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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 18/02/2025, n. 266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 266 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7307/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Roberta Mariscotti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. r.g. 7307/2024, pendente tra
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. MACCARRONE MARCO ricorrente e
CP_1
convenuto
OGGETTO: Indennità di accompagnamento
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato ritualmente in cancelleria , parte ricorrente, premesso di avere ottenuto l'omologa dell'accertamento del diritto a fruire dell'indennità di accompagnamento e che l'Ente non procedeva alla corresponsione di quanto spettante, chiedeva la condanna dell' al pagamento dei ratei di assegno spettanti da tale data CP_1
oltre interessi dalla maturazione al saldo e spese di lite.
L' non si costituiva e non forniva la prova dell'avvenuto pagamento della CP_1
prestazione.
All'esito della camera di consiglio il Giudice ha pronunciato sentenza ai sensi dell'art. 429 comma 1 c.p.c. come modificato dall'art. 53, comma 2 del decreto legge
25 giugno 2006 n.112 convertito in legge 6 agosto 2008 n.133, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in assenza delle parti.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia dell' . CP_1
Rilevato che nel caso in esame non è avvenuto il pagamento oggetto del ricorso nonostante il decreto di omologa emesso dal tribunale sia stato notificato all' e CP_1
sia stato presentato il modello ap70, deve ritenersi che la domanda sia fondata.
Ciò posto, nel caso di specie, va riconosciuto il diritto già accertato a fruire dell'indennità di accompagnamento dalla data della domanda con condanna al pagamento dei ratei non ancora versati.
Le spese seguono la soccombenza.
Esse sono liquidate come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. n. 147/2022 in relazione all'attività prestata dal procuratore proseguita dopo la sua entrata in vigore.
Ai fini della concreta determinazione dell'ammontare del compenso, deve aversi riguardo allo scaglione del valore della causa determinato ai sensi dell'art. 13, comma 1, c.p.c. (v., ex multis, da ultimo, Cassazione civile sez. VI, 27/12/2021,
n.41547, Cass. S.U. n. 10455 del 2015, Cass. Ordinanza n. 19020 del 17/07/2018) e quindi, nel caso di specie, allo scaglione da €5201 a €26.000.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: condanna l' al pagamento dei ratei non versati in relazione CP_1
all'indennità di accompagnamento spettante dalla data del 26.07.2023, oltre accessori di legge;
condanna l' alla rifusione, in favore del procuratore della parte CP_1
ricorrente antistatario, delle spese di lite che liquida in € 2697,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Tivoli, 18/02/2025
Il Giudice
Roberta Mariscotti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Roberta Mariscotti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. r.g. 7307/2024, pendente tra
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. MACCARRONE MARCO ricorrente e
CP_1
convenuto
OGGETTO: Indennità di accompagnamento
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato ritualmente in cancelleria , parte ricorrente, premesso di avere ottenuto l'omologa dell'accertamento del diritto a fruire dell'indennità di accompagnamento e che l'Ente non procedeva alla corresponsione di quanto spettante, chiedeva la condanna dell' al pagamento dei ratei di assegno spettanti da tale data CP_1
oltre interessi dalla maturazione al saldo e spese di lite.
L' non si costituiva e non forniva la prova dell'avvenuto pagamento della CP_1
prestazione.
All'esito della camera di consiglio il Giudice ha pronunciato sentenza ai sensi dell'art. 429 comma 1 c.p.c. come modificato dall'art. 53, comma 2 del decreto legge
25 giugno 2006 n.112 convertito in legge 6 agosto 2008 n.133, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in assenza delle parti.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia dell' . CP_1
Rilevato che nel caso in esame non è avvenuto il pagamento oggetto del ricorso nonostante il decreto di omologa emesso dal tribunale sia stato notificato all' e CP_1
sia stato presentato il modello ap70, deve ritenersi che la domanda sia fondata.
Ciò posto, nel caso di specie, va riconosciuto il diritto già accertato a fruire dell'indennità di accompagnamento dalla data della domanda con condanna al pagamento dei ratei non ancora versati.
Le spese seguono la soccombenza.
Esse sono liquidate come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. n. 147/2022 in relazione all'attività prestata dal procuratore proseguita dopo la sua entrata in vigore.
Ai fini della concreta determinazione dell'ammontare del compenso, deve aversi riguardo allo scaglione del valore della causa determinato ai sensi dell'art. 13, comma 1, c.p.c. (v., ex multis, da ultimo, Cassazione civile sez. VI, 27/12/2021,
n.41547, Cass. S.U. n. 10455 del 2015, Cass. Ordinanza n. 19020 del 17/07/2018) e quindi, nel caso di specie, allo scaglione da €5201 a €26.000.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: condanna l' al pagamento dei ratei non versati in relazione CP_1
all'indennità di accompagnamento spettante dalla data del 26.07.2023, oltre accessori di legge;
condanna l' alla rifusione, in favore del procuratore della parte CP_1
ricorrente antistatario, delle spese di lite che liquida in € 2697,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Tivoli, 18/02/2025
Il Giudice
Roberta Mariscotti