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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 12/12/2025, n. 1377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1377 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 4211/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa IC MA Presidente dr.ssa LA IN Giudice relatore dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa ai sensi dell'art. 473-bis.51, ultimo comma c.p.c., con ricorso congiunto di modifica depositato il 24/06/2025, da:
nata in [...] il [...], con il proc. dom. avv. BONISOLLI Parte_1
BARBARA, giusta procura in atti, e nato in [...] il [...], con il proc. dom. avv. Parte_2
PESENTI ROSSELLA, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio (ricorso congiunto)
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti come da ricorso congiunto.
Per il P.M.: “parere favorevole”.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di modifica delle condizioni di divorzio merita accoglimento.
Preliminarmente, si osserva che i rapporti tra le parti sono regolamentati dalle condizioni stabilite nella sentenza 1252 (21001-01715-13) /712 decisione 1653 (13-
2019-7391) emessa dal Tribunale del Distretto Giudiziario di Elbasan (ALBANIA) in data 11.12.2019, prodotta con attestazione di avvenuto passaggio in giudicato, e che il ricorso congiunto si fonda su circostanze sopravvenute alla suddetta pronuncia.
Ritenuto che gli accordi intervenuti tra le parti non si pongono in contrasto con norme di legge imperative né con l'interesse superiore della prole, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, il Collegio ritiene di poterli recepire integralmente nella presente sede.
L'ascolto della prole minorenne deve reputarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., atteso che il programma di affidamento concordato dalla coppia genitoriale appare conforme all'interesse attuale del figlio minore.
Trattandosi di procedura congiunta, in cui le spese processuali sono state anticipate dagli odierni ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico
Ministero, senza nulla statuire in ordine alle spese processuali, ai sensi dell'art. 473.bis.51, ultimo comma c.p.c., prende atto degli accordi intervenuti tra le parti così come riportati nelle conclusioni del ricorso congiunto, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti, e ciò a tutti gli effetti di legge.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 4.12.2025.
Il Presidente
IC MA
Giudice relatore estensore
LA IN
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