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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 03/06/2025, n. 204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 204 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1275/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale Ordinario di Grosseto, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Laura Di Girolamo Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice rel.
dott.ssa Marina Massi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per divorzio a domanda congiunta instaurato da
(C.F. ), con l'assistenza dell'Avv. Parte_1 C.F._1
TORTELLI MANUELA
E
(C.F. ), con l'assistenza Controparte_1 C.F._2
dell'Avv. TORTELLI MANUELA
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui al ricorso, così come meglio precisate all'udienza dell'01/04/2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 26/06/2005, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di MONTE ARGENTARIO (Parte II, Serie A, atto n. 6, anno 2005) e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Dall'unione della coppia sono nati i figli (2004) e (2008). Per_1 Per_2
Tale domanda merita accoglimento in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non risulta poter essere mantenuta o ricostituita.
Il P.M di sede ha espresso parere contrario;
ciò nonostante, a fronte dei chiarimenti rilasciati dalle parti all'udienza dell'1.4.2025, le condizioni risultano conformi all'interesse dei figli, tenuto conto del complessivo assetto economico e patrimoniale delineato dalle parti in funzione del divorzio, meglio descritto nel verbale della predetta udienza.
In particolare il mantenimento diretto della figlia maggiore ad opera della madre,
nei periodi di permanenza presso di lei e l'avvenuto trasferimento a titolo gratuito da parte di della propria quota proprietaria Controparte_1
dell'immobile, già abitazione familiare, al padre in uno alla concessione demaniale per la gestione di un lido a lei intestata, “di modo che con i relativi
proventi, il potesse meglio provvedere al mantenimento della prole” Parte_1
giustificano l'assetto economico delineato dalle parti nel ricorso introduttivo.
Deve concludersi, pertanto, che le condizioni proposte sono adeguate corrispondenti all'interesse della prole.
Sussistono, poi, i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1 dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
DICHIARA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del comune di MONTE ARGENTARIO (Parte II, Serie A, atto n. 6, anno
2005), contratto tra e , il Parte_1 Controparte_1
26/06/2005; PRENDENDO ATTO
degli accordi di divorzio intervenuti tra le parti e specificati nelle condizioni indicate nel ricorso introduttivo, così come meglio precisate all'udienza dell'01/04/2025, da intendersi qui integralmente trascritte;
ORDINA
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 6.5.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott.ssa Laura Di Girolamo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale Ordinario di Grosseto, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Laura Di Girolamo Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice rel.
dott.ssa Marina Massi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per divorzio a domanda congiunta instaurato da
(C.F. ), con l'assistenza dell'Avv. Parte_1 C.F._1
TORTELLI MANUELA
E
(C.F. ), con l'assistenza Controparte_1 C.F._2
dell'Avv. TORTELLI MANUELA
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui al ricorso, così come meglio precisate all'udienza dell'01/04/2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 26/06/2005, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di MONTE ARGENTARIO (Parte II, Serie A, atto n. 6, anno 2005) e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Dall'unione della coppia sono nati i figli (2004) e (2008). Per_1 Per_2
Tale domanda merita accoglimento in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non risulta poter essere mantenuta o ricostituita.
Il P.M di sede ha espresso parere contrario;
ciò nonostante, a fronte dei chiarimenti rilasciati dalle parti all'udienza dell'1.4.2025, le condizioni risultano conformi all'interesse dei figli, tenuto conto del complessivo assetto economico e patrimoniale delineato dalle parti in funzione del divorzio, meglio descritto nel verbale della predetta udienza.
In particolare il mantenimento diretto della figlia maggiore ad opera della madre,
nei periodi di permanenza presso di lei e l'avvenuto trasferimento a titolo gratuito da parte di della propria quota proprietaria Controparte_1
dell'immobile, già abitazione familiare, al padre in uno alla concessione demaniale per la gestione di un lido a lei intestata, “di modo che con i relativi
proventi, il potesse meglio provvedere al mantenimento della prole” Parte_1
giustificano l'assetto economico delineato dalle parti nel ricorso introduttivo.
Deve concludersi, pertanto, che le condizioni proposte sono adeguate corrispondenti all'interesse della prole.
Sussistono, poi, i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1 dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
DICHIARA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del comune di MONTE ARGENTARIO (Parte II, Serie A, atto n. 6, anno
2005), contratto tra e , il Parte_1 Controparte_1
26/06/2005; PRENDENDO ATTO
degli accordi di divorzio intervenuti tra le parti e specificati nelle condizioni indicate nel ricorso introduttivo, così come meglio precisate all'udienza dell'01/04/2025, da intendersi qui integralmente trascritte;
ORDINA
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 6.5.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott.ssa Laura Di Girolamo