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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 10/03/2025, n. 658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 658 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2793/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE
composta dai magistrati
Dott.ssa Maria Caterina Chiulli Presidente
Dott.ssa Maria Elena Catalano ConIGliere
Dott.ssa Natalia Imarisio ConIGliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta a ruolo n. 2793/2023 r.g., promossa con atto di citazione notificato il 4 ottobre 2023 ai sensi della legge n. 53 del 1994
da
(C.F. ) rappresentato e difeso, giusta procura, Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Giulio D'Andrea, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Isabella Panuccio, sito a Desio, in via San Pietro 11;
APPELLANTE contro
pagina 1 di 16 ( ), con sede in Basilea (Svizzera), Controparte_1 C.F._2
Aeschengraben 21 (4051), rappresentata e difesa, gusta procura, dall'Avv. Francesco Pintucci, con domicilio eletto presso il suo studio sito in IL, via G. Donizetti 38;
APPELLATA nonché contro
(C.F. ) rappresentata e difesa, anche Controparte_2 C.F._3
disgiuntamente, giusta procura, dagli Avv.ti Maria Rosa Megna e Lidia Falessi, con domicilio eletto presso il loro studio sito in IL, Via Podgora 7;
APPELLATA
PER LA RIFORMA PARZIALE
Della sentenza n. 1862/2023 pubblicata il 23 agosto 2023 dal Tribunale di Monza e notificata il
5 settembre 2023 nella causa n. 4635/2021 R.G.
OGGETTO: Responsabilità professionale
Conclusioni per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello Civile di IL, contrariis reiectis, in accoglimento del presente appello ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Monza, in quanto illegittima ed erronea:
A) Accogliere la domanda di manleva del dott. nei confronti della T_ [...]
, condannando la stessa al pagamento dell'intero risarcimento del danno in Controparte_1
favore della IG.ra e/o comunque nella proporzione che l'Adita Corte riterrà equa per Pt_2
le motivazioni di cui sopra.
B) Previo accoglimento della domanda di manleva del dott. nei confronti di T_ P_
, revocare la condanna alle spese emersa in prime cure.
[...]
C) Con vittoria di spese, diritti ed onorari come per legge, oltre il 15% delle spese generali per il doppio grado di giudizio
Conclusioni per Controparte_1
pagina 2 di 16 Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di IL, disattesa ogni avversaria eccezione, deduzione e conclusione, così giudicare.
In via preliminare:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità della nuova eccezione/produzione documentale dell'appellante e la violazione dell'art. 345 c.p.c., e, per l'effetto espungere dal giudizio il doc.
3 avversario in appello;
Nel merito:
- respingersi, integralmente, l'appello perché infondato in fatto ed in diritto per tutte le argomentazioni dedotte e per l'effetto confermarsi la sentenza oggetto di gravame.
Si richiamano le conclusioni rassegnate in primo grado.
Nel merito: previa espunzione dal fascicolo telematico dei documenti tardivamente prodotti in allegato alla memoria n. 3 di primo grado del dott. (all.1 e 2), accertare e dichiarare l'inoperatività T_
della polizza assicurativa stipulata tra il Dott. e la T_ Controparte_1 relativamente al sinistro oggetto di causa, per le ragioni esposte in atti e per l'effetto rigettare la domanda di pagamento a titolo di indennizzo assicurativo formulata nei confronti della terza chiamata. Respingersi, comunque, ogni domanda rassegnata nei confronti della terza chiamata.
In via subordinata ed istruttoria: nella denegata ipotesi in cui l'intestato Tribunale dovesse ritenere operativa la copertura assicurativa, accertare e dichiarare l'inopponibilità della CTU depositata all'esito del giudizio per ATP nei confronti della per le ragioni indicate in atti e per Controparte_1
l'effetto disporsi la rinnovazione della consulenza tecnica, tenuto conto, altresì, della necessaria distinzione della efficacia causale delle condotte perpetrate in Italia dal Dott. (non T_
coperte dalla polizza assicurativa).
In via subordinata nel merito: nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'intestata Corte
d'Appello dovesse ritenere fondate le censure mosse dall'appellante, condannando la P_
ad indennizzare il Dott. delle somme dallo stesso dovute in favore della IG.ra T_ Pt_2
a titolo risarcitorio, ridurre l'indennizzo nella misura in cui il verificarsi e l'estensione del danno siano stati determinati dall'inadempimento del dott. agli obblighi previsti dalla T_
polizza assicurativa di immediata denunzia del sinistro, escludendo, pertanto, tutte le voci di pagina 3 di 16 danno patrimoniale maturate dopo il 16/5/2019 e riducendo il residuo importo oggetto di indennizzo assicurativo in misura non inferiore al 90%.
In via subordinata ed istruttoria:
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'intestata Corte d'Appello dovesse ritenere operativa la copertura assicurativa, accertare e dichiarare l'inopponibilità della CTU depositata all'esito del giudizio per ATP nei confronti della per le ragioni Controparte_1 dedotte e per l'effetto disporsi la rinnovazione della consulenza tecnica, tenuto conto, altresì, della necessaria distinzione della efficacia causale delle condotte perpetrate in Italia dal Dott.
(non coperte dalla polizza assicurativa). T_
Competenze di lite e di CTU rifuse.
Non si accetta il contraddittorio su nuove domande.
Conclusioni per Controparte_2
Voglia la Corte D'Appello Ill.ma, considerata anche la non contestazione e non impugnazione della sentenza di primo grado sia sull' an che sul quantum, che comporta implicito riconoscimento di quanto statuito in primo grado, in via principale e nel merito confermare la sentenza n.1862/2023 del Tribunale di Monza.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio di appello oltre al rimborso forfettario per le spese generali, oltre c.p.a. ed i.v.a.
Non si accetta il contraddittorio su nuove domande.
In via istruttoria: laddove ritenuto necessario, si rinnovano e ritrascrivono tutte le istanze istruttorie formulate nel primo grado:
-Ci si oppone alla richiesta di rinnovazione della CTU, non necessaria e oltretutto dispendiosa.
-Si chiede, occorrendo, ammettersi la prova per testimoni sui seguenti capitoli di prova relativi alle attività svolte dal Dr T_
1. vero che in data 13/02/18 il Dr. presso il suo studio di Paradiso, ha eseguito sulla T_
IGnora l'intervento protesico inserendo gli impianti ossei e posizionando su entrambe Pt_2
le arcate le protesi provvisorie in resina prodotte in data 12/02/18, e dopo l'intervento le ha prescritto una terapia perioperatoria con farmaci, ghiaccio ed alimentazione semiliquida fredda, come da nss. Doc.2 e Doc.
3-fasc.ATP che si rammostrano;
pagina 4 di 16 2. vero che nei mesi successivi, da febbraio ad aprile 2018, la IGnora lamentando Pt_2
dolore e fastidio si sottoponeva a diverse visite di controllo che il Dr. svolgeva presso lo T_
studio Rossetti di IL;
3. vero che in data 7/05/18, il Dr. ha visitato la IGnora e dopo averla T_ Pt_2
rassicurata che una volta applicate le protesi definitive la situazione sarebbe migliorata, le applicava le protesi fisse in zirconio integrale prodotte in data 02/05/18, come da relativa certificazione, ns. Doc.
4-fasc.ATP, che si rammostra;
4. vero che successivamente la IGnora ha continuato ad avere dolore, infiammazione Pt_2
gengivale e difficoltà masticatoria per cui ha assunto anche antibiotici;
5. vero che in data 14/05/18, il Dr. presso lo studio del Dr.Rossetti, dopo aver visitato la T_
IGnora e costatato delle infezioni in atto nella zona intraforaminale nell'arcata Pt_2
inferiore, ha forato due denti della protesi fisse in zirconio per consentirne lo spurgo;
6. vero che in data 18/5/18 Dr.Rossetti su incarico del Dr. ha devitalizzato alcuni denti T_ dell'arcata superiore e inferiore, sottostanti alle protesi, che procuravano dolori, continui sanguinamenti e problemi di natura biomeccanica;
7. vero che in data 13/06/18, il Dr. presso il suo studio di Paradiso, ha provveduto alla T_
rimozione di entrambe le protesi, al rifacimento dei denti superiori che erano troppo corti, al raddrizzamento di quelli inferiori e infine all'applicazione delle due nuove protesi;
8. vero che, la IGnora in data 17/07/18, presso lo studio del Dr.Rossetti, ha subìto Pt_2
l'estrazione dei due denti centrali dell'arcata inferiore che si erano cariati e vista la persistenza del dolore le è stata prescritta una terapia antibiotica;
9. vero che il Dr. presso il suo studio di Paradiso: in data 4/08/18 ha provveduto a T_
cementare i provvisori inferiori, in data 27/09/18 ha eseguito l'inserimento dei due impianti inferiori e in data 6/12/18 ha applicato le protesi definitive, consegnando all'esito una relazione come ns. Doc.
6-fasc.ATP, che si rammostra;
10. vero che nel mese di gennaio 2019, visto il perdurare della sintomatologia dolorifica e il progressivo distacco della protesi dell'arcata inferiore, il Dr. ha visitato la paziente e T_
dopo aver rimosso la protesi l'ha riadattata nuovamente;
pagina 5 di 16 11. vero che, la IGnora in data 7/02/19, poiché i dolori non cessavano, si è rivolta al Pt_2
Dr che ha svolto una radiografia Rx OPT che ha evidenziato la formazione di carie, Pt_3
come da ns. Doc.
7-fasc.ATP che si rammostra;
12. vero che, a febbraio 2019 il Dr. presso lo studio Carrieri di IL, ha visitato T_
nuovamente la IGnora e negando la presenza di carie ha applicato una nuova protesi Pt_2
che, a suo dire, essendo più larga, avrebbe risolto tutti i problemi lamentati dalla paziente;
13. vero che, in data 19/3/19, la IGnora persistendo il dolore, ha fatto una visita di Pt_2
controllo presso lo studio Carrieri di IL e il Dr. Biondi, ha eseguito un nuovo riadattamento delle protesi, ma la situazione non è migliorata perdurando dolore e il sopraggiungere di uno stato febbrile che ha costretto la IGnora a prendere degli antibiotici.
14. vero che nei giorni successivi la IGnora ha accusato forte dolore e le è venuta la Pt_2 febbre molto alta per cui non è riuscita a recarsi all'appuntamento fissato dal Dr. del T_
25/3/19;
15. vero che in data 28/03/19 la IGnora attenuata la febbre con l'ausilio degli Pt_2
antibiotici, visto il persistere di forti dolori si è fatta visitare dal Dr. , che vista Persona_1
la TAC che evidenziava la presenza di carie non trattate dal Dr. come da ns.Doc.8- T_
fasc.ATP che si rammostra, esprimeva un parere di totale inadeguatezza delle protesi e l'impossibilità di un qualsiasi intervento sulle stesse;
16. vero che gli interventi chirurgici e impiantistici con inserimento dei perni, nonché la confezione e applicazione delle protesi provvisorie, la cementazione e l'applicazione di alcune protesi fisse, sono stati svolti dal Dr. in località Paradiso con l'assistenza di una T_ anestesista e un'infermiera nelle seguenti date: 13/2/2018, 13/6/2018, 4/8/2018, 27/9/2018,
6/12/2018;
17. vero che alcune visite di controllo e alcuni riadattamenti delle protesi definitive sono state eseguiti dal Dr. presso altri studi dentistici di IL (studio Rossetti e studio Carrieri); T_
18. vero che da febbraio 2018 a dicembre 2018 il Dr. per facilitare gli incontri e T_
appuntamenti in Svizzera si è servito di un autista (IG. ) che ha prelevato la IGnora Pt_4
con il marito presso la propria abitazione portandoli nello studio del Dr. a Pt_2 T_
Paradiso e poi, dopo gli interventi, riaccompagnandoli a casa in Italia;
pagina 6 di 16 19. vero che il Dr. , da marzo 2021 a giugno 2022 ha eseguito sulla IGnora Pt_3 Pt_2
diversi interventi e cure sull'apparto dentario e osseo danneggiato e che dovrà sottoporla ad ulteriori trattamenti per completare il lavoro, come indicato nel piano di cura del 18/4/2019, ns. doc.20 ATP, e nella relazione del 20/4/2022, ns. Doc.H che si rammostrano;
20. vero che la IGnora da marzo 2021 a giugno 2022, per le cure e le protesi Pt_2
provvisorie effettuate dal Dr. , ha sostenuto un costo di €14.000 come da Pt_3
documentazione, ns. doc.I che si rammostra.
-Si chiede inoltre che il giudice, ove lo ritenga necessario, acquisisca il fascicolo d'ufficio del procedimento per ATP (Tribunale di Monza RG:11131/2019), atti e documenti che parte ricorrente ha in ogni caso allegato al presente giudizio.
Testimoni: 1) via Aldo Moro n34 Brugherio (MB) -20861-; 2) Testimone_1 Testimone_2
Via Bernina n.6 Brugherio (MB)-20861-; 3) Via Bernina n.6
[...] Testimone_3
Brugherio (MB)-20861-; 4) Via XXV Aprile n.235 Cinisello Balsano (MI)- Testimone_4
20092-; 5)Dr. Via Oroboni n.28 IL-20161-. Persona_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., notificato in data 2 agosto 2021, conveniva Parte_5
in giudizio al fine di accertarne la responsabilità professionale per i danni da lei Parte_1
patiti a seguito di alcuni interventi protesici ed impianti odontoiatrici eseguiti nel periodo tra il
13 febbraio 2018 e il 19 marzo 2019, responsabilità già accertata nella consulenza tecnica d'ufficio dell'1 marzo 2021 ex art. 696-bis c.p.c., che aveva valutato la condotta del dentista imperita, imprudente e gravemente negligente.
Si costituiva in giudizio contestando la fondatezza delle domande proposte dalla Parte_1
controparte, chiedendone il rigetto e chiedendo il differimento dell'udienza per chiamare in causa , al fine di essere manlevato e garantito dalle richieste Controparte_1
formulate dalla ricorrente in forza della polizza assicurativa stipulata a copertura dei rischi connessi alla responsabilità civile derivante dall'attività professionale di dentista.
Si costituiva, quindi, eccependo, in via preliminare, l'inoperatività Controparte_1
della copertura assicurativa sotto un duplice profilo: l'invalidità della stessa per gli eventi di danno verificatisi in territori diversi rispetto alla Svizzera e la tardività nella denunzia del pagina 7 di 16 sinistro da parte dell'assicurato, circostanza che avrebbe integrato un grave inadempimento contrattuale. In ogni caso, eccepiva l'inopponibilità dell'esito degli accertamenti tecnici espletati nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. – non avendone preso parte –, contestando altresì l'an e il quantum debeatur.
Ritenuto che la causa non rivestisse le caratteristiche idonee alla trattazione nelle forme del rito sommario, si disponeva il mutamento del rito in ordinario di cognizione.
Istruita la causa documentalmente, precisate le rispettive conclusioni e spirati i termini di cui all'art. 190 c.p.c., il Tribunale di Monza, con sentenza n. 1862/2023 pubblicata il 23 agosto
2023, così decideva:
“- accerta e dichiara la grave responsabilità e colpa professionale medica del dott. T_
relativa all'intervento protesico e cure successive prestate dal 13/2/2018 fino al
[...]
19/3/2019 sulla persona di;
Parte_5
- previo accertamento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito da Parte_5
in conseguenza del trattamento non correttamente eseguito, condanna alla Parte_1 corresponsione in favore della ricorrente della somma di € 40.039,82, già attualizzata alla data odierna, oltre interessi legali eventualmente maturati a decorrere dalla data odierna sino
a quella dell'effettivo soddisfo;
- rigetta le domande svolte da nei confronti di;
Parte_1 Controparte_1
- condanna alla refusione, in favore di , delle spese di lite Parte_1 Parte_5
liquidate in € 286,00 per esborsi, € 6.713,00 per compensi professionali ed in € 2.910,00 per spese legali sostenute nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c., oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge;
- condanna alla refusione, in favore di , delle spese di Parte_1 Controparte_1 lite liquidate in € 6.713,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa”.
Il primo giudice motivava la propria decisione rilevando sussistente, sulla base della documentazione medica allegata e della CTU espletata nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c., la responsabilità professionale di per i danni patrimoniali e non patrimoniali Parte_1
patiti da . In merito alla domanda di manleva proposta da nei Parte_5 Parte_1 confronti di , invece, veniva rilevata la violazione dell'art. 8 delle Controparte_1
condizioni generali di assicurazione e dell'art. 1913 c.c., non avendo l'assicurato pagina 8 di 16 tempestivamente – e senza giustificazione – denunciato il sinistro alla Compagnia Assicurativa, pregiudicando in tal modo la posizione sostanziale e processuale della stessa, avendone impedito la partecipazione al procedimento ex art. 696 bis c.p.c.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello per ottenerne la parziale Parte_1
riforma, lamentando, con un unico motivo, il rigetto della domanda di manleva e la conseguente esclusione della copertura assicurativa. Secondo quanto dedotto dall'appellante, la prima lettera di diffida datata 16 maggio 2019 sarebbe stata notificata al dott. ad un T_
indirizzo non riferibile allo stesso;
a riprova di ciò, si allegava il certificato storico di residenza.
L'appellante ha quindi osservato di aver avvisato la del sinistro nel Controparte_1
primo momento utile e che, in ogni caso, la Compagnia Assicurativa non avrebbe subito alcun pregiudizio della posizione sostanziale e processuale derivante dalla tardiva – ancorché giustificabile – denuncia del sinistro.
Con comparsa di risposta si è costituita la rilevando Controparte_1 preliminarmente l'inammissibilità della nuova produzione documentale allegata dall'appellante; successivamente, l'infondatezza del motivo di appello formulato, tenuto conto del comportamento doloso del medico che aveva denunciato tardivamente -e consapevolmente- il sinistro in questione, evidenziando, comunque, il pregiudizio subito dall'Assicurazione e rilevando, altresì, l'inoperatività della polizza anche relativamente alla violazione della clausola di territorialità di cui all'art. 17 delle condizioni particolari di assicurazione.
Si è altresì costituita , concludendo per la conferma della sentenza di primo Parte_5
grado, ma svolgendo in realtà difese adesive a quelle dell'odierno appellante, volte a far riconoscere l'obbligo di indennizzo in capo all'assicurazione.
La causa è stata chiamata in decisione, ai sensi degli artt. 127 ter e 352 c.p.c., all'udienza del 25 febbraio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
La questione rimessa all'esame della Corte verte unicamente sull'accertamento dell'inoperatività della polizza assicurativa rispetto alla disciplina prevista dagli artt. 1913 e pagina 9 di 16 1915 c.c. ed alle clausole assicurative del contratto stipulato tra e la Parte_1 [...]
Controparte_1
A fronte di quanto documentalmente emerso nel processo di primo grado, è incontestabile la tardività della denuncia del sinistro effettuata da che soltanto il 4 marzo 2020 ha Parte_1
reso nota la questione alla nonostante la prima diffida a lui recapitata - Controparte_1
con la quale, a mezzo di legali espressamente incaricati, si contestava già chiaramente la sua responsabilità professionale per i gravi danni occorsi alla sua paziente e con esplicita Pt_2 richiesta, peraltro, di interessarne l'assicurazione - risalisse al 16 maggio 2019 (cfr. all. 10 a doc. A . Pt_2
L'appellante ha inammissibilmente allegato, per la prima volta avanti questa Corte, di non aver mai ricevuto tale missiva poiché inviata ad indirizzo errato, come sarebbe provato dal certificato storico di residenza che produce. Trattasi, invero, di allegazione sostanzialmente smentita dalle risultanze documentali (i legali del dott. riscontravano la diffida - T_
respingendo ogni addebito - il successivo 12 giugno: cfr. docc. 10 e 11 sub A e Pt_2
prima ancora, per l'appunto, di allegazione nuova e, per questo, inammissibile, come da consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “Il divieto di "nova" sancito dall'art. 345 c.p.c. per il giudizio d'appello, applicabile anche nel giudizio di rinvio, riguarda non soltanto le domande e le eccezioni in senso stretto, ma altresì le allegazioni in punto di fatto non esplicate in primo grado, poiché l'ammissione delle stesse in secondo grado trasformerebbe il giudizio d'appello da mera "revisio prioris instantiae" in "iudicium novum", modello quest'ultimo estraneo al vigente ordinamento processuale” (Cass. ord. n. 9211/2022).
Tornando alla scansione temporale in cui si inquadra la fattispecie a giudizio, il 12 settembre
2019 al dott. era poi recapitato l'invito a partecipare al procedimento di mediazione T_ avanti all'Organismo di Conciliazione dell'Ordine degli Avvocati di Monza;
procedimento conclusosi con esito negativo a causa della mancata adesione dell'odierno appellante (cfr. doc.
13 fasc. attrice ATP). Infine, in data 6 febbraio 2020 al dott. veniva notificato il ricorso T_
per ATP.
Anche rispetto a tale ultimo inequivocabile atto di contestazione, mancava d'altronde una tempestiva iniziativa informativa del dott. in favore della sua assicurazione, cui il T_
sinistro veniva denunciato soltanto quasi un mese dopo, il 4 marzo 2020 e solo sei giorni prima pagina 10 di 16 dell'udienza di giuramento del collegio peritale, mediante trasmissione degli atti a mezzo mail
(cfr. all. 5 del convenuto nel giudizio di primo grado). Successivamente, nel procedimento ex art. 696 bis cpc, il Tribunale di Monza concedeva termine sino al 22 giugno 2020 per integrare il contradditorio nei confronti della compagnia assicurativa (decreto n. 3023/2020 dell'11 maggio 2020). Solo in data 30 luglio 2020, tuttavia, l'odierna parte appellante inviava all'indirizzo di posta elettronica dell'ispettore (referente della pratica in questione Per_2 all'interno della compagnia svizzera), il ricorso per ATP, la memoria difensiva e il decreto dell'11 maggio 2020. A quel punto la Compagnia Assicurativa, che già - dopo la comunicazione del 4 marzo - aveva eccepito la tardività della stessa, considerate le preclusioni maturate, riteneva di non costituirsi nel procedimento.
Non vi sono in definitiva dubbi sul fatto che abbia denunciato il sinistro Parte_1
assicurativo ben oltre - non solo il termine ancora più stringente posto dall'art. 8 delle condizioni generali di assicurazione, che richiedeva la denuncia immediata - ma anche il termine di tre giorni di cui all'art. 1913 c.c., decorrenti - in tal caso - dal momento in cui l'assicurato ne aveva avuto notizia. Tale momento, nel caso di specie, va certamente individuato a maggio 2019 con il ricevimento della prima diffida (su cui chiari contenuti vd. quanto esposto più sopra) o al limite, a tutto voler concedere, a settembre 2019, con l'evocazione avanti l'organismo di mediazione forense: atto questo che non poteva lasciare più dubbio alcuno sulla determinazione della controparte ad ottenere ristoro per il danno subìto.
Ancora, come si è visto, il ritardo della denuncia prima e della chiamata in causa poi già ad
ATP instaurato integrano definitivo suggello della (come ancora si dirà) consapevole condotta inadempiente dell'assicurato, seppure per il tramite dei difensori da lui incaricati.
Il lunghissimo intervallo temporale intercorso tra il sinistro e la relativa comunicazione del dott. alla propria compagnia assicurativa è rimasto d'altronde del tutto privo, nelle T_
produzioni ed allegazioni dell'interessato, di qualsivoglia seria giustificazione, tanto in fatto quanto alla luce di qualunque criterio interpretativo di buona fede nella condotta del contraente.
Né vale a destituire di rilevanza l'inadempimento dell'appellante la (asserita) mancanza di prova, in concreto, di un pregiudizio conseguente per l'assicurazione. Trattasi, invero, di pregiudizio che va valutato, proprio in quanto ostativo all'operatività della richiesta manleva, in relazione all'an ed al quantum per il quale questa dovrebbe operare e che dunque va ravvisato pagina 11 di 16 in re ipsa. All'assicurazione appellata infatti - e peraltro in maniera del tutto contraria ai contenuti della complessiva disciplina pattizia di cui al citato art. 8, che prevedeva in sostanza la gestione esclusiva del sinistro in capo all'assicurazione (a mezzo di legali di sua fiducia) fin dalla fase stragiudiziale, a cui la denuncia tempestiva era finalizzata - è stata a lungo preclusa ogni previa istruttoria del caso - anche ai fini di valutare, appunto, l'operatività della polizza -
e, soprattutto, ogni tentativo (anche qualificato: a mezzo, come per prassi, anche di valutazione dei propri medici legali) di composizione bonaria (tentativo che, risulta per tabulas, il dott. non ha invece mai minimamente effettuato, non essendosi neppure presentato T_
all'incontro di mediazione) prima dell'incrementarsi esponenziale delle spese in relazione alle iniziative giudiziali in un primo tempo;
così come in un secondo momento le è stato persino precluso di intervenire tempestivamente con proprie difese tecniche onde cercare quantomeno di ottenere minore quantificazione del danno accertato nella fase dell'ATP.
Così accertato l'inadempimento dell'appellante all'obbligo di tempestivo avviso all'assicuratore, occorre accertare - stanti anche le domande subordinate svolte di riduzione dell'indennizzo - se l'inosservanza abbia carattere doloso o colposo, atteso che, mentre nel primo caso l'assicurato perde il diritto all'indennità ai sensi dell'art. 1915, comma 1, c.c., nel secondo l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto, ai sensi dell'art. 1915, comma 2 c.c. Va invero anche precisato che il giudice di prime cure, pur argomentando sulla sussistenza di un'ipotesi dolosa (nel senso chiarito dalla giurisprudenza di legittimità su cui infra), conclude testualmente per la colpa grave ed al contempo omette di pronunciarsi sulla riduzione dell'indennizzo, escludendolo invece totalmente ai sensi dell'art. 1915 comma 1 c.c.
Orbene, come appunto ricordato dalla sentenza appellata, sul punto l'orientamento espresso dalla giurisprudenza della Suprema Corte è costante: il dolo dell'assicurato qui rilevante non si identifica con quello che determina l'impugnabilità di un contratto, oppure l'artificio o il raggiro, bensì con la semplice coscienza e volontà della condotta. In altri termini, la S.C. ha più volte affermato che, per la ricorrenza della sanzione prevista dall'art. 1915 c.c. comma 1 c.c., ossia per la perdita del diritto all'indennizzo, è necessario e sufficiente che l'assicuratore fornisca la prova che l'assicurato era a conoscenza dell'obbligo di avviso e, consapevolmente, non ha ottemperato, restando del tutto irrilevante che ciò sia avvenuto per un intento pagina 12 di 16 fraudolento o meno: “Affinché l'assicurato possa ritenersi dolosamente inadempiente all'obbligo di dare avviso all'assicuratore, ai fini dell'art. 1915, comma 1, cod. civ., con
l'effetto di perdere il diritto all'indennità, non è richiesto lo specifico e fraudolento intento di arrecare danno all'assicuratore, ma è sufficiente la consapevolezza dell'obbligo previsto dalla norma e la cosciente volontà di non osservarlo” (cfr. Cass. n. 21533/2021; Cass. n.
28625/2019; Cass. n. 17088/2014; Cass. n. 13355/2015; Cass. n. 5435/2005).
Ebbene, nel caso di specie le complessive circostanze depongono per la chiara consapevolezza del ritardo da parte di quand'anche veicolata e fatta propria dai professionisti a Parte_1
cui il medesimo si è rivolto.
Come si è visto, il contratto assicurativo stipulato dal dott. stabiliva chiaramente all'art. T_
8 che la gestione del sinistro (che a tal fine doveva appunto essere immediatamente denunciato) venisse da subito affidata alla compagnia, senza la possibilità per l'assicurato (pena, evidentemente, l'inoperatività della polizza) di rivolgersi autonomamente ad un proprio legale, così come di tranIGere la vertenza senza ottenere l'autorizzazione della compagnia. Ora, al di là della testuale “immediatezza” della denuncia, è del tutto inverosimile sostenere che l'interessato non potesse avere generale contezza di tale disciplina, che avrebbe dovuto rappresentargli con immediatezza la necessità di coinvolgere tempestivamente l'ente a fronte del verificarsi di una contestazione di responsabilità.
Del pari si è visto che fin dalla diffida del 16 maggio 2019 era consapevole delle Parte_1
intenzioni della danneggiata di agire nei suoi confronti. Il successivo 12 giugno, l'avv.
D'Andrea e l'avv. Lupoli, legali del dott. trasmettevano infatti riscontro a mezzo pec T_
alla diffida della IG.ra (cfr. doc. 10 fasc. per ATP sub A di parte attrice nel giudizio Pt_2
di primo grado). Tale circostanza permette di desumere che l'odierno appellante avesse ben colto sin da subito la rilevanza delle contestazioni avanzate dalla IG.ra (peraltro, Pt_2
come detto, in tale diffida i legali di questa chiedevano espressamente di comunicare loro i dati della sua compagnia assicuratrice), tanto da farsi assistere dai due legali (i quali, a loro volta, a quel punto dovevano e potevano verificare le condizioni assicurative); eppure ha del tutto omesso (ed ancora ha continuato a fare per ben dieci mesi, anche dopo ulteriori e sempre più incisive iniziative di controparte) la denuncia alla compagnia, verosimilmente per scongiurare pagina 13 di 16 il rischio dell'innalzamento del premio assicurativo (e magari anche in quanto scarsamente convinto della copertura territoriale della polizza, secondo quanto si sta per dire).
Deve pertanto concludersi per l'esclusione della manleva richiesta ai sensi dell'art. 1915 comma 1 c.c.
Da ultimo è opportuno evidenziare altresì la sussistenza di un profilo di ostatività relativo ai limiti territoriali della polizza contenuti nelle condizioni di assicurazione all'art. 17, che ne esclude l'operatività per gli eventi di danno il cui fatto generatore sia stato posto in essere in
Paesi diversi rispetto alla Svizzera e al Principato del Liechtenstein.
Tale profilo integra contenuto di eccezione che l'assicurazione convenuta ha svolto in primo grado e che ora richiama seppur rapidamente nelle sue difese, nonostante la medesima non sia stata oggetto delle statuizioni del Tribunale di Monza, che - avendo preso in considerazione per prima l'eccezione relativa alla tardività della denuncia - l'ha ritenuta assorbita nell'accoglimento di quest'ultima, ma che avrebbe verosimilmente condotto anche per parte sua al rigetto della domanda di manleva.
E' infatti pacifico che la grande maggioranza di visite ed interventi effettuati dal dott. su T_
siano avvenuti presso lo studio del dott. Rossetti in via Poggibonsi 5 a Parte_5
IL, dove è peraltro anche stato inizialmente stabilito il complessivo piano di cure per la paziente L'odierno appellante, in primo grado, non si è mai puntualmente difeso al Pt_2
riguardo, limitandosi ad insistere in maniera generica sul suo svolgimento della professione
(per l'appunto, in genere, e non con riferimento ai singoli fatti generatori di danno nel caso concreto) presso lo studio sito in Paradiso (Svizzera), dove - appunto in genere - effettuerebbe gli interventi più delicati. A fronte di tale indeterminatezza (non superata e non superabile, a causa della grave lacunosità della documentazione clinica che è stata accertata fin dall'ATP - profilo questo di evidente negligenza che non può che ricadere, a sua volta, sul dentista appellante che invoca l'operatività della polizza) non sarebbe pertanto neppure possibile determinare partitamente un'eventuale rilevanza causale dei singoli (minoritari) interventi eseguiti in Svizzera rispetto ai danni accertati in capo a . Anche quest'ultima, Parte_5
d'altronde, nelle difese svolte in appello, seppur di fatto sostenendo l'operatività della polizza a fronte di alcuni interventi svolti in Svizzera, riconosce l'impossibilità della ricostruzione del pagina 14 di 16 decorso causale in relazione ai singoli interventi, vuoi per l'assenza della necessaria documentazione, vuoi per l'effettuazione successiva degli interventi riparatori sulla paziente.
Tutto quanto esposto comporta in definitiva la reiezione del gravame e la conferma della sentenza impugnata, con assorbimento delle istanze istruttorie insistite dalle parti.
In ordine alla regolamentazione delle spese processuali, l'appellante soccombente T_
deve essere condannato a rimborsare alla le spese del
[...] Controparte_1
presente grado, liquidate in dispositivo, in base al D.M. n. 147 del 2022, tenuto conto del valore della causa (€ 40.039,82) e dell'attività effettivamente svolta (applicati quindi i medi tabellari per la fase introduttiva, di studio e decisionale, esclusa la fase istruttoria assente in appello).
Quanto invece all'appellata le spese possono essere compensate, tenuto conto Parte_5 dell'esito complessivo del giudizio, ma anche del fatto che ella si è costituita in appello pur non vantando un interesse diretto (considerato che nessuna censura viene mossa dall'appellante in punto di responsabilità e quantificazione del danno) ma sostenendo di fatto le ragioni dell'appellante soccombente.
Sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 30 maggio 2022 n.
115, senza spazio per valutazioni discrezionali (Cass. civ., Sez. III, 14 marzo 2014 n. 5955);
P.Q.M.
La Corte di Appello di IL, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel contraddittorio fra le parti - ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa - così dispone:
a) rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma integralmente la Parte_1
sentenza n. 1862/2023, resa dal Tribunale di Monza;
b) condanna al pagamento nei confronti di delle Parte_1 Controparte_1
spese di lite, che liquida in euro 6.946,00 – di cui euro 2.058,00 per la fase di studio, euro 1.418,00 per la fase introduttiva ed euro 3.470,00 per la fase decisionale – oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
pagina 15 di 16 c) dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.M. n.
115/2002, per il pagamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.
Così deciso in IL, nella Camera di ConIGlio del 5 marzo 2025.
Il ConIGliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Natalia Imarisio Dott.ssa Maria Caterina Chiulli
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