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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 22/12/2025, n. 1297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 1297 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2749/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ON ME TO Presidente rel. dott.ssa Marta Vassallo Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2749/2025 promossa da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Erika Mordacci Parte_1 del Foro di Reggio Emilia, elettivamente domiciliata presso il medesimo difensore
RICORRENTE nei confronti di nato in [...] il [...], rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avv. Fabrizio Pelizzoni, elettivamente domiciliato presso il medesimo difensore
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
All'udienza del 2 dicembre 2025 i difensori delle parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni chiedendo provvedersi in conformità dell'accordo raggiunto in corso di causa e documentato nell'atto scritto acquisito a far parte integrante del verbale della stessa udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato il 22 settembre 2025 premetteva di avere intrattenuto una Parte_1 relazione sentimentale con e che dalla loro unione è nata (il 3 Controparte_1 dicembre 2021) la figlia . Persona_1
Allegando la sopravvenuta cessazione della relazione a far tempo dall'autunno dell'anno 2023, dando conto della protrazione di regolari e ampie visite paterne ad e fornendo indicazioni Per_1 sulle rispettive risorse economiche, la stessa ricorrente chiedeva disporsi l'affidamento esclusivo e la collocazione presso sé medesima della figlia minorenne, porsi a carico del padre convenuto l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole mediante la corresponsione di un importo mensile pari ad Euro 400,00, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, e accordare a proprio vantaggio il diritto di beneficiare integralmente dell'assegno unico e universale per i figli. La stessa ricorrente chiedeva altresì, in via d'urgenza, di essere autorizzata ad iscrivere la figlia ad una scuola per l'infanzia ritenuta confacente con particolare riguardo alla congruità della sua ubicazione.
si costituiva in giudizio depositando comparsa il 30 ottobre 2025 Controparte_1 con la quale si opponeva alle domande avversarie e, a propria volta, formulava domande alternative in relazione all'affidamento, alle frequentazioni genitoriali e al mantenimento della figlia minorenne.
Sentite le parti all'udienza del 4 novembre 2025, alla successiva udienza del 2 dicembre 2025 era documentato il raggiungimento di un accordo su ogni questione suscettibile di controversia.
I difensori precisavano, pertanto, congiuntamente le conclusioni chiedendo provvedersi in conformità di tale accordo e la causa era trattenuta per la decisione del Collegio.
*****
Ritiene il Collegio che debba delibarsi favorevolmente l'accordo raggiunto dalle parti, in quanto privo di aspetti di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e rispondente all'interesse della figlia minorenne (il cui ascolto, oltre che Persona_1 per ragioni di età, è perciò manifestamente superfluo) con riferimento al regime di affidamento (condiviso) e di frequentazioni genitoriali (paritetiche), in quanto evidentemente ispirato a rapporti di effettiva bigenitorialità.
Si stima, di conseguenza, congrua e adeguata, anche alla luce delle allegazioni documentate in atti, la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole e alle ulteriori questioni accessorie.
La particolarità della fattispecie, l'esito stesso del giudizio e l'accordo raggiunto dalle parti anche sotto tale profilo impongono, infine, la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Visti gli artt. 473 bis.21 e ss. c.p.c., definitivamente decidendo:
- provvede in conformità dell'accordo intervenuto tra le parti, acquisito in forma scritta a far parte integrante del verbale di udienza del 2 dicembre 2025, e così testualmente riprodotto:
“1) i genitori hanno raggiunto un accordo relativamente all'iscrizione della minore sino alla conclusione del relativo percorso scolastico (e dunque fino al passaggio alla scuola primaria). La minore è stata iscritta presso la scuola dell'infanzia “Scuola Marchi” sita in Parma, Via Emilia Ovest n. 29;
2) le parti hanno anche avuto modo di raggiungere un accordo circa i seguenti punti:
a) affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori b) collocamento paritario della minore presso entrambi i genitori, secondo la turnazione sulle due settimane come da tabella sotto riportate. Con residenza, ai fini anagrafici, presso l'abitazione della madre in Via Mascagni, 4 – Parma (PR)
SETTIMANA 1 Mattina/accompagnamento Pomeriggio/ritiro Sera/pernottamento a scuola
Lunedì RE RE RE
Martedì RE Padre Padre Mercoledì Padre Padre Padre
Giovedì Padre RE RE
Venerdì RE RE RE/Padre
Sabato PADRE
Domenica Pt_2
SETTIMANA 2 Mattina/accompagnamento Pomeriggio/ritiro Sera/pernottamento a scuola
Lunedì Padre Padre Padre
Martedì Padre RE RE
Mercoledì RE RE RE
Giovedì RE Padre Padre
Venerdì Padre Padre RE/Padre
Sabato MADRE
Parte_3
c) festività e compleanni alternati: Le festività verranno trascorse in modo alternato tra i genitori (es.: 24 dicembre con la madre e 25 dicembre con il padre;
l'anno successivo viceversa).
Il giorno del compleanno della minore potrà essere trascorso insieme da entrambi i genitori, oppure in modo alternato (es. pranzo-cena).
Per le vacanze estive ciascun genitore potrà trascorrere con la minore almeno 15 giorni consecutivi nel periodo tra giugno e settembre. Eventuali periodi più lunghi potranno essere recuperati dall'altro genitore. Le vacanze estive dovranno essere concordate con 3 mesi di anticipo, così come weekend lunghi, ponti e ulteriori periodi di vacanza.
I genitori dovranno comunicarsi reciprocamente luoghi, recapiti, date di partenza e rientro e premurarsi di aggiornarsi periodicamente.
d) Mantenimento ordinario: in ragione del collocamento di tipo paritario, nessun genitore verserà all'altro alcun contributo di mantenimento ordinario. L'assegno unico verrà percepito al 50% da ciascun genitore.
e) Mantenimento straordinario: le spese straordinarie sostenute nell'interesse della minore saranno ripartite al 50%, dietro presentazione della documentazione fiscale, secondo il Protocollo del Tribunale di Parma, da intendersi integralmente riportato;
f) Rapporti genitoriali: entrambi i genitori manterranno un comportamento rispettoso e collaborativo, astenendosi da qualunque giudizio denigratorio dell'altro alla presenza della figlia e tutelando il rapporto della minore con entrambe le figure genitoriali…”. - compensa tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Parma il 17 dicembre 2025
Il Presidente est.
ON ME TO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ON ME TO Presidente rel. dott.ssa Marta Vassallo Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2749/2025 promossa da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Erika Mordacci Parte_1 del Foro di Reggio Emilia, elettivamente domiciliata presso il medesimo difensore
RICORRENTE nei confronti di nato in [...] il [...], rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avv. Fabrizio Pelizzoni, elettivamente domiciliato presso il medesimo difensore
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
All'udienza del 2 dicembre 2025 i difensori delle parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni chiedendo provvedersi in conformità dell'accordo raggiunto in corso di causa e documentato nell'atto scritto acquisito a far parte integrante del verbale della stessa udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato il 22 settembre 2025 premetteva di avere intrattenuto una Parte_1 relazione sentimentale con e che dalla loro unione è nata (il 3 Controparte_1 dicembre 2021) la figlia . Persona_1
Allegando la sopravvenuta cessazione della relazione a far tempo dall'autunno dell'anno 2023, dando conto della protrazione di regolari e ampie visite paterne ad e fornendo indicazioni Per_1 sulle rispettive risorse economiche, la stessa ricorrente chiedeva disporsi l'affidamento esclusivo e la collocazione presso sé medesima della figlia minorenne, porsi a carico del padre convenuto l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole mediante la corresponsione di un importo mensile pari ad Euro 400,00, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, e accordare a proprio vantaggio il diritto di beneficiare integralmente dell'assegno unico e universale per i figli. La stessa ricorrente chiedeva altresì, in via d'urgenza, di essere autorizzata ad iscrivere la figlia ad una scuola per l'infanzia ritenuta confacente con particolare riguardo alla congruità della sua ubicazione.
si costituiva in giudizio depositando comparsa il 30 ottobre 2025 Controparte_1 con la quale si opponeva alle domande avversarie e, a propria volta, formulava domande alternative in relazione all'affidamento, alle frequentazioni genitoriali e al mantenimento della figlia minorenne.
Sentite le parti all'udienza del 4 novembre 2025, alla successiva udienza del 2 dicembre 2025 era documentato il raggiungimento di un accordo su ogni questione suscettibile di controversia.
I difensori precisavano, pertanto, congiuntamente le conclusioni chiedendo provvedersi in conformità di tale accordo e la causa era trattenuta per la decisione del Collegio.
*****
Ritiene il Collegio che debba delibarsi favorevolmente l'accordo raggiunto dalle parti, in quanto privo di aspetti di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e rispondente all'interesse della figlia minorenne (il cui ascolto, oltre che Persona_1 per ragioni di età, è perciò manifestamente superfluo) con riferimento al regime di affidamento (condiviso) e di frequentazioni genitoriali (paritetiche), in quanto evidentemente ispirato a rapporti di effettiva bigenitorialità.
Si stima, di conseguenza, congrua e adeguata, anche alla luce delle allegazioni documentate in atti, la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole e alle ulteriori questioni accessorie.
La particolarità della fattispecie, l'esito stesso del giudizio e l'accordo raggiunto dalle parti anche sotto tale profilo impongono, infine, la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Visti gli artt. 473 bis.21 e ss. c.p.c., definitivamente decidendo:
- provvede in conformità dell'accordo intervenuto tra le parti, acquisito in forma scritta a far parte integrante del verbale di udienza del 2 dicembre 2025, e così testualmente riprodotto:
“1) i genitori hanno raggiunto un accordo relativamente all'iscrizione della minore sino alla conclusione del relativo percorso scolastico (e dunque fino al passaggio alla scuola primaria). La minore è stata iscritta presso la scuola dell'infanzia “Scuola Marchi” sita in Parma, Via Emilia Ovest n. 29;
2) le parti hanno anche avuto modo di raggiungere un accordo circa i seguenti punti:
a) affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori b) collocamento paritario della minore presso entrambi i genitori, secondo la turnazione sulle due settimane come da tabella sotto riportate. Con residenza, ai fini anagrafici, presso l'abitazione della madre in Via Mascagni, 4 – Parma (PR)
SETTIMANA 1 Mattina/accompagnamento Pomeriggio/ritiro Sera/pernottamento a scuola
Lunedì RE RE RE
Martedì RE Padre Padre Mercoledì Padre Padre Padre
Giovedì Padre RE RE
Venerdì RE RE RE/Padre
Sabato PADRE
Domenica Pt_2
SETTIMANA 2 Mattina/accompagnamento Pomeriggio/ritiro Sera/pernottamento a scuola
Lunedì Padre Padre Padre
Martedì Padre RE RE
Mercoledì RE RE RE
Giovedì RE Padre Padre
Venerdì Padre Padre RE/Padre
Sabato MADRE
Parte_3
c) festività e compleanni alternati: Le festività verranno trascorse in modo alternato tra i genitori (es.: 24 dicembre con la madre e 25 dicembre con il padre;
l'anno successivo viceversa).
Il giorno del compleanno della minore potrà essere trascorso insieme da entrambi i genitori, oppure in modo alternato (es. pranzo-cena).
Per le vacanze estive ciascun genitore potrà trascorrere con la minore almeno 15 giorni consecutivi nel periodo tra giugno e settembre. Eventuali periodi più lunghi potranno essere recuperati dall'altro genitore. Le vacanze estive dovranno essere concordate con 3 mesi di anticipo, così come weekend lunghi, ponti e ulteriori periodi di vacanza.
I genitori dovranno comunicarsi reciprocamente luoghi, recapiti, date di partenza e rientro e premurarsi di aggiornarsi periodicamente.
d) Mantenimento ordinario: in ragione del collocamento di tipo paritario, nessun genitore verserà all'altro alcun contributo di mantenimento ordinario. L'assegno unico verrà percepito al 50% da ciascun genitore.
e) Mantenimento straordinario: le spese straordinarie sostenute nell'interesse della minore saranno ripartite al 50%, dietro presentazione della documentazione fiscale, secondo il Protocollo del Tribunale di Parma, da intendersi integralmente riportato;
f) Rapporti genitoriali: entrambi i genitori manterranno un comportamento rispettoso e collaborativo, astenendosi da qualunque giudizio denigratorio dell'altro alla presenza della figlia e tutelando il rapporto della minore con entrambe le figure genitoriali…”. - compensa tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Parma il 17 dicembre 2025
Il Presidente est.
ON ME TO