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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 16/06/2025, n. 939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 939 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c., pronunzia la presente
S E N T E N Z A nel proc. n. 5961/2024 RG promosso da
Parte_1 con gli avv.ti Gianluca Doro e Veronica Fioretto attore contro
e Controparte_1 CP_2 con l'avv. Anna Gambato convenute
OGGETTO: conto corrente cointestato – azione di restituzione – inesistenza di donazione indiretta – indebito oggettivo – arricchimento senza causa
MOTIVAZIONE
1. espone che, in data 8.06.2017, egli aveva estinto il conto corrente Parte_1
n. CC8000567055 cui era collegato il deposito titoli n. 8000050777757, il tutto per complessivi euro 462.557,92, di cui egli era esclusivo intestatario presso Banca Generali agenzia di
Padova. Tutti tali valori venivano successivamente da lui fatti confluire in un altro corrente aperto presso la stessa Banca e la stessa agenzia: conto corrente cointestato a lui ed alla sorella (convenuta), precisamente il conto corrente n. CC8000671121 al Controparte_1 quale era collegato il nuovo deposito titoli n. 8000050839747; il tutto, alla data del 30.04.2017, portava la complessiva somma di euro 462.397,53 (tra contanti e strumenti finanziari). “Alla fine dell'anno 2018 - prosegue l'attore - i due fratelli decidevano di chiudere il conto cointestato.
La signora ritenendo di averne diritto, pretendeva la metà di quanto Controparte_1 depositato nel conto cointestato e nella gestione titoli collegata. Così in data 12.12.18 la signora disponeva il trasferimento dal deposito cointestato con il fratello Controparte_1
1 al conto cointestato a lei ed alla figlia , acceso presso Credit Parte_1 CP_2
Agricole, di parte degli strumenti finanziari (12.12.2018, ndr) … e della somma di complessivi
€ 146.980,00 mediante tre bonifici (6.12.2018, 9.01.2019 e 4.02.2019, ndr) … La signora in tal modo, si impossessava e trasferiva a sé stessa ed alla figlia Controparte_1 CP_2
la complessiva somma di € 202.405,53 (146.980+55.425,53) in realtà di spettanza del
[...] fratello che aveva conferito, nel conto cointestato con la sorella, l'intera provvista ed i relativi strumenti finanziari, già depositati nel proprio conto personale”. Ciò premesso in punto di fatto,
l'attore , dopo aver ribadito che gli interi valori versati e portati dal conto Parte_1 corrente cointestato provenivano solo ed esclusivamente da lui, nel chiedere la condanna della sorella e della nipote alla restituzione della cit. somma di Controparte_1 CP_2 euro 202.405,53, sostiene che la cointestazione del conto corrente alla sorella era stata da lui effettuata in assenza di animus donandi, con la conseguenza che doveva escludersi trattarsi di donazione indiretta. In subordine - conclude - dovrebbe ritenersi esistente Parte_1 un indebito ai sensi dell'art. 2033 c.c. oppure un arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c..
e resistono. Quest'ultima eccepisce Controparte_1 CP_2 preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva, sostenendo di essere totalmente estranea alla presunta operazione “distrattiva” effettuata – secondo l'attore – solo da sua madre . Quest'ultima afferma che il patrimonio mobiliare di cui all'originario Controparte_1 conto corrente esclusivo dell'attore, non era frutto dell'attività di quest'ultimo, ma proveniva dal patrimonio della madre, (mancata il 2.06.2021), la quale, non condividendo Persona_1 né la scelta della figlia di sposarsi con una certa persona né quella di adottare la figlia di costui, aveva deciso di intestarlo fiduciariamente solo ed esclusivamente all'attore. Di tale intestazione fiduciaria vi era la prova in uno dei vari testamenti olografi redatti dalla , Per_1 precisamente in quello 1.04.2011 (menzionato della transazione 11.01.2023, v. oltre), ove ella aveva dichiarato di aver ceduto all'inizio del 2010 i suoi beni mobili al figlio , il quale da Pt_1 allora li gestiva e di cui ella aveva la procura. Successivamente, tuttavia, la madre stessa, nel
2017, aveva disposto che il suo patrimonio mobiliare venisse intestato anche alla figlia
: ciò che l'attore aveva fatto. Nel dicembre 2018, tale patrimonio era stato CP_1 concordemente diviso a metà tra fratello e sorella, come voluto e dichiarato nella scrittura privata sottoscritta da entrambi il 7.12.2018, con la conseguenza che i tre bonifici ed il trasferimento degli strumenti finanziari erano del tutto legittimi, poiché costituivano semplicemente l'attuazione di detto accordo. Precisa infine che l'11.01.2023 lei ed il fratello avevano sottoscritto una transazione relativa alla successione ereditaria della madre, adempiuta la quale null'altro potevano reciprocamente pretendere.
Nella prima memoria, l'attore replica che i valori depositati sul conto corrente cointestato erano tutti di sua proprietà, come si ricava dal cit. testamento 1.04.2011, in cui la madre aveva dichiarato “di avere ceduto all'inizio del 2010 i miei beni mobili a mio figlio Pt_1
2 he, da allora, li gestisce e di cui ho, a tutt'oggi, la procura. Penso proprio che in questa CP_1 mia decisione, mia figlia non abbia alcunché da obiettare – Le ricordo, comunque, che Pt_2 lei si è appropriata senza preavviso, tout court, della metà del G.P.M. (gestito a Padova da un manager del Credit Suisse), per il solo fatto che, alla morte di mio marito, avevo fatto intestare tale Gestione Patrimoniale ai miei due figli e togliendo il mio nominativo Pt_2 Parte_1
e sostituendolo con quello di mia figlia nell'intestazione dello stesso. So che da viva una persona può disporre del proprio denaro come meglio crede, non così da morta, dato che ci sono norme ben precise inerenti l'eredità, che io ho osservato nel mio testamento olografo”.
L'attore ha poi disconosciuto la sottoscrizione presente sulla cit. scrittura privata 7.12.2018
(doc. 1 conv.), precisando nella terza memoria che il disconoscimento riguarda solo la conformità della copia all'originale ed aggiungendo che “In ogni caso l'attore è consapevole di avere errato a trasferire i propri risparmi in un conto cointestato con la sorella e di averne consentito la divisione, che non ha poi voluto impugnare, finché era in vita la madre, per non farla soffrire nel vedere i figli in causa l'uno contro l'altro … Non è vero che Parte_1 aveva dichiarato di volere prelevare la somma di € 40.000,00 né che abbia voluto dividere il conto con la sorella. Gli era semplicemente detto che, considerato che aveva deciso di cointestare il conto alla sorella, metà di quanto depositato spettava a quest'ultima. A ciò, in allora, si adeguava, ritenendo, erroneamente, che non che vi fosse altra via. Salvo scoprire, in seguito, che poteva opporsi a tale divisione e che, se era in grado di provare la provenienza di quanto depositato e cioè la proprietà dell'intero patrimonio, poteva superare la presunzione di contitolarità. Come poi ha fatto… Le convenute erano determinate ad ottenere la metà di quanto depositato e l'attore era erroneamente convinto, così come la madre qualche anno prima, che non potesse opporsi a tale divisione per effetto della cointestazione del conto… La divisione di quanto depositato è stata subita dall'attore nell'erronea convinzione di non potersi opporre. Tuttavia alle convenute non spettava, in alcun modo, la metà del patrimonio dell'attore, apparendo, in ogni caso, palese il paga-mento dell'indebito”.
2. Respinte tutte le istanze istruttorie in quanto inammissibili e comunque superflue;
precisate le conclusioni;
al termine della discussione, la causa viene ora decisa col rito previsto dall'art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c..
3. Ciò premesso, esclusa la legittimazione passiva di , questo tribunale CP_2 osserva che, come accennato, nella prima memoria l'attore ha significativamente affermato che “In ogni caso l'attore è consapevole di avere errato a trasferire i propri risparmi in un conto cointestato con la sorella e di averne consentito la divisione, che non ha poi voluto impugnare, finché era in vita la madre, per non farla soffrire nel vedere i figli in causa l'uno contro l'altro …
Non è vero che aveva dichiarato di volere prelevare la somma di € 40.000,00 Parte_1 né che abbia voluto dividere il conto con la sorella. Gli era semplicemente detto che, considerato che aveva deciso di cointestare il conto alla sorella, metà di quanto depositato
3 spettava a quest'ultima. A ciò, in allora, si adeguava, ritenendo, erroneamente, che non che vi fosse altra via. Salvo scoprire, in seguito, che poteva opporsi a tale divisione e che, se era in grado di provare la provenienza di quanto depositato e cioè la proprietà dell'intero patrimonio, poteva superare la presunzione di contitolarità. Come poi ha fatto… Le convenute erano determinate ad ottenere la metà di quanto depositato e l'attore era erroneamente convinto, così come la madre qualche anno prima, che non potesse opporsi a tale divisione per effetto della cointestazione del conto… La divisione di quanto depositato è stata subita dall'attore nell'erronea convinzione di non potersi opporre. Tuttavia alle convenute non spettava, in alcun modo, la metà del patrimonio dell'attore, apparendo, in ogni caso, palese il paga-mento dell'indebito”.
Alla luce di tali inequivoche affermazioni dell'attore, va allora senz'altro escluso che la convenuta abbia illecitamente sottratto dal conto corrente cointestato la Controparte_1 cit. complessiva somma di 202.405,53, poiché è lo stesso attore ad ammettere che ciò è avvenuto con il suo consenso e che - sempre con il suo medesimo consenso, ancorché asseritamente viziato da errore - è avvenuta la divisione dell'intero valore portato complessivamente dal conto corrente cointestato. Può qui di considerarsi pacifico che, a prescindere dall'autenticità del cit. doc. 1 conv., il contratto di divisione vi è stato, ancorché in forma meramente orale ed ancorché asseritamente viziato da errore in relazione alla volontà dell'attore: di qui la superfluità di ammettere l'istanza di verificazione dell'autenticità di tale documento. Pertanto, considerando che l'attore non ha mai proposto alcuna domanda di annullamento della divisione per errore, il quale – come noto – deve essere essenziale e riconoscibile ex artt. 1428-1431 c.c., tutte le sue domande giudiziali devono essere respinte
(non potendosi nemmeno trascurare che, considerando l'originaria titolarità materna dei valori in esame, ogni questione relativa a loro dovrebbe in ogni caso considerarsi definitivamente preclusa per effetto della cit. transazione 11.01.2023, v. doc. 4 conv., la quale all'art. 3 ha avuto ad oggetto anche i beni mobili già appartenuti a ). Persona_1
4. Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
P Q M
definitivamente pronunziando, respinge tutte le domande.
Condanna l'attore a rifondere alle convenute le spese di giudizio, liquidate complessivamente in euro 14.103,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge e spese generali.
Padova, 16 giugno 2025
Il giudice dott. Roberto Beghini
4
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c., pronunzia la presente
S E N T E N Z A nel proc. n. 5961/2024 RG promosso da
Parte_1 con gli avv.ti Gianluca Doro e Veronica Fioretto attore contro
e Controparte_1 CP_2 con l'avv. Anna Gambato convenute
OGGETTO: conto corrente cointestato – azione di restituzione – inesistenza di donazione indiretta – indebito oggettivo – arricchimento senza causa
MOTIVAZIONE
1. espone che, in data 8.06.2017, egli aveva estinto il conto corrente Parte_1
n. CC8000567055 cui era collegato il deposito titoli n. 8000050777757, il tutto per complessivi euro 462.557,92, di cui egli era esclusivo intestatario presso Banca Generali agenzia di
Padova. Tutti tali valori venivano successivamente da lui fatti confluire in un altro corrente aperto presso la stessa Banca e la stessa agenzia: conto corrente cointestato a lui ed alla sorella (convenuta), precisamente il conto corrente n. CC8000671121 al Controparte_1 quale era collegato il nuovo deposito titoli n. 8000050839747; il tutto, alla data del 30.04.2017, portava la complessiva somma di euro 462.397,53 (tra contanti e strumenti finanziari). “Alla fine dell'anno 2018 - prosegue l'attore - i due fratelli decidevano di chiudere il conto cointestato.
La signora ritenendo di averne diritto, pretendeva la metà di quanto Controparte_1 depositato nel conto cointestato e nella gestione titoli collegata. Così in data 12.12.18 la signora disponeva il trasferimento dal deposito cointestato con il fratello Controparte_1
1 al conto cointestato a lei ed alla figlia , acceso presso Credit Parte_1 CP_2
Agricole, di parte degli strumenti finanziari (12.12.2018, ndr) … e della somma di complessivi
€ 146.980,00 mediante tre bonifici (6.12.2018, 9.01.2019 e 4.02.2019, ndr) … La signora in tal modo, si impossessava e trasferiva a sé stessa ed alla figlia Controparte_1 CP_2
la complessiva somma di € 202.405,53 (146.980+55.425,53) in realtà di spettanza del
[...] fratello che aveva conferito, nel conto cointestato con la sorella, l'intera provvista ed i relativi strumenti finanziari, già depositati nel proprio conto personale”. Ciò premesso in punto di fatto,
l'attore , dopo aver ribadito che gli interi valori versati e portati dal conto Parte_1 corrente cointestato provenivano solo ed esclusivamente da lui, nel chiedere la condanna della sorella e della nipote alla restituzione della cit. somma di Controparte_1 CP_2 euro 202.405,53, sostiene che la cointestazione del conto corrente alla sorella era stata da lui effettuata in assenza di animus donandi, con la conseguenza che doveva escludersi trattarsi di donazione indiretta. In subordine - conclude - dovrebbe ritenersi esistente Parte_1 un indebito ai sensi dell'art. 2033 c.c. oppure un arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c..
e resistono. Quest'ultima eccepisce Controparte_1 CP_2 preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva, sostenendo di essere totalmente estranea alla presunta operazione “distrattiva” effettuata – secondo l'attore – solo da sua madre . Quest'ultima afferma che il patrimonio mobiliare di cui all'originario Controparte_1 conto corrente esclusivo dell'attore, non era frutto dell'attività di quest'ultimo, ma proveniva dal patrimonio della madre, (mancata il 2.06.2021), la quale, non condividendo Persona_1 né la scelta della figlia di sposarsi con una certa persona né quella di adottare la figlia di costui, aveva deciso di intestarlo fiduciariamente solo ed esclusivamente all'attore. Di tale intestazione fiduciaria vi era la prova in uno dei vari testamenti olografi redatti dalla , Per_1 precisamente in quello 1.04.2011 (menzionato della transazione 11.01.2023, v. oltre), ove ella aveva dichiarato di aver ceduto all'inizio del 2010 i suoi beni mobili al figlio , il quale da Pt_1 allora li gestiva e di cui ella aveva la procura. Successivamente, tuttavia, la madre stessa, nel
2017, aveva disposto che il suo patrimonio mobiliare venisse intestato anche alla figlia
: ciò che l'attore aveva fatto. Nel dicembre 2018, tale patrimonio era stato CP_1 concordemente diviso a metà tra fratello e sorella, come voluto e dichiarato nella scrittura privata sottoscritta da entrambi il 7.12.2018, con la conseguenza che i tre bonifici ed il trasferimento degli strumenti finanziari erano del tutto legittimi, poiché costituivano semplicemente l'attuazione di detto accordo. Precisa infine che l'11.01.2023 lei ed il fratello avevano sottoscritto una transazione relativa alla successione ereditaria della madre, adempiuta la quale null'altro potevano reciprocamente pretendere.
Nella prima memoria, l'attore replica che i valori depositati sul conto corrente cointestato erano tutti di sua proprietà, come si ricava dal cit. testamento 1.04.2011, in cui la madre aveva dichiarato “di avere ceduto all'inizio del 2010 i miei beni mobili a mio figlio Pt_1
2 he, da allora, li gestisce e di cui ho, a tutt'oggi, la procura. Penso proprio che in questa CP_1 mia decisione, mia figlia non abbia alcunché da obiettare – Le ricordo, comunque, che Pt_2 lei si è appropriata senza preavviso, tout court, della metà del G.P.M. (gestito a Padova da un manager del Credit Suisse), per il solo fatto che, alla morte di mio marito, avevo fatto intestare tale Gestione Patrimoniale ai miei due figli e togliendo il mio nominativo Pt_2 Parte_1
e sostituendolo con quello di mia figlia nell'intestazione dello stesso. So che da viva una persona può disporre del proprio denaro come meglio crede, non così da morta, dato che ci sono norme ben precise inerenti l'eredità, che io ho osservato nel mio testamento olografo”.
L'attore ha poi disconosciuto la sottoscrizione presente sulla cit. scrittura privata 7.12.2018
(doc. 1 conv.), precisando nella terza memoria che il disconoscimento riguarda solo la conformità della copia all'originale ed aggiungendo che “In ogni caso l'attore è consapevole di avere errato a trasferire i propri risparmi in un conto cointestato con la sorella e di averne consentito la divisione, che non ha poi voluto impugnare, finché era in vita la madre, per non farla soffrire nel vedere i figli in causa l'uno contro l'altro … Non è vero che Parte_1 aveva dichiarato di volere prelevare la somma di € 40.000,00 né che abbia voluto dividere il conto con la sorella. Gli era semplicemente detto che, considerato che aveva deciso di cointestare il conto alla sorella, metà di quanto depositato spettava a quest'ultima. A ciò, in allora, si adeguava, ritenendo, erroneamente, che non che vi fosse altra via. Salvo scoprire, in seguito, che poteva opporsi a tale divisione e che, se era in grado di provare la provenienza di quanto depositato e cioè la proprietà dell'intero patrimonio, poteva superare la presunzione di contitolarità. Come poi ha fatto… Le convenute erano determinate ad ottenere la metà di quanto depositato e l'attore era erroneamente convinto, così come la madre qualche anno prima, che non potesse opporsi a tale divisione per effetto della cointestazione del conto… La divisione di quanto depositato è stata subita dall'attore nell'erronea convinzione di non potersi opporre. Tuttavia alle convenute non spettava, in alcun modo, la metà del patrimonio dell'attore, apparendo, in ogni caso, palese il paga-mento dell'indebito”.
2. Respinte tutte le istanze istruttorie in quanto inammissibili e comunque superflue;
precisate le conclusioni;
al termine della discussione, la causa viene ora decisa col rito previsto dall'art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c..
3. Ciò premesso, esclusa la legittimazione passiva di , questo tribunale CP_2 osserva che, come accennato, nella prima memoria l'attore ha significativamente affermato che “In ogni caso l'attore è consapevole di avere errato a trasferire i propri risparmi in un conto cointestato con la sorella e di averne consentito la divisione, che non ha poi voluto impugnare, finché era in vita la madre, per non farla soffrire nel vedere i figli in causa l'uno contro l'altro …
Non è vero che aveva dichiarato di volere prelevare la somma di € 40.000,00 Parte_1 né che abbia voluto dividere il conto con la sorella. Gli era semplicemente detto che, considerato che aveva deciso di cointestare il conto alla sorella, metà di quanto depositato
3 spettava a quest'ultima. A ciò, in allora, si adeguava, ritenendo, erroneamente, che non che vi fosse altra via. Salvo scoprire, in seguito, che poteva opporsi a tale divisione e che, se era in grado di provare la provenienza di quanto depositato e cioè la proprietà dell'intero patrimonio, poteva superare la presunzione di contitolarità. Come poi ha fatto… Le convenute erano determinate ad ottenere la metà di quanto depositato e l'attore era erroneamente convinto, così come la madre qualche anno prima, che non potesse opporsi a tale divisione per effetto della cointestazione del conto… La divisione di quanto depositato è stata subita dall'attore nell'erronea convinzione di non potersi opporre. Tuttavia alle convenute non spettava, in alcun modo, la metà del patrimonio dell'attore, apparendo, in ogni caso, palese il paga-mento dell'indebito”.
Alla luce di tali inequivoche affermazioni dell'attore, va allora senz'altro escluso che la convenuta abbia illecitamente sottratto dal conto corrente cointestato la Controparte_1 cit. complessiva somma di 202.405,53, poiché è lo stesso attore ad ammettere che ciò è avvenuto con il suo consenso e che - sempre con il suo medesimo consenso, ancorché asseritamente viziato da errore - è avvenuta la divisione dell'intero valore portato complessivamente dal conto corrente cointestato. Può qui di considerarsi pacifico che, a prescindere dall'autenticità del cit. doc. 1 conv., il contratto di divisione vi è stato, ancorché in forma meramente orale ed ancorché asseritamente viziato da errore in relazione alla volontà dell'attore: di qui la superfluità di ammettere l'istanza di verificazione dell'autenticità di tale documento. Pertanto, considerando che l'attore non ha mai proposto alcuna domanda di annullamento della divisione per errore, il quale – come noto – deve essere essenziale e riconoscibile ex artt. 1428-1431 c.c., tutte le sue domande giudiziali devono essere respinte
(non potendosi nemmeno trascurare che, considerando l'originaria titolarità materna dei valori in esame, ogni questione relativa a loro dovrebbe in ogni caso considerarsi definitivamente preclusa per effetto della cit. transazione 11.01.2023, v. doc. 4 conv., la quale all'art. 3 ha avuto ad oggetto anche i beni mobili già appartenuti a ). Persona_1
4. Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
P Q M
definitivamente pronunziando, respinge tutte le domande.
Condanna l'attore a rifondere alle convenute le spese di giudizio, liquidate complessivamente in euro 14.103,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge e spese generali.
Padova, 16 giugno 2025
Il giudice dott. Roberto Beghini
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