TRIB
Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 12/09/2025, n. 408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 408 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA Oggetto: carta elettronica per la
In nome del Popolo italiano formazione e l'aggiornamento dei docenti assunti con incarichi di supplenza
TRIBUNALE DI PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. Marco Medoro, nella causa civile iscritta al n. 734/2025 Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
(avv. Amedeo Stoppa) Parte_1
- ricorrente -
contro
Controparte_1
- convenuto contumace– ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., all'esito dell'udienza del giorno
12.9.2025, la seguente
SENTENZA
1. si è rivolta a questo Tribunale per sentire dichiarare il proprio diritto di Parte_1
fruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la “carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, come riconosciuto dall'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli a.s. 2021/22, 2022/23, 2023/24 e 2024/25 ed ottenere consequenziale condanna del a corrisponderle, Controparte_1
per ciascuna annualità, l'importo nominale di € 500,00, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo, quale contributo alla formazione professionale o, in via gradata, a titolo di risarcimento del danno in forma specifica ai sensi dell'art. 1218 c.c. Ha esposto di prestare servizio a tempo indeterminato come educatrice presso il Convitto “Principe di Napoli” e di non avere beneficiato dell'erogazione della somma di € 500,00 annui, destinata allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. «carta elettronica del docente»). Ha contestato l'illegittimità di tale trattamento rilevando che il personale educativo è considerato equiparato dalla normativa vigente a quello docente richiamando precedenti di legittimità e di merito espressisi in tal senso.
2. Il , ritualmente intimato, è rimasto contumace. Controparte_1
3. L'art. 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107 prevede che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Controparte_2
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo
[...]
professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione
accessoria né reddito imponibile…”. L'art. 282, primo comma, del d.lgs. 297/1994 (T.U. scuola) dispone che “L'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente. Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica;
come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico- pedagogica…”.
Secondo l'orientamento espresso dal S.C. all'esito di una lettura coordinata delle disposizioni di legge di cui al D.lgs. n. 297 del 1994 art. 395 e 398 e degli artt. 25, 127,
128 del C.C.N.L. del Comparto Scuola 2016-2018, la carta docente “spetta anche al personale educativo, atteso che questo, seppur impegnato in una funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi ed è soggetto a precisi oneri formativi” (cfr Cass. sez. lavoro, ord. n. 9895 del 2024; cfr anche, id., 32104/2022).
22 4. Ciò posto, il ricorso è fondato.
Invero, in applicazione dei principi in diritto sintetizzati al punto precedente, secondo le indicazioni nomofilattiche espresse dalla Corte di Cassazione, la pretesa avanzata è fondata, in quanto la ricorrente ha diritto al beneficio alle stesse condizioni previste per il personale docente di ruolo. Ne consegue che, in accoglimento del ricorso, il resistente va condannato ad emettere in favore della ricorrente la carta elettronica per la formazione e l'aggiornamento dei docenti per gli a.s. 2021/22, 2022/23, 2023/24 e
2024/25, con accredito dell'importo nominale di € 500,00, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge
724/1994, maturato dalle singole annualità al saldo.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza. La liquidazione viene effettuata in dispositivo sulla base dei parametri approvati con il D.M. 55/2014 e s.m., tenendo conto del valore del decisum (scaglione compreso fra € 1.100,01 ed € 5.200,00), degli incombenti effettivamente disimpegnati e dell'impegno professionale richiesto dalla controversia, avente natura seriale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
- condanna il resistente ad emettere in favore della ricorrente la carta elettronica per la formazione e l'aggiornamento dei docenti per gli a.s. 2021/22, 2022/23,
2023/24 e 2024/25, con accredito dell'importo nominale di € 500,00, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge 724/1994, maturato dalla singola annualità al saldo;
- condanna il resistente a rimborsare alla ricorrente le spese di lite, che qui si liquidano nell'importo di € 940,00 per compenso professionale, oltre r.f., Iva e
Cap come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Amedeo Stoppa, dichiaratosi procuratore antistatario.
Perugia, lì 12.9.2025
IL GIUDICE
Marco Medoro
33
In nome del Popolo italiano formazione e l'aggiornamento dei docenti assunti con incarichi di supplenza
TRIBUNALE DI PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. Marco Medoro, nella causa civile iscritta al n. 734/2025 Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
(avv. Amedeo Stoppa) Parte_1
- ricorrente -
contro
Controparte_1
- convenuto contumace– ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., all'esito dell'udienza del giorno
12.9.2025, la seguente
SENTENZA
1. si è rivolta a questo Tribunale per sentire dichiarare il proprio diritto di Parte_1
fruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la “carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, come riconosciuto dall'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli a.s. 2021/22, 2022/23, 2023/24 e 2024/25 ed ottenere consequenziale condanna del a corrisponderle, Controparte_1
per ciascuna annualità, l'importo nominale di € 500,00, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo, quale contributo alla formazione professionale o, in via gradata, a titolo di risarcimento del danno in forma specifica ai sensi dell'art. 1218 c.c. Ha esposto di prestare servizio a tempo indeterminato come educatrice presso il Convitto “Principe di Napoli” e di non avere beneficiato dell'erogazione della somma di € 500,00 annui, destinata allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. «carta elettronica del docente»). Ha contestato l'illegittimità di tale trattamento rilevando che il personale educativo è considerato equiparato dalla normativa vigente a quello docente richiamando precedenti di legittimità e di merito espressisi in tal senso.
2. Il , ritualmente intimato, è rimasto contumace. Controparte_1
3. L'art. 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107 prevede che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Controparte_2
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo
[...]
professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione
accessoria né reddito imponibile…”. L'art. 282, primo comma, del d.lgs. 297/1994 (T.U. scuola) dispone che “L'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente. Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica;
come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico- pedagogica…”.
Secondo l'orientamento espresso dal S.C. all'esito di una lettura coordinata delle disposizioni di legge di cui al D.lgs. n. 297 del 1994 art. 395 e 398 e degli artt. 25, 127,
128 del C.C.N.L. del Comparto Scuola 2016-2018, la carta docente “spetta anche al personale educativo, atteso che questo, seppur impegnato in una funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi ed è soggetto a precisi oneri formativi” (cfr Cass. sez. lavoro, ord. n. 9895 del 2024; cfr anche, id., 32104/2022).
22 4. Ciò posto, il ricorso è fondato.
Invero, in applicazione dei principi in diritto sintetizzati al punto precedente, secondo le indicazioni nomofilattiche espresse dalla Corte di Cassazione, la pretesa avanzata è fondata, in quanto la ricorrente ha diritto al beneficio alle stesse condizioni previste per il personale docente di ruolo. Ne consegue che, in accoglimento del ricorso, il resistente va condannato ad emettere in favore della ricorrente la carta elettronica per la formazione e l'aggiornamento dei docenti per gli a.s. 2021/22, 2022/23, 2023/24 e
2024/25, con accredito dell'importo nominale di € 500,00, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge
724/1994, maturato dalle singole annualità al saldo.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza. La liquidazione viene effettuata in dispositivo sulla base dei parametri approvati con il D.M. 55/2014 e s.m., tenendo conto del valore del decisum (scaglione compreso fra € 1.100,01 ed € 5.200,00), degli incombenti effettivamente disimpegnati e dell'impegno professionale richiesto dalla controversia, avente natura seriale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
- condanna il resistente ad emettere in favore della ricorrente la carta elettronica per la formazione e l'aggiornamento dei docenti per gli a.s. 2021/22, 2022/23,
2023/24 e 2024/25, con accredito dell'importo nominale di € 500,00, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge 724/1994, maturato dalla singola annualità al saldo;
- condanna il resistente a rimborsare alla ricorrente le spese di lite, che qui si liquidano nell'importo di € 940,00 per compenso professionale, oltre r.f., Iva e
Cap come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Amedeo Stoppa, dichiaratosi procuratore antistatario.
Perugia, lì 12.9.2025
IL GIUDICE
Marco Medoro
33