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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 11/06/2025, n. 351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 351 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Forlì, in persona del dott. Emanuele Picci, all'esito del deposito delle note scritte ai sensi dell'art. 127-ter, c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 2808 di registro generale dell'anno 2022, avente ad oggetto: vendita di cose mobili;
promosso da
(C.F. ), in qualità di legale rappresentante Parte_1 C.F._1 dell'Impresa rappresentato e difeso dagli avvocati MATTEUCCI MARIO (C.F. Parte_1
), GIOVANNETTI WALTER ( ) VIA C.F._2 C.F._3
CERNAIA 39 ROMA, giusta procura in atti;
attore nei confronti di
(C.F. , in persona del l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. PONTI ANDREA (C.F. , domiciliata in C.F._4
VIA O. PALME N. 38 06083 BASTIA UMBRA, in virtù di procura in atti;
convenuto
-ooOoo-
Conclusioni per : Parte_1
«Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria eccezione e deduzione, così disporre:
“in via preliminare, rigettare ogni qualsiasi richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto in quanto sprovvisto dei presupposti di cui all'art. 648 c.p.c., ovvero revocare quella già concessa;
in via principale e nel merito, accogliere la spiegata opposizione e per l'effetto, accertato l'inadempimento dell'opponente, revocare il decreto ingiuntivo n.772 del 2022 iscritto al NRG 2011/2022, notificato il
27.08.2022 in quanto infondato in fatto ed in diritto per i sopra esposti motivi;
in via subordinata: compensare
1 l'importo richiesto in decreto ingiuntivo con quello accertato in ordine ai danni subiti a seguito della consistente riduzione di produzione. In via ulteriormente gradata: ridurre al giusto ed equo l'importo eventualmente provato come dovuto. In caso di accoglimento anche parziale della domanda, disporre la restituzione delle somme già ricavate dall'opposta nelle more del giudizio, nella misura determinata dal Tribunale, con interessi come per legge dal dovuto al saldo. Con vittoria di spese ed onorari come per legge».
Conclusioni per Controparte_1
«piaccia all'On. Tribunale di Forlì disattesa ogni contraria eccezione e difesa:
1) in via preliminare concedere la provvisoria esecuzione dell'opposto decreto in considerazione della assoluta carenza di prova scritta dell'opposizione;
2) nel merito ed in via principale rigettare l'opposizione in quanto sfornita di qualsiasi fondamento in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto diritto con vittoria di spese, funzioni ed onorari;
3) rigettare ogni domanda anche riconvenzionale proposta dall'attore in opposizione per le motivazioni di cui al presente atto;
4) in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari del procedimento».
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. a ottenuto il decreto ingiuntivo n. 772/2022 Controparte_1 del 21.7.2022, in virtù del quale ingiungeva, nei confronti di , il Parte_1 pagamento dell'importo, pari ad € 38.956,44, oltre interessi e spese della fase monitoria, a titolo di corrispettivo di vendita per la vendita di merce (mangime per animali).
1.1. La parte opponente ha esposto che: Parte_1
- nel corso del biennio 2021-2022, stipulava con la società un contratto Controparte_1 di somministrazione di mangime “Ovilatte 210”, avente caratteristiche altamente proteiche
(proteina 21%), come indicato nelle schede allegate al prodotto stesso (v. all. 3, in fasc. attore);
- a seguito dell'utilizzo del prodotto, le capre e le pecore incominciavano a produrre di meno fino a ridurre la produzione di latte mensile in misura corrispondente a 120 quintali al mese (perdita economica quantificabile in € 920,00 complessivi al mese);
- dalle analisi effettuate presso l'istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana risultava che il mangime aveva una quantità di proteine minore rispetto a quanto concordato
(15,66% anziché 21%);
2 - pur informata della circostanza, la controparte ometteva di fornire riscontro ed agiva monitoriamente ai fini della riscossione del credito.
1.2. Sulla scorta di tali premesse, la parte opponente ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo e la compensazione tra quanto ingiunto e l'entità dei danni patiti a cagione della diminuzione nella produzione di latte.
1.3. La parte convenuta opposta ha eccepito la tardività nella denuncia dei vizi ex art. 1495,
c.c. e, nel merito, ha fatto notare che il mangime sarebbe di tipo “complementare”, ossia non esclusivo, bensì integrante la razione quotidiana per solo il 50%, con la conseguenza che il calo della produzione eccepito dall'opponente sarebbe da ascrivere ad altri fattori.
Quanto ai risultati delle analisi, ne ha contestato l'affidabilità, in quanto: «il campione analizzato oltre
e non essere riferibile a non è nemmeno stato prelevato in contraddittorio» (v. pag. 6, atto di CP_2 costituzione e risposta).
In ogni caso, ha evidenziato che la compensazione richiesta dall'attore riguarderebbe soltanto l'importo di € 920,00 al mese, a fronte di fatture per complessivi € 38.956,44, il che non giustificherebbe di trattenere gli importi dovuti ex art. 1460, c.c.
1.4. Con l'ordinanza ex art. 648 c.p.c., veniva concessa la provvisoria esecutorietà e, successivamente, con l'ordinanza del 16.7.2024 venivano rigettate le istanze istruttorie e formulata una proposta conciliativa giudiziale nei seguenti termini: “ si obbliga a Parte_1 corrispondere, a titolo dei fatti di cui è causa (r.g. n. 2808/2022), in favore di Controparte_1 la somma composta dai seguenti addendi: a) € 40.000,00 per sorte capitale ed interessi
[...] inclusi;
b) € 286,00 per esborsi ed € 2.000,00 per compenso, oltre accessori, con compensazione delle spese per la residua porzione”
1.5. Tale proposta veniva accettata dalla sola parte convenuta opposta e, per tale ragione, la causa veniva inoltrata all'udienza odierna per essere decisa nei termini che seguono, previa concessione di un termine per il deposito di memorie conclusive.
2. Ciò premesso, va scrutinata l'eccezione di decadenza della garanzia ex art. 1495 c.c., stante il rinvio contenuto nell'art. 1570 c.c.
L'art. 1495 c.c. prescrive un termine decadenziale di otto giorni dalla scoperta del vizio (salvo il caso in cui il venditore lo abbia riconosciuto o occultato) ed un termine prescrizionale di un anno dalla consegna per proporre l'azione.
3 2.1. Ebbene, l'opponente produce una missiva di denuncia dei vizi inviata il 15.06.2022 dal proprio legale, avv. Giovannetti, a contestazione della merce ricevuta e che da un'analisi eseguita dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale risultava contenere una percentuale di proteine inferiore a quella pattuita.
2.2. Il rapporto di prova riporta la data dell'8.06.2022 (doc. 4 opponente) e, siccome il termine iniziale di decorrenza va fissato nel giorno della scoperta -che la giurisprudenza individua nel momento in cui il compratore abbia acquisito “certezza obiettiva e completa” (v. Cass., n. 11046/16)- la denuncia del 15.6.2022 risulta inviata entro otto giorni dal rilascio del referto.
3. Di seguito, il merito.
Giova rammentare che, con l'opposizione a decreto ingiuntivo s'instaura un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice deve verificare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto.
In tale giudizio, l'opposto assume la posizione sostanziale di attore, mentre, l'opponente assume la posizione sostanziale di convenuto, e dunque ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso monitorio, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto.
3.1. Ebbene, già in sede monitoria, la società ingiungente (ora convenuta opposta) produceva documentazione, integrata nella fase di opposizione, idonea a dimostrare il proprio credito, mentre, l'opponente non è stata in grado di dimostrare la sussistenza di circostanze estintive, modificative e/o impeditive.
3.2. A tal proposito, la circostanza relativa alla difformità del prodotto fornito da è CP_2 rimasta solo genericamente enunciata, come parimenti la sussistenza del nesso eziologico tra tale circostanza e la diminuzione della produzione di latte.
La difesa di parte attrice opponente produce un solo certificato che attesterebbe la percentuale proteica del 15,6%, tuttavia, tale documento presenta lacune e/o contraddizioni laddove:
a) non riporta la provenienza da quale fornitore ed il numero di lotto di mangime sottoposto ad analisi;
b) indica genericamente la natura del mangime quale “mangime completo per pecore”, senza considerare che la richiesta non è solo riferita alle pecore, ma anche alle capre, ed inoltre il mangime contestato ha natura anche differente da quanto riportato, atteso che trattasi di
“mangime complementare per pecore in lattazione”, quindi, quello per cui è causa non è
4 un “mangime completo”, bensì un mangime necessariamente da abbinare ad altri nutrimenti, c.d. “mangime complementare”.
3.3. In aggiunta a tali omissioni e alle contraddittorietà documentali del certificato medesimo, la stessa entità modesta del pregiudizio, in misura di € 920,00 mensili, pari a circa 800 litri di latte corroborano la tesi della difesa di parte convenuta, ovvero che la diminuzione della produzione di latte sia intervenuta per fattori esterni e diversi rispetto alla qualità del prodotto fornito da tanto più che la natura del mangime, quale prodotto “complementare”, avrebbe dovuto CP_2 essere integrata con altri nutrimenti dei quali non è dato sapere la tipologia di somministrazione ed in quale misura.
4. Per tali ragioni, la domanda attorea va rigettata e le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico della parte attrice.
5. È necessario dare conto che, con ordinanza del 16.7.2024, il Tribunale formulava la seguente proposta transattiva: “ si obbliga a corrispondere, a titolo dei fatti di cui è Parte_1 causa (r.g. n. 2808/2022), in favore di la somma composta dai Controparte_1 seguenti addendi: a) € 40.000,00 per sorte capitale ed interessi inclusi;
b) € 286,00 per esborsi ed € 2.000,00 per compenso, oltre accessori, con compensazione delle spese per la residua porzione”.
La parte convenuta opposta aderiva, mentre alcun riscontro forniva la parte attrice opponente.
5.1. A questo punto, occorre esaminare il contegno della parte che omette di rispondere alla proposta giudiziale formulata ex art. 185-bis, c.p.c.; occorre ricordare che il d.l. n. 69/13, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 98/13, ha introdotto con l'art. 77, co. 1, lett. a), l'art. 185-bis che disciplina la proposta di conciliazione del
Giudice, disponendone l'immediata entrata in vigore.
5.2. L'articolo in commento non ha soltanto un evidente scopo deflattivo, ma soprattutto assolve alla funzione di ricomporre la relazione sociale tra i soggetti, risanarne le lacerazioni, stemperare la tensione insita nel processo, atteso che la soluzione contenziosa svilisce la consensualità e le molteplici potenzialità della soluzione transattiva, ove il Giudice può tenere conto anche delle questioni di lite effettivamente in essere, non oggetto dello specifico processo pendente, ma pur sempre connesse agli effettivi interessi in gioco (v. Trib. Milano, 14.11.2013).
Inoltre, la soluzione contenziosa non ridimensiona la litigiosità, bensì la lascia sul tappeto e la rende suscettibile di essere alimentata ancora, in altri gradi e fasi del giudizio.
5 5.3. All'interno di questa esigenza pratica e concreta, la soluzione transattiva s'inserisce, poi, nel quadro costituzionale dell'interesse alla ragionevole durata dei processi, atteso che la mole del contenzioso attualmente pendente, sia per numero sia per complessità, è ingestibile secondo le formule pregresse e solitamente adoperate, e tanto al fine di concentrare le risorse della giurisdizione.
In tale prospettiva, ciascuno deve adoperarsi per raggiungere il medesimo obiettivo appena richiamato, sicché non possono essere tollerati atteggiamenti defatigatori e strumentali, bensì vanno avviati e favoriti comportamenti che responsabilizzino le parti ed i loro difensori, che agevolino la fuoriuscita dal processo nelle controversie caratterizzate da questioni seriali, sulle quali ci si è già pronunciati con sentenze “pilota”, oppure quando sia sufficiente chiaro e prevedibile sin dall'inizio l'esito applicativo (v. Trib. Fermo, 21.11.2013; Trib. Roma, 23.09.2013).
5.4. Tutto ciò premesso, è agevole concludere nel senso che tanto l'omessa risposta alla proposta giudiziale ex art. 185-bis, c.p.c., configura un'ipotesi di responsabilità processuale ai sensi dell'art. 96, 3° co., tanto più -come nel caso in commento- la soluzione contenziosa è integralmente congruente al contenuto della proposta conciliativa.
Se, da un lato, le parti non sono tenute ad accettare la proposta giudiziale, dall'altro lato,
l'atteggiamento omissivo (o meramente immotivato) si pone in contrasto con le superiori esigenze ed interessi posti alla base della formulazione della proposta ex art. 185-bis, c.p.c.
5.5. La parte che ha tenuto uno dei due contegni appena descritti causa il prolungamento dei tempi del giudizio con l'inutile protrazione della controversia e lo svolgimento di attività processuale che si sarebbe potuta evitare.
A tal proposito, giova ricordare quanto espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione:
«La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della "potestas agendi" con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede
(consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta
6 inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione» (cfr. Cass. S.U., sent. 13.9.18, n. 22405).
Dunque, la parte che ometta di rispondere -o di esplicitare le serie e concrete ragioni contrarie all'accettazione della proposta giudiziale ex art. 185-bis, c.p.c.-, versa in uno stato soggettivo di consapevole (mala fede), o di grave carenza dell'ordinaria diligenza volta a renderla consapevole
(colpa grave), circa il proprio comportamento, impedendo così la sollecita ed efficace definizione del giudizio.
5.6. Tale contegno comporta una dispersione delle risorse per la giurisdizione che si traducono concretamente non solo in un esborso ingiustificato per l'Erario ed in un rallentamento dei tempi processuali relativi al singolo procedimento ove tale contegno è stato attuato, ma determinano anche una grave compromissione per l'esercizio dei diritti da parte di chi chiede legittimamente giustizia in altri procedimenti pendenti dinanzi al medesimo Ufficio giudiziario.
Tale ultima valutazione si fonda sull'ovvia considerazione che coloro che sono comunque estranei al processo in cui si tenga la condotta ostativa e capziosa si vedono allungati i tempi di definizione dei procedimenti che li riguardano.
Ed è per tali ragioni che la pronuncia ex art. 96, co. 3, c.p.c., può essere resa d'ufficio, senza istanza di parte, e può ugualmente prescindere dalla sussistenza di eventuali danni subiti dalle parti, ciò perché si trascende dall'ambito squisitamente privatistico (v. Cass., S.U. ord. n. 34349 del 15.11.2021).
5.7. La condanna per lite temeraria assume un pregnante rilievo pubblicistico: non è più presidio di tutela del diritto della singola parte danneggiata, bensì strumento di portata applicativa generale, di sanzione di ogni possibile abuso processuale, vale a dire di qualsivoglia tipo di condotta che si concreti in un abuso od in un uso distorto o deviato dell'agire o del resistere in giudizio, per ciò stessa dannosa per l'interesse della collettività al corretto ed efficiente esercizio della funzione giurisdizionale.
In ultima analisi, è una condotta che nuoce al principio costituzionale del giusto processo.
5.8. Per tali motivi, va resa la statuizione aggiuntiva nei confronti di al Parte_1 pagamento, ai sensi dell'art. 96, comma terzo, c.p.c., di una somma pari ad € 1.000,00 da versare in favore della controparte.
7
P.Q.M.
Rigettata o assorbita ogni diversa e/o ulteriore eccezione e/o domanda, così provvede: rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 772/22 del 21.7.2022; condanna a corrispondere, in favore di le spese di lite Parte_1 Controparte_2 che quantifica in € 7.616,00 oltre spese a forfait al 15%, Cassa avvocati ed I.V.A. come per legge;
condanna, ai sensi dell'art. 96 comma terzo c.p.c., al pagamento, in Parte_1 favore di dell'importo di € 1.000,00, oltre interessi fino a completo soddisfo. Controparte_2
Forlì, 11 giugno 2025
Il Giudice Dr. Emanuele Picci
8
Il Tribunale Ordinario di Forlì, in persona del dott. Emanuele Picci, all'esito del deposito delle note scritte ai sensi dell'art. 127-ter, c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 2808 di registro generale dell'anno 2022, avente ad oggetto: vendita di cose mobili;
promosso da
(C.F. ), in qualità di legale rappresentante Parte_1 C.F._1 dell'Impresa rappresentato e difeso dagli avvocati MATTEUCCI MARIO (C.F. Parte_1
), GIOVANNETTI WALTER ( ) VIA C.F._2 C.F._3
CERNAIA 39 ROMA, giusta procura in atti;
attore nei confronti di
(C.F. , in persona del l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. PONTI ANDREA (C.F. , domiciliata in C.F._4
VIA O. PALME N. 38 06083 BASTIA UMBRA, in virtù di procura in atti;
convenuto
-ooOoo-
Conclusioni per : Parte_1
«Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria eccezione e deduzione, così disporre:
“in via preliminare, rigettare ogni qualsiasi richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto in quanto sprovvisto dei presupposti di cui all'art. 648 c.p.c., ovvero revocare quella già concessa;
in via principale e nel merito, accogliere la spiegata opposizione e per l'effetto, accertato l'inadempimento dell'opponente, revocare il decreto ingiuntivo n.772 del 2022 iscritto al NRG 2011/2022, notificato il
27.08.2022 in quanto infondato in fatto ed in diritto per i sopra esposti motivi;
in via subordinata: compensare
1 l'importo richiesto in decreto ingiuntivo con quello accertato in ordine ai danni subiti a seguito della consistente riduzione di produzione. In via ulteriormente gradata: ridurre al giusto ed equo l'importo eventualmente provato come dovuto. In caso di accoglimento anche parziale della domanda, disporre la restituzione delle somme già ricavate dall'opposta nelle more del giudizio, nella misura determinata dal Tribunale, con interessi come per legge dal dovuto al saldo. Con vittoria di spese ed onorari come per legge».
Conclusioni per Controparte_1
«piaccia all'On. Tribunale di Forlì disattesa ogni contraria eccezione e difesa:
1) in via preliminare concedere la provvisoria esecuzione dell'opposto decreto in considerazione della assoluta carenza di prova scritta dell'opposizione;
2) nel merito ed in via principale rigettare l'opposizione in quanto sfornita di qualsiasi fondamento in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto diritto con vittoria di spese, funzioni ed onorari;
3) rigettare ogni domanda anche riconvenzionale proposta dall'attore in opposizione per le motivazioni di cui al presente atto;
4) in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari del procedimento».
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. a ottenuto il decreto ingiuntivo n. 772/2022 Controparte_1 del 21.7.2022, in virtù del quale ingiungeva, nei confronti di , il Parte_1 pagamento dell'importo, pari ad € 38.956,44, oltre interessi e spese della fase monitoria, a titolo di corrispettivo di vendita per la vendita di merce (mangime per animali).
1.1. La parte opponente ha esposto che: Parte_1
- nel corso del biennio 2021-2022, stipulava con la società un contratto Controparte_1 di somministrazione di mangime “Ovilatte 210”, avente caratteristiche altamente proteiche
(proteina 21%), come indicato nelle schede allegate al prodotto stesso (v. all. 3, in fasc. attore);
- a seguito dell'utilizzo del prodotto, le capre e le pecore incominciavano a produrre di meno fino a ridurre la produzione di latte mensile in misura corrispondente a 120 quintali al mese (perdita economica quantificabile in € 920,00 complessivi al mese);
- dalle analisi effettuate presso l'istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana risultava che il mangime aveva una quantità di proteine minore rispetto a quanto concordato
(15,66% anziché 21%);
2 - pur informata della circostanza, la controparte ometteva di fornire riscontro ed agiva monitoriamente ai fini della riscossione del credito.
1.2. Sulla scorta di tali premesse, la parte opponente ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo e la compensazione tra quanto ingiunto e l'entità dei danni patiti a cagione della diminuzione nella produzione di latte.
1.3. La parte convenuta opposta ha eccepito la tardività nella denuncia dei vizi ex art. 1495,
c.c. e, nel merito, ha fatto notare che il mangime sarebbe di tipo “complementare”, ossia non esclusivo, bensì integrante la razione quotidiana per solo il 50%, con la conseguenza che il calo della produzione eccepito dall'opponente sarebbe da ascrivere ad altri fattori.
Quanto ai risultati delle analisi, ne ha contestato l'affidabilità, in quanto: «il campione analizzato oltre
e non essere riferibile a non è nemmeno stato prelevato in contraddittorio» (v. pag. 6, atto di CP_2 costituzione e risposta).
In ogni caso, ha evidenziato che la compensazione richiesta dall'attore riguarderebbe soltanto l'importo di € 920,00 al mese, a fronte di fatture per complessivi € 38.956,44, il che non giustificherebbe di trattenere gli importi dovuti ex art. 1460, c.c.
1.4. Con l'ordinanza ex art. 648 c.p.c., veniva concessa la provvisoria esecutorietà e, successivamente, con l'ordinanza del 16.7.2024 venivano rigettate le istanze istruttorie e formulata una proposta conciliativa giudiziale nei seguenti termini: “ si obbliga a Parte_1 corrispondere, a titolo dei fatti di cui è causa (r.g. n. 2808/2022), in favore di Controparte_1 la somma composta dai seguenti addendi: a) € 40.000,00 per sorte capitale ed interessi
[...] inclusi;
b) € 286,00 per esborsi ed € 2.000,00 per compenso, oltre accessori, con compensazione delle spese per la residua porzione”
1.5. Tale proposta veniva accettata dalla sola parte convenuta opposta e, per tale ragione, la causa veniva inoltrata all'udienza odierna per essere decisa nei termini che seguono, previa concessione di un termine per il deposito di memorie conclusive.
2. Ciò premesso, va scrutinata l'eccezione di decadenza della garanzia ex art. 1495 c.c., stante il rinvio contenuto nell'art. 1570 c.c.
L'art. 1495 c.c. prescrive un termine decadenziale di otto giorni dalla scoperta del vizio (salvo il caso in cui il venditore lo abbia riconosciuto o occultato) ed un termine prescrizionale di un anno dalla consegna per proporre l'azione.
3 2.1. Ebbene, l'opponente produce una missiva di denuncia dei vizi inviata il 15.06.2022 dal proprio legale, avv. Giovannetti, a contestazione della merce ricevuta e che da un'analisi eseguita dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale risultava contenere una percentuale di proteine inferiore a quella pattuita.
2.2. Il rapporto di prova riporta la data dell'8.06.2022 (doc. 4 opponente) e, siccome il termine iniziale di decorrenza va fissato nel giorno della scoperta -che la giurisprudenza individua nel momento in cui il compratore abbia acquisito “certezza obiettiva e completa” (v. Cass., n. 11046/16)- la denuncia del 15.6.2022 risulta inviata entro otto giorni dal rilascio del referto.
3. Di seguito, il merito.
Giova rammentare che, con l'opposizione a decreto ingiuntivo s'instaura un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice deve verificare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto.
In tale giudizio, l'opposto assume la posizione sostanziale di attore, mentre, l'opponente assume la posizione sostanziale di convenuto, e dunque ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso monitorio, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto.
3.1. Ebbene, già in sede monitoria, la società ingiungente (ora convenuta opposta) produceva documentazione, integrata nella fase di opposizione, idonea a dimostrare il proprio credito, mentre, l'opponente non è stata in grado di dimostrare la sussistenza di circostanze estintive, modificative e/o impeditive.
3.2. A tal proposito, la circostanza relativa alla difformità del prodotto fornito da è CP_2 rimasta solo genericamente enunciata, come parimenti la sussistenza del nesso eziologico tra tale circostanza e la diminuzione della produzione di latte.
La difesa di parte attrice opponente produce un solo certificato che attesterebbe la percentuale proteica del 15,6%, tuttavia, tale documento presenta lacune e/o contraddizioni laddove:
a) non riporta la provenienza da quale fornitore ed il numero di lotto di mangime sottoposto ad analisi;
b) indica genericamente la natura del mangime quale “mangime completo per pecore”, senza considerare che la richiesta non è solo riferita alle pecore, ma anche alle capre, ed inoltre il mangime contestato ha natura anche differente da quanto riportato, atteso che trattasi di
“mangime complementare per pecore in lattazione”, quindi, quello per cui è causa non è
4 un “mangime completo”, bensì un mangime necessariamente da abbinare ad altri nutrimenti, c.d. “mangime complementare”.
3.3. In aggiunta a tali omissioni e alle contraddittorietà documentali del certificato medesimo, la stessa entità modesta del pregiudizio, in misura di € 920,00 mensili, pari a circa 800 litri di latte corroborano la tesi della difesa di parte convenuta, ovvero che la diminuzione della produzione di latte sia intervenuta per fattori esterni e diversi rispetto alla qualità del prodotto fornito da tanto più che la natura del mangime, quale prodotto “complementare”, avrebbe dovuto CP_2 essere integrata con altri nutrimenti dei quali non è dato sapere la tipologia di somministrazione ed in quale misura.
4. Per tali ragioni, la domanda attorea va rigettata e le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico della parte attrice.
5. È necessario dare conto che, con ordinanza del 16.7.2024, il Tribunale formulava la seguente proposta transattiva: “ si obbliga a corrispondere, a titolo dei fatti di cui è Parte_1 causa (r.g. n. 2808/2022), in favore di la somma composta dai Controparte_1 seguenti addendi: a) € 40.000,00 per sorte capitale ed interessi inclusi;
b) € 286,00 per esborsi ed € 2.000,00 per compenso, oltre accessori, con compensazione delle spese per la residua porzione”.
La parte convenuta opposta aderiva, mentre alcun riscontro forniva la parte attrice opponente.
5.1. A questo punto, occorre esaminare il contegno della parte che omette di rispondere alla proposta giudiziale formulata ex art. 185-bis, c.p.c.; occorre ricordare che il d.l. n. 69/13, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 98/13, ha introdotto con l'art. 77, co. 1, lett. a), l'art. 185-bis che disciplina la proposta di conciliazione del
Giudice, disponendone l'immediata entrata in vigore.
5.2. L'articolo in commento non ha soltanto un evidente scopo deflattivo, ma soprattutto assolve alla funzione di ricomporre la relazione sociale tra i soggetti, risanarne le lacerazioni, stemperare la tensione insita nel processo, atteso che la soluzione contenziosa svilisce la consensualità e le molteplici potenzialità della soluzione transattiva, ove il Giudice può tenere conto anche delle questioni di lite effettivamente in essere, non oggetto dello specifico processo pendente, ma pur sempre connesse agli effettivi interessi in gioco (v. Trib. Milano, 14.11.2013).
Inoltre, la soluzione contenziosa non ridimensiona la litigiosità, bensì la lascia sul tappeto e la rende suscettibile di essere alimentata ancora, in altri gradi e fasi del giudizio.
5 5.3. All'interno di questa esigenza pratica e concreta, la soluzione transattiva s'inserisce, poi, nel quadro costituzionale dell'interesse alla ragionevole durata dei processi, atteso che la mole del contenzioso attualmente pendente, sia per numero sia per complessità, è ingestibile secondo le formule pregresse e solitamente adoperate, e tanto al fine di concentrare le risorse della giurisdizione.
In tale prospettiva, ciascuno deve adoperarsi per raggiungere il medesimo obiettivo appena richiamato, sicché non possono essere tollerati atteggiamenti defatigatori e strumentali, bensì vanno avviati e favoriti comportamenti che responsabilizzino le parti ed i loro difensori, che agevolino la fuoriuscita dal processo nelle controversie caratterizzate da questioni seriali, sulle quali ci si è già pronunciati con sentenze “pilota”, oppure quando sia sufficiente chiaro e prevedibile sin dall'inizio l'esito applicativo (v. Trib. Fermo, 21.11.2013; Trib. Roma, 23.09.2013).
5.4. Tutto ciò premesso, è agevole concludere nel senso che tanto l'omessa risposta alla proposta giudiziale ex art. 185-bis, c.p.c., configura un'ipotesi di responsabilità processuale ai sensi dell'art. 96, 3° co., tanto più -come nel caso in commento- la soluzione contenziosa è integralmente congruente al contenuto della proposta conciliativa.
Se, da un lato, le parti non sono tenute ad accettare la proposta giudiziale, dall'altro lato,
l'atteggiamento omissivo (o meramente immotivato) si pone in contrasto con le superiori esigenze ed interessi posti alla base della formulazione della proposta ex art. 185-bis, c.p.c.
5.5. La parte che ha tenuto uno dei due contegni appena descritti causa il prolungamento dei tempi del giudizio con l'inutile protrazione della controversia e lo svolgimento di attività processuale che si sarebbe potuta evitare.
A tal proposito, giova ricordare quanto espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione:
«La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della "potestas agendi" con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede
(consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta
6 inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione» (cfr. Cass. S.U., sent. 13.9.18, n. 22405).
Dunque, la parte che ometta di rispondere -o di esplicitare le serie e concrete ragioni contrarie all'accettazione della proposta giudiziale ex art. 185-bis, c.p.c.-, versa in uno stato soggettivo di consapevole (mala fede), o di grave carenza dell'ordinaria diligenza volta a renderla consapevole
(colpa grave), circa il proprio comportamento, impedendo così la sollecita ed efficace definizione del giudizio.
5.6. Tale contegno comporta una dispersione delle risorse per la giurisdizione che si traducono concretamente non solo in un esborso ingiustificato per l'Erario ed in un rallentamento dei tempi processuali relativi al singolo procedimento ove tale contegno è stato attuato, ma determinano anche una grave compromissione per l'esercizio dei diritti da parte di chi chiede legittimamente giustizia in altri procedimenti pendenti dinanzi al medesimo Ufficio giudiziario.
Tale ultima valutazione si fonda sull'ovvia considerazione che coloro che sono comunque estranei al processo in cui si tenga la condotta ostativa e capziosa si vedono allungati i tempi di definizione dei procedimenti che li riguardano.
Ed è per tali ragioni che la pronuncia ex art. 96, co. 3, c.p.c., può essere resa d'ufficio, senza istanza di parte, e può ugualmente prescindere dalla sussistenza di eventuali danni subiti dalle parti, ciò perché si trascende dall'ambito squisitamente privatistico (v. Cass., S.U. ord. n. 34349 del 15.11.2021).
5.7. La condanna per lite temeraria assume un pregnante rilievo pubblicistico: non è più presidio di tutela del diritto della singola parte danneggiata, bensì strumento di portata applicativa generale, di sanzione di ogni possibile abuso processuale, vale a dire di qualsivoglia tipo di condotta che si concreti in un abuso od in un uso distorto o deviato dell'agire o del resistere in giudizio, per ciò stessa dannosa per l'interesse della collettività al corretto ed efficiente esercizio della funzione giurisdizionale.
In ultima analisi, è una condotta che nuoce al principio costituzionale del giusto processo.
5.8. Per tali motivi, va resa la statuizione aggiuntiva nei confronti di al Parte_1 pagamento, ai sensi dell'art. 96, comma terzo, c.p.c., di una somma pari ad € 1.000,00 da versare in favore della controparte.
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P.Q.M.
Rigettata o assorbita ogni diversa e/o ulteriore eccezione e/o domanda, così provvede: rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 772/22 del 21.7.2022; condanna a corrispondere, in favore di le spese di lite Parte_1 Controparte_2 che quantifica in € 7.616,00 oltre spese a forfait al 15%, Cassa avvocati ed I.V.A. come per legge;
condanna, ai sensi dell'art. 96 comma terzo c.p.c., al pagamento, in Parte_1 favore di dell'importo di € 1.000,00, oltre interessi fino a completo soddisfo. Controparte_2
Forlì, 11 giugno 2025
Il Giudice Dr. Emanuele Picci
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