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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 11/06/2025, n. 882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 882 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano il Tribunale di Bergamo, Terza
Sezione Civile, in persona del Giudice Dottoressa Francesca
Bresciani, pronuncia la presente sentenza nel procedimento contraddistinto dal numero 7366 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per le cause ordinarie dell'anno 2023, vertente tra (codice fiscale Parte_1
), rappresentata e difesa LLAvvocato Silvia P.IVA_1
Masserini del foro di Bergamo in forza di mandato in atti, attrice, contro (codice Controparte_1 fiscale ), ora , rappresentata P.IVA_2 Controparte_2
e difesa LLAvvocato Marcello Finazzi del foro di Bergamo in forza di mandato in atti, convenuta.
Motivi della decisione
Trattasi di affare contenzioso civile introdotto LLattrice nei confronti della convenuta con atto di citazione ritualmente notificato, che, costituitasi ritualmente la convenuta, dopo trattazione come in atti è stato trattenuto in decisione, sulle conclusioni di seguito esposte, all'udienza del 2 aprile 2025.
Ciò posto, occorre evidenziare quanto segue.
E' pacifico e documentalmente provato che in data 27 maggio 2023 parte attrice ha stipulato con la convenuta un contratto di subappalto (contraddistinto dalle cifre SS/81) del valore iniziale di 130.000,00 euro, avente per oggetto l'installazione, da parte della convenuta e verso corrispettivo, di una centrale termica e di ulteriori prestazioni termoidrauliche (dettagliate nel contratto medesimo) da eseguirsi presso un condominio sito a Sassuolo.
Assume l'attrice grave inadempimento di controparte relazionabile agli obblighi nascenti in suo capo in forza del
1 contratto de quo e chiede a questo Giudice di dichiarare l'avvenuta risoluzione di diritto del contratto medesimo.
Con declaratoria che nulla è più dovuto a favore di controparte.
Chiede altresì di ridurre il corrispettivo dovuto a controparte, tenuto conto del suo grave inadempimento.
Insiste per la vittoria in punto spese.
La convenuta conclude per il rigetto delle domande attoree.
Assumendo la titolarità di un importante credito a suo favore vantabile nei confronti della convenuta in forza del negozio giuridico de quo, conclude per la condanna della convenuta medesima al pagamento della somma di 48.000,00 euro.
Con gli accessori del credito e con vittoria di spese.
Conclude altresì in via istruttoria, chiedendo l'espletamento di ulteriori incombenti di tal fatta.
Ciò posto, osserva il Giudicante quanto segue.
Non dovrà in primo luogo procedersi all'espletamento di ulteriore attività istruttoria per la presenza, come sarà agevolmente deducibile da quanto verrà esplicitato di seguito, di tutti gli elementi atti a consentire la definizione della controversia.
Devesi premettere che è pacifico e documentato che in data 15 settembre 2023 l'importo del corrispettivo dovuto alla convenuta, originariamente convenuto nella misura di 130.000,00 euro, veniva rideterminato in 110.000,00 euro.
Si esamini il documento 4 di produzione attorea.
Essendo stato versato un acconto di 30.000,00 euro, veniva pattuito inter partes il pagamento del residuo (pari a 80.000,00 euro) in tre tranches: una pari a 16.000,00 euro da corrispondersi entro il 15 settembre 2023, una pari a 16.000,00 euro da corrispondersi entro il 15 ottobre 2023 e l'ultima, pari a 48.000,00 euro, da corrispondersi a saldo, a completamento dei lavori.
Si esamini, sempre, il sunnominato documento 4.
2 E' pacifico inter partes che parte attrice ha pagato il dovuto, ad eccezione della somma di 48.000,00 euro, fatturata dalla convenuta ma non onorata, in ciò sostanziandosi il contendere.
Ciò doverosamente premesso, devesi transitare alla disamina della prima domanda attorea, volta a ottenere la declaratoria di avvenuta risoluzione del contratto stipulato inter partes per grave inadempimento della convenuta.
Trattasi di domanda ad avviso del giudicante infondata.
Devesi premettere che l'orientamento consolidato della Suprema
Corte (si esamini la recente pronuncia numero 21188 del 2022) insegna che, a differenza della disciplina normativa della vendita, che consente di chiedere la risoluzione, ai sensi del disposto dell'articolo 1490 del codice civile, quando i vizi della cosa venduta siano tali da diminuire in modo apprezzabile il suo valore, la disciplina dettata dell'articolo 1668 del codice civile, in materia di appalto, consente al committente di chiedere la risoluzione del contratto soltanto nel caso in cui i difetti dell'opera, incidendo in modo notevole sulla struttura e sulla funzionalità della stessa, siano tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione oggettiva ovvero all'uso particolare cui debba essere specificamente destinata in base al contratto, autorizzandolo, invece, a richiedere a sua scelta uno dei provvedimenti di cui al primo comma dell'articolo 1668 del codice civile nel caso in cui i vizi e le difformità siano facilmente eliminabili, salvo il risarcimento del danno in caso di colpa dell'appaltatore.
Trattasi di pronuncia resa in caso assimilabile a quello che ci occupa e in forza della quale non è possibile pervenire all'accoglimento della domanda de qua.
Infatti, dalla documentazione, anche fotografica, acquisita agli atti, come valutata sotto il profilo tecnico dal consulente d'ufficio, l'GN emerge chiaramente che la Persona_1 convenuta, pur avendo omesso di eseguire una parte delle prestazioni promesse nonché avendo eseguito un servizio non
3 immune da vizi e difetti, non ha realizzato un opus affetto da difetti tali da incidere in modo notevole sulla struttura e sulla funzionalità dello stesso, atti dunque a renderlo del tutto inadatto alla sua destinazione oggettiva ovvero all'uso particolare cui debba essere specificamente destinato in base al contratto.
In particolare, giova evidenziare che l'installazione della centrale termica e delle opere termoidrauliche promesse è stata eseguita dalla convenuta, ciò deducendosi dal colto fotografico presente nella consulenza tecnica d'ufficio.
Più in particolare, a titolo esemplificativo e tenendo conto di uno degli aspetti fondamentali della controversia, devesi evidenziare che nell'impianto de quo è stata installata dalla convenuta una caldaia 350 TEC ERP a basamento, con CP_3 una potenza nominale al focolaio di 354,6 kw, mentre a progetto era prevista l'installazione di una caldaia a basamento modello
ATAG MEXLF390 composta da due caldaie in cascata modelli ATAG
XLF180 + ATAG XLF120.
Il consulente d'ufficio ha evidenziato che, in relazione alla caldaia installata dalla convenuta, pur diversa da quella prevista a progetto come marca e modello, può formularsi comunque un giudizio di sostanziale adeguatezza.
Dunque l'azione di risoluzione non può trovare accoglimento.
Come già evidenziato in precedenza, esclusa la possibilità di pervenire allo scioglimento del contratto, rimane praticabile
(ed è stata effettivamente praticata LLattrice) l'azione di riduzione del prezzo.
Trattasi di azione fondata.
Sempre dalla documentazione in atti come valutata LLGN
emerge la sussistenza di difetti relazionabili Per_1 all'esecuzione dell'opus promesso e la necessità di eseguire opere rimediali, onde eliminare i difetti de quibus, del valore di 40.592,04 euro.
4 Di talché non potrà che applicarsi la pronuncia della Suprema
Corte numero 4161 del 2015, che, in tema di appalto, afferma che il committente, qualora esperisca, come nel caso di specie, i rimedi riparatori di cui all'articolo 1668, primo comma, del codice civile, deve conseguire la medesima utilità economica che avrebbe ottenuto se l'inadempimento dell'appaltatore non si fosse verificato.
La Corte prosegue affermando che la determinazione va commisurata - nei limiti del valore dell'opera o del servizio - al "quantum" necessario per l'eliminazione dei vizi e delle difformità, non potendosi, per incidens, tradursi nell'acquisizione di una utilità economica eccedente.
Nel caso di specie, al valore dell'opus residuato (48.000,00 euro, come sopra evidenziato) deve essere detratto il quantum necessario per l'eliminazione dei difetti (40.592,04 euro) onde pervenire all'individuazione di un dato numerico atto a consentire al committente il conseguimento della medesima utilità economica sopra indicata.
In caso di individuazione di un valore maggiore, infatti, il committente non conseguirebbe la medesima utilità economica più volte indicata.
Dunque, l'azione di riduzione del prezzo esperita da parte attrice devesi ritenere fondata nei limiti del sopra indicato valore di 40.592,04 euro.
Ne consegue l'impossibilità di accogliere la domanda attorea volta a ottenere la declaratoria, a favore di parte attrice, di nulla dovere alla convenuta.
Consegue altresì l'accoglimento, per quanto di ragione, della domanda riconvenzionale, di matrice contrattuale, formulata dalla convenuta, volta a ottenere l'adempimento dell'attrice.
Dovrà dunque pronunciarsi condanna, a favore della convenuta e a carico dell'attrice, al pagamento della somma di 7.407,96 euro.
A favore della convenuta competeranno poi gli accessori del credito, ossia gli interessi, sino al saldo, al saggio pari a
5 quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, non essendo il contratto stato attinto da scioglimento e dovendosi dunque applicare l'articolo 1 del decreto Legislativo numero 231 del
2002.
Con riferimento alla decorrenza dei sunnominati accessori del credito, essendo stata formulata in punto domanda del tutto generica, con richiesta degli interessi semplicemente dal dovuto, senza specificare nei particolari tale accezione, la decorrenza medesima dovrà essere riferita al dì della domanda giudiziale, onde evitare di incorrere inesorabilmente in vizio di ultrapetizione.
Non resta a questo punto che delibare in ordine alle spese, incluse quelle della consulenza tecnica d'ufficio espletata LLGN , che, considerata la parziale soccombenza di Per_1 entrambe le parti, dovranno essere interamente compensate.
Per questi motivi
il Tribunale di Bergamo, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra istanza, eccezione e deduzione, accoglie, per quanto di ragione, le domande attoree e la domanda riconvenzionale della convenuta, così come indicato in motivazione, e, per l'effetto, condanna parte attrice al pagamento, a favore di parte convenuta, della somma di 7.407,96 euro.
Per il titolo e con gli accessori del credito indicati, sempre, in motivazione.
Compensa interamente le spese del presente procedimento, incluse quelle relative alla consulenza tecnica d'ufficio espletata LLGN . Persona_1
Così deciso a Bergamo il giorno 11 giugno 2025.
Il Giudice
Dottoressa Francesca Bresciani
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