Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/04/2025, n. 1720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1720 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9850 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Palermo, via Parte_1
Cluverio n. 28, presso lo studio dell'Avv. RIVILLI MAURIZIO NICOLA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Pa- Controparte_1 lermo, via Marchese Ugo n. 30, presso lo studio dell'Avv. VACCARO GIUSEPPE che la rap- presenta e difende per mandato in atti;
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
Oggetto: Modifica delle condizioni di separazione (contenzioso).
Conclusioni delle parti: vedi note in sostituzione dell'udienza del 09/04/2025
Conclusioni del Pubblico Ministero: visto, nulla si oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 03/08/2024 ha chiesto la modifica delle Parte_1 condizioni della separazione omologata con decreto dei 18-28/10/2019 attraverso la revo- ca dell'assegno mensile di euro 350,00 e delle spese straordinarie che il ricorrente è tenuto
(nato il [...]), con decorrenza dal giorno 03.07.24 o da quello ritenuto equo e
[...] di giustizia, stante la sopravvenuta indipendenza economica del medesimo.
Nel costituirsi in giudizio, ha contestato le domande di parte ri- Controparte_1 corrente affermando che in data 03/07/2024 ha iniziato il corso come allievo ca- Per_2 rabiniere della durata di sei mesi e pertanto non può considerarsi economicamente autosuf- ficiente a decorrere da quella data. Ha chiesto dunque il rigetto delle domande ex adverso formulate e, in via riconvenzionale ed a parziale modifica di quanto concordato in sede di separazione consensuale, di condannare il marito a corrisponderle la somma mensile di €
500,00 per il suo mantenimento ovvero quella diversa somma che si riterrà dovuta a partire dal 01/06/24, data in cui è cessata ogni attività commerciale della sig.ra Parte_2
[...
o comunque dalla diversa data che si riterrà di giustizia.
Con note in sostituzione di udienza del 09/04/2025, le parti hanno dichiarato di aderire alla proposta conciliativa formulata da questo Giudice con ordinanza del
04/03/2025(parte resistente ha aderito pur allegando circostanze non rilevanti), alle con- dizioni come di seguito riportate:
“revoca dell'obbligo di contributo al mantenimento del figlio di euro Persona_3
350,00 e delle spese straordinarie che il ricorrente è tenuto a corrispondere alla sig.r Pt_3 tagn , con decorrenza dalla domanda (deposito del ricorso); CP_1 aumento dell'assegno di mantenimento in favore della resistente ad € 120,00 tenuto conto della rivalutazione intervenuta dall'omologa della separazione alla domanda riconvenziona- le;
ferme le altre condizioni di cui alla separazione consensuale”
Alla luce dell'esito del giudizio, va altresì disposta l'integrale compensazione, tra le mede- sime, delle spese processuali rispettivamente sostenute.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico
Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
modifica le condizioni della separazione tra le parti omologata dal Tribunale di Palermo, con decreto dei 18-28/10/2019, alle condizioni indicate in parte motiva;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali;
manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale di Palermo in data 17/04/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente dott. Francesco Micela e dal relatore dott. Donata D'Agostino, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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