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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 07/04/2025, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
R. G. n. 3015/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Paolo RAMPINI Presidente dott. Giuseppe BERSANI Giudice Relatore dott. Marco BONCI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I grado al n. 3015/2024 RG. VG. promossa da
, codice fiscale nato ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. SILVIA NORIS, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
ricorrente
e
, codice fiscale , nata Ad Alessandria il 20/08/1973, Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. GIULIA PENNA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
ricorrente
con parere favorevole del Pubblico Ministero in data 16/01/2025;
oggetto: divorzio congiunto - cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI
Le parti hanno depositato conclusioni congiunte come di seguito riportate:
“Voglia I'Ill.mo Tribunale adito
pagina 1 di 8
1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Solero (AL) il
5.10.2003 tra i sigg.ri e con l'ordine all'Ufficiale di Stato Civile Parte_1 Controparte_1
del Comune competente di provvedere alle annotazioni previste dalla Legge;
2. affidare la figlia minore ad entrambi i genitori in regime di affidamento condiviso con Per_1
esercizio anche separato della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione.
3. disporre che, al fine di mantenere un rapporto effettivo e costante con entrambe le figure genitoriali, sia collocata presso ciascun genitore in modo sostanzialmente paritetico come già avviene, e Per_1
segnatamente rimanga rispettivamente con la madre e con il padre con le seguenti modalità: le giornate del lunedì e del giovedì con pernotto presso il padre, del martedì e mercoledì con pernotto presso la madre, e quindi a fine settimane alternate dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina quando sarà riaccompagnata a scuola dal genitore che l'ha avuta con sé nei giorni precedenti;
4. disporre che durante le vacanze scolastiche estive la figlia minore trascorra un periodo di 15 giorni, anche non consecutivi, con ciascun genitore da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno.
Durante tale periodo la frequentazione con I 'altro genitore sarà sospesa garantendo, peraltro, al medesimo di avere un colloquio telefonico con la bambina almeno una volta al giorno;
dare atto, inoltre, che i genitori potranno assumere di volta in volta accordi per eventuali ulteriori periodi di vacanza con la figlia minore;
5. disporre che la figlia minore trascorra le principali festività di calendario (vigilia, Natale' Per_1
Santo Stefano, Capodanno, Epifania, Lunedì dell'Angelo, Pasqua) e ulteriori festività civili e religiose, tralasciando il 15 agosto normalmente di ferie estive, alternativamente con ciascun genitore, invertendosi ogni anno rispetto al precedente, salvo diversi accordi e che nelle vacanze scolastiche natalizie la stessa rimanga un periodo con ciascun genitore da concordarsi tra gli stessi;
6. dare atto che le parti concordano che tutte le condizioni di cui sopra, relative al tempo che i genitori trascorreranno con la figlia minore saranno sempre liberamente e concordemente modificabili dagli stessi compatibilmente con le esigenze della figlia nonché con le proprie necessità logistiche e impegni di lavoro;
7. disporre che ciascun genitore provveda al mantenimento della figlia minore direttamente quando
l'avrà con sé, in ragione dell'equa ripartizione dei tempi di permanenza sopra indicati, e che pertanto nessun genitore corrisponda all'altro un contributo al mantenimento in favore della minore
pagina 2 di 8 medesima;
8. disporre l'obbligo per il padre di contribuire economicamente alle esigenze del figlio , Per_2
qualora necessiti di un sostegno economico ulteriore rispetto alla sua retribuzione mensile, finché il ragazzo non sarà completamente economicamente autosufficiente;
9. disporre che entrambi i genitori sostengano, nella misura rispettivamente dell'80% il padre e 20% la madre, le spese straordinarie necessarie ai figli, dovendosi considerare tali quelle previste dal
Protocollo 201712016 vigente presso il Tribunale di Alessandria, e segnatamente:
- Spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferito al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento trasporto pubblico. - Spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e università pubbliche, dopo il primo anno fuori corso;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria. - Spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) un corso per attività extrascolastica
(sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
b) pre-scuola e doposcuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario;
c) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
d) spese per la patente. - Spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre uno all'anno; b) spese di custodia (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia dei minori o del genitore;
c) viaggi e vacanze, trascorsi autonomamente dai figli;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
f) spese per
l'acquisto di mezzi di locomozione. - Spese medico - sanitarie, specificandosi che tutte le spese connotate dai caratteri della necessità o urgenza non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori;
altresì, non richiedono il preventivo accordo i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritti dal pediatra di libera scelta e/o dal medico di base, né i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche, in quanto prescritte.
10. dare atto che le parti concordano che l'assegno unico riguardante la figlia minore sia Per_1
percepito interamente dalla sig.ra mentre per quanto riguarda il figlio CP_1 Per_2
maggiorenne sia lo stesso a percepirlo direttamente;
pagina 3 di 8 11. dichiarare equa la somma di euro 20.000,00 (ventimila/00) che il sig. si obbliga a Pt_1 corrispondere alla sig.ra a titolo di assegno una tantum ai sensi dell'art. 5, co 8 Legge n. CP_1
898/1970 da versarsi per l'importo di euro 8.000,00 (ottomila/00) entro 5 giorni dal passaggio in giudicato dell'emananda sentenza di divorzio a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato alla sig.ra
e per il residuo di euro 12.000,00 (dodicimila/00) mediante stipula di un fondo pensione di CP_1
tipo assicurativo, denominato "tax benefit new" con la banca in favore Controparte_2
della sig.ra medesima;
CP_1
12. dare atto che la sig.ra si impegna entro 6 giorni dal passaggio in giudicato dell'emananda CP_1
sentenza di divorzio, comunque non appena avrà percepito la somma di cui al precedente punto n.
11, ad estinguere il finanziamento n. 21446509 acceso presso Intesa Sanpaolo a lei stessa intestato che vede come garante il sig. Pt_1
13. dare atto che le parti dichiarano di aver in tal modo definito ogni questione economica e patrimoniale tra le stesse sussistente e pertanto di nulla avere a pretendere reciprocamente per qualsivoglia titolo o ragione ad eccezione di quanto sopra previsto;
14. spese della procedura compensate tra le parti.”
Svolgimento del processo
Con ricorso congiunto depositato il 19/12/2024 gli odierni ricorrenti esponevano di aver contratto matrimonio concordatario in Solero (AL) il 05/10/2003 (trascritto nei registri di Stato Civile del
Comune al n. 7, parte 2, serie A, anno 2003);
dalla loro unione sono nati il 19/04/2005, maggiorenne e parzialmente autosufficiente e il Per_2 Per_1
16/05/2014, e non vi sono altri figli naturali, legittimati o adottivi;
in data 21/11/2013, con decreto cron. n. 11068/2013 (RG n. 2102/2013), il Tribunale di Alessandria omologava le condizioni proposte dai coniugi;
dal giorno della separazione, i coniugi non si sono più riuniti ed è cessata tra loro ogni comunione spirituale e materiale.
Con note scritte in sostituzione dell'udienza i coniugi confermavano di non volersi riconciliare ed insistevano nelle conclusioni e condizioni di cui al ricorso congiunto, rinunciando altresì alla comparizione personale.
Motivi della decisione
La domanda proposta congiuntamente da entrambi i coniugi deve essere accolta.
pagina 4 di 8 I coniugi, come risulta dal provvedimento di omologa prodotto (Tribunale di Alessandria, RG. n.
2102/2013, decreto cron. n. 11068/2013), si sono separati consensualmente nel 2013 e da tale data non si sono più riconciliati.
Ricorrono, pertanto, le condizioni previste dall'art. 3, comma 2, lett. b), della legge 898/1970 per la pronuncia di sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le condizioni congiunte rassegnate dalle parti devono essere accolte non risultando contrarie a all'interesse dei figli neppure alle norme imperative di legge.
Il figlio , maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, vive stabilmente con il Per_2
padre il quale si fa carico del suo mantenimento, mentre la minore è collocata in modo Per_1
paritetico con ciascun genitore, i quali provvederanno direttamente al mantenimento;
le spese straordinarie saranno sostenute nella misura dell'80% il padre e 20% la madre;
l'assegno unico per la figlia sarà percepito interamente dalla sig.ra mentre il figlio lo percepirà Per_1 CP_1 Per_2
direttamente.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
dichiara
la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Solero (AL) il 05/10/2003
(trascritto nei registri di Stato Civile del Comune al n. 7, parte 2, serie A, anno 2003);
ordina
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Solero di procedere all'annotazione della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (anno 2003, n. 7, parte 2, serie A).
dispone che
- l'affidamento della figlia minore ad entrambi i genitori in regime di affidamento condiviso Per_1
con esercizio anche separato della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione.
al fine di mantenere un rapporto effettivo e costante con entrambe le figure genitoriali, sarà Per_1
collocata presso ciascun genitore in modo sostanzialmente paritetico, come già avviene, e permanga con la madre e con il padre con le seguenti modalità: le giornate del lunedì e del giovedì con pernotto presso il padre, del martedì e mercoledì con pernotto presso la madre, e quindi a fine settimane pagina 5 di 8 alternate dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina quando sarà riaccompagnata a scuola dal genitore che l'ha avuta con sé nei giorni precedenti;
- durante le vacanze scolastiche estive la figlia minore trascorrerà un periodo di 15 giorni, anche non consecutivi, con ciascun genitore da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno. Durante tale periodo la frequentazione con l'altro genitore sarà sospesa garantendo, peraltro, al medesimo di avere un colloquio telefonico con la bambina almeno una volta al giorno;
i genitori potranno assumere di volta in volta accordi per eventuali ulteriori periodi di vacanza con la figlia minore;
- la figlia minore trascorrerà le principali festività di calendario (vigilia, Natale' Santo Stefano, Per_1
Capodanno, Epifania, Lunedì dell'Angelo, Pasqua) e ulteriori festività civili e religiose, tralasciando il
15 agosto normalmente di ferie estive, alternativamente con ciascun genitore, invertendosi ogni anno rispetto al precedente, salvo diversi accordi;
nelle vacanze scolastiche natalizie la stessa rimarrà un periodo con ciascun genitore da concordarsi tra gli stessi;
- le condizioni di cui sopra, relative al tempo che i genitori trascorreranno con la figlia minore saranno sempre liberamente e concordemente modificabili dagli stessi compatibilmente con le esigenze della figlia nonché con le proprie necessità logistiche e impegni di lavoro;
- stante il collocamento paritario, ciascun genitore provvederà al mantenimento della figlia minore direttamente quando l'avrà con sé, in ragione dell'equa ripartizione dei tempi di permanenza sopra indicati;
non è previsto alcun contributo al mantenimento a carico dell'uno o dell'altro genitore;
- il padre contribuirò economicamente alle esigenze del figlio , qualora necessiti di un sostegno Per_2
economico ulteriore rispetto alla sua retribuzione mensile, finché il ragazzo non sarà economicamente autosufficiente;
- i genitori si faranno carico delle spese straordinarie necessarie per i figli, nella misura rispettivamente dell'80% il padre e 20% la madre, dovendosi considerare tali quelle previste dal
Protocollo 201712016 vigente presso il Tribunale di Alessandria, e segnatamente:
- Spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferito al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento trasporto pubblico. - Spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e università pubbliche, dopo il primo anno fuori corso;
c)
pagina 6 di 8 corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria. - Spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) un corso per attività extrascolastica (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
b) pre-scuola e doposcuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario;
c) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
d) spese per la patente. - Spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre uno all'anno; b) spese di custodia (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia dei minori o del genitore;
c) viaggi e vacanze, trascorsi autonomamente dai figli;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione. - Spese medico - sanitarie, specificandosi che tutte le spese connotate dai caratteri della necessità o urgenza non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori;
altresì, non richiedono il preventivo accordo i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritti dal pediatra di libera scelta e/o dal medico di base, né i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche, in quanto prescritte.
- l'assegno unico riguardante la figlia minore sarà percepito interamente dalla sig.ra Per_1 CP_1
mentre il figlio , maggiorenne, percepirà direttamente;
Per_2
- prende atto
- degli ulteriori accordi tra i coniugi:
- dichiarare equa la somma di euro 20.000,00 (ventimila/00) che il sig. si obbliga a Pt_1
corrispondere alla sig.ra a titolo di assegno una tantum la somma di euro 20.000,00 CP_1
(ventimila/00), ai sensi dell'art. 5, co 8 Legge n. 898/1970, da versarsi per l'importo di euro 8.000,00
(ottomila/00) entro 5 giorni dal passaggio in giudicato della presente sentenza di divorzio a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato alla sig.ra e per il residuo di euro 12.000,00 (dodicimila/00) CP_1
mediante stipula di un fondo pensione di tipo assicurativo, denominato "tax benefit new" con la banca in favore della sig.ra medesima;
Controparte_2 CP_1
- la sig.ra si impegna entro 6 giorni dal passaggio in giudicato della presente sentenza di CP_1
divorzio, comunque non appena avrà percepito la somma di cui al precedente punto n. 11, ad estinguere il finanziamento n. 21446509 acceso presso Intesa Sanpaolo a lei stessa intestato che vede come garante il sig. ; Pt_1
- le parti dichiarano di aver in tal modo definito ogni questione economica e patrimoniale tra le stesse sussistente e pertanto di nulla avere a pretendere reciprocamente per qualsivoglia titolo o ragione ad eccezione di quanto sopra previsto;
pagina 7 di 8 - spese della procedura compensate tra le parti.
prende atto
Così deciso in Alessandria, lì 03 aprile 2025
Il Giudice relatore
Dott. Giuseppe BERSANI
Il Presidente
Dott. Paolo RAMPINI
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Paolo RAMPINI Presidente dott. Giuseppe BERSANI Giudice Relatore dott. Marco BONCI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I grado al n. 3015/2024 RG. VG. promossa da
, codice fiscale nato ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. SILVIA NORIS, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
ricorrente
e
, codice fiscale , nata Ad Alessandria il 20/08/1973, Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. GIULIA PENNA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
ricorrente
con parere favorevole del Pubblico Ministero in data 16/01/2025;
oggetto: divorzio congiunto - cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI
Le parti hanno depositato conclusioni congiunte come di seguito riportate:
“Voglia I'Ill.mo Tribunale adito
pagina 1 di 8
1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Solero (AL) il
5.10.2003 tra i sigg.ri e con l'ordine all'Ufficiale di Stato Civile Parte_1 Controparte_1
del Comune competente di provvedere alle annotazioni previste dalla Legge;
2. affidare la figlia minore ad entrambi i genitori in regime di affidamento condiviso con Per_1
esercizio anche separato della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione.
3. disporre che, al fine di mantenere un rapporto effettivo e costante con entrambe le figure genitoriali, sia collocata presso ciascun genitore in modo sostanzialmente paritetico come già avviene, e Per_1
segnatamente rimanga rispettivamente con la madre e con il padre con le seguenti modalità: le giornate del lunedì e del giovedì con pernotto presso il padre, del martedì e mercoledì con pernotto presso la madre, e quindi a fine settimane alternate dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina quando sarà riaccompagnata a scuola dal genitore che l'ha avuta con sé nei giorni precedenti;
4. disporre che durante le vacanze scolastiche estive la figlia minore trascorra un periodo di 15 giorni, anche non consecutivi, con ciascun genitore da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno.
Durante tale periodo la frequentazione con I 'altro genitore sarà sospesa garantendo, peraltro, al medesimo di avere un colloquio telefonico con la bambina almeno una volta al giorno;
dare atto, inoltre, che i genitori potranno assumere di volta in volta accordi per eventuali ulteriori periodi di vacanza con la figlia minore;
5. disporre che la figlia minore trascorra le principali festività di calendario (vigilia, Natale' Per_1
Santo Stefano, Capodanno, Epifania, Lunedì dell'Angelo, Pasqua) e ulteriori festività civili e religiose, tralasciando il 15 agosto normalmente di ferie estive, alternativamente con ciascun genitore, invertendosi ogni anno rispetto al precedente, salvo diversi accordi e che nelle vacanze scolastiche natalizie la stessa rimanga un periodo con ciascun genitore da concordarsi tra gli stessi;
6. dare atto che le parti concordano che tutte le condizioni di cui sopra, relative al tempo che i genitori trascorreranno con la figlia minore saranno sempre liberamente e concordemente modificabili dagli stessi compatibilmente con le esigenze della figlia nonché con le proprie necessità logistiche e impegni di lavoro;
7. disporre che ciascun genitore provveda al mantenimento della figlia minore direttamente quando
l'avrà con sé, in ragione dell'equa ripartizione dei tempi di permanenza sopra indicati, e che pertanto nessun genitore corrisponda all'altro un contributo al mantenimento in favore della minore
pagina 2 di 8 medesima;
8. disporre l'obbligo per il padre di contribuire economicamente alle esigenze del figlio , Per_2
qualora necessiti di un sostegno economico ulteriore rispetto alla sua retribuzione mensile, finché il ragazzo non sarà completamente economicamente autosufficiente;
9. disporre che entrambi i genitori sostengano, nella misura rispettivamente dell'80% il padre e 20% la madre, le spese straordinarie necessarie ai figli, dovendosi considerare tali quelle previste dal
Protocollo 201712016 vigente presso il Tribunale di Alessandria, e segnatamente:
- Spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferito al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento trasporto pubblico. - Spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e università pubbliche, dopo il primo anno fuori corso;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria. - Spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) un corso per attività extrascolastica
(sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
b) pre-scuola e doposcuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario;
c) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
d) spese per la patente. - Spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre uno all'anno; b) spese di custodia (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia dei minori o del genitore;
c) viaggi e vacanze, trascorsi autonomamente dai figli;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
f) spese per
l'acquisto di mezzi di locomozione. - Spese medico - sanitarie, specificandosi che tutte le spese connotate dai caratteri della necessità o urgenza non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori;
altresì, non richiedono il preventivo accordo i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritti dal pediatra di libera scelta e/o dal medico di base, né i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche, in quanto prescritte.
10. dare atto che le parti concordano che l'assegno unico riguardante la figlia minore sia Per_1
percepito interamente dalla sig.ra mentre per quanto riguarda il figlio CP_1 Per_2
maggiorenne sia lo stesso a percepirlo direttamente;
pagina 3 di 8 11. dichiarare equa la somma di euro 20.000,00 (ventimila/00) che il sig. si obbliga a Pt_1 corrispondere alla sig.ra a titolo di assegno una tantum ai sensi dell'art. 5, co 8 Legge n. CP_1
898/1970 da versarsi per l'importo di euro 8.000,00 (ottomila/00) entro 5 giorni dal passaggio in giudicato dell'emananda sentenza di divorzio a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato alla sig.ra
e per il residuo di euro 12.000,00 (dodicimila/00) mediante stipula di un fondo pensione di CP_1
tipo assicurativo, denominato "tax benefit new" con la banca in favore Controparte_2
della sig.ra medesima;
CP_1
12. dare atto che la sig.ra si impegna entro 6 giorni dal passaggio in giudicato dell'emananda CP_1
sentenza di divorzio, comunque non appena avrà percepito la somma di cui al precedente punto n.
11, ad estinguere il finanziamento n. 21446509 acceso presso Intesa Sanpaolo a lei stessa intestato che vede come garante il sig. Pt_1
13. dare atto che le parti dichiarano di aver in tal modo definito ogni questione economica e patrimoniale tra le stesse sussistente e pertanto di nulla avere a pretendere reciprocamente per qualsivoglia titolo o ragione ad eccezione di quanto sopra previsto;
14. spese della procedura compensate tra le parti.”
Svolgimento del processo
Con ricorso congiunto depositato il 19/12/2024 gli odierni ricorrenti esponevano di aver contratto matrimonio concordatario in Solero (AL) il 05/10/2003 (trascritto nei registri di Stato Civile del
Comune al n. 7, parte 2, serie A, anno 2003);
dalla loro unione sono nati il 19/04/2005, maggiorenne e parzialmente autosufficiente e il Per_2 Per_1
16/05/2014, e non vi sono altri figli naturali, legittimati o adottivi;
in data 21/11/2013, con decreto cron. n. 11068/2013 (RG n. 2102/2013), il Tribunale di Alessandria omologava le condizioni proposte dai coniugi;
dal giorno della separazione, i coniugi non si sono più riuniti ed è cessata tra loro ogni comunione spirituale e materiale.
Con note scritte in sostituzione dell'udienza i coniugi confermavano di non volersi riconciliare ed insistevano nelle conclusioni e condizioni di cui al ricorso congiunto, rinunciando altresì alla comparizione personale.
Motivi della decisione
La domanda proposta congiuntamente da entrambi i coniugi deve essere accolta.
pagina 4 di 8 I coniugi, come risulta dal provvedimento di omologa prodotto (Tribunale di Alessandria, RG. n.
2102/2013, decreto cron. n. 11068/2013), si sono separati consensualmente nel 2013 e da tale data non si sono più riconciliati.
Ricorrono, pertanto, le condizioni previste dall'art. 3, comma 2, lett. b), della legge 898/1970 per la pronuncia di sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le condizioni congiunte rassegnate dalle parti devono essere accolte non risultando contrarie a all'interesse dei figli neppure alle norme imperative di legge.
Il figlio , maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, vive stabilmente con il Per_2
padre il quale si fa carico del suo mantenimento, mentre la minore è collocata in modo Per_1
paritetico con ciascun genitore, i quali provvederanno direttamente al mantenimento;
le spese straordinarie saranno sostenute nella misura dell'80% il padre e 20% la madre;
l'assegno unico per la figlia sarà percepito interamente dalla sig.ra mentre il figlio lo percepirà Per_1 CP_1 Per_2
direttamente.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
dichiara
la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Solero (AL) il 05/10/2003
(trascritto nei registri di Stato Civile del Comune al n. 7, parte 2, serie A, anno 2003);
ordina
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Solero di procedere all'annotazione della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (anno 2003, n. 7, parte 2, serie A).
dispone che
- l'affidamento della figlia minore ad entrambi i genitori in regime di affidamento condiviso Per_1
con esercizio anche separato della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione.
al fine di mantenere un rapporto effettivo e costante con entrambe le figure genitoriali, sarà Per_1
collocata presso ciascun genitore in modo sostanzialmente paritetico, come già avviene, e permanga con la madre e con il padre con le seguenti modalità: le giornate del lunedì e del giovedì con pernotto presso il padre, del martedì e mercoledì con pernotto presso la madre, e quindi a fine settimane pagina 5 di 8 alternate dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina quando sarà riaccompagnata a scuola dal genitore che l'ha avuta con sé nei giorni precedenti;
- durante le vacanze scolastiche estive la figlia minore trascorrerà un periodo di 15 giorni, anche non consecutivi, con ciascun genitore da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno. Durante tale periodo la frequentazione con l'altro genitore sarà sospesa garantendo, peraltro, al medesimo di avere un colloquio telefonico con la bambina almeno una volta al giorno;
i genitori potranno assumere di volta in volta accordi per eventuali ulteriori periodi di vacanza con la figlia minore;
- la figlia minore trascorrerà le principali festività di calendario (vigilia, Natale' Santo Stefano, Per_1
Capodanno, Epifania, Lunedì dell'Angelo, Pasqua) e ulteriori festività civili e religiose, tralasciando il
15 agosto normalmente di ferie estive, alternativamente con ciascun genitore, invertendosi ogni anno rispetto al precedente, salvo diversi accordi;
nelle vacanze scolastiche natalizie la stessa rimarrà un periodo con ciascun genitore da concordarsi tra gli stessi;
- le condizioni di cui sopra, relative al tempo che i genitori trascorreranno con la figlia minore saranno sempre liberamente e concordemente modificabili dagli stessi compatibilmente con le esigenze della figlia nonché con le proprie necessità logistiche e impegni di lavoro;
- stante il collocamento paritario, ciascun genitore provvederà al mantenimento della figlia minore direttamente quando l'avrà con sé, in ragione dell'equa ripartizione dei tempi di permanenza sopra indicati;
non è previsto alcun contributo al mantenimento a carico dell'uno o dell'altro genitore;
- il padre contribuirò economicamente alle esigenze del figlio , qualora necessiti di un sostegno Per_2
economico ulteriore rispetto alla sua retribuzione mensile, finché il ragazzo non sarà economicamente autosufficiente;
- i genitori si faranno carico delle spese straordinarie necessarie per i figli, nella misura rispettivamente dell'80% il padre e 20% la madre, dovendosi considerare tali quelle previste dal
Protocollo 201712016 vigente presso il Tribunale di Alessandria, e segnatamente:
- Spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferito al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento trasporto pubblico. - Spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e università pubbliche, dopo il primo anno fuori corso;
c)
pagina 6 di 8 corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria. - Spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) un corso per attività extrascolastica (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
b) pre-scuola e doposcuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario;
c) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
d) spese per la patente. - Spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre uno all'anno; b) spese di custodia (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia dei minori o del genitore;
c) viaggi e vacanze, trascorsi autonomamente dai figli;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione. - Spese medico - sanitarie, specificandosi che tutte le spese connotate dai caratteri della necessità o urgenza non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori;
altresì, non richiedono il preventivo accordo i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritti dal pediatra di libera scelta e/o dal medico di base, né i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche, in quanto prescritte.
- l'assegno unico riguardante la figlia minore sarà percepito interamente dalla sig.ra Per_1 CP_1
mentre il figlio , maggiorenne, percepirà direttamente;
Per_2
- prende atto
- degli ulteriori accordi tra i coniugi:
- dichiarare equa la somma di euro 20.000,00 (ventimila/00) che il sig. si obbliga a Pt_1
corrispondere alla sig.ra a titolo di assegno una tantum la somma di euro 20.000,00 CP_1
(ventimila/00), ai sensi dell'art. 5, co 8 Legge n. 898/1970, da versarsi per l'importo di euro 8.000,00
(ottomila/00) entro 5 giorni dal passaggio in giudicato della presente sentenza di divorzio a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato alla sig.ra e per il residuo di euro 12.000,00 (dodicimila/00) CP_1
mediante stipula di un fondo pensione di tipo assicurativo, denominato "tax benefit new" con la banca in favore della sig.ra medesima;
Controparte_2 CP_1
- la sig.ra si impegna entro 6 giorni dal passaggio in giudicato della presente sentenza di CP_1
divorzio, comunque non appena avrà percepito la somma di cui al precedente punto n. 11, ad estinguere il finanziamento n. 21446509 acceso presso Intesa Sanpaolo a lei stessa intestato che vede come garante il sig. ; Pt_1
- le parti dichiarano di aver in tal modo definito ogni questione economica e patrimoniale tra le stesse sussistente e pertanto di nulla avere a pretendere reciprocamente per qualsivoglia titolo o ragione ad eccezione di quanto sopra previsto;
pagina 7 di 8 - spese della procedura compensate tra le parti.
prende atto
Così deciso in Alessandria, lì 03 aprile 2025
Il Giudice relatore
Dott. Giuseppe BERSANI
Il Presidente
Dott. Paolo RAMPINI
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