cessazione del rapporto di lavoro ( avvenuta a dicembre 2023 per licenziamento).
Sul punto il primo giudice, con iter logico ineccepibile, ha affermato che il trasferimento "è stato caratterizzato da "inevitabilità", quale unica alterativa, come detto, al licenziamento per giustificato motivo oggettivo", e che "la Società, in ossequio ai principi di buona fede e correttezza, ha cercato di ricollocare il sig. Pt 1 presso altri cantieri della regione Campania, ove sussisteva la relativa necessità tecnico, organizzativa e produttiva”,
E' il caso di osservare che dette statuizioni relative cioè alla sussistenza di esigenze presso il cantiere di UF ed al fatto che il trasferimento presso lo stesso fosse l'unica alternativa (al licenziamento), non sono state attinte da alcune specifica censura (essendosi l'appellante limitato solo a reiterare il rilievo dell'asserita assenza di prova della sussistenza di effettive esigenze presso il cantiere di destinazione), per cui esse risultano incontrovertibilmente passate in giudicato.
Né l'odierno appellante, con l'impugnazione stragiudiziale, né, tantomeno, con il ricorso introduttivo del primo grado, aveva mai lamentato alcunché in relazione al cantiere di destinazione, ovvero non aveva mai allegato (né, tantomeno, provato) alcun disagio personale e/o familiare (e/o alcuna ragione ostativa) di cui essa avrebbe dovuto eventualmente tenere conto nel trasferirlo, avendoli, infatti, dedotti tardivamente ed inammissibilmente, per la prima volta, solo con le note
(conclusive) autorizzate per l'udienza di decisione, per cui correttamente il
Tribunale non ne ha tenuto affatto conto ai fini della stessa.
Neppure coglie nel segno l'ulteriore motivo di doglianza secondo cui l'Amministrazione Committente non avrebbe fornito motivazioni chiare e trasparenti per giustificare il “non gradimento”.
Innanzitutto dalla nota a firma del Procuratore Generale F.F. della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli, che la Committente aveva trasmesso a mezzo email il 2/4/2024, emerge inequivocabilmente la sussistenza di più che ragionevoli motivazioni a fondamento dello stesso le quali non sono state
,
“palesate” inquanto espressamente qualificate come “non ostensibili per superiori ragioni attinenti alle funzioni pubbliche di questo Generale Ufficio" (ossia della
Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli).
E' evidente, quindi, che l'esercizio della suddetta clausola di “non gradimento", da parte della società, non è stato affatto "arbitrario” ossia fondato su valutazioni meramente soggettive, bensì, come si evince inequivocabilmente dal tenore della suddetta nota del Procuratore Generale F.F. della Repubblica presso la Corte di
Appello di Napoli, risulta fondato su motivazioni ragionevoli ed, evidentemente, anche gravi - stante la riservatezza imposto sulle stesse “per ragioni attinenti alle funzioni pubbliche" della Procura della Repubblica che ne giustificavano
-
pienamente l'esercizio.
E ciò tanto più in considerazione della riconosciuta peculiarità dell'appalto in questione (v. pag. 3 della sentenza), ovvero del contesto particolare e delicato dello stesso, caratterizzato da dinamiche particolarmente attenzionate, diverse dalle vicende proprie di qualunque altro ambiente di lavoro anche pubblico, ben evidenziate dal primo giudice il quale, con argomentazione immune da censure e per nulla contrastata dall'appellante, ha sottolineato “ la pecularietà del sito ( ossia degli Uffici Giudiziari di Napoli di TE AN, ove l'appellante lavorava
) in cui, tutte le persone che accedono ai locali di giustizia vengono sottoposti ad una serie di controlli d'identità e di sicurezza, e tra le stesse anche i dipendenti della CP_1 impiegati nell'appalto del Palazzo di Giustizia, il cui accesso quotidiano è condizionato da una serie di verifiche ed operazioni di controllo e riconoscimento, in quanto il committente pubblico, si riserva – per ragioni di ordine pubblico – di non far accedere persone che ritiene non gradite e non autorizzate.- A confutazione, poi, di quanto ulteriormente eccepito dall'appellante, non v'è dubbio che la citata nota a firma del Procuratore Generale F.F. della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli, si riferiva chiaramente ed inequivocabilmente all'appellante medesimo, dal momento che la stessa costituiva dichiaratamente il riscontro (v. doc. in atti, prod.app.ta) fornito dalla Amministrazione Committente al sollecito che essa (per il tramite dei suoi precedenti difensori) le aveva inviato, su invito del primo Giudice (v. ordinanza del 14/2/2024), per conoscere le motivazioni del mancato gradimento espresso nei propri confronti;
inoltre la nota stessa, (al penultimo capoverso) precisa che non erano ostensibili le motivazioni per le quali non era stata rilasciata l'autorizzazione all'accesso al cantiere, per tutta la durata del 2023, al personale per il quale tale autorizzazione era stata domandata;
aggiunge poi che “- peraltro, nella richiesta di accesso per l'anno 2024, il nominativo del Pt 1 non è stato "ulteriormente" inserito nell'elenco funzionale all'ottenimento del nulla osta all'accesso".
Tale precisazione conferma inequivocabilmente che il Pt 1 fosse, viceversa, ricompreso nel suddetto "personale” per il quale tale autorizzazione era stata domandata (e non rilasciata) per il 2023, anno nel quale è stato disposto il trasferimento per cui è causa (giugno 2023).
Infine non merita alcuna condivisione il motivo di doglianza con il quale parte appellante lamenta la mancata ammissione dei mezzi istruttori il cui
,
espletamento, a suo dire, si rivelava necessario, essendo venuto a conoscenza del motivo di trasferimento solo nel corso del giudizio.
Anzitutto, non corrisponde affatto al vero che l'appellante sia venuto a conoscenza del motivo di trasferimento solo nel corso del giudizio, dato che, come emerge inequivocabilmente dalle dichiarazioni rese in sede di libero interrogatorio all'udienza del 14/2/2024, il medesimo è stato, sin da subito, messo a conoscenza del “non gradimento” e del conseguente diniego all'accesso espresso dalla Committente nei confronti propri e di altri lavoratori.
Nel relativo verbale di udienza del 14/2/2024. si legge, infatti, che;
“L'ordine di non entrare più a TE AN, mi è stato comunicato, prima che con provvedimento scritto, a voce dal signor Tes 1 dipendente della CP_1 Non mi è stata fornita alcuna motivazione per la clausola di non gradimento. Che io sappia non ero il solo ad essere colpito da questo divieto".
Pertanto, il medesimo avrebbe potuto e dovuto formulare le proprie richieste istruttorie nel ricorso introduttivo del giudizio o tutt'al più, all'udienza del
3/4/2024 in occasione della quale essa aveva depositato la suddetta nota a firma del Procuratore Generale), e non affatto con le note (conclusive) autorizzate per l'udienza di decisione del 17/5/2024, risultando, pertanto, le richieste formulate con le stesse, assolutamente inammissibili in quanto tardive.
In secondo luogo e il rilievo è dirimente-- le richieste istruttorie si rivelano del tutto irrilevanti ed inconferenti. Infatti non vi è alcuna esigenza istruttoria di acquisire l'elenco dei lavoratori per i quali era stata richiesta l'autorizzazione all'accesso per l'anno 2023, essendo già provata, proprio in virtù della suddetta nota a firma del Procuratore Generale, la presenza del nominativo del Pt 1 all'interno di tale elenco, dunque, risultando la relativa circostanza (già) ampiamente dimostrata.
Ritiene, dunque, la Corte che all'esito dell'esame degli atti di causa, appare appieno condivisibile il governo dell'interpretazione delle norme e l'analisi degli elementi processuali effettuati dal primo giudice.
In conclusione la sentenza gravata ha esaminato tutte le circostanze rilevanti ai fini della decisione, svolgendo un iter argomentativo esaustivo, coerente con le emergenze istruttorie acquisite e immune da contraddizioni e vizi logici.
Dalle osservazioni in fatto e in diritto sinora esposte, discende quindi, la infondatezza delle censure formulate dalla società appellante e il rigetto del gravame con la conferma dell'impugnata sentenza.
Le spese del grado seguono la soccombenza, liquidandosi, , nella misura, reputata congrua, alla luce delle tabelle di cui al d.m. n. 55 del 2014, come aggiornate con d.m. n. 147 del 2022.
Va, infine, dato atto che ricorrono, per parte appellante , le condizioni per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1 bis, del d.p.r. n. 115/2002, se il medesimo dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-rigetta l'appello ; delle spese "-condanna l'appellante alla refusione in favore di parte appellata del grado che liquida in complessivi euro 2.000,00 oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge
•
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Napoli, lì 11.9.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr. Rosa B. Cristofano Dr. Anna Carla Catalano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati
1. dr. Anna Carla Catalano Presidente
Consigliere rel.
2. dr. Rosa Bernardina Cristofano
3.dr.Laura Scarlatelli Consigliere
A seguito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello all'esito della riserva di cui all'udienza dell'11.9.2025 , la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2965/2024 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA C.F. 1 ) nato a Napoli il Parte 1 (C.F.
06/09/1969, rappresentato e difeso, giusta procura rilasciata su foglio separato, ai sensi dell'art. 83 comma III c.p.c., allegato all'atto di appello dall'Avv.to Luciano Anastasio (C.F. presso il cui studio elettivamente domicilia C.F. 2 in Napoli alla Via Nazionale n.66, che dichiara di voler ricevere ogni comunicazione al numero di FAX: 081/19242978 ovvero al seguente indirizzo
P.E.C.: Email 1 appellante
CONTRO
(P.Iva P.IVA 1 ), in persona dell'amministratore Controparte 1
,delegato e legale rappresentante pro-tempore, dott. Controparte_2 con sede legale in Napoli al Centro Direzionale Is. E/4, rappresentata e difesa in virtù di
-
procura in calce al presente atto dall'avv. Fabio Manfredonia (C.F.
), il quale dichiara, ai sensi del co. 2° dell'art. 176 c.p.c., di C.F. 3 volere ricevere tutte le notificazioni e comunicazioni al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC - domicilio digitale), Email 2 che così indica ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 del D.P.R. 11 febbraio 2005
n. 68, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in Napoli alla
Via M. Cervantes de Saavedra 64; - appellata
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 3685/2024 del Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro, pronunciata il 20 maggio 2024, nel procedimento RG n.
10508/2023, con cui è stato rigettato il ricorso promosso da Parte 1
|_ relativo all'illegittimità del trasferimento dispostocontro Controparte_1 dal datore di lavoro.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Parte 1Con ricorso ex art 414 cpc depositato in data 1.6.2023, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro la Controparte_1 chiedendo di accertare e dichiarare
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l'illegittimità/nullità del provvedimento di trasferimento irrogato con decorrenza
01/06/2023 e, per l'effetto, condannare la società resistente a ripristinare il rapporto di lavoro del ricorrente presso il cantiere di appartenenza Palazzo di
Giustizia di Napoli, ai medesimi parametri contrattuali, con vittoria di spese.
A fondamento della domanda esponeva di essere dipendente della società conventa, in qualità di addetto alle pulizie, in servizio presso l'appalto gestito dalla stessa al Palazzo di Giustizia di Napoli, sede di TE AN;
che, con missiva del 31/03/2023 , la convenuta lo aveva posto unilateralmente in ferie sino al 16/04/2023,in assenza di motivi, e che, cessato il periodo di ferie, con raccomandata a/r datata 21/04/2023 ed anticipata a mezzo mail, gli comunicava il trasferimento della sede di lavoro ai sensi dell'art 29 del CCNL applicato tra le parti, a far data dal 01/06/2023, presso l'appalto da essa gestito reso in favore di CP 3 sede impianto T.B.M. UF, con orario di lavoro distribuito su sei giorni, dal lunedì al sabato, secondo i seguenti turni: settimana 1 dal lunedì al sabato dalle ore 08:00 alle ore 14:40 e settimana 2 dal lunedì al sabato dalle ore
15:00 alle ore 21:40; di aver impugnato il citato provvedimento con missiva via pec del 26/05/2023,con cui chiedeva di essere reso edotto delle ragioni poste alla base del trasferimento;
che il suddetto provvedimento era illegittimo perché disposto tra due unità produttive differenti e molto distanti l'una dall'altra, con appalti aggiudicati in date differenti, con scadenze differenti, con Coordinatori e responsabili differenti e perché la società non aveva fornito alcuna prova delle ragioni tecniche, organizzative e produttive atte a giustificare il provvedimento, in relazione sia alla sede di destinazione che a quella di provenienza, in violazione del contratto collettivo e dell'art 2103 cc.
Si costituiva la CP 1
,chiedendo il rigetto del ricorso. Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale adito rigettava il ricorso con compensazione delle spese ritenendo legittimo il trasferimento in quanto
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necessario per la salvaguardia del posto di lavoro del ricorrente nonché giustificato dall'esercizio della clausola di non gradimento da parte della committente Pubblica Amministrazione.
Avverso detta decisione ha interposto tempestivo gravame l'appellante in epigrafe indicato con atto depositato presso l'intestata Corte in data 14.11.2024 deducendo:
1) la violazione dell'art. 2103 cc atteso che Il trasferimento imposto al lavoratore a UF (Na) - distante circa 40 km dalla sede originaria- era stato disposto senza una valida e concreta, o quanto meno provata, giustificazione tecnico- organizzativa;
che la società non aveva prodotto -come era suo CP 1 onere-elementi probatori concreti per dimostrare che la riorganizzazione interna necessitasse tale spostamento, limitandosi ad invocare il diritto del committente a esercitare la clausola" di non gradimento ";
2) erronea interpretazione della clausola" di non gradimento “, dal momento che il committente pubblico non aveva fornito motivazioni chiare e trasparenti per giustificare il non gradimento del lavoratore, limitandosi a menzionare "superiori ragioni attinenti alle funzioni pubbliche" senza fornire ulteriori dettagli;
che, nel corso del giudizio , la convenuta aveva tentato di dimostrare la sussistenza delle ragioni tecniche organizzative e produttive alla base della scelta datoriale di trasferire il lavoratore presso la sede di impianto Pt 2 di UF, mediante il deposito di una comunicazione della Procura Generale della Repubblica presso la
Corte d'Appello di Napoli, dalla quale comunque non si evincevano le ragioni sottese all'impugnato trasferimento, in quanto vi era solo un riferimento, del tutto generico, al personale della e non allo specifico lavoratore Pt 1 CP 1
[...] 3) erroneità della decisione per non avere attribuito prevalenza ai diritti del lavoratore rispetto al potere organizzativo datoriale, avendo il Tribunale omesso di valutare l'impatto del trasferimento sulla situazione personale del Pt 1 , ignorando che il disagio eccessivo subito dal lavoratore ( non motorizzato, con impiego circa due ore per raggiungere il luogo di lavoro) --non poteva essere giustificato da generiche esigenze aziendali;
4) erroneità della decisione per mancata ammissione dei mezzi istruttori il cui espletamento invece si rendeva necessario atteso che solo a seguito della costituzione di controparte, il lavoratore aveva scoperto che alla base del suo trasferimento vi era la volontà della committente Pubblica Amministrazione di negargli l'accesso nei locali della Giustizia, esercitando la clausola di "non gradimento” e che, dunque, la società non potendo disattendere tale ordine, non poteva fare altro che provvedere all'inevitabile provvedimento di trasferimento per incompatibilità ambientale. Chiedeva pertanto , in riforma dell'impugnata sentenza , di accogliere
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integralmente la domanda formulata in prime cure;
vinte le spese del doppio grado di giudizio con attribuzione.
Instaurato il contraddittorio si costituiva la Controparte_1 che, sulla base di plurime argomentazioni, rilevava la correttezza della decisione chiedendo il
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rigetto dell'appello. Spese vinte.
Nelle more del giudizio era disposta la trattazione cartolare secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35, comma 2, del d.lgs. n. 149/2022.
Pertanto, a seguito del deposito delle note di trattazione scritta, la causa è stata riservata in decisione.
L'appello è infondato e va rigettato per le ragioni che seguono.
In punto di diritto si osserva che il potere datoriale di modifica della sede di lavoro
è disciplinato dall'art. 2103 c.c. comma 8 il quale prevede espressamente che: "Il lavoratore non può essere trasferito da un'unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive".
La formulazione letterale della disposizione rende evidente prima di tutto che la modifica del luogo di lavoro non è rimessa alla discrezione/arbitrio del datore di lavoro;
la legittimità del trasferimento, infatti, deve essere supportata da comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.
Il trasferimento del lavoratore, quale vicenda modificativa del luogo di lavoro, è in grado di mettere in gioco interessi potenzialmente confliggenti: da un lato, quello tecnico-produttivo-organizzativo del datore ad una gestione, sana ed efficiente, della forza lavoro nell'ottica di una più proficua utilizzazione spaziale del dipendente, dall'altro lato, quelli familiari-sociali del lavoratore, incidendo il trasferimento sulla relativa sfera familiare, relazionale ed esistenziale, specie quando comporta il cambio di residenza.
Il bilanciamento dei contrapposti interessi coinvolti è perseguito, sul piano normativo, attraverso il comma 8 dell'art. 2103 c.c. che, nel sancire il divieto datoriale di trasferire il lavoratore “se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive”, contiene una clausola generale volta a delimitare l'area di esercizio di quel potere a tutela del contrapposto interesse personale del lavoratore a non essere 'sradicato' dal centro delle sue relazioni di lavoro, sociali e affettive.
Il legislatore, in tal modo, nel prevedere a fondamento del provvedimento le
"comprovate" ragioni, ha voluto confermare l'intento normativo di irrigidire
(senza, tuttavia, comprimerlo integralmente) l'esercizio del potere direttivo ed organizzativo del datore di lavoro al fine di salvaguardare il lavoratore da un uso potenzialmente distorto ed arbitrario dello stesso.
Tra i vari motivi che possono determinare la modifica del luogo di lavoro, c'è anche quello legato al mancato gradimento del Committente. La previsione, oramai frequentemente utilizzata nei contratti d'appalto, della
"clausola di non gradimento” è uno strumento che può essere legittimamente previsto e disciplinato;
il contratto, quindi, potrà contenere una disposizione con la quale il committente si riserva di chiedere l'estromissione dal proprio cantiere di uno o più dipendenti dell'azienda appaltatrice.
Tale fattispecie di trasferimento rientra fra quelli effettuati per incompatibilità aziendale e trova la sua causa nello stato di disorganizzazione e disfunzione dell'unità produttiva e va ricondotto alle esigenze tecniche, organizzative e produttive, previste dall'art. 2103 c.c.
In linea di principio, si tratta dell'esercizio di un diritto pienamente legittimo e compatibile con il sistema giuslavoristico, atteso che è uno strumento posto a rimedio di uno stato di disfunzione che si potrebbe creare nell'unità produttiva.
Trattandosi di personale che opera nei luoghi di lavoro del committente, ma sul quale lo stesso non ha alcun potere, la clausola di non gradimento attribuisce la possibilità di richiedere al proprio contraente la sostituzione di persone che non soddisfano le proprie esigenze (cfr. Cass. Civ. sez.
1. n. 4265/2007; Trib. Bologna ordinanza del 17.12.2018; Trib. Milano ordinanza del 10.8.2011; Trib. Latina
10.11.2020).
Tuttavia, al fine di evitare distorsioni nell'utilizzo, costituisce onere dell'appaltatore datore di lavoro verificare che l'esercizio del non-gradimento sia fondato su comprovate motivazioni e, comunque, rispettoso dei canoni di buona fede e correttezza. Le mere valutazioni soggettive del committente, infatti, non integrano una ragione rientrante nel disposto dell'art. 2103 c.c.
Risulta principio consolidato in giurisprudenza che il controllo giurisdizionale delle comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive che legittimano il trasferimento deve essere diretto ad accertare che vi sia corrispondenza tra il provvedimento adottato dal datore di lavoro e le finalità tipiche dell'impresa.
La Suprema Corte, con principi costanti ha affermato che 'Il trasferimento del dipendente dovuto ad incompatibilità aziendale, trovando la sua ragione nello stato di disorganizzazione e disfunzione dell'unità produttiva, va ricondotto alle esigenze tecniche, organizzative e produttive, di cui all' art. 2103 c.c.
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piuttosto che, sia pure atipicamente, a ragioni punitive e disciplinari, con la conseguenza che la legittimità del provvedimento datoriale di trasferimento prescinde dalla colpa (in senso lato) dei lavoratori trasferiti, come dall'osservanza di qualsiasi altra garanzia sostanziale o procedimentale che sia stabilita per le sanzioni disciplinari. In tali casi, il controllo giurisdizionale sulle comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, che legittimano il trasferimento del lavoratore subordinato, deve essere diretto ad accertare soltanto se vi sia corrispondenza tra il provvedimento datoriale e le finalità tipiche dell'impresa e, trovando un preciso limite nel principio di libertà dell'iniziativa economica privata (garantita dall' art. 41 Cost. ), il controllo stesso non può essere esteso al merito della scelta imprenditoriale, né questa deve presentare necessariamente i caratteri della inevitabilità, essendo sufficiente che il trasferimento concreti una tra le scelte ragionevoli che il datore di lavoro possa adottare sul piano tecnico, organizzativo o produttivo. ( v.
Cassazione civile sez. lav. - 23/10/2024, n. 27506; Cass., 27226/2018 ).
Con specifico riferimento alla clausola di gradimento in un contratto di appalto la
Suprema Corte ha affermato che: 'il venir meno del gradimento delle autorità militari competenti, quale verificatosi nella specie, si traduce in una obiettiva ragione di tipo organizzativo, e di conseguenza in un presupposto di legittimità ex art. 2103 cod. civ. del provvedimento di trasferimento, non potendo l'impresa appaltatrice ulteriormente avvalersi, nella stessa unità produttiva, della prestazione del dipendente non рійpiù gradito e, tuttavia, rimanendo contrattualmente obbligata ad assicurare i livelli di servizio già in precedenza concordati con il committente' (Cass.n. 12029/2020)
Orbene la giurisprudenza citata fuga ogni dubbio sulla legittimità sia della clausola di gradimento, che della legittimità del conseguente trasferimento, che appare anzi, anche l'extrema ratio onde evitare la risoluzione del contratto per impossibilità oggettiva della prestazione lavorativa. Nel caso di specie , il trasferimento in questione è stato disposto a causa dell'esercizio (legittimo), da parte dell'Amministrazione Committente, della clausola di “non gradimento” prevista nel capitolato tecnico di appalto (paragrafo
4.1 rubricato “Caratteristiche del personale") [doc. 2], ovvero a causa del diniego, da parte della stessa, all'accesso del Pt 1 al proprio cantiere (ovvero agli
Edifici/Uffici Giudiziari di Napoli), e, dunque, incontestabilmente per incompatibilità ambientale relativa al cantiere di provenienza. Del tutto correttamente, pertanto, il trasferimento per cui è causa è stato ricondotto dal primo giudice nell'alveo delle esigenze tecniche, organizzative e produttive prescritte ai sensi dell'art. 2103 c.c
Alcuna rilevanza e conferenza si appalesa il rilievo relativo la prospettata assenza di effettive esigenze organizzative del cantiere di destinazione.
Come condivisibilmente accertato dal primo Giudice, esso costituiva l'unica alternativa al licenziamento del lavoratore per giustificato motivo oggettivo
,essendo divenuta del tutto impossibile la propria prestazione presso il cantiere di provenienza, in quanto era l'unico cantiere, individuato nella Regione Campania, ove sussisteva la relativa necessità (ossia fabbisogno di personale), come, del resto, comprovato dal fatto che ivi il Pt 1 ha prestato, poi, regolarmente a tempo pieno la propria attività lavorativa fino alla cessazione del rapporto di lavoro ( avvenuta a dicembre 2023 per licenziamento).
Sul punto il primo giudice, con iter logico ineccepibile, ha affermato che il trasferimento "è stato caratterizzato da "inevitabilità", quale unica alterativa, come detto, al licenziamento per giustificato motivo oggettivo", e che "la Società, in ossequio ai principi di buona fede e correttezza, ha cercato di ricollocare il sig. Pt 1 presso altri cantieri della regione Campania, ove sussisteva la relativa necessità tecnico, organizzativa e produttiva”,
E' il caso di osservare che dette statuizioni relative cioè alla sussistenza di esigenze presso il cantiere di UF ed al fatto che il trasferimento presso lo stesso fosse l'unica alternativa (al licenziamento), non sono state attinte da alcune specifica censura (essendosi l'appellante limitato solo a reiterare il rilievo dell'asserita assenza di prova della sussistenza di effettive esigenze presso il cantiere di destinazione), per cui esse risultano incontrovertibilmente passate in giudicato.
Né l'odierno appellante, con l'impugnazione stragiudiziale, né, tantomeno, con il ricorso introduttivo del primo grado, aveva mai lamentato alcunché in relazione al cantiere di destinazione, ovvero non aveva mai allegato (né, tantomeno, provato) alcun disagio personale e/o familiare (e/o alcuna ragione ostativa) di cui essa avrebbe dovuto eventualmente tenere conto nel trasferirlo, avendoli, infatti, dedotti tardivamente ed inammissibilmente, per la prima volta, solo con le note
(conclusive) autorizzate per l'udienza di decisione, per cui correttamente il
Tribunale non ne ha tenuto affatto conto ai fini della stessa.
Neppure coglie nel segno l'ulteriore motivo di doglianza secondo cui l'Amministrazione Committente non avrebbe fornito motivazioni chiare e trasparenti per giustificare il “non gradimento”.
Innanzitutto dalla nota a firma del Procuratore Generale F.F. della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli, che la Committente aveva trasmesso a mezzo email il 2/4/2024, emerge inequivocabilmente la sussistenza di più che ragionevoli motivazioni a fondamento dello stesso le quali non sono state
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“palesate” inquanto espressamente qualificate come “non ostensibili per superiori ragioni attinenti alle funzioni pubbliche di questo Generale Ufficio" (ossia della
Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli).
E' evidente, quindi, che l'esercizio della suddetta clausola di “non gradimento", da parte della società, non è stato affatto "arbitrario” ossia fondato su valutazioni meramente soggettive, bensì, come si evince inequivocabilmente dal tenore della suddetta nota del Procuratore Generale F.F. della Repubblica presso la Corte di
Appello di Napoli, risulta fondato su motivazioni ragionevoli ed, evidentemente, anche gravi - stante la riservatezza imposto sulle stesse “per ragioni attinenti alle funzioni pubbliche" della Procura della Repubblica che ne giustificavano
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pienamente l'esercizio.
E ciò tanto più in considerazione della riconosciuta peculiarità dell'appalto in questione (v. pag. 3 della sentenza), ovvero del contesto particolare e delicato dello stesso, caratterizzato da dinamiche particolarmente attenzionate, diverse dalle vicende proprie di qualunque altro ambiente di lavoro anche pubblico, ben evidenziate dal primo giudice il quale, con argomentazione immune da censure e per nulla contrastata dall'appellante, ha sottolineato “ la pecularietà del sito ( ossia degli Uffici Giudiziari di Napoli di TE AN, ove l'appellante lavorava
) in cui, tutte le persone che accedono ai locali di giustizia vengono sottoposti ad una serie di controlli d'identità e di sicurezza, e tra le stesse anche i dipendenti della CP_1 impiegati nell'appalto del Palazzo di Giustizia, il cui accesso quotidiano è condizionato da una serie di verifiche ed operazioni di controllo e riconoscimento, in quanto il committente pubblico, si riserva – per ragioni di ordine pubblico – di non far accedere persone che ritiene non gradite e non autorizzate.- A confutazione, poi, di quanto ulteriormente eccepito dall'appellante, non v'è dubbio che la citata nota a firma del Procuratore Generale F.F. della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli, si riferiva chiaramente ed inequivocabilmente all'appellante medesimo, dal momento che la stessa costituiva dichiaratamente il riscontro (v. doc. in atti, prod.app.ta) fornito dalla Amministrazione Committente al sollecito che essa (per il tramite dei suoi precedenti difensori) le aveva inviato, su invito del primo Giudice (v. ordinanza del 14/2/2024), per conoscere le motivazioni del mancato gradimento espresso nei propri confronti;
inoltre la nota stessa, (al penultimo capoverso) precisa che non erano ostensibili le motivazioni per le quali non era stata rilasciata l'autorizzazione all'accesso al cantiere, per tutta la durata del 2023, al personale per il quale tale autorizzazione era stata domandata;
aggiunge poi che “- peraltro, nella richiesta di accesso per l'anno 2024, il nominativo del Pt 1 non è stato "ulteriormente" inserito nell'elenco funzionale all'ottenimento del nulla osta all'accesso".
Tale precisazione conferma inequivocabilmente che il Pt 1 fosse, viceversa, ricompreso nel suddetto "personale” per il quale tale autorizzazione era stata domandata (e non rilasciata) per il 2023, anno nel quale è stato disposto il trasferimento per cui è causa (giugno 2023).
Infine non merita alcuna condivisione il motivo di doglianza con il quale parte appellante lamenta la mancata ammissione dei mezzi istruttori il cui
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espletamento, a suo dire, si rivelava necessario, essendo venuto a conoscenza del motivo di trasferimento solo nel corso del giudizio.
Anzitutto, non corrisponde affatto al vero che l'appellante sia venuto a conoscenza del motivo di trasferimento solo nel corso del giudizio, dato che, come emerge inequivocabilmente dalle dichiarazioni rese in sede di libero interrogatorio all'udienza del 14/2/2024, il medesimo è stato, sin da subito, messo a conoscenza del “non gradimento” e del conseguente diniego all'accesso espresso dalla Committente nei confronti propri e di altri lavoratori.
Nel relativo verbale di udienza del 14/2/2024. si legge, infatti, che;
“L'ordine di non entrare più a TE AN, mi è stato comunicato, prima che con provvedimento scritto, a voce dal signor Tes 1 dipendente della CP_1 Non mi è stata fornita alcuna motivazione per la clausola di non gradimento. Che io sappia non ero il solo ad essere colpito da questo divieto".
Pertanto, il medesimo avrebbe potuto e dovuto formulare le proprie richieste istruttorie nel ricorso introduttivo del giudizio o tutt'al più, all'udienza del
3/4/2024 in occasione della quale essa aveva depositato la suddetta nota a firma del Procuratore Generale), e non affatto con le note (conclusive) autorizzate per l'udienza di decisione del 17/5/2024, risultando, pertanto, le richieste formulate con le stesse, assolutamente inammissibili in quanto tardive.
In secondo luogo e il rilievo è dirimente-- le richieste istruttorie si rivelano del tutto irrilevanti ed inconferenti. Infatti non vi è alcuna esigenza istruttoria di acquisire l'elenco dei lavoratori per i quali era stata richiesta l'autorizzazione all'accesso per l'anno 2023, essendo già provata, proprio in virtù della suddetta nota a firma del Procuratore Generale, la presenza del nominativo del Pt 1 all'interno di tale elenco, dunque, risultando la relativa circostanza (già) ampiamente dimostrata.
Ritiene, dunque, la Corte che all'esito dell'esame degli atti di causa, appare appieno condivisibile il governo dell'interpretazione delle norme e l'analisi degli elementi processuali effettuati dal primo giudice.
In conclusione la sentenza gravata ha esaminato tutte le circostanze rilevanti ai fini della decisione, svolgendo un iter argomentativo esaustivo, coerente con le emergenze istruttorie acquisite e immune da contraddizioni e vizi logici.
Dalle osservazioni in fatto e in diritto sinora esposte, discende quindi, la infondatezza delle censure formulate dalla società appellante e il rigetto del gravame con la conferma dell'impugnata sentenza.
Le spese del grado seguono la soccombenza, liquidandosi, , nella misura, reputata congrua, alla luce delle tabelle di cui al d.m. n. 55 del 2014, come aggiornate con d.m. n. 147 del 2022.
Va, infine, dato atto che ricorrono, per parte appellante , le condizioni per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1 bis, del d.p.r. n. 115/2002, se il medesimo dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-rigetta l'appello ; delle spese "-condanna l'appellante alla refusione in favore di parte appellata del grado che liquida in complessivi euro 2.000,00 oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge
•
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Napoli, lì 11.9.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr. Rosa B. Cristofano Dr. Anna Carla Catalano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.