TRIB
Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 24/07/2025, n. 693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 693 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1621 / 2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott. Martino Casavola Presidente
Dott.ssa Patrizia Nigri Giudice est.
Dott.ssa Anna Carbonara Giudice ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile in primo grado, iscritto al n. 1621 del R.G. V.G. relativo all'anno 2025 riservato per la decisione all'udienza a trattazione scritta del 04.07.2025, promosso
DA
, nata a [...] il [...] e , Parte_1 Parte_2 nato a [...] il [...] rappresentati e difesi la prima dall'Avv. LEONE EGIDIO ed il secondo dall'Avv. CARANO PIO, come da mandato in calce al ricorso congiunto;
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero, avente ad oggetto:
DIVORZIO CONGIUNTO
Ritenuto che per l'udienza a trattazione scritta del 04/07/2025, i coniugi e Parte_1
hanno depositato note congiunte con le quali hanno dichiarato di non Parte_2 volersi riconciliare, di rinunciare alla comparizione personale ed al tentativo di conciliazione e hanno richiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio da essi contratto in
Taranto il 15/04/2005, alle condizioni indicate nel ricorso congiunto e nelle predette note scritte;
lette le conclusioni del P.M.; verificata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L.898/1970, dal momento che i ricorrenti vivono separati, senza soluzione di continuità, dal giorno della comparizione personale innanzi al Presidente del Tribunale di Taranto nel giudizio di separazione personale dei coniugi, definito con decreto di omologazione emesso dal Tribunale di Taranto in data 26.11.2018; rilevato che i coniugi hanno indicato compiutamente le condizioni inerenti la prole, nonché i rapporti economici tra gli stessi pendenti;
P.Q.M
. visto l'art. 3, n. 2, lett. b), legge n. 1 dicembre 1970, n. 898 e successive modifiche;
a) Pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 15/04/2005 da
, nata a [...] il [...] e , Parte_1 Parte_2 nato a [...] il [...], trascritto nel registro dello Stato Civile del Comune di
Taranto dell'anno 2005, n. 11, p. II, s. A, alle condizioni indicate nelle note di udienza a trattazione scritta del 04.07.2025 e nel ricorso, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
b) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza;
Così deciso in Taranto, il 17/07/2025
Il Giudice est. Il Presidente
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott. Martino Casavola Presidente
Dott.ssa Patrizia Nigri Giudice est.
Dott.ssa Anna Carbonara Giudice ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile in primo grado, iscritto al n. 1621 del R.G. V.G. relativo all'anno 2025 riservato per la decisione all'udienza a trattazione scritta del 04.07.2025, promosso
DA
, nata a [...] il [...] e , Parte_1 Parte_2 nato a [...] il [...] rappresentati e difesi la prima dall'Avv. LEONE EGIDIO ed il secondo dall'Avv. CARANO PIO, come da mandato in calce al ricorso congiunto;
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero, avente ad oggetto:
DIVORZIO CONGIUNTO
Ritenuto che per l'udienza a trattazione scritta del 04/07/2025, i coniugi e Parte_1
hanno depositato note congiunte con le quali hanno dichiarato di non Parte_2 volersi riconciliare, di rinunciare alla comparizione personale ed al tentativo di conciliazione e hanno richiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio da essi contratto in
Taranto il 15/04/2005, alle condizioni indicate nel ricorso congiunto e nelle predette note scritte;
lette le conclusioni del P.M.; verificata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L.898/1970, dal momento che i ricorrenti vivono separati, senza soluzione di continuità, dal giorno della comparizione personale innanzi al Presidente del Tribunale di Taranto nel giudizio di separazione personale dei coniugi, definito con decreto di omologazione emesso dal Tribunale di Taranto in data 26.11.2018; rilevato che i coniugi hanno indicato compiutamente le condizioni inerenti la prole, nonché i rapporti economici tra gli stessi pendenti;
P.Q.M
. visto l'art. 3, n. 2, lett. b), legge n. 1 dicembre 1970, n. 898 e successive modifiche;
a) Pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 15/04/2005 da
, nata a [...] il [...] e , Parte_1 Parte_2 nato a [...] il [...], trascritto nel registro dello Stato Civile del Comune di
Taranto dell'anno 2005, n. 11, p. II, s. A, alle condizioni indicate nelle note di udienza a trattazione scritta del 04.07.2025 e nel ricorso, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
b) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza;
Così deciso in Taranto, il 17/07/2025
Il Giudice est. Il Presidente