CA
Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 18/04/2025, n. 562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 562 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1546/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Nicolò Crascì Presidente dott.ssa Claudia Cottini Consigliere dott. Giacomo Rota Consigliera rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. n. 1546/2023
PROMOSSA DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1 in Catania, via Oliveto Scammacca n. 17, presso lo studio dell'avv. Sebastiano
Papotto che la rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLANTE
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Agata Finocchiaro con studio in Catania, Viale XX Settembre n. 43
APPELLATA
pagina 1 di 14 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In data 02.03.2010 ha stipulato con la impresa di costruzione Parte_1
edile il contratto preliminare di vendita immobiliare avente Controparte_1
ad oggetto l'immobile per uso di civile abitazione identificato quale villino n. 18 della superficie complessiva di mq. 231, con annesso terreno della superficie complessiva di mq. 843 circa, facente parte del complesso edilizio “Le Ginestre” sorgente in territorio di Nicolosi alla Via Fratelli Gemmellaro, angolo Via Vittorio
Alfieri, su terreno riportato a N.C.T. al foglio 27, particelle 95-718: le parti convenivano il prezzo dell'immobile in € 330.000,00 (trecentotrentamila euro) di cui € 40.000,00 pagati al momento della sottoscrizione del preliminare, con quietanza rilasciata dalla parte venditrice, € 15.000,00 da pagarsi entro il mese di giugno 2010, € 20.000,00 entro il mese di settembre 2010, € 35.000,00 entro il mese di gennaio 2011; è accaduto che la promissaria acquirente Parte_1
abbia versato alla società promittente venditrice l'importo complessivo di €
170.000,00, di cui € 40.000,00 a titolo di caparra confirmatoria ed € 130.000,00 a titolo di acconto sul corrispettivo pattuito, tramite vari assegni bancari e/o circolari, con pagamenti protrattisi sino al 2013, con la previsione negoziale che, per quanto riguardava il residuo di € 220.000,00, la promissaria acquirente
[...]
si obbligava a pagarlo anche mediante accollo del mutuo alla stipula Parte_1
dell'atto pubblico che a sue cure e spese avrebbe dovuto avere luogo entro il mese di giugno dell'anno 2011, o nella data prossima di completamento dell'immobile oggetto di preliminare.
Versato alla promittente venditrice, ad opera di Controparte_1 [...]
, la complessiva somma di € 170.000,00, con la rimanenza di un saldo Parte_1
pagina 2 di 14 pari ad € 160.000,00, è spirato il termine del 30.06.2011 entro cui le parti avrebbero dovuto stipulare il contratto definitivo: da ciò che emerge dagli atti di causa la promissaria acquirente è stata immessa nella detenzione della villetta Parte_1
nel 2013 ed ha ivi vissuto con la di lei famiglia sino al 2019; nell'autunno del 2016 la , con atto stragiudiziale di diffida e messa in mora del 05.10.2016, ha Parte_1
diffidato la società promittente venditrice a presentarsi presso lo studio del Notaio
in Catania, Via Ingegnere n. 136, per il giorno 28.10.2016, ad Persona_1
ore 16:00, al fine di procedere alla stipula del contratto definitivo di compravendita immobiliare, in esecuzione del contratto preliminare del 02.03.2010 avente ad oggetto l'immobile promesso in vendita, pena, in mancanza, l'operatività del meccanismo della diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c. e la risoluzione ope legis del contratto;
la detta società non si è presentata innanzi al notaio il quale, trascorsa un'ora dalla predisposizione del rogito, ha redatto verbale di mancata presentazione della società convocata.
Trascorso un ulteriore biennio durante il quale la ha continuato ad Parte_1
occupare la villetta oggetto di promessa di vendita, seguiva un carteggio tra le parti con cui la ha invitato la a pervenire alla stipula Controparte_1 Parte_1
del definitivo di vendita e di optare tra il saldo del prezzo a mezzo provvista e l'accollo della parte di mutuo gravante sull'immobile per complessivi Euro
160.000,00, mentre la si rifiutava di addivenire alla conclusione del Parte_1
definitivo da un lato ribadendo come oramai fosse intervenuto l'effetto risolutorio del contratto preliminare giusta diffida ad adempiere del 05.10.2016 e, dall'altro, che tale stipula giammai avrebbe potuto concretizzarsi considerato che, come riferito dalla stessa promittente venditrice la villetta per Controparte_1
cui è lite era stata oggetto di pignoramento immobiliare ad opera dell'istituto di pagina 3 di 14 credito al quale aveva richiesto il finanziamento necessario Controparte_1
per la fattura delle vilette oggetto del compendio immobiliare da fabbricare e che, pertanto, la promittente venditrice aveva violato la clausola n. 6 del testo contrattuale a mente del quale “La parte venditrice garantisce la piena ed esclusiva proprietà in capo alla stessa delle unità immobiliare che si obbliga a trasferire franche e libere da iscrizione e trascrizione comunque pregiudizievoli”.
Con atto di citazione del luglio 2019 ha citato in giudizio la Parte_1
al fine di accertare la risoluzione del contratto preliminare Controparte_1
del 02.03.2010 inter partes per grave inadempimento della parte promittente venditrice e di condannare la predetta società sia alla restituzione della somma indebitamente percepita pari ad Euro 170.000,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto fino all'effettivo soddisfo, sia al risarcimento dei danni patiti da essa attrice, quantificati in € 100.000,00 o nella maggior o minor somma da accertare a seguito di idonea istruttoria: fulcro della difesa di parte è Parte_1
stata la mancata presentazione della società promittente venditrice avanti al notaio per la stipula del definitivo e la conseguente concretizzazione della risoluzione ope legis del contratto con il conseguente effetto restitutorio degli acconti versati.
Si è costituita la instando per il rigetto delle domande attoree Controparte_1
ed, in via riconvenzionale, per la declaratoria della risoluzione del contratto preliminare di vendita del 2.3.2010 per fatto e colpa della promissaria acquirente ai sensi dell'art. 1454 c.c., ovvero per grave inadempimento ex art. 1453 c.c., per non avere la stipulato il contratto definitivo di vendita ad onta della diffida Parte_1
inoltratale in data 9 febbraio 2018, e per la conseguente condanna di quest'ultima a restituire l'immobile promesso in vendita ed al risarcimento del danno pari ad €
170.000,00, importo quest'ultimo pari a quanto già percepito ex art. 8 del contratto:
pagina 4 di 14 perno della difesa della società convenuta era la constatazione che la Parte_1
non avesse mai palesato un serio intento ad addivenire alla stipula del definitivo, non avendo infatti mai offerto di corrispondere il saldo o di accollarsi la parte di mutuo gravante sulla villetta oggetto del contendere neanche allorché la invitò nell'ottobre del 2016 avanti al notaio, non avendo il verbale redatto a seguito della scadenza dell'ora attestato la coeva offerta di accollo della quota mutuo o di messa a disposizione del saldo residuo, salvo rilevare come la Controparte_1
avesse poi provveduto a vendere a terzi l'intero compendio immobiliare senza alcun problema tramite accollo ad opera degli acquirenti della frazione di mutuo gravante sulle singole villette componenti il compendio oggetto di fabbricazione.
Radicatosi il contraddittorio, il Tribunale non ha ammesso le prove orali dedotte dalle parti ed, a definizione del giudizio, ha emesso la sentenza n. 4498/2023, pubblicata in data 02/11/2023, con la quale il Giudice ha rigettato le domande spiegate dalla ed, in accoglimento delle domande riconvenzionali della Parte_1
società promittente venditrice, ha dichiarato la risoluzione del contratto preliminare per fatto e colpa della nonché il diritto della società a trattenere le Parte_1
somme ricevute a titolo di risarcimento del danno nella misura stabilita dall'art. 8 del contratto, quale penale contrattuale, pari ad Euro 170.000,00; stante l'avvenuto rilascio della villetta ad opera della a seguito della procedura di Parte_1
esecuzione immobiliare azionata dall'istituto di credito al quale Controparte_1
aveva richiesto il finanziamento necessario per la costruzione del compendio
[...]
immobiliare, il Tribunale non ha statuito sulla condanna della al Parte_1
rilascio del bene occupato.
Focalizzando le parti del deciso relative alla vicenda patologica del contratto preliminare di compravendita che ha determinato un vizio sopravvenuto della pagina 5 di 14 funzione negoziale ed al contegno delle parti contraenti il Tribunale ha rilevato che
“Non è oggetto di contestazione che tra le parti sia intercorso un contratto preliminare di compravendita avente ad oggetto un immobile sito all'interno del complesso edilizio “Le Ginestre” per il complessivo importo di € 330.000,00 e rispetto al quale parte attrice ha corrisposto la somma di € 170.000,00 restando dunque debitrice di € 160.000,00. Non sono state allegate specifiche circostanze di fatto circa quanto avvenuto dalla stipula del contratto preliminare di compravendita sino al mese di ottobre 2016, allorquando parte attrice trasmise alla convenuta l'atto di convocazione dinanzi al Notaio per la stipula del contratto definitivo che, stando a quanto convenuto nel 2010, avrebbe dovuto essere rogato entro il gennaio 2011. Non è oggetto di contestazione, tuttavia, né risulta altrimenti allegato o provato, che l'attrice non abbia mai formalmente offerto il pagamento del residuo prezzo, né abbia mai comunicato la formale disponibilità a procedere all'accollo del mutuo;
la scelta tra tali alternative modalità di adempimento dell'obbligazione di pagamento assunta nel contratto preliminare di compravendita, non risulta neanche formalizzata nell'atto stragiudiziale del
5.10.2016, né tantomeno nel verbale redatto dal Notaio in data 28.10.2016, sì che in assenza di allegazioni e richieste di prova sul punto, non è dato neanche di sapere se, alla data della convocazione, l'attrice fosse in possesso di assegno circolare per la somma ancora dovuta a titolo di residuo prezzo. Con racc.te del 9.2.2018 e del
27.2.2019, parte convenuta invitava la promissaria acquirente a manifestare espressamente la volontà di procedere alla stipula dell'atto pubblico ovvero a ritenere risolto il contratto con incameramento della somma ricevuta a titolo di penale (nella prima missiva) ovvero a restituire il bene immobile o a manifestare la volontà di acquistarlo previa estinzione del debito con l'istituto di credito (nella
pagina 6 di 14 seconda missiva). Risulta peraltro documentalmente dimostrato e non contestato che parte convenuta abbia proceduto alla stipula di contratto definitivo di compravendita con altri acquirenti immobili del medesimo complesso. Alla luce di tali scarne reciproche allegazioni, non può che ritenersi fondata la sola domanda riconvenzionale della parte convenuta;
ed infatti, secondo gli accordi contrattuali,
l'attrice avrebbe dovuto corrispondere il residuo prezzo “anche” a mezzo accollo del mutuo esistente con l'istituto di credito, non potendo pretendere – in assenza di pagamento in unica soluzione o di accollo del mutuo – la cancellazione dell'ipoteca della cui iscrizione era a conoscenza. Nel silenzio e inerzia di parte attrice, il contratto va ritenuto risolto ex art. 1453 c.c. per inadempimento all'obbligazione di pagamento del prezzo residuo”.
Avverso la sentenza n. 4498 del 2023 emessa dal Tribunale di Catania
[...]
ha proposto appello facendo leva su tre profili di doglianza. Parte_1
Con il primo motivo la ha dedotto la violazione degli artt. 1453 e 1482 Parte_1
c.c. e 112 c.p.c. in quanto il deciso non aveva rilevato come la società venditrice avesse violato l'obbligo statuito alla clausola 6 del contratto preliminare, vale a dire l'obbligo di liberare gli immobili promessi in vendita dalla iscrizione ipotecaria, sì da legittimare la propria scelta di non addivenire alla stipula del definitivo giusta applicazione dell'art. 1482 c.c. a mente del quale “il compratore può altresì sospendere il pagamento del prezzo, se la cosa venduta risulta gravata da garanzie reali o da vincoli derivanti da pignoramento o da sequestro non dichiarati dal venditore e dal compratore stesso ignorati”, senza poi sottacere come, contrariamente a quanto sostenuto dal Giudice di prime cure secondo cui essa promissaria acquirente non aveva mai formalmente offerto il pagamento del residuo prezzo né aveva mai comunicato la formale diponibilità a procedere all'accollo di pagina 7 di 14 mutuo, ella avesse intimato la società edile presso il notaio al fine di corrispondere il prezzo residuo e/o accollarsi la quota mutuo e ad accertare che sia il pignoramento che l'ipoteca sul bene promesso in vendita fossero stati cancellati;
la Parte_1
ha poi evidenziato come l'inadempimento del venditore promittente si fosse già concretizzato con la omessa cancellazione dell'ipoteca e del successivo pignoramento entro il termine del giugno 2011 pattuito nel preliminare e con la mancata presentazione avanti al notaio, stigmatizzando il fatto che, in merito all'eccezione di inadempimento sollevata nei confronti della società appellata, nulla avesse motivato il Giudice di primo grado anche in spregio al disposto dell'art. 112 del codice di rito civile in tema di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato.
Con il secondo motivo la ha censurato la sentenza per non avere Parte_1
evidenziato la violazione, ad opera della del principio di Controparte_1
buona fede di cui agli artt. 1375 e 1337 c.c. nella misura in cui la società promittente venditrice da un lato aveva omesso, al momento della stipula, di informare la promissaria acquirente dell'esistenza dell'iscrizione di ipoteca, e, dall'altro, aveva preteso, in sede di esecuzione del contratto, la stipula del definitivo entro una data in cui non era stata ancora disposta la cancellazione della iscrizione pregiudizievole: ad avviso della la società promittente venditrice, dopo la stipula del Parte_1
contratto preliminare del 02.03.2010, non aveva avvisato essa promissaria acquirente sia del fatto che il contratto definitivo non potesse essere stipulato alla data del 30.06.2011 fissata per la stipula del definitivo, e ciò in quanto detta società non aveva ancora provveduto per tale data al frazionamento del mutuo ipotecario ed allo svincolo dell'ipoteca gravante sulla villetta, circostanza quest'ultima che si verificava solo in data 05.12.2012 con l'atto di frazionamento del mutuo e di svincolo ipotecario, sia del fatto che la villetta oggetto del contratto preliminare,
pagina 8 di 14 gravata dall'ipoteca concessa dalla società costruttrice all'istituto di credito per un importo pari al doppio del valore dell'immobile, era stata oggetto di pignoramento ad opera della banca, salvo comunque pretendere che, nonostante la presenza delle garanzie reali gravanti sull'immobile promesso in vendita, si addivenisse alla stipula dell'atto definitivo entro la data da essa indicata con le missive del 9 febbraio 2018
e del 27 febbraio 2019.
Con il terzo motivo di doglianza la ha lamentato la violazione ad opera Parte_1
del deciso del principio di cui all'art. 113 c.p.c., per non avere il Giudice di primo grado deciso secondo norme di diritto laddove non aveva adeguatamente valutato l'inadempimento contrattuale della promittente venditrice Controparte_1
rea, a suo dire, di non avere sgravato l'immobile oggetto del preliminare dalle ipoteche e di non avere proceduto al frazionamento del mutuo nei termini divisati nel contratto.
Si è costituita la instando per il rigetto dell'appello: Controparte_1
radicatosi il contraddittorio, la causa è giunta al naturale epilogo a seguito dell'udienza di discussione del 31 marzo 2025.
Questi i fatti di causa, reputa la Corte di dovere disattendere l'appello spiegato da per i motivi di seguito evidenziati. Parte_1
Occorre sin da subito premettere un elemento che per la Corte è dirimente ai fini della decisione della lite e che, del resto, è stato proficuamente valorizzato dal giudice di primo grado: in nessun atto di causa e in nessuna circostanza che la difesa della ha inteso provare per testi è emersa la volontà di quest'ultima di Parte_1
provvedere al pagamento del saldo prezzo o di accollarsi la parte del mutuo residuo gravante sull'immobile in favore della promittente venditrice: del tutto correttamente pertanto il giudice di prime cure non ha ammesso il capitolato di pagina 9 di 14 prova articolato in primo grado dalla difesa della nella seconda Parte_1
memoria istruttoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. posto che il primo capitolo verteva su circostanze documentali concernenti il contenuto del preliminare, il secondo capitolo è da ritenere dedotto in modo generico, il terzo capitolo concerneva vicende negoziali di altri soggetti interessati all'acquisto delle villette limitrofe ed era pertanto da ritenere irrilevante ai fini della presente decisione, mentre gli ultimi tre capitoli attenevano alla prova di eventuali vizi costruttivi della villetta del tutto irrilevanti ai fini della soluzione della presente lite;
come detto dal
Giudice di primo grado, l'anelito di provvedere al pagamento del saldo prezzo o di accollarsi la parte del mutuo residuo gravante sull'immobile non è neppure stato menzionato nel verbale redatto dal notaio che ha attestato l'assenza della
[...]
promittente venditrice allorché quest'ultima fu ivi convocata per Controparte_1
l'asserita stipula del definitivo, non avendo in definitiva mai la Parte_1
mostrato di volere adempiere con la tacitazione dell'intero prezzo pattuito per l'acquisto ai fini della realizzazione del complessivo programma negoziale e del perfezionamento della vicenda traslativa.
Che poi la promittente venditrice fosse seriamente Controparte_1
intenzionata a dismettere tutte le villette oggetto dell'investimento immobiliare ed a tacitare l'istituto di credito mutuante cui si era rivolta per la erezione del cespite lo dimostrano non solo il fatto che essa ha poi venduto tutte le villette a seguito dei singoli contratti preliminari stipulati con i promissari acquirenti, ad eccezione della
, ma anche che, nelle diffide ad adempiere rivolte alla , essa Parte_1 Parte_1
non ha mai chiesto una somma superiore al saldo prezzo di Euro 160.000,00, ad onta del venir meno della transazione in origine stipulata con la mutuante CP_2
- che ne aveva denunciato la risoluzione a seguito del mancato pagamento dei pagina 10 di 14 finanziamenti anche a causa dell'inadempimento di parte dei promissari acquirenti, tra cui l'odierna appellante – e dell'aumento dei costi collegati al fallimento della suddetta transazione.
Ciò detto, è ora possibile vagliare i singoli profili di doglianza.
Il primo motivo muove dal fatto che la fosse ignara dell'esistenza Parte_1
dell'ipoteca gravante sulla villetta oggetto del preliminare: l'affermazione si palesa stravagante stante l'espresso obbligo negoziale della promissaria acquirente di saldare il prezzo anche tramite l'accollo del mutuo al momento della stipula dell'atto pubblico, mutuo fondiario che notoriamente le imprese costruttrici stipulano su tutta l'area di sedime salvo provvedere al frazionamento all'atto delle singole vendite, con la conseguenza che è del tutto fuori gioco il riferimento fatto dalla Parte_1
all'art. 1482 c.c. se non avuto riguardo al terzo comma della predetta norma a mente della quale “Se l'esistenza delle garanzie reali….era nota al compratore, questi non può chiedere la risoluzione del contratto, e il venditore è tenuto verso di lui solo per il caso di evizione”, norma quest'ultima che piuttosto impediva alla di Parte_1
chiedere la risoluzione del preliminare atteso che ella era a conoscenza dell'ipoteca gravante sulla villetta a garanzia del mutuo.
Del pari non configurabile si palesa l'asserita violazione, ad opera della società promittente venditrice, della clausola n. 6 del testo contrattuale a mente del quale
“La parte venditrice garantisce la piena ed esclusiva proprietà in capo alla stessa delle unità immobiliare che si obbliga a trasferire franche e libere da iscrizione e trascrizione comunque pregiudizievoli”, per il fatto che lo svincolo dell'ipoteca ed il frazionamento del mutuo ipotecario avvennero nel dicembre del 2012 decorsi 18 mesi dalla scadenza del termine negoziale del 30.06.2011 entro cui le parti avrebbero dovuto stipulare il contratto definitivo: tale termine è stato di comune pagina 11 di 14 accordo derogato dalle parti contraenti che hanno continuato a mantenere l'interesse comune alla realizzazione dell'intento negoziale posto che la ha Parte_1
continuato a corrispondere gli acconti, con termini di pagamento diluiti rispetto alle previsioni contrattuali, sino al 2013, e che quest'ultima è stata immessa nel godimento della villetta nel corso del medesimo anno, di talché il definitivo poteva essere stipulato con esito fausto anche dopo il dicembre del 2012 allorché la avesse reperito a tal uopo la necessaria provvista. Parte_1
Quanto infine all'episodio dell'ottobre 2016 avanti al notaio, a fronte della contestazione mossa dalla promittente venditrice secondo Controparte_1
cui la fosse anche in tale occasione sprovvista del denaro necessario a Parte_1
pervenire alla conclusione della vicenda traslativa, quest'ultima non ha obiettato alcunché né ha dimostrato di avere pronto l'assegno circolare intestato a nome della società venditrice o di essere in possesso di documentazione bancaria attestante la pendenza di istruttoria ad opera di istituto di credito a seguito di sua richiesta, confermando con tale condotta omissiva la palese impossibilità ad adempiere come del resto evidenziato nella sentenza impugnata.
Il secondo motivo di doglianza è infondato per il semplice fatto che la
[...]
promittente venditrice non violato alcun precetto di buona fede nella Controparte_1
esecuzione del contratto, non avendo omesso nessuna delle circostanze palesate dalla difesa della parte appellante se si considera da un lato che, come detto, la era pienamente a conoscenza della esistenza dell'ipoteca gravante sulla Parte_1
villetta e, dall'altro, che la società promittente venditrice la informò tempestivamente della esistenza della procedura esecutiva immobiliare gravante sulla villetta, ribadendo la piena disponibilità a pervenire alla vendita con il solo pagina 12 di 14 esborso, ad opera della , del residuo saldo prezzo senza alcuna Parte_1
maggiorazione di prezzo.
Le conclusioni sopra menzionate scoloriscono il terzo ed ultimo motivo di doglianza fatto valere dalla posto che, ad avviso della Corte, nel decidere la Parte_1
presente controversia la promittente venditrice non ha Controparte_1
violato alcuna norma di diritto e non si è discostata dall'art. 113 c.p.c.: corretta si palesa non solo la decisione di non ammettere i capitoli di prova orale per i motivi espressi in precedenza, stante la sostanziale irrilevanza di essi, ma anche la valutazione delle reciproche condotte negoziali delle parti contraenti, di cui soltanto quella riferita alla è stata tacciata di inadempimento contrattuale ai Parte_1
sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1218, 1454 e 1455 del codice civile.
Consegue in definitiva la conferma della sentenza n. 4498 del 2023 emessa dal
Tribunale di Catania: le spese seguono la soccombenza e vanno addossate ad
[...]
nella misura di cui al dispositivo, avuto riguardo ai parametri medi Parte_1
dei procedimenti ordinari di cognizione avanti la Corte d'Appello di valore da Euro
52.001 ad Euro 260.000.
P.Q.M.
1. La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1546/2023
R.G., così provvede;
2. Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
emessa dal Tribunale di Catania n. 4498 del 2023, pubblicata in data
02/11/2023, che conferma;
pagina 13 di 14 3. Condanna al pagamento in favore dell'appellata Parte_1 [...]
delle spese processuali del presente grado liquidate in Euro Controparte_1
14.317,00 per compenso di avvocato (di cui euro 2.977,00 per la fase di studio, euro 1.911,00 per la fase introduttiva, euro 4.326,00 per la fase di trattazione ed euro 5.103,00 per la fase decisionale), oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% sui predetti compensi,
c.p.a. e i.v.a. come per legge;
4. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, a carico di
[...]
, dell'ulteriore contributo unificato. Parte_1
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della
Corte, il 17 aprile 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Giacomo Rota dott. Nicolò Crascì
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Nicolò Crascì Presidente dott.ssa Claudia Cottini Consigliere dott. Giacomo Rota Consigliera rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. n. 1546/2023
PROMOSSA DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1 in Catania, via Oliveto Scammacca n. 17, presso lo studio dell'avv. Sebastiano
Papotto che la rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLANTE
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Agata Finocchiaro con studio in Catania, Viale XX Settembre n. 43
APPELLATA
pagina 1 di 14 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In data 02.03.2010 ha stipulato con la impresa di costruzione Parte_1
edile il contratto preliminare di vendita immobiliare avente Controparte_1
ad oggetto l'immobile per uso di civile abitazione identificato quale villino n. 18 della superficie complessiva di mq. 231, con annesso terreno della superficie complessiva di mq. 843 circa, facente parte del complesso edilizio “Le Ginestre” sorgente in territorio di Nicolosi alla Via Fratelli Gemmellaro, angolo Via Vittorio
Alfieri, su terreno riportato a N.C.T. al foglio 27, particelle 95-718: le parti convenivano il prezzo dell'immobile in € 330.000,00 (trecentotrentamila euro) di cui € 40.000,00 pagati al momento della sottoscrizione del preliminare, con quietanza rilasciata dalla parte venditrice, € 15.000,00 da pagarsi entro il mese di giugno 2010, € 20.000,00 entro il mese di settembre 2010, € 35.000,00 entro il mese di gennaio 2011; è accaduto che la promissaria acquirente Parte_1
abbia versato alla società promittente venditrice l'importo complessivo di €
170.000,00, di cui € 40.000,00 a titolo di caparra confirmatoria ed € 130.000,00 a titolo di acconto sul corrispettivo pattuito, tramite vari assegni bancari e/o circolari, con pagamenti protrattisi sino al 2013, con la previsione negoziale che, per quanto riguardava il residuo di € 220.000,00, la promissaria acquirente
[...]
si obbligava a pagarlo anche mediante accollo del mutuo alla stipula Parte_1
dell'atto pubblico che a sue cure e spese avrebbe dovuto avere luogo entro il mese di giugno dell'anno 2011, o nella data prossima di completamento dell'immobile oggetto di preliminare.
Versato alla promittente venditrice, ad opera di Controparte_1 [...]
, la complessiva somma di € 170.000,00, con la rimanenza di un saldo Parte_1
pagina 2 di 14 pari ad € 160.000,00, è spirato il termine del 30.06.2011 entro cui le parti avrebbero dovuto stipulare il contratto definitivo: da ciò che emerge dagli atti di causa la promissaria acquirente è stata immessa nella detenzione della villetta Parte_1
nel 2013 ed ha ivi vissuto con la di lei famiglia sino al 2019; nell'autunno del 2016 la , con atto stragiudiziale di diffida e messa in mora del 05.10.2016, ha Parte_1
diffidato la società promittente venditrice a presentarsi presso lo studio del Notaio
in Catania, Via Ingegnere n. 136, per il giorno 28.10.2016, ad Persona_1
ore 16:00, al fine di procedere alla stipula del contratto definitivo di compravendita immobiliare, in esecuzione del contratto preliminare del 02.03.2010 avente ad oggetto l'immobile promesso in vendita, pena, in mancanza, l'operatività del meccanismo della diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c. e la risoluzione ope legis del contratto;
la detta società non si è presentata innanzi al notaio il quale, trascorsa un'ora dalla predisposizione del rogito, ha redatto verbale di mancata presentazione della società convocata.
Trascorso un ulteriore biennio durante il quale la ha continuato ad Parte_1
occupare la villetta oggetto di promessa di vendita, seguiva un carteggio tra le parti con cui la ha invitato la a pervenire alla stipula Controparte_1 Parte_1
del definitivo di vendita e di optare tra il saldo del prezzo a mezzo provvista e l'accollo della parte di mutuo gravante sull'immobile per complessivi Euro
160.000,00, mentre la si rifiutava di addivenire alla conclusione del Parte_1
definitivo da un lato ribadendo come oramai fosse intervenuto l'effetto risolutorio del contratto preliminare giusta diffida ad adempiere del 05.10.2016 e, dall'altro, che tale stipula giammai avrebbe potuto concretizzarsi considerato che, come riferito dalla stessa promittente venditrice la villetta per Controparte_1
cui è lite era stata oggetto di pignoramento immobiliare ad opera dell'istituto di pagina 3 di 14 credito al quale aveva richiesto il finanziamento necessario Controparte_1
per la fattura delle vilette oggetto del compendio immobiliare da fabbricare e che, pertanto, la promittente venditrice aveva violato la clausola n. 6 del testo contrattuale a mente del quale “La parte venditrice garantisce la piena ed esclusiva proprietà in capo alla stessa delle unità immobiliare che si obbliga a trasferire franche e libere da iscrizione e trascrizione comunque pregiudizievoli”.
Con atto di citazione del luglio 2019 ha citato in giudizio la Parte_1
al fine di accertare la risoluzione del contratto preliminare Controparte_1
del 02.03.2010 inter partes per grave inadempimento della parte promittente venditrice e di condannare la predetta società sia alla restituzione della somma indebitamente percepita pari ad Euro 170.000,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto fino all'effettivo soddisfo, sia al risarcimento dei danni patiti da essa attrice, quantificati in € 100.000,00 o nella maggior o minor somma da accertare a seguito di idonea istruttoria: fulcro della difesa di parte è Parte_1
stata la mancata presentazione della società promittente venditrice avanti al notaio per la stipula del definitivo e la conseguente concretizzazione della risoluzione ope legis del contratto con il conseguente effetto restitutorio degli acconti versati.
Si è costituita la instando per il rigetto delle domande attoree Controparte_1
ed, in via riconvenzionale, per la declaratoria della risoluzione del contratto preliminare di vendita del 2.3.2010 per fatto e colpa della promissaria acquirente ai sensi dell'art. 1454 c.c., ovvero per grave inadempimento ex art. 1453 c.c., per non avere la stipulato il contratto definitivo di vendita ad onta della diffida Parte_1
inoltratale in data 9 febbraio 2018, e per la conseguente condanna di quest'ultima a restituire l'immobile promesso in vendita ed al risarcimento del danno pari ad €
170.000,00, importo quest'ultimo pari a quanto già percepito ex art. 8 del contratto:
pagina 4 di 14 perno della difesa della società convenuta era la constatazione che la Parte_1
non avesse mai palesato un serio intento ad addivenire alla stipula del definitivo, non avendo infatti mai offerto di corrispondere il saldo o di accollarsi la parte di mutuo gravante sulla villetta oggetto del contendere neanche allorché la invitò nell'ottobre del 2016 avanti al notaio, non avendo il verbale redatto a seguito della scadenza dell'ora attestato la coeva offerta di accollo della quota mutuo o di messa a disposizione del saldo residuo, salvo rilevare come la Controparte_1
avesse poi provveduto a vendere a terzi l'intero compendio immobiliare senza alcun problema tramite accollo ad opera degli acquirenti della frazione di mutuo gravante sulle singole villette componenti il compendio oggetto di fabbricazione.
Radicatosi il contraddittorio, il Tribunale non ha ammesso le prove orali dedotte dalle parti ed, a definizione del giudizio, ha emesso la sentenza n. 4498/2023, pubblicata in data 02/11/2023, con la quale il Giudice ha rigettato le domande spiegate dalla ed, in accoglimento delle domande riconvenzionali della Parte_1
società promittente venditrice, ha dichiarato la risoluzione del contratto preliminare per fatto e colpa della nonché il diritto della società a trattenere le Parte_1
somme ricevute a titolo di risarcimento del danno nella misura stabilita dall'art. 8 del contratto, quale penale contrattuale, pari ad Euro 170.000,00; stante l'avvenuto rilascio della villetta ad opera della a seguito della procedura di Parte_1
esecuzione immobiliare azionata dall'istituto di credito al quale Controparte_1
aveva richiesto il finanziamento necessario per la costruzione del compendio
[...]
immobiliare, il Tribunale non ha statuito sulla condanna della al Parte_1
rilascio del bene occupato.
Focalizzando le parti del deciso relative alla vicenda patologica del contratto preliminare di compravendita che ha determinato un vizio sopravvenuto della pagina 5 di 14 funzione negoziale ed al contegno delle parti contraenti il Tribunale ha rilevato che
“Non è oggetto di contestazione che tra le parti sia intercorso un contratto preliminare di compravendita avente ad oggetto un immobile sito all'interno del complesso edilizio “Le Ginestre” per il complessivo importo di € 330.000,00 e rispetto al quale parte attrice ha corrisposto la somma di € 170.000,00 restando dunque debitrice di € 160.000,00. Non sono state allegate specifiche circostanze di fatto circa quanto avvenuto dalla stipula del contratto preliminare di compravendita sino al mese di ottobre 2016, allorquando parte attrice trasmise alla convenuta l'atto di convocazione dinanzi al Notaio per la stipula del contratto definitivo che, stando a quanto convenuto nel 2010, avrebbe dovuto essere rogato entro il gennaio 2011. Non è oggetto di contestazione, tuttavia, né risulta altrimenti allegato o provato, che l'attrice non abbia mai formalmente offerto il pagamento del residuo prezzo, né abbia mai comunicato la formale disponibilità a procedere all'accollo del mutuo;
la scelta tra tali alternative modalità di adempimento dell'obbligazione di pagamento assunta nel contratto preliminare di compravendita, non risulta neanche formalizzata nell'atto stragiudiziale del
5.10.2016, né tantomeno nel verbale redatto dal Notaio in data 28.10.2016, sì che in assenza di allegazioni e richieste di prova sul punto, non è dato neanche di sapere se, alla data della convocazione, l'attrice fosse in possesso di assegno circolare per la somma ancora dovuta a titolo di residuo prezzo. Con racc.te del 9.2.2018 e del
27.2.2019, parte convenuta invitava la promissaria acquirente a manifestare espressamente la volontà di procedere alla stipula dell'atto pubblico ovvero a ritenere risolto il contratto con incameramento della somma ricevuta a titolo di penale (nella prima missiva) ovvero a restituire il bene immobile o a manifestare la volontà di acquistarlo previa estinzione del debito con l'istituto di credito (nella
pagina 6 di 14 seconda missiva). Risulta peraltro documentalmente dimostrato e non contestato che parte convenuta abbia proceduto alla stipula di contratto definitivo di compravendita con altri acquirenti immobili del medesimo complesso. Alla luce di tali scarne reciproche allegazioni, non può che ritenersi fondata la sola domanda riconvenzionale della parte convenuta;
ed infatti, secondo gli accordi contrattuali,
l'attrice avrebbe dovuto corrispondere il residuo prezzo “anche” a mezzo accollo del mutuo esistente con l'istituto di credito, non potendo pretendere – in assenza di pagamento in unica soluzione o di accollo del mutuo – la cancellazione dell'ipoteca della cui iscrizione era a conoscenza. Nel silenzio e inerzia di parte attrice, il contratto va ritenuto risolto ex art. 1453 c.c. per inadempimento all'obbligazione di pagamento del prezzo residuo”.
Avverso la sentenza n. 4498 del 2023 emessa dal Tribunale di Catania
[...]
ha proposto appello facendo leva su tre profili di doglianza. Parte_1
Con il primo motivo la ha dedotto la violazione degli artt. 1453 e 1482 Parte_1
c.c. e 112 c.p.c. in quanto il deciso non aveva rilevato come la società venditrice avesse violato l'obbligo statuito alla clausola 6 del contratto preliminare, vale a dire l'obbligo di liberare gli immobili promessi in vendita dalla iscrizione ipotecaria, sì da legittimare la propria scelta di non addivenire alla stipula del definitivo giusta applicazione dell'art. 1482 c.c. a mente del quale “il compratore può altresì sospendere il pagamento del prezzo, se la cosa venduta risulta gravata da garanzie reali o da vincoli derivanti da pignoramento o da sequestro non dichiarati dal venditore e dal compratore stesso ignorati”, senza poi sottacere come, contrariamente a quanto sostenuto dal Giudice di prime cure secondo cui essa promissaria acquirente non aveva mai formalmente offerto il pagamento del residuo prezzo né aveva mai comunicato la formale diponibilità a procedere all'accollo di pagina 7 di 14 mutuo, ella avesse intimato la società edile presso il notaio al fine di corrispondere il prezzo residuo e/o accollarsi la quota mutuo e ad accertare che sia il pignoramento che l'ipoteca sul bene promesso in vendita fossero stati cancellati;
la Parte_1
ha poi evidenziato come l'inadempimento del venditore promittente si fosse già concretizzato con la omessa cancellazione dell'ipoteca e del successivo pignoramento entro il termine del giugno 2011 pattuito nel preliminare e con la mancata presentazione avanti al notaio, stigmatizzando il fatto che, in merito all'eccezione di inadempimento sollevata nei confronti della società appellata, nulla avesse motivato il Giudice di primo grado anche in spregio al disposto dell'art. 112 del codice di rito civile in tema di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato.
Con il secondo motivo la ha censurato la sentenza per non avere Parte_1
evidenziato la violazione, ad opera della del principio di Controparte_1
buona fede di cui agli artt. 1375 e 1337 c.c. nella misura in cui la società promittente venditrice da un lato aveva omesso, al momento della stipula, di informare la promissaria acquirente dell'esistenza dell'iscrizione di ipoteca, e, dall'altro, aveva preteso, in sede di esecuzione del contratto, la stipula del definitivo entro una data in cui non era stata ancora disposta la cancellazione della iscrizione pregiudizievole: ad avviso della la società promittente venditrice, dopo la stipula del Parte_1
contratto preliminare del 02.03.2010, non aveva avvisato essa promissaria acquirente sia del fatto che il contratto definitivo non potesse essere stipulato alla data del 30.06.2011 fissata per la stipula del definitivo, e ciò in quanto detta società non aveva ancora provveduto per tale data al frazionamento del mutuo ipotecario ed allo svincolo dell'ipoteca gravante sulla villetta, circostanza quest'ultima che si verificava solo in data 05.12.2012 con l'atto di frazionamento del mutuo e di svincolo ipotecario, sia del fatto che la villetta oggetto del contratto preliminare,
pagina 8 di 14 gravata dall'ipoteca concessa dalla società costruttrice all'istituto di credito per un importo pari al doppio del valore dell'immobile, era stata oggetto di pignoramento ad opera della banca, salvo comunque pretendere che, nonostante la presenza delle garanzie reali gravanti sull'immobile promesso in vendita, si addivenisse alla stipula dell'atto definitivo entro la data da essa indicata con le missive del 9 febbraio 2018
e del 27 febbraio 2019.
Con il terzo motivo di doglianza la ha lamentato la violazione ad opera Parte_1
del deciso del principio di cui all'art. 113 c.p.c., per non avere il Giudice di primo grado deciso secondo norme di diritto laddove non aveva adeguatamente valutato l'inadempimento contrattuale della promittente venditrice Controparte_1
rea, a suo dire, di non avere sgravato l'immobile oggetto del preliminare dalle ipoteche e di non avere proceduto al frazionamento del mutuo nei termini divisati nel contratto.
Si è costituita la instando per il rigetto dell'appello: Controparte_1
radicatosi il contraddittorio, la causa è giunta al naturale epilogo a seguito dell'udienza di discussione del 31 marzo 2025.
Questi i fatti di causa, reputa la Corte di dovere disattendere l'appello spiegato da per i motivi di seguito evidenziati. Parte_1
Occorre sin da subito premettere un elemento che per la Corte è dirimente ai fini della decisione della lite e che, del resto, è stato proficuamente valorizzato dal giudice di primo grado: in nessun atto di causa e in nessuna circostanza che la difesa della ha inteso provare per testi è emersa la volontà di quest'ultima di Parte_1
provvedere al pagamento del saldo prezzo o di accollarsi la parte del mutuo residuo gravante sull'immobile in favore della promittente venditrice: del tutto correttamente pertanto il giudice di prime cure non ha ammesso il capitolato di pagina 9 di 14 prova articolato in primo grado dalla difesa della nella seconda Parte_1
memoria istruttoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. posto che il primo capitolo verteva su circostanze documentali concernenti il contenuto del preliminare, il secondo capitolo è da ritenere dedotto in modo generico, il terzo capitolo concerneva vicende negoziali di altri soggetti interessati all'acquisto delle villette limitrofe ed era pertanto da ritenere irrilevante ai fini della presente decisione, mentre gli ultimi tre capitoli attenevano alla prova di eventuali vizi costruttivi della villetta del tutto irrilevanti ai fini della soluzione della presente lite;
come detto dal
Giudice di primo grado, l'anelito di provvedere al pagamento del saldo prezzo o di accollarsi la parte del mutuo residuo gravante sull'immobile non è neppure stato menzionato nel verbale redatto dal notaio che ha attestato l'assenza della
[...]
promittente venditrice allorché quest'ultima fu ivi convocata per Controparte_1
l'asserita stipula del definitivo, non avendo in definitiva mai la Parte_1
mostrato di volere adempiere con la tacitazione dell'intero prezzo pattuito per l'acquisto ai fini della realizzazione del complessivo programma negoziale e del perfezionamento della vicenda traslativa.
Che poi la promittente venditrice fosse seriamente Controparte_1
intenzionata a dismettere tutte le villette oggetto dell'investimento immobiliare ed a tacitare l'istituto di credito mutuante cui si era rivolta per la erezione del cespite lo dimostrano non solo il fatto che essa ha poi venduto tutte le villette a seguito dei singoli contratti preliminari stipulati con i promissari acquirenti, ad eccezione della
, ma anche che, nelle diffide ad adempiere rivolte alla , essa Parte_1 Parte_1
non ha mai chiesto una somma superiore al saldo prezzo di Euro 160.000,00, ad onta del venir meno della transazione in origine stipulata con la mutuante CP_2
- che ne aveva denunciato la risoluzione a seguito del mancato pagamento dei pagina 10 di 14 finanziamenti anche a causa dell'inadempimento di parte dei promissari acquirenti, tra cui l'odierna appellante – e dell'aumento dei costi collegati al fallimento della suddetta transazione.
Ciò detto, è ora possibile vagliare i singoli profili di doglianza.
Il primo motivo muove dal fatto che la fosse ignara dell'esistenza Parte_1
dell'ipoteca gravante sulla villetta oggetto del preliminare: l'affermazione si palesa stravagante stante l'espresso obbligo negoziale della promissaria acquirente di saldare il prezzo anche tramite l'accollo del mutuo al momento della stipula dell'atto pubblico, mutuo fondiario che notoriamente le imprese costruttrici stipulano su tutta l'area di sedime salvo provvedere al frazionamento all'atto delle singole vendite, con la conseguenza che è del tutto fuori gioco il riferimento fatto dalla Parte_1
all'art. 1482 c.c. se non avuto riguardo al terzo comma della predetta norma a mente della quale “Se l'esistenza delle garanzie reali….era nota al compratore, questi non può chiedere la risoluzione del contratto, e il venditore è tenuto verso di lui solo per il caso di evizione”, norma quest'ultima che piuttosto impediva alla di Parte_1
chiedere la risoluzione del preliminare atteso che ella era a conoscenza dell'ipoteca gravante sulla villetta a garanzia del mutuo.
Del pari non configurabile si palesa l'asserita violazione, ad opera della società promittente venditrice, della clausola n. 6 del testo contrattuale a mente del quale
“La parte venditrice garantisce la piena ed esclusiva proprietà in capo alla stessa delle unità immobiliare che si obbliga a trasferire franche e libere da iscrizione e trascrizione comunque pregiudizievoli”, per il fatto che lo svincolo dell'ipoteca ed il frazionamento del mutuo ipotecario avvennero nel dicembre del 2012 decorsi 18 mesi dalla scadenza del termine negoziale del 30.06.2011 entro cui le parti avrebbero dovuto stipulare il contratto definitivo: tale termine è stato di comune pagina 11 di 14 accordo derogato dalle parti contraenti che hanno continuato a mantenere l'interesse comune alla realizzazione dell'intento negoziale posto che la ha Parte_1
continuato a corrispondere gli acconti, con termini di pagamento diluiti rispetto alle previsioni contrattuali, sino al 2013, e che quest'ultima è stata immessa nel godimento della villetta nel corso del medesimo anno, di talché il definitivo poteva essere stipulato con esito fausto anche dopo il dicembre del 2012 allorché la avesse reperito a tal uopo la necessaria provvista. Parte_1
Quanto infine all'episodio dell'ottobre 2016 avanti al notaio, a fronte della contestazione mossa dalla promittente venditrice secondo Controparte_1
cui la fosse anche in tale occasione sprovvista del denaro necessario a Parte_1
pervenire alla conclusione della vicenda traslativa, quest'ultima non ha obiettato alcunché né ha dimostrato di avere pronto l'assegno circolare intestato a nome della società venditrice o di essere in possesso di documentazione bancaria attestante la pendenza di istruttoria ad opera di istituto di credito a seguito di sua richiesta, confermando con tale condotta omissiva la palese impossibilità ad adempiere come del resto evidenziato nella sentenza impugnata.
Il secondo motivo di doglianza è infondato per il semplice fatto che la
[...]
promittente venditrice non violato alcun precetto di buona fede nella Controparte_1
esecuzione del contratto, non avendo omesso nessuna delle circostanze palesate dalla difesa della parte appellante se si considera da un lato che, come detto, la era pienamente a conoscenza della esistenza dell'ipoteca gravante sulla Parte_1
villetta e, dall'altro, che la società promittente venditrice la informò tempestivamente della esistenza della procedura esecutiva immobiliare gravante sulla villetta, ribadendo la piena disponibilità a pervenire alla vendita con il solo pagina 12 di 14 esborso, ad opera della , del residuo saldo prezzo senza alcuna Parte_1
maggiorazione di prezzo.
Le conclusioni sopra menzionate scoloriscono il terzo ed ultimo motivo di doglianza fatto valere dalla posto che, ad avviso della Corte, nel decidere la Parte_1
presente controversia la promittente venditrice non ha Controparte_1
violato alcuna norma di diritto e non si è discostata dall'art. 113 c.p.c.: corretta si palesa non solo la decisione di non ammettere i capitoli di prova orale per i motivi espressi in precedenza, stante la sostanziale irrilevanza di essi, ma anche la valutazione delle reciproche condotte negoziali delle parti contraenti, di cui soltanto quella riferita alla è stata tacciata di inadempimento contrattuale ai Parte_1
sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1218, 1454 e 1455 del codice civile.
Consegue in definitiva la conferma della sentenza n. 4498 del 2023 emessa dal
Tribunale di Catania: le spese seguono la soccombenza e vanno addossate ad
[...]
nella misura di cui al dispositivo, avuto riguardo ai parametri medi Parte_1
dei procedimenti ordinari di cognizione avanti la Corte d'Appello di valore da Euro
52.001 ad Euro 260.000.
P.Q.M.
1. La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1546/2023
R.G., così provvede;
2. Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
emessa dal Tribunale di Catania n. 4498 del 2023, pubblicata in data
02/11/2023, che conferma;
pagina 13 di 14 3. Condanna al pagamento in favore dell'appellata Parte_1 [...]
delle spese processuali del presente grado liquidate in Euro Controparte_1
14.317,00 per compenso di avvocato (di cui euro 2.977,00 per la fase di studio, euro 1.911,00 per la fase introduttiva, euro 4.326,00 per la fase di trattazione ed euro 5.103,00 per la fase decisionale), oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% sui predetti compensi,
c.p.a. e i.v.a. come per legge;
4. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, a carico di
[...]
, dell'ulteriore contributo unificato. Parte_1
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della
Corte, il 17 aprile 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Giacomo Rota dott. Nicolò Crascì
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 14 di 14