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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/03/2025, n. 973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 973 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA II SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati dr. Alberto CELESTE - Presidente dr.ssa Maria Pia DI STEFANO - Consigliere dr. Roberto BONANNI - Consigliere relatore all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. come introdotto con d.lgs. 149/2022, in sostituzione dell'udienza dell'11.3.2025 nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 2263/2023, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 2277/2023, vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Roma, Via Piave 66, presso lo studio Parte_1 dell'Avv. Enzo Morabito, che lo rappresenta e difende;
APPELLANTE
E
elettivamente domiciliato in Roma. Via Boezio n. 19, presso lo studio CP_1 dell'Avv. Gilberto Cerutti, che lo rappresenta e difende;
APPELLATO
ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies, 352 ultimo comma c.p.c. nel testo vigente ratione temporis alla data odierna ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, conveniva in giudizio premettendo in fatto: era stato CP_1 Parte_1 assunto dal convenuto ed aveva lavorato continuativamente e con prestazione personale, presso le attività commerciali site in Roma, Via del Pantheon n. 44; Via delle Murate e Via del Lavatore n. 27 alle dipendenze di detto , con mansioni Parte_1 di operaio addetto alla lavorazione della bigiotteria etnica, nel periodo dal 6/2/2013 al 29/02/2020; il convenuto gli aveva fatto sottoscrivere un contratto di lavoro come collaboratore domestico presso l'abitazione della IG.ra , moglie del Persona_1
, abitante in Roma, Via Isola del Giglio n. 3; la formalizzazione del rapporto in Pt_1 capo alla doveva considerarsi fittizia e simulata, in quanto aveva Persona_1 lavorato esclusivamente presso i negozi sopra indicati adibiti a vendita di bigiotteria etnica, alle dipendenze del predetto e solo in rarissime occasioni era Parte_1 stato comandato di effettuare le pulizie presso abitazione della aveva svolto Per_1 mansioni di operaio addetto alla lavorazione ed assemblaggio di collane, orecchini e bracciali che erano stati venduti presso i negozi di Via del Pantheon, n. 44, Via del Lavatore n. 27 e Via del Seminario, ovvero sempre per disposizione del datore di lavoro, sul banco posto nel periodo natalizio in Piazza Navona ovvero in Via delle Murate, quest'ultima postazione fino a circa il 2015/2016; successivamente, era stato addetto alla vendita dal 2016 (giugno) prevalentemente in Via del Lavatore n. 27 e Via del Pantheon;
tali mansioni erano riconducibili al 6° liv. operaio C.C.N.L. TERZIARIO, dove risultavano indicati e ricompresi i lavoratori esplicanti l'attività di addetto a lavorazioni nel settore delle aziende commerciali;
nel corso dello svolgimento della prestazione lavorativa gli erano stati impartiti da ordini specifici e reiterati, comunicati Parte_1
i turni di lavoro e/o di riposo e/o di ferie, pretesa l'osservanza dell'orario di lavoro e/o contestata l'eventuale inosservanza, controllate le modalità e qualità della prestazione lavorativa, concessi e/o rifiutati i permessi , messi a disposizione i beni strumentali necessari per lo svolgimento della prestazione lavorativa;
aveva percepito fino al maggio 2016: € 700,00 al mese e dal giugno 2016 € 390,00 alla settimana;
aveva lavorato per 6 giorni a settimana: dalle 10.00 alle 23.00 (con pausa di 30 minuti per il pranzo e 30 minuti per la cena) osservando un giorno di riposo infrasettimanale;
il rapporto di lavoro non era stato regolarizzato dalla parte datoriale ed era cessato quando, dopo che esso ricorrente aveva goduto di ferie dal 4/1/2020 al 29/2/2020 ,
gli aveva comunicato la cessazione del rapporto, stante la crisi Parte_1 economica;
successivamente non era più riuscito a reperire altra occupazione né a percepire redditi di lavoro (autonomo e/o subordinato); non aveva goduto nei seguenti periodi: 5-2/28-4-2014; 25-1/4-3-2017; 31-1/4-5-2018; 4-1/29-2-2020; non aveva goduto di permessi retribuiti ed aveva lavorato nei giorni di festività soppresse festività nazionali ed infrasettimanale segnatamente indicate in ricorso. Concludeva chiedendo : “ Voglia il Giudice adito, adversis reiectis: a) accertare le dichiarare simulato il contratto di lavoro domestico del 6/2/2013 in favore della;
Persona_1
b) accertare a dichiarare che il rapporto alle dipendenze di va Parte_1 qualificato di natura subordinata a tempo pieno ed indeterminato relativamente al periodo per cui era causa, ovvero al diverso periodo ritenuto provato;
c) condannare la parte datoriale, al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
d) condannare la parte convenuta al pagamento in favore della parte ricorrente di tutte le somme meglio indicate nel sopraesteso conteggio per i titoli ivi specificati per la complessiva somma di € 143.106,19, anche a titolo di risarcimento del danno ex art. 1226 c.c., ovvero per quelle maggiori o minori somme ritenute più giuste e più eque“; il tutto oltre accessori e con vittoria di spese di lite da distrarsi. Si costituiva il convenuto contestando il ricorso e chiedendone il rigetto. Deduceva che il ricorrente dopo aver inizialmente svolto attività di collaboratore domestico in favore della IG. di Per_1 esso resistente, marito della aveva collaborato sporadicamente eseguendo Per_1 anche altri compiti – quali attività di vendita presso diversi punti vendita e nelle fiere – essendo chiamato a sostituire occasionali ed improvvise assenze del personale preposto;
i punti vendita erano aperti nel corso dell'anno dalle 10,00 alle 19,00 o dalle 10,00 alle 20,00 o dalle 10,00 alle 23,00 ; il ricorrente non aveva prestato la propria attività nelle festività o giorni festiv;
era stato in Bangladesh nei periodi indicati al punto 10 della comparsa. Contestava la ricorrenza di un rapporto di lavoro subordinato allegando che il ricorrente aveva prestato solo “attività varia ed occasionale assumendo, essenzialmente un ruolo di tuttofare”. Contestava l'applicazione del CCNL indicato da controparte e deduceva, in subordine , l'erroneo calcolo delle ore di permesso retribuito;
richiamava il principio dell'assorbimento ed evidenziava che il ricorrente aveva percepito più di quanto spettante in ragione della allegata natura subordinata del rapporto.
Il Tribunale, espletata la prova testimoniale, riteneva “provata la ricorrenza di un rapporto di lavoro subordinato inter partes , se pur intervallato da periodi di interruzione quando il ricorrente si recava all'estero . La contestazione in ordine al CCNL Terziario indicato da parte ricorrente , e corrispondente alla tipologia dell'attività svolta dal resistente , si appalesa del tutto generica neppure indicando il resistente quale sarebbe stata la contrattazione collettiva di riferimento per il personale operante negli esercizi commerciali gestiti . Inconferente è il richiamo al principio dell'assorbimento in difetto della formalizzazione di alcun contratto di collaborazione o lavoro autonomo inter partes . Nei conteggi alternativi parte ricorrente ha conteggiato le spettanze dovute tenendo conto della mancata contestazione in ordine alla fruizione dei permessi , del parziale godimento delle ferie , del lavoro festivo ( confermato dalla deposizione della teste comune e dei periodi di interruzione della prestazione lavorativa Testimone_1 nei periodi in cui il ricorrente si era recato all'estero , come da passaporto in atti . Alla stregua di tali conteggi , correttamente elaborati e non specificamente contestati , il resistente deve essere condannato al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di € 65.807,27 , oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo ..”.
Con ricorso depositato il 6.9.2023, ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma. Si è costituito opponendosi all'avverso gravame, CP_1
Con l'atto di appello, censura la decisione del Tribunale per Parte_1
- 1) il fatto che il giudice di primo grado abbia affermato l'avvenuta integrazione del contraddittorio nei confronti dell'INPS non costituitosi: “Su tali presupposti, è di palmare evidenza che la sentenza appellata risulta essere affetta da nullità per difetto di integrità del contraddittorio e per tale motivo si chiede la nullità della stessa”;
- 2) il fatto che “il Giudice di prime cure si è limitato a riportare pedissequamente le deposizioni dei testimoni escussi ritenendo così provati i fatti di causa senza tenere conto delle contestazioni mosse dall'odierno appellante in sede di note autorizzate e delle palesi contraddizioni che anche a seguito di una mera lettura emergono … Nessuno dei testimoni escussi ha, peraltro, riferito dell'assoggettamento del sig. alle direttive CP_1
e/o al potere di controllo del sig. . I testimoni escussi, infatti, non Pt_1 hanno confermato l'eterodeterminazione del rapporto di lavoro essendosi limitati a riferire della presenza del sig. all'interno del negozio ma nulla CP_1 in merito al rapporto intercorso … La teste mostra di avere una Tes_1 conoscenza molto limitata dei fatti avendo frequentato, per sua stessa ammissione, il negozio di Via del Lavatore o di Via del Pantheon “circa una volta ogni due mesi”. Le dichiarazioni della stessa, pertanto, possono essere ritenute assolutamente irrilevanti. Sorprende, tuttavia, che la teste dichiari di avere sempre visto il ricorrente quando si trovava a passeggiare per il centro storico, sia a Via del Lavatore sia a Via del Pantheon, anche nei lunghissimi periodi in cui lo stesso, come documentalmente provato, non era in Italia. In particolare, la teste limita la propria deposizione al periodo “2015-2016”. Non si comprende come la sig.ra abbia potuto vedere il ricorrente nel Tes_1
2015 posto che il sig. era in Bangladesh, come confermato dal CP_1 passaporto fatto depositare in atti, dal luglio 2014 ad ottobre 2015. Sostanzialmente la teste non si sarebbe neanche accorta dell'assenza del sig. per 10 mesi nel 2015, ossia quasi per tutto l'anno. Ancora più CP_1 discutibile l'attendibilità del sig. . Sia il teste sia il teste Per_2 Per_2 [...]
affermano di avere svolto la propria attività in zone limitrofe al Tes_2 negozio del sig. di Via del Lavatore e di avere visto lavorare il sig. Pt_1 presso tale punto vendita. Uno dei testi, tuttavia, afferma di averlo visto CP_1 circa tre volte a settimana l'altro dichiara di averlo visto tutti i giorni … Non si comprende come siano state ritenute sufficienti le testimonianze, quando, in realtà, risultano essere inattendibili, tra loro contrastanti e documentalmente smentite.”;
- 3) il fatto che non era stato considerato che “In sede di costituzione in giudizio, e successivamente con le proprie note autorizzate, il sig. Pt_1 evidenziava che le somme corrisposte al sig. erano maggiori rispetto ai CP_1 minimi tabellari indicati dall'odierno appellato. Secondo l'insegnamento della Suprema Corte il Giudice di prime cure, nel determinare eventuali debenze retributive, avrebbe dovuto confrontare nel loro complesso i trattamenti economici (ossia quello rivendicato e quello effettivo) per verificare la sussistenza di un qualsiasi credito ... Sul punto si osserva, altresì, che il ricorrente in primo grado allegava lo svolgimento di una prestazione di lavoro straordinaria. È palese che le somme corrisposte nel corso del rapporto erano destinate a compensare l'intera prestazione lavorativa ossia anche il maggior orario asseritamente osservato”;
- 4) il fatto che “secondo il Giudice di prime cure non siano stati contestati i conteggi di controparte, quando dalla lettura delle note illustrative depositate in primo grado dalla scrivente, emergono tutte le dovute eccezioni. Preliminarmente, si ribadisce che il sig. ha espressamente Pt_1 negato di aderire alle OO.SS. stipulanti il settore terziario ed escluso anche solo una applicazione di fatto del suddetto contratto collettivo … La Cassazione n. 5519/04 aveva, peraltro, già puntualizzato che, in tema di adeguamento della retribuzione ai sensi dell'articolo 36 Costituzione, il giudice del merito, anche se il datore di lavoro non aderisca ad una delle organizzazioni sindacali firmatarie, ben può assumere a parametro il contratto collettivo di settore, che rappresenta il più adeguato strumento per determinare il contenuto del diritto alla retribuzione, ma limitatamente ai titoli contrattuali che costituiscono espressione, per loro natura, della giusta retribuzione, con esclusione, quindi, dei compensi aggiuntivi, degli scatti di anzianità e delle mensilità aggiuntive oltre la tredicesima (la quale invece - deve specificarsi - va a comporre la retribuzione proporzionata e sufficiente)
… Dai conteggi di controparte, si evince che sono stati ricompresi anche istituti prettamente di origine contrattuale (permessi orari, maggiorazioni per festività e festività soppresse, maggiorazioni per lavoro straordinario occasionale, quattordicesima mensilità, ecc…), che non possono essere pretesi in mancanza di una prova di espressa e diretta applicazione del CCNL
… È stato anche contestato il calcolo del tfr asseritamente richiesto da parte appellata. Ferma restando la non applicabilità del ccnl indicato da controparte, si deve evidenziare che tanto la normativa di legge quanto la richiamata contrattazione collettiva escludono il lavoro straordinario dalla determinazione della retribuzione utile ai fini del calcolo del tfr … In conclusione il conteggio di controparte, include: dei periodi totalmente privi di qualsiasi prova sulla loro veridicità; dei periodi di assenza dal territorio italiano da parte del sig. un preteso lavoro straordinario, nonché dei CP_1 permessi non goduti;
il tfr presenta delle voci espressamente escluse sia dalla legge sia dal CCNL richiesto da controparte”.
Sul primo motivo di gravame è appena il caso di sottolineare che il Tribunale ha dato atto che “All'udienza del 6/3/2023 la difesa del ricorrente rinunciava alla domanda di regolarizzazione contributiva”. Sul secondo motivo di appello il Tribunale ha specificamente riportato nella motivazione della impugnata sentenza le dichiarazioni rese dai testi escussi nel giudizio di primo grado (“Il teste indifferente escusso ha dichiarato “ …. Io dal Testimone_3
2007 al 2019 ho lavorato presso l'autorimessa Quirinale che è sta di fronte al negozio in via del Lavatore gestito dal convenuto . Era un negozio di articoli regalo , bigiotteria , articoli cuoio . Sicuramente dal 2016 , non saprei se anche prima , ho visto il ric.te che lavorava nel negozio del convenuto. So che il aveva un altro negozio al Pt_1
Pantheon ma non so se il ric.te vi avesse lavorato . Ho visto che il ric.te lavorava come commesso non lo ho visto fare altro neppure stare in cassa;
a volte c'erano anche il e la di lui moglie ma non saprei dire se davano ordini e Pt_1 Persona_1 disposizioni al ric.te . Io lavoravo a turni quotidiani o la mattina o il pomeriggio , ed in genere incrociavo il ric.te più o meno due o tre volte a settimana . Non saprei dire gli orari di lavoro precisi del ric.te ma posso dire che si alternava con un ragazza di cui non so il nome. Non so se il negozio di fosse aperto nelle festività soppresse e giorni Pt_1 festivi perché io non facevo mai tali turni sul mio post di lavoro ” La teste comune ed indifferente a riferito : “ ….. Conosco sia il ric.te che il resistente;
sono Testimone_1 amica di dal 2000 circa e tramite lui ho conosciuto il ric.te che ha lavorato Parte_1 per il resistente da circa una decina di anni , non ricordo il periodo preciso Io sono stata presso le attività commerciali gestite dal resistente in via del Pantheon e via del Lavatore dove ho visto il ric.te che lì lavorava;
in linea di massima lavorava più presso l'esercizio di via del Lavatore . Ci sono stata molte volte circa una volta ogni due mesi dal 2015- 2016 ; spesso infatti mi recavo a passeggiare in centro . Quando vedevo il ric.te lo stesso stava svolgendo mansioni di commesso . Andavo ad orario variabili sia durante il giorno che dopo cena intorno alle 21,30 – 22,00 ed anche a quell'orario ho visto il ric.te come pure lo ho visto in giornate festive . Non ricordo se c'era anche presente nei negozi il resistente “ Tali risultanze sono state anche confermate dalla deposizione del teste “ Conosco il ric.te da circa metà del 2015 perché Tes_4 lavorava in un negozio in via del Lavatore vicino alla tavola calda di via del Lavatore 29 dove io ho lavorato fino al settembre 2019 , quando sono stato trasferito in un'altra pizzeria a Via del Corso;
comunque continuavo a recarmi a via del Lavatore a salutare i miei colleghi e continuavo a veder il ric.te che lavorava come commesso nel negozio di via del Lavatore che vendeva borse , collane souvenir …. Qualche volta ho visto la moglie del titolare e anche il resistente nel negozio;
la moglie del titolare – di cui ora non ricordo il nome – veniva a prendere il caffè dove lavoravo io ed usufruiva del bagno . Quando o iniziavo a lavorare intorno alle 10,00 i mattina vedevo il ricorrente che lavorava;
quando facevo il turo pomeridiano – serale ho visto il ric.te che lavorava fino a circa le 23,00 – 23,30 Io lavoravo 6 giorni a settimana con un giorno di riposo e vedevo il ric.te tutte le volte che andavo al lavoro .La moglie del titolare mi disse che il ric,.te lavorava anche presso altro esercizio commerciale gestito dal marito vicino a fontana di Trevi “ . Il teste indotto da parte resistente ha dichiarato : Testimone_5
“Io ho avuto contatti lavorativi con il convenuto che è da sempre mio amico perché abbiamo gestito insieme un banco di un mercato turistico. Quando gestivamo il banco del mercatino ogni tanto veniva il ricorrente a portare merce al o ad Pt_1 aggiustare cose . Io ho frequentato circa una decina di volte sia il negozio di via del Lavatore e di via del Pantheon gestiti dal;
mai ho visto lavorare come Pt_1 commesso il ricorrente .Una sola volta ho incontrato il ricorrente al negozio del Pantheon che aggiustava una borsa , non so se su disposizione del . Non lo ho Pt_1 mai incontrato il ric.te presso il negozio presso il negozio di via del Lavatore. Presso entrambi i negozi c'erano delle commesse non saprei dire l nome . Non ricordo se il negozio fosse stato aperto nei giorni di festività soppresse e festivi .” Il Tribunale ha ritenuto quindi proprio alla luce delle sopra richiamate dichiarazioni testimoniali “provata la ricorrenza di un rapporto di lavoro subordinato inter partes , se pur intervallato da periodi di interruzione quando il ricorrente si recava all'estero” soprattutto in ragione del fatto che era emerso lo “ stabile inserimento del ricorrente nell'organizzazione aziendale del resistente univocamente emersa dalle deposizioni degli altri tre testi escussi, Ebbene, questa Corte condivide le considerazioni del giudice di prime cure. E' noto, infatti, che l'elemento determinante ed essenziale, ai fini della distinzione tra rapporto di lavoro subordinato ed autonomo, è rappresentato dall'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo (da esplicarsi con ordini specifici e non con semplici direttive di carattere generale, cfr. Cass. n. 4889/2002), organizzativo e disciplinare del datore di lavoro (cfr. Cass. nn. 9234/2006; 2842/2004; 19609/2003; 11203/2003; 8028/2003; 5534/2003; 811/1993; 2680/1990; 9459/1987; 7347/1986; 7015/1986) e dal suo inserimento nell'organizzazione aziendale, da valutarsi con riferimento alla specificità dell'incarico conferitogli e alle modalità della sua attuazione (cfr. Cass. n. 4889/2002 e le altre cit.). La c.d. eterodirezione si sostanzia in un obbligo continuativo di obbedienza giuridicamente sempre presente, anche se, talvolta, in concreto mancante o attenuato, correlato alla posizione del datore di lavoro di poter astrattamente interferire in ogni momento sulle modalità di svolgimento della prestazione. Naturalmente la prova dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato incombe sul soggetto che la deduce, non potendosi presumere la subordinazione neppure juris tantum, che deve dimostrare, pertanto, la “soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, che discende dall'emanazione di ordini specifici oltre che dall'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione della prestazione lavorativa”, senza “che sia provata anche l'esistenza del diverso rapporto eventualmente dedotto dalla controparte, dovendosi escludere che il mancato accertamento di quest'ultimo equivalga alla dimostrazione dell'esistenza della subordinazione, per la cui configurabilità è necessaria la prova positiva di specifici elementi che non possono ritenersi sussistenti per effetto della carenza di prova su una diversa tipologia di rapporto” (così Cass. n. 2728/2010). Invero, giova precisare che, se è vero che l'elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato è costituito dall'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, lo stesso è, comunque, configurabile con intensità ed aspetti diversi in relazione alla maggiore o minore elevatezza delle mansioni e alla natura delle stesse: altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione, assumono natura meramente sussidiaria, e non decisiva, cosa che avviene quando l'attività del lavoratore abbia carattere meramente esecutivo con il suo inserimento in modo continuativo e sistematico nell'organizzazione aziendale e la messa a disposizione, persistente nel tempo, da parte del medesimo delle proprie energie lavorative, nonché da altri elementi di carattere sussidiario, quali l'assenza di qualsiasi, pur minima, organizzazione imprenditoriale, sia con riguardo al materiale necessario per l'espletamento dell'attività, sia con riguardo alla gestione contabile - amministrativa attinente all'attività stessa, oltre all'osservanza di un orario e di turnazioni prefissate, all'assenza di rischio e alla previsione di un compenso mensile in base alle ore effettuate con un importo orario anziché in relazione a tariffe professionali approvate con atto normativo(cfr. Cass. n. 4682/2002). Sul terzo e quarto motivo di gravame il Tribunale ha precisato che “La contestazione in ordine al CCNL Terziario indicato da parte ricorrente , e corrispondente alla tipologia dell'attività svolta dal resistente , si appalesa del tutto generica neppure indicando il resistente quale sarebbe stata la contrattazione collettiva di riferimento per il personale operante negli esercizi commerciali gestiti . Inconferente è il richiamo al principio dell'assorbimento in difetto della formalizzazione di alcun contratto di collaborazione o lavoro autonomo inter partes . Nei conteggi alternativi parte ricorrente ha conteggiato le spettanze dovute tenendo conto della mancata contestazione in ordine alla fruizione dei permessi , del parziale godimento delle ferie , del lavoro festivo ( confermato dalla deposizione della teste comune Testimone_1
e dei periodi di interruzione della prestazione lavorativa nei periodi in cui il ricorrente si era recato all'estero , come da passaporto in atti . Alla stregua di tali conteggi , correttamente elaborati e non specificamente contestati , il resistente deve essere condannato al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di € 65.807,27 , oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo .” Invero nella memoria di primo grado parte appellante aveva dedotto che “In ogni caso, senza accettazione del contraddittorio sul punto né inversione dell'onere della prova, si contesta l'applicazione del CCNL indicato da controparte. Tutte le domande che trovano origine nella normativa contrattuale collettiva non applicata dal sig. , che svolge attività di artigiano, (permessi orari, maggiorazioni per Pt_1 festività e festività soppresse, maggiorazioni per lavoro straordinario nella misura ivi indicata, quattordicesima mensilità, ecc…) non possono trovare accoglimento. Il rapporto intercorso fra le parti, anche nella denegata ipotesi in cui dovesse essere ritenuto subordinato, resta soggetto solo ed esclusivamente alle norme di legge. In ogni caso, senza inversione dell'onere della prova, si eccepisce la carenza di allegazioni istruttorie circa la mancata fruizione di ferie e permessi orari per non avere controparte individuato, come da costante orientamento giurisprudenziale (Cassazione, 3 dicembre 2004, n. 22751; Cassazione, 21 agosto 2003, n. 12311) i giorni dedicati a tale scopo ed allegato lo svolgimento nel corso degli stessi della propria attività lavorativa. I capitoli articolati da controparte non appaiono ammissibili posti che risultano articolati in negativo. Anche le pretese economiche avanzate per tali titoli dal sig. non CP_1 possono trovare accoglimento per avere lo stesso omesso di adempiere al proprio onere probatorio. … Si contesta, altresì, l'elaborato contabile di controparte anche per ulteriori errori contabili e di diritto in cui incorre. In primo luogo, controparte inserisce nella retribuzione utile ai fini del calcolo del tfr anche il lavoro straordinario che sarebbe stato, a suo dire, prestato in favore del sig. . Tale modalità di calcolo appare Pt_1 irrispettosa tanto delle norme di diritto quanto di quelle contenute nel CCNL richiamato dal sig. … Afferma il sig. di avere percepito, nel periodo de quo, la somma CP_1 CP_1 mensile indicata nei conteggi allegati. Tali importi, tuttavia, superano in maniera significativa quanto allo stesso sarebbe spettato in ragione della rivendicata natura subordinata del rapporto, ivi incluso il ricalcolo dei cd. istituti indiretti. Un rapido confronto fra quanto percepito e quanto spettante ai sensi dei minimi tabellari permette di evidenziare come il sig. abbia percepito delle somme mensili CP_1 maggiori rispetto ad un lavoratore subordinato che abbia svolto, pur se tale circostanza la si contesta, l'attività descritta dal ricorrente. In casi quali quello sub iudicio, appare principio consolidato in giurisprudenza che quand'anche venisse accertata la natura subordinata del rapporto lavorativo, nulla sarebbe dovuto a titolo di differenze retributive;
Invero non è invocabile al caso di specie in ragione delle specifiche contestazioni al riguardo la contrattazione collettiva di settore, pertanto, nulla è dovuto a titolo di 14° mensilità pari a € 3.095,95, come da conteggi nuovi effettuati da parte appellata allora ricorrente. Invero, non v'è prova di pagamenti ulteriori rispetto a quelli che il lavoratore dichiara di aver già ricevuto. Del pari, il datore di lavoro, che invoca la non applicabilità a sé del CCNL di categoria non lo può poi invocare per escludere il lavoro straordinario dal trattamento di fine rapporto (non è dimostrato comunque tale calcolo): non v'è prova dell'omesso godimento di ferie né di permessi (i primi non richiesti e i secondi domadati nella misura di € 1.0522,19 da detrarre dal dovuto. Ne consegue che in parziale riforma della gravata sentenza, confermata nel resto, deve condannarsi parte appellante alla minor somma di € 61.659,13. Le spese di entrambi i gradi, liquidate come da dispositivo, devono essere poste a carico dell'appellante, comunque soccombente.
P.Q.M.
- in parziale riforma della gravata sentenza, confermata nel resto, condanna parte appellante al pagamento del minor importo di € 61.659,13, oltre interessai legati e rivalutazione monetaria dalle singole date di maturazione del credito al saldo;
- condanna parte appellante al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio, che liquida per il primo grado in € 6.699,00 e per il presente grado in € 4.997,00, oltre, per entrambi i gradi. spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA, e distrazione ex art. 93 c.p.c. Roma, 11.3.2025
L'ESTENSORE
Dr. Roberto Bonanni
IL PRESIDENTE
Dr. Alberto Celeste
composta dai Magistrati dr. Alberto CELESTE - Presidente dr.ssa Maria Pia DI STEFANO - Consigliere dr. Roberto BONANNI - Consigliere relatore all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. come introdotto con d.lgs. 149/2022, in sostituzione dell'udienza dell'11.3.2025 nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 2263/2023, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 2277/2023, vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Roma, Via Piave 66, presso lo studio Parte_1 dell'Avv. Enzo Morabito, che lo rappresenta e difende;
APPELLANTE
E
elettivamente domiciliato in Roma. Via Boezio n. 19, presso lo studio CP_1 dell'Avv. Gilberto Cerutti, che lo rappresenta e difende;
APPELLATO
ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies, 352 ultimo comma c.p.c. nel testo vigente ratione temporis alla data odierna ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, conveniva in giudizio premettendo in fatto: era stato CP_1 Parte_1 assunto dal convenuto ed aveva lavorato continuativamente e con prestazione personale, presso le attività commerciali site in Roma, Via del Pantheon n. 44; Via delle Murate e Via del Lavatore n. 27 alle dipendenze di detto , con mansioni Parte_1 di operaio addetto alla lavorazione della bigiotteria etnica, nel periodo dal 6/2/2013 al 29/02/2020; il convenuto gli aveva fatto sottoscrivere un contratto di lavoro come collaboratore domestico presso l'abitazione della IG.ra , moglie del Persona_1
, abitante in Roma, Via Isola del Giglio n. 3; la formalizzazione del rapporto in Pt_1 capo alla doveva considerarsi fittizia e simulata, in quanto aveva Persona_1 lavorato esclusivamente presso i negozi sopra indicati adibiti a vendita di bigiotteria etnica, alle dipendenze del predetto e solo in rarissime occasioni era Parte_1 stato comandato di effettuare le pulizie presso abitazione della aveva svolto Per_1 mansioni di operaio addetto alla lavorazione ed assemblaggio di collane, orecchini e bracciali che erano stati venduti presso i negozi di Via del Pantheon, n. 44, Via del Lavatore n. 27 e Via del Seminario, ovvero sempre per disposizione del datore di lavoro, sul banco posto nel periodo natalizio in Piazza Navona ovvero in Via delle Murate, quest'ultima postazione fino a circa il 2015/2016; successivamente, era stato addetto alla vendita dal 2016 (giugno) prevalentemente in Via del Lavatore n. 27 e Via del Pantheon;
tali mansioni erano riconducibili al 6° liv. operaio C.C.N.L. TERZIARIO, dove risultavano indicati e ricompresi i lavoratori esplicanti l'attività di addetto a lavorazioni nel settore delle aziende commerciali;
nel corso dello svolgimento della prestazione lavorativa gli erano stati impartiti da ordini specifici e reiterati, comunicati Parte_1
i turni di lavoro e/o di riposo e/o di ferie, pretesa l'osservanza dell'orario di lavoro e/o contestata l'eventuale inosservanza, controllate le modalità e qualità della prestazione lavorativa, concessi e/o rifiutati i permessi , messi a disposizione i beni strumentali necessari per lo svolgimento della prestazione lavorativa;
aveva percepito fino al maggio 2016: € 700,00 al mese e dal giugno 2016 € 390,00 alla settimana;
aveva lavorato per 6 giorni a settimana: dalle 10.00 alle 23.00 (con pausa di 30 minuti per il pranzo e 30 minuti per la cena) osservando un giorno di riposo infrasettimanale;
il rapporto di lavoro non era stato regolarizzato dalla parte datoriale ed era cessato quando, dopo che esso ricorrente aveva goduto di ferie dal 4/1/2020 al 29/2/2020 ,
gli aveva comunicato la cessazione del rapporto, stante la crisi Parte_1 economica;
successivamente non era più riuscito a reperire altra occupazione né a percepire redditi di lavoro (autonomo e/o subordinato); non aveva goduto nei seguenti periodi: 5-2/28-4-2014; 25-1/4-3-2017; 31-1/4-5-2018; 4-1/29-2-2020; non aveva goduto di permessi retribuiti ed aveva lavorato nei giorni di festività soppresse festività nazionali ed infrasettimanale segnatamente indicate in ricorso. Concludeva chiedendo : “ Voglia il Giudice adito, adversis reiectis: a) accertare le dichiarare simulato il contratto di lavoro domestico del 6/2/2013 in favore della;
Persona_1
b) accertare a dichiarare che il rapporto alle dipendenze di va Parte_1 qualificato di natura subordinata a tempo pieno ed indeterminato relativamente al periodo per cui era causa, ovvero al diverso periodo ritenuto provato;
c) condannare la parte datoriale, al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
d) condannare la parte convenuta al pagamento in favore della parte ricorrente di tutte le somme meglio indicate nel sopraesteso conteggio per i titoli ivi specificati per la complessiva somma di € 143.106,19, anche a titolo di risarcimento del danno ex art. 1226 c.c., ovvero per quelle maggiori o minori somme ritenute più giuste e più eque“; il tutto oltre accessori e con vittoria di spese di lite da distrarsi. Si costituiva il convenuto contestando il ricorso e chiedendone il rigetto. Deduceva che il ricorrente dopo aver inizialmente svolto attività di collaboratore domestico in favore della IG. di Per_1 esso resistente, marito della aveva collaborato sporadicamente eseguendo Per_1 anche altri compiti – quali attività di vendita presso diversi punti vendita e nelle fiere – essendo chiamato a sostituire occasionali ed improvvise assenze del personale preposto;
i punti vendita erano aperti nel corso dell'anno dalle 10,00 alle 19,00 o dalle 10,00 alle 20,00 o dalle 10,00 alle 23,00 ; il ricorrente non aveva prestato la propria attività nelle festività o giorni festiv;
era stato in Bangladesh nei periodi indicati al punto 10 della comparsa. Contestava la ricorrenza di un rapporto di lavoro subordinato allegando che il ricorrente aveva prestato solo “attività varia ed occasionale assumendo, essenzialmente un ruolo di tuttofare”. Contestava l'applicazione del CCNL indicato da controparte e deduceva, in subordine , l'erroneo calcolo delle ore di permesso retribuito;
richiamava il principio dell'assorbimento ed evidenziava che il ricorrente aveva percepito più di quanto spettante in ragione della allegata natura subordinata del rapporto.
Il Tribunale, espletata la prova testimoniale, riteneva “provata la ricorrenza di un rapporto di lavoro subordinato inter partes , se pur intervallato da periodi di interruzione quando il ricorrente si recava all'estero . La contestazione in ordine al CCNL Terziario indicato da parte ricorrente , e corrispondente alla tipologia dell'attività svolta dal resistente , si appalesa del tutto generica neppure indicando il resistente quale sarebbe stata la contrattazione collettiva di riferimento per il personale operante negli esercizi commerciali gestiti . Inconferente è il richiamo al principio dell'assorbimento in difetto della formalizzazione di alcun contratto di collaborazione o lavoro autonomo inter partes . Nei conteggi alternativi parte ricorrente ha conteggiato le spettanze dovute tenendo conto della mancata contestazione in ordine alla fruizione dei permessi , del parziale godimento delle ferie , del lavoro festivo ( confermato dalla deposizione della teste comune e dei periodi di interruzione della prestazione lavorativa Testimone_1 nei periodi in cui il ricorrente si era recato all'estero , come da passaporto in atti . Alla stregua di tali conteggi , correttamente elaborati e non specificamente contestati , il resistente deve essere condannato al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di € 65.807,27 , oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo ..”.
Con ricorso depositato il 6.9.2023, ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma. Si è costituito opponendosi all'avverso gravame, CP_1
Con l'atto di appello, censura la decisione del Tribunale per Parte_1
- 1) il fatto che il giudice di primo grado abbia affermato l'avvenuta integrazione del contraddittorio nei confronti dell'INPS non costituitosi: “Su tali presupposti, è di palmare evidenza che la sentenza appellata risulta essere affetta da nullità per difetto di integrità del contraddittorio e per tale motivo si chiede la nullità della stessa”;
- 2) il fatto che “il Giudice di prime cure si è limitato a riportare pedissequamente le deposizioni dei testimoni escussi ritenendo così provati i fatti di causa senza tenere conto delle contestazioni mosse dall'odierno appellante in sede di note autorizzate e delle palesi contraddizioni che anche a seguito di una mera lettura emergono … Nessuno dei testimoni escussi ha, peraltro, riferito dell'assoggettamento del sig. alle direttive CP_1
e/o al potere di controllo del sig. . I testimoni escussi, infatti, non Pt_1 hanno confermato l'eterodeterminazione del rapporto di lavoro essendosi limitati a riferire della presenza del sig. all'interno del negozio ma nulla CP_1 in merito al rapporto intercorso … La teste mostra di avere una Tes_1 conoscenza molto limitata dei fatti avendo frequentato, per sua stessa ammissione, il negozio di Via del Lavatore o di Via del Pantheon “circa una volta ogni due mesi”. Le dichiarazioni della stessa, pertanto, possono essere ritenute assolutamente irrilevanti. Sorprende, tuttavia, che la teste dichiari di avere sempre visto il ricorrente quando si trovava a passeggiare per il centro storico, sia a Via del Lavatore sia a Via del Pantheon, anche nei lunghissimi periodi in cui lo stesso, come documentalmente provato, non era in Italia. In particolare, la teste limita la propria deposizione al periodo “2015-2016”. Non si comprende come la sig.ra abbia potuto vedere il ricorrente nel Tes_1
2015 posto che il sig. era in Bangladesh, come confermato dal CP_1 passaporto fatto depositare in atti, dal luglio 2014 ad ottobre 2015. Sostanzialmente la teste non si sarebbe neanche accorta dell'assenza del sig. per 10 mesi nel 2015, ossia quasi per tutto l'anno. Ancora più CP_1 discutibile l'attendibilità del sig. . Sia il teste sia il teste Per_2 Per_2 [...]
affermano di avere svolto la propria attività in zone limitrofe al Tes_2 negozio del sig. di Via del Lavatore e di avere visto lavorare il sig. Pt_1 presso tale punto vendita. Uno dei testi, tuttavia, afferma di averlo visto CP_1 circa tre volte a settimana l'altro dichiara di averlo visto tutti i giorni … Non si comprende come siano state ritenute sufficienti le testimonianze, quando, in realtà, risultano essere inattendibili, tra loro contrastanti e documentalmente smentite.”;
- 3) il fatto che non era stato considerato che “In sede di costituzione in giudizio, e successivamente con le proprie note autorizzate, il sig. Pt_1 evidenziava che le somme corrisposte al sig. erano maggiori rispetto ai CP_1 minimi tabellari indicati dall'odierno appellato. Secondo l'insegnamento della Suprema Corte il Giudice di prime cure, nel determinare eventuali debenze retributive, avrebbe dovuto confrontare nel loro complesso i trattamenti economici (ossia quello rivendicato e quello effettivo) per verificare la sussistenza di un qualsiasi credito ... Sul punto si osserva, altresì, che il ricorrente in primo grado allegava lo svolgimento di una prestazione di lavoro straordinaria. È palese che le somme corrisposte nel corso del rapporto erano destinate a compensare l'intera prestazione lavorativa ossia anche il maggior orario asseritamente osservato”;
- 4) il fatto che “secondo il Giudice di prime cure non siano stati contestati i conteggi di controparte, quando dalla lettura delle note illustrative depositate in primo grado dalla scrivente, emergono tutte le dovute eccezioni. Preliminarmente, si ribadisce che il sig. ha espressamente Pt_1 negato di aderire alle OO.SS. stipulanti il settore terziario ed escluso anche solo una applicazione di fatto del suddetto contratto collettivo … La Cassazione n. 5519/04 aveva, peraltro, già puntualizzato che, in tema di adeguamento della retribuzione ai sensi dell'articolo 36 Costituzione, il giudice del merito, anche se il datore di lavoro non aderisca ad una delle organizzazioni sindacali firmatarie, ben può assumere a parametro il contratto collettivo di settore, che rappresenta il più adeguato strumento per determinare il contenuto del diritto alla retribuzione, ma limitatamente ai titoli contrattuali che costituiscono espressione, per loro natura, della giusta retribuzione, con esclusione, quindi, dei compensi aggiuntivi, degli scatti di anzianità e delle mensilità aggiuntive oltre la tredicesima (la quale invece - deve specificarsi - va a comporre la retribuzione proporzionata e sufficiente)
… Dai conteggi di controparte, si evince che sono stati ricompresi anche istituti prettamente di origine contrattuale (permessi orari, maggiorazioni per festività e festività soppresse, maggiorazioni per lavoro straordinario occasionale, quattordicesima mensilità, ecc…), che non possono essere pretesi in mancanza di una prova di espressa e diretta applicazione del CCNL
… È stato anche contestato il calcolo del tfr asseritamente richiesto da parte appellata. Ferma restando la non applicabilità del ccnl indicato da controparte, si deve evidenziare che tanto la normativa di legge quanto la richiamata contrattazione collettiva escludono il lavoro straordinario dalla determinazione della retribuzione utile ai fini del calcolo del tfr … In conclusione il conteggio di controparte, include: dei periodi totalmente privi di qualsiasi prova sulla loro veridicità; dei periodi di assenza dal territorio italiano da parte del sig. un preteso lavoro straordinario, nonché dei CP_1 permessi non goduti;
il tfr presenta delle voci espressamente escluse sia dalla legge sia dal CCNL richiesto da controparte”.
Sul primo motivo di gravame è appena il caso di sottolineare che il Tribunale ha dato atto che “All'udienza del 6/3/2023 la difesa del ricorrente rinunciava alla domanda di regolarizzazione contributiva”. Sul secondo motivo di appello il Tribunale ha specificamente riportato nella motivazione della impugnata sentenza le dichiarazioni rese dai testi escussi nel giudizio di primo grado (“Il teste indifferente escusso ha dichiarato “ …. Io dal Testimone_3
2007 al 2019 ho lavorato presso l'autorimessa Quirinale che è sta di fronte al negozio in via del Lavatore gestito dal convenuto . Era un negozio di articoli regalo , bigiotteria , articoli cuoio . Sicuramente dal 2016 , non saprei se anche prima , ho visto il ric.te che lavorava nel negozio del convenuto. So che il aveva un altro negozio al Pt_1
Pantheon ma non so se il ric.te vi avesse lavorato . Ho visto che il ric.te lavorava come commesso non lo ho visto fare altro neppure stare in cassa;
a volte c'erano anche il e la di lui moglie ma non saprei dire se davano ordini e Pt_1 Persona_1 disposizioni al ric.te . Io lavoravo a turni quotidiani o la mattina o il pomeriggio , ed in genere incrociavo il ric.te più o meno due o tre volte a settimana . Non saprei dire gli orari di lavoro precisi del ric.te ma posso dire che si alternava con un ragazza di cui non so il nome. Non so se il negozio di fosse aperto nelle festività soppresse e giorni Pt_1 festivi perché io non facevo mai tali turni sul mio post di lavoro ” La teste comune ed indifferente a riferito : “ ….. Conosco sia il ric.te che il resistente;
sono Testimone_1 amica di dal 2000 circa e tramite lui ho conosciuto il ric.te che ha lavorato Parte_1 per il resistente da circa una decina di anni , non ricordo il periodo preciso Io sono stata presso le attività commerciali gestite dal resistente in via del Pantheon e via del Lavatore dove ho visto il ric.te che lì lavorava;
in linea di massima lavorava più presso l'esercizio di via del Lavatore . Ci sono stata molte volte circa una volta ogni due mesi dal 2015- 2016 ; spesso infatti mi recavo a passeggiare in centro . Quando vedevo il ric.te lo stesso stava svolgendo mansioni di commesso . Andavo ad orario variabili sia durante il giorno che dopo cena intorno alle 21,30 – 22,00 ed anche a quell'orario ho visto il ric.te come pure lo ho visto in giornate festive . Non ricordo se c'era anche presente nei negozi il resistente “ Tali risultanze sono state anche confermate dalla deposizione del teste “ Conosco il ric.te da circa metà del 2015 perché Tes_4 lavorava in un negozio in via del Lavatore vicino alla tavola calda di via del Lavatore 29 dove io ho lavorato fino al settembre 2019 , quando sono stato trasferito in un'altra pizzeria a Via del Corso;
comunque continuavo a recarmi a via del Lavatore a salutare i miei colleghi e continuavo a veder il ric.te che lavorava come commesso nel negozio di via del Lavatore che vendeva borse , collane souvenir …. Qualche volta ho visto la moglie del titolare e anche il resistente nel negozio;
la moglie del titolare – di cui ora non ricordo il nome – veniva a prendere il caffè dove lavoravo io ed usufruiva del bagno . Quando o iniziavo a lavorare intorno alle 10,00 i mattina vedevo il ricorrente che lavorava;
quando facevo il turo pomeridiano – serale ho visto il ric.te che lavorava fino a circa le 23,00 – 23,30 Io lavoravo 6 giorni a settimana con un giorno di riposo e vedevo il ric.te tutte le volte che andavo al lavoro .La moglie del titolare mi disse che il ric,.te lavorava anche presso altro esercizio commerciale gestito dal marito vicino a fontana di Trevi “ . Il teste indotto da parte resistente ha dichiarato : Testimone_5
“Io ho avuto contatti lavorativi con il convenuto che è da sempre mio amico perché abbiamo gestito insieme un banco di un mercato turistico. Quando gestivamo il banco del mercatino ogni tanto veniva il ricorrente a portare merce al o ad Pt_1 aggiustare cose . Io ho frequentato circa una decina di volte sia il negozio di via del Lavatore e di via del Pantheon gestiti dal;
mai ho visto lavorare come Pt_1 commesso il ricorrente .Una sola volta ho incontrato il ricorrente al negozio del Pantheon che aggiustava una borsa , non so se su disposizione del . Non lo ho Pt_1 mai incontrato il ric.te presso il negozio presso il negozio di via del Lavatore. Presso entrambi i negozi c'erano delle commesse non saprei dire l nome . Non ricordo se il negozio fosse stato aperto nei giorni di festività soppresse e festivi .” Il Tribunale ha ritenuto quindi proprio alla luce delle sopra richiamate dichiarazioni testimoniali “provata la ricorrenza di un rapporto di lavoro subordinato inter partes , se pur intervallato da periodi di interruzione quando il ricorrente si recava all'estero” soprattutto in ragione del fatto che era emerso lo “ stabile inserimento del ricorrente nell'organizzazione aziendale del resistente univocamente emersa dalle deposizioni degli altri tre testi escussi, Ebbene, questa Corte condivide le considerazioni del giudice di prime cure. E' noto, infatti, che l'elemento determinante ed essenziale, ai fini della distinzione tra rapporto di lavoro subordinato ed autonomo, è rappresentato dall'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo (da esplicarsi con ordini specifici e non con semplici direttive di carattere generale, cfr. Cass. n. 4889/2002), organizzativo e disciplinare del datore di lavoro (cfr. Cass. nn. 9234/2006; 2842/2004; 19609/2003; 11203/2003; 8028/2003; 5534/2003; 811/1993; 2680/1990; 9459/1987; 7347/1986; 7015/1986) e dal suo inserimento nell'organizzazione aziendale, da valutarsi con riferimento alla specificità dell'incarico conferitogli e alle modalità della sua attuazione (cfr. Cass. n. 4889/2002 e le altre cit.). La c.d. eterodirezione si sostanzia in un obbligo continuativo di obbedienza giuridicamente sempre presente, anche se, talvolta, in concreto mancante o attenuato, correlato alla posizione del datore di lavoro di poter astrattamente interferire in ogni momento sulle modalità di svolgimento della prestazione. Naturalmente la prova dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato incombe sul soggetto che la deduce, non potendosi presumere la subordinazione neppure juris tantum, che deve dimostrare, pertanto, la “soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, che discende dall'emanazione di ordini specifici oltre che dall'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione della prestazione lavorativa”, senza “che sia provata anche l'esistenza del diverso rapporto eventualmente dedotto dalla controparte, dovendosi escludere che il mancato accertamento di quest'ultimo equivalga alla dimostrazione dell'esistenza della subordinazione, per la cui configurabilità è necessaria la prova positiva di specifici elementi che non possono ritenersi sussistenti per effetto della carenza di prova su una diversa tipologia di rapporto” (così Cass. n. 2728/2010). Invero, giova precisare che, se è vero che l'elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato è costituito dall'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, lo stesso è, comunque, configurabile con intensità ed aspetti diversi in relazione alla maggiore o minore elevatezza delle mansioni e alla natura delle stesse: altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione, assumono natura meramente sussidiaria, e non decisiva, cosa che avviene quando l'attività del lavoratore abbia carattere meramente esecutivo con il suo inserimento in modo continuativo e sistematico nell'organizzazione aziendale e la messa a disposizione, persistente nel tempo, da parte del medesimo delle proprie energie lavorative, nonché da altri elementi di carattere sussidiario, quali l'assenza di qualsiasi, pur minima, organizzazione imprenditoriale, sia con riguardo al materiale necessario per l'espletamento dell'attività, sia con riguardo alla gestione contabile - amministrativa attinente all'attività stessa, oltre all'osservanza di un orario e di turnazioni prefissate, all'assenza di rischio e alla previsione di un compenso mensile in base alle ore effettuate con un importo orario anziché in relazione a tariffe professionali approvate con atto normativo(cfr. Cass. n. 4682/2002). Sul terzo e quarto motivo di gravame il Tribunale ha precisato che “La contestazione in ordine al CCNL Terziario indicato da parte ricorrente , e corrispondente alla tipologia dell'attività svolta dal resistente , si appalesa del tutto generica neppure indicando il resistente quale sarebbe stata la contrattazione collettiva di riferimento per il personale operante negli esercizi commerciali gestiti . Inconferente è il richiamo al principio dell'assorbimento in difetto della formalizzazione di alcun contratto di collaborazione o lavoro autonomo inter partes . Nei conteggi alternativi parte ricorrente ha conteggiato le spettanze dovute tenendo conto della mancata contestazione in ordine alla fruizione dei permessi , del parziale godimento delle ferie , del lavoro festivo ( confermato dalla deposizione della teste comune Testimone_1
e dei periodi di interruzione della prestazione lavorativa nei periodi in cui il ricorrente si era recato all'estero , come da passaporto in atti . Alla stregua di tali conteggi , correttamente elaborati e non specificamente contestati , il resistente deve essere condannato al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di € 65.807,27 , oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo .” Invero nella memoria di primo grado parte appellante aveva dedotto che “In ogni caso, senza accettazione del contraddittorio sul punto né inversione dell'onere della prova, si contesta l'applicazione del CCNL indicato da controparte. Tutte le domande che trovano origine nella normativa contrattuale collettiva non applicata dal sig. , che svolge attività di artigiano, (permessi orari, maggiorazioni per Pt_1 festività e festività soppresse, maggiorazioni per lavoro straordinario nella misura ivi indicata, quattordicesima mensilità, ecc…) non possono trovare accoglimento. Il rapporto intercorso fra le parti, anche nella denegata ipotesi in cui dovesse essere ritenuto subordinato, resta soggetto solo ed esclusivamente alle norme di legge. In ogni caso, senza inversione dell'onere della prova, si eccepisce la carenza di allegazioni istruttorie circa la mancata fruizione di ferie e permessi orari per non avere controparte individuato, come da costante orientamento giurisprudenziale (Cassazione, 3 dicembre 2004, n. 22751; Cassazione, 21 agosto 2003, n. 12311) i giorni dedicati a tale scopo ed allegato lo svolgimento nel corso degli stessi della propria attività lavorativa. I capitoli articolati da controparte non appaiono ammissibili posti che risultano articolati in negativo. Anche le pretese economiche avanzate per tali titoli dal sig. non CP_1 possono trovare accoglimento per avere lo stesso omesso di adempiere al proprio onere probatorio. … Si contesta, altresì, l'elaborato contabile di controparte anche per ulteriori errori contabili e di diritto in cui incorre. In primo luogo, controparte inserisce nella retribuzione utile ai fini del calcolo del tfr anche il lavoro straordinario che sarebbe stato, a suo dire, prestato in favore del sig. . Tale modalità di calcolo appare Pt_1 irrispettosa tanto delle norme di diritto quanto di quelle contenute nel CCNL richiamato dal sig. … Afferma il sig. di avere percepito, nel periodo de quo, la somma CP_1 CP_1 mensile indicata nei conteggi allegati. Tali importi, tuttavia, superano in maniera significativa quanto allo stesso sarebbe spettato in ragione della rivendicata natura subordinata del rapporto, ivi incluso il ricalcolo dei cd. istituti indiretti. Un rapido confronto fra quanto percepito e quanto spettante ai sensi dei minimi tabellari permette di evidenziare come il sig. abbia percepito delle somme mensili CP_1 maggiori rispetto ad un lavoratore subordinato che abbia svolto, pur se tale circostanza la si contesta, l'attività descritta dal ricorrente. In casi quali quello sub iudicio, appare principio consolidato in giurisprudenza che quand'anche venisse accertata la natura subordinata del rapporto lavorativo, nulla sarebbe dovuto a titolo di differenze retributive;
Invero non è invocabile al caso di specie in ragione delle specifiche contestazioni al riguardo la contrattazione collettiva di settore, pertanto, nulla è dovuto a titolo di 14° mensilità pari a € 3.095,95, come da conteggi nuovi effettuati da parte appellata allora ricorrente. Invero, non v'è prova di pagamenti ulteriori rispetto a quelli che il lavoratore dichiara di aver già ricevuto. Del pari, il datore di lavoro, che invoca la non applicabilità a sé del CCNL di categoria non lo può poi invocare per escludere il lavoro straordinario dal trattamento di fine rapporto (non è dimostrato comunque tale calcolo): non v'è prova dell'omesso godimento di ferie né di permessi (i primi non richiesti e i secondi domadati nella misura di € 1.0522,19 da detrarre dal dovuto. Ne consegue che in parziale riforma della gravata sentenza, confermata nel resto, deve condannarsi parte appellante alla minor somma di € 61.659,13. Le spese di entrambi i gradi, liquidate come da dispositivo, devono essere poste a carico dell'appellante, comunque soccombente.
P.Q.M.
- in parziale riforma della gravata sentenza, confermata nel resto, condanna parte appellante al pagamento del minor importo di € 61.659,13, oltre interessai legati e rivalutazione monetaria dalle singole date di maturazione del credito al saldo;
- condanna parte appellante al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio, che liquida per il primo grado in € 6.699,00 e per il presente grado in € 4.997,00, oltre, per entrambi i gradi. spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA, e distrazione ex art. 93 c.p.c. Roma, 11.3.2025
L'ESTENSORE
Dr. Roberto Bonanni
IL PRESIDENTE
Dr. Alberto Celeste