Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 07/01/2025, n. 207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 207 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00207/2025 REG.PROV.COLL.
N. 08479/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8479 del 2024, proposto da
IC NI, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Antonio Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Civitavecchia, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico Occagna e Silvio Sbragaglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento di rigetto - prot. n. 0059321/2024 del 2 luglio 2024 - della richiesta di accesso agli atti del 16 novembre 2023 e successiva del 22 dicembre 2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Civitavecchia;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2024 il dott. Luigi Edoardo Fiorani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con l’atto introduttivo del presente giudizio, IC NI lamenta la mancata ostensione dei documenti richiesti con le istanze prodotte sub docc. 2 e 3 allegati al ricorso.
Il Comune di Civitavecchia si è costituito in data 2 agosto 2024, deducendo che, al momento dell’instaurazione del presente giudizio, il procedimento non era ancora concluso e che “ l’accesso verrà consentito qualora non sussistano valide ragioni atte a giustificare la reiezione dell’istanza ”.
Con memoria del 25 novembre 2024, il Comune resistente ha dedotto – senza che sul punto il ricorrente abbia mosso alcuna contestazione – che, nella pendenza del presente giudizio, l’accesso è stato consentito, con trasmissione della documentazione richiesta nelle istanze per cui è causa (cfr. la documentazione prodotta in data 25 novembre 2024).
Per quanto sopra, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere ex art. 34, comma 5, c.p.a., la quale ricorre quando si determina una successiva attività amministrativa della parte pubblica integralmente satisfattiva dell’interesse azionato (Cons. Stato, sez. VI, 23 maggio 2019, n. 3378).
Tenuto conto che l’atto gravato del 2 luglio 2024 (nel quale si legge: “ Preso atto che la richiesta di accesso agli atti riguarda un’attività commerciale, si comunica che trattasi di pratica di competenza dell’Ufficio SUAP al quale la S.V. potrà rivolgersi ”) risulta, in base a quanto si ricava dalla sua intestazione, essere stato trasmesso per conoscenza, in pari data, anche al S.U.A.P. e che nel successivo accoglimento dell’istanza di accesso pronunciato da quest’ultimo ufficio in data 30 luglio 2024, si legge, tra l’altro, “ con la presente, vista la Sua richiesta di accesso agli atti […] allo scrivente pervenuta per conoscenza in data 02/07 u.s. ”, non vi sono elementi per concludere, in difetto di più specifiche deduzioni sul punto ad opera della parte ricorrente, che l’amministrazione resistente (alla quale l’odierno ricorrente ha comunicato le ragioni alla base della richiesta di accesso in data 28 giugno 2024) non si sia attenuta al consolidato orientamento giurisprudenziale in base al quale costituisce espressione di un principio generale la regola secondo cui, qualora la richiesta sia presentata ad amministrazione diversa da quella nei cui confronti va esercitato il diritto di accesso, essa è dalla stessa amministrazione immediatamente trasmessa a quella competente e di tale trasmissione è data comunicazione all’interessato (cfr. art. 6, c. 2, D.P.R. n. 184/2006, già art. 4, c. 3, D.P.R. n. 352/1992), regola che vale, a più forte ragione, quando l’istanza sia stata presentata ad ufficio incompetente nell’ambito della stessa pubblica amministrazione (Cons. Stato, sez. V, 23 gennaio 2001, n. 207; T.A.R. Umbria, Sez. I, 26 maggio 2022, n. 349).
Ne deriva che, in ragione delle considerazioni che precedono, e valutata l’ostensione in corso di causa della documentazione richiesta, sussistono giustificati motivi per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Virginia Giorgini, Referendario
Luigi Edoardo Fiorani, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luigi Edoardo Fiorani | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO