Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 24/06/2025, n. 936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 936 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati:
1) Dott. Giovanni DIPIETRO Presidente
2) Dott.ssa Maria Stella ARENA Consigliere rel. ed est.
3) Dott. Massimo LO TRUGLIO Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 109/2024 R.G. avente ad oggetto: lesione personale;
Tra
nato a [...] il [...] (C.F. ), con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. Antonio Maria CARDILLO, giusta procura in atti;
APPELLANTE
Contro
con sede in Segrate, Centro Direzionale Controparte_1
“Milano Oltre” Palazzo Giotto, Via Cassanese n. 224 (P. IVA: , con il P.IVA_1 patrocinio dell'avv. Santo SPAGNOLO, giusta procura in atti;
- Appellata -
e
nato a [...] il [...] (C.F. ), CP_2 C.F._2
1
________________________
All'udienza di discussione del 6.5.2025, la causa veniva posta in decisione, sulle conclusioni precisate come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza n. 5084/2023, pubblicata in data 11.11.2023, il giudice unico del
Tribunale di Catania, Quinta Sezione civile, rigettava la domanda proposta da Pt_1
nei confronti di (rimasto contumace) e della
[...] CP_2 [...]
, assicuratore per la RCA del veicolo di proprietà e condotto dal , Controparte_1 CP_2
volta ad ottenere il risarcimento dei danni subiti da esso attore a seguito di incidente stradale avvenuto il 24.7.2014 in Catania, e regolava le spese secondo il principio della soccombenza.
Avverso tale decisione ha interposto appello, sulla base di due ragioni Parte_1
di censura.
Si è costituita in giudizio la resistendo al gravame e Controparte_1
chiedendone il rigetto mentre non si è costituito. CP_2
Indi, all'esito di discussione, la causa è stata posta in decisione all'udienza del
6.5.2025.
^^^^
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di , regolarmente citato e CP_2
non costituito in giudizio.
Sentenza appellata
Il Tribunale, all'esito dell'espletata istruttoria, consistita nella disanima della documentazione in atti e nell'espletamento di prova orale, ha rigettato la domanda risarcitoria attorea per difetto di prova certa del sinistro stradale nella sua storicità, ritenendo inattendibile la ricostruzione offerta dall'attore.
Motivi di appello e ragioni della decisione
L'appellante, col primo, articolato, motivo dell'impugnazione, censura la sentenza sostenendo che ha errato il Tribunale a non riconoscere che l'erronea
2 indicazione toponomastica nella descrizione della dinamica dell'incidente, contenuta negli atti difensivi, fosse esclusivamente frutto di un errore materiale, da considerarsi ininfluente ai fini probatori, e, più in generale perché il Tribunale avrebbe errato nella valutazione degli elementi di prova acquisiti al giudizio.
Lamenta in particolare l'appellante che ha errato il primo giudice a ritenere poco credibile il fatto che, sia nell'atto introduttivo, sia nelle successive memorie ex art. 183 cpc, sia nella formulazione dei capitoli di prova, la dinamica descritta dell'incidente indicasse il veicolo investitore come proveniente dalla via Plaia, mentre la deposizione testimoniale successiva del teste indicasse il veicolo investitore come Tes_1
proveniente da via della Concordia, e il difensore in udienza, accortosi della svista, precisasse che la dinamica era stata correttamente riferita dal testimone. Assume al riguardo l'appellante che l'errata indicazione di una via diversa era dovuta a un lapsus calami, di per sé irrilevante, dovuto a distrazione del redattore dell'atto, per come dimostrato anche dal contenuto del CID versato in atti, in cui la provenienza del veicolo investitore è correttamente indicata;
soggiunge che l'errore non muta la domanda né i presupposti di fatto che hanno dato luogo ad essa.
Inoltre, l'appellante critica l'impugnata sentenza nella parte in cui il giudice ha ritenuto incidenti, in negativo, sull'attendibilità della prospettazione attorea altri elementi, costituiti dal contenuto delle dichiarazioni spontanee rese dal al suo CP_2
assicuratore e dal numero di sinistri in cui risultano coinvolte entrambe le parti.
Sostiene in proposito che la dichiarazione del conducente è stata assunta senza garanzie, né del contraddittorio, né della certa provenienza dall'autore, e che la pretesa eccessiva sinistrosità dei soggetti coinvolti non era sospetta né degna di nota, poichè in realtà riguardava solo pochi e limitati fatti.
Il motivo, nei suoi diversi profili, non è fondato.
E invero, la versione fornita dall'attore sulla dinamica del sinistro (secondo cui il veicolo investitore proveniva da via Plaia e si immetteva nella rotatoria senza dare la precedenza), contrasta con quella fornita dall'unico teste escusso, (che Testimone_2 ha dichiarato invece che il motociclo dell'attore proveniva da via Plaia e aveva già
3 impegnato la rotatoria esistente in Piazza Caduti del Mare, quando veniva investito dall'auto Fiat che proveniva da via della Concordia).
Né la diversa rappresentazione del luogo e conseguente dinamica del sinistro sembra potersi ricondurre ad un mero errore materiale – di trascrizione, come assunto dall'appellante- giacchè attiene a elementi fondamentali del fatto costitutivo del diritto fatto valere. Peraltro, anche le modalità della rettifica- operata dal difensore in udienza, in assenza dell'attore, solo all'esito dell'escussione del teste - rendono dubbia l'esatta ricostruzione dei fatti indispensabile per una corretta valutazione delle condotte dei soggetti coinvolti.
Osserva tuttavia la Corte che, anche a voler ritenere che si sia trattato di un errore, benchè rilevante, del redattore degli atti difensivi, in ogni caso, all'esito di un rinnovato esame delle risultanze probatorie alla luce dei motivi di appello, va comunque condivisa la valutazione del primo giudice secondo cui non è stata raggiunta la prova che il dedotto sinistro si sia verificato, e che si sia verificato con le modalità e la dinamica descritta dall'appellante, se pur corretta dal difensore, prova che il Pt_1
aveva l'onere di fornire.
Si deve infatti rilevare che l'unico elemento di prova del verificarsi del sinistro è costituito proprio dalla deposizione dell'unico teste escusso, , di cui si è Testimone_2
detto.
In senso contrario, va invece rilevato che:
non vi è stato alcun intervento sul posto delle autorità di pubblica sicurezza;
non vi è stato alcun intervento sul posto di un'autoambulanza, e ciò benchè il conducente del veicolo antagonista, , abbia riferito, in una dichiarazione CP_2
da lui sottoscritta alla compagnia assicuratrice (prodotta dalla , che era stata CP_1
chiamata l'ambulanza e che questa era intervenuta;
dal verbale del pronto soccorso dell'Ospedale Cannizzaro emergono in realtà dati poco compatibili col sinistro: il si è recato autonomamente al pronto soccorso Pt_1
solo il giorno successivo al sinistro (il 25.7.2014), in orario notturno (23:58); non vi è
4 alcun riferimento a un pregresso incidente stradale e le ragioni dell'accesso sono indicate in “iperpiressia e stato confusionale/allucinatorio”.
Si osserva inoltre, con riferimento alle specifiche doglianze dell'appellante, che la dichiarazione resa dal all'assicurazione appare da questi sottoscritta, e non CP_2 risulta sia stata disconosciuta o ritrattata neppure dopo l'instaurazione del giudizio;
in ogni caso, la stessa non costituisce fonte principale di prova ma contribuisce soltanto a introdurre ulteriori profili di perplessità e criticità nella valutazione del materiale probatorio.
Neppure la “sinistrosità” delle parti è stata posta a fondamento della decisione del primo giudice, ma solo richiamata come ulteriore fonte di dubbio.
Inoltre, in presenza di elementi probatori così scarni, la mancata presentazione del convenuto a rendere l'interrogatorio formale non appare idonea ad CP_2
assumere il valore di ficta confessio, anzi, al contrario, essa non fa altro che avvalorare la tesi dell'inverosimiglianza di tutta la prospettazione difensiva. In ogni caso, com'è noto, la stessa non sarebbe opponibile al litisconsorte necessario, responsabile civile.
In definitiva, allora l'appellante non ha fornito, com'era suo onere, adeguata prova del fatto storico del sinistro posto a fondamento della propria domanda risarcitoria.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante impugna il capo relativo al regolamento delle spese processuali di primo grado.
Il motivo è inammissibile nella parte relativa alla doglianza generica (solo nel titolo) della quantificazione delle spese, mentre è infondato nella parte in cui l'appellante si duole della condanna a suo carico: invero, nel porre le spese processuali a carico dell'attore, il Tribunale, che ha rigettato la domanda, ha fatto corretta applicazione del principio di soccombenza.
L'appello va dunque conclusivamente rigettato.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano, siccome in dispositivo, in base al d.m. n. 55/2014, come integrato dal D.M. Giustizia 13.08.2022 n. 5 147, tenuto conto del valore della controversia in base alla domanda (fascia da €
52.000,00 a € 260,000,00). Ritiene la Corte di liquidare i compensi in misura minima stante la non complessità delle questioni trattate.
Va dichiarato non luogo a provvedere sulle spese dell'appellato contumace.
Va dato atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'articolo 13 comma 1 quater del DPR 115/2002.
Per Questi Motivi
La Corte,
definitivamente pronunciando,
rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Catania n. Parte_1
5084/2023.
Condanna l'appellante al pagamento in favore di delle spese Controparte_1
processuali del presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi € 7160,00 per compensi, di cui € 1489,00 per fase di studio, € 956,00 per fase introduttiva, € 2.163,00 per fase di trattazione, € 2552,00 per fase decisionale, oltre IVA e CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, del compenso totale per la prestazione.
Non luogo a provvedere sulle spese nei confronti di . CP_2
Sussistono i presupposti per l'applicazione dell'articolo 13 comma 1 quater del DPR
115/2002.
Così deciso in Catania il 19.6.2025, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
IL CONSIGLIERE Est. IL PRESIDENTE
dott. Maria Stella Arena DOTT. GIOVANNI DIPIETRO
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