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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 10/04/2025, n. 450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 450 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. Benedetto IC ZZ, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2458/2022 R.G.
tra rapp.to e difeso dall'avv. Luca Procopio Parte_1
ricorrente e
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Enrica Grazioli
resistente e
Controparte_2
resistente contumace
FATTO E DIRITTO
In premessa, si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ex art. 127 ter c.p.c., prevista per il giorno 09.04.2025.
Con ricorso depositato il 27.12.2022 la parte ricorrente indicata in epigrafe, premesso di aver ricevuto intimazione di pagamento n. 13320229001905991, notificata il 14.11.2022 con la quale le era stato chiesto, tra l'altro, il pagamento di somme a titolo di contributi previdenziali portati dagli avvisi di addebito n. 43320120000688177000, n. 43320120001205947000, CP_2
n. 43320130000314342000, n. 43320130000858590000, n. 43320140000185438000, n.
43320140000711389000, n. 43320150000895756000, n. 43320140001534645000, n.
43320150000375562000, n. 43320160000210165000, n. 43320160000895133000, n.
43320170000299916000, n. 43320180000401585000, n. 43320180001145282000, n.
43320190001039834000, eccepiva l'estinzione dei crediti per intervenuta prescrizione quinquennale.
1 Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio Controparte_1 eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
regolarmente citato, rimaneva contumace. CP_2
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
In via preliminare, va dichiarata la contumacia dell' il quale, regolarmente citato, non si CP_2
è costituito in giudizio.
Nel merito, si osserva che fronte di una intimazione di pagamento notificata il 14.11.2022, il ricorso in opposizione è stato depositato il giorno 27.12.2022.
Pertanto, il motivo di opposizione con il quale parte ricorrente fa valere vizi attinenti alla omessa o invalida notifica degli avvisi di addebito, non può essere vagliato, perché tardivamente proposto, non solo oltre il termine previsto dall'art. 617 c.p.c., ma anche oltre il termine di 40 giorni di cui all'art. 24, com. 5 D. lgs. n. 46/99.
Difatti, la doglianza concernente la mancata rituale notifica degli avvisi di addebito contemplati nell'intimazione che hanno preceduto l'esecuzione nei confronti del ricorrente, avrebbe dovuto essere fatta valere secondo il regime impugnatorio a cui tali avvisi soggiacciono.
Se infatti, l'omessa o irrituale notifica dell'atto presupposto poteva impedire la tempestività dell'opposizione, viceversa, l'opposizione doveva essere tempestivamente proposta avverso l'intimazione di pagamento, con la conseguenza che l'inammissibilità dell'opposizione a detta intimazione preclude ogni questione sulla ritualità della notifica degli avvisi ad essa sottesi
(cfr. Cass. n. 15116/2015; Cass. n. 27019/2008; Cass. n. 11338/2010).
Inammissibili, inoltre, sono i motivi con i quali si contesta la sussistenza e la fondatezza della pretesa creditoria dell' che parte ricorrente, in ogni caso, avrebbe dovuto far valere - in CP_2 funzione recuperatoria - mediante la tempestiva e rituale opposizione avverso l'intimazione di pagamento impugnata, entro il termine di 40 giorni dal suo ricevimento.
Ciò detto, il ricorso contiene, altresì, motivi integranti opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., proponibile senza limiti di tempo ma solo per far valere fatti modificativi od estintivi del credito successivi alla formazione del titolo esecutivo (coincidente con il ruolo esattoriale, di cui la cartella o l'avviso di addebito costituiscono l'estratto).
Con l'odierna domanda giudiziale parte ricorrente contesta, infatti, il diritto delle resistenti a procedere ad esecuzione forzata, in ragione della eccezione di prescrizione sollevata con riferimento a tutti i crediti portati ad esecuzione.
2 La disciplina della prescrizione è dettata dall'art. 3, comma 9, lett. b, della legge n.335/95, ai sensi del quale i contributi di previdenza ed assistenza obbligatori - diversi da quelli di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie di cui alla lett. a) - si prescrivono e non possono essere versati con il decorso del termine di cinque anni. Precisa il successivo comma 10, che detti termini di prescrizione si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti all'entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente (che prevedeva una prescrizione decennale). La stessa disposizione aggiunge che, ai fini del computo dei termini prescrizionali, non si tiene conto della sospensione triennale di cui all'art. 2, comma 19, della legge n.638/83.
Il termine rimane quinquennale sebbene la cartella di pagamento o l'avviso di addebito non siano stati opposti nei termini.
Difatti, “La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che, CP_2 dall'1gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto CP_2
(art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l n. 122 del 2010)” (Cass. S.U., n.23397/2016).
Facendo applicazione dei suddetti principi per la risoluzione della presente controversia, ritiene il Tribunale che l'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente sia infondata.
Dalla documentazione in atti, in particolare, emerge che gli avvisi di addebito n.
43320120000688177000, n. 43320120001205947000, n. 43320130000314342000, n.
43320130000858590000, n. 43320140000185438000, n. 43320140000711389000, n.
43320150000895756000, n. 43320140001534645000, n. 43320150000375562000, n.
43320160000210165000, n. 43320160000895133000, n. 43320170000299916000, n.
43320180000401585000, n. 43320180001145282000, n. 43320190001039834000, sono stati notificati al ricorrente, rispettivamente, l'08.10.2012, il 28.01.2013, il 18.04.2013, il 9.01.2014, il 03.06.2014, il 13.10.2014, il 17.02.2015, il 09.11.2015, il 17.12.2015, il 12.05.2016, il
16.11.2016, il 03.11.2017, il 14.08.2018, il 10.01.2019 e il 17.12.2019.
Ciò posto, relativamente agli avvisi di addebito n. 43320120000688177000, n.
43320120001205947000, n. 43320130000314342000, n. 43320130000858590000, n.
3 43320140000185438000, n. 43320140000711389000, n. 43320150000895756000, n.
43320140001534645000, n. 43320150000375562000 Controparte_1 costituendosi in giudizio, ha provato di aver interrotto il termine di prescrizione quinquennale con l'intimazione di pagamento n. 13320179000008884 notificata il
10.03.2017, con l'intimazione di pagamento n. 13320199002883762000 notificata il
28.10.2019 e con l'intimazione di pagamento opposta.
Relativamente agli avvisi di addebito n. 43320160000210165000, n. 43320160000895133000,
n. 43320170000299916000, n. 43320180000401585000 e n. 43320180001145282000, il termine di prescrizione risulta interrotto da con l'intimazione di Controparte_1 pagamento n. 13320199002883762000 notificata il 28.10.2019 e con l'intimazione di pagamento opposta.
Quanto all'avviso di addebito n. 43320190001039834000, notificato il 17.12.2019, al momento della notifica dell'intimazione di pagamento opposta (14.11.2022), il termine quinquennale di prescrizione non era ancora decorso.
A fronte della produzione documentale di , parte ricorrente Controparte_1 ha contestato l'efficacia interruttiva dell'intimazione di pagamento n. 1332017 9000008884, eccependo la non autografia e autenticità della firma apposta sulla relata di notifica.
L'eccezione non vale a privare di efficacia l'atto interruttivo della prescrizione in esame atteso che - pacifico il fatto che gli atti siano stati consegnati all'indirizzo del destinatario, - deve farsi applicazione del seguente principio di diritto: “Nel caso di notifica a mezzo del servizio postale, ove l'atto sia consegnato all'indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla "firma del destinatario o di persona delegata", e non risulti che il piego sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dall'art.
7, comma 2, della legge n. 890 del 1982, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell'avviso non sia stata sbarrata la relativa casella
e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, non essendo integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all' art. 160 cod. proc. civ.” (Cass. Civ. Sez. U., n.9962/2010).
Orbene, nella specie, parte ricorrente, che pur si era riservata di farlo con note di trattazione scritta depositate l'11.10.2023, non ha proposto siffatta querela, sicché la prescrizione deve considerarsi validamente interrotta (cfr. Corte d'Appello di Catanzaro, sentenza n.
1431/2024).
Per le considerazioni che precedono, l'opposizione va rigettata.
Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico del ricorrente secondo la regola della soccombenza.
Nulla sulle spese tra la parte ricorrente e l' stante la contumacia dell'Ente. CP_2
4
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- dichiara la contumacia dell' CP_2
- rigetta il ricorso;
- condanna al pagamento delle spese processuali in favore di Parte_1 [...]
, liquidate in € 3.291,00 oltre rimborso forfettario Controparte_1 spese generali, IVA e CPA;
- nulla sulle spese tra la parte ricorrente e l' CP_2
Catanzaro, li 10.04.2025
Il Giudice del Lavoro
Benedetto IC ZZ
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. Benedetto IC ZZ, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2458/2022 R.G.
tra rapp.to e difeso dall'avv. Luca Procopio Parte_1
ricorrente e
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Enrica Grazioli
resistente e
Controparte_2
resistente contumace
FATTO E DIRITTO
In premessa, si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ex art. 127 ter c.p.c., prevista per il giorno 09.04.2025.
Con ricorso depositato il 27.12.2022 la parte ricorrente indicata in epigrafe, premesso di aver ricevuto intimazione di pagamento n. 13320229001905991, notificata il 14.11.2022 con la quale le era stato chiesto, tra l'altro, il pagamento di somme a titolo di contributi previdenziali portati dagli avvisi di addebito n. 43320120000688177000, n. 43320120001205947000, CP_2
n. 43320130000314342000, n. 43320130000858590000, n. 43320140000185438000, n.
43320140000711389000, n. 43320150000895756000, n. 43320140001534645000, n.
43320150000375562000, n. 43320160000210165000, n. 43320160000895133000, n.
43320170000299916000, n. 43320180000401585000, n. 43320180001145282000, n.
43320190001039834000, eccepiva l'estinzione dei crediti per intervenuta prescrizione quinquennale.
1 Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio Controparte_1 eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
regolarmente citato, rimaneva contumace. CP_2
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
In via preliminare, va dichiarata la contumacia dell' il quale, regolarmente citato, non si CP_2
è costituito in giudizio.
Nel merito, si osserva che fronte di una intimazione di pagamento notificata il 14.11.2022, il ricorso in opposizione è stato depositato il giorno 27.12.2022.
Pertanto, il motivo di opposizione con il quale parte ricorrente fa valere vizi attinenti alla omessa o invalida notifica degli avvisi di addebito, non può essere vagliato, perché tardivamente proposto, non solo oltre il termine previsto dall'art. 617 c.p.c., ma anche oltre il termine di 40 giorni di cui all'art. 24, com. 5 D. lgs. n. 46/99.
Difatti, la doglianza concernente la mancata rituale notifica degli avvisi di addebito contemplati nell'intimazione che hanno preceduto l'esecuzione nei confronti del ricorrente, avrebbe dovuto essere fatta valere secondo il regime impugnatorio a cui tali avvisi soggiacciono.
Se infatti, l'omessa o irrituale notifica dell'atto presupposto poteva impedire la tempestività dell'opposizione, viceversa, l'opposizione doveva essere tempestivamente proposta avverso l'intimazione di pagamento, con la conseguenza che l'inammissibilità dell'opposizione a detta intimazione preclude ogni questione sulla ritualità della notifica degli avvisi ad essa sottesi
(cfr. Cass. n. 15116/2015; Cass. n. 27019/2008; Cass. n. 11338/2010).
Inammissibili, inoltre, sono i motivi con i quali si contesta la sussistenza e la fondatezza della pretesa creditoria dell' che parte ricorrente, in ogni caso, avrebbe dovuto far valere - in CP_2 funzione recuperatoria - mediante la tempestiva e rituale opposizione avverso l'intimazione di pagamento impugnata, entro il termine di 40 giorni dal suo ricevimento.
Ciò detto, il ricorso contiene, altresì, motivi integranti opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., proponibile senza limiti di tempo ma solo per far valere fatti modificativi od estintivi del credito successivi alla formazione del titolo esecutivo (coincidente con il ruolo esattoriale, di cui la cartella o l'avviso di addebito costituiscono l'estratto).
Con l'odierna domanda giudiziale parte ricorrente contesta, infatti, il diritto delle resistenti a procedere ad esecuzione forzata, in ragione della eccezione di prescrizione sollevata con riferimento a tutti i crediti portati ad esecuzione.
2 La disciplina della prescrizione è dettata dall'art. 3, comma 9, lett. b, della legge n.335/95, ai sensi del quale i contributi di previdenza ed assistenza obbligatori - diversi da quelli di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie di cui alla lett. a) - si prescrivono e non possono essere versati con il decorso del termine di cinque anni. Precisa il successivo comma 10, che detti termini di prescrizione si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti all'entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente (che prevedeva una prescrizione decennale). La stessa disposizione aggiunge che, ai fini del computo dei termini prescrizionali, non si tiene conto della sospensione triennale di cui all'art. 2, comma 19, della legge n.638/83.
Il termine rimane quinquennale sebbene la cartella di pagamento o l'avviso di addebito non siano stati opposti nei termini.
Difatti, “La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che, CP_2 dall'1gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto CP_2
(art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l n. 122 del 2010)” (Cass. S.U., n.23397/2016).
Facendo applicazione dei suddetti principi per la risoluzione della presente controversia, ritiene il Tribunale che l'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente sia infondata.
Dalla documentazione in atti, in particolare, emerge che gli avvisi di addebito n.
43320120000688177000, n. 43320120001205947000, n. 43320130000314342000, n.
43320130000858590000, n. 43320140000185438000, n. 43320140000711389000, n.
43320150000895756000, n. 43320140001534645000, n. 43320150000375562000, n.
43320160000210165000, n. 43320160000895133000, n. 43320170000299916000, n.
43320180000401585000, n. 43320180001145282000, n. 43320190001039834000, sono stati notificati al ricorrente, rispettivamente, l'08.10.2012, il 28.01.2013, il 18.04.2013, il 9.01.2014, il 03.06.2014, il 13.10.2014, il 17.02.2015, il 09.11.2015, il 17.12.2015, il 12.05.2016, il
16.11.2016, il 03.11.2017, il 14.08.2018, il 10.01.2019 e il 17.12.2019.
Ciò posto, relativamente agli avvisi di addebito n. 43320120000688177000, n.
43320120001205947000, n. 43320130000314342000, n. 43320130000858590000, n.
3 43320140000185438000, n. 43320140000711389000, n. 43320150000895756000, n.
43320140001534645000, n. 43320150000375562000 Controparte_1 costituendosi in giudizio, ha provato di aver interrotto il termine di prescrizione quinquennale con l'intimazione di pagamento n. 13320179000008884 notificata il
10.03.2017, con l'intimazione di pagamento n. 13320199002883762000 notificata il
28.10.2019 e con l'intimazione di pagamento opposta.
Relativamente agli avvisi di addebito n. 43320160000210165000, n. 43320160000895133000,
n. 43320170000299916000, n. 43320180000401585000 e n. 43320180001145282000, il termine di prescrizione risulta interrotto da con l'intimazione di Controparte_1 pagamento n. 13320199002883762000 notificata il 28.10.2019 e con l'intimazione di pagamento opposta.
Quanto all'avviso di addebito n. 43320190001039834000, notificato il 17.12.2019, al momento della notifica dell'intimazione di pagamento opposta (14.11.2022), il termine quinquennale di prescrizione non era ancora decorso.
A fronte della produzione documentale di , parte ricorrente Controparte_1 ha contestato l'efficacia interruttiva dell'intimazione di pagamento n. 1332017 9000008884, eccependo la non autografia e autenticità della firma apposta sulla relata di notifica.
L'eccezione non vale a privare di efficacia l'atto interruttivo della prescrizione in esame atteso che - pacifico il fatto che gli atti siano stati consegnati all'indirizzo del destinatario, - deve farsi applicazione del seguente principio di diritto: “Nel caso di notifica a mezzo del servizio postale, ove l'atto sia consegnato all'indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla "firma del destinatario o di persona delegata", e non risulti che il piego sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dall'art.
7, comma 2, della legge n. 890 del 1982, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell'avviso non sia stata sbarrata la relativa casella
e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, non essendo integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all' art. 160 cod. proc. civ.” (Cass. Civ. Sez. U., n.9962/2010).
Orbene, nella specie, parte ricorrente, che pur si era riservata di farlo con note di trattazione scritta depositate l'11.10.2023, non ha proposto siffatta querela, sicché la prescrizione deve considerarsi validamente interrotta (cfr. Corte d'Appello di Catanzaro, sentenza n.
1431/2024).
Per le considerazioni che precedono, l'opposizione va rigettata.
Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico del ricorrente secondo la regola della soccombenza.
Nulla sulle spese tra la parte ricorrente e l' stante la contumacia dell'Ente. CP_2
4
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- dichiara la contumacia dell' CP_2
- rigetta il ricorso;
- condanna al pagamento delle spese processuali in favore di Parte_1 [...]
, liquidate in € 3.291,00 oltre rimborso forfettario Controparte_1 spese generali, IVA e CPA;
- nulla sulle spese tra la parte ricorrente e l' CP_2
Catanzaro, li 10.04.2025
Il Giudice del Lavoro
Benedetto IC ZZ
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