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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 09/01/2025, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3419/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA tra
Parte_1
PARTE ATTRICE
e
Controparte_1
PARTE CONVENUTA
Oggi 9 gennaio 2025 ad ore 13,01 innanzi al dott. Alessandro Ghelardini, sono comparsi:
l'avv. Niccolò Martelli Calvelli in sost avv ROLANDO CIRO e avv. Laudadio per Pt_1
Nessuno per . Controparte_1
Il Giudice invita il difensore alla discussione.
Il difensore discute brevemente la causa, riportandosi agli atti e rinunciano a presenziare alla lettura del provvedimento, allontanandosi.
Il Giudice all'esito della Camera di Consiglio pronuncia ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA dandone lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
OGGETTO: occupazione senza titolo di immobile
1 Con atto di citazione ritualmente notificato l' , rappresentato dalla ha Pt_1 Parte_2
convenuto in giudizio i signori e al fine di ottenerne Controparte_1 CP_2
l'accertamento dell'occupazione senza titolo dell'immobile di seguito indicato con condanna all'immediato rilascio ed al risarcimento del danno, con il favore delle spese di lite.
A fondamento della pretesa l' ha allegato di essere proprietario piena dell'immobile sito in Pt_1
Firenze via Monteverdi 72, scala U, Int. 5 piano 1, meglio descritto in atti, in qualità di successore universale ex lege n. 289/2002 di per avere quest'ultimo acquistato il cespite con atto CP_3
notarile del che ha prodotto.
Ha aggiunto che i convenuti avevano abusivamente occupato l'appartamento nell'ottobre 2021 e che per tale fatto era stata sporta denuncia querela da cui era scaturita citazione dei convenuti a giudizio penale (proc. pen 2422/2022 RGNR).
Ha infine affermato che l'indisponibilità dell'immobile cagionava all' un danno da Pt_1
determinarsi con riferimento al suo valore locativo.
Attivato ritualmente il contraddittorio nei confronti di , il convenuto non si costituiva in CP_1
giudizio.
Dopo il deposito delle memoria ex art. 171 ter c.p.c. all'udienza 12.12.2023 l' ha rinunciato Pt_1 agli atti nei confronti di essendo risultato che la stessa aveva lasciato l'immobile ed è stata CP_2 dichiarata l'estinzione del giudizio limitatamente alla sua posizione.
L'ufficio ha quindi invitato parte attrice a precisare la natura della domanda proposta (reale o personale) e l'attore ha dichiarato di aver proposto domanda personale, domanda comunque da accogliersi anche assumendone, in ipotesi, la nartura reale (rivendica).
La causa è stata istruita solo in via documentale essendosi respinte le istanze di interrogatiorio formale e di CTU avanzate.
ha quindi precisato le conclusioni, insistendo nell'originaria richiesta. Pt_1
:::::::::::::::::::::::::
1) La qualificazione della domanda di rilascio: rivendica o azione personale?
Secondo consolidata giurisprudenza le azioni di rivendicazione e di restituzione hanno in comune il medesimo scopo pratico, e cioè ottenere la disponibilità materiale di un bene da colui che lo detiene.
2 Le due azioni, peraltro, si distinguono per fattispecie costitutiva, in quanto, nella prima, viene in rilievo il diritto di proprietà di cui è invocata tutela, mentre nella seconda la violazione di un rapporto obbligatorio in forza del quale il soggetto passivo è tenuto al rilascio del bene nei confronti dell'attore.
La diversità delle domande implica anche un diverso regime dell'onere probatorio, perché in caso di rivendicazione l'attore deve dare la cosiddetta probatio diabolica, e cioè non solo documentare l'esistenza di un'eventuale acquisto a titolo derivativo (esempio: contratto di compravendita ovvero accettazione di eredità ecc.), ma soprattutto fornire la prova del perfezionamento di una fattispecie di acquisto a titolo originario, acquisto che di solito deriva dall'usucapione, eventualmente abbreviata, e maturata anche mediante l'operare dei meccanismi dell'accessione e della unione dei possessi (art. 1146
c.c.).
Nel caso dell'azione personale di restituzione, invece, l'attore deve, in ottemperanza ai principi generali sul riparto dell'onere probatorio nei rapporti obbligatori, fornire la prova del titolo che costituisce l'obbligazione di dare ed allegare l'inadempimento a tale obbligo da parte del debitore, restando a carico del medesimo l'onere di provare l'adempimento ovvero la non imputabilità dello stesso (arg. Art.
1218 c.c.).
In passato, vi sono stati contrasti di giurisprudenza circa la proponibilità da parte del proprietario, in luogo dell'azione di rivendica ed al fine di sottrarsi al gravoso onere probatorio di cui si è detto, dell'azione personale di restituzione. Ciò non solo quando l'obbligo restitutorio trovasse fondamento in apposito contratto (esempio: contratto di locazione scaduto ovvero risolto, comodato ecc.) ma anche nei casi in cui l'occupazione del bene fosse avvenuta al di fuori di un qualsivoglia rapporto contrattuale con la mente diritto.
Sul punto, ritiene il giudicante preferibile l'orientamento negativo, che ha trovato ormai da anni autorevole riconoscimento nella giurisprudenza di legittimità, e di cui si vuole dar seguito in questa sede.
Come osservato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione “l'azione personale di restituzione è destinata a ottenere l'adempimento di un'obbligazione di ritrasferire una cosa che è stata in precedenza volontariamente trasmessa dall'attore al convenuto in forza di un titolo negoziale…(omissis) Essa pertanto non può surrogare l'azione di rivendicazione con elusione del relativo rigoroso onere probatorio quando la condanna al rilascio o alla consegna viene chiesta nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo” (sent. N.
7305/2014).
3 In tal caso, infatti la domanda ha evidente natura reale, essendo la proprietà un diritto tutelato erga omnes. Come ha osservato la Suprema Corte “la tesi opposta comporta la sostanziale vanificazione dell'azione di rivendicazione, il cui campo di applicazione resterebbe praticamente azzerato se si potesse esercitare un'azione personale di restituzione nei confronti del detentore sine titulo”.
Da disattendere è invece la giurisprudenza di legittimità citata da parte attrice, ove era stato affermato che “la domanda di restituzione di un bene, fondata sull'arbitraria disponibilità materiale da parte del convenuto, non accompagnata dalla contestuale richiesta di accertamento del diritto reale di proprietà su di esso, esula dall'ambito delle azioni reali perché non può esser qualificabile come rivendica, bensì come azione personale di rilascio o di restituzione…” (ex plurimis Cass. Civ., 17 gennaio 2011, n. 884; Cass. Civ., 23 dicembre 2010, n. 26003; Cass. Civ., 9 dicembre 2010, n. 24921).
Trattasi infatti di opzione interpretativa precedente al citato intervento regolatore delle SSUU e quindi superata da esso.
::::::::::::::::::::::::::::::::::
Venendo alla presente fattispecie non può dubitarsi che l'attore abbia in sostanza esercitato un'azione di rivendicazione (oltre alla domanda risarcitoria).
Dalle stesse allegazioni di parte attrice si evince l'assenza di un qualsiasi titolo negoziale legittimante l'originaria immissione nella materiale detenzione dell'immobile in favore del convenuto.
In applicazione del principio di diritto di cui sopra era, quindi, onere dell'attore fornire la prova dell'esistenza della proprietà, e quindi di un acquisto a titolo originario di essa.
Tale prova non è stata fornita.
Agli atti vi è esclusivamente copia del contratto notarile di acquisto in data 8.9.1960 da parte dell'allora cui l' è succeduto ex lege n. 289/02. CP_3 Pt_1
Non è stato peraltro neanche allegato se l'acquisto è stato trascritto, cosicché è da escludere che possa ricorrere usucapione abbreviata decennale.
doveva pertanto provare l'esistenza di un possesso ultraventennale. Pt_1
L'inizio del possesso può ritenersi provato con il suddetto titolo negoziale da cui si evince per espressa dichiarazione delle parti che il possesso dell'immobile venne conferito contestualmente all'atto.
Manca però la prova del possesso successivo, ovvero di quello attuale.
4 Incidentalmente va solo evidenziato che l'interrogatorio formale richiesto dall'attore non sarebbe utile allo scopo, in quanto semplicemente diretto a provocare confessione circa l'avvenuta occupazione arbitraria dell'immobile da parte dei convenuti.
D'altra parte, va osservato, che non può essere oggetto di confessione la circostanza che l'immobile sia di proprietà dell' trattandosi non di questione di fatto su cui la confessione può vertere, bensì di Pt_1
diritto.
Allo stesso tempo è da disattendere l'argomentazione difensiva dell'attrice dell'attore, secondo cui lo stesso sarebbe dispensato dall'onere di provare la proprietà, in mancanza di contestazione specifica da parte del convenuto ai sensi dell'articolo 115 del codice di procedura civile.
In realtà, è proprio la norma sopracitata a prevedere espressamente che il principio di non contestazione opera in caso di “parte costituita”.
Nella fattispecie, pertanto la disposizione è impropriamente richiamata, perché il convenuto è restato contumace.
D'altra parte, è noto che secondo le regole del nostro ordinamento processuale, salvo casi eccezionalissimi (esempio: procedimento di convalida di sfratto ex artt. 667 e ss c.p.c.) la non costituzione del convenuto non dispensa l'attore dal fornire la prova infatti costitutivi della sua pretesa.
In conclusione, atteso il difetto di prova, la domanda attorea va respinta.
Ne segue il rigetto anche della domanda risarcitoria consequenzialmente proposta.
2) Le spese di lite
Nulla per le spese di procedimento, essendo il convenuto restato contumace.
P.Q.M.
Il tribunale ordinario di Firenze, seconda sezione civile in composizione monocratica, così provvede:
1) RESPINGE le domande della parte attrice;
2) Nulla per le spese di lite.
Il Giudice dott. Alessandro Ghelardini
Nota
5 La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA tra
Parte_1
PARTE ATTRICE
e
Controparte_1
PARTE CONVENUTA
Oggi 9 gennaio 2025 ad ore 13,01 innanzi al dott. Alessandro Ghelardini, sono comparsi:
l'avv. Niccolò Martelli Calvelli in sost avv ROLANDO CIRO e avv. Laudadio per Pt_1
Nessuno per . Controparte_1
Il Giudice invita il difensore alla discussione.
Il difensore discute brevemente la causa, riportandosi agli atti e rinunciano a presenziare alla lettura del provvedimento, allontanandosi.
Il Giudice all'esito della Camera di Consiglio pronuncia ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA dandone lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
OGGETTO: occupazione senza titolo di immobile
1 Con atto di citazione ritualmente notificato l' , rappresentato dalla ha Pt_1 Parte_2
convenuto in giudizio i signori e al fine di ottenerne Controparte_1 CP_2
l'accertamento dell'occupazione senza titolo dell'immobile di seguito indicato con condanna all'immediato rilascio ed al risarcimento del danno, con il favore delle spese di lite.
A fondamento della pretesa l' ha allegato di essere proprietario piena dell'immobile sito in Pt_1
Firenze via Monteverdi 72, scala U, Int. 5 piano 1, meglio descritto in atti, in qualità di successore universale ex lege n. 289/2002 di per avere quest'ultimo acquistato il cespite con atto CP_3
notarile del che ha prodotto.
Ha aggiunto che i convenuti avevano abusivamente occupato l'appartamento nell'ottobre 2021 e che per tale fatto era stata sporta denuncia querela da cui era scaturita citazione dei convenuti a giudizio penale (proc. pen 2422/2022 RGNR).
Ha infine affermato che l'indisponibilità dell'immobile cagionava all' un danno da Pt_1
determinarsi con riferimento al suo valore locativo.
Attivato ritualmente il contraddittorio nei confronti di , il convenuto non si costituiva in CP_1
giudizio.
Dopo il deposito delle memoria ex art. 171 ter c.p.c. all'udienza 12.12.2023 l' ha rinunciato Pt_1 agli atti nei confronti di essendo risultato che la stessa aveva lasciato l'immobile ed è stata CP_2 dichiarata l'estinzione del giudizio limitatamente alla sua posizione.
L'ufficio ha quindi invitato parte attrice a precisare la natura della domanda proposta (reale o personale) e l'attore ha dichiarato di aver proposto domanda personale, domanda comunque da accogliersi anche assumendone, in ipotesi, la nartura reale (rivendica).
La causa è stata istruita solo in via documentale essendosi respinte le istanze di interrogatiorio formale e di CTU avanzate.
ha quindi precisato le conclusioni, insistendo nell'originaria richiesta. Pt_1
:::::::::::::::::::::::::
1) La qualificazione della domanda di rilascio: rivendica o azione personale?
Secondo consolidata giurisprudenza le azioni di rivendicazione e di restituzione hanno in comune il medesimo scopo pratico, e cioè ottenere la disponibilità materiale di un bene da colui che lo detiene.
2 Le due azioni, peraltro, si distinguono per fattispecie costitutiva, in quanto, nella prima, viene in rilievo il diritto di proprietà di cui è invocata tutela, mentre nella seconda la violazione di un rapporto obbligatorio in forza del quale il soggetto passivo è tenuto al rilascio del bene nei confronti dell'attore.
La diversità delle domande implica anche un diverso regime dell'onere probatorio, perché in caso di rivendicazione l'attore deve dare la cosiddetta probatio diabolica, e cioè non solo documentare l'esistenza di un'eventuale acquisto a titolo derivativo (esempio: contratto di compravendita ovvero accettazione di eredità ecc.), ma soprattutto fornire la prova del perfezionamento di una fattispecie di acquisto a titolo originario, acquisto che di solito deriva dall'usucapione, eventualmente abbreviata, e maturata anche mediante l'operare dei meccanismi dell'accessione e della unione dei possessi (art. 1146
c.c.).
Nel caso dell'azione personale di restituzione, invece, l'attore deve, in ottemperanza ai principi generali sul riparto dell'onere probatorio nei rapporti obbligatori, fornire la prova del titolo che costituisce l'obbligazione di dare ed allegare l'inadempimento a tale obbligo da parte del debitore, restando a carico del medesimo l'onere di provare l'adempimento ovvero la non imputabilità dello stesso (arg. Art.
1218 c.c.).
In passato, vi sono stati contrasti di giurisprudenza circa la proponibilità da parte del proprietario, in luogo dell'azione di rivendica ed al fine di sottrarsi al gravoso onere probatorio di cui si è detto, dell'azione personale di restituzione. Ciò non solo quando l'obbligo restitutorio trovasse fondamento in apposito contratto (esempio: contratto di locazione scaduto ovvero risolto, comodato ecc.) ma anche nei casi in cui l'occupazione del bene fosse avvenuta al di fuori di un qualsivoglia rapporto contrattuale con la mente diritto.
Sul punto, ritiene il giudicante preferibile l'orientamento negativo, che ha trovato ormai da anni autorevole riconoscimento nella giurisprudenza di legittimità, e di cui si vuole dar seguito in questa sede.
Come osservato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione “l'azione personale di restituzione è destinata a ottenere l'adempimento di un'obbligazione di ritrasferire una cosa che è stata in precedenza volontariamente trasmessa dall'attore al convenuto in forza di un titolo negoziale…(omissis) Essa pertanto non può surrogare l'azione di rivendicazione con elusione del relativo rigoroso onere probatorio quando la condanna al rilascio o alla consegna viene chiesta nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo” (sent. N.
7305/2014).
3 In tal caso, infatti la domanda ha evidente natura reale, essendo la proprietà un diritto tutelato erga omnes. Come ha osservato la Suprema Corte “la tesi opposta comporta la sostanziale vanificazione dell'azione di rivendicazione, il cui campo di applicazione resterebbe praticamente azzerato se si potesse esercitare un'azione personale di restituzione nei confronti del detentore sine titulo”.
Da disattendere è invece la giurisprudenza di legittimità citata da parte attrice, ove era stato affermato che “la domanda di restituzione di un bene, fondata sull'arbitraria disponibilità materiale da parte del convenuto, non accompagnata dalla contestuale richiesta di accertamento del diritto reale di proprietà su di esso, esula dall'ambito delle azioni reali perché non può esser qualificabile come rivendica, bensì come azione personale di rilascio o di restituzione…” (ex plurimis Cass. Civ., 17 gennaio 2011, n. 884; Cass. Civ., 23 dicembre 2010, n. 26003; Cass. Civ., 9 dicembre 2010, n. 24921).
Trattasi infatti di opzione interpretativa precedente al citato intervento regolatore delle SSUU e quindi superata da esso.
::::::::::::::::::::::::::::::::::
Venendo alla presente fattispecie non può dubitarsi che l'attore abbia in sostanza esercitato un'azione di rivendicazione (oltre alla domanda risarcitoria).
Dalle stesse allegazioni di parte attrice si evince l'assenza di un qualsiasi titolo negoziale legittimante l'originaria immissione nella materiale detenzione dell'immobile in favore del convenuto.
In applicazione del principio di diritto di cui sopra era, quindi, onere dell'attore fornire la prova dell'esistenza della proprietà, e quindi di un acquisto a titolo originario di essa.
Tale prova non è stata fornita.
Agli atti vi è esclusivamente copia del contratto notarile di acquisto in data 8.9.1960 da parte dell'allora cui l' è succeduto ex lege n. 289/02. CP_3 Pt_1
Non è stato peraltro neanche allegato se l'acquisto è stato trascritto, cosicché è da escludere che possa ricorrere usucapione abbreviata decennale.
doveva pertanto provare l'esistenza di un possesso ultraventennale. Pt_1
L'inizio del possesso può ritenersi provato con il suddetto titolo negoziale da cui si evince per espressa dichiarazione delle parti che il possesso dell'immobile venne conferito contestualmente all'atto.
Manca però la prova del possesso successivo, ovvero di quello attuale.
4 Incidentalmente va solo evidenziato che l'interrogatorio formale richiesto dall'attore non sarebbe utile allo scopo, in quanto semplicemente diretto a provocare confessione circa l'avvenuta occupazione arbitraria dell'immobile da parte dei convenuti.
D'altra parte, va osservato, che non può essere oggetto di confessione la circostanza che l'immobile sia di proprietà dell' trattandosi non di questione di fatto su cui la confessione può vertere, bensì di Pt_1
diritto.
Allo stesso tempo è da disattendere l'argomentazione difensiva dell'attrice dell'attore, secondo cui lo stesso sarebbe dispensato dall'onere di provare la proprietà, in mancanza di contestazione specifica da parte del convenuto ai sensi dell'articolo 115 del codice di procedura civile.
In realtà, è proprio la norma sopracitata a prevedere espressamente che il principio di non contestazione opera in caso di “parte costituita”.
Nella fattispecie, pertanto la disposizione è impropriamente richiamata, perché il convenuto è restato contumace.
D'altra parte, è noto che secondo le regole del nostro ordinamento processuale, salvo casi eccezionalissimi (esempio: procedimento di convalida di sfratto ex artt. 667 e ss c.p.c.) la non costituzione del convenuto non dispensa l'attore dal fornire la prova infatti costitutivi della sua pretesa.
In conclusione, atteso il difetto di prova, la domanda attorea va respinta.
Ne segue il rigetto anche della domanda risarcitoria consequenzialmente proposta.
2) Le spese di lite
Nulla per le spese di procedimento, essendo il convenuto restato contumace.
P.Q.M.
Il tribunale ordinario di Firenze, seconda sezione civile in composizione monocratica, così provvede:
1) RESPINGE le domande della parte attrice;
2) Nulla per le spese di lite.
Il Giudice dott. Alessandro Ghelardini
Nota
5 La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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