TRIB
Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 27/01/2025, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Catanzaro
Sezione Specializzata Imprese
in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Adele Ferraro, Presidente, dott.ssa Alessia Dattilo, Giudice, dott.ssa Alessandra Petrolo, Giudice estensore, ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1998 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2023 e vertente tra
(c.f.: , elettivamente domiciliato in Catanzaro Via Parte_1 C.F._1
Citriniti n° 5 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Menzica che lo rappresenta e difende in forza di procura alle liti posta in calce al ricorso introduttivo;
- ricorrente -
e
(p.i.: , in persona del legale rappresentante p.t., (c.f.: Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
) e (c.f.: ), tutti rappresentati e difesi per il C.F._2 Parte_2 C.F._3 presente giudizio dall'Avv. Emanuela Vitalone ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, in Lame-zia
Terme, Via Cavallerizza n. 2/b, come da mandato a margine della comparsa costitutiva;
- resistenti -
Conclusioni delle parti: all'udienza dell'11.12.2024 il Tribunale, udita la discussione orale da parte delle parti presenti ai sensi degli artt. 281-terdecies e 275-bis c.p.c., ha deciso la causa con sentenza nel termine indicato.
ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ha adito l'intestato Tribunale al Parte_1 fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni “Voglia l'onorevole Tribunale adito, accogliere la proposta CP_ domanda e, per l'effetto così statuire: - accertare e dichiarare che i signori e nonché la Parte_2 CP_3
1
[...] devono al ancora la somma di € 4000,00 a titolo di rischio fideiussorio;
- per l'effetto condannare i Pt_1 CP_ Cont signori e nonché la in solido tra loro al pagamento in favore del della indicata Parte_2 Pt_1 somma, oltre interessi dalla scadenza di ciascun rateo (5 novembre 2022; 5 dicembre 2022) al soddisfo;
- accertare e dichiarare che vi è stato un ritardo nell'adempimento dell'obbligazione relativa al pagamento del rischio fideiussorio per come concordato;
- accertare la dovutezza e congruità della penale concordata,
o eventualmente ridurre ad equità la stessa ex art. 1384 cc;
- per l'effetto, condannare , CP_2 Cont e la in solido al pagamento della somma di € 38.000,00 - o nella somma minore Parte_2 determinanda ex art. 1384 c.c.-, visti i 38 giorni di ritardo nel pagamento dei ratei di luglio e agosto 2022 e di € 172.000,00 (€ 1000,00 al giorno come previsto in contratto -moltiplicato 172 decorsi dal 20 novembre ad oggi 11 maggio 2023) e successive maturande fino al pagamento della somma di € 4000,00, o nella somma minore determinanda ex art. 1384 cc.”.
A fondamento della domanda ha dedotto che, a seguito di dissidi sorti sia a livello personale che aziendale, l'odierno ricorrente ed hanno deciso di chiudere i vari rapporti societari in essere tra Parte_3
i medesimi, tra cui quello relativo alla società al quale aveva preso parte anche il sig. Controparte_1
. Pertanto, con atto pubblico del 25 gennaio 2022, il ricorrente ha ceduto le quote della Parte_2 CP_ indicata società ai signori e , prevedendo all'art. 8 del suddetto contratto di cessione quanto Parte_2 segue: “Le parti acquirenti solidalmente tra loro si obbligano ad attivarsi presso gli istituti di credito
"IRFIS" e "Banca Agricola Popolare di Ragusa", affinché tutte le garanzie personali prestate dalla parte alienante a favore della società " vengano integralmente assunte Parte_1 Controparte_1 dalle stesse liberando da ogni obbligazione la parte alienante entro il 31 (trentuno) dicembre 2022
(duemilaventidue).”, ed ancora “La parte acquirente, come promessa del fatto del terzo " , Controparte_1 si obbliga a far corrispondere alla parte alienante la somma di euro 24.000,00 (ventiquattromila virgola zero zero) per l'anno 2022 (duemilaventidue) quale onere finanziario per la fideiussione prestata dalla parte alienante”, nonché “A decorrere dall'1 (uno) luglio 2022 (duemilaventidue), giorno di scadenza della rata del mutuo concesso dalla Banca IRFIS, se non verrà estinta la fideiussione prestata dalla parte alienante, nei confronti del detto istituto di credito, le parti acquirenti forniranno entro il 5 (cinque) luglio 2022
(duemilaventidue) una
contro
-garanzia fideiussoria bancaria e/o assicurativa a prima escussione, a garanzia di quella prestata dalla parte alienante di importo pari e con le medesime Parte_1 condizioni contrattuali. In via alternativa le parti acquirenti, solidalmente tra loro, si obbligano a retribuire il rischio fideiussorio della parte alienante con il pagamento di un importo di euro Parte_1
12.000,00 (dodicimila virgola zero zero) da corrispondere anticipatamente a decorrere dal 5 (cinque) luglio
2022 (duemilaventidue) in sei rate mensili con mezzi di pagamento che garantiscono la tracciabilità dei flussi bancari.”.
Dopo aver premesso che le banche hanno liberato il dalle fideiussioni prestate in data 28 ottobre Pt_1
2022, ha dedotto che i resistenti, in base al chiaro disposto contrattuale, avrebbero dovuto versare la somma di € 12.000,00 in sei rate da € 2000,00 l'una, la prima da pagarsi entro il 5 luglio 2022. Sennonché, dal momento che le parti acquirenti hanno provveduto al pagamento di soli € 8.000, con le seguenti modalità e
2 tempistiche: € 4000,00 il 23 agosto 2022; € 2000,00 l'8 settembre e € 2000,00 l'11 ottobre 2022, ha dedotto di essere ancora creditore della somma di € 4000,00, a titolo di rischio fideiussorio.
Inoltre, premesso che per alcune delle rate pagate il versamento è avvenuto in ritardo, ha chiesto il pagamento delle seguenti somme a titolo di penale: - € 38.000 per il ritardo relativo al primo ed al secondo versamento mensile di € 2000,00 (dal 20 luglio fino al 28 agosto); € 172000,00 per il ritardo nel pagamento dei ratei di novembre e dicembre (a partire dal 20 novembre fino al giorno del deposito del ricorso) oltre le somme maturande fino all'effettivo pagamento degli ulteriori € 4000,00 ancora dovuti.
Si sono costituiti in giudizio e , in proprio e in qualità di CP_2 Parte_2 amministratori e legali rappresentanti pro-tempore della eccependo, preliminarmente, il Controparte_1 difetto di legittimazione passiva della per non avere, quest'ultima, assunto alcun impegno Controparte_1 nei confronti de ricorrente.
Nel merito hanno chiesto il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto.
In particolare, quanto alla richiesta di pagamento della somma di € 4.000,00, ne hanno evidenziato la non dovutezza, stante l'avvenuta liberazione del fideiussore in data 28 ottobre 2022.
Infine, sull'assunto di avere correttamente provveduto al pagamento della rata Irfis, a garanzia della quale era stata prevista la penale, hanno così concluso: “Voglia l'adito Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, per tutti i motivi evidenziati in narrativa, così provvedere:
- rigettare le domande di siccome inammissibili e infonda-te; Parte_1
- condannare al pagamento in favore di ciascuno dei convenuti delle spese e dei Parte_1 compensi di giudizio, oltre accessori come per legge;
- condannare , ai sensi dell'art. 96, comma 1 e/o comma 3, c.p.c., al pagamento Parte_1 in favore di ciascuno dei convenuti di una somma equitativamente determinata”.
Il tribunale, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato per la discussione davanti al Collegio ex art. 275 bis c.p.c. l'udienza del 27.11.2024, poi rinviata all'udienza dell'11.12.2024, previa concessione dei termini per il deposito degli atti di precisazione delle conclusioni e delle note conclusionali, a seguito della quale ha riservato la decisione.
------------------
2. Parte ricorrente ha agito in giudizio assumendo di essere creditrice della somma di € 4.000,00 per il rischio fideiussorio assunto dai resistenti con il contratto di cessione delle quote di partecipazione al capitale della stipulato tra le parti in data 25 gennaio 2022, nonché della somma dovuta a titolo di penale CP_1 per il per il ritardo o mancato pagamento delle rate relative al suddetto rischio fideiussorio.
Ed invero, assume il ricorrente che secondo quanto previsto dal citato contratto di cessione, i resistenti avrebbero dovuto versare al la somma di euro 12.000,00, da corrispondere anticipatamente a decorrere Pt_1 dal 5 luglio 2022, in sei rate da € 2000,00 ciascuna- obbligo espressamente previsto all'art. 8, per il caso in cui non fosse stata estinta la fideiussione prestata da parte alienante. E pertanto, premesso che i resistenti hanno provveduto al pagamento di soli € 8.000, con le seguenti modalità e tempistiche: € 4000,00 il 23 agosto 2022; € 2000,00 l'8 settembre e € 2000,00 l'11 ottobre 2022, ha dedotto di essere creditore della
3 somma di € 4.000,00.
Inoltre, considerato che per alcune delle rate pagate il versamento è avvenuto in ritardo, ha chiesto altresì la condanna dei resistenti al pagamento delle somme dovute a titolo di penale, così quantificate: 1) euro 38.000,00 per il ritardo relativo al primo ed al secondo versamento mensile di € 2000,00 (dal 20 luglio fino al 28 agosto all. 5 al ricorso introduttivo); 2) euro 172.000,00 per il ritardo nel pagamento dei ratei di novembre e dicembre (a partire dal 20 novembre fino al giorno del deposito del ricorso) oltre le somme maturande fino all'effettivo pagamento degli ulteriori € 4000,00 ancora dovuti.
Così ricostruita la vicenda, al fine di vagliare la fondatezza della domanda attorea, occorre prendere le mosse dal suddetto contratto di cessione del 25/01/2022, con cui il ha ceduto le quote della società Pt_1 CP_ ai signori e . CP_1 Parte_2
In particolare, per quanto qui di interesse, mette conto rilevare che l'art. 8 del citato contratto espressamente prevede che “…Le parti acquirenti solidalmente tra loro si obbligano ad attivarsi presso gli istituti di credito "IRFIS" e "Banca Agricola Popolare di Ragusa", affinché tutte le garanzie personali prestate dalla parte alienante a favore della società " vengano Parte_1 Controparte_1 integralmente assunte dalle stesse liberando da ogni obbligazione la parte alienate entro il 31 (trentuno) dicembre 2022 (duemilaventidue).
Le parti acquirenti consegnano alla parte alienante la ricevuta di pagamento della rata di mutuo, contratto dalla società, in scadenza il giorno 1 (uno) gennaio 2022 (duemilaventidue).
La parte acquirente, come promessa del fatto del terzo " , si obbliga a far Controparte_1 corrispondere alla parte alienante la somma di euro 24.000,00 (ventiquattromila virgola zero zero) per
l'anno 2022 (duemilaventidue) quale onere finanziario per la fideiussione prestata dalla parte alienante.
Qualora le garanzie bancarie prestate dalla parte alienante non venissero estinte entro l'anno 2022
(duemilaventidue), liberando lo stesso da qualsiasi vincolo fideiussorio, a decorrere Parte_1 dal gennaio 2023 (duemilaventitre) e comunque sino alla definitiva estinzione di detta garanzia, le parti acquirenti, solidalmente tra loro, saranno tenute a corrispondere, a titolo di rimborso dell'onere finanziario sostenuto dalla parte alienante, per il mantenimento della fideiussione, l'importo di euro 24.000,00
(ventiquattromila virgola zero zero) annui da pagare in 12 (dodici) rate mensili di euro 2.000,00 (duemila virgola zero zero) ognuna da corrispondere con mezzi di pagamento che garantiscono la tracciabilità dei flussi bancari, entro il 15 (quindici) gennaio 2023 (duemilaventitre) e così avverrà per gli anni successivi e fino all'estinzione o delle fideiussioni o dei prestiti bancari.
A decorrere dall'1 (uno) luglio 2022 (duemilaventidue), giorno di scadenza della rata del mutuo concesso dalla Banca IRFIS, se non verrà estinta la fideiussione prestata dalla parte alienante, nei confronti del detto istituto di credito, le parti acquirenti forniranno antro il 5 (cinque) luglio 2022 (duemilaventidue) una
contro
-garanzia fideiussoria bancaria e/o assicurativa a prima escussione, a garanzia di quella prestata dalla parte alienante di importo pari e con le medesime condizioni contrattuali. Parte_1
In via alternativa le parti acquirenti, solidalmente tra loro, si obbligano a retribuire il rischio fideiussorio della parte alienante con il pagamento di un importo di euro 12.000,00 Parte_1
4 (dodicimila virgola zero zero) da corrispondere anticipatamente a decorrere dal 5 (cinque) luglio 2022
(duemilaventidue) in sei rate mensili con mezzi di pagamento che garantiscono la tracciabilità dei flussi bancari…”.
Tanto premesso, deve ritenersi pacifico in quanto non oggetto di contestazione tra le parti, che i resistenti abbiano provveduto al pagamento del prezzo previsto in contratto per la cessione delle quote, nonché al versamento dell'intero onere finanziario fideiussorio per l'anno 2022, pari a €. 24.000,00, come previsto in contratto. Così come pacifica tra le parti è la circostanza relativa all'avvenuta liberazione dalle fideiussioni in data 28 ottobre 2022.
2.1. Orbene, venendo ora ad esaminare la domanda relativa al pagamento della somma di euro
4.000,00 a titolo di rischio fideiussorio, giova osservare quanto segue.
Il contratto di cessione prevede al citato art. 8 l'obbligo di liberazione dalla garanzia entro il 31 dicembre 2022, stabilendo che a decorrere dall'1 luglio 2022, giorno di scadenza della rata del mutuo concesso dalla Banca IRFIS, se non verrà estinta la fideiussione prestata dalla parte alienante, nei confronti del detto istituto di credito, “le parti acquirenti forniranno entro il 5 (cinque) luglio 2022 (duemilaventidue) una
contro
-garanzia fideiussoria bancaria e/o assicurativa a prima escussione, a garanzia di quella prestata dalla parte alienante di importo pari e con le medesime condizioni contrattuali”, Parte_1 ovvero, in alternativa, è stato previsto l'obbligo per le parti acquirenti di retribuire il rischio fideiussorio dell'alienante, mediante il pagamento di un importo di euro 12.000,00 da corrispondere in sei rate mensili a decorrere dal 5 luglio 2022.
È evidente, pertanto, che la suddetta obbligazione di pagamento costituisca la controprestazione al rischio assunto dal fideiussore. Ne deriva che una volta avvenuta la liberazione del fideiussore viene meno la giustificazione causale del suddetto pagamento.
Tale interpretazione, ad avviso del Tribunale, trova conferma anche nella stessa formulazione letterale del contratto e, in particolare, nella parte in cui si subordina alla mancata estinzione della fideiussione prestata da parte alienante, la previsione di una contro garanzia, ovvero, in alternativa, la retribuzione del rischio fideiussorio nei termini ivi stabiliti.
Ciò posto, considerato che la suddetta liberazione è avvenuta in data 28 ottobre 2022 e che i resistenti hanno allegato e provato di aver pagato le rate relative al rischio fideiussorio fino al mese di ottobre 2022
(circostanza allegata anche da parte ricorrente e, pertanto, pacifica), nessun inadempimento può essere loro ascritto in relazione al mancato pagamento delle mensilità di novembre e dicembre 2022. Il diritto del ricorrente al pagamento delle somme dovute a titolo di rischio fideiussorio deve ritenersi estinto con la liberazione del fideiussore.
Del resto, le parti acquirenti hanno correttamente adempiuto all'impegno assunto con il contratto di cessione del 25.01.2022, al cui art. 8 era previsto che “Le parti acquirenti solidalmente tra loro si obbligano ad attivarsi presso gli istituti di credito "IRFIS" e "Banca Agricola Popolare di Ragusa", affinché tutte le garanzie personali prestate dalla parte alienante a favore della società " Parte_1 CP_1
vengano integralmente assunte dalle stesse liberando da ogni obbligazione la parte alienante entro il
[...]
5 31 (trentuno) dicembre 2022 (duemilaventidue).”
2.2. Per quanto concerne la richiesta di pagamento della penale, giova preliminarmente osservare che il summenzionato contratto di cessione del 25.1.2022, prevede altresì l'applicazione di una penale per il caso di tardivo pagamento delle rate del mutuo stipulato con l'istituto bancario Irfis.
Ed invero, all'art. 8, capoverso 11, è espressamente previsto che “Nel caso in cui le rate del mutuo per il quale la parte alienante ha prestato garanzia, non saranno pagate nei termini Parte_1 previsti dall'istituto bancario Irfis, così pregiudicando la posizione del garante Parte_1 saranno applicate le penali come segue:
1. se la rata non verrà pagata entro 15 (quindici) giorni dalla data di scadenza, per ogni giorno successivo sarà applicata una penale di euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) al giorno che dovrà essere versata, con cadenza giornaliera, dalle parti acquirenti solidalmente tra loro.
2. nell'ipotesi di mancato pagamento di una delle rate dei prezzi e/o degli oneri finanziari e/o del rischio fideiussorio, così come sopra convenuti, le parti acquirenti, solidalmente tra loro dovranno versare la somma di euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) al giorno a far data dal quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza delle rate dovute e non pagate e per il mancato pagamento della rata di mutuo IRFIS a far data dal giorno successivo alla data di scadenza dell'onere fideiussorio e del rischio fideiussorio e fino all'adempimento dell'obbligazione pecuniaria assunta e rimasta inevasa”.
Ciò posto, osserva il Collegio che, come evidenziato da parte resistente, effettivamente, dal tenore letterale del contratto, si evince che la penale sia prevista solo per il tardivo e/o mancato pagamento delle rate del mutuo per il quale l'odierno ricorrente ha prestato garanzia.
Cionondimeno, il ricorrente ritiene che la suddetta penale sia dovuta anche in caso di mancato e/o tardivo pagamento delle somme dovute a titolo di rischio fideiussorio dal momento che al punto 2 è espressamente previsto che “nell'ipotesi di mancato pagamento di una delle rete dei prezzi e/o degli oneri finanziari e/o del rischio fideiussorio, così come sopra convenuti, le parti acquirenti, solidalmente tra loro dovranno versare la somma di euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) al giorno a far data dal quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza delle rate dovute e non pagate…”.
Tuttavia, ad avviso del Collegio, la suddetta previsione deve essere letta unitamente alla premessa sopra richiamata secondo cui “Nel caso in cui le rate del mutuo per il quale la parte alienante
[...] ha prestato garanzia, non saranno pagate nei termini previsti dall'istituto bancario Irfis, così Parte_1 pregiudicando la posizione del garante saranno applicate le penali come segue:…” - Parte_1 della quale, infatti, costituisce una specificazione. Nel senso che solo in caso di mancato e/o tardivo pagamento delle rate del mutuo, le parti acquirenti saranno tenute a versare la somma di euro 1.000,00 anche per ogni giorno di ritardo nel pagamento delle rate dei prezzi e/o degli oneri finanziari e/o del rischio fideiussorio, a partire dal quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza delle rate dovute e non pagate, oltre alla penale dovuta per il mancato pagamento della rata di mutuo Irfis.
A tali conclusioni si perviene in esito ad un'interpretazione complessiva delle clausole (art. 1363 c.c.).
Né, del resto, sarebbe ragionevole una diversa interpretazione, dal momento che svuoterebbe
6 completamente di significato il capoverso 11 dell'art. 8, nella parte in cui collega l'applicazione della penale al pregiudizio subito dal garante per il mancato pagamento delle rate del mutuo. Parte_1
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso va rigettato, con assorbimento di ogni altra questione dedotta dalle parti in omaggio al noto principio della ragione più liquida.
3. Non sussistono, infine, i presupposti di legge per la condanna del ricorrente per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
Infatti, perché ricorrano i presupposti della responsabilità aggravata, occorre dimostrare l'elemento soggettivo richiesto dalla norma sopra citata e, in particolare, l'abuso del processo e la natura meramente dilatoria e defatigatoria delle esperite azioni.
Nel caso di specie, ancorchè infondati, i motivi di ricorso e, quindi, le relative domande, per le ragioni sopra esposte, non risultano manifestamente pretestuose e, quindi, espressione di un uso abusivo e strumentale del processo.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte ricorrente e si liquidano in dispositivo secondo i parametri medi del D.M. 55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022, previsti per tutte le fasi del processo per le cause di valore indeterminabile di complessità bassa e con l'aumento previsto per la difesa di più parti aventi la medesima posizione processuale.
p.q.m.
il Tribunale di Catanzaro, Sezione Specializzata Imprese, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando nella causa civile di primo grado, indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
I) rigetta il ricorso;
II) condanna parte ricorrente al pagamento in favore dei resistenti delle spese di lite, che liquida in €
12.185,60, oltre spese generali (15%), IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio dell'11 dicembre 2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Petrolo Dott.ssa Adele Ferraro
7