Articolo 2 della Legge 28 giugno 1956, n. 712
Articolo 1Articolo 3
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7 agosto 1956
Art. 2.
I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all' art. 8 del regio decreto-legge 29 dicembre 1932, n. 1713 , convertito nella legge 3 aprile 1933, n. 319 , sono stabiliti per l'esercizio finanziario 1956-57, come dall'elenco annesso alla presente legge.
Entrata in vigore il 7 agosto 1956