Articolo 1 della Legge 9 agosto 1993, n. 293
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13 agosto 1993
Art. 1. 1. Il decreto-legge 21 giugno 1993, n. 199 , recante interventi in favore dei dipendenti dalle imprese di spedizione internazionale, dai magazzini generali e dagli spedizionieri doganali, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 1› febbraio 1993, n. 24, e 5 aprile 1993, n. 94.
Entrata in vigore il 13 agosto 1993
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