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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 08/04/2025, n. 589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 589 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Brindisi REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Gabriella
Puzzovio, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa discussa all'udienza odierna, promossa da:
Parte_1 con l'avv. TATEO MARIA CARMELA
Ricorrente
Contro
CP_1 con l'avv. MAGGIO GIOVANNI MARIA e MATTIA MARCELLA
Resistente
Oggetto: Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi CP_2
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Nell'ambito del presente giudizio l'istante ha depositato ricorso per accertamento tecnico preventivo chiedendo il riconoscimento del requisito sanitario ivi indicato utile all'ottenimento dell'assegno ordinario di invalidità di cui all'art. 13 della L. n. 118/1971 e succ. mod. e integr. assumendo di essere invalida in misura quanto meno pari o superiore al 74%.
Espletate le attività tecniche necessarie alla verifica della sussistenza dei requisiti legittimanti il riconoscimento di tali prestazioni, il consulente incaricato ne ha escluso la sussistenza, ritenendo che le patologie dalle quali è affetta l'odierna opponente consentissero di ravvisare una invalidità in misura pari al 55%.
Quindi, assegnato il termine per la formulazione delle dichiarazioni di contestazione delle conclusioni raggiunte dal Consulente tecnico d'Ufficio, la ricorrente ha fatto pervenire la propria dichiarazione di dissenso cui ha fatto seguito il deposito del ricorso.
Si è costituito l' che, ricostruiti gli aspetti problematici connessi alla seconda fase Controparte_3
del giudizio di opposizione con riferimento alle attività consentite e quelle precluse, ha contestato la fondatezza della richiesta, insistendo per il rigetto. Istruita la causa con il rinnovo della ctu, all'udienza odierna, all'esito della camera di consiglio, il
Giudice decideva come da dispositivo con sentenza recante contestuale motivazione.
***
In assenza di qualsivoglia eccezione di carattere preliminare la causa può essere decisa direttamente nel merito.
Ebbene nel merito la domanda attrice è fondata e deve esser accolta per i motivi di cui appresso.
Nell'ambito del presente giudizio il ctu nominato in sede di opposizione, dott. , alla Persona_1
luce della documentazione sanitaria sopravvenuta, ha sufficientemente motivato in ordine alle ragioni del riconoscimento del beneficio per cui è causa.
Lo stesso, in particolare, con motivazioni rese in forza di ragionamento logico immune da vizi e censure, da cui lo scrivente magistrato ritiene di non doversi discostare, ha accuratamente valutato il complesso di patologie accertate, giungendo ad attestare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del requisito sanitario anelato.
Ed invero, lo stesso consulente ha effettuato le sue valutazioni cliniche così, in parte, argomentando e concludendo: “Sulla scorta delle risultanze emerse dall'analisi della documentazione medico – sanitaria in atti e dagli accertamenti effettuati in sede di visita medico-legale dell'11 ottobre 2024, può rispondersi con parere motivato ai quesiti proposti dalla S.V. Ill.ma.
Risulta documentato in atti che in data 12 Ottobre 2022, la Sig.ra ottenne il riconoscimento Pt_1 dell'invalidità al 55% da parte della Competente Commissione Medica in quanto affetta da CP_1
“Esiti di plurimi interventi per e.d. lombare, sofferenza neurogena L4-S1 bilaterale. CP_4
Discopatie cervicali e dorsali. Esiti colecistectomia”. Tale valutazione fu sostanzialmente confermata dal C.T.U. nominato dal Tribunale di Brindisi a seguito del ricorso ex art. 445 c.p.c., dr.
P. Palmiero.
Avverso tale provvedimento fu proposto ricorso ex art. 445 bis, comma VI c.p.c.
In sede di operazioni di consulenza dell'11 ottobre 2024 emerse rilievo anamnestico positivo per plurimi interventi neurochirurgici a livello della colonna lombo-sacrale, di colecistectomia nel 2012
e di isterectomia e salpingectomia nel 2023. Riferì, altresì, di soffrire di gastrite in trattamento, da epoca imprecisata. Al riguardo è documentata una diagnosi di ernia iatale da scivolamento a seguito di esofagogastroduodenoscopia.
Sotto il profilo obiettivo, si segnala che la sig.ra si presentò vigile e collaborante, orientata Pt_1
nel tempo e nello spazio con eloquio nella norma, coerente con la scolarizzazione.
Furono obiettivati esiti di intervento chirurgico con tecnica laparoscopica, segno di Lasegue positivo bilateralmente, maggiormente a sinistra ed una lieve parestesia degli arti inferiori. Furono, altresì, obiettivati cambi posturali e deambulazione nella norma. Le sopra richiamate patologie, provate anche sotto il profilo documentale, determinano un quadro menomativo a moderato impatto funzionale in rapporto alla capacità lavorativa generica della sig.ra
. Pt_1
Tenuto conto dei riferimenti tabellare previsti dal D.M. 05.02.1992 e delle Linee Guida per
l'accertamento degli stati invalidanti, la sig.ra ha documentato una condizione di esiti di Pt_1
salpingectomia totale in età fertile (in rapporto al codice 6003 del D.M. 05.02.1992), esiti di isterectomia bilaterale in età fertile (in rapporto al codice 6604 del del D.M. 05.02.1992), esiti di colecistectomia (in rapporto al codice 574.00 delle Linee Guida per l'accertamento degli stati invalidanti), gastrite eritematosa dell'antro in ernia iatale da scivolamento di piccole dimensioni (in rapporto al codice 530.11 delle Linee Guida per l'accertamento degli stati invalidanti) in un soggetto con erniazione discale D11-D12, esiti di intervento in L5-S1, con lievi deficit funzionali e sensitivi degli arti inferiori.
Quanto sopra consente di affermare che la sig.ra è affetta da un quadro patologico che Parte_1
determina un quadro di invalidità civile parziale con riduzione della capacità lavorativa generica nella misura del 74%. Deve segnalarsi che tali benefici devono essere riconosciuti successivamente all'accertamento posto in essere dalla Competente Commissione Medica e con decorrenza a CP_1
far data dal 25 ottobre 2023 allorché veniva depositato ricorso ex art. 445 bis comma 6 c.p.c. con relativa documentazione sanitaria integrativa.
In ultimo deve darsi atto che le condizioni cliniche cui la sig.ra risulta affetta sono in attuale Pt_1
fase di stabilizzazione clinica. Tanto potrà determinare una rilevante evoluzione del quadro patologico, rendendosi necessaria una revisione delle condizioni della stessa a distanza di due anni dal presente accertamento.”
Avverso la relazione peritale, inviata pure in bozza alle parti, non perveniva osservazione alcuna ed il Ctu rendeva, pertanto, la propria consulenza definitiva confermandola in ogni sua parte.
Le conclusioni del perito d'ufficio appaiono pienamente condivisibili dal Tribunale, in quanto immuni da vizi e censure.
Tanto premesso, il Tribunale ritiene che ricorrano i presupposti per accogliere, nei termini di cui alla suddetta perizia e nei limiti della stessa, la domanda della ricorrente riconoscendo le condizioni sanitarie per la corresponsione dell'assegno mensile di invalidità (ex art. 13 L. 118/71) a far data dal
25 ottobre 2023.
Le Spese di lite considerato che il riconoscimento del beneficio deve farsi risalire a momento simultaneo all'introduzione del presente giudizio (26.10.2023) ma successivo, comunque, alla data della domanda amministrativa (29/07/2022), devono essere compensate per metà. La residua parte è
CP_ posta carico di CP_ Spese di ctu a carico dell'
P.T.M. definitivamente pronunciando, così provvede:
a) - riconosce che l'istante è affetta da infermità tali da determinare la permanente riduzione della capacità lavorativa nella misura pari al 74% e la stessa risulta possedere i requisiti sanitari per la corresponsione del relativo assegno mensile di invalidità (ex L. 118/71) con decorrenza dal 25 ottobre
2023;
CP_ b) – spese di lite compensate per metà, condanna alla refusione della restante metà delle spese di lite che si liquida in euro 1600,00 oltre accessori come per legge in favore del procuratore antistatario;
CP_ c) - Spese di ctu a carico dell'
Brindisi, 08/04/2025
Il Giudice
Gabriella Puzzovio