TRIB
Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 20/11/2025, n. 1197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1197 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. 9468/2025 RG
Tribunale di Padova
SEZIONE PRIMA CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori Magistrati:
dott.ssa Cinzia Balletti Presidente rel.
dott.ssa Barbara De Munari Giudice
dott.ssa Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 9468 /2025 R.G. promosso con ricorso congiunto depositato da
, con l'avv. BEGHIN CARLA, come da mandato Parte_1
in atti;
e
, con l'avv. RAVAROTTO CESARINA, come da mandato in atti;
CP_1
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
In punto: divorzio congiunto
Conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti all'udienza del 4.11.2025:
“1) - pronunciare e dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in
Campodarsego (PD) il 14.12.2002 presso il Comune di Campodarsego ed iscritto nel
Registro degli Atti di matrimonio del medesimo Comune Atto n.l4 parte I anno 2002 ordinando l'annotazione del relativo provvedimento al competente Ufficiale di
Stato Civile;
2) - confermarsi l'affidamento ad entrambi i genitori della figlia minore che Per_1
continuerà a risiedere presso l'abitazione materna;
anche la figlia maggiorenne
, studentessa e non economicamente autosufficiente, continuerà a risiedere Per_2
presso l'abitazione materna;
3) - il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore compatibilmente con Per_1
le sue esigenze scolastiche, sportive, ricreative e sociali, ogni volta che lo desideri o che lo richieda la figlia, previo accordo con la madre;
in ogni caso potrà vedere e tenere con sé la figlia a fine settimana alterni dal sabato all'uscita da scuola alla domenica, riportandola a casa dalla madre entro le 20.00. Inoltre terrà con sé la figlia minore una settimana durante le festività natalizie (un anno comprendendo il
Natale, l'anno successivo il Capodanno) e tre giorni durante le festività pasquali (e comunque nel giorno di Pasqua o Pasquetta ad anni alterni); inoltre quindici giorni,
anche non consecutivi, durante le vacanze estive, in periodo da concordare preventivamente tra i genitori entro il mese di maggio;
i rapporti con la figlia maggiorenne verranno concordati direttamente dal padre con la figlia;
Per_2
4) - il sig. contribuirà al mantenimento delle figlie Parte_1
versando alla signora la somma mensile di euro 300,00 entro il giorno CP_1
5 di ogni mese a mezzo di bonifico bancario, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre all'assegno unico ed universale ad oggi di circa euro 398,00,
assegno che verrà corrisposto direttamente da Inps e con obbligo del sig.
[...]
di prestare annualmente il consenso nelle forme di rito, e ciò a titolo Parte_1
di concorso nel mantenimento delle figlie. Il sig. si farà Parte_1
carico nella misura del 70% delle spese straordinarie (scolastiche, mediche e sportivoricreative) di entrambe le figlie, secondo quanto stabilito dal Protocollo del
Tribunale di Padova 17/1/2017, che si dà per integralmente recepito e richiamato e ciò fino a che la sig.ra non avrà raggiunto una stabile situazione CP_1 lavorativa;
poi la suddivisione di dette spese sarà nella misura del 50% ciascuno dei ricorrenti;
5) - i coniugi dichiarano con il presente atto di aver definito ogni questione patrimoniale, compresa la casa coniugale e relativi arredi e corredi, l'immobile in comproprietà e di non aver altro da pretendere reciprocamente per alcun titolo,
causa o ragione ed in particolare a titolo di contributo al reciproco mantenimento o a titolo di assegno assistenziale di divorzio anche se la sig.ra allo stato CP_1
non è del tutto economicamente autosufficiente;
6) - i coniugi prestano reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del rispettivo passaporto e/o di ogni altro documento di identità con l'iscrizione del nominativo della figlia minore in quello di entrambi, nonché in favore della figlia minore stessa;
7) -spese e compensi di assistenza legale interamente compensati tra le parti.
E prenda nel contempo «atto delle seguenti ulteriori pattuizioni
A) - DEFINIZIONE PENDENZE ECONOMICO - PATRIMONIALI
I ricorrenti intendono definire ogni questione economico-patrimoniale tra loro pendente ed in essere con l'esclusivo e preciso scopo di approdare ad un nuovo e diverso equilibrio economicopatrimoniale che consenta a ciascuno di essi di soddisfare adeguatamente le rispettive esigenze. di vita connesse al loro nuovo stato. A tale scopo, in occasione ed a causa dello scioglimento del matrimonio civile,
essi intendono regolamentare i reciproci rapporti economico patrimoniali - nascenti e/o comunque derivanti e correlati dal rapporto di coniugio – mediante l'atto dispositivo delle comuni proprietà immobiliari, appresso descritto.
CONSENSO ED OGGETTO
TRASFERIMENTO PROPRIETÀ* IMMOBILIARI
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1376 c.c. la signora trasferisce al CP_1
signor che accetta la proprietà esclusiva della propria Parte_1
quota di proprietà pari al 50% degli immobili facenti parte del fabbricato condominiale, eretto su area censita al Catasto Terreni con il mappale n.l32 del foglio 5 Ente Urbano di are 9,98, sito in San Giorgio delle Pertiche Via Giorgione n.
8. DESCRIZIONE E IDENTIFICAZIONE CATASTALE DEGLI IMMOBILI
Trattasi per la precisione di appartamento al piano secondo fuori terra contraddistinto con il numero interno 5 (cinque) avente accesso dalla seconda porta alla destra di chi sale le scale, composto da 5,5 vani catastali, confinante con scoperto comune, con pianerottolo e con altro appartamento al piano salvo altri e di garage al piano terra di circa 17 metri quadri confinante con parti comuni ed altro garage salvo altri così censiti al Catasto Fabbricati del Comune di San Giorgio delle
Pertiche:
Sezione A -Foglio 5 particella 132 sub 10 via Giorgione Piano 2, cat A/3 Classe 1,
vani 5,5, rendita €340,86;
Sezione A - Foglio 5particella 132 sub 19, via Giorgione Piano T, cat, C/6, Classe 1,
mq 17, rendita €34,24,
Nel trasferimento è compresa la comproprietà delle parti comuni del fabbricato ex art. 1117 c.c. con i proporzionali diritti condominiali sopra gli enti del fabbricato di cui costituisce porzione che - per uso, destinazione e legge - debbano considerarsi comuni e che il signor dichiara di ben conoscere. Pt_1
PROVENIENZA E GARANZIE
La signora garantisce la piena proprietà e disponibilità delle unità CP_1
immobiliari oggetto di trasferimento al ricorrente, alla stessa pervenute in forza di atto di compravendita a rogito 25.11.2002 rep.n.3099 - racc.n.315 Notaio
dott. del Verme di Cadoneghe, trascritto a Padova il 28.11.2002 ai Persona_3
nn.50552-34310 e registrato al TADE Padova 2 in data 11.12.2002 al n.009006. Il
signor dichiara di ben conoscere detto atto anche per quanto concerne Pt_1
pesi, oneri, obblighi e servitù che in essi fossero contenuti e/o richiamati.
La signora garantisce la libertà delle unità immobiliari oggetto di CP_1
trasferimento da qualsiasi censo, canone, peso, vincolo o gravame specie fiscale o ipotecario, da trascrizioni pregiudizievoli e da diritti parziali a terzi spettanti.
Ai sensi della vigente normativa urbanistica, nella consapevolezza della propria responsabilità penale prevista nell'ipotesi di dichiarazioni mendaci dalla L. n. 15/1968 e assumendosi tutte le garanzie anche per eventuali sanzioni amministrative, la signora dichiara in relazione a quanto previsto dalla CP_1
L.28.2.1985 n.47 e successive modifiche ed integrazioni che la costruzione del fabbricato di cui fanno parte gli immobili oggetto di trasferimento al signor
è stata eseguita in base alla Concessione Edilizia n.90/1990 rilasciata dal Pt_1
Comune di S.Giorgio delle Pertiche in data 3.8.1990 e successiva variante in data
14.10.1991, che le opere sono state eseguite in conformità al progetto di cui alla detta concessione, che l'abitabilità è stata rilasciata in data 12.3.1992 e che, in seguito, non sono state eseguite sugli immobili opere richiedenti concessione o autorizzazione né opere abusive né sono stati adottati provvedimenti sanzionatoli ai sensi deH'art.41 L.47/85.
DICHIARAZIONI DI CONFORMITA'
Ai sensi e per gli effetti dell'art.29 comma 1 bis della Legge 27.2.1985 n52
- la signora fa espresso riferimento alle planimetrie catastali, qui prodotte in CP_1
fotocopia e sottoscritte tra le parti, che raffigurano l'immobile oggetto del presente atto di trasferimento e dichiara che esse sono conformi allo stato di fatto ed ai provvedimenti comunali e che, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale, non sussistono difformità rilevanti, tali da influire sul calcolo della rendita catastale e da dare luogo ad obbligo di presentazione di nuove planimetrie catastali;
- il signor dichiara di aver a propria volta preso visione di detti elaborati Pt_1
e di averli trovati conformi allo stato di fatto e, rinunciando a chiedere ulteriore accertamento da parte di altro professionista abilitato, conferma le dichiarazioni di conformità rese dalla ricorrente.
I ricorrenti dichiarano infine che l'intestazione catastale dell'unità immobiliare urbana in oggetto è conforme alle risultanze dei registri immobiliari.
PRECISAZIONI
Gli immobili sopradescritti, con rendita catastale pari ad € 340,86 (appartamento)
ed € 34,24 (garage) e di valore catastale di € 43.725,00
(quarantamiIasettecentiventicinque/00), vengono trasferiti a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano e si possiedono dalla parte cedente, con tutti i diritti, ragioni ed azioni, dipendenze, pertinenze ed accessori inerenti, servitù attive e passive.
IMPIANTI
i sensi e per gli effetti dell'art.1490 c.2 c.c. le parti, di comune accordo, convengono,
in relazione a tutti gli impianti dell'immobile oggetto di trasferimento, che la signora non assuma alcuna responsabilità e non garantisca la conformità CP_1
alla normativa in materia di sicurezza vigente all'epoca della loro realizzazione. Il
signor dichiara di ben conoscere gli immobili in oggetto e di volerne Pt_1
acquistare la proprietà anche in assenza di garanzie.
Le parti convengono altresì che Tutte le spese e gli oneri, funzionali e conseguenti,
del trasferimento immobiliare (ad es.: accertamenti tecnici, redazione APE,
trascrizione presso la Conservatoria dei RRII competente, volturazione catastale,
eventuali spese notarili etc) rimarranno ad integrale carico del signor Pt_1
D'intesa tra le parti la cessione, così come il diritto ai frutti ed il carico di tributi,
oneri e spese relativi, avrà effetto dalla data di pubblicazione della sentenza di divorzio, fatto salvo quanto previsto alla successiva lettera
B) in caso di invalidità o intrascrivibilità del presente accordo di trasferimento immobiliare.
PREZZO-MODALITÀ' DI PAGAMENTO - RINUNCIA ALL'IPOTECA
Per il trasferimento della quota di proprietà immobiliare sopra descritta le parti pattuiscono a titolo di prezzo la somma omnicomprensiva di € 30.000,00
(trentamila/00), per corrispondere la quale il signor ha contratto un mutuo Pt_1
bancario, che versa interamente alla signora a mezzo assegno circolare N.T. CP_1
alla stessa intestato n.3307221312-05 in data 28.10.2025 banco judicis alla sottoscrizione del verbale di udienza presidenziale, con correlata rinuncia da parte della signora all'ipoteca legale CP_1
CERTIFICAZIONE ENERGETICA DELL'EDIFICIO Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del D.Lgs. 19 agosto 2005 n.l92 e successive modifiche ed integrazioni il signor dichiara di aver ricevuto le Pt_1
informazioni e la documentazione relativa alla certificazione energetica dell'edificio con codice identificativo n. 18085 valido fino al 15 febbraio 2035 redatto in data
15.2.2025 dall'arch. che si produce e del quale la signora Persona_4 CP_1
garantisce la validità e la regolarità alle prescrizioni per le operazioni di controllo dell'efficienza energetica dell'impianto termico installato.
B) VALIDITÀ' E TRASCRIVIBILITA' DELL'ATTO
I ricorrenti danno atto di essere a conoscenza che, non trattandosi di atto notarile, il
Tribunale si limita a raccogliere le loro dichiarazioni in ordine al trasferimento della proprietà immobiliare da intendersi quale condizione di divorzio ma che - in caso di invalidità dell'atto e/o nel caso in cui il Conservatore rifiutasse la trascrizione dell'accordo avente ad oggetto i trasferimenti di cui sopra - eventuali errori e/o omissioni non daranno diritto alla correzione del provvedimento giudiziale ma comporteranno che l'accordo stipulato abbia valore obbligatorio, con la necessità
conseguente di ripeterlo avanti a Notaio. In caso di invalidità e intrascrivibilità
dell'accordo di trasferimento immobiliare, fin d'ora dando rispettivamente atto il signor di avere già corrisposto banco judicis la somma di € 30.000,00 Pt_1
pattuita a titolo di prezzo e la signora di aver ricevuto detta somma a saldo CP_1
del prezzo, i ricorrenti si obbligano fin d'ora ad effettuare e/o riprodurre la stipula davanti ad un Notaio scelto dall'acquirente entro e non oltre il 31.12.2025 ed a esclusive spese di quest'ultimo.
C) TRASCRIZIONE E VOLTURA VERBALE E SENTENZA
Il signor si impegna infine a curare la trascrizione e voltura del verbale di Pt_1
udienza e/o del ricorso e /o del provvedimento giudiziale con gli accordi di trasferimento immobiliare presso il competente Ufficio Agenzia del territorio della pubblicità immobiliare, entro 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza di divorzio, esonerando il Cancelliere del Tribunale di Padova da qualsivoglia responsabilità. D) IMPOSTE E DICHIARAZIONI TRIBUTARIE
Il signor dichiara di non essere titolare di alcun altro diritto reale a parte Pt_1
la quota già in comproprietà e dunque di poter godere di ogni beneficio fiscale dì
prima casa.
I ricorrenti si danno atto che il trasferimento immobiliare è decisivo ai fini della soluzione della crisi coniugale e che con l'esatto adempimento delle relative formalità ogni e qualsiasi questione economico- patrimoniale - relativa o correlata al rapporto matrimoniale - tra essi esistente e/o pendente si intende definitivamente regolato e definito e di null'altro avere pertanto reciprocamente a pretendere a detto titolo. Per l'effetto ai sensi dell'art.9 L.n.74/87 e della sentenza n.145/1999 della Corte
Costituzionale, essi chiedono l'esenzione da ogni imposta o tassa, in relazione alle dette attribuzioni patrimoniali.
Essi altresì dichiarano che l'accordo si è concluso senza l'intervento di mediatori e di non aver sostenuto alcun esborso a tale titolo ed infine di esonerare il
Conservatore dei RRII di Padova, cui chiedono la trascrizione, da qualsivoglia responsabilità”
FATTO E DIRITTO
I sigg. , nato il [...] in [...] Parte_1
(Brasile) e , nata il [...] in [...], hanno CP_1
contratto matrimonio il 14/12/2002 in Campodarsego (PD), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune, al n. 14, Parte I, anno 2002.
Dalla loro unione sono nate le figlie il 4.04.2004 in Persona_5
Camposampiero (PD), e , il 31.12.2013 in Camposampiero Persona_6
(PD).
Nel giudizio di separazione i coniugi sono comparsi dinanzi al Presidente del
Tribunale di Padova il 02.05.2018 e la separazione è stata omologata il 26.07.2018.
Attesa la natura dell'unione in questione che presenta elementi di estraneità ( il marito dichiara di essere nato in [...]), appare necessario verificare per ogni domanda proposta se sussiste la competenza giurisdizionale del giudice adito e, in caso positivo, verificare quale sia la legge applicabile alla medesima.
Quanto alla domanda di divorzio, sussiste la competenza giurisdizionale del
Giudice italiano adito sulla base dell'art. 3, paragrafo I, lett. A del Regolamento (CE)
n. 2201/2003, che stabilisce che è competente a decidere l'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel cui territorio si trova la “residenza abituale dei coniugi”, che,
come allegato dalle parti è in Italia.
Sussiste la giurisdizione del giudice italiano anche secondo il successivo
Regolamento (UE) n. 2019/1111 del Consiglio del 25 giugno 2019, che si applica a prescindere dalla cittadinanza extraeuropea delle parti (così CGCE, sez III,
29.11.2007 n. 68, causa C-68/07, v. che precisa che il Parte_2 Parte_3
Regolamento (CE) n. 2201/2003 “si applica anche ai cittadini di Stati terzi che hanno
vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri”. Poiché il
Regolamento (UE) n. 2019/1111 recepisce tutti i principi espressi nel precedente regolamento, si deve considerare estendibile la stessa interpretazione anche al nuovo regolamento come, peraltro, previsto al punto 90 del preambolo di quest'ultimo) ed indipendentemente dalle norme sulla giurisdizione previste dal diritto nazionale, e quindi a prescindere anche dall'art. 32 della legge 31.05.1995 n.
218, le quali si applicano soltanto in via residuale ai sensi dell'art. 6 del
Regolamento, laddove nessun giudice di uno Stato membro sia competente in base agli art. 3,4 o 5 del Regolamento stesso.
Nel caso concreto in esame, sussiste la competenza giurisdizionale del Giudice
italiano adito sulla base dell'art. 3, paragrafo I, lett. a) del Regolamento (UE)
2019/1111 del Consiglio del 25 giugno 2019, che stabilisce che è competente a decidere l'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel cui territorio si trova
“l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora”, ed entrambi risiedono ancora in Italia. Per quanto riguarda la legge applicabile alla domanda di divorzio, l'art. 8 lett.
A) del Regolamento UE n. 1259/2010 prevede che, in assenza di una scelta della legge applicabile da parte dei coniugi, non sussistente nel caso in esame, si applichi la legge dello Stato “della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è stata adita
l'autorità giurisdizionale”. Nel caso di specie, entrambe le parti risiedono in Italia e,
pertanto, si applica la legge italiana.
In relazione, poi, alle domande sulla responsabilità genitoriale comprendenti il diritto di affidamento e l'esercizio del diritto di visita, l'articolo 8 del Reg. CE n.
2201/2003 attribuisce la competenza giurisdizionale alle Autorità dello Stato
membro nel cui territorio il minore risiede abitualmente alla data della proposizione della domanda. Va ricordato sul punto che, nel diritto europeo, la nozione di
“residenza abituale” nel caso di figli minori si identifica con quel “luogo che denota una
certa integrazione del minore in un ambiente sociale e familiare, tenendo conto della durata,
della regolarità, delle condizioni e delle ragioni del soggiorno nel territorio di uno Stato
membro e del trasloco della famiglia in tale Stato, della cittadinanza del minore, del luogo e
delle condizioni della frequentazione scolastica, delle conoscenze linguistiche nonché delle
relazioni familiari e sociali del minore nel detto Stato” (CGUE 2.04.2009 C-523/07 A;
CGUE 28.06.2018 C-512/17 HR).
L'art. 7 del successivo Regolamento (UE) 2019/1111 del Consiglio del 25
giugno 2019, prevede, per la responsabilità genitoriale sul minore, la competenza a decidere dell'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel cui territorio risiede abitualmente il minore alla data in cui è adita.
Nel caso di specie, la figlia minore della coppia risiede in Italia;
pertanto,
sussiste la competenza giurisdizionale del giudice italiano adito.
Riguardo, inoltre, alla legge applicabile a tale domanda va rilevato che, fermo restando il disposto dell'art. 36 della legge 31/5/1995 n. 218 (che sottopone i rapporti tra genitori e figli, compresa la responsabilità genitoriale, alla legge nazionale del figlio), secondo la giurisprudenza di legittimità i provvedimenti in materia di minori devono essere valutati in relazione alla funzione svolta;
di conseguenza, quei provvedimenti che, pur incidendo sulla responsabilità dei genitori, perseguono una finalità di protezione del minore, rientrano nel campo di applicazione non dell'art. 36, ma dell'art. 42 della legge 31/5/1995 n. 218, il quale rinvia alla Convenzione
dell'Aja del 5 ottobre 1961, sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori, resa esecutiva con la legge 24/10/1980 n. 742 (si veda Cass. Sez. Un. 9.01.2001, n. 1), oggi sostituita dalla Convenzione dell'Aja del
19.10.1996, che all'art. 16 indica quale criterio di collegamento la legge dello Stato di residenza abituale del minore. Si ricorda, peraltro, che detta convenzione è stata ratificata dall'Italia con applicabilità a partire dal 2016.
Ne consegue che, nel caso in esame, essendo la figlia minore residente in modo stabile in Italia, trova senz'altro applicazione la legge italiana.
Quanto alla domanda di mantenimento della figlia minore, sussiste la competenza giurisdizionale dell'adito tribunale italiano sulla base del Regolamento
CE n. 4/2009 “relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e
all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari”.
In particolare, ai sensi dell'articolo 3, lettera b) è competente “l'autorità giurisdizionale
del luogo in cui il creditore della prestazione alimentare risiede abitualmente” e, nel caso in esame, creditrice è la figlia minore e per lei la madre, le quali risiedono stabilmente in Italia;
inoltre l'art. 3, lett. d), del suddetto regolamento prevede che sia competente a pronunciarsi in materia di obbligazioni alimentari negli Stati membri
“l'autorità giurisdizionale competente secondo la legge del foro a conoscere di un'azione
relativa alla responsabilità genitoriale qualora la domanda relativa a un'obbligazione
alimentare sia accessoria a detta azione”, e nel caso di specie pacifica è l'accessorietà
della domanda esaminata rispetto a quella riguardante l'esercizio della responsabilità genitoriale con riferimento alla figlia stessa.
Ciò premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2,
lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e conformi all'interesse della figlia minore, in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337 bis e ss. c.c. e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata;
pertanto, va preso atto delle stesse e va statuito in conformità. Non
necessitano di omologa le conclusioni relative al trasferimento immobiliare, perché
atto negoziale.
In ogni caso il Tribunale dà atto che le parti hanno concordato il trasferimento immobiliare, come da conclusioni sopra riportate, quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della regolamentazione definitiva degli interessi economici nascenti dal matrimonio. Si evidenzia che, non trattandosi di atto notarile, il
Presidente e questo collegio si limitano a raccogliere i loro accordi in ordine al trasferimento della proprietà, da intendersi quale condizione del ricorso proposto,
senza assumere alcun tipo di responsabilità in merito a cause di invalidità, alla correttezza dell'individuazione catastale dell'immobile, alla titolarità dei beni oggetto di alienazione, all'esistenza di pesi, oneri o vincoli di qualunque genere ed alla regolarità urbanistica, catastale ed impiantistica. Le parti e i difensori,
dovranno curare la trascrizione esonerando il cancelliere
Attesa l'oggetto del presente giudizio, spese di lite compensate tra le parti
P.Q.M.
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1
contratto il 14/12/2002 in CAMPODARSEGO e trascritto nel CP_1
registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune, al n. 14, Parte I, anno
2002;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. provvede in conformità ai punti delle rassegnate conclusioni;
4. dà atto che le parti, a regolamentazione dei loro interessi, hanno concordato il trasferimento immobiliare di cui alle conclusioni sopra riportate;
5. spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 7/11/2025
Il Presidente dott.ssa. Cinzia Balletti
Tribunale di Padova
SEZIONE PRIMA CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori Magistrati:
dott.ssa Cinzia Balletti Presidente rel.
dott.ssa Barbara De Munari Giudice
dott.ssa Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 9468 /2025 R.G. promosso con ricorso congiunto depositato da
, con l'avv. BEGHIN CARLA, come da mandato Parte_1
in atti;
e
, con l'avv. RAVAROTTO CESARINA, come da mandato in atti;
CP_1
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
In punto: divorzio congiunto
Conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti all'udienza del 4.11.2025:
“1) - pronunciare e dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in
Campodarsego (PD) il 14.12.2002 presso il Comune di Campodarsego ed iscritto nel
Registro degli Atti di matrimonio del medesimo Comune Atto n.l4 parte I anno 2002 ordinando l'annotazione del relativo provvedimento al competente Ufficiale di
Stato Civile;
2) - confermarsi l'affidamento ad entrambi i genitori della figlia minore che Per_1
continuerà a risiedere presso l'abitazione materna;
anche la figlia maggiorenne
, studentessa e non economicamente autosufficiente, continuerà a risiedere Per_2
presso l'abitazione materna;
3) - il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore compatibilmente con Per_1
le sue esigenze scolastiche, sportive, ricreative e sociali, ogni volta che lo desideri o che lo richieda la figlia, previo accordo con la madre;
in ogni caso potrà vedere e tenere con sé la figlia a fine settimana alterni dal sabato all'uscita da scuola alla domenica, riportandola a casa dalla madre entro le 20.00. Inoltre terrà con sé la figlia minore una settimana durante le festività natalizie (un anno comprendendo il
Natale, l'anno successivo il Capodanno) e tre giorni durante le festività pasquali (e comunque nel giorno di Pasqua o Pasquetta ad anni alterni); inoltre quindici giorni,
anche non consecutivi, durante le vacanze estive, in periodo da concordare preventivamente tra i genitori entro il mese di maggio;
i rapporti con la figlia maggiorenne verranno concordati direttamente dal padre con la figlia;
Per_2
4) - il sig. contribuirà al mantenimento delle figlie Parte_1
versando alla signora la somma mensile di euro 300,00 entro il giorno CP_1
5 di ogni mese a mezzo di bonifico bancario, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre all'assegno unico ed universale ad oggi di circa euro 398,00,
assegno che verrà corrisposto direttamente da Inps e con obbligo del sig.
[...]
di prestare annualmente il consenso nelle forme di rito, e ciò a titolo Parte_1
di concorso nel mantenimento delle figlie. Il sig. si farà Parte_1
carico nella misura del 70% delle spese straordinarie (scolastiche, mediche e sportivoricreative) di entrambe le figlie, secondo quanto stabilito dal Protocollo del
Tribunale di Padova 17/1/2017, che si dà per integralmente recepito e richiamato e ciò fino a che la sig.ra non avrà raggiunto una stabile situazione CP_1 lavorativa;
poi la suddivisione di dette spese sarà nella misura del 50% ciascuno dei ricorrenti;
5) - i coniugi dichiarano con il presente atto di aver definito ogni questione patrimoniale, compresa la casa coniugale e relativi arredi e corredi, l'immobile in comproprietà e di non aver altro da pretendere reciprocamente per alcun titolo,
causa o ragione ed in particolare a titolo di contributo al reciproco mantenimento o a titolo di assegno assistenziale di divorzio anche se la sig.ra allo stato CP_1
non è del tutto economicamente autosufficiente;
6) - i coniugi prestano reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del rispettivo passaporto e/o di ogni altro documento di identità con l'iscrizione del nominativo della figlia minore in quello di entrambi, nonché in favore della figlia minore stessa;
7) -spese e compensi di assistenza legale interamente compensati tra le parti.
E prenda nel contempo «atto delle seguenti ulteriori pattuizioni
A) - DEFINIZIONE PENDENZE ECONOMICO - PATRIMONIALI
I ricorrenti intendono definire ogni questione economico-patrimoniale tra loro pendente ed in essere con l'esclusivo e preciso scopo di approdare ad un nuovo e diverso equilibrio economicopatrimoniale che consenta a ciascuno di essi di soddisfare adeguatamente le rispettive esigenze. di vita connesse al loro nuovo stato. A tale scopo, in occasione ed a causa dello scioglimento del matrimonio civile,
essi intendono regolamentare i reciproci rapporti economico patrimoniali - nascenti e/o comunque derivanti e correlati dal rapporto di coniugio – mediante l'atto dispositivo delle comuni proprietà immobiliari, appresso descritto.
CONSENSO ED OGGETTO
TRASFERIMENTO PROPRIETÀ* IMMOBILIARI
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1376 c.c. la signora trasferisce al CP_1
signor che accetta la proprietà esclusiva della propria Parte_1
quota di proprietà pari al 50% degli immobili facenti parte del fabbricato condominiale, eretto su area censita al Catasto Terreni con il mappale n.l32 del foglio 5 Ente Urbano di are 9,98, sito in San Giorgio delle Pertiche Via Giorgione n.
8. DESCRIZIONE E IDENTIFICAZIONE CATASTALE DEGLI IMMOBILI
Trattasi per la precisione di appartamento al piano secondo fuori terra contraddistinto con il numero interno 5 (cinque) avente accesso dalla seconda porta alla destra di chi sale le scale, composto da 5,5 vani catastali, confinante con scoperto comune, con pianerottolo e con altro appartamento al piano salvo altri e di garage al piano terra di circa 17 metri quadri confinante con parti comuni ed altro garage salvo altri così censiti al Catasto Fabbricati del Comune di San Giorgio delle
Pertiche:
Sezione A -Foglio 5 particella 132 sub 10 via Giorgione Piano 2, cat A/3 Classe 1,
vani 5,5, rendita €340,86;
Sezione A - Foglio 5particella 132 sub 19, via Giorgione Piano T, cat, C/6, Classe 1,
mq 17, rendita €34,24,
Nel trasferimento è compresa la comproprietà delle parti comuni del fabbricato ex art. 1117 c.c. con i proporzionali diritti condominiali sopra gli enti del fabbricato di cui costituisce porzione che - per uso, destinazione e legge - debbano considerarsi comuni e che il signor dichiara di ben conoscere. Pt_1
PROVENIENZA E GARANZIE
La signora garantisce la piena proprietà e disponibilità delle unità CP_1
immobiliari oggetto di trasferimento al ricorrente, alla stessa pervenute in forza di atto di compravendita a rogito 25.11.2002 rep.n.3099 - racc.n.315 Notaio
dott. del Verme di Cadoneghe, trascritto a Padova il 28.11.2002 ai Persona_3
nn.50552-34310 e registrato al TADE Padova 2 in data 11.12.2002 al n.009006. Il
signor dichiara di ben conoscere detto atto anche per quanto concerne Pt_1
pesi, oneri, obblighi e servitù che in essi fossero contenuti e/o richiamati.
La signora garantisce la libertà delle unità immobiliari oggetto di CP_1
trasferimento da qualsiasi censo, canone, peso, vincolo o gravame specie fiscale o ipotecario, da trascrizioni pregiudizievoli e da diritti parziali a terzi spettanti.
Ai sensi della vigente normativa urbanistica, nella consapevolezza della propria responsabilità penale prevista nell'ipotesi di dichiarazioni mendaci dalla L. n. 15/1968 e assumendosi tutte le garanzie anche per eventuali sanzioni amministrative, la signora dichiara in relazione a quanto previsto dalla CP_1
L.28.2.1985 n.47 e successive modifiche ed integrazioni che la costruzione del fabbricato di cui fanno parte gli immobili oggetto di trasferimento al signor
è stata eseguita in base alla Concessione Edilizia n.90/1990 rilasciata dal Pt_1
Comune di S.Giorgio delle Pertiche in data 3.8.1990 e successiva variante in data
14.10.1991, che le opere sono state eseguite in conformità al progetto di cui alla detta concessione, che l'abitabilità è stata rilasciata in data 12.3.1992 e che, in seguito, non sono state eseguite sugli immobili opere richiedenti concessione o autorizzazione né opere abusive né sono stati adottati provvedimenti sanzionatoli ai sensi deH'art.41 L.47/85.
DICHIARAZIONI DI CONFORMITA'
Ai sensi e per gli effetti dell'art.29 comma 1 bis della Legge 27.2.1985 n52
- la signora fa espresso riferimento alle planimetrie catastali, qui prodotte in CP_1
fotocopia e sottoscritte tra le parti, che raffigurano l'immobile oggetto del presente atto di trasferimento e dichiara che esse sono conformi allo stato di fatto ed ai provvedimenti comunali e che, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale, non sussistono difformità rilevanti, tali da influire sul calcolo della rendita catastale e da dare luogo ad obbligo di presentazione di nuove planimetrie catastali;
- il signor dichiara di aver a propria volta preso visione di detti elaborati Pt_1
e di averli trovati conformi allo stato di fatto e, rinunciando a chiedere ulteriore accertamento da parte di altro professionista abilitato, conferma le dichiarazioni di conformità rese dalla ricorrente.
I ricorrenti dichiarano infine che l'intestazione catastale dell'unità immobiliare urbana in oggetto è conforme alle risultanze dei registri immobiliari.
PRECISAZIONI
Gli immobili sopradescritti, con rendita catastale pari ad € 340,86 (appartamento)
ed € 34,24 (garage) e di valore catastale di € 43.725,00
(quarantamiIasettecentiventicinque/00), vengono trasferiti a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano e si possiedono dalla parte cedente, con tutti i diritti, ragioni ed azioni, dipendenze, pertinenze ed accessori inerenti, servitù attive e passive.
IMPIANTI
i sensi e per gli effetti dell'art.1490 c.2 c.c. le parti, di comune accordo, convengono,
in relazione a tutti gli impianti dell'immobile oggetto di trasferimento, che la signora non assuma alcuna responsabilità e non garantisca la conformità CP_1
alla normativa in materia di sicurezza vigente all'epoca della loro realizzazione. Il
signor dichiara di ben conoscere gli immobili in oggetto e di volerne Pt_1
acquistare la proprietà anche in assenza di garanzie.
Le parti convengono altresì che Tutte le spese e gli oneri, funzionali e conseguenti,
del trasferimento immobiliare (ad es.: accertamenti tecnici, redazione APE,
trascrizione presso la Conservatoria dei RRII competente, volturazione catastale,
eventuali spese notarili etc) rimarranno ad integrale carico del signor Pt_1
D'intesa tra le parti la cessione, così come il diritto ai frutti ed il carico di tributi,
oneri e spese relativi, avrà effetto dalla data di pubblicazione della sentenza di divorzio, fatto salvo quanto previsto alla successiva lettera
B) in caso di invalidità o intrascrivibilità del presente accordo di trasferimento immobiliare.
PREZZO-MODALITÀ' DI PAGAMENTO - RINUNCIA ALL'IPOTECA
Per il trasferimento della quota di proprietà immobiliare sopra descritta le parti pattuiscono a titolo di prezzo la somma omnicomprensiva di € 30.000,00
(trentamila/00), per corrispondere la quale il signor ha contratto un mutuo Pt_1
bancario, che versa interamente alla signora a mezzo assegno circolare N.T. CP_1
alla stessa intestato n.3307221312-05 in data 28.10.2025 banco judicis alla sottoscrizione del verbale di udienza presidenziale, con correlata rinuncia da parte della signora all'ipoteca legale CP_1
CERTIFICAZIONE ENERGETICA DELL'EDIFICIO Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del D.Lgs. 19 agosto 2005 n.l92 e successive modifiche ed integrazioni il signor dichiara di aver ricevuto le Pt_1
informazioni e la documentazione relativa alla certificazione energetica dell'edificio con codice identificativo n. 18085 valido fino al 15 febbraio 2035 redatto in data
15.2.2025 dall'arch. che si produce e del quale la signora Persona_4 CP_1
garantisce la validità e la regolarità alle prescrizioni per le operazioni di controllo dell'efficienza energetica dell'impianto termico installato.
B) VALIDITÀ' E TRASCRIVIBILITA' DELL'ATTO
I ricorrenti danno atto di essere a conoscenza che, non trattandosi di atto notarile, il
Tribunale si limita a raccogliere le loro dichiarazioni in ordine al trasferimento della proprietà immobiliare da intendersi quale condizione di divorzio ma che - in caso di invalidità dell'atto e/o nel caso in cui il Conservatore rifiutasse la trascrizione dell'accordo avente ad oggetto i trasferimenti di cui sopra - eventuali errori e/o omissioni non daranno diritto alla correzione del provvedimento giudiziale ma comporteranno che l'accordo stipulato abbia valore obbligatorio, con la necessità
conseguente di ripeterlo avanti a Notaio. In caso di invalidità e intrascrivibilità
dell'accordo di trasferimento immobiliare, fin d'ora dando rispettivamente atto il signor di avere già corrisposto banco judicis la somma di € 30.000,00 Pt_1
pattuita a titolo di prezzo e la signora di aver ricevuto detta somma a saldo CP_1
del prezzo, i ricorrenti si obbligano fin d'ora ad effettuare e/o riprodurre la stipula davanti ad un Notaio scelto dall'acquirente entro e non oltre il 31.12.2025 ed a esclusive spese di quest'ultimo.
C) TRASCRIZIONE E VOLTURA VERBALE E SENTENZA
Il signor si impegna infine a curare la trascrizione e voltura del verbale di Pt_1
udienza e/o del ricorso e /o del provvedimento giudiziale con gli accordi di trasferimento immobiliare presso il competente Ufficio Agenzia del territorio della pubblicità immobiliare, entro 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza di divorzio, esonerando il Cancelliere del Tribunale di Padova da qualsivoglia responsabilità. D) IMPOSTE E DICHIARAZIONI TRIBUTARIE
Il signor dichiara di non essere titolare di alcun altro diritto reale a parte Pt_1
la quota già in comproprietà e dunque di poter godere di ogni beneficio fiscale dì
prima casa.
I ricorrenti si danno atto che il trasferimento immobiliare è decisivo ai fini della soluzione della crisi coniugale e che con l'esatto adempimento delle relative formalità ogni e qualsiasi questione economico- patrimoniale - relativa o correlata al rapporto matrimoniale - tra essi esistente e/o pendente si intende definitivamente regolato e definito e di null'altro avere pertanto reciprocamente a pretendere a detto titolo. Per l'effetto ai sensi dell'art.9 L.n.74/87 e della sentenza n.145/1999 della Corte
Costituzionale, essi chiedono l'esenzione da ogni imposta o tassa, in relazione alle dette attribuzioni patrimoniali.
Essi altresì dichiarano che l'accordo si è concluso senza l'intervento di mediatori e di non aver sostenuto alcun esborso a tale titolo ed infine di esonerare il
Conservatore dei RRII di Padova, cui chiedono la trascrizione, da qualsivoglia responsabilità”
FATTO E DIRITTO
I sigg. , nato il [...] in [...] Parte_1
(Brasile) e , nata il [...] in [...], hanno CP_1
contratto matrimonio il 14/12/2002 in Campodarsego (PD), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune, al n. 14, Parte I, anno 2002.
Dalla loro unione sono nate le figlie il 4.04.2004 in Persona_5
Camposampiero (PD), e , il 31.12.2013 in Camposampiero Persona_6
(PD).
Nel giudizio di separazione i coniugi sono comparsi dinanzi al Presidente del
Tribunale di Padova il 02.05.2018 e la separazione è stata omologata il 26.07.2018.
Attesa la natura dell'unione in questione che presenta elementi di estraneità ( il marito dichiara di essere nato in [...]), appare necessario verificare per ogni domanda proposta se sussiste la competenza giurisdizionale del giudice adito e, in caso positivo, verificare quale sia la legge applicabile alla medesima.
Quanto alla domanda di divorzio, sussiste la competenza giurisdizionale del
Giudice italiano adito sulla base dell'art. 3, paragrafo I, lett. A del Regolamento (CE)
n. 2201/2003, che stabilisce che è competente a decidere l'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel cui territorio si trova la “residenza abituale dei coniugi”, che,
come allegato dalle parti è in Italia.
Sussiste la giurisdizione del giudice italiano anche secondo il successivo
Regolamento (UE) n. 2019/1111 del Consiglio del 25 giugno 2019, che si applica a prescindere dalla cittadinanza extraeuropea delle parti (così CGCE, sez III,
29.11.2007 n. 68, causa C-68/07, v. che precisa che il Parte_2 Parte_3
Regolamento (CE) n. 2201/2003 “si applica anche ai cittadini di Stati terzi che hanno
vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri”. Poiché il
Regolamento (UE) n. 2019/1111 recepisce tutti i principi espressi nel precedente regolamento, si deve considerare estendibile la stessa interpretazione anche al nuovo regolamento come, peraltro, previsto al punto 90 del preambolo di quest'ultimo) ed indipendentemente dalle norme sulla giurisdizione previste dal diritto nazionale, e quindi a prescindere anche dall'art. 32 della legge 31.05.1995 n.
218, le quali si applicano soltanto in via residuale ai sensi dell'art. 6 del
Regolamento, laddove nessun giudice di uno Stato membro sia competente in base agli art. 3,4 o 5 del Regolamento stesso.
Nel caso concreto in esame, sussiste la competenza giurisdizionale del Giudice
italiano adito sulla base dell'art. 3, paragrafo I, lett. a) del Regolamento (UE)
2019/1111 del Consiglio del 25 giugno 2019, che stabilisce che è competente a decidere l'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel cui territorio si trova
“l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora”, ed entrambi risiedono ancora in Italia. Per quanto riguarda la legge applicabile alla domanda di divorzio, l'art. 8 lett.
A) del Regolamento UE n. 1259/2010 prevede che, in assenza di una scelta della legge applicabile da parte dei coniugi, non sussistente nel caso in esame, si applichi la legge dello Stato “della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è stata adita
l'autorità giurisdizionale”. Nel caso di specie, entrambe le parti risiedono in Italia e,
pertanto, si applica la legge italiana.
In relazione, poi, alle domande sulla responsabilità genitoriale comprendenti il diritto di affidamento e l'esercizio del diritto di visita, l'articolo 8 del Reg. CE n.
2201/2003 attribuisce la competenza giurisdizionale alle Autorità dello Stato
membro nel cui territorio il minore risiede abitualmente alla data della proposizione della domanda. Va ricordato sul punto che, nel diritto europeo, la nozione di
“residenza abituale” nel caso di figli minori si identifica con quel “luogo che denota una
certa integrazione del minore in un ambiente sociale e familiare, tenendo conto della durata,
della regolarità, delle condizioni e delle ragioni del soggiorno nel territorio di uno Stato
membro e del trasloco della famiglia in tale Stato, della cittadinanza del minore, del luogo e
delle condizioni della frequentazione scolastica, delle conoscenze linguistiche nonché delle
relazioni familiari e sociali del minore nel detto Stato” (CGUE 2.04.2009 C-523/07 A;
CGUE 28.06.2018 C-512/17 HR).
L'art. 7 del successivo Regolamento (UE) 2019/1111 del Consiglio del 25
giugno 2019, prevede, per la responsabilità genitoriale sul minore, la competenza a decidere dell'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel cui territorio risiede abitualmente il minore alla data in cui è adita.
Nel caso di specie, la figlia minore della coppia risiede in Italia;
pertanto,
sussiste la competenza giurisdizionale del giudice italiano adito.
Riguardo, inoltre, alla legge applicabile a tale domanda va rilevato che, fermo restando il disposto dell'art. 36 della legge 31/5/1995 n. 218 (che sottopone i rapporti tra genitori e figli, compresa la responsabilità genitoriale, alla legge nazionale del figlio), secondo la giurisprudenza di legittimità i provvedimenti in materia di minori devono essere valutati in relazione alla funzione svolta;
di conseguenza, quei provvedimenti che, pur incidendo sulla responsabilità dei genitori, perseguono una finalità di protezione del minore, rientrano nel campo di applicazione non dell'art. 36, ma dell'art. 42 della legge 31/5/1995 n. 218, il quale rinvia alla Convenzione
dell'Aja del 5 ottobre 1961, sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori, resa esecutiva con la legge 24/10/1980 n. 742 (si veda Cass. Sez. Un. 9.01.2001, n. 1), oggi sostituita dalla Convenzione dell'Aja del
19.10.1996, che all'art. 16 indica quale criterio di collegamento la legge dello Stato di residenza abituale del minore. Si ricorda, peraltro, che detta convenzione è stata ratificata dall'Italia con applicabilità a partire dal 2016.
Ne consegue che, nel caso in esame, essendo la figlia minore residente in modo stabile in Italia, trova senz'altro applicazione la legge italiana.
Quanto alla domanda di mantenimento della figlia minore, sussiste la competenza giurisdizionale dell'adito tribunale italiano sulla base del Regolamento
CE n. 4/2009 “relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e
all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari”.
In particolare, ai sensi dell'articolo 3, lettera b) è competente “l'autorità giurisdizionale
del luogo in cui il creditore della prestazione alimentare risiede abitualmente” e, nel caso in esame, creditrice è la figlia minore e per lei la madre, le quali risiedono stabilmente in Italia;
inoltre l'art. 3, lett. d), del suddetto regolamento prevede che sia competente a pronunciarsi in materia di obbligazioni alimentari negli Stati membri
“l'autorità giurisdizionale competente secondo la legge del foro a conoscere di un'azione
relativa alla responsabilità genitoriale qualora la domanda relativa a un'obbligazione
alimentare sia accessoria a detta azione”, e nel caso di specie pacifica è l'accessorietà
della domanda esaminata rispetto a quella riguardante l'esercizio della responsabilità genitoriale con riferimento alla figlia stessa.
Ciò premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2,
lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e conformi all'interesse della figlia minore, in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337 bis e ss. c.c. e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata;
pertanto, va preso atto delle stesse e va statuito in conformità. Non
necessitano di omologa le conclusioni relative al trasferimento immobiliare, perché
atto negoziale.
In ogni caso il Tribunale dà atto che le parti hanno concordato il trasferimento immobiliare, come da conclusioni sopra riportate, quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della regolamentazione definitiva degli interessi economici nascenti dal matrimonio. Si evidenzia che, non trattandosi di atto notarile, il
Presidente e questo collegio si limitano a raccogliere i loro accordi in ordine al trasferimento della proprietà, da intendersi quale condizione del ricorso proposto,
senza assumere alcun tipo di responsabilità in merito a cause di invalidità, alla correttezza dell'individuazione catastale dell'immobile, alla titolarità dei beni oggetto di alienazione, all'esistenza di pesi, oneri o vincoli di qualunque genere ed alla regolarità urbanistica, catastale ed impiantistica. Le parti e i difensori,
dovranno curare la trascrizione esonerando il cancelliere
Attesa l'oggetto del presente giudizio, spese di lite compensate tra le parti
P.Q.M.
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1
contratto il 14/12/2002 in CAMPODARSEGO e trascritto nel CP_1
registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune, al n. 14, Parte I, anno
2002;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. provvede in conformità ai punti delle rassegnate conclusioni;
4. dà atto che le parti, a regolamentazione dei loro interessi, hanno concordato il trasferimento immobiliare di cui alle conclusioni sopra riportate;
5. spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 7/11/2025
Il Presidente dott.ssa. Cinzia Balletti