Articolo 18 della Legge 27 maggio 1970, n. 365
Articolo 17Articolo 19
Versione
4 luglio 1970
Art. 18.
L'articolo unico del regio decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1644 , convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562 , e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Articolo unico. - Agli ufficiali ed ai sottufficiali in servizio presso comandi, grandi unita' ed unita' delle truppe alpine delle armi e dei servizi spetta il seguente soprassoldo mensile:
dal 1-7-1970 dal 1-1-1971

Ufficiali............................ L. 6.500 L. 10.000
Aiutanti di battaglia e marescialli.. " 4.500 " 7.500
Sergenti maggiori e sergenti......... " 3.000 " 4.500
Entrata in vigore il 4 luglio 1970