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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 08/07/2025, n. 2433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2433 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte D'Appello di Roma
II SEZIONE LAVORO e PREVIDENZA
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alberto Celeste Presidente Dott. Maria Pia Di Stefano Consigliere rel. Dott. Roberto Bonanni Consigliere
all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 08/07/2025
nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 354/2024
Vertente tra parte domiciliata in VIA PRIVATA JORI 17 VELLETRI Parte_1 rappresentata dall'avv. PIETROSANTI DANIELE
Parte appellante contro
parte domiciliata in PIAZZA DELLE CINQUE GIORNATE 3 00100 ROMA CP_1 rappresentata dall'avv. CANTATORE RENATA GIOVANNA
Parte appellata
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
con motivazione contestuale
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1725/2024 emessa dal Tribunale di Roma in funzione di Giudice del Lavoro in data 12.2.2024 Conclusioni: come da scritti difensivi in atti
FATTO e DIRITTO
Rilevato che con la sentenza in oggetto il Tribunale, dopo avere accolto integralmente il ricorso proposto contro l da (dichiarando a seguito di C.T.U. che CP_1 Parte_1
l'infermità di cui è portatore il ricorrente comporta una menomazione dell'integrità psicofisica del 7%, con conseguente condanna dell' al pagamento del relativo indennizzo con la decorrenza CP_1 di legge ed oltre accessori), ha posto a carico dell' le spese di lite liquidandole in CP_2 complessivi euro 1.500,00; che appella detta sentenza il in punto spese, lamentando la violazione delle Parte_1 disposizioni di cui al DM n. 55/14 (come modificato dal D.M. n. 37/2018 e dal D.M. n. 147/2022), i cui valori evidenziano una liquidazione, operata dal primo giudice, al di sotto dei parametri tariffari;
che l' si è costituito in giudizio “evidenziando che è mancato nel caso di specie qualsiasi CP_1 richiesta di bonario componimento della questione. Si rimette a giustizia riguardo alla liquidazione delle spese di lite del primo grado e, considerata la lealtà processuale dell' , chiede che CP_1 l' sia dichiarato indenne dal pagamento delle spese del presente grado”; CP_2
che l'udienza di discussione del 8.7.2025 è stata sostituita con il deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.;
ritenuta la fondatezza del gravame;
rilevato che l'art. 4 del DM 55- 2014, come modificato dal DM 8.3.2018, in vigore dal 27.4.2018, prevede che, ai fini della quantificazione delle spese di lite, “Il Giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, sino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento”;
ritenuto che la giurisprudenza di legittimità sottolinea come la lettera del nuovo testo dell'art. 4, comma primo, D.M. 55/2014, con le modifiche apportate dal D.M. 37/2018, richiamato dall'appellante, sia difforme dalle precedenti disposizioni regolamentari, che non contemplavano un vincolo espresso in ordine alla massima riduzione applicabile, limitandosi a disporre che detta riduzione non poteva di regola essere superiore al 50%;
che sulla scorta della disposta modifica testuale la Suprema Corte ritiene che per le spese processuali e i compensi professionali sottoposti al regime introdotto dal D.M. 37/2018 non è più consentita la liquidazione di importi risultanti da una riduzione superiore alla percentuale massima del 50% dei parametri medi “e ciò per effetto di una scelta normativa intenzionale, volta a circoscrivere il potere del giudice di quantificare il compenso – o le spese processuali- e a garantire, attraverso una limitata flessibilità del parametri tabellari, l'uniformità e la prevedibilità delle liquidazioni a tutela del decoro della professione e del livello della prestazione professionale” (Così Cass. Sez. II Ord. n. 9815/2023; v. anche Sent. n. 17613/2024);
che in applicazione di tali principi, tenuto conto delle tariffe forensi ex DM 55/2014 (come sopra modificate), e considerando i valori minimi, escluso l'aumento ex art. 4 comma 1 bis DM 147/14 (da riconoscersi solo in caso di effettiva agevolazione della consultazione, e dunque in presenza di una rilevante ed articolata mole di documenti da consultare), l'importo liquidato dal primo giudice risulta inferiore al minimo tariffario di euro 2.540,00;
che a tale importo si perviene considerando lo scaglione di valore che va da euro 5.201,00 a euro 26.000,00, tenendo conto della natura previdenziale della causa (indennizzo e della semplicità CP_1 della stessa, con sostrato probatorio solo documentale (pagamento dell'indennizzo in esito a giudizio favorevole del CTU) e computando le fasi di studio della controversia, introduttiva, istruttoria e decisionale per un importo complessivo pari, appunto, ad euro 2.540,00;
che pertanto l'appello va accolto, conseguendone la riforma in parte qua della impugnata sentenza con la condanna dell' al pagamento delle spese di lite del primo grado, liquidate in dispositivo;
CP_1 CP_ rilevato che la soccombenza in questo grado comporta che l' ne sopporti le relative spese, anch'esse liquidate in dispositivo, con riferimento al valore della causa dato dal quantum delle spese di lite oggetto del devoluto (scarto tra il liquidato ed il dovuto, pari ad euro 1.040,00).
In entrambi i casi con la distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte, in parziale riforma della gravata sentenza, ferma nel resto, liquida le spese del primo grado in favore di nella maggior somma di euro 2.540,00 oltre al Parte_1 15% per il rimborso delle spese forfettarie, Iva e Cpa di legge, da distrarsi.
Condanna altresì l' al pagamento delle spese del presente grado, che liquida in euro 350,00 CP_3 oltre al 15% per il rimborso delle spese forfettarie, Iva e Cpa di legge, da distrarsi.
Roma, 08/07/2025
Il Consigliere estensore dott. Maria Pia Di Stefano
Il Presidente
dott. Alberto Celeste