TRIB
Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 23/10/2025, n. 1108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 1108 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI LOCRI Comparto lavoro e previdenza
Nella causa iscritta al n RG 986 2022
Il Giudice Richiamato il disposto dell'art. 127 c.p.c., comma 3 c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127-bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza
o sia sostituita dal deposito di note scritte”; Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022; Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
Lette le note scritte tempestivamente depositate dalle parti, ha emesso la seguente
SENTENZA
con motivi contestuali della decisione, nel procedimento avente n. di R.G.: 986/2022
, nata a [...] l'[...] (C.F.: Parte_1 [...]
), rappresentata e difesa dall'Avv. Immacolata E. Garreffa, C.F._1 giusta procura in atti;
ricorrente nei confronti di in persona del leg. rapp. p.t., rappresentato e difeso dall' Avv. Ilaria CP_1
Raffanti, giusta procura in atti;
resistente
Conclusioni : per le parti, come in atti e nelle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
e di cui si espongono le seguenti ragioni in fatto e diritto,
1. Parte ricorrente, con ricorso depositato in data 15/03/2022 adiva l'intestato Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro, chiedendo di “…. sospendere l'esecuzione dell'intimazione di pagamento per cui è causa ed accertare e dichiarare l'infondatezza della pretesa creditoria per i motivi dedotti in narrativa e conseguente disporre l'annullamento dell'impugnata intimazione di pagamento. Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa a favore del procuratore costituito.”;
2. Si costituiva l e chiedeva di rigettare il ricorso perché infondato in CP_1 fatto e in diritto.
3.La domanda è infondata. Dagli atti di causa è emerso l'omessa dichiarazione, nei modelli D.S.U. presentati dalla ricorrente all'Istituto di: 1) proprietà immobiliare posseduta dal marito della ricorrente, , il quale infatti risulta essere co- Persona_1 proprietario di n. 1 stabile ad uso abitativo sito in Reggio Calabria;
2) proprietà di un autocarro (immatricolato il 22.03.1984) e di un veicolo (immatricolato il 13.01.2006) e un motoveicolo (immatricolato il 05.02.1991) di proprietà del marito , coniuge convivente. Persona_1
Ne consegue la correttezza dell'operato dell' , che ha revocato CP_1 legittimamente il reddito di cittadinanza in ragione della mendacità delle dichiarazioni ed informazioni, poste a fondamento dell'istanza amministrativa, riguardanti il requisito del reddito. Ai sensi dell'art.7, co.4, d.l.4/2019, “[...] quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. Alla luce delle considerazioni esposte, la domanda deve essere rigettata.
4. Sussistono giustificati motivi per compensare le spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Locri, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa così provvede:
- rigetta il ricorso. - spese compensate. Provvedimento redatto con l'ausilio del Funzionario AUPP Dott. Alessandro Acri e depositato telematicamente, mediante l'applicativo “Consolle del Magistrato”, in data 23/10/2025
IL GIUDICE
Dott. Enrico Rizzo