Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 28/02/2025, n. 929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 929 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, G.O.T. dott. Domenico Circosta, a seguito dell'udienza del 28/02/2025, trattata in modalità sostitutiva ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 10437/2024 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in atti, Parte_1 dall'avv. Salvatore D'Arrigo;
-Ricorrente –
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Marta Odorizzi, giusta procura generale alle liti;
-Resistente-
La parte ricorrente ha concluso come da note di trattazione scritta in atti.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7 novembre 2024, ricorreva avverso Parte_1
il provvedimento del 26/09/2024 comunicato con posta ordinaria ricevuta in data CP_1
09/11/2024, con il quale veniva richiesta la restituzione dell'importo di € 18.785,00 che CP_ sarebbero state pagate dall' quale reddito di cittadinanza per il periodo Luglio
1
A sostegno della domanda esponeva: che con domanda prot. Parte_2
la ricorrente chiedeva il riconoscimento del diritto ad ottenere il c.d. reddito di cittadinanza, non percependo alcun reddito e trovandosi in condizione di assoluto bisogno;
che la signora al momento della richiesta del reddito di cittadinanza, Pt_1
ha presentato una DSU dichiarando il proprio nucleo familiare composto dalla stessa e dalle tre figlie, , e nonché il proprio genitore Per_1 Per_2 Persona_3 con cui coabitava;
che l' riconosceva il diritto alla prestazione Persona_4 CP_1
ed erogava la prestazione;
che successivamente a seguito della modifica di composizione del proprio nucleo familiare ( la figlia decideva di trasferirsi in Per_2
Germania, portando lì la propria residenza), la signora richiedeva un nuovo Pt_1
DSU, senza la figlia e contemporaneamente comunicava la variazione al fine Per_2 del RDC;
che inspiegabilmente con il provvedimento oggi impugnato l' richiedeva CP_1 la restituzione delle somme elargite da Luglio 2023 a Dicembre 2023, che l' CP_1 assumeva essere pari ad € 18.785,00 – somma certamente mai erogata in favore della signora in appena 6 mesi;
che l' revoca il beneficio del RDC asserendo Pt_1 CP_1
che la signora non avesse presentato un DSU valido;
che come facilmente Pt_1
evincibile dalla documentazione prodotta dsu 2022 e dsu 2023 valida sino al
31/12/2023, mai contestate ed approvate nella procedura di inserimento dall' , CP_1
l'affermazione dell' è completamente erronea;
che l'unico mutamento registrato CP_1
nel nucleo familiare della ricorrente, ovvero il trasferimento della figlia è Per_2
peraltro provato dalla residenza anagrafica effettuata in Germania dal 30/05/2022, per poi trasferirsi a Catania, nuovamente in data 02/11/2023 presso altra abitazione, che non si comprende, dunque, per quale motivo la signora avrebbe dovuto includere Pt_1 nella propria DSU la figlia, trasferitasi all'estero nel periodo in considerazione.
Tanto premesso, parte ricorrente chiedeva che il Tribunale volesse, annullare e/o dichiarare nullo il provvedimento con il quale l' richiede la restituzione della CP_1 somma pari ad € 18.785,00 per la prestazione ricevuta dal mese di Luglio 2023 al mese di Dicembre 2023, somma peraltro non percepita per l'importo assunto dall' . CP_1
CP_ Fissata l'udienza di discussione si costituiva la resistente svolgendo ampie ed articolate difese volte a dimostrare l'infondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto.
2 Disposta la trattazione del giudizio secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., a seguito dell'udienza del 28.02.2025 come sostituita dalle note depositate dalla parte ricorrente nel termine assegnato, la causa è stata trattenuta per la decisione e definita nei termini che seguono.
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Osserva il decidente che l'art. 1, comma 1, d.l. n. 4/2019 conv. in legge n. 26/2019, istituisce il “reddito di cittadinanza” e lo definisce “quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, nonché diretta a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro”. L'art. 2 individua i beneficiari e i requisiti necessari, prevedendo, in sintesi, che sono beneficiari dell'accesso al RdC i nuclei familiari in possesso di taluni requisiti che concorrono cumulativamente al riconoscimento della prestazione, riferiti al criterio della residenza e del soggiorno, del reddito e del patrimonio e della disponibilità di beni durevoli. Ulteriore requisito per la fruizione del RdC è la mancata sottoposizione (per il richiedente del beneficio) a misura cautelare personale, anche adottata all'esito di convalida dell'arresto o del fermo, nonché la mancanza di condanna definitiva, intervenuta nei 10 anni precedenti la richiesta, per taluno dei delitti di cui all'art. 7, comma 3. Il Reddito è costituito da un beneficio economico, ripartito su dodici mensilità, con un importo variabile a seconda del numero dei componenti del nucleo familiare, erogato mensilmente attraverso una carte di pagamento elettronica (Carte RdC), la quale permette di soddisfare le esigenze previste per la carte acquisti, nonché di effettuare prelievi di contante entro un limite mensile non superiore a 100 euro per un individui singoli, nonché di effettuare un bonifico mensile in favore del locatore indicato nel contratto di locazione ovvero dell'intermediario che ha concesso il mutuo nel caso delle integrazioni previste per i nuclei familiari residenti in abitazione in locazione o in proprietà ( v. art.5, comma 6).
L'art. 5 disciplina le modalità di presentazione della domanda, stabilendo che “il Rdc è riconosciuto dall' ove ricorrano le condizioni. Ai fini del riconoscimento del CP_1 beneficio, l' verifica, entro cinque giorni lavorativi dalla data di comunicazione di CP_1 cui al comma 1, il possesso dei requisiti per l'accesso al Rdc sulla base delle informazioni pertinenti. disponibili nei propri archivi e in quelli delle amministrazioni titolari dei dati . A tal fine l' acquisisce, senza nuovi o maggiori oneri per la CP_1
3 finanza pubblica, dall'Anagrafe tributaria, dal Pubblico registro automobilistico e dalle altre amministrazioni pubbliche detentrici dei dati, le informazioni necessarie ai fini della concessione del Rdc. Con provvedimento dell' , sentito il Garante per la CP_1
protezione dei dati personali, sono definite, ove non già disciplinate, la tipologia dei dati, le modalità di acquisizione e le misure a tutela degli interessati. In ogni caso il riconoscimento da parte dell' avviene entro la fine del mese successivo alla CP_1 trasmissione della domanda all'Istituto” (v. art. 5, comma 3). Come è dato leggere nella
Circolare n. 100 del 05/07/2019 (doc. 1), è stata inserita dalla legge di CP_1
conversione la nuova lettera c-bis), che prevede per il richiedente il beneficio, al momento della presentazione della domanda, la mancata sottoposizione a misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell'arresto o del fermo, nonché la mancanza di condanne definitive, intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta, per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3, del medesimo decreto- legge. Tale disposizione va letta in combinato disposto con l'art. 3, comma 13, del
Decreto-Legge n. 4/2019, che in tema di “beneficio economico” precisa che “Nel caso in cui il nucleo familiare beneficiario abbia tra i suoi componenti soggetti che si trovano in stato detentivo, ovvero sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica, il parametro della scala di equivalenza di cui al comma 1, lettera a), non tiene conto di tali soggetti. La medesima riduzione del parametro della scala di equivalenza si applica nei casi in cui faccia parte del nucleo familiare un componente sottoposto a misura cautelare o condannato per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3”. Ad esempio, un nucleo familiare di 3 maggiorenni, di cui uno sottoposto ad una misura cautelare e/o condannato in via definitiva, il parametro della s.e. è pari a 1,4, così calcolato : 1 (primo maggiorenne) + 0,4 (per il secondo maggiorenne), senza considerare il terzo componente sottoposto alle predette.
Rileva il decidente che la prestazione risulta revocata in quanto alla data della domanda era assente una valida DSU.
CP_ Orbene, dalla documentazione versata in atti dall' si rileva che la DSU presentata in data 18/01/2023 (all. 1 fascicolo parte resistente) e sottesa alla domanda rdc CP_1
RDC-2022-6057534 (all. 2 fascicolo parte resistente) risulta essere stata segnalata per difformità del nucleo dichiarato rispetto a quello censito nell'anagrafe nazionale popolazione residente. Infatti, sui registri dell'anagrafe nazionale della popolazione residente alla data della presentazione della detta DSU, ovvero alla data del 18/01/2023,
4 figuravano quali componenti del nucleo familiare percettore la ricorrente Pt_1
e i figli (c.f. ), (c.f.
[...] Persona_5 C.F._1 CP_2
) e (c.f. (cfr. all. C.F._2 Controparte_3 C.F._3
3 – fascicolo parte resistente). L' odierna ricorrente, pertanto, ha omesso di indicare nella DSU in questione la figlia maggiorenne che non figura Persona_5 nell'attestazione ISEE relativa all'anno 2023 (V. all. 4 fascicolo parte resistente).
Quest'ultima dichiarazione, considerato l'omesso inserimento, della figlia maggiorenne convivente deve, pertanto, essere considerata invalida. Osserva il decidente che l'asserito trasferimento/residenza in Germania non risulta formalmente negli archivi anagrafici e in ogni caso detto trasferimento non coincide con il periodo oggetto del reddito di cittadinanza ma oltre un anno precedente. Solo successivamente, il 6/12/2023, per mutazione residenza con decorrenza dal 2/11/2023, la figlia esce dal Persona_5
nucleo di origine entrando a far parte della famiglia della nonna paterna, signora
[...]
Inoltre nessuna variazione e/o istanza di trasferimento all'estero risulta Per_6
inoltrata al comune di Catania (v. all. 5 fascicolo di parte resistente – schermata
INFOCOM).
Rileva il decidente che l'azione di accertamento negativo della sussistenza dell'indebito prevede che l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata è a esclusivo carico di chi agisce in giudizio. (SSUU della Suprema Corte sentenza n. 18046/2010). Occorre considerare, per quanto attiene la ripartizione degli oneri probatori nel presente giudizio, che in tema di reddito di cittadinanza spetta all'interessato che ne abbia fatto istanza. La Suprema Corte ha, invero, statuito con decisioni a sezione unite che “In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito,
l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 18046 del 04/08/2010).
Nel caso della ricorrente non solo vi è la difformità di quanto dichiarato circa la composizione del nucleo familiare e quanto accertato sulla base degli archivi anagrafici, non può dirsi nemmeno raggiunta la prova della diversa residenza effettiva della figlia maggiorenne in Germania non potendosi ritenere sufficiente a tal fine le Persona_5
allegazioni e la documentazione prodotta dalla ricorrente in allegato al ricorso. Il documento prodotto sub 3), infatti, attesta semplicemente che ben oltre un anno primo e
5 precisamente nel 2022 rispetto all'indebito contestato del 2023 la figlia Persona_5
risultava in Germania. Ma tale unica documentazione non comprova in maniera chiara, univoca ed incontrovertibile che la figlia non facesse più parte del nucleo Per_2
familiare alla data della richiesta del RdC nel 2023, posto che la permanenza continua in
Germania della figlia fino a tale data doveva quantomeno essere provata da altri elementi, oggettivi e fattuali quali un contratto di lavoro, utenze domestiche, frequenza di corsi di studi, biglietti di trasporto. In un quadro di non oggettività ed univocità delle risultanze, deve rilevarsi come la documentazione offerta, pertanto, non risulta sufficiente, oggettiva ed univoca per ritenere provato e accertato che la figlia maggiorenne della ricorrente, al di là della formale residenza presso la famiglia della richiedente il RdC, fosse estranea al nucleo della ricorrente alla compilazione della DSU presentata ai fini del RDC.
La prova testimoniale richiesta dalla ricorrente, poi, si presenta del tutto generica ed inidonea a contestare le risultanze degli archivi dell'anagrafe della popolazione residente.
Osserva il decidente che l'art. 7, comma 4, D.L. 4/2019, prevede : “Fermo quanto previsto dal comma 3, quando l'Amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza, ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito.”. Il comma 6 del medesimo art. 7 recita : “La decadenza dal beneficio è inoltre disposta nel caso in cui il nucleo familiare abbia percepito il beneficio economico del Rdc in misura maggiore rispetto a quanto gli sarebbe spettato, per effetto di dichiarazione mendace in sede di DSU o di altra dichiarazione nell'ambito della procedura di richiesta del beneficio, ovvero per effetto dell'omessa presentazione delle prescritte comunicazioni, ivi comprese le comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 10, fermo restando il recupero di quanto versato in eccesso.”.
Da quanto sopra esposto si evince chiaramente che la legge prevede la sanzione della revoca del beneficio in toto allorché l'Amministrazione erogante accerti la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni rese in sede di domanda amministrativa
6 ovvero l'omessa comunicazione di informazioni rilevanti per l'attribuzione del beneficio;
inoltre la stessa legge prevede l'obbligo del beneficiario di restituire quanto indebitamente percepito.
In definitiva, il ricorso deve essere rigettato.
Per quanto riguarda le spese di lite, stante la novità delle questioni trattate e l'esistenza di giurisprudenza contrastante, si ritengono essere sussistenti valide ragioni che ne giustificano la compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite.
Catania, 28 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro
G.O.T. dott. Domenico Circosta
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